Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione del 26 novembre 2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (Rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I (Parte M)
INDICE M.1 SEZIONE A —REQUISITI TECNICICAPITOLO A —GENERALITÀM.A.101Ambito di applicazioneCAPITOLO B —RESPONSABILITÀM.A.201ResponsabilitàM.A.202Segnalazione di eventiCAPITOLO C —MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀM.A.301Interventi di mantenimento dell’aeronavigabilitàM.A.302Programma di manutenzione dell’aeromobileM.A.303Direttive di aeronavigabilitàM.A.304Dati relativi a modifiche e riparazioniM.A.305Sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobileM.A.306Quaderno tecnico di bordo dell’aeromobileM.A.307Trasferimento dei registri di mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobileCAPITOLO D —STANDARD DI MANUTENZIONEM.A.401Dati di manutenzioneM.A.402Esecuzione della manutenzioneM.A.403Difetti dell’aeromobileCAPITOLO E —COMPONENTIM.A.501Classificazione e installazioneM.A.502Manutenzione dei componentiM.A.503Parti a vita limitata e componenti con limite temporale di utilizzoM.A.504Segregazione dei componentiCAPITOLO F —IMPRESA DI MANUTENZIONEM.A.601Ambito di applicazioneM.A.602DomandaM.A.603Termini dell’approvazioneM.A.604Manuale dell’impresa di manutenzioneM.A.605StruttureM.A.606Requisiti del personaleM.A.607Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilitàM.A.608Componenti, equipaggiamento ed attrezziM.A.609Dati di manutenzioneM.A.610Ordini di manutenzioneM.A.611Standard di manutenzioneM.A.612Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobileM.A.613Certificato di riammissione in servizio del componenteM.A.614Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell’aeronavigabilitàM.A.615Attribuzioni dell’impresaM.A.616Revisione organizzativaM.A.617Modifiche apportate all’impresa di manutenzione approvataM.A.618Mantenimento della validità dell’approvazioneM.A.619Non conformitàCAPITOLO G —IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀM.A.701Ambito di applicazioneM.A.702DomandaM.A.703Termini dell’approvazioneM.A.704Manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilitàM.A.705StruttureM.A.706Requisiti del personaleM.A.707Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilitàM.A.708Gestione del mantenimento dell’aeronavigabilitàM.A.709DocumentazioneM.A.710Revisione dell’aeronavigabilitàM.A.711Attribuzioni dell’impresaM.A.712Sistema di qualitàM.A.713Modifiche apportate all’impresa approvata per il mantenimento dell’aeronavigabilitàM.A.714Conservazione della documentazioneM.A.715Mantenimento della validità dell’approvazioneM.A.716Non conformitàCAPITOLO H —CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRSM.A.801Certificato di riammissione in servizio dell’aeromobileM.A.802Certificato di riammissione in servizio del componenteM.A.803Autorizzazione del pilota-proprietarioCAPITOLO I —CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀM.A.901Revisione dell’aeronavigabilità — GeneralitàM.A.902Validità del certificato di revisione dell’aeronavigabilitàM.A.903Processo di revisione dell’aeronavigabilitàM.A.904Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilitàM.A.905Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’UnioneM.A.906Revisione dell’aeronavigabilità di un aeromobile sprovvisto di certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012M.A.907RilieviSEZIONE B —PROCEDURA PER LE AUTORITÀ COMPETENTICAPITULA A —GENERALITÀM.B.101FinalitàM.B.102Autorità competenteM.B.103Rilievi e misure di esecuzione - personeM.B.104Conservazione dei registriM.B.105Scambio reciproco di informazioniCAPITOLO B —RESPONSABILITÀM.B.201ResponsabilitàM.B.202Informazioni all’AgenziaCAPITOLO C —MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀM.B.301Programma di manutenzione dell’aeromobileM.B.302EsenzioniM.B.303Controllo del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobileM.B.304Revoca e sospensioneM.B.305Quaderno tecnico di bordo dell’aeromobileCAPITOLO D —STANDARD DI MANUTENZIONECAPITOLO E —COMPONENTICAPITOLO F —IMPRESA DI MANUTENZIONEM.B.601RichiestaM.B.602Approvazione inizialeM.B.603Rilascio dell’approvazioneM.B.604Sorveglianza continuaM.B.605Non conformitàM.B.606ModificheM.B.607Revoca, sospensione e limitazione di un’approvazioneCAPITOLO G —IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELL’AERONAVIGABILITÀM.B.701DomandaM.B.702Approvazione inizialeM.B.703Rilascio dell’approvazioneM.B.704Sorveglianza continuaM.B.705Non conformitàM.B.706ModificheM.B.707Revoca, sospensione e limitazione di un’approvazioneCAPITOLO H —CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRSCAPITOLO I —CERTIFICATO DI REVISIONE DELL’AERONAVIGABILITÀM.B.901Certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato dall’autorità competenteM.B.902Valutazione delle raccomandazioniM.B.905Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’UnioneM.B.906Revisione dell’aeronavigabilità di un aeromobile sprovvisto di certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012M.B.907RilieviAppendice I —Contratto di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilitàAppendice II —Certificato di riammissione in servizio — Modulo 1 AESAAppendice III —Certificato di revisione dell’aeronavigabilità — Modulo 15 AESAAppendice IV —Sistema di classi e abilitazioni per le condizioni di approvazione delle imprese di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo FAppendice V —Certificato dell’impresa di manutenzione di cui all’allegato I (parte M), capitolo F — modulo 3-MF AESAAppendice VI —Certificato dell’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di cui all’allegato I (parte M), capitolo G — Modulo 14-MG AESAAppendice VII —Interventi complessi di manutenzioneAppendice VIII —Manutenzione limitata del pilota-proprietario
M.1
Ai fini del presente documento, l'autorità competente è:
1. per la verifica della regolare aeronavigabilità di un singolo aeromobile e per il rilascio dei certificati di revisione dell'aeronavigabilità, l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione;
2. per la verifica di un'impresa di manutenzione, come specificato nella sezione A, capitolo F del presente allegato (parte M):
i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di tale impresa;
ii) l'Agenzia, nel caso in cui l'impresa si trovi in un paese terzo;
3. per l'approvazione dei programmi di manutenzione degli aeromobili (aircraft maintenance programmes,«AMP»), una delle seguenti:
i) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione dell'aeromobile;
ii) se concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile, una delle seguenti:
a) l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o, nel caso in cui l'operatore non abbia una sede principale di attività, l'autorità designata dallo Stato membro in cui si trova il luogo di stabilimento o il luogo di residenza dell'operatore;
b) l’autorità responsabile della sorveglianza dell’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile o con la quale il proprietario ha concluso un contratto a durata limitata ai sensi del punto M.A.201, lettera i), punto 3;
4. per la verifica di un’impresa incaricata della gestione dell’aeronavigabilità, come specificato nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M):
i) l’autorità designata dallo Stato membro in cui si trova la sede principale di attività di tale impresa, nel caso in cui l’approvazione non sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;
ii) l’autorità designata dallo Stato membro dell’operatore, nel caso in cui l’approvazione sia inclusa nel certificato di un operatore aereo;
iii) l’Agenzia, nel caso in cui l’impresa si trovi in un paese terzo.
SEZIONE A REQUISITI TECNICI
CAPITOLO A GENERALITÀ
M.A.101 Ambito di applicazione
La presente sezione stabilisce le misure da adottare per assicurare il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, inclusa la sua manutenzione. Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone o dalle imprese che partecipano a tali attività.
CAPITOLO B RESPONSABILITÀ
M.A.201 Responsabilità
a) Il proprietario dell'aeromobile è responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dello stesso e garantisce che nessun volo abbia luogo se non sono soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1. l'aeromobile è mantenuto in condizioni di aeronavigabilità;
2. tutti gli equipaggiamenti operativi e di emergenza sono correttamente installati ed efficienti, oppure sono chiaramente identificati come inefficienti;
3. il certificato di aeronavigabilità è valido;
4. la manutenzione dell'aeromobile è eseguita in conformità all'AMP di cui al punto M.A.302.
b) Se l'aeromobile è stato noleggiato, le responsabilità del proprietario vengono trasferite al locatario, nel caso in cui:
1. il locatario sia specificato nel documento di registrazione; oppure
2. sia specificato nel contratto di noleggio.
In questo documento qualsiasi riferimento al termine «proprietario» indica il proprietario oppure il locatario, come applicabile.
c) Qualsiasi persona o impresa incaricata della manutenzione sarà responsabile degli interventi eseguiti.
d) Il pilota in comando oppure, nel caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'operatore è responsabile dell'esecuzione completa dell'ispezione pre-volo. Tale ispezione deve essere effettuata dal pilota o da un'altra persona qualificata e non deve essere necessariamente effettuata da un'impresa di manutenzione approvata o da personale autorizzato a certificare.
e) Nel caso di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'operatore è responsabile del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile che esso opera e deve:
1) assicurare che nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
2) adottare le misure necessarie per garantire la sua approvazione come impresa per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Organisation — «CAMO») a norma dell’allegato V quater (parte CAMO) o del presente allegato (parte M), capitolo G, come parte del certificato di operatore aereo per l’aeromobile che opera;
3) adottare le misure necessarie per garantire la sua approvazione in conformità all’allegato II (parte 145) o concludere un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con un’impresa approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145).
1.
2.
3.
e bis) In deroga alla lettera e), punto 2), almeno due operatori facenti parte di un medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei possono affidare alla stessa CAMO la responsabilità della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità di tutti gli aeromobili da essi utilizzati, a condizione che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:
1) la CAMO è approvata conformemente all’allegato V quater (parte CAMO) per la gestione degli aeromobili;
2) la CAMO fa parte del medesimo raggruppamento di imprese di vettori aerei degli operatori interessati;
3) un contratto è stipulato in conformità all’appendice I del presente allegato tra la CAMO e il titolare del COA non approvato come CAMO;
4) la sede principale di attività della CAMO si trova nel territorio a cui si applicano i trattati;
5) i singoli sistemi di gestione delle imprese che stipulano un contratto sono armonizzati tra di loro.
e ter) In deroga alla lettera e), punto 2), se la cessazione o la revoca di un certificato di operatore aereo determina una situazione in cui un vettore aereo titolare di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e facente parte di un raggruppamento di imprese di vettori aerei non risulta più conforme al punto M.A.201, lettera e bis), tale vettore aereo titolare di licenza definisce e attua un piano d’azione ritenuto soddisfacente dall’autorità competente per garantire non appena possibile la propria conformità al punto M.A.201, lettera e), punto 2).
f) Per gli aeromobili complessi a motore utilizzati per operazioni commerciali specializzate, per operazioni CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da organizzazioni di addestramento a fini commerciali autorizzate («ATO») e organizzazioni di addestramento dichiarate («DTO») di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/20118, l’operatore assicura che:
1) nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
2) gli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G; l’operatore, se non è una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, conclude un contratto scritto relativo all’esecuzione di tali interventi conformemente al presente allegato, appendice I, con un’impresa approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G;
3) la CAMO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) come impresa qualificata alla quale può essere rilasciata un’approvazione per la manutenzione dell’aeromobile e dei componenti da installarvi, o tale CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con imprese approvate in conformità all’allegato II (parte 145).
g) Per gli aeromobili complessi a motore non inclusi nelle lettere e) e f), il proprietario assicura che:
1) nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
2) gli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G; il proprietario, se non è una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, conclude un contratto scritto relativo all’esecuzione di tali interventi conformemente all’appendice I del presente allegato con un’impresa approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G;
3) la CAMO di cui al punto 2 sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) come impresa qualificata alla quale può essere rilasciata un’approvazione per la manutenzione dell’aeromobile e dei componenti da installarvi, o tale CAMO abbia concluso un contratto scritto in conformità all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.315, lettera c), o al presente allegato (parte M), punto M.A.708, lettera c), con imprese approvate in conformità all’allegato II (parte 145).
h) Per gli aeromobili non complessi a motore utilizzati per operazioni commerciali specializzate o per operazioni CAT diverse da quelle effettuate da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 o da ATO e DTO a fini commerciali di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, l’operatore assicura che:
1) nessun volo venga effettuato se non sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
2) gli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano eseguiti da una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o da un’impresa di aeronavigabilità combinata («CAO») approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO); l’operatore, se non è una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o una CAO approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO), conclude un contratto scritto conformemente al presente allegato, appendice I, con una CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o con una CAO approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO);
3) la CAMO o la CAO di cui al punto 2) sia approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o come CAO con attribuzioni di manutenzione, oppure la CAMO o CAO abbia concluso un contratto scritto con imprese di manutenzione approvate in conformità all’allegato II (parte 145) o in conformità al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) con attribuzioni di manutenzione.
i) Per gli aeromobili non complessi a motore non inclusi nelle lettere e) e h), oppure utilizzati per «operazioni limitate», il proprietario assicura che siano effettuati voli solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a). A tal fine il proprietario deve:
1) affidare l’esecuzione degli interventi connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al punto M.A.301 a una CAMO o una CAO mediante un contratto scritto concluso conformemente all’appendice I; o
2) provvedere esso stesso all’esecuzione di tali interventi; o
3) provvedere esso stesso all’esecuzione di tali interventi, fatta eccezione per gli interventi connessi all’elaborazione e al trattamento dell’approvazione dell’AMP solo se tali interventi sono eseguiti da una CAMO o da una CAO mediante un contratto a durata limitata concluso in conformità al punto M.A.302.
i)
ii)
j) Il proprietario/operatore assicura che ogni persona autorizzata dalla autorità competente abbia accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per accertare la conformità alla presente parte.
k) Qualora un aeromobile incluso in un certificato di operatore aereo sia utilizzato per operazioni non commerciali o per operazioni specializzate ai sensi dell’allegato III, punto ORO.GEN.310, o dell’allegato VII, punto NCO.GEN.104, del regolamento (UE) n. 965/2012, l’operatore assicura che i compiti connessi al mantenimento dell’aeronavigabilità siano svolti, a seconda dei casi, dalla CAMO approvata in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o al presente allegato (parte M), capitolo G, o dall’impresa di aeronavigabilità combinata («CAO») approvata in conformità all’allegato V quinquies (parte CAO) del titolare del certificato di operatore aereo.
M.A.202 Segnalazione di eventi
a) Le seguenti persone sono tenute a segnalare eventi relativi alla sicurezza o condizioni accertate di un aeromobile o di un componente che mettono in pericolo o, se non corretti o risolti, potrebbero mettere in pericolo un aeromobile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona:
1) il proprietario che esegue autonomamente gli interventi di mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile in conformità del punto M.A.201 lettera i), punti 2) e 3);
2) il personale indipendente autorizzato a certificare, di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1);
3) il pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2).
b) Le segnalazioni di cui alla lettera a) devono:
1) essere indirizzate all’autorità competente dello Stato membro di registrazione dell’aeromobile e all’impresa responsabile della progettazione dell’aeromobile o dei componenti;
2) essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui si viene a conoscenza dell’evento o della condizione, a meno che lo impediscano circostanze eccezionali;
3) essere effettuate nella forma e secondo le modalità stabilite dall’autorità competente dello Stato membro di registrazione dell’aeromobile;
4) contenere tutte le informazioni pertinenti sull’evento o sulla condizione note alla persona.
c) Oltre ai requisiti di cui alle lettere a) e b), la persona incaricata della manutenzione dell’aeromobile deve segnalare qualsiasi evento o condizione che riguarda l’aeromobile anche alla persona o all’impresa responsabile in conformità del punto M.A.201 del mantenimento dell’aeronavigabilità di tale aeromobile.
d)
e)
CAPITOLO C MANTENIMENTO DELL'AERONAVIGABILITÀ
M.A.301 Interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità
Il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e dell'efficienza dell'equipaggiamento operativo e di emergenza devono essere garantite mediante:
a) l'esecuzione di ispezioni pre-volo;
b) la correzione, conformemente ai dati di cui ai punti M.A.304 e M.A.401, a seconda dei casi, di difetti e danni che incidono sulla sicurezza delle operazioni tenendo conto della lista dell'equipaggiamento minimo (minimum equipment list, «MEL») e della lista delle deviazioni di configurazione, se disponibili;
c) l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione conformemente all'AMP di cui al punto M.A.302;
d) la certificazione della manutenzione conformemente al capitolo H;
e) per tutti gli aeromobili complessi a motore o gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'analisi dell'efficacia dell'AMP approvato di cui al punto M.A.302;
2.
3.
4.
f) l'adempimento di qualsiasi applicabile:
1) direttiva di aeronavigabilità (airworthiness directive, AD);
2) direttiva operativa avente conseguenze sul mantenimento dell'aeronavigabilità;
i)
ii)
3) requisito di mantenimento dell'aeronavigabilità stabilito dall'Agenzia;
4) misura richiesta dall'autorità competente come reazione immediata ad un problema di sicurezza;
iv)
g) l'effettuazione di modifiche e riparazioni in conformità al punto M.A.304;
h) la consegna al pilota in comando, o all'operatore nel caso di vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, della dichiarazione su massa e centraggio che riflette l'attuale configurazione dell'aeromobile;
i) l'effettuazione di voli di collaudo dopo la manutenzione, quando necessario.
7.
8.
M.A.302 Programma di manutenzione dell'aeromobile
a) La manutenzione di ogni aeromobile è organizzata in conformità di un AMP.
b) L'AMP e le sue successive modifiche sono approvate dall'autorità competente.
c) Quando il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile è gestito da una CAMO o da una CAO, o quando esiste un contratto a durata limitata tra il proprietario e una CAMO o una CAO, concluso conformemente al punto M.A.201, lettera i), punto 3, l’AMP e le relative modifiche possono essere approvati mediante una procedura di approvazione indiretta. In tal caso la procedura di approvazione indiretta è stabilita dalla CAMO o dalla CAO interessata nell’ambito del manuale di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità (Continuing Airworthiness Management Exposition, «CAME») di cui all’allegato V quater, punto CAMO.A.300, o al presente allegato, punto M.A.704, o del manuale sull’aeronavigabilità combinata (Combined Airworthiness Exposition, «CAE») di cui all’allegato V quinquies, punto CAO.A.025, e deve essere approvata dall’autorità competente responsabile di tale CAMO o CAO. La procedura di approvazione indiretta è utilizzata solo quando la CAMO o la CAO interessata è soggetta alla sorveglianza dello Stato membro di registrazione dell'aeromobile, a meno che non sia stato concluso un contratto scritto in conformità al punto M.1, punto 3, che trasferisce la responsabilità per l'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile della CAMO o della CAO.
d) L'AMP deve osservare:
1. le istruzioni impartite dall’autorità competente;
i)
2. le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità:
i) impartite dai titolari del certificato di omologazione, del certificato ristretto di omologazione, del certificato di omologazione supplementare, dell’approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, dell’autorizzazione ETSO o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto o dal titolare di qualsiasi ulteriore approvazione pertinente rilasciata a norma dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n 748/2012;
ii) incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili;
iii) incluse nelle specifiche di certificazione di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012, se applicabili.
3)
iii)
e) In deroga alla lettera d), il proprietario o l'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile può discostarsi dalle istruzioni di cui alla lettera d), punto 2), e proporre intervalli di tempo ampliati nell'AMP, sulla base di dati ottenuti da revisioni sufficienti effettuate conformemente alla lettera h). L'approvazione indiretta non è consentita per l'ampliamento degli intervalli tra gli interventi connessi alla sicurezza. Il proprietario o l'impresa che gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile può proporre ulteriori istruzioni nell'AMP.
f) L'AMP deve descrivere dettagliatamente tutti gli interventi di manutenzione da eseguire, indicandone la frequenza, ed eventuali interventi specifici legati al tipo e alla specificità delle operazioni.
g) Per gli aeromobili complessi a motore, quando l'AMP è basato su una logica MSG o sul controllo delle condizioni, l'AMP deve comprendere un programma di affidabilità.
h) L’AMP deve essere sottoposto a revisioni periodiche e, ove necessario, deve essere modificato di conseguenza. Le revisioni devono garantire la costante validità e l’aggiornamento dell’AMP alla luce dell’esperienza operativa e delle istruzioni dell’autorità competente, tenendo conto delle istruzioni di manutenzione, nuove o modificate, emesse dai titolari del certificato di omologazione e del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto nonché da qualsiasi altra impresa che pubblichi tali dati conformemente all’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.
i)
M.A.303 Direttive relative all'aeronavigabilità
Qualsiasi direttiva applicabile in relazione all'aeronavigabilità deve essere osservata in tutti i suoi requisiti, salvo indicazioni diverse da parte dell'Agenzia.
M.A.304 Dati relativi a modifiche e riparazioni
La persona o l’impresa che ripara un aeromobile o un componente deve valutare i danni. Le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate utilizzando, a seconda dei casi, i dati seguenti:
a) i dati approvati dall'Agenzia,
b) i dati approvati da un'impresa di progettazione conforme all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012;
c) i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.90B o 21.A.431B, del regolamento (UE) n. 748/2012;
d) i dati inclusi nei requisiti di cui all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.62, 21L.A.102, 21L.A.202 o 21L.A.222, del regolamento (UE) n. 748/2012;
e) i dati dichiarati dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto conforme all’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.
M.A.305 Sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile
a) Al termine degli interventi di manutenzione il certificato di riammissione in servizio (CRS) dell'aeromobile di cui al punto M.A.801 o al punto 145.A.50, a seconda dei casi, deve essere inserito nel sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile non appena possibile, e in ogni caso entro 30 giorni dal completamento degli interventi di manutenzione.
b) Il sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve contenere gli elementi seguenti:
1. la data di inserimento, la vita totale di servizio nel parametro pertinente per l'aeromobile, i motori e/o le eliche;
2. i registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui alle seguenti lettere c) e d), unitamente ai registri dettagliati di manutenzione di cui alla seguente lettera e);
3. se richiesto al punto M.A.306, il quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile.
c) I registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile devono includere il rapporto aggiornato su massa e centraggio e lo stato aggiornato per quanto riguarda:
1. AD e misure richieste dall'autorità competente come reazione immediata ad un problema di sicurezza;
2. modifiche e riparazioni;
3. conformità all'AMP;
4. interventi di manutenzione differiti e correzione di difetti differita.
d) I registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile devono includere lo stato aggiornato specifico per i componenti di:
1. parti a vita limitata, compresa la vita accumulata da ciascuna parte interessata rispetto al parametro di limitazione di aeronavigabilità applicabile; e
2. componenti con limite temporale di utilizzo, compresa la vita accumulata dai componenti interessati nel parametro applicabile, dall'ultimo completamento della manutenzione programmata, come specificato nell'AMP.
3.
4.
5.
6.
e) Il proprietario o l'operatore predispone un sistema per conservare i documenti e i dati seguenti in una forma accettabile per l'autorità competente e per i periodi specificati di seguito:
1. quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile: il quaderno tecnico o altri dati equivalenti in termini di portata e di dettaglio, relativi ai 36 mesi che precedono l'ultimo inserimento;
2. il CRS e i registri dettagliati di manutenzione:
i) che dimostrano la conformità alle AD e alle misure richieste dall'autorità competente come reazione immediata a un problema di sicurezza, applicabili all'aeromobile, ai motori, alle eliche e ai componenti ivi installati, a seconda dei casi, fintantoché le informazioni ivi contenute non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di portata e di dettaglio, ma relative ad un periodo non inferiore a 36 mesi;
ii) che dimostrano la conformità ai dati applicabili in conformità del punto M.A.304 per modifiche e riparazioni in corso sull'aeromobile, i motori, le eliche e tutti i componenti soggetti a limitazioni di aeronavigabilità; e
iii) che riguardano tutti gli interventi di manutenzione programmata o altri interventi di manutenzione necessari per il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, dei motori, delle eliche, a seconda dei casi, fintantoché le informazioni ivi contenute non siano sostituite da nuove informazioni equivalenti in termini di portata e di dettaglio, ma relative ad un periodo non inferiore a 36 mesi;
3. dati specifici relativi a determinati componenti:
i) un registro dell'utilizzo per ciascuna parte a vita limitata, che funge da base per determinare lo stato aggiornato di conformità alle limitazioni di aeronavigabilità;
ii) il CRS e i registri di manutenzione dettagliati per l'ultima esecuzione di interventi di manutenzione programmata e successivi interventi di manutenzione non programmata di tutte le parti a vita limitata e di tutti i componenti con limite temporale di utilizzo fintantoché la manutenzione programmata sia stata sostituita da un'altra manutenzione programmata di portata e di dettaglio equivalenti, ma relativa ad un periodo non inferiore a 36 mesi;
iii) il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile ELA2 privi di modulo 1 AESA in conformità dell’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, ma relativi a un periodo non inferiore a 36 mesi;
iv) il CRS e la dichiarazione di accettazione del proprietario per tutti i componenti installati su un aeromobile privi di modulo 1 AESA in conformità dell’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, ma relativi a un periodo non inferiore a 36 mesi.
4. Periodi di conservazione dei registri quando l'aeromobile è ritirato in modo definitivo dal servizio:
i) i dati richiesti al punto M.A.305, lettera b), punto 1) in relazione all'aeromobile, ai motori e alle eliche devono essere conservati per almeno 12 mesi;
ii) l'ultimo stato e gli ultimi rapporti effettivi di cui al punto M.A.305, lettere c) e d), devono essere conservati per almeno 12 mesi; e
iii) i CRS e i registri dettagliati di manutenzione più recenti di cui al punto M.A.305, lettera e), punto 2) ii) e punto 3) i), devono essere conservati per almeno 12 mesi.
5.
6.
f) La persona o l'impresa responsabile della gestione degli interventi di mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.201 deve soddisfare i requisiti relativi al sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e presentare i registri, su richiesta, all'autorità competente.
g) Tutte le informazioni inserite nel sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile devono essere chiare ed accurate. Nel caso in cui sia necessario rettificare un'informazione inserita, la correzione dovrà essere realizzata in modo tale che l'informazione iniziale resti chiaramente visibile.
M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile
a) Oltre ai requisiti di cui al punto M.A.305, per le operazioni CAT, per le operazioni commerciali specializzate e per le operazioni commerciali ATO o DTO, l'operatore deve utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni per ciascun aeromobile:
1. informazioni relative a ciascun volo, necessarie per garantire la continuità della sicurezza in volo, e;
2. il certificato, in corso di validità, di riammissione in servizio, e;
3. il certificato di manutenzione in corso di validità, che indichi lo stato di manutenzione dell'aeromobile per quanto riguarda i futuri lavori di manutenzione previsti o meno dal programma, salvo il caso in cui l'Autorità autorizzi a conservare altrove il certificato di manutenzione, e;
4. l'elenco di tutte le correzioni differite di difetti non risolti che incidono sul funzionamento dell'aeromobile, e;
5. tutte le raccomandazioni necessarie in merito alle modalità di assistenza alla manutenzione.
b) La versione iniziale del quaderno tecnico di bordo dell’aeromobile deve essere approvata dall’autorità competente indicata all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.105 o al presente allegato (parte M), punto M.1, o all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.1, punto 1, a seconda dei casi. Qualsiasi successiva modifica di tale quaderno tecnico deve essere gestita in conformità al punto CAMO.A.300, lettera c), o al punto M.A.704, lettere b) e c), o al punto CAO.A.025, lettera c).
c)
M.A.307 Trasferimento dei registri di aeronavigabilità dell'aeromobile
a) Quando un aeromobile è trasferito in modo definitivo da un proprietario o da un operatore a un altro, il proprietario o l'operatore che opera il trasferimento provvede affinché anche i registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.305 e, se applicabile, il quaderno tecnico di bordo di cui al punto M.A.306 siano trasferiti.
b) Quando il proprietario affida mediante contratto la gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ad una CAMO o a una CAO, il proprietario deve garantire che i registri relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.305 siano trasferiti a tale impresa contraente.
c) I periodi di conservazione dei registri di cui al punto M.A.305, lettera e), devono continuare ad applicarsi al nuovo proprietario, operatore, alla nuova CAMO o CAO.
CAPITOLO D STANDARD DI MANUTENZIONE
M.A.401 Dati di manutenzione
a) La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile avrà accesso e potrà utilizzare unicamente i dati correnti di manutenzione applicabili nello svolgimento dei propri incarichi, ivi comprese modifiche e riparazioni.
b) Ai fini del presente allegato, sono dati di manutenzione applicabili quelli elencati di seguito:
1. i requisiti, le procedure, gli standard o le informazioni applicabili emessi dall’autorità competente o dall’Agenzia,
2. qualsiasi direttiva di aeronavigabilità applicabile;
3. le istruzioni applicabili per il mantenimento dell’aeronavigabilità e altre istruzioni di manutenzione emanate dal titolare del certificato di omologazione, dal titolare del certificato di omologazione supplementare, dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto e da eventuali altre imprese che pubblichino tali dati in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;
4. per i componenti approvati per l’installazione dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto, le istruzioni di manutenzione applicabili pubblicate dai fabbricanti del componente e ritenute accettabili dal titolare dell’approvazione del progetto o dal dichiarante di una dichiarazione di conformità del progetto;
5. qualsiasi dato applicabile emesso in conformità del punto 145.A.45, lettera d).
c) La persona o l'impresa incaricata della manutenzione dell'aeromobile dovrà assicurare che, qualora richiesti, tutti i dati di manutenzione applicabili siano aggiornati e prontamente disponibili per l'uso. La persona o l'impresa definirà una scheda di lavoro o un sistema di fogli di lavorazione che dovrà essere utilizzato, e dovrà trascrivere accuratamente i dati relativi alla manutenzione su tali schede o fogli o fare riferimenti precisi al lavoro/ai lavori descritti in tali dati di manutenzione.
M.A.402 Esecuzione della manutenzione
Fatta eccezione per la manutenzione effettuata da un'impresa di manutenzione approvata in conformità all'allegato II (parte 145), ogni persona o impresa incaricata della manutenzione deve:
a) essere qualificata per i compiti svolti, come richiesto dalla presente parte;
b) l'area in cui viene effettuata la manutenzione deve essere adeguatamente predisposta e ripulita ed esente da contaminazioni;
c) utilizzare i metodi, le tecniche, gli standard e le istruzioni specificate nei dati di manutenzione del punto M.A.401;
d) utilizzare i metodi, le attrezzature e il materiale specificati nei dati di manutenzione del punto M.A.401. Se necessario, gli attrezzi e l'equipaggiamento devono essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto;
e) assicurare che la manutenzione sia eseguita entro i limiti ambientali specificati nei dati di manutenzione del punto M.A.401;
f) assicurare che vengano utilizzate adeguate strutture in caso di condizioni meteorologiche avverse o di manutenzione prolungata;
g) assicurare che siano ridotti al minimo il rischio di pluralità di errori commessi durante la manutenzione e il rischio di ripetizione di errori commessi durante compiti identici di manutenzione;
h) assicurare che sia applicato un metodo di rilevamento di errori dopo l'esecuzione di ogni intervento critico di manutenzione; nonché
i) una volta completata la manutenzione effettuare una verifica generale per assicurarsi che l'aeromobile od i suoi componenti siano sgombri da attrezzi, equipaggiamenti, e da qualsiasi altro componente o materiale estraneo, e che tutti i pannelli di accesso rimossi siano stati correttamente ricollocati.
M.A.403 Difetti dell'aeromobile
a) Qualsiasi difetto, che può seriamente compromettere la sicurezza del volo, deve essere rettificato prima dei successivi voli.
b) Soltanto il personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1), o al capitolo F del presente allegato o all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO) o la persona autorizzata conformemente al punto M.A.801, lettera c), del presente allegato, può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione di cui al punto M.A.401 del presente allegato, se un difetto dell’aeromobile possa seriamente pregiudicare la sicurezza del volo e di conseguenza decidere quale intervento di correzione debba essere intrapreso prima del volo successivo, e quando, e quale intervento di correzione di difetti possa essere differito. Tuttavia ciò non si applica quando il pilota o il personale autorizzato a certificare utilizza la lista degli equipaggiamenti minimi (MEL).
c) Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo deve essere corretto al più presto possibile, dopo essere stato individuato ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione o nella MEL.
d) Qualsiasi difetto non corretto prima del volo deve essere registrato nel sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile di cui al punto M.A.305 o, se del caso, nel quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile di cui al punto M.A.306.
CAPITOLO E COMPONENTI
M.A.501 Classificazione e installazione
a) Tutti i componenti devono essere classificati nelle seguenti categorie:
(1) componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modulo 1 AESA o equivalente e contrassegnati in conformità dell’allegato I (parte 21), capitolo Q, o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012, salvo altrimenti specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, del regolamento (UE) n. 748/2012 o al presente allegato (parte M), o all’allegato V quinquies (parte CAO);
(2) componenti non efficienti che devono essere sottoposti a manutenzione conformemente al presente regolamento;
(3) componenti classificati come non recuperabili in quanto sono giunti al limite di vita obbligatorio o presentano un difetto irreparabile;
(4) parti standard utilizzate su aeromobili, motori, eliche o altri componenti aeronautici, se specificato nei dati di manutenzione, accompagnate dalla prova di conformità allo standard applicabile;
(5) materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l'organizzazione ritiene che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un'adeguata tracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente allo specifico materiale, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e, in aggiunta, i dati identificativi del produttore e del fornitore del materiale;
b) componenti, parti standard e materiali sono installati su un aeromobile o un componente solo se sono in condizioni soddisfacenti, appartengono ad una delle categorie elencate alla lettera a) e i dati di manutenzione applicabili li specificano.
d)
M.A.502 Manutenzione dei componenti
a) La manutenzione dei componenti diversi dai componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 2 a 6, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 2 a 6, del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita da imprese di manutenzione approvate in conformità del presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (parte 145), o dell’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi.
b) In deroga alla lettera a), se un componente è installato sull’aeromobile, la manutenzione di tale componente può essere effettuata da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o dell’allegato II (Parte 145) o dell’allegato V quinquies (Parte CAO) o dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1) del presente allegato. Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione dell’aeromobile o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione dell’aeromobile o il personale autorizzato a certificare può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione qualora divenga necessario consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la riammissione in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801 del presente allegato.
c) In deroga alla lettera a), se un componente è installato sul motore o sull’unità di potenza ausiliaria (auxiliary power unit, APU), la manutenzione di tale componente può essere eseguita da un’impresa di manutenzione del motore approvata in conformità al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145) o all’allegato V quinquies (parte CAO). Tale manutenzione deve essere eseguita conformemente ai dati di manutenzione del motore o dell’APU o ai dati di manutenzione dei componenti, previo accordo dell’autorità competente. L’impresa di manutenzione del motore può temporaneamente rimuovere il componente per effettuare la manutenzione se necessario a consentire un migliore accesso al componente, a meno che la rimozione non renda necessaria un’ulteriore manutenzione.
d) La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punto 2, o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punto 2, del regolamento (UE) n. 748/2012, qualora il componente sia installato sull’aeromobile o sia temporaneamente rimosso per migliorare l’accesso, deve essere eseguita da un’impresa di manutenzione dell’aeromobile approvata conformemente al presente allegato, capitolo F, o all’allegato II (parte 145), o all’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi, dal personale autorizzato a certificare di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 1, o dal pilota-proprietario di cui al punto M.A.801, lettera b), punto 2. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente punto non è valida ai fini del rilascio del modulo 1 AESA e deve essere soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio dell’aeromobile di cui al punto M.A.801.
e) La manutenzione dei componenti di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.307, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.193, lettera b), punti da 3) a 6), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere eseguita dalle imprese di manutenzione di cui alla lettera a) o essere eseguita da qualsiasi persona o impresa e essere accompagnata da una “dichiarazione di avvenuta manutenzione” rilasciata dalla persona o dall’impresa che esegue la manutenzione. La “dichiarazione di avvenuta manutenzione” deve contenere quanto meno le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, la data in cui è stata completata e l’identificazione dell’impresa o della persona che rilascia la dichiarazione. La dichiarazione deve essere considerata un registro di manutenzione ed equivalente a un modulo 1 AESA in relazione al componente sottoposto a manutenzione.
M.A.503 Parti a vita limitata e componenti con limite temporale di utilizzo
a) Le parti a vita limitata e i componenti con limite temporale di utilizzo installati non devono superare la limitazione approvata indicata nell’AMP e nelle AD, a eccezione di quanto previsto al punto M.A.504, lettera b).
b) Una volta scaduta la limitazione approvata, il componente deve essere rimosso dall'aeromobile per la manutenzione o per lo smaltimento nel caso di parti a vita limitata.
c)
M.A.504 Segregazione dei componenti
a) I componenti non efficienti e non recuperabili devono essere separati da componenti, parti standard e materiali efficienti.
b) I componenti non recuperabili devono essere esclusi dal sistema di fornitura dei componenti, a meno che non sia stato esteso il limite di vita obbligatorio o non sia stata approvata una soluzione di riparazione in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012.
d)
e)
CAPITOLO F IMPRESA DI MANUTENZIONE
M.A.601 Oggetto
Il presente capo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di aeromobili non complessi a motore e di componenti destinati ad esservi installati non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza di esercizio in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008.
M.A.602 Domanda
La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di manutenzione deve essere effettuata per mezzo di un apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.
M.A.603 Termini dell'approvazione
(a) Un'impresa che svolge le attività che rientrano nel presente capitolo può esercitare dette attività solo previa approvazione dell'autorità competente. A tal fine l'autorità competente utilizza il modello riportato nell'appendice V.
(b) L'entità delle attività soggette ad approvazione è specificata nel manuale dell'impresa di manutenzione di cui al punto M.A.604. Le classi e le abilitazioni da utilizzare per l'approvazione delle imprese di manutenzione sono indicate nell'appendice IV della presente parte.
(c) Un'impresa di manutenzione approvata può fabbricare, in conformità ai dati di manutenzione, una serie limitata di componenti da impiegare nel corso dei lavori all'interno delle proprie strutture, come descritto nel manuale dell'impresa di manutenzione.
M.A.604 Manuale di manutenzione dell'impresa
a) L'impresa di manutenzione deve fornire un manuale contenente le seguenti informazioni minime:
1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile nominato in conformità del punto M.A.606, lettera a), attestante che l'impresa svolgerà sempre le proprie attività conformemente ai requisiti del presente allegato (parte M) o dell'allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi, e al manuale;
2. l'oggetto dell'attività dell'impresa,
3. i titoli e i nomi delle persone a cui si fa riferimento nel punto M.A.606(b),
4. un organigramma dell'impresa indicante le competenze gerarchiche delle persone specificate nel punto M.A.606(b), e
5. un elenco del personale autorizzato a certificare e, se del caso, del personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, con il rispettivo oggetto dell’approvazione;
6. un elenco dei luoghi in cui la manutenzione è eseguita, unitamente a una descrizione generale degli impianti, e;
7. una descrizione delle procedure atte a garantire la conformità dell'impresa con quanto specificato nella presente parte; e
8. la procedura (o le procedure) di modifica del manuale dell'impresa di manutenzione.
b) Il manuale dell'impresa di manutenzione e gli emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.
c) In deroga alla lettera b) le modifiche di minore entità apportate al manuale possono essere approvate mediante una procedura (d'ora in avanti denominata «approvazione indiretta»).
M.A.605 Strutture
L'impresa dovrà garantire che:
a) le strutture siano attrezzate per tutti gli interventi previsti, con officine e reparti adeguatamente separati, in modo da garantire la tutela da ogni possibile contaminazione e da fattori ambientali;
b) siano previsti appropriati uffici per la gestione dei lavori programmati, compresa, in particolare, la compilazione dei registri di manutenzione;
c) siano previste infrastrutture di immagazzinaggio sicure per componenti, attrezzature, utensili e materiali. Le condizioni di magazzinaggio devono garantire la separazione dei componenti e materiali reputati inefficienti da tutti gli altri componenti, materiali, attrezzature ed utensili e devono, altresì, essere conformi alle istruzioni del produttore e l'accesso deve essere limitato al solo personale autorizzato.
M.A.606 Requisiti del personale
a) L'impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell'autorità necessaria per assicurare che tutte le attività di manutenzione richieste dal gestore dell'aeromobile possano essere finanziate ed eseguite secondo gli standard prescritti dalla presente parte.
b) Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l'impresa operi sempre in conformità con il presente capitolo. Detta/e persona/e risponde/ono direttamente al dirigente responsabile.
c) Tutte le persone menzionate alla lettera b) devono dimostrare il possesso di specifiche competenza e background nonché di un'adeguata esperienza nel settore della manutenzione di aeromobili e/o di componenti.
d) L'impresa deve disporre di personale sufficiente per il normale lavoro previsto. L'uso temporaneo di personale in subappalto è consentito nel caso di un carico di lavoro superiore al previsto, ma soltanto per l'uso di personale non abilitato al rilascio di certificati di riammissione in servizio.
e) È necessario dimostrare e registrare le qualifiche di tutto il personale impiegato nei lavori di manutenzione e di revisione dell’aeronavigabilità.
f) Il personale adibito a compiti specialistici quali saldatura, test o controlli non distruttivi diversi da quelli eseguiti con liquidi penetranti, deve essere qualificato in base a uno standard ufficialmente riconosciuto.
g) L'organizzazione di manutenzione deve disporre di sufficiente personale autorizzato a certificare ai fini del rilascio dei certificati di riammissione in servizio di aeromobili e componenti di cui ai punti M.A.612 e M.A.613. Il suddetto personale deve soddisfare i seguenti requisiti:
1. allegato III (parte 66) per quanto riguarda gli aeromobili;
2. articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento per quanto riguarda i componenti.
h) In deroga alla lettera g), l'impresa potrà servirsi di personale autorizzato a certificare qualificato conformemente alle disposizioni seguenti per fornire assistenza agli operatori impegnati in operazioni commerciali, previa approvazione delle procedure adeguate secondo il manuale dell'impresa:
1. in caso di direttive di aeronavigabilità pre-volo a carattere ripetitivo, che consentano esplicitamente l'esecuzione delle stesse da parte dell'equipaggio, l'impresa può rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, a condizione che l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di applicare la direttiva di aeronavigabilità secondo gli standard prescritti;
2. nel caso di aeromobili che operano lontano da una sede presidiata, l'impresa ha la facoltà di rilasciare un'autorizzazione limitata a certificare al comandante dell'aeromobile in base alla licenza detenuta per l'equipaggio, purché l'impresa assicuri lo svolgimento di una formazione pratica sufficiente per garantire che tale soggetto sia in grado di eseguire l'attività in oggetto secondo gli standard prescritti.
i) Se l’impresa effettua revisioni dell’aeronavigabilità e rilascia il certificato corrispondente per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali in conformità all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, deve disporre di personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità qualificato e autorizzato, che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1. è titolare di un’autorizzazione per personale autorizzato a certificare per l’aeromobile corrispondente;
2. ha almeno tre anni di esperienza in qualità di personale autorizzato a certificare;
3. è indipendente dal processo di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aeromobile interessato o complessivamente competente per il processo di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità per l’aeromobile completo interessato;
4. ha preso conoscenza del capitolo C del presente allegato (parte M) o del capitolo C dell’allegato V ter (parte ML);
5. può dimostrare di conoscere le procedure dell’impresa di manutenzione rilevanti ai fini della revisione dell’aeronavigabilità e del rilascio del certificato di revisione dell’aeronavigabilità;
6. è stato formalmente accettato dall’autorità competente dopo aver effettuato una revisione dell’aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell’autorità competente o del personale dell’impresa addetto alla revisione dell’aeronavigabilità in conformità a una procedura approvata dall’autorità competente;
7. ha eseguito almeno una revisione dell’aeronavigabilità negli ultimi dodici mesi.
j)
M.A.607 Personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità
a) Oltre a quanto specificato al punto M.A.606 g), il personale autorizzato a certificare può esercitare le proprie attribuzioni soltanto nel caso in cui l'impresa ha accertato che:
1. il personale autorizzato a certificare è in grado di dimostrare di soddisfare i requisiti di cui all'allegato III (Parte 66), punto 66.A.20, lettera b), oppure, quando richiesto da tale allegato, i requisiti della normativa dello Stato membro;
2. il personale autorizzato a certificare possiede un'adeguata conoscenza dei relativi aeromobili e/o componenti aeronautici sottoposti a manutenzione, in relazione alle procedure specifiche dell'impresa.
b) Nei seguenti casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo diverso dal principale, non servito da adeguato personale autorizzato a certificare, l'impresa incaricata della manutenzione può rilasciare un'autorizzazione straordinaria a certificare:
1. a uno dei suoi dipendenti, purché qualificato per la manutenzione di aeromobili analoghi per tecnologia, struttura e sistemi; oppure
2. a un addetto con almeno tre anni di esperienza nella manutenzione e titolare di una licenza ICAO in corso di validità per la manutenzione di aeromobili di tipo identico a quello considerato; quanto sopra purché nel luogo in questione non vi siano imprese approvate ai sensi della parte I del presente documento e purché l'impresa incaricata riceva e tenga in archivio i dati relativi al curriculum professionale e alla licenza dell'addetto.
Tutti i casi sopra descritti devono essere comunicati all'autorità competente entro sette giorni dal rilascio delle autorizzazioni a certificare. L'impresa che emette l'autorizzazione di certificazione straordinaria dovrà predisporre la successiva nuova verifica degli interventi di manutenzione potenzialmente in grado di compromettere la sicurezza in volo.
c) L'impresa di manutenzione approvata registra tutti i dati riguardanti il personale autorizzato a certificare e il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità e conserva un elenco aggiornato di tutto il personale autorizzato a certificare e addetto alla revisione dell'aeronavigabilità, unitamente all'oggetto dell'approvazione, quale parte del manuale dell'impresa in conformità al punto M.A.604, lettera a), punto 5.
M.A.608 Componenti, equipaggiamento ed attrezzi
a) L'impresa deve:
1. possedere l'equipaggiamento e gli attrezzi, specificati nei dati di manutenzione descritti al punto M.A.609 o l'attrezzatura equivalente verificata, così come elencata nel manuale dell'impresa di manutenzione, necessari per effettuare gli interventi di manutenzione quotidiani stabiliti nell'oggetto dell'approvazione; e
2. dimostrare di poter accedere a qualsiasi altro tipo di equipaggiamento ed attrezzatura occasionalmente necessari.
b) In caso di necessità, gli attrezzi e l'equipaggiamento dovranno essere controllati e calibrati secondo uno standard ufficialmente riconosciuto. L'impresa deve mantenere traccia delle calibrazioni e degli standard utilizzati.
c) L'organizzazione deve ispezionare, classificare ed separare in modo appropriato tutti i componenti, tutte le parti standard e tutti i materiali in ingresso.
M.A.609 Dati di manutenzione
L'impresa di manutenzione deve conservare i dati di manutenzione applicabili specificati al punto M.A.401 del presente allegato o al punto ML.A.401 dell'allegato V ter (Parte ML), a seconda dei casi, e utilizzarli nell'esecuzione degli interventi di manutenzione, comprese le modifiche e le riparazioni. Tuttavia, nel caso di dati di manutenzione forniti dal cliente, l'impresa deve conservare e utilizzare tali dati solo quando la manutenzione è in corso.
M.A.610 Ordini di manutenzione
Prima dell'inizio della manutenzione, è necessario stipulare per iscritto un ordine di lavoro tra l'impresa e l'organismo che richiede la manutenzione, allo scopo di definire chiaramente il tipo di interventi da eseguire.
M.A.611 Standard di manutenzione
Tutti gli interventi di manutenzione devono essere effettuati conformemente ai requisiti del presente allegato, capitolo D, sezione A, o ai requisiti dell'allegato V ter (parte ML), capitolo D, sezione A, come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.
M.A.612 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
Al completamento di tutti gli interventi di manutenzione dell'aeromobile richiesti in conformità al presente capitolo è rilasciato un CRS dell'aeromobile in conformità al punto M.A.801 del presente allegato o al punto ML.A.801 dell'allegato V ter (parte ML), come indicato all'articolo 3, paragrafo 1.
M.A.613 Certificato di riammissione in servizio del componente
a) Al completamento di tutti gli interventi di manutenzione del componente richiesti in conformità al presente capitolo è rilasciato un CRS del componente in conformità al punto M.A.802 del presente allegato o al punto ML.A.802 dell'allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi. Deve essere rilasciato un modulo 1 AESA, eccetto per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità al punto M.A.502, lettera b) o d), per i componenti fabbricati in conformità al punto M.A.603, lettera c), del presente allegato e per i componenti per i quali l'allegato V ter (Parte ML), punto ML.A.502, dispone altrimenti.
b) Il CRS di un componente, modulo 1 AESA, può essere generato da un sistema informatico.
M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione e della revisione dell'aeronavigabilità
a) L’impresa di manutenzione approvata registra in modo circostanziato le attività svolte. Deve conservare i registri richiesti per documentare la conformità ai requisiti necessari per il rilascio del certificato di riammissione in servizio, inclusi i documenti di riammissione del subappaltatore, e per il rilascio di eventuali certificati di revisione dell’aeronavigabilità.
b) L’impresa di manutenzione approvata deve fornire una copia di ciascun CRS al proprietario o all’operatore dell’aeromobile, unitamente a una copia dei registri dettagliati di manutenzione relativi agli interventi eseguiti e necessari per dimostrare la conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, a seconda dei casi.
c) L'impresa di manutenzione approvata conserva una copia di tutte le registrazioni dei lavori di manutenzione, e dei dati di manutenzione attinenti, per tre anni a decorrere dalla data di riammissione in servizio dell'aeromobile o del componente cui il lavoro si riferisce. Inoltre, l’impresa conserva copia di tutte le registrazioni attinenti al rilascio di certificati di revisione dell’aeronavigabilità per tre anni dalla data di rilascio e ne fornisce una copia al proprietario dell’aeromobile.
1. Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.
2. I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.
3. Se un'impresa approvata ai sensi del presente documento cessa la sua attività, le registrazioni relative alle manutenzioni effettuate negli ultimi tre anni devono essere consegnate all'ultimo proprietario o cliente dell'aeromobile o del componente cui si riferiscono, oppure devono essere conservate secondo le modalità definite dall'autorità competente.
M.A.615 Attribuzioni dell'impresa
L'impresa di manutenzione approvata in conformità del capitolo F, sezione A, del presente allegato può:
a) eseguire la manutenzione degli aeromobili e/o dei componenti per i quali essa è approvata, nelle sedi identificate nel certificato di approvazione e nel manuale dell'impresa di manutenzione;
b) organizzare la prestazione di servizi specializzati sotto la supervisione dell'impresa di manutenzione presso un'altra impresa debitamente qualificata, come descritto nel manuale dell'impresa di manutenzione;
c) eseguire la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata in qualsiasi sede, qualora la necessità di tale manutenzione sia dovuta o all'inefficienza dell'aeromobile o all'esigenza di supportare una manutenzione occasionale, nel rispetto delle condizioni specificate nel manuale dell'impresa di manutenzione;
d) rilasciare i certificati di riammissione in servizio al completamento della manutenzione, in conformità al punto M.A.612 o M.A.613 del presente allegato;
e) se approvata specificamente a tal fine per aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, effettuare revisioni dell'aeronavigabilità e rilasciare il corrispondente certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità alle condizioni di cui al punto ML.A.903 dell'allegato V ter (parte ML).
f)
L'impresa può eseguire solo la manutenzione degli aeromobili o dei componenti per i quali essa è approvata quando sono disponibili tutte le strutture, tutti gli equipaggiamenti, gli attrezzi, i materiali, i dati di manutenzione ed il personale autorizzato a certificare necessari.
M.A.616 Revisione organizzativa
Allo scopo di assicurare il mantenimento della conformità ai requisiti specificati nel presente capitolo da parte dell'impresa di manutenzione, questa è tenuta ad effettuare delle revisioni organizzative periodiche.
M.A.617 Modifiche apportate all'impresa di manutenzione approvata
Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:
1. ragione sociale dell'impresa;
2. sede dell'impresa;
3. altre sedi dell'impresa;
4. direttore responsabile;
5. una qualsiasi delle persone di cui al punto M.A.606(b);
6. infrastrutture, equipaggiamenti, attrezzi, materiali, procedure, finalità dei lavori, personale autorizzato a certificare e personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità che potrebbero incidere ai fini dell'approvazione.
Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.
M.A.618 Validità illimitata dell'approvazione
a) Un’approvazione rimane valida fino al 24 marzo 2022, alle seguenti condizioni:
1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.A. 619, e;
2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa, al fine di determinarne il persistere dell'ottemperanza ai requisiti del presente documento;
3. il certificato d'approvazione non dev'essere ceduto o revocato;
b) Al momento della cessione o della revoca, il certificato d'approvazione deve essere restituito all'autorità competente.
M.A.619 Non conformità
a) Un rilievo di livello 1 è un rilievo di significativa non conformità ai requisiti di cui al presente allegato e all'allegato V ter (parte ML) che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo.
b) Un rilievo di livello 2 è un rilievo di non conformità ai requisiti di cui al presente allegato e all'allegato V ter (parte ML) che può ridurre il livello di sicurezza e può costituire un pericolo per la sicurezza del volo.
c) Dopo avere ricevuto la notifica della non conformità a norma del punto M.B. 605, il titolare dell'approvazione dell'impresa di manutenzione definirà un piano d'azione correttivo e dimostrerà all'autorità competente di avere svolto delle azioni correttive appropriate entro un periodo di tempo concordato con detta autorità.
CAPITOLO G IMPRESA PER LA GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ
M.A.701 Finalità
Il presente capitolo stabilisce i requisiti richiesti ad un'impresa per essere qualificata al rilascio o al mantenimento di un'approvazione alla gestione del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.
M.A.702 Domanda
La domanda di rilascio o modifica dell'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve essere effettuata per mezzo di apposito modulo e nella forma stabilita dall'autorità competente.
M.A.703 Termini dell'approvazione
a) L'autorizzazione è indicata su un certificato, di cui all'appendice VI, rilasciato dall'autorità competente.
b) In deroga alla lettera a), per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'approvazione costituisce parte integrante del certificato dell'operatore aereo rilasciato dall'autorità competente, riguardante l'aereo in servizio.
c) L'entità delle attività riconosciute all'impresa è specificata nel manuale dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità del punto M.A.704.
M.A.704 Descrizione della gestione dell'aeronavigabilità
a) L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve fornire una descrizione della propria attività, contenente le seguenti informazioni:
1. una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che l’impresa opera in ogni momento in conformità al presente allegato (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;
2. l'oggetto dell'attività dell'impresa;
3. i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i);
4. un organigramma dell'impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui ai punti M.A.706(a), M.A.706(c), M.A.706(d) e M.A.706(i), e;
5. un elenco del personale addetto all'aeronavigabilità di cui al punto M.A.707, in cui è specificato, se del caso, il personale autorizzato a rilasciare permessi di volo conformemente al punto M.A.711(c);
6. una descrizione generale e l'ubicazione delle strutture;
7. le procedure che specificano in che modo l’impresa garantisce la conformità al presente allegato (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;
8. le procedure di emendamento del manuale dell'impresa di gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità;
9. l'elenco di programmi approvati di manutenzione degli aeromobili o, per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'elenco di programmi di manutenzione «generali» e «di riferimento».
b) La descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità ed i relativi emendamenti devono essere approvati dall'autorità competente.
c) Fatta salva la lettera b), modifiche minori al manuale possono essere approvate indirettamente tramite una procedura di approvazione indiretta. La procedura di approvazione indiretta definisce le modifiche minori ammissibili, è stabilita dall'impresa di gestione del mantenimento della aeronavigabilità quale parte del manuale dell'impresa ed è approvata dall'autorità competente responsabile di tale impresa.
M.A.705 Strutture
L'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve essere provvista di uffici idonei per il personale, come specificato al punto M.A.706.
M.A.706 Requisiti del personale
a) L’impresa deve designare un dirigente responsabile investito dell’autorità giuridica atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività legate alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, in conformità al presente allegato (parte M) e all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.
b) Per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 il dirigente responsabile di cui alla lettera a) deve essere la stessa persona che detiene l'autorità legale atta a garantire il finanziamento e lo svolgimento delle attività dell'operatore, secondo quanto indicato nello standard richiesto per il rilascio del certificato di operatore aereo.
c) Una persona o un gruppo di persone avrà la responsabilità di garantire che l’impresa operi sempre in conformità dei requisiti relativi alla gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità, alla revisione dell’aeronavigabilità e ai permessi di volo del presente allegato (parte M) e dell’allegato V ter (parte ML). Dette persone rispondono direttamente al dirigente responsabile.
d) Per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, il dirigente responsabile nominerà un responsabile. La persona in questione avrà la responsabilità della gestione e della sorveglianza delle attività di mantenimento dell'aeronavigabilità, ai sensi della lettera c).
e) Il responsabile incaricato, di cui alla lettera d) non può essere dipendente di un'impresa, approvata in conformità alla parte 145, sotto contratto con l'operatore, a meno che questo non sia specificamente autorizzato dall'autorità competente.
f) L'impresa deve disporre di personale qualificato per il lavoro previsto in numero sufficiente.
g) Tutto il personale di cui alle lettere c) e d) deve mostrare il possesso di una competenza, di un background nonché di un livello di esperienza adeguati nel campo del mantenimento della navigabilità degli aeromobili.
h) È necessario registrare le qualifiche di tutto il personale addetto alla gestione del mantenimento della navigabilità.
i) Le imprese che prorogano la validità dei certificati di revisione dell’aeronavigabilità in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.711, lettera a), punto 4, e punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), nominano persone autorizzate in tal senso, previa approvazione da parte dell’autorità competente.
j) L'impresa definisce e tiene aggiornati nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità i titoli e i nominativi delle persone di cui ai punti M.A.706 a), M.A.706 c), M.A.706 d) e M.A.706 i).
k) In caso di aeromobili complessi a motore e di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato delle attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, di revisione dell'aeronavigabilità e/o di effettuare audit di qualità, in conformità alla procedura ed agli standard concordati con l'autorità competente.
M.A.707 Personale addetto alla revisione della navigabilità
a) Per poter svolgere la revisione dell’aeronavigabilità e, se del caso, per rilasciare permessi di volo, un’impresa approvata di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve disporre del personale idoneo e autorizzato a rilasciare i certificati di revisione dell’aeronavigabilità o le relative raccomandazioni, come specificato all’allegato I (parte M), sezione A, capitolo I, o all’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo I, e, se del caso, a rilasciare un permesso di volo in conformità al punto M.A.711, lettera c):
1. Per gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, e gli aeromobili con MTOM superiore a 2730 kg, tranne gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:
a) almeno 5 anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità; e
b) un'apposita licenza in conformità all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e
c) un addestramento riconosciuto nel settore della manutenzione aeronautica; e
d) una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;
e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)1(b) può essere sostituito da cinque anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)1(a).
2. Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 con MTOM fino a 2730 kg, e gli aerostati, il personale in questione deve aver acquisito:
a) almeno tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità; e
b) un'apposita licenza in conformità all'allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo equivalente; e
c) un addestramento adeguato nel settore della manutenzione aeronautica; e
d) una posizione di adeguata responsabilità all'interno dell'impresa approvata;
e) fatte salve le lettere da a) a d), il requisito di cui al punto M.A.707(a)2(b) può essere sostituito da quattro anni di esperienza nel settore del mantenimento dell'aeronavigabilità in aggiunta ai requisiti di cui al punto M.A.707(a)2(a).
b) Il personale addetto alla revisione dell'aeronavigabilità nominato dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata può essere autorizzato dalla medesima impresa solo in presenza dell'accettazione formale da parte dell'autorità competente, dopo l'effettuazione soddisfacente di una revisione dell'aeronavigabilità sotto la sorveglianza dell'autorità competente o del personale dell'impresa addetto alla revisione dell'aeronavigabilità mediante una procedura approvata dall'autorità competente.
c) L'impresa è tenuta a garantire che il personale di revisione della navigabilità sia in grado di dimostrare un'adeguata esperienza nel proprio settore acquisita di recente.
d) Il personale di revisione dell'aeronavigabilità deve essere identificabile mediante inserimento in un elenco contenente i dati di ciascun addetto, inserito nel manuale di gestione, unitamente ai riferimenti delle rispettive autorizzazioni.
e) L'impresa deve conservare un registro del personale di revisione, comprensivo dei dettagli relativi ad ogni specifica qualifica, unitamente ad un sommario delle relative esperienze nel settore della gestione del mantenimento della navigabilità e dell'addestramento ricevuto, ed una copia dell'autorizzazione. Questo registro deve essere conservato per almeno due anni dopo che il personale addetto alla revisione ha lasciato l'impresa.
M.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità
a) L’impresa deve garantire che la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità sia effettuata in conformità al presente allegato (parte M), sezione A, capitolo C, o all’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo C, a seconda dei casi.
b) Per ciascun aeromobile gestito, l'impresa addetta alla gestione del mantenimento della navigabilità deve:
1. garantire che sia elaborato e controllato un programma di manutenzione dell’aeromobile che comprenda tutti i programmi di affidabilità applicabili, come prescritto al presente allegato (parte M), punto M.A.302, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, a seconda dei casi;
2. fornire, per gli aeromobili non utilizzati dai vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, una copia del programma di manutenzione dell’aeromobile al proprietario o all’operatore responsabile, conformemente al presente allegato (parte M), punto M.A.201, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.201, a seconda dei casi;
3. gestire l'approvazione di modifiche e riparazioni;
4. garantire che tutti gli interventi di manutenzione siano effettuati in conformità al programma di manutenzione approvato e certificati secondo quanto prescritto al presente allegato (parte M), sezione A, capitolo H, o all’allegato V ter (parte ML), sezione A, capitolo H, a seconda dei casi;
5. assicurare il rispetto di tutte le direttive operative e di aeronavigabilità vigenti, che abbiano conseguenze sull'aeronavigabilità;
6. assicurare che tutti i difetti rinvenuti o riferiti durante la manutenzione programmata siano corretti ad opera di un'impresa di manutenzione approvata;
7. garantire che l'aeromobile sia affidato ad un'impresa adeguatamente autorizzata, ogni volta che ciò si renda necessario;
8. coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di aeronavigabilità, la sostituzione dei componenti a vita limitata e l'ispezione dei componenti per garantire la corretta esecuzione del lavoro;
9. gestire ed archiviare tutti i registri di aeronavigabilità e/o il registro tecnico dell'operatore;
10. assicurarsi che i dati relativi alla massa ed al bilanciamento corrispondano allo stato effettivo dell'aeromobile.
c) In caso di aeromobili complessi a motore o aeromobili usati per CAT, o aeromobili utilizzati per operazioni commerciali specializzate o per operazioni commerciali ATO o DTO, quando la CAMO non è debitamente approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO), l’impresa, in consultazione con l’operatore, stipula per iscritto un contratto di manutenzione con un’impresa approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) o con un altro operatore, in cui siano precisate le funzioni specificate al presente allegato (parte M), punto M.A.301, lettere b), c), f) e g), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.301, lettere da b) a e), assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano effettuate unicamente da un’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) e che sia definito il supporto delle funzioni di qualità di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.712, lettera b).
d) Fatta salva la lettera c), il contratto può assumere la forma di singoli ordini di lavoro trasmessi all’impresa di manutenzione approvata in conformità all’allegato II (parte 145) o al presente allegato (parte M), capitolo F, o all’allegato V quinquies (parte CAO) nei casi seguenti:
1. aeromobile che necessita di una manutenzione di linea non programmata;
2. manutenzione di componenti, inclusa la manutenzione dei motori.
M.A.709 Documentazione
a) L’impresa approvata per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve conservare i dati di manutenzione aggiornati applicabili in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.401, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.401, a seconda dei casi, e utilizzarli nell’esecuzione degli interventi relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.708. Tali dati possono essere forniti dal proprietario o dall’operatore, a condizione che un contratto adeguato sia stato concluso con il proprietario o l’operatore. In questo caso, l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità deve soltanto conservare i dati per la durata del contratto, fatto salvo quanto prescritto al presente allegato (parte M), punto M.A.714.
b) Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, l’impresa approvata per la gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità può elaborare programmi di manutenzione «di riferimento» o «generici», o di entrambi i tipi, per consentire l’approvazione iniziale o l’estensione dell’ambito di applicazione di un’approvazione senza disporre dei contratti di cui al presente allegato (parte M), appendice I, o all’allegato V ter (parte ML), appendice I, a seconda dei casi. Tali programmi di manutenzione «di riferimento» e «generici» non escludono tuttavia la necessità di istituire, in tempo utile prima di usufruire delle attribuzioni di cui al presente allegato (parte M), punto M.A.711, un programma adeguato di manutenzione degli aeromobili in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.302, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.302, a seconda dei casi.
M.A.710 Revisione dell’aeronavigabilità
Quando l’impresa approvata conformemente al presente allegato (parte M), punto M.A.711, lettera b), effettua revisioni dell’aeronavigabilità, esse devono essere eseguite in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.901, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.903, a seconda dei casi.
M.A.711 Attribuzioni dell'impresa
a) L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità approvata in conformità della sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) può:
1. gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, come indicato sul certificato di approvazione;
2. gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità degli aeromobili, ad eccezione di quelli utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, come indicato sia sul certificato di approvazione che sul Certificato di operatore aereo (COA);
3. svolgere attività limitate di mantenimento dell'aeronavigabilità con l'impresa incaricata, lavorando nel rispetto del suo sistema di qualità, come indicato sul certificato di approvazione;
4. estendere, alle condizioni previste al presente allegato (parte M), punto M.A.901, lettera f), o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi, un certificato di revisione dell’aeronavigabilità che sia stato rilasciato dall’autorità competente o da altra impresa o persona, a seconda dei casi;
5. approvare l’AMP conformemente al punto ML.A.302, lettera b), punto 2, per gli aeromobili gestiti in conformità all’allegato V ter (parte ML).
b) Un'impresa approvata di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità registrata in uno Stato membro può inoltre essere autorizzata a svolgere i riesami dell'aeronavigabilità di cui al punto M.A.710 e:
1. a rilasciare il relativo certificato di revisione dell’aeronavigabilità e prorogarlo in tempo utile, nel rispetto delle condizioni fissate al presente allegato (parte M), punto M.A.901, lettera c), punto 2, o punto M.A.901, lettera e), punto 2, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.901, lettera c), a seconda dei casi, e
2. a formulare una raccomandazione per la revisione dell'aeronavigabilità all'autorità competente dello Stato membro di registrazione.
c) Un'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità la cui approvazione contiene le attribuzioni di cui al punto M.A.711(b) può essere autorizzata a rilasciare permessi di volo conformemente al punto 21.A.711(d) dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 per l'aeromobile specifico per cui detta impresa è autorizzata a rilasciare il certificato di revisione dell'aeronavigabilità, quando l'impresa di gestione dell'aeronavigabilità attesti la conformità con le condizioni di progettazione approvate, previo svolgimento di un'adeguata procedura approvata nel manuale di cui al punto M.A.704.
M.A.712 Sistema di qualità
a) Per garantire il mantenimento della conformità a quanto specificato nel presente capitolo da parte dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, è necessario stabilire un sistema di qualità e designare un responsabile della qualità che verifichi la conformità e l'adeguatezza delle procedure atte a garantire la navigabilità dell'aeromobile. Il controllo della conformità deve includere un sistema di rendiconto al dirigente responsabile per assicurare tutti gli interventi correttivi necessari.
b) Il sistema di qualità deve verificare le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M). Il sistema deve includere almeno le seguenti funzioni:
1. controllare che le attività di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) avvengano secondo le procedure approvate, e;
2. controllare che tutte le operazioni di manutenzione date in appalto siano eseguite secondo i termini del contratto, e;
3. controllare la conformità costante ai requisiti della presente parte.
c) I registri di tali attività devono essere conservati per almeno 2 anni.
d) Nel caso in cui l'impresa incaricata della gestione del mantenimento della navigabilità sia approvata secondo i criteri specificati in un'altra parte, il sistema di qualità potrà essere combinato con quello richiesto da tale parte.
e) Per i vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 il sistema di qualità specificato in M.A., capo G deve essere parte integrante del sistema di qualità dell'operatore.
f) Nel caso di una piccola impresa che non gestisce il mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza d'esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, il sistema di qualità può essere sostituito da revisioni periodiche, effettuate dall'impresa stessa e soggette all'approvazione dell'autorità competente, fatta eccezione per le organizzazioni che rilasciano certificati di revisione dell'aeronavigabilità per aeromobili con MTOM superiore a 2730 kg diversi dagli aerostati. Se non esiste un sistema di qualità, l'impresa non affida a terzi le attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
M.A.713 Modifiche apportate all'impresa approvata per la gestione dell'aeronavigabilità
Nel caso in cui l'impresa di manutenzione approvata intenda apportare una qualsiasi delle seguenti modifiche, deve darne notifica anticipata all'autorità competente, in modo che questa possa determinarne la conformità alla presente parte:
1. ragione sociale dell'impresa;
2. sede dell'impresa;
3. altre sedi dell'impresa;
4. direttore responsabile;
5. eventuali altre persone come specificato in M.A.706(c);
6. strutture, procedure, scopo dei lavori e personale attinenti l'approvazione.
Le proposte di modifica del personale, non ancora notificate alla dirigenza, devono essere comunicate al più presto possibile.
M.A.714 Conservazione della documentazione
a) L’impresa incaricata della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è tenuta a registrare in modo circostanziato tutte le attività svolte. Devono essere conservati i registri richiesti, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M), punto M.A.305, o all’allegato V ter (parte ML), punto ML.A.305, come pure, se del caso, al presente allegato (parte M), punto M.A.306.
b) Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(b), deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità e della raccomandazione rilasciata o, se del caso, estesa, unitamente a tutti i documenti giustificativi. Inoltre, l'impresa in questione deve conservare una copia di ogni certificato di revisione dell'aeronavigabilità che ha provveduto a estendere in forza dell'attribuzione di cui al punto M.A.711(a)4.
c) Se l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità ha l'attribuzione specificata al punto M.A.711(c), deve conservare una copia di ogni permesso di volo rilasciato conformemente a quanto previsto al punto 21A.729 dell'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012.
d) L'impresa incaricata di gestire il mantenimento dell'aeronavigabilità deve conservare una copia di tutti i registri elencati alle lettere b) e c) per due anni dopo il ritiro definitivo dal servizio dell'aeromobile.
e) Questi registri devono essere conservati in modo da prevenire eventuali danni, alterazioni e furti.
f) I computer usati per eseguire copie di salvataggio backup devono essere conservati in locali diversi da quelli che contengono i dati di lavoro, in modo tale da assicurarne una buona conservazione.
g) Quando l'aeronavigabilità di un aeromobile viene trasferita ad un'altra impresa o persona, tutti i dati raccolti devono essere trasmessi a detta impresa o persona. I periodi prescritti per la conservazione dei dati continueranno ad applicarsi all'impresa o alla persona suddetta.
h) In caso di cessazione della gestione di mantenimento dell'aeronavigabilità da parte dell'impresa, tutti i registri conservati dovranno essere trasferiti al proprietario dell'aeromobile.
M.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione
a) Un’approvazione rimane valida fino al 24 marzo 2022, alle seguenti condizioni:
1. l'impresa deve continuare a soddisfare i requisiti del presente documento, in conformità a ciò che riguarda la gestione delle non conformità, come indicato al punto M.B.705, e;
2. all'autorità competente dev'essere garantito l'accesso all'impresa al fine di determinarne la costante ottemperanza ai requisiti del presente documento, e;
3. l'approvazione non deve essere ceduta o revocata.
b) In caso di cessione o revoca, l'approvazione deve essere restituita all'Autorità competente.
M.A.716 Non conformità
a) Un rilievo di livello 1 consiste in una non conformità significativa ai requisiti di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), che riduce il livello di sicurezza e costituisce un serio pericolo per la sicurezza del volo.
b) Un rilievo di livello 2 consiste in una non conformità ai requisiti di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), che potrebbe ridurre il livello di sicurezza e costituire eventualmente un pericolo per la sicurezza del volo.
c) Dopo il ricevimento della notifica di non conformità in base al M.B. 705, il titolare dell'impresa addetta al mantenimento della gestione dell'aeronavigabilità deve definire un piano d'azione correttivo e mostrare lo svolgimento di efficaci azioni correttive a soddisfacimento dell'autorità competente ed entro un periodo concordato con quest'ultima.
CAPITOLO H CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS
M.A.801 Certificato di riammissione in servizio dell'aeromobile
a) Fatta eccezione per gli aeromobili riammessi in servizio da un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato II (parte 145), il CRS deve essere rilasciato in conformità a quanto disposto nel presente capitolo.
b) Nessun aeromobile è riammesso in servizio finché non è stato rilasciato un CRS dopo la corretta esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinati. Il CRS è rilasciato dal personale autorizzato a certificare dell'impresa di manutenzione approvata in conformità al capitolo F del presente allegato o all'allegato V quinquies (parte-CAO), ad eccezione degli interventi di manutenzione diversi dagli interventi complessi di manutenzione elencati nell'appendice VII del presente allegato, per i quali il CRS è rilasciato, in alternativa:
1. da personale autorizzato a certificare indipendente, che opera nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
2. dal pilota-proprietario che opera in conformità al punto M.A.803 del presente allegato.
3.
c) In deroga alla lettera b), in caso di situazioni impreviste, quando un aeromobile si trova in uno scalo non servito da imprese di manutenzione approvate ai sensi del presente allegato, dell'allegato II (parte 145) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), né da personale autorizzato a certificare indipendente, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un'esperienza adeguata di manutenzione non inferiore a 3 anni e in possesso di una licenza valida di manutenzione conforme all'allegato 1 dell'ICAO per il tipo di aeromobile che richiede una certificazione o un'autorizzazione del personale autorizzato a certificare, valida per le attività che richiedono una certificazione rilasciata da un'impresa di manutenzione approvata ai sensi dell'allegato 6 dell'ICAO, ad effettuare la manutenzione dell'aeromobile in conformità agli standard di cui al capitolo D del presente allegato e la riammissione in servizio dell'aeromobile. In tal caso il proprietario deve:
1. ottenere e conservare nei registri dell'aeromobile informazioni dettagliate degli interventi di manutenzione effettuati e delle qualifiche in possesso della persona che rilascia il CRS;
2. garantire che gli interventi di manutenzione così effettuati siano successivamente verificati e che sia rilasciato un nuovo CRS da una persona debitamente autorizzata di cui alla lettera b) o da un'impresa approvata ai sensi del capitolo F del presente allegato, dell'allegato II (parte 145) o dell'allegato V quinquies (parte CAO), alla prima occasione e in ogni caso entro sette giorni di calendario dal rilascio di un CRS da parte della persona autorizzata dal proprietario;
3. informare l'impresa responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, se incaricata tramite contratto, o l'autorità competente in assenza di detto contratto, entro sette giorni dalla concessione della suddetta autorizzazione.
d) Qualora la riammissione in servizio sia effettuata in conformità alla lettera b), punto 1), il personale autorizzato a certificare può essere assistito, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione, da una o più persone poste sotto il suo controllo diretto e continuo.
e) Il CRS deve indicare almeno:
1. informazioni di base sulla manutenzione eseguita;
2. la data in cui è stata completata la manutenzione;
3. l'identità dell'impresa o della persona che rilascia il CRS, compresi, in alternativa:
i) il riferimento dell'approvazione dell'impresa di manutenzione e del personale autorizzato a certificare che rilascia il CRS;
ii) nel caso di cui alla lettera b), punto 2), l'identità e, se del caso, il numero di licenza del personale autorizzato a certificare che rilascia il CRS;
4. le eventuali limitazioni relative all'aeronavigabilità o alle operazioni.
f) In deroga alla lettera b), e fatte salve le disposizioni della lettera g), quando la manutenzione necessaria non può essere completata, è possibile rilasciare un CRS con le limitazioni approvate per l'aeromobile. In tal caso il certificato deve indicare che la manutenzione non ha potuto essere completata e specificare le limitazioni relative all'aeronavigabilità e alle operazioni eventualmente applicabili, nell'ambito delle informazioni di cui alla lettera e), punto 4).
g) Il CRS non può essere rilasciato in caso di non conformità note che costituiscono un pericolo per la sicurezza del volo.
M.A.802 Certificato di riammissione in servizio del componente
a) Fatta eccezione per i componenti riammessi in servizio da un’impresa di manutenzione approvata ai sensi dell’allegato II (parte 145) e per i casi di cui al punto M.A.502, lettera e), il CRS deve essere rilasciato al completamento di qualsiasi intervento di manutenzione eseguito su un componente dell’aeromobile in conformità al punto M.A.502.
b) Il certificato di riammissione in servizio identificato come modulo 1 dell'AESA costituisce il CRS del componente, tranne quando la manutenzione del componente dell'aeromobile è stata eseguita conformemente al punto M.A.502, lettera b) o lettera d), nel qual caso la manutenzione è soggetta a procedure di riammissione in servizio dell'aeromobile in conformità al punto M.A.801.
M.A.803 Autorizzazione del pilota-proprietario
a) Per essere riconosciuta pilota-proprietario, una persona deve:
1. detenere un brevetto di pilota valido (o un documento equivalente) rilasciato o convalidato da uno Stato membro, con l'abilitazione appropriata di tipo e di classe, e
2. essere proprietario esclusivo o comproprietario dell'aeromobile; il proprietario o comproprietario deve:
i) essere una delle persone fisiche menzionate nel modulo di registrazione; o
ii) essere un membro di una persona giuridica senza scopo di lucro e con finalità ricreative, ove la persona giuridica sia indicata come comproprietario oppure come operatore nel documento di registrazione, e la persona partecipi direttamente al processo decisionale del soggetto giuridico e sia stata designata da tale soggetto giuridico per svolgere mansioni di manutenzione in qualità di pilota-proprietario.
b) Per gli aeromobili non complessi a motore con MTOM uguale o inferiore a 2730 kg, non utilizzati in operazioni CAT, in operazioni commerciali specializzate o in operazioni commerciali da parte di ATO o DTO, il pilota-proprietario può rilasciare un CRS dopo aver effettuato una manutenzione limitata del pilota-proprietario come specificato nell'appendice VIII del presente allegato.
c) La portata della manutenzione limitata da parte del pilota-proprietario è definita nel programma di manutenzione di cui al punto M.A.302.
d) Il CRS deve essere inserito nel sistema di registrazione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile e deve contenere le informazioni di base sulla manutenzione eseguita, i dati di manutenzione utilizzati, la data in cui è stata completata la manutenzione nonché l'identità, la firma e il numero di licenza del pilota-proprietario che rilascia tale certificato.
CAPITOLO I CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ
M.A.901 Revisione dell’aeronavigabilità — Generalità
a) Al fine di garantire la validità del certificato di aeronavigabilità, l’aeromobile deve essere sottoposto periodicamente a una revisione dell’aeronavigabilità in conformità al punto M.A.903.
b) Il completamento con esito soddisfacente di una revisione dell’aeronavigabilità deve dare luogo a:
1) un certificato di revisione dell’aeronavigabilità (ARC) rilasciato conformemente all’appendice III (Modulo 15b AESA), se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
i) il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile è stato costantemente gestito in conformità del presente allegato, punto M.A.201, o dell’allegato V ter, punto ML.A.201, a seconda dei casi, dal rilascio del precedente ARC;
ii) l’aeromobile è stato sottoposto a manutenzione in conformità del presente regolamento, dal rilascio del precedente ARC;
iii) il certificato di aeronavigabilità è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) n. 748/2012 e, al momento della revisione, non è stato revocato o restituito;
2) una raccomandazione per il rilascio di un ARC all’autorità competente, se le condizioni di cui al punto 1) non sono soddisfatte.
1.
3.
5.
c) Un’impresa autorizzata a svolgere i riesami dell’aeronavigabilità di cui all’allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, lettera e), o all’allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095. lettera c), punto 1), può svolgere una revisione dell’aeronavigabilità di un aeromobile che rientra nell’ambito delle sue attività.
d) Quando la revisione dell’aeronavigabilità è effettuata dall’impresa di cui alla lettera c), l’ARC o la raccomandazione deve essere firmato/a dal personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.
e) La persona o l’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile in conformità del punto M.A.201 deve, su richiesta e se necessario a tal fine, garantire che l’impresa o l’autorità competente che effettua la revisione dell’aeronavigabilità o la valutazione di una raccomandazione di ARC:
1) sia in possesso della documentazione e dei registri richiesti per l’aeromobile;
2) disponga di un alloggio idoneo nella sede appropriata per il suo personale;
3) abbia accesso all’aeromobile;
4) abbia l’assistenza di personale autorizzato a certificare adeguato.
1.
2.
f) In deroga al punto M.A.902, lettera a), la revisione dell’aeronavigabilità può essere effettuata 90 giorni o meno prima della data di scadenza dell’ARC, senza interruzione dello schema di revisione dell’aeronavigabilità.
n)
o)
g) La revisione dell’aeronavigabilità non può essere oggetto di subappalto.
h) L’ARC non può essere rilasciato se esistono prove o indicazioni del fatto che l’aeromobile non sia aeronavigabile.
i) Una copia di ogni ARC rilasciato o prorogato per un aeromobile deve essere inviata all’autorità competente dello Stato membro di registrazione di quell’aeromobile entro 10 giorni dalla data di rilascio o di proroga.
j) Fatto salvo il punto M.B.901, lettera b), per gli aeromobili con MTOM uguale o inferiore a 2730 kg, l’autorità competente può effettuare essa stessa la revisione dell’aeronavigabilità e rilasciare un ARC, se richiesto del proprietario.
k) In caso di cessione o revoca, l’ARC deve essere restituito all’autorità competente dello Stato membro di registrazione, su richiesta della rispettiva autorità.
l)
q)
r)
s)
M.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità
a) Un ARC ha validità di 1 anno e la sua validità può essere prorogata per un altro anno per un massimo di due proroghe consecutive. La proroga della validità dell’ARC inizia:
1) alla data di scadenza precedente, se:
i) la proroga è effettuata entro 30 giorni dalla data di scadenza dell’ARC;
ii) la proroga è effettuata dopo la data di scadenza dell’ARC;
2) alla data in cui è effettuata la proroga, se effettuata più di 30 giorni prima della data di scadenza dell’ARC.
1.
2.
3.
4.
b) L’ARC può essere prorogato solo dall’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile, nel rispetto delle condizioni seguenti:
1) il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile è stato gestito in modo continuativo da tale impresa sin dal rilascio dell’ARC;
2) l’aeromobile è stato sottoposto a manutenzione sin dal rilascio dell’ARC da un’impresa di manutenzione approvata in conformità dell’allegato II (parte 145) o dell’allegato V quinquies (parte CAO), a seconda dei casi;
3) l’impresa che gestisce il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile non ha elementi o motivi per ritenere che l’aeromobile non sia aeronavigabile.
1.
2.
3.
4.
5.
La manutenzione di cui al primo comma, punto 2), può comprendere gli interventi di manutenzione eseguiti e certificati per la riammissione in servizio dal pilota-proprietario o dal personale autorizzato a certificare indipendente.
c) L’ARC perde la propria validità se:
1) è scaduto, sospeso, restituito o revocato;
2) è sospeso, restituito o revocato il certificato di aeronavigabilità.
d) Un aeromobile non deve volare se l’ARC non è valido o se il mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile o di qualunque componente installato sull’aeromobile non risponde ai requisiti descritti nel presente allegato.
M.A.903 Processo di revisione dell’aeronavigabilità
a) La revisione dell’aeronavigabilità è un processo che comprende tutti i compiti e le attività per valutare lo stato di aeronavigabilità di un aeromobile sulla base di un’analisi documentata dei pertinenti registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e di un controllo fisico.
b) Mediante l’analisi documentata dell’aeromobile, il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità deve accertare che:
1) la vita totale di servizio accumulata nel parametro pertinente per l’aeromobile, i motori, le eliche, le parti a vita limitata e i componenti con limite temporale di utilizzo sia stata debitamente registrata;
2) il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell’aeromobile e sia mantenuto aggiornato;
3) gli interventi di manutenzione previsti per l’aeromobile in conformità dell’AMP, come specificato al punto M.A.302, siano stati eseguiti;
4) i difetti noti siano stati corretti o, se del caso, la loro correzione sia stata differita conformemente al punto M.A.403;
5) le direttive di aeronavigabilità applicabili e le misure imposte dall’autorità competente siano state rispettate e correttamente inserite nel sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile;
6) le modifiche e le riparazioni eseguite sull’aeromobile siano state registrate nel sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e siano conformi al punto M.A.304;
7) le parti a vita limitata e i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull’aeromobile siano correttamente identificati, inseriti nel sistema di registrazione del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e non abbiano superato la loro limitazione;
8) se del caso, la più recente dichiarazione su massa e centraggio rispecchi la configurazione più recente dell’aeromobile e sia valida;
9) l’aeromobile sia conforme al progetto di tipo applicabile;
10) se rilasciato, l’aeromobile disponga di un certificato di aeronavigabilità valido in conformità dell’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo H, o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo H, del regolamento (UE) n. 748/2012;
11) se rilasciato, l’aeromobile disponga di un certificato acustico valido corrispondente alla sua configurazione più recente conformemente all’allegato I (parte 21), sezione A, capitolo I, o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), sezione A, capitolo I, del regolamento (UE) n. 748/2012;
12) per la manutenzione è stato rilasciato un certificato conformemente a uno dei requisiti seguenti:
i) i requisiti applicabili del presente regolamento per il periodo durante il quale l’aeromobile rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento;
ii) gli opportuni requisiti di aeronavigabilità dello Stato responsabile della sorveglianza dell’aeromobile per il periodo durante il quale l’aeromobile non rientrava nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Se vi sono elementi o motivi per ritenere che la manutenzione nel periodo di cui al primo comma, punto ii), sia stata inadeguata, il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità deve garantire l’adozione di misure adeguate.
c) Mediante il controllo fisico dell’aeromobile, il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità deve accertare che:
1) i contrassegni e le targhette richiesti siano installati correttamente e soddisfino i requisiti di cui all’allegato I (parte 21), punto 175.A.21 o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 144L.A.21, lettera a), del regolamento (UE) n. 748/2012;
2) l’aeromobile sia conforme al manuale di volo approvato;
3) la configurazione dell’aeromobile sia conforme alla documentazione;
4) non vi sia alcun difetto evidente che non sia già stato corretto in conformità al punto M.A.403;
5) non si possano riscontrare incongruenze tra l’aeromobile e l’analisi documentata dei registri di cui alla lettera b).
d) Per il controllo fisico, il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità non qualificato come personale autorizzato a certificare sull’aeromobile specifico sottoposto alla revisione dell’aeronavigabilità deve essere assistito da tale personale qualificato.
e) La revisione dell’aeronavigabilità deve essere pianificata ed effettuata in modo tale che il tempo trascorso tra la revisione dei registri relativi al mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile e la relativa verifica durante il controllo fisico sia il più breve possibile.
f) Se per qualsiasi motivo non è possibile completare una revisione dell’aeronavigabilità, l’impresa che effettua la revisione dell’aeronavigabilità deve informare quanto prima l’autorità competente dello Stato membro di registrazione.
g) L’ARC e la raccomandazione non possono essere rilasciati fino a quando non siano state attuate tutte le azioni volte ad eliminare le non conformità rilevate.
h) I dettagli e l’esito di una revisione dell’aeronavigabilità devono essere registrati in una relazione relativa alla revisione dell’aeronavigabilità.
M.A.904 Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità
a) Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che agisce per conto dell’autorità competente deve essere qualificato conformemente al punto M.B.901, lettera c).
b) Il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità che agisce per conto di un’impresa di cui all’allegato V quater (parte CAMO) o all’allegato V quinquies (parte CAO) deve essere qualificato, rispettivamente, in conformità all’allegato V quater (parte CAMO) o all’allegato V quinquies (parte CAO).
c)
d)
e)
M.A.905 Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’Unione
a) Quando si trasferisce all’interno dell’Unione la registrazione di un aeromobile che, al momento della domanda, dispone di un certificato di aeronavigabilità rilasciato in conformità del regolamento (UE) n. 748/2012, il richiedente deve:
1) in primo luogo, informare l’autorità competente dello Stato membro di registrazione in cui l’aeromobile è registrato del nome dello Stato membro in cui l’aeromobile sarà registrato;
2) successivamente chiedere all’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità al punto 21.A.174, lettera b), punto 3)i), dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, al punto 21L.A.143, lettera e), dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012.
1.
2.
b) Al momento della domanda al nuovo Stato membro di registrazione:
1) se è valido, l’ARC:
i) rimane valido fino alla data di scadenza, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto M.A.902, lettera c);
ii) sarà modificato con la nuova nazionalità e i nuovi contrassegni di registrazione dall’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione;
2) se l’ARC non è valido o perde la validità durante il processo di trasferimento, il richiedente deve intraprendere una delle azioni seguenti:
i) garantire che sia ripristinata la validità dell’ARC;
ii) garantire l’ottenimento di un nuovo ARC conformemente al punto M.A.901.
M.A.906 Revisione dell’aeronavigabilità di un aeromobile sprovvisto di certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012
a) Nel richiedere un certificato di aeronavigabilità per aeromobili sprovvisti di un certificato di aeronavigabilità rilasciato a norma del regolamento (UE) n. 748/2012 al momento della domanda, il richiedente deve:
1) chiedere all’autorità competente dello Stato membro di registrazione il rilascio di un nuovo certificato di aeronavigabilità in conformità dell’allegato I (parte 21) o, a seconda dei casi, dell’allegato Ib (parte 21 Light) del regolamento (UE) n. 748/2012;
2) per gli aeromobili non nuovi, far eseguire e completare con esito soddisfacente una revisione dell’aeronavigabilità conformemente al punto M.A.903;
3) far eseguire tutti gli interventi di manutenzione necessari per assicurare la conformità all’AMP approvato conformemente al punto M.A.302;
4) se il precedente certificato di aeronavigabilità è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) n. 748/2012 ma è stato revocato o restituito, informare l’autorità competente che ha rilasciato il precedente certificato di aeronavigabilità, se diversa, del nome dello Stato membro in cui l’aeromobile sarà registrato.
b) Il richiedente deve inviare una raccomandazione per il rilascio di un ARC all’autorità competente dello Stato membro di registrazione, come specificato all’allegato I (parte 21), punto 21.A.174, lettera b), punto 3)ii),o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L. A.143, lettera f), del regolamento (UE) n. 748/2012, a meno che la revisione dell’aeronavigabilità non sia effettuata dall’autorità competente in conformità del punto M.A.901, lettera j), del presente allegato.
c) Qualora sia richiesto un programma di valutazione conformemente all’allegato I (parte 21), punto 21.A.174, lettera b), punto 3)ii)G)b), o punto 21.A.174, lettera d), o, a seconda dei casi, all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.143, lettera f), punto 6), lettera b), o punto 21L.A.143, lettera h), del regolamento (UE) n. 748/2012, la relazione di valutazione di cui all’allegato I (parte 21), punto 21.A.174. lettera d), punto 4), o all’allegato Ib (parte 21 Light), punto 21L.A.143, lettera h), punto 4), del regolamento (UE) n. 748/2012 deve essere presa in considerazione dall’impresa o dall’autorità competente che effettua la revisione dell’aeronavigabilità. La relazione di valutazione deve essere presentata unitamente alla raccomandazione di cui alla lettera b) del presente punto, a meno che la revisione dell’aeronavigabilità non sia effettuata dall’autorità competente in conformità del punto M.A.901, lettera j), del presente allegato.
M.A.907 Rilievi
Dopo aver ricevuto la notifica dei rilievi dall’autorità competente in conformità del punto M.B.907, la persona o l’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile a norma del punto M.A.201 deve definire un piano di azioni correttive comprendente correzioni e azioni correttive e, entro il periodo concordato, dimostrare all’autorità competente l’attuazione della correzione.
SEZIONE B PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI
CAPITOLO A GENERALITÀ
M.B.101 Finalità
La presente sezione definisce i requisiti amministrativi cui devono conformarsi le autorità competenti incaricate dell'applicazione e garanti del rispetto della sezione A del presente documento.
M.B.102 Autorità competente
a) Disposizioni generali
Lo Stato membro deve designare un'autorità competente con responsabilità di emissione, proroga, modifica, sospensione o revoca dei certificati e per la verifica del mantenimento della navigabilità. Detta autorità competente deve basare la propria attività su procedure documentate ed essere dotata di una struttura organizzativa.
b) Risorse
Il personale in forza dev'essere sufficiente a portare a termine i compiti assegnati, come descritto nella presente Sezione.
c) Competenza e addestramento
Tutto il personale interessato alle attività di cui al presente allegato deve essere adeguatamente qualificato e deve disporre di competenza, esperienza, formazione iniziale e continua appropriate per svolgere i compiti assegnati.
d) Procedure
L'autorità competente deve stilare procedure che illustrino, nel dettaglio, le modalità di attuazione delle direttive del presente allegato (parte M). Le procedure saranno sottoposte a costante revisione ed emendamento per assicurare la continua rispondenza ai requisiti.
M.B.103 Rilievi e misure di esecuzione - persone
Se, durante la sorveglianza o con altri mezzi, l'autorità competente responsabile della sorveglianza in conformità al presente allegato riscontra una non conformità ai requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) 2018/1139 da parte di una persona titolare di una licenza, di un certificato, di un'abilitazione o di un attestato rilasciato a norma del regolamento (UE) 2018/1139, l'autorità competente che ha individuato la non conformità adotta tutte le misure di esecuzione necessarie per impedire il persistere di tale non conformità.
M.B.104 Conservazione dei registri
a) Le autorità competenti devono istituire un sistema di conservazione dei registri che consenta un'adeguata rintracciabilità dell'iter di rilascio, rinnovo, modifica, sospensione o revoca di ogni certificato.
b) I registri relativi alla sorveglianza delle imprese approvate in conformità al presente allegato devono comprendere, come minimo, quanto segue:
1. la domanda di approvazione dell'impresa;
2. il certificato di approvazione dell'impresa, incluse le eventuali modifiche;
3. una copia del programma degli audit con l'elenco delle date previste per il loro svolgimento e le date effettive di svolgimento;
4. i registri relativi alla sorveglianza continua da parte dell'autorità competente, inclusi quelli relativi agli audit;
5. copie di tutta la corrispondenza attinente;
6. informazioni dettagliate sulle misure di esenzione e di esecuzione;
7. resoconti di altre autorità competenti riguardanti la sorveglianza dell'impresa;
8. manuale dell'impresa e relative modifiche;
9. copia di eventuali altri documenti direttamente approvati dall'autorità competente.
c) I registri di cui alla lettera b) devono essere conservati per almeno cinque anni.
d) I registri relativi alla sorveglianza di ogni aeromobile devono comprendere almeno una copia di quanto segue:
1. certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
2. certificati di revisione dell'aeronavigabilità;
3. raccomandazioni di revisione dell’aeronavigabilità emesse da CAO o CAMO;
4. rapporti sulle revisioni di aeronavigabilità eseguite direttamente dall'autorità competente;
5. tutta la corrispondenza pertinente in relazione all'aeromobile;
6. informazioni dettagliate su tutte le misure di esenzione e di esecuzione;
7. tutti i documenti approvati dall'autorità competente ai sensi del presente allegato o dell'allegato II (parte ARO) del regolamento (UE) n. 965/2012.
e) I registri di cui alla lettera d) devono essere conservati per i due anni successivi al ritiro definitivo dell'aeromobile dal servizio.
f) Tutti i registri devono essere resi disponibili su richiesta di un altro Stato membro o dell'Agenzia.
g) L’autorità competente deve conservare registri relativi a tutto il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità e al personale autorizzato che valuta le raccomandazioni, se del caso, per tre anni dalla data in cui tale personale ha lasciato l’autorità competente. Tali registri devono includere dettagli relativi alle specifiche qualifiche, unitamente a una sintesi della relativa esperienza nel settore della gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità e della formazione ricevuta.
M.B.105 Scambio reciproco di informazioni
a) Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità dell’articolo 72 del regolamento (UE) 2018/1139.
b) In caso di potenziali minacce alla sicurezza di diversi Stati membri, l'autorità competente interessata potrà, senza alcun pregiudizio per le competenze dei singoli Stati membri, fornire mutua assistenza per lo svolgimento dei necessari interventi di controllo.
CAPITOLO B RESPONSABILITÀ
M.B.201 Responsabilità
Le autorità competenti, come specificato al punto M.1, sono responsabili dello svolgimento di audit, ispezioni e indagini tese alla verifica della conformità ai requisiti del presente allegato.
M.B.202 Informazioni all'Agenzia
a) L’autorità competente dello Stato membro deve informare l’Agenzia in caso di problemi significativi nell’attuazione del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità è venuta a conoscenza dei problemi.
b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, l’autorità competente deve fornire quanto prima all’Agenzia tutte le informazioni rilevanti dal punto di vista della sicurezza derivanti dalle segnalazioni di eventi registrate nella banca dati nazionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 376/2014.
CAPITOLO C MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ
M.B.301 Programma di manutenzione dell'aeromobile
a) L'autorità competente deve verificare che l'AMP sia conforme al punto M.A.302.
b) Ad eccezione dei casi in cui diversamente specificato al punto M.A.302, lettera c), l'AMP e le relative modifiche devono essere direttamente approvati dall'autorità competente. L'autorità competente ha accesso a tutti i dati richiesti al punto M.A.302, lettere d), e) e f).
c) In caso di approvazione indiretta ai sensi del punto M.A.302, lettera c), l’autorità competente approva la procedura di approvazione dell’AMP della CAO o della CAMO attraverso il manuale dell’impresa di cui al punto CAO.A.025 dell’allegato V quinquies, al punto M.A.704 del presente allegato o al punto CAMO.A.300 dell’allegato V quater, a seconda dei casi.
d)
M.B.302 Esenzioni
Tutte le esenzioni accordate in base all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 devono essere registrate e conservate dalle autorità competenti.
M.B.303 Controllo del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile
a) L'autorità competente elabora un programma di controllo su un approccio basato sul rischio per monitorare lo stato di aeronavigabilità della flotta di aeromobili presente sul suo registro.
b) Il programma di controllo deve includere verifiche di prodotti campione dell'aeromobile e deve coprire tutti gli aspetti degli elementi di rischio essenziali dell'aeronavigabilità.
c) Il controllo del prodotto deve rappresentare un campione degli standard di aeronavigabilità, raggiunti sulla base dei requisiti applicabili, ed identificare eventuali criticità.
d) Eventuali criticità individuate vengono classificate sulla base dei requisiti della presente parte e confermate per iscritto alla persona o all'impresa a norma del punto M.A.201. L'autorità competente deve disporre di una procedura per analizzare tali rilievi sotto il profilo della loro importanza ai fini della sicurezza.
e) L'autorità competente registra tutti i rilievi e azioni di risoluzione.
f) Se durante il controllo dell'aeromobile siano riscontrate delle prove della non conformità alla presente parte o con qualsiasi altra parte, il rilievo dovrà essere esaminato secondo quanto prescritto dalla rispettiva parte.
g) Se necessario per garantire l'adozione delle opportune misure correttive, le autorità competenti si scambiano informazioni sui casi di non conformità riscontrati ai sensi della lettera f) con le altre autorità competenti.
M.B.304 Revoca e sospensione
L'autorità competente deve:
a) sospendere un ARC con motivi fondati, laddove sussista una potenziale minaccia per la sicurezza; oppure oppure
b) sospendere o revocare un ARC a norma del punto ML.B.907, lettera c), secondo comma.
M.B.305 Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile
a) L'autorità competente approva il quaderno tecnico di bordo iniziale dell'aeromobile di cui al punto M.A.306.
b) Per consentire all’impresa di apportare modifiche al quaderno tecnico di bordo dell’aeromobile senza la preventiva approvazione dell’autorità competente, l’autorità competente approva la procedura pertinente di cui al punto CAMO.A.300, lettera c), dell’allegato V quater o al punto M.A.704, lettera c), del presente allegato o al punto CAO.A.025, lettera c), dell’allegato V quinquies.
CAPITOLO D STANDARD DI MANUTENZIONE
(da elaborare in modo appropriato)
CAPITOLO E COMPONENTI
(da elaborare in modo appropriato)
SUBPART F IMPRESA DI MANUTENZIONE
M.B.601 Richiesta
Se le infrastrutture di manutenzione sono ubicate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.
M.B.602 Approvazione iniziale
a) Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.606 (a) e (b) siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto negli stessi punti M.A.606 (a) e (b).
b) L'autorità competente deve accertare che le procedure esposte nel manuale dell'impresa di manutenzione siano conformi al capitolo F del presente allegato ed assicurarsi altresì che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.
c) L'autorità competente deve verificare che l'impresa sia conforme ai requisiti di cui al capitolo F del presente allegato.
d) Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata e il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti con la quale l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale.
e) L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
f) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.
g) Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.
M.B.603 Rilascio dell'approvazione
a) Se l'impresa di manutenzione è conforme ai punti applicabili del presente allegato, l'autorità competente rilascia al richiedente un certificato di approvazione sul modulo 3 AESA (appendice V del presente allegato), specificando i termini dell'approvazione.
b) L'autorità competente indica le condizioni mediante allegato al modulo 3 dell'AESA del certificato di approvazione.
c) Il numero di riferimento deve essere riportato sul certificato di approvazione AESA — modulo 3 secondo le modalità specificate dall'Agenzia.
M.B.604 Sorveglianza continua
a) Per ognuna delle imprese di manutenzione approvate in conformità alla sezione B, capitolo F, del presente allegato che si trovano sotto la sua supervisione, l'autorità competente deve tenere ed aggiornare un programma degli audit indicante le date delle visite di audit previste e le date in cui hanno effettivamente avuto luogo.
b) Ciascuna impresa sarà soggetta ad audit completo almeno una volta ogni 24 mesi.
c) L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
d) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per porvi rimedio e le raccomandazioni.
e) Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.
M.B.605 Non conformità
a) In presenza di non conformità a un requisito di cui al presente allegato o all'allegato V ter (parte ML), riscontrate in sede di audit o in un'altra sede di verifica, l'autorità competente intraprende le seguenti azioni:
1. Per le non conformità di livello 1, l'autorità competente prenderà dei provvedimenti immediati al fine di revocare, limitare o sospendere, l'approvazione dell'organizzazione di manutenzione in base alla non conformità di livello 1, in toto o in parte fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso delle azioni correttive con successo.
2. Per le non conformità di livello 2, l'autorità competente concederà un periodo d'azione consono alla natura della non conformità che non sarà superiore a tre mesi. In talune circostanze, alla fine di questo primo periodo ed in base alla natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi sulla base dell'esistenza di un piano correttivo soddisfacente.
b) L'autorità competente eserciterà le opportune azioni tese a sospendere in toto o in parte l'approvazione nel caso in cui non si rispetti il lasso temporale autorizzato dall'autorità competente.
M.B.606 Modifiche
a) L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.617.
b) L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa di manutenzione approvata può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa considerando la natura o la portata dei cambiamenti.
c) Per eventuali modifiche al manuale dell'impresa di manutenzione:
1. in caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità al punto M.A.604, lettera b), l'autorità competente, prima di notificare formalmente l'approvazione all'impresa, verifica che le procedure contenute nel manuale siano conformi al presente allegato;
2. in caso di approvazione indiretta delle modifiche in conformità al punto M.A.604, lettera c), l'autorità competente assicura che:
i) le modifiche siano di minore entità;
ii) esercita un controllo adeguato sull'approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti del presente allegato.
M.B.607 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione
L'autorità competente provvederà a:
a) sospendere un'approvazione, sulla base di motivi fondati, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza; o
b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.605.
CAPITOLO G IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ
M.B.701 Richiesta
a) Per i vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 l'autorità competente deve ricevere per la concessione dell'approvazione, unitamente alla richiesta iniziale di certificazione da parte dell'operatore aereo (e ove applicabile le eventuali richieste di modifica) e per ogni tipo di aeromobile da utilizzare:
1. la descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità;
2. i programmi di manutenzione dell'aeromobile dell'operatore;
3. il quaderno tecnico di bordo;
4. se necessario, le specifiche tecniche dei contratti di manutenzione tra la CAMO e l'impresa di manutenzione approvata a norma della parte 145.
b) Se le infrastrutture di manutenzione sono situate in più di uno Stato membro, le verifiche e la supervisione continua dell'approvazione devono essere effettuate congiuntamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri sul cui territorio hanno sede le altre infrastrutture.
M.B.702 Approvazione iniziale
a) Nel caso in cui i requisiti specificati ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707 siano rispettati, l'autorità competente indicherà formalmente per iscritto al richiedente l'accettazione del personale descritto ai punti M.A.706(a), (c), (d) e M.A.707.
b) L'autorità competente deve verificare che le procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità siano conformi alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M) e assicurarsi, altresì, che il dirigente responsabile sottoscriva la dichiarazione d'intenti.
c) L'autorità competente deve verificare la rispondenza dell'organizzazione ai requisiti di cui alla sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M).
d) Almeno una volta, durante le verifiche per l'approvazione, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per accertare che questi comprenda la portata ed il significato dell'approvazione e la ragione per cui gli è richiesto di sottoscrivere la dichiarazione d'intenti, con cui l'impresa si impegna al rispetto delle procedure esposte nel manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
e) L'esito delle verifiche condotte in fase di audit dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
f) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, gli interventi correttivi attuati per risolverle e le raccomandazioni.
g) Per il rilascio dell'approvazione iniziale, l'impresa deve correggere tutte le non conformità e ricevere conferma dall'autorità competente.
M.B.703 Rilascio dell'approvazione
a) Nel momento in cui l’impresa di gestione del mantenimento dell’aeronavigabilità è conforme a quanto stabilito nella sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), l’autorità deve rilasciare un certificato di approvazione su modulo 14-MG AESA (appendice VI del presente allegato) al richiedente, specificando i termini dell’approvazione.
b) L’autorità competente deve indicare la validità dell’approvazione nel certificato di approvazione (modulo 14-MG AESA).
c) Il codice di riferimento sarà riportato nel certificato di approvazione (modulo 14-MG) nel modo indicato dall’Agenzia.
d) Nel caso di vettori aerei titolari di licenza di esercizio a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008, le informazioni contenute nel modulo 14-MG AESA devono essere incluse nel certificato dell’operatore aereo.
M.B.704 Sorveglianza continua
a) L'autorità competente deve tenere ed aggiornare un elenco delle imprese di manutenzione approvate, secondo la sezione A, capitolo G, del presente allegato (parte M), sotto la sua supervisione, delle date degli audit previsti e della loro effettiva esecuzione.
b) Ciascuna impresa sarà soggetta ad una verifica completa almeno una volta ogni 24 mesi.
c) Ogni 24 mesi è necessario controllare un campione significativo dell'aeromobile gestito dall'impresa approvata in conformità alla sezione B, capitolo G, del presente allegato (parte M). La dimensione del campione è stabilita dall'autorità competente sulla base dell'audit precedente e dei controlli iniziali del prodotto.
d) L'esito delle verifiche condotte dev'essere trasmesso per iscritto all'impresa.
e) L'autorità competente deve registrare tutte le non conformità, le azioni correttive attuate per risolverle e le raccomandazioni.
f) Almeno una volta ogni 24 mesi, si deve tenere un incontro con il dirigente responsabile per informarlo dei risultati degli audit.
M.B.705 Non conformità
a) In presenza di non conformità riscontrate in sede di audit o in un’altra sede di verifica a un requisito di cui, a seconda dei casi, al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), l’autorità competente deve intraprendere le seguenti azioni:
1. per le non conformità di livello 1, l'autorità competente intraprenderà delle azioni immediate al fine di revocare, limitare o sospendere, in toto o in parte, l'autorizzazione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità fino a quando l'organizzazione non avrà intrapreso azioni correttive ritenute sufficienti.
2. per le non conformità di livello 2, l'autorità competente accorderà un periodo di azione correttiva consono alla natura della non conformità che non sarà comunque superiore a tre mesi. In certe circostanze, alla fine di questo primo periodo, e sulla base della natura della non conformità, l'autorità competente può estendere il periodo di tre mesi fatta se è presente un piano d'azione correttivo ritenuto soddisfacente.
b) Nel caso in cui l'impresa non si adegui alla tempistica concordata, l'autorità competente intraprenderà le azioni necessarie per la sospensione totale o parziale dell'approvazione.
M.B.706 Modifiche
a) L'autorità competente si attiene agli elementi applicabili dell'approvazione iniziale per qualsiasi modifica in seno all'impresa notificata conformemente al punto M.A.713.
b) L'autorità competente può prescrivere le condizioni in base alle quali l'impresa approvata di gestione della manutenzione dell'aeronavigabilità può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'autorità medesima stabilisca che l'approvazione debba essere sospesa, tenuto conto della natura o della portata delle modifiche.
c) In caso di modifiche al manuale di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità:
1. in caso di approvazione diretta delle modifiche in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.704, lettera b), l’autorità competente, prima di notificare formalmente l’approvazione all’impresa, verifica che le procedure contenute nel manuale siano conformi al presente allegato (parte M) o all’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi;
2. se è utilizzata una procedura di approvazione indiretta per l’approvazione delle modifiche in conformità al presente allegato (parte M), punto M.A.704, lettera c), l’autorità competente assicura:
i) che le modifiche siano di piccola entità;
ii) che un controllo adeguato sia esercitato sull’approvazione delle modifiche per garantirne la conformità ai requisiti del presente allegato (parte M) o dell’allegato V ter (parte ML), a seconda dei casi.
M.B.707 Revoca, sospensione e limitazione di un'approvazione
L'autorità competente provvederà a:
a) revocare un'approvazione, sulla base di fondate motivazioni, laddove sussistano potenziali rischi per la sicurezza;
b) sospendere, revocare o limitare un'approvazione in conformità al punto M.B.705.
CAPITOLO H CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS
(da elaborare in modo appropriato)
CAPITOLO I CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ
M.B.901 Certificato di revisione dell’aeronavigabilità rilasciato dall’autorità competente
a) L’autorità competente rilascia un ARC utilizzando il modello di cui all’appendice III (modulo 15a AESA) in uno dei casi seguenti:
1) dopo il completamento con esito soddisfacente della revisione dell’aeronavigabilità da parte di tale autorità competente in conformità del punto M.A.903;
2) dopo la valutazione con esito soddisfacente di una raccomandazione in conformità del punto M.B.902;
3) nel caso di un aeromobile nuovo.
b) L’autorità competente effettua la revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.903 ogni volta che le circostanze indicano la presenza di una potenziale minaccia per la sicurezza.
c) L’autorità competente deve disporre del personale idoneo per la revisione dell’aeronavigabilità.
1) Per tutti gli aeromobili utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e per gli aeromobili con MTOM superiore a 2730 kg, il suddetto personale deve:
i) avere acquisito almeno cinque anni di esperienza nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità;
ii) avere ottenuto un’apposita licenza conformemente all’allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo nazionale equivalente;
iii) avere seguito una formazione riconosciuta sulla manutenzione aeronautica.
Il requisito stabilito al primo comma, punto ii), può essere sostituito da cinque anni di esperienza settore del mantenimento dell’aeronavigabilità in aggiunta a quelli già richiesti al primo comma, punto i).
2) Per gli aeromobili non utilizzati da vettori aerei titolari di licenza a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 e per gli aeromobili con MTOM uguale o inferiore a 2730 kg, il suddetto personale deve:
i) avere acquisito almeno tre anni di esperienza nel settore del mantenimento dell’aeronavigabilità;
ii) avere ottenuto un’apposita licenza conformemente all’allegato III (parte 66) o un diploma aeronautico o titolo nazionale equivalente;
iii) avere seguito una formazione adeguata sulla manutenzione aeronautica.
Il requisito stabilito al primo comma, punto ii), può essere sostituito da quattro anni di esperienza settore del mantenimento dell’aeronavigabilità in aggiunta a quelli già richiesti al primo comma, punto i).
1)
2)
M.B.902 Valutazione delle raccomandazioni
a) Al ricevimento di una domanda e della relativa raccomandazione per il rilascio di un ARC, l’autorità competente effettua una valutazione. Tale valutazione si articola in due fasi, come indicato alle lettere b) e c).
b) L’autorità competente verifica innanzitutto che la raccomandazione contenga tutte le informazioni pertinenti e che sia corretta e accurata. La verifica deve accertare che sia stata effettuata una revisione dell’aeronavigabilità in conformità del punto M.A.903 e che tale revisione sia stata eseguita con un livello di verifica sufficiente.
c) A seguito della verifica di cui alla lettera b), l’autorità competente svolge attività di indagine sufficienti, che possono comprendere la richiesta di ulteriori informazioni al richiedente a sostegno della valutazione della raccomandazione o l’esecuzione di un’ispezione fisica dell’aeromobile.
d) L’autorità competente garantisce che il personale autorizzato a valutare le raccomandazioni sia qualificato per svolgere i compiti di cui alla lettera b) o alla lettera c) o a entrambe le lettere.
e) L’autorità competente comunica al richiedente i rilievi emersi nel corso della valutazione della raccomandazione.
f) L’autorità competente non rilascia l’ARC se i rilievi comunicati in conformità della lettera e) non sono corretti entro un termine ragionevole fissato dall’autorità competente o se sussistono gravi discrepanze tra le informazioni fornite nella raccomandazione e la valutazione effettuata dall’autorità competente. In tali casi, l’autorità competente informa, se diversa, l’autorità competente dell’impresa che ha effettuato la revisione dell’aeronavigabilità.
M.B.905 Trasferimento della registrazione dell’aeromobile all’interno dell’Unione
a) Al ricevimento di una notifica di trasferimento di aeromobile tra gli Stati membri in conformità del punto M.A.905:
1) l’autorità competente dello Stato membro in cui l’aeromobile è attualmente registrato informa l’autorità competente dello Stato membro in cui l’aeromobile sarà registrato di qualsiasi problema noto dell’aeromobile che sta per essere trasferito;
2) l’autorità competente dello Stato membro in cui l’aeromobile sarà registrato deve garantire che all’autorità competente dello Stato membro in cui l’aeromobile è attualmente registrato sia stato debitamente notificato il trasferimento.
b) L’autorità competente del nuovo Stato membro di registrazione deve modificare l’ARC esistente come specificato al punto M.A.905, lettera b), punto 1)ii) o rilasciare un nuovo ARC conformemente al punto M.B.901, lettera a), punto 1) o al punto M.B.901, lettera a), punto 2.
1)
2)
M.B.906 Revisione dell’aeronavigabilità di un aeromobile sprovvisto di certificato di aeronavigabilità rilasciato conformemente al regolamento (UE) n. 748/2012
Nel caso di una domanda di certificato di aeronavigabilità in conformità del punto M.A.906, lettera a), se il precedente certificato di aeronavigabilità è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) n. 748/2012, ma è stato revocato o restituito:
a) al ricevimento di una notifica in conformità del M.A.906, lettera a), punto 4), l’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il precedente certificato di aeronavigabilità deve informare, se diversa, l’autorità competente dello Stato membro in cui l’aeromobile sarà registrato di qualsiasi problema noto dell’aeromobile;
b) l’autorità competente dello Stato membro in cui l’aeromobile sarà registrato deve garantire, se diversa, che l’autorità competente dello Stato membro che ha rilasciato il precedente certificato di aeronavigabilità sia stata debitamente informata.
M.B.907 Rilievi
a) L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 1 qualora venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del presente allegato che riduce la sicurezza o mette in serio pericolo la sicurezza del volo.
b) L’autorità competente deve emettere un rilievo di livello 2 qualora venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del presente allegato che non è classificata come rilievo di livello 1.
c) In presenza di non conformità ai requisiti del presente allegato individuate nel corso dei controlli degli aeromobili o con altri mezzi, l’autorità competente deve richiedere la correzione appropriata della non conformità:
1) per i rilievi di livello 1, prima di ulteriori voli;
2) per i rilievi di livello 2, entro il periodo di tempo accettato o prorogato dall’autorità competente.
L’ARC è revocato o sospeso se la correzione in conformità del primo comma, punto 1), non è attuata immediatamente.
d) Se la non conformità non è debitamente corretta, come previsto alla lettera c), punto 2), entro il termine accettato o prorogato dall’autorità competente, quest’ultima valuta la possibilità di portare il rilievo di livello 2 a rilievo di livello 1 e, se la correzione non è attuata immediatamente, revoca o sospende l’ARC.
e) In caso di rilievo di livello 1, l’autorità competente informa, se diversa e a seconda dei casi:
1) l’autorità competente dell’impresa responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità dell’aeromobile a norma del punto M.A.201;
2) l’autorità competente dell’impresa che ha rilasciato l’ARC più recente.