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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, e l'articolo 10 bis, paragrafo 2,

È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza per tener conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) in occasione della decima riunione della sua 214a sessione e che dovrebbero essere applicate a partire dal 2019.

È necessario un quadro complessivo di norme in materia di accreditamento dei verificatori al fine di assicurare che la verifica delle comunicazioni del gestore o dell'operatore aereo nel quadro del sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra, che deve essere trasmessa a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione2, sia condotta da verificatori dotati delle competenze tecniche per svolgere il compito loro affidato in maniera indipendente e imparziale e in conformità alle prescrizioni e ai principi del presente regolamento.

L'esperienza acquisita nell'applicazione del regolamento (UE) n. 600/2012 della Commissione3 ha evidenziato la necessità di migliorare, chiarire e semplificare le norme in materia di accreditamento e verifica al fine di promuovere ulteriormente l'armonizzazione e aumentare l'efficienza del sistema. Si rende pertanto necessario apportare un certo numero di modifiche al regolamento (UE) n. 600/2012. A fini di chiarezza, è opportuno sostituire tale regolamento.

La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 istituisce un quadro generale inteso ad agevolare la libera circolazione dei servizi e dei prestatori di servizi nell'Unione mantenendo al contempo un elevato livello qualitativo. L'armonizzazione a livello dell'Unione delle norme in materia di accreditamento e verifica concernenti il sistema unionale per lo scambio di quote di emissioni dovrebbe contribuire alla realizzazione di un mercato concorrenziale per i verificatori, garantendo al contempo trasparenza e informazioni ai gestori e agli operatori aerei.

Nel dare attuazione all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE è necessario garantire una sinergia fra il quadro generale di accreditamento istituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e le disposizioni connesse della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6, da un lato, e le caratteristiche specifiche del sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'Unione e le prescrizioni essenziali per un'attuazione efficace della direttiva 2003/87/CE, dall'altro. È opportuno che il regolamento (CE) n. 765/2008 rimanga di applicazione per gli aspetti dell'accreditamento dei verificatori non contemplati dal presente regolamento. In particolare, si dovrebbe garantire che ove per le prassi interne di uno Stato membro una procedura alternativa all'accreditamento, ossia la certificazione dei verificatori che sono persone fisiche, sia eseguita da un'autorità nazionale designata da tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 765/2008, lo Stato membro di cui trattasi fornisca prove documentali attestanti che tale autorità possiede un livello di credibilità simile a quello degli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato con successo una valutazione inter pares svolta dall'organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 14 di detto regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio7 prevede un sistema di accreditamento o di abilitazione indipendente e imparziale per i verificatori ambientali. Per motivi di coerenza e al fine di ridurre l'onere amministrativo a carico degli Stati membri e degli operatori economici, è