Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione del 31 ottobre 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica necessari per l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni (testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e l’articolo 10 ter, paragrafo 4, quinto comma,
la direttiva 2003/87/CE impone a determinati gestori di stabilire piani in materia di neutralità climatica. Si tratta di una condizione che i gestori di impianti i cui livelli di emissione di gas a effetto serra sono superiori all’80o percentile dei livelli di emissione per i pertinenti parametri di riferimento di prodotto devono rispettare per poter beneficiare dell’assegnazione gratuita. I piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati anche dagli operatori del teleriscaldamento che chiedono assegnazioni gratuite supplementari facoltative per i loro impianti in determinati Stati membri.
A norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, della direttiva 2003/87/CE, i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati a livello dell’impianto e devono contenere gli elementi specificati all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva. Dovrebbe essere possibile, in via facoltativa, inserirvi ulteriori dettagli e misure specifiche a livello di sottoimpianto per ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e contribuire così alla neutralità climatica. Per gli impianti di teleriscaldamento situati negli Stati membri di cui all’articolo 10 ter, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2003/87/CE, i piani in materia di neutralità climatica devono essere elaborati a livello di impresa o di impianto conformemente all’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, di detta direttiva.
A norma della direttiva 2003/87/CE, la Commissione è tenuta ad adottare atti di esecuzione per precisare il contenuto minimo e il formato dei piani in materia di neutralità climatica, cercando di creare sinergie con piani simili previsti dal diritto dell’Unione. A tal fine e per ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici, durante l’elaborazione dei piani in materia di neutralità climatica è opportuno tenere conto degli elementi inclusi nei piani previsti da altri atti normativi dell’Unione, in particolare quelli di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2.
Nel contesto dei piani in materia di neutralità climatica, si applica la definizione di «neutralità climatica» di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Per garantire la coerenza tra gli atti normativi dell’Unione, è opportuno definire i traguardi e gli obiettivi in conformità dei regolamenti (UE) 2021/2414 e (UE) 2023/9555 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per tenere conto di tutti gli aspetti dell’azione di gestori finalizzata alla neutralità climatica e garantire trasparenza e comparabilità, nei piani di neutralità climatica è necessario operare una distinzione tra il monitoraggio dei progressi compiuti verso risultati qualitativi («traguardi») e il monitoraggio dei progressi compiuti verso risultati quantitativi di riduzione delle emissioni («obiettivi»). A fini di coerenza con il sistema vigente di scambio di quote di emissioni, i traguardi e gli obiettivi dovrebbero essere espressi e comunicati conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione6 e al regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione7.
Per coerenza con il regolamento delegato (UE) 2019/331, gli obiettivi specifici relativi ai livelli di attività per i sottoimpianti oggetto di un parametro di riferimento di prodotto o i sottoimpianti alternativi dovrebbero essere espressi in tonnellate di CO2 equivalente per unità di produzione pertinente. Gli obiettivi relativi ai valori dei parametri di riferimento in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/4478 della Commissione dovrebbero essere espressi in termini di riduzione percentuale. Inoltre, per consentire una maggiore flessibilità e rendere più facile verificare il conseguimento degli obiettivi, dovrebbe essere possibile esprimerli anche in termini assoluti.
Al fine di ridurre l’onere amministrativo per i gestori durante la raccolta dei dati per i piani in materia di neutralità climatica, è opportuno integrare questi ultimi nelle procedure vigenti di assegnazione gratuita stabilite dal regolamento delegato (UE) 2019/331. Il periodo di riferimento per le emissioni storiche dovrebbe pertanto essere coerente con il periodo di riferimento definito all’articolo 2, punto 14), di detto regolamento, e le emissioni considerate nei piani dovrebbero essere coerenti con i limiti di sistema dei sottoimpianti pertinenti a norma di tale regolamento. Le emissioni da comunicare dovrebbero essere coerenti con quelle oggetto dell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra dell’impianto in questione e con le prescrizioni per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il contenuto e il formato dei piani in materia di neutralità climatica di cui all’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e all’articolo 10 ter, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1) «società di teleriscaldamento»: società che gestisce impianti le cui principali attività economiche sono classificate secondo i codici NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio9 come fornitura di vapore e aria condizionata o produzione di energia elettrica combinata con l’esportazione di teleriscaldamento;
(2) «traguardi»: indicatori qualitativi dei progressi compiuti verso il conseguimento di una misura o di un investimento per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119, a livello di impianto o facoltativamente a livello di impresa per gli operatori del teleriscaldamento, escludendo l’uso di crediti di compensazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
(3) «obiettivi»: indicatori quantitativi dei progressi compiuti verso il conseguimento di una misura o di un investimento per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sancito all’articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1119, a livello di impianto o facoltativamente a livello di impresa per gli operatori del teleriscaldamento, escludendo l’uso di crediti di compensazione, a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2003/87/CE;
(4) «obiettivi e traguardi intermedi»: obiettivi e traguardi fissati per il 31 dicembre 2025 e successivamente per il 31 dicembre di ogni quinto anno.
Art. 3 Contenuto dei piani in materia di neutralità climatica
1. I piani in materia di neutralità climatica contengono gli elementi elencati nell’allegato. I piani sono debitamente motivati e giustificati.
2. Le misure, i traguardi e gli obiettivi, compresi quelli intermedi, sono specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti.
Art. 4 Formato elettronico dei piani in materia di neutralità climatica
1. La Commissione mette a disposizione un modello elettronico o un formato di file specifico per fornire le informazioni indicate nell’allegato.
2. I gestori usano il modello elettronico o il formato di file specifico di cui al paragrafo 1 per definire e presentare il piano in materia di neutralità climatica.
3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono imporre ai gestori di usare modelli elettronici o formati di file specifici elaborati dagli Stati membri stessi per definire e presentare i piani in materia di neutralità climatica conformemente agli atti delegati adottati a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2003/87/CE.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen