Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione del 14 dicembre 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
OPERAZIONI DI VOLO CON ALIANTE [PARTE SAO]
SOTTOPARTE GEN REQUISITI GENERALI
SAO.GEN.100 Ambito di applicazione
In conformità all'articolo 3, la presente sottoparte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti da ogni operatore di alianti diverso dalle imprese di progettazione o di produzione di cui al secondo comma dell'articolo 3, paragrafo 1.
SAO.GEN.105 Autorità competente
L'autorità competente è l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, se l'operatore non ha una sede principale di attività, del luogo in cui l'operatore è stabilito o risiede. Tale autorità è soggetta ai requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 in conformità all'articolo 1, paragrafo 7, di tale regolamento.
SAO.GEN.110 Dimostrazione della conformità
a) Qualora richiesto dall'autorità competente che verifica il mantenimento della conformità da parte dell'operatore, conformemente all'allegato II, norma ARO.GEN.300, lettera a), punto 2, del regolamento (UE) n. 965/2012, l'operatore deve dimostrare la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento.
b) Al fine di dimostrare tale conformità, l'operatore può ricorrere ai seguenti metodi:
1) metodi accettabili di rispondenza (AMC);
2) metodi alternativi di rispondenza (AltMoC).
SAO.GEN.115 Voli introduttivi
I voli introduttivi devono essere:
a) effettuati in condizioni di volo a vista (VFR) diurne; e
b) sorvegliati, per quanto riguarda la sicurezza, da una persona nominata dall'organizzazione responsabile dei voli introduttivi.
SAO.GEN.120 Reazione immediata a un problema di sicurezza
L'operatore deve attuare:
a) le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente in conformità all'allegato II, norma ARO.GEN.135, lettera c), del regolamento (UE) n. 965/2012; e
b) le direttive in materia di aeronavigabilità e le altre informazioni obbligatorie rilasciate dall'Agenzia in conformità all'articolo 77, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2018/1139.
Norma SAO.GEN.125 Nomina del pilota in comando
L’operatore deve nominare pilota in comando un pilota che sia qualificato a esercitare la funzione di pilota in comando in conformità all’allegato III del presente regolamento.
SAO.GEN.130 Responsabilità del pilota in comando
Il pilota in comando deve:
a) essere responsabile della sicurezza dell'aliante e di qualsiasi persona a bordo durante le operazioni con aliante;
b) essere responsabile dell'inizio, della continuazione o della conclusione di un volo nell'interesse della sicurezza;
c) garantire che tutte le procedure operative e liste di controllo (checklist) applicabili siano rispettate;
d) iniziare il volo soltanto se è certo che sono soddisfatti tutti i requisiti operativi, come segue:
1) l'aliante è idoneo al volo;
2) l'aliante è debitamente immatricolato;
3) gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti per l'esecuzione del volo sono installati a bordo dell'aliante e sono operativi;
4) la massa dell'aliante e il baricentro sono tali da permettere la conduzione del volo entro i limiti definiti dal manuale di volo dell'aeromobile;
5) tutto l'equipaggiamento e i bagagli sono sistemati correttamente e fissati in modo sicuro ed è possibile un'evacuazione di emergenza; e
6) le limitazioni operative dell'aliante, come specificato nel manuale di volo dell'aeromobile, sono costantemente rispettate nel corso del volo;
e) assicurarsi che l'ispezione pre-volo sia stata effettuata come specificato nel manuale di volo dell'aeromobile;
f) rifiutarsi di prestare servizio su un aliante in una delle seguenti situazioni:
1) qualora sia incapacitato a svolgere i propri compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, assunzione di farmaci, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritiene di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause;
2) se non sono soddisfatti i requisiti medici applicabili;
g) sbarcare o rifiutare il trasporto di persone o bagagli che possono costituire un potenziale pericolo per la sicurezza dell'aliante o di qualsiasi persona a bordo;
h) vietare la presenza a bordo dell'aliante di persone visibilmente sotto l'influenza di sostanze psicoattive che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dell'aliante o di qualsiasi persona a bordo;
i) garantire che durante le fasi critiche del volo, o quando ciò sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza, tutte le persone a bordo siano sedute con la cintura di sicurezza allacciata;
j) durante il volo:
1) mantenere la cintura di sicurezza allacciata; e
2) restare sempre ai comandi dell'aliante eccetto nei casi in cui un altro pilota prenda i comandi;
k) intraprendere le azioni che ritiene necessarie qualora si verifichi una situazione di emergenza che richiede decisioni ed azioni immediate. In questi casi può, nei limiti di quanto necessario ai fini della sicurezza, deviare da regole, procedure operative e metodi stabiliti;
l) interrompere un volo al più vicino aeroporto o sito operativo agibile dal punto di vista meteorologico quando la sua capacità di svolgere i propri compiti sia significativamente ridotta a causa di malattia, affaticamento, mancanza di ossigeno o altro;
m) registrare nel quaderno tecnico o giornale di rotta dell'aeromobile i dati relativi all'utilizzo e tutti i difetti noti o sospetti dell'aliante al termine del volo o di una serie di voli;
n) in caso di incidente o inconveniente grave in cui è coinvolto l'aliante, informare l'autorità investigativa per la sicurezza dello Stato nel cui territorio si è verificato l'evento e i servizi di emergenza di tale Stato, senza indugio e usando i mezzi più veloci disponibili;
o) in caso di interferenza illecita, presentare senza indugio una segnalazione all'autorità competente e informare l'autorità locale designata dallo Stato nel cui territorio l'interferenza illecita si è verificata; e
p) segnalare senza indugio alla pertinente unità dei servizi del traffico aereo (ATS) le eventuali condizioni meteorologiche o di volo pericolose incontrate che potrebbero incidere sulla sicurezza di altri aeromobili.
SAO.GEN.135 Responsabilità dei membri dell'equipaggio
a) Ogni membro dell'equipaggio deve essere responsabile della corretta esecuzione dei propri compiti relativi all'impiego dell'aliante.
b) I membri dell'equipaggio non possono prestare servizio su un aliante qualora non siano in grado di svolgere i loro compiti per una causa qualsiasi, quali lesioni, malattia, assunzione di farmaci, affaticamento o effetti di sostanze psicoattive, o se ritengono di non avere una perfetta efficienza fisica per altre cause.
c) I membri dell'equipaggio devono informare il pilota in comando qualora si verifichino i seguenti eventi:
1) qualsiasi errore, guasto, malfunzionamento o difetto che ritengono possa pregiudicare l'aeronavigabilità o l'impiego in sicurezza dell'aliante, compresi i sistemi di emergenza; e
2) qualsiasi inconveniente.
SAO.GEN.140 Conformità a leggi, regolamenti e procedure
a) Il pilota in comando e tutti gli altri membri dell'equipaggio sono tenuti a rispettare le leggi, i regolamenti e le procedure degli Stati nei quali vengono effettuate le operazioni di volo.
b) Il pilota in comando deve avere familiarità con le leggi, i regolamenti e le procedure relativi allo svolgimento dei propri compiti, prescritti per le zone da attraversare, gli aeroporti o i siti operativi che si prevede di utilizzare e i relativi apparati di navigazione aerea.
SAO.GEN.145 Dispositivi elettronici portatili
A bordo dell'aliante il pilota in comando deve vietare a chiunque l'utilizzo di dispositivi elettronici portatili, compresa la «electronic flight bag (EFB)», che interferiscono con le prestazioni dei sistemi e degli equipaggiamenti dell'aliante o con la possibilità di comandarli.
SAO.GEN.150 Merci pericolose
a) Il pilota in comando deve vietare a chiunque di portare merci pericolose a bordo dell'aliante.
b) Quantità ragionevoli di articoli e sostanze che sarebbero altrimenti classificati come merci pericolose e che sono utilizzati per facilitare la sicurezza del volo, quando il trasporto a bordo dell'aliante è consigliabile per garantirne la disponibilità tempestiva a scopi operativi, devono essere considerate autorizzate.
SAO.GEN.155 Documenti, manuali e informazioni da trasportare a bordo
a) Tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni o loro copie sono obbligatori a bordo di ogni volo:
1) il manuale di volo dell'aeromobile, o documento/i equivalente/i;
2) i dettagli del piano di volo presentato all'ente ATS, qualora richiesto in conformità alla sezione 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione1;
3) le carte aeronautiche attuali e appropriate all'area del volo che si intende effettuare;
4) ogni altro tipo di documentazione che possa essere pertinente per il volo o che è richiesta dagli Stati interessati dal volo;
5) informazioni su procedure e segnali visivi utilizzati da aeromobili intercettanti e intercettati.
b) Quando è richiesta una dichiarazione conforme alla norma SAO.DEC.100, è inoltre obbligatorio avere una copia di tale dichiarazione a bordo di ogni volo.
c) Se non disponibili a bordo, tutti i seguenti documenti, manuali e informazioni, in originale o in copia, devono rimanere disponibili presso l'aeroporto o il sito operativo:
1) il certificato di immatricolazione;
2) il certificato di aeronavigabilità, compresi gli allegati;
3) il certificato di revisione della navigabilità;
4) il certificato acustico, se emesso per un aliante a motore;
5) la licenza di stazione radio, qualora l'aliante sia dotato di apparecchiature radio, conformemente alla norma SAO.IDE.130;
6) il certificato (o i certificati) di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
7) il giornale di rotta o equivalente.
d) In deroga alle lettere a) e b), i documenti, i manuali e le informazioni ivi specificati possono essere conservati presso l'aeroporto o il sito operativo per i voli:
1) che si prevede rimangano nelle immediate vicinanze dell'aeroporto o del sito operativo; o
2) che restano entro una distanza o area specificata dall'autorità competente.
e) Su richiesta dell'autorità competente, il pilota in comando o l'operatore mette la documentazione originale a disposizione di tale autorità entro il periodo di tempo da essa specificato, non inferiore a 24 ore.
SAO.GEN.160 Giornale di rotta
Per ogni volo o serie di voli, i dettagli dell'aliante, del suo equipaggio e di ciascun viaggio devono essere registrati sotto forma di giornale di rotta o documento equivalente.
SOTTOPARTE OP PROCEDURE OPERATIVE
SAO.OP.100 Uso di aeroporti e siti operativi
Il pilota in comando deve utilizzare soltanto gli aeroporti e i siti operativi che sono adeguati al tipo di aliante e alle operazioni interessati.
SAO.OP.105 Procedure antirumore — alianti a motore
Il pilota in comando deve tenere conto delle procedure operative per minimizzare l'effetto del rumore dell'aliante a motore, assicurando allo stesso tempo che la sicurezza abbia priorità sulla riduzione del rumore.
SAO.OP.110 Informazioni ai passeggeri
Il pilota in comando garantisce che prima del volo o, se appropriato, durante il volo i passeggeri siano informati in merito alle procedure normali, speciali e di emergenza.
SAO.OP.115 Trasporto di categorie speciali di passeggeri
Il pilota in comando garantisce che le persone che necessitano di condizioni, assistenza o dispositivi speciali durante il trasporto a bordo dell'aliante siano trasportate in condizioni che garantiscano la sicurezza dell'aliante e di qualsiasi persona o cosa trasportata a bordo.
SAO.OP.120 Preparazione del volo
Prima di iniziare il volo, il pilota in comando deve accertarsi che:
a) le strutture necessarie per l'utilizzo in sicurezza dell'aliante siano adeguate al tipo di operazione prevista per il volo che si intende effettuare;
b) le condizioni meteorologiche consentano di portare a termine il volo in sicurezza;
c) in caso di alianti a motore e qualora si intenda fare uso del motore, che la quantità di carburante o di altra fonte di energia sia sufficiente a portare a termine il volo in sicurezza.
SAO.OP.125 Rifornimento di combustibile e ricarica o sostituzione di batterie con persone a bordo — alianti a motore
Quando a bordo di un aliante a motore si trova un passeggero:
a) non può essere effettuato il rifornimento dell'aliante; e
b) non può essere effettuata la ricarica o la sostituzione delle batterie usate per la propulsione.
SAO.OP.130 Autorizzazione a fumare a bordo
È vietato fumare a bordo dell'aliante durante tutte le fasi del volo.
SAO.OP.135 Condizioni meteorologiche
Il pilota in comando può iniziare o continuare un volo soltanto se le ultime informazioni meteorologiche disponibili indicano che è possibile effettuare un atterraggio sicuro.
SAO.OP.140 Ghiaccio e altri depositi contaminanti — procedure a terra
Il pilota in comando può iniziare il decollo soltanto se l'aliante è libero da qualsiasi deposito che potrebbe avere ripercussioni negative sulle prestazioni e/o sulla manovrabilità dell'aliante, salvo quando consentito dal manuale di volo dell'aeromobile.
SAO.OP.145 Procedure di gestione del carburante o di altra fonte di energia in volo — alianti a motore
Nel caso di alianti a motore, il pilota in comando deve verificare periodicamente durante il volo che la quantità di combustibile utilizzabile o di altra energia disponibile sia sufficiente a garantire un atterraggio in sicurezza.
SAO.OP.150 Uso di ossigeno supplementare
Il pilota in comando deve accertarsi che tutte le persone a bordo utilizzino l'ossigeno supplementare ogni volta che, all'altitudine del volo che si intende effettuare, il pilota in comando ritenga che la mancanza di ossigeno possa comportare una riduzione delle loro facoltà o possa avere un effetto nocivo su di loro.
SAO.OP.155 Operazioni specializzate con aliante
a) Prima di iniziare un'operazione o una serie di operazioni specializzate con aliante, il pilota in comando effettua una valutazione del rischio in cui valuta la complessità dell'attività per determinare i pericoli e i rischi associati all'operazione che si intende effettuare e stabilire misure di mitigazione ove necessario.
b) Un'operazione specializzata con aliante deve essere effettuata conformemente a una lista di controllo. Il pilota in comando deve definire la lista di controllo e garantire che sia adeguata all'attività specializzata e all'aliante usato, in base alla valutazione del rischio e tenendo conto di tutti i requisiti di cui al presente allegato. La lista di controllo deve essere facilmente accessibile su ogni volo al pilota in comando e a qualsiasi altro membro dell'equipaggio, qualora sia pertinente per lo svolgimento dei loro compiti.
c) Il pilota in comando deve riesaminare e aggiornare periodicamente la lista di controllo qualora necessario, al fine di tenere adeguatamente conto della valutazione del rischio.
SOTTOPARTE POL PRESTAZIONI E LIMITAZIONI OPERATIVE
SAO.POL.100 Pesatura
a) La pesatura dell'aliante deve essere effettuata dal fabbricante dello stesso o in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione2.
b) L'operatore deve garantire che la massa dell'aliante sia stata determinata mediante pesatura anteriormente alla prima messa in servizio. Gli effetti cumulati delle modifiche e delle riparazioni sulla massa devono essere tenuti in considerazione e adeguatamente documentati. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pilota in comando. L'aliante deve essere sottoposto a una nuova pesatura se non si conoscono con esattezza gli effetti delle modifiche o delle riparazioni sulla massa.
SAO.POL.105 Prestazioni — generalità
Il pilota in comando può impiegare l'aliante soltanto se le prestazioni di quest'ultimo si conformano ai requisiti di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e a qualsiasi altra restrizione applicabile al volo, allo spazio aereo, agli aeroporti o ai siti operativi utilizzati, assicurandosi che le carte e le mappe utilizzate siano le più recenti disponibili.
SOTTOPARTE IDE STRUMENTI, DATI ED EQUIPAGGIAMENTI
SAO.IDE.100 Strumenti ed equipaggiamenti — generalità
a) Gli strumenti e gli equipaggiamenti richiesti dalla presente sottoparte devono essere approvati in conformità all'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 oppure, per gli aeromobili immatricolati in un paese terzo, ai requisiti di aeronavigabilità dello Stato di immatricolazione, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
1) sono utilizzati dall'equipaggio di condotta per controllare la traiettoria di volo;
2) sono utilizzati per conformarsi alle disposizioni della norma SAO.IDE.130 o SAO.IDE.135;
3) sono installati in modo permanente sull'aliante.
b) In deroga alla lettera a), per tutti i seguenti strumenti o equipaggiamenti, qualora richiesto dalla presente sottoparte, non deve essere richiesta l'approvazione:
1) torce portatili individuali;
2) un orologio di precisione;
3) equipaggiamento di sopravvivenza e di segnalazione.
c) Gli strumenti ed equipaggiamenti devono essere facilmente utilizzabili o accessibili dalla postazione alla quale siede il pilota in comando o qualsiasi altro membro dell'equipaggio che deve utilizzarli.
SAO.IDE.105 Strumenti di volo e di navigazione
a) Gli alianti devono essere equipaggiati di un dispositivo per misurare e indicare quanto segue:
1) il tempo in ore e minuti;
2) l'altitudine di pressione;
3) la velocità indicata;
4) nel caso di alianti a motore, la direzione magnetica.
b) Oltre a quanto indicato alla lettera a), quando le condizioni non permettono di mantenere il sentiero di volo desiderato senza riferimento a uno o più strumenti aggiuntivi e quando impiegati in cloud flying o di notte, gli alianti devono essere equipaggiati di dispositivi per misurare e indicare:
1) la velocità verticale;
2) l'assetto o virata e sbandamento;
3) la rotta magnetica.
SAO.IDE.110 Luci operative
Gli alianti utilizzati di notte devono essere dotati di tutto quanto segue:
a) un sistema di luci anticollisione;
b) luci di navigazione/posizione;
c) un faro di atterraggio;
d) un'illuminazione fornita dall'impianto elettrico dell'aliante, che assicuri un'adeguata illuminazione di tutti gli strumenti ed equipaggiamenti essenziali per un impiego sicuro dell'aliante;
e) una torcia portatile individuale per la postazione del pilota in comando e di qualsiasi altro membro dell'equipaggio.
SAO.IDE.115 Ossigeno supplementare
Gli alianti utilizzati in condizioni in cui è richiesta l'erogazione di ossigeno in conformità alla norma SAO.OP.150 devono essere dotati di un sistema di immagazzinamento e distribuzione dell'ossigeno in grado di conservare e distribuire i quantitativi di ossigeno richiesti.
SAO.IDE.120 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza — voli sull'acqua
Il pilota in comando di un aliante impiegato in operazioni sull'acqua deve determinare, prima di iniziare il volo, i rischi di sopravvivenza delle persone trasportate a bordo dell'aliante nell'eventualità di un ammaraggio forzato. Alla luce di tali rischi, il pilota in comando determina se vi sia la necessità di trasportare l'equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza.
SAO.IDE.125 Equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza — difficoltà delle operazioni di ricerca e salvataggio
Gli alianti impiegati in regioni dove le operazioni di ricerca e di salvataggio potrebbero essere particolarmente difficili devono essere dotati di equipaggiamento di segnalazione e di sopravvivenza adeguato all'area sorvolata.
SAO.IDE.130 Apparecchiature radio
Gli alianti devono disporre di apparecchiature radio per consentire la comunicazione richiesta conformemente all'appendice 4 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
SAO.IDE.135 Transponder
Gli alianti devono disporre di un transponder di radar di sorveglianza secondario (SSR) conformemente alla norma SERA.6005, lettera b), dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 e, se il volo è effettuato nello spazio aereo di un paese terzo, al diritto di tale paese terzo.
SOTTOPARTE DEC DICHIARAZIONE
SAO.DEC.100 Dichiarazione
a) Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, l'operatore deve confermare di rispettare i requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e i requisiti del presente regolamento, e dichiara che continuerà a rispettarli.
b) L'operatore deve includere nella dichiarazione tutte le seguenti informazioni:
1) il nome dell'operatore,
2) il luogo della sede principale di attività dell'operatore;
3) i dati di contatto dell'operatore;
4) la data di inizio dell'attività e, ove pertinente, la data a decorrere dalla quale prende effetto il passaggio a una dichiarazione esistente;
5) per tutti gli alianti utilizzati per operazioni commerciali; il tipo di aliante, l'immatricolazione, la base principale, il tipo di operazione e l'organizzazione di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
c) Nel redigere la dichiarazione, l'operatore notifica all'autorità competente l'elenco dei metodi alternativi di rispondenza (AltMoC) per dimostrare la rispondenza nei casi richiesti in conformità alla norma SAO.GEN.110. L'elenco deve contenere i riferimenti ai metodi accettabili di rispondenza (AMC) associati.
d) Per la dichiarazione l'operatore deve utilizzare il modulo in appendice al presente allegato.
SAO.DEC.105 Modifiche della dichiarazione e cessazione delle operazioni commerciali
a) L'operatore deve informare senza indugio l'autorità competente di qualsiasi cambiamento di circostanze che influenzi la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139 e ai requisiti del presente regolamento, come dichiarata all'autorità competente, e di qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni di cui alla norma SAO.DEC.100, lettera b), e all'elenco di AltMoC di cui alla norma SAO.DEC.100, lettera c), inclusi nella dichiarazione o ad essa allegati.
b) L'operatore deve informare senza indugio l'autorità competente qualora cessi di essere impegnato in operazioni commerciali con alianti.