Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1976 della Commissione del 14 dicembre 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di alianti a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l'articolo 31,
La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione per stabilire le condizioni per l'impiego di alianti in condizioni di sicurezza in conformità al regolamento (UE) 2018/1139, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), di tale regolamento.
Alla luce della specifica natura delle operazioni effettuate con alianti, vi è l'esigenza di apposite regole operative, stabilite in un regolamento autonomo. Tali regole operative dovrebbero basarsi sulle regole generali per le operazioni di volo, stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione2, ma andrebbero ristrutturate e semplificate in modo da garantire che siano proporzionate e fondate su un approccio basato sul rischio, garantendo nel contempo che gli alianti siano impiegati in modo sicuro.
Per quanto riguarda la sorveglianza di persone e organizzazioni, i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 e all'allegato II di detto regolamento dovrebbero continuare ad applicarsi anche alle operazioni di volo con alianti.
Nell'interesse della sicurezza e al fine di garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2018/1139, è opportuno che tutti gli operatori di alianti interessati dal presente regolamento, ad eccezione delle imprese di progettazione o di produzione che eseguono determinate operazioni, siano soggetti a una serie di requisiti di base.
Considerando la natura meno complessa e la minore portata delle operazioni commerciali che interessano gli alianti rispetto ad altre forme di aviazione commerciale, e seguendo un approccio basato sul rischio, è opportuno che per le operazioni commerciali che interessano gli alianti sia richiesta solamente una dichiarazione preventiva all'autorità competente, come stabilito all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1139. Il presente regolamento stabilisce nel dettaglio le modalità per presentare tale dichiarazione.
Considerata la natura specifica di determinate operazioni commerciali e seguendo un approccio basato sul rischio, è opportuno che talune operazioni commerciali con alianti siano esentate dal requisito di dichiarazione preventiva.
Al fine di garantire una transizione agevole e di dare a tutte le parti interessate un lasso di tempo sufficiente a prepararsi all'applicazione di tale nuovo regime, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo dopo sei mesi dalla sua entrata in vigore.
L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere3 alla Commissione, in conformità all'articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce regole dettagliate per le operazioni di volo con alianti nonché per il rilascio e il mantenimento delle licenze di pilota e delle abilitazioni, dei privilegi e dei certificati associati per alianti, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE) 2018/1139.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni che seguono e, salvo che i termini siano diversamente definiti nel presente articolo, le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1178/2011:
1) «aliante»: un aeromobile più pesante dell'aria, sorretto in volo dalla reazione dinamica dell'aria a contatto con le sue superfici di portanza fisse, il cui volo libero non è dipendente da un motore;
2) «motore»: un dispositivo utilizzato o destinato a essere utilizzato per la propulsione di alianti a motore;
3) «aliante a motore»: aliante dotato di uno o più motori che, a motori inoperativi, ha le caratteristiche di un aliante;
4) «operazione commerciale»: qualsiasi operazione di un aliante, dietro compenso o ad altro titolo oneroso, che sia disponibile per il pubblico oppure, se non messa a disposizione del pubblico, sia svolta nel quadro di un contratto fra un operatore e un cliente, nella quale quest'ultimo non detiene alcun controllo sull'operatore;
5) «volo di competizione»: qualsiasi operazione di volo con aliante effettuata allo scopo di partecipare a gare o competizioni aeree, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso i luoghi in cui si svolgono le gare o le competizioni;
6) «volo dimostrativo»: qualsiasi operazione di volo con aliante effettuata a scopo di esibizione o intrattenimento nell'ambito di un evento oggetto di pubblicità aperto al pubblico, compresi le esercitazioni per tale operazione e i voli da e verso l'evento oggetto di pubblicità;
7) «volo introduttivo»: qualsiasi operazione di volo con aliante, effettuata dietro compenso o ad altro titolo oneroso, consistente in un viaggio aereo di breve durata allo scopo di attirare nuovi allievi o nuovi membri, effettuata da un'organizzazione di addestramento di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione4 o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto;
8) «volo acrobatico»: una manovra intenzionale che comporta un repentino cambio dell'assetto dell'aliante, un assetto anomalo o un'accelerazione inusuale, non necessari durante il volo ordinario o durante l'addestramento per le licenze, i certificati o le abilitazioni al di fuori dell'abilitazione al volo acrobatico;
9) «sede principale di attività»: sede centrale o sede legale dell'operatore dell'aliante, dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
10) «contratto di dry lease (noleggio senza equipaggio)»: un contratto tra imprese in virtù del quale l'impiego dell'aliante avviene sotto la responsabilità del locatario.
