Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 11 Sistema di controllo
1.
Il gestore individua le fonti di rischio di errori nel flusso di dati, dai dati primari ai dati definitivi nella relazione sui dati di riferimento e definisce, documenta, applica e mantiene un sistema efficace di controllo per garantire che le relazioni risultanti dalle attività riguardanti il flusso dei dati non contengano inesattezze e siano conformi al piano della metodologia di monitoraggio e rispettino il presente regolamento.
Su richiesta, il gestore mette a disposizione dell'autorità competente la valutazione del rischio di cui al primo comma. Il gestore la rende inoltre disponibile ai fini della verifica.
2. Ai sensi del paragrafo 1, primo comma, il gestore stabilisce, documenta, applica e mantiene procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati e per le attività di controllo, e include riferimenti a tali procedure nel piano della metodologia di monitoraggio in conformità all'articolo 8, paragrafo 3.
3. Le attività di controllo di cui al paragrafo 2, comprendono, se del caso:
a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura pertinenti;
b) l'assicurazione della qualità dei sistemi informatici che garantisca che i sistemi siano progettati, documentati, testati, messi in atto, controllati e sottoposti a manutenzione in modo da garantire un'elaborazione affidabile, accurata e tempestiva dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi del paragrafo 1;
c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo, oltre che la gestione delle necessarie competenze;
d) le revisioni interne e la convalida dei dati;
e) le rettifiche e le azioni correttive;
f) il controllo dei processi esternalizzati;
g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti.
4.
Ai sensi del paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli regolari e prima dell'uso e affinché ne sia verificata la conformità a norme sulla misura riconducibili a eventuali norme internazionali esistenti in materia, e che siano proporzionati ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano della metodologia di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad attuare prontamente i correttivi necessari.
5.
Ai fini del paragrafo 3, lettera d), il gestore rivede e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui al paragrafo 2.
La revisione e la convalida dei dati devono comprendere:
a) la verifica della completezza dei dati;
b) il confronto tra i dati che il gestore ha determinato nel precedente periodo di riferimento e, in particolare, i controlli di coerenza basati su serie temporali dell'efficienza rispetto ai gas a effetto serra di ciascun sottoimpianto;
c) il confronto dei dati e dei valori ricavati da sistemi diversi di rilevamento dei dati operativi, in particolare per i protocolli di produzione, i dati sulle vendite e i dati sulle scorte dei prodotti ai quali si riferiscono i parametri di riferimento di prodotto;
d) confronti e controlli di completezza dei dati a livello di impianto e sottoimpianto per garantire che i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 5, siano soddisfatti.
6. Ai fini del paragrafo 3, lettera e), il gestore garantisce che, qualora le attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo risultino non funzionare efficacemente o non rispettare le norme stabilite nella documentazione delle procedure per tali attività, siano adottate misure correttive e i dati interessati siano rettificati senza indugio.
7. Ai fini del paragrafo 3, lettera f), se esternalizza una o più attività riguardanti il flusso dei dati o le attività di controllo di cui al paragrafo 1, il gestore svolge tutte le seguenti operazioni:
a) verifica la qualità delle attività riguardanti il flusso di dati e delle attività di controllo esternalizzate conformemente al presente regolamento;
b) definisce parametri appropriati per i risultati dei processi esternalizzati nonché per i metodi utilizzati in tali processi;
c) verifica la qualità dei risultati e dei metodi di cui alla lettera b);
d) provvede affinché le attività esternalizzate siano svolte in maniera tale da far fronte ai rischi intrinseci e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 1.
8.
Il gestore monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante revisioni interne e tenendo conto delle conclusioni del responsabile della verifica nel corso della verifica delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2.
Qualora ritenga il sistema di controllo inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore si adopera per migliorare il sistema di controllo e aggiornare il piano della metodologia di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
Art. 12 Lacune nei dati
1.
Qualora per motivi tecnici risulti temporaneamente impossibile applicare il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, il gestore applica un metodo basato sulle fonti alternative di dati elencate nel piano della metodologia di monitoraggio allo scopo di effettuare controlli di conferma a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, oppure, se tale alternativa non è contenuta nel piano della metodologia di monitoraggio, un metodo alternativo che offra la massima accuratezza possibile in base alle fonti generiche di dati e alla loro gerarchia indicate al punto 4 dell'allegato VII, o una stima prudente, finché le condizioni di applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato non siano state ripristinate.
Il gestore adotta tutte le misure necessarie per giungere a una rapida applicazione del piano della metodologia di monitoraggio approvato.
2. Qualora i dati pertinenti per la relazione sui dati di riferimento siano mancanti, per i quali il piano della metodologia di monitoraggio non indica metodi di monitoraggio alternativi o fonti alternative dei dati per confermare i dati o per colmare le lacune nei dati, il gestore si avvale di un metodo di stima adeguato per determinare dati sostitutivi prudenti per il relativo periodo di tempo e per il parametro mancante, in particolare, basati sulle migliori pratiche dell'industria e sulle conoscenze scientifiche e tecnologiche recenti, e fornisce debita giustificazione delle lacune nei dati e dell'uso di tali metodi in un allegato alla relazione sui dati di riferimento.
3. Qualora una deviazione temporanea dal piano della metodologia di monitoraggio approvato avvenga in conformità del paragrafo 1, o nei casi in cui i dati per la relazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), o all'articolo 5, paragrafo 2, sono assenti, il gestore deve, senza indebito ritardo, elaborare una procedura scritta per evitare questo tipo di lacuna nei dati in futuro e modificare il piano della metodologia di monitoraggio conformemente all'articolo 9, paragrafo 3. Inoltre, il gestore valuta se e come si debbano aggiornare le attività di controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e modifica tali attività di controllo e le relative procedure scritte, ove opportuno.
Art. 13 Utilizzo di modelli elettronici
Gli Stati membri possono imporre ai gestori e ai responsabili delle verifiche di impiegare modelli elettronici o specifici formati dei file per la presentazione delle relazioni sui dati di riferimento, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e delle relazioni sui dati relativi ai nuovi entranti, dei piani della metodologia di monitoraggio e delle relazioni di verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Capo III. Norme di assegnazione
Art. 14 Misure nazionali di attuazione
1. L’elenco di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE è presentato alla Commissione mediante un modello elettronico da essa fornito e individua tutti gli impianti inclusi nell’EU ETS, compresi quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, gli impianti di dimensioni ridotte che possono essere esclusi dall’EU ETS a norma degli articoli 27 e 27 bis di detta direttiva e gli impianti che saranno inclusi nell’EU ETS a norma dell’articolo 24 della stessa.
2. L'elenco di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni per ciascun impianto esistente che richiede l'assegnazione gratuita di quote:
a) l’identificativo dell’impianto e dei suoi limiti, utilizzando il codice identificativo dell’impianto nel registro dell’Unione;
b) informazioni sulle attività e informazioni sull'ammissibilità per l'assegnazione gratuita;
c) l'identificativo di ogni sottoimpianto dell'impianto;
d) per ogni sottoimpianto, il livello annuale di attività e le emissioni annue in ogni anno del periodo di riferimento pertinente;
d bis) se del caso, la valutazione dell’autorità competente sulla riduzione del 20 % dell’assegnazione gratuita in conformità dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 ter, paragrafo 1;
d ter) se del caso, il rispetto delle condizioni relative all’assegnazione gratuita supplementare del 30 % in conformità dell’articolo 22 ter, paragrafo 3;
e) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se appartiene a un settore o sottosettore ritenuto a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, compresi i codici PRODCOM dei prodotti che vi vengono prodotti, se del caso;
e bis) per ogni sottoimpianto, informazioni che consentano di stabilire se le merci prodotte sono elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, utilizzando gli eventuali codici NC;
f) per ogni sottoimpianto, i dati comunicati in conformità dell'allegato IV.
3. Non appena ricevuto l'elenco di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina l'inclusione di ogni impianto nell'elenco e i relativi dati comunicati in conformità del paragrafo 2.
4. Qualora la Commissione non rifiuti l'inclusione dell'impianto nell'elenco, i dati sono usati per il calcolo dei valori riveduti dei parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
5. Gli Stati membri stabiliscono e notificano per ciascun impianto i quantitativi annui preliminari di quote a titolo gratuito, utilizzando i valori riveduti dei parametri di riferimento per il periodo di assegnazione in questione, determinati in conformità dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 7, e degli articoli da 19 a 22.
6. Una volta che i quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito per il pertinente periodo di assegnazione sono stati notificati, la Commissione determina ogni fattore fissato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, confrontando la somma dei quantitativi annui preliminari di quote assegnate a titolo gratuito agli impianti in ogni anno del pertinente periodo di assegnazione applicando i fattori di cui all’allegato V del presente regolamento, con il quantitativo annuo di quote calcolato a norma dell’articolo 10 bis, paragrafi 5 e 5 bis, di detta direttiva per gli impianti, tenendo conto della pertinente quota del totale annuo a livello dell’Unione determinata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva, nonché della deroga concessa al 10 % dei sottoimpianti più efficienti di cui all’articolo 16, paragrafo 8, secondo comma, del presente regolamento. La determinazione tiene conto delle inclusioni a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE e delle esclusioni a norma degli articoli 27 e 27 bis della stessa, a seconda dei casi.
7. Una volta determinato il fattore stabilito ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni anno nel corso del pertinente periodo di assegnazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 8.
8. Su richiesta, ogni Stato membro mette a disposizione della Commissione le relazioni e i piani ricevuti a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le quote in eccesso assegnate ai gestori siano debitamente restituite. In caso di mancata restituzione, l’autorità competente chiede all’amministratore del registro nazionale di detrarre il quantitativo di quote in eccesso dalla quantità di quote da assegnare al gestore. Gli Stati membri informano la Commissione di tali richieste.
Art. 15 Livello di attività storica per gli impianti esistenti
1. Gli Stati membri valutano le relazioni sui dati di riferimento e le relazioni di verifica presentate a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, per garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento. Se del caso, l’autorità competente provvede affinché i gestori rettifichino eventuali non conformità o errori che incidono sulla determinazione dei livelli di attività storica. L’autorità competente può chiedere ai gestori di fornire ulteriori dati in aggiunta alle informazioni e ai documenti da fornire a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.
2. Sulla base della valutazione delle relazioni sui dati di riferimento e delle relazioni di verifica, gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun impianto e sottoimpianto per il pertinente periodo di riferimento. Gli Stati membri possono decidere di determinare i livelli di attività storica solo qualora i dati relativi a un impianto siano stati verificati e ritenuti conformi o se ritengono che le lacune nei dati alla base del parere del responsabile della verifica sono dovute a circostanze eccezionali e imprevedibili che non avrebbero potuto essere evitate neanche con tutta la dovuta attenzione.
3. Per ogni prodotto per il quale è stato definito un parametro di riferimento di prodotto ai sensi dell’allegato I, il livello di attività storica relativo al prodotto corrisponde alla mediana della produzione annua storica del prodotto nell’impianto nel periodo di riferimento.
4.
Il livello di attività storica relativo al calore corrisponde alla mediana dell’importazione annua storica da un impianto incluso nell’EU ETS diverso dagli impianti che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile netto consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di energia elettrica, espresso in terajoule l’anno.
Il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento corrisponde alla mediana dell’importazione annua storica da un impianto incluso nell’EU ETS diverso dagli impianti che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, della produzione o di entrambe, durante il periodo di riferimento, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento, espresso in terajoule l’anno.
5. Il livello di attività storica relativo ai combustibili corrisponde alla mediana del consumo annuo storico di energia usata con la finalità primaria di produrre calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, ivi compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, durante il periodo di riferimento, espresso in terajoule l’anno.
6. Per le emissioni di processo legate alla produzione di prodotti nell’impianto durante il periodo di riferimento, il livello di attività storica relativo al processo corrisponde alla mediana delle emissioni di processo annuali storiche, espressa in tonnellate di biossido di carbonio equivalente.
7.
Ai fini della determinazione dei valori della mediana di cui ai paragrafi da 3 a 6, si tiene conto solo degli anni civili nel corso dei quali l’impianto è stato in funzione per almeno un giorno.
Se il sottoimpianto è stato in funzione per meno di due anni civili durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica sono i livelli di attività del primo anno civile di esercizio dopo l’anno civile di avvio del funzionamento normale del sottoimpianto.
Se il sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l’avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, i livelli di attività storica sono determinati quando è presentata la relazione sul livello di attività per il primo anno civile dopo l’anno civile di avvio del funzionamento normale.
8. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri determinano il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti oggetto dei parametri di riferimento di prodotto di cui all’allegato III sulla base della mediana della produzione annua storica secondo le formule riportate nel suddetto allegato.
Art. 16 Assegnazione a livello di impianto per gli impianti esistenti
1. Se il gestore di un impianto esistente ha presentato una domanda valida per l’assegnazione gratuita a norma dell’articolo 4, lo Stato membro, sulla base di dati raccolti in conformità dell’articolo 14, calcola, per ogni anno, il numero di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto a partire dal 2021 per quanto riguarda il primo periodo di assegnazione, e successivamente ogni cinque anni.
2.
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli Stati membri determinano in primo luogo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per ogni sottoimpianto separatamente, secondo le modalità seguenti:
a) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore di tale parametro di riferimento di prodotto per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2), della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al prodotto in questione;
b) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di calore, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al calore per il consumo o l'esportazione verso impianti o altre entità non inclusi nell'EU ETS di calore misurabile per fini diversi dal teleriscaldamento;
c) per i sottoimpianti di teleriscaldamento, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di calore per il calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente, adottato in conformità dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento;
d) per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro di riferimento di combustibile per il periodo di cinque anni pertinente, adottato in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, moltiplicato per il livello di attività storica relativo al combustibile per l’energia consumata;
e) per i sottoimpianti con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97 per gli anni fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 per gli anni a partire dal 2028.
Se un sottoimpianto è stato in funzione per meno di un anno civile dopo l'avvio del funzionamento normale durante il periodo di riferimento, l'assegnazione preliminare per il pertinente periodo di assegnazione è determinata dopo che il livello di attività storica è stato comunicato.
3.
Ai fini dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, i fattori determinati nell’allegato V del presente regolamento si applicano al numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, se i processi svolti in tali sottoimpianti sono utilizzati in settori o sottosettori considerati non a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
In deroga al primo comma, per i sottoimpianti di teleriscaldamento il fattore da applicare è 0,3.
4. Se i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati in settori o sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, il fattore da applicare è 1.
4 bis. Se i processi messi in atto nei sottoimpianti di cui al paragrafo 2 sono utilizzati per la produzione delle merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato per ogni sottoimpianto per l’anno in questione ai sensi del paragrafo 2, è moltiplicato per il pertinente fattore CBAM di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE.
5.
Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti che hanno ricevuto calore misurabile da sottoimpianti che producono prodotti oggetto del parametro di riferimento dell'acido nitrico è ridotto del consumo storico annuo di tale calore durante il periodo di riferimento pertinente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore applicabile a questo calore misurabile per il pertinente periodo di assegnazione adottato a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.
A partire dal 2026 il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto per il pertinente periodo di assegnazione è ridotto delle emissioni storiche derivanti dalla combustione di gas di scarico, ad eccezione della combustione in torcia per ragioni di sicurezza, e non utilizzate per produrre calore misurabile, calore non misurabile o energia elettrica.
6.
Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
Qualora un impianto comprenda sottoimpianti che producono pasta per carta (pasta kraft a fibre corte, pasta kraft a fibre lunghe, pasta termomeccanica e pasta meccanica, pasta al bisolfito o altre paste che non sono oggetto di un parametro di riferimento di prodotto) esportando calore misurabile verso altri sottoimpianti tecnicamente collegati, nel numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito sarà considerato, fatto salvo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad altri sottoimpianti dell'impianto considerato, solo il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nella misura in cui le paste per carta prodotte da questo sottoimpianto sono immesse sul mercato e non trasformate in carta nello stesso impianto o in altri impianti tecnicamente collegati a tale impianto.
7. Quando determinano il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto, gli Stati membri e i gestori provvedono affinché le emissioni e i livelli di attività non siano oggetto di un doppio conteggio e non si configuri un'assegnazione negativa. In particolare qualora un impianto importa un prodotto intermedio oggetto di un parametro di riferimento di prodotto conformemente alla definizione dei rispettivi limiti di sistema di cui all'allegato I, le emissioni non devono essere oggetto di un doppio conteggio al momento della determinazione del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai due impianti in questione.
8.
Il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente corrisponde al quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto determinato conformemente al paragrafo 6 del presente articolo, moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6.
In deroga al primo comma, il quantitativo annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito è pari al 100 % del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto i cui sottoimpianti con livelli di emissioni di gas a effetto serra inferiori alla media del 10 % dei sottoimpianti più efficienti per i pertinenti parametri di riferimento nel periodo di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 2, terzo comma, lettera c), della direttiva 2003/87/CE coprono più del 60 % del quantitativo annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tale impianto.
9. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 8, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.
Art. 17 Livello di attività storica per i nuovi entranti
Gli Stati membri determinano i livelli di attività storica di ciascun nuovo entrante e dei suoi sottoimpianti secondo le seguenti modalità:
a) il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un parametro di riferimento di prodotto di cui all’allegato I del presente regolamento o a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto;
b) il livello di attività storica relativo al calore è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per l’importazione da un impianto incluso nell’EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, la produzione o entrambe, di calore misurabile consumato entro i limiti dell’impianto per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento, ad eccezione del consumo ai fini della produzione di energia elettrica, o esportato verso un impianto o un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, ad eccezione dell’esportazione ai fini della produzione di energia elettrica;
c) il livello di attività storica relativo al teleriscaldamento è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per l’importazione da un impianto incluso nell’EU ETS diverso da quelli che vi sono inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, la produzione o entrambe, di calore misurabile esportato ai fini del teleriscaldamento;
d) il livello di attività storica relativo al combustibile è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per il consumo di energia utilizzata con la finalità primaria di produrre calore non misurabile consumato per la produzione di prodotti, per la produzione di energia meccanica diversa da quella utilizzata per la produzione di energia elettrica, per il riscaldamento o il raffreddamento ad eccezione del consumo per la produzione di energia elettrica, compresa la combustione in torcia per ragioni di sicurezza, dell’impianto;
e) il livello di attività relativo alle emissioni di processo è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di emissioni di processo dell’unità di processo;
f) In deroga alla lettera a), il livello di attività storica relativo al prodotto per i prodotti cui si applicano i parametri di riferimento di prodotto di cui all’allegato III è il livello di attività del primo anno civile successivo all’anno civile di avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto, determinato secondo le formule riportate in tale allegato.
Art. 18 Assegnazione ai nuovi entranti
1.
Ai fini dell'assegnazione di quote di emissioni ai nuovi entranti, gli Stati membri calcolano separatamente per ogni sottoimpianto il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a partire dall'avvio del funzionamento normale dell'impianto, nel modo seguente:
a) per ogni sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto, di un parametro di riferimento di calore e di un parametro di riferimento di combustibile, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al valore del parametro per il periodo pertinente moltiplicato per il pertinente livello di attività storica;
b) per ogni sottoimpianto con emissioni di processo, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un determinato anno corrisponde al livello di attività storica relativo al processo moltiplicato per 0,97 per gli anni fino al 31 dicembre 2027 e per 0,91 per gli anni a partire dal 2028.
Ai fini del calcolo del numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ai nuovi entranti, si applica mutatis mutandis l’articolo 16, paragrafi 3, 4, 4 bis, 5 e 7.
2. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per l'anno civile in cui ha luogo l'avvio del funzionamento normale corrisponde al valore del parametro di riferimento applicabile per ciascun sottoimpianto moltiplicato per il livello di attività di tale anno.
3. Il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto corrisponde alla somma di tutti i numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti, calcolati conformemente ai paragrafi 1 e 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma.
4.
Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione il numero annuo di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a ciascun impianto.
Le quote di emissioni della riserva per i nuovi entranti, istituita a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, sono assegnate dalla Commissione secondo il principio «primo arrivato, primo servito», al ricevimento della notifica.
La Commissione può respingere il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per un impianto specifico.
5. Il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito corrisponde al numero annuo totale preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto, determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 4 e adeguato ogni anno secondo il fattore lineare di cui all'articolo 9, della direttiva 2003/87/CE utilizzando come riferimento il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione per il primo anno del pertinente periodo di assegnazione.
6. Ai fini dei calcoli di cui ai paragrafi da 1 a 5, il numero di quote assegnate agli impianti e sottoimpianti è espresso come il numero intero più vicino.
Art. 19 Assegnazione per il cracking con vapore
In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto relativo alla produzione di sostanze chimiche di elevato valore (in appresso «HVC», High Value Chemicals) corrisponde al valore del parametro di riferimento di prodotto relativo al cracking con vapore per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica determinato in conformità dell’allegato III. Al risultato di questo calcolo si aggiungono 1,78 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di idrogeno moltiplicate per la produzione mediana storica di idrogeno a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di idrogeno, 0,24 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di etilene moltiplicate per la produzione mediana storica di etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di etilene e 0,16 tonnellate di biossido di carbonio per tonnellata di HVC moltiplicate per la produzione mediana storica di HVC diverse dall’idrogeno e dall’etilene a partire da carica supplementare espressa in tonnellate di HVC.
Art. 20 Assegnazione per il cloruro di vinile monomero
In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a un sottoimpianto relativo alla produzione di cloruro di vinile monomero (in appresso «CVM») corrisponde al valore del parametro di riferimento del CVM per il periodo di assegnazione pertinente moltiplicato per il livello di attività storica della produzione di CVM espresso in tonnellate e moltiplicato per il quoziente delle emissioni dirette legate alla produzione di CVM, comprese le emissioni derivanti dal calore netto importato, calcolate in base all’importazione storica netta di calore espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il periodo di assegnazione pertinente, nel periodo di riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo a quello d’avvio del funzionamento normale di cui all’articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, e della somma di queste emissioni dirette e delle emissioni legate all’idrogeno per la produzione di CVM nel periodo di riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 2, o del primo anno civile successivo a quello dell’avvio del funzionamento normale di cui all’articolo 17, lettera a), a seconda dei casi, espresse in tonnellate di biossido di carbonio equivalenti, calcolate in base al consumo storico di calore derivante dalla combustione di idrogeno espresso in terajoule moltiplicato per il valore del parametro di riferimento del calore per il periodo di assegnazione pertinente.
Art. 21 Flussi termici tra impianti
Se il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto comprende calore misurabile importato da un impianto o da un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, o inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, dal numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito per il sottoimpianto oggetto del parametro di riferimento di prodotto, determinato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), o dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), a seconda dei casi, è sottratto il quantitativo relativo all’importazione storica di calore da un impianto o da un’altra entità non inclusi nell’EU ETS, o inclusi solo ai fini degli articoli 14 e 15 della direttiva 2003/87/CE, nell’anno corrispondente, moltiplicato per il valore del parametro di riferimento di calore del calore misurabile per il periodo di assegnazione pertinente.
Art. 22 bis Condizionalità dell’assegnazione gratuita rispetto all’attuazione delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica
1.
Il quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 8, del presente regolamento, all’impianto di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE è ridotto del 20 % in conformità dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, della medesima direttiva se il gestore non è in grado di dimostrare in modo soddisfacente per l’autorità competente che sono state attuate tutte le raccomandazioni di cui all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3.
In deroga al primo comma, non si applica la suddetta riduzione se il gestore è in grado di dimostrare all’autorità competente che sussiste una delle seguenti condizioni:
a) il tempo di ammortamento degli investimenti necessari per attuare la raccomandazione è superiore a tre anni;
b) i costi di investimento per attuare la raccomandazione sono superiori a una delle soglie seguenti:
i) il 5 % del fatturato annuo dell’impianto o il 25 % del profitto dell’impianto, calcolato sulla base delle corrispondenti medie annue dei tre anni civili che precedono la data alla quale è presentata la domanda di assegnazione gratuita in conformità dell’articolo 4;
ii) il 50 % dell’equivalente economico medio annuo del quantitativo sottratto in conformità del primo comma dal quantitativo annuo finale delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 8, calcolato sulla base del prezzo medio delle quote praticato nella piattaforma d’asta comune nell’anno civile precedente la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 2;
c) durante o dopo il periodo di riferimento pertinente sono state attuate altre misure che hanno determinato riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra all’interno dell’impianto equivalenti a quelle raccomandate nella relazione di audit energetico o nel sistema di gestione dell’energia certificato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE;
d) le raccomandazioni non determinerebbero risparmi energetici entro i limiti di sistema del processo industriale svolto nell’impianto;
e) non si sono ancora verificate le condizioni operative specifiche dell’impianto, compresi i periodi di manutenzione programmati o non programmati, in base alle quali è stato determinato il periodo di ammortamento di cui alla lettera a);
f) le raccomandazioni della relazione di audit o del sistema di gestione dell’energia certificato non sono state formulate nei primi quattro anni del periodo di riferimento.
2. Il gestore definisce, attua, documenta e mantiene una procedura per attuare le raccomandazioni e, se del caso, dimostrare l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1.
3.
Nel verificare la relazione sui dati di riferimento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, il verificatore controlla se sono attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e se sono eventualmente soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
Nel verificare, se del caso, la relazione annuale sul livello di attività in conformità dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissioine4, il verificatore controlla se sono attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, e se sono eventualmente soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.
4. L’autorità competente considera attuate le raccomandazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) il gestore dimostra di aver attuato integralmente le raccomandazioni;
b) il verificatore ha confermato l’attuazione integrale di cui alla lettera a) in conformità del paragrafo 3.
Art. 22 ter Condizionalità dell’assegnazione gratuita rispetto ai piani di neutralità climatica
1.
Ai fini dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE, il numero annuo finale di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito, determinato in applicazione dell’articolo 16, paragrafo 8, del presente regolamento, è ridotto del 20 % per l’impianto in cui i livelli di emissione di gas a effetto serra di almeno uno dei suoi sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto sono stati superiori all’80° percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto negli anni 2016 e 2017.
In deroga al primo comma, tale riduzione non si applica se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) il gestore dell’impianto di cui al primo comma ha presentato all’autorità competente entro il 30 maggio 2024 un piano di neutralità climatica per le proprie attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE o, secondo il caso, in applicazione dell’articolo 4 del presente regolamento nell’ambito della domanda di assegnazione gratuita;
b) il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è stato confermato dalla verifica effettuata in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;
c) l’autorità competente ha verificato e ritenuto conformi il contenuto e il formato del piano di neutralità climatica in applicazione del paragrafo 4.
2. Il paragrafo 1, primo comma, non si applica se il sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto non contribuisce per oltre il 20 % alla somma dei numeri annui preliminari di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a tutti i sottoimpianti nel periodo dal 2021 al 2025, calcolati in conformità dell’articolo 16, paragrafi da 2 a 5.
3.
Ai fini dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo, terzo e quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, il numero annuo preliminare di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito al sottoimpianto di teleriscaldamento, calcolato in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento, è aumentato del 30 % del numero calcolato in conformità dell’articolo 16, paragrafo 2, se il gestore del sottoimpianto di teleriscaldamento ha presentato una domanda in conformità dell’articolo 4 del presente regolamento e se, per il periodo che si conclude alla fine del 2025 o per il periodo dal 2026 al 2030, sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a) l’impianto o la società di teleriscaldamento è ubicata in uno Stato membro che soddisfa i criteri di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE e di cui all’allegato VIII;
b) l’impianto o la società di teleriscaldamento ha investito un volume almeno equivalente al valore economico del numero aggiuntivo di quote gratuite per il periodo dal 2026 al 2030, conformemente agli obiettivi e ai traguardi intermedi stabiliti nel piano di neutralità climatica per misurare, entro il 31 dicembre 2025 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni quinto anno, i progressi compiuti verso il conseguimento della neutralità climatica;
c) gli investimenti di cui alla lettera b) determinano riduzioni significative delle emissioni prima del 2030;
d) l’impianto o la società di teleriscaldamento presenta un piano di neutralità climatica entro il 30 maggio 2024 in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, o, secondo il caso, per le sue attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE;
e) il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è confermato dalla verifica effettuata in conformità dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della medesima direttiva;
f) l’autorità competente ha verificato e ritenuto conformi il contenuto e il formato del piano di neutralità climatica in applicazione del paragrafo 4.
Ai fini della lettera b), il valore economico del 30 % di quote supplementari è determinato moltiplicando il numero aggiuntivo di quote gratuite nel periodo dal 2026 al 2030 per il prezzo medio delle quote praticato nella piattaforma d’asta comune nell’anno civile precedente la domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e moltiplicato per il fattore determinato in conformità dell’articolo 14, paragrafo 6, applicabile all’impianto.
Ai fini della lettera c), le riduzioni delle emissioni sono significative se le emissioni specifiche, espresse in tonnellate di CO2 per terajoule di teleriscaldamento fornito, dell’impianto o della società di teleriscaldamento sono ridotte al di sotto delle emissioni specifiche medie durante il periodo di riferimento con un tasso di riduzione equivalente all’applicazione dei fattori lineari di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, a partire dall’anno intermedio del periodo di riferimento.
4. L’autorità competente verifica, entro il 30 settembre 2024, che il contenuto e il formato dei piani di neutralità climatica di cui ai paragrafi 1 e 3 siano conformi al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441.
Art. 22 quater Non cumulabilità della riduzione del 20 % di cui agli articoli 22 bis e 22 ter
La riduzione del 20 % di cui agli articoli 22 bis e 22 ter si applica all’impianto una sola volta nel periodo di assegnazione.
Art. 22 quinquies Aggiornamento dei piani di neutralità climatica
1. I gestori, nei periodi specificati nel piano di neutralità climatica di cui all’articolo 22 ter e ogniqualvolta necessario, valutano l’efficacia del piano per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e attuano le eventuali azioni correttive per garantire il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi. Qualsiasi aggiornamento deve incidere solo sui traguardi e sugli obiettivi futuri.
2. Se si aggiornano i traguardi e gli obiettivi del piano di neutralità climatica, il gestore presenta all’autorità competente senza indebito ritardo il piano aggiornato.
Art. 22 sexies Pubblicazione del piano di neutralità climatica
1. Le autorità competenti pubblicano il piano di neutralità climatica presentato in applicazione dell’articolo 22 ter.
2. Se ritiene che il piano di neutralità climatica contenga elementi sensibili sotto il profilo commerciale che, se divulgati, lederebbero i suoi interessi commerciali, il gestore può chiedere all’autorità competente di non pubblicarli. Se la richiesta è giustificata l’autorità competente pubblica il piano di neutralità climatica senza tali elementi.
Art. 22 Intercambiabilità combustibile/energia elettrica
Art. 23 Modifiche del funzionamento di un impianto
1. I gestori informano la pertinente autorità competente di eventuali modifiche relative al funzionamento di un impianto che hanno un impatto sull'assegnazione all'impianto. Gli Stati membri possono fissare un termine per tale notifica e possono richiedere l'uso di modelli elettronici o specifici formati dei file.
2.
Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente trasmette alla Commissione tutte le informazioni pertinenti, compreso il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione.
L'autorità competente trasmette le informazioni pertinenti a norma del primo comma utilizzando il sistema elettronico gestito dalla Commissione.
3. La Commissione può respingere il numero annuo totale preliminare rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto interessato.
4. La Commissione adotta una decisione sulla base della notifica ricevuta, informa l’autorità competente e inserisce le modifiche, se del caso, nel registro dell’Unione istituito ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e nel catalogo degli atti di cui all’articolo 20 di tale direttiva.
Art. 24 Rinuncia all'assegnazione gratuita di quote
1. Il gestore a cui è stata concessa l'assegnazione gratuita di quote può rinunciarvi per quanto riguarda tutti i sottoimpianti o alcuni di essi in qualsiasi momento durante il pertinente periodo di assegnazione mediante la presentazione di una domanda all'autorità competente.
2.
Dopo aver valutato le informazioni pertinenti, l'autorità competente comunica alla Commissione il numero annuo finale rivisto di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione come descritto all'articolo 23, paragrafo 2.
L'assegnazione rivista riguarda gli anni civili successivi all'anno della domanda di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione adotta una decisione in merito alla rinuncia e segue la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 4.
4. Il gestore non ha il diritto di ritirare la domanda di cui al paragrafo 1 nello stesso periodo di assegnazione.
Art. 25 Fusioni e scissioni
1. I gestori di nuovi impianti derivanti da una fusione o da una scissione forniscono, a seconda dei casi, la seguente documentazione all'autorità competente:
a) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti singoli o precedentemente separati;
b) nome, indirizzo e dati di contatto dei gestori degli impianti di nuova formazione;
c) la descrizione dettagliata dei limiti delle parti dell'impianto interessate, se applicabile;
d) il codice identificativo dell'autorizzazione e il codice di identificazione dell'impianto di nuova formazione nel registro dell'Unione.
2. Gli impianti derivanti da fusioni o scissioni presentano all'autorità competente le relazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Se gli impianti prima della fusione o scissione erano nuovi entranti, i gestori comunicano all'autorità competente i dati dall'avvio del funzionamento normale.
3.
Le fusioni o scissioni di impianti, comprese le scissioni all'interno del medesimo gruppo societario sono valutate dall'autorità competente. L'autorità competente notifica alla Commissione il cambiamento dei gestori.
Sulla base dei dati ricevuti a norma del paragrafo 2, l'autorità competente determina i livelli di attività storica nel periodo di riferimento per ogni sottoimpianto di ogni impianto di nuova formazione a seguito della fusione o scissione. Nel caso in cui un sottoimpianto venga scisso in due o più sottoimpianti, il livello di attività storica e l'assegnazione ai sottoimpianti dopo la scissione si basa sui livelli di attività storica nel periodo di riferimento delle rispettive unità tecniche dell'impianto prima della scissione.
4.
5. La Commissione riesamina ciascuna assegnazione di quote agli impianti dopo le fusioni o scissioni e comunica i risultati di tale valutazione all'autorità competente.
Art. 26 Cessazione delle attività di un impianto
1. Si ritiene che un impianto abbia cessato le proprie attività quando si verifica una delle situazioni seguenti:
a) l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra è scaduta o è stata revocata, compreso il caso in cui l’impianto non rispetta più le soglie di attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
b) l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile.
2. Se l’impianto ha cessato le sue attività, lo Stato membro non gli rilascia più quote di emissioni per il periodo restante dell’anno civile che decorre dal giorno della cessazione delle attività. Questi adeguamenti sono effettuati in misura proporzionale.
3. Gli Stati membri possono sospendere il rilascio di quote di emissioni agli impianti che hanno sospeso l'attività fino a quando non si stabilisce che l'impianto riprenderà le attività.