11) «licenza nazionale»: una licenza di pilota rilasciata da uno Stato membro in conformità alla legislazione nazionale prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011;
12) «licenza conforme alla parte SFCL»: una licenza dell’equipaggio di condotta conforme ai requisiti di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento;
13) «relazione di conversione»: una relazione in base alla quale una licenza può essere convertita in una licenza conforme alla parte SFCL;
Art. 3 Operazioni di volo
1.
Gli operatori di alianti impiegano questi ultimi in conformità ai requisiti di cui all'allegato II.
Il primo comma non si applica alle imprese di progettazione o di produzione conformi, rispettivamente, agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione5 e che impiegano l'aliante, nell'ambito dei loro privilegi, allo scopo di introdurre o modificare tipi di alianti.
2.
In conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2018/1139, gli operatori di alianti possono intraprendere operazioni commerciali solo dopo aver dichiarato all'Autorità competente di possedere la capacità e di disporre dei mezzi necessari per ottemperare agli obblighi associati all'impiego di alianti.
Il primo comma non si applica alle seguenti operazioni effettuate con alianti:
a) operazioni effettuate in compartecipazione finanziaria, a condizione che i costi diretti del volo dell'aliante e una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione dell'aliante siano sostenuti dalle parti coinvolte;
b) voli di competizione o voli dimostrativi, a condizione che il compenso o eventuale altro titolo oneroso per tali voli sia limitato al recupero dei costi diretti del volo dell'aliante e a una quota proporzionale dei costi annuali sostenuti per il rimessaggio, l'assicurazione e la manutenzione dell'aliante e che eventuali premi vinti non superino il valore specificato dall'autorità competente;
c) voli introduttivi, voli per lanci con paracadute o per il traino di alianti o voli acrobatici, eseguiti da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che rientri nella descrizioni dei cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011, o da un'organizzazione creata con l'intento di promuovere gli sport aerei o l'aviazione da diporto, a condizione che l'organizzazione impieghi gli alianti in quanto proprietaria o in base a un contratto di dry lease, che il volo non generi utili distribuiti al di fuori dell'organizzazione e che tali voli rappresentino solo un'attività marginale dell'organizzazione;
d) voli di addestramento eseguiti da un'organizzazione di addestramento che abbia la propria sede principale di attività in uno Stato membro e che rientri nella descrizioni dei cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.
Art. 3 bis Licenze di pilota e certificazione medica
1. Fatto salvo il regolamento delegato (UE) della Commissione3 i piloti degli aeromobili di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti tecnici e rispettano le procedure amministrative di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento e all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. In deroga ai privilegi dei titolari delle licenze di cui all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, i titolari di tali licenze possono effettuare i voli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d), senza rispettare la norma SFCL.115, lettera a), punto 3, dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento.
3. Uno Stato membro può autorizzare gli allievi pilota che seguono corsi di addestramento per il conseguimento della licenza di pilota di aliante («SPL») a esercitare privilegi limitati senza supervisione prima che abbiano soddisfatto tutti i requisiti necessari per il rilascio di una SPL in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) la portata dei privilegi concessi deve basarsi su una valutazione del rischio per la sicurezza effettuata dallo Stato membro tenendo conto dell’entità dell’addestramento necessario per il livello previsto di competenza che il pilota deve acquisire;
b) i privilegi devono essere limitati:
i) alla totalità o a una parte del territorio nazionale dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione; e
ii) agli alianti immatricolati nello Stato membro che rilascia l’autorizzazione;
c) per l’addestramento effettuato nell’ambito dell’autorizzazione, il titolare di tale autorizzazione che chiede il rilascio di una SPL riceve crediti sulla base di una raccomandazione emessa da un’organizzazione di addestramento approvata («ATO») o di un’organizzazione di addestramento dichiarata («DTO»);
d) ogni tre anni lo Stato membro deve presentare alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») relazioni e valutazioni del rischio per la sicurezza;
e) lo Stato membro deve monitorare l’uso delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo al fine di garantire un livello accettabile di sicurezza aerea e adotta misure adeguate qualora venga riscontrato un aumento del rischio per la sicurezza o qualsiasi altro problema di sicurezza.
Art. 3 ter Licenze e certificati medici nazionali esistenti del pilota
1. Le licenze conformi alla parte FCL per gli alianti e i privilegi, le abilitazioni e i certificati associati, rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento, si considerano rilasciati in conformità al presente regolamento. Gli Stati membri sostituiscono tali licenze con licenze conformi al formato stabilito nell’allegato VI (parte ARA) del regolamento (UE) n. 1178/2011 quando riemettono licenze per ragioni amministrative o su richiesta dei titolari delle licenze.
2. Al momento della riemissione di licenze e dei privilegi, delle abilitazioni e dei certificati associati in conformità al paragrafo 1, lo Stato membro provvede, ove applicabile, a:
a) trasferire tutti i privilegi fino a quel momento annotati sulle licenze conformi alla parte FCL al nuovo formato di licenza;
b) convertire le abilitazioni al volo acrobatico rilasciate in conformità alla norma FCL.800 dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 in privilegi avanzati per il volo acrobatico in conformità alla norma SFCL.200, lettera c), dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento;
c) annotare la data di scadenza di un certificato di istruttore di volo associato a una licenza conforme alla parte FCL sul libretto di volo o rilascia un documento equivalente. Dopo tale data di scadenza, i piloti esercitano i privilegi di istruttore solo se soddisfano i requisiti di cui alla norma SFCL.360 dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento.
3. Ai titolari di licenze nazionali per alianti rilasciate da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento è consentito continuare ad esercitare i privilegi delle loro licenze fino all’8 aprile 2021. Entro tale data gli Stati membri convertono tali licenze in licenze conformi alla parte SFCL e nelle abilitazioni, nei privilegi e nei certificati associati in conformità agli elementi stabiliti in una relazione di conversione conforme ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 1178/2011.
4. I certificati medici nazionali di idoneità del pilota associati a una licenza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e rilasciati da uno Stato membro prima della data di applicazione dell’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento restano validi fino alla data del loro rinnovo successivo o fino all’8 aprile 2021, se precedente. Il rinnovo di tali certificati medici è conforme ai requisiti di cui all’allegato IV (parte medica) del regolamento (UE) n. 1178/2011.
Art. 3 quater Credito per l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento
1. Per quanto riguarda il rilascio di licenze conformi alla parte SFCL e dei privilegi, delle abilitazioni o dei certificati associati in conformità all’allegato III (parte SFCL) del presente regolamento, l’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità all’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011 è considerato conforme ai requisiti di cui al presente regolamento.
2. L’addestramento iniziato prima della data di applicazione del presente regolamento o dell’allegato I (parte FCL) del regolamento (UE) n. 1178/2011, in conformità all’annesso 1 della convenzione di Chicago, è accreditato ai fini del rilascio di licenze conformi alla parte SFCL in base a una relazione di credito elaborata dallo Stato membro in consultazione con l’AESA.
3. La relazione di credito di cui al paragrafo 2 descrive la portata dell’addestramento, indica per quali requisiti della parte SFCL il credito è concesso e, se del caso, quali requisiti i richiedenti sono tenuti a soddisfare per ottenere il rilascio di una licenza conforme alla parte SFCL. La relazione di credito contiene copie di tutti i documenti necessari ad attestare la portata dell’addestramento, nonché copie dei regolamenti e delle procedure nazionali in conformità ai quali l’addestramento è stato iniziato.
Art. 3 quinquies Organizzazioni di addestramento
1. Le organizzazioni di addestramento per il conseguimento delle licenze di pilota di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento soddisfano i requisiti di cui all’articolo 10 bis del regolamento (UE) n. 1178/2011.
2. Le organizzazioni di addestramento di cui al paragrafo 1, titolari di un’approvazione rilasciata in conformità all’allegato VII (parte ORA) del regolamento (UE) n. 1178/2011, o che hanno presentato una dichiarazione in conformità all’allegato VIII (parte DTO) del regolamento (UE) n. 1178/2011 prima della data di applicazione del presente regolamento, adeguano i loro programmi di addestramento, ove necessario, entro l’8 aprile 2021.
Art. 4 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 9 luglio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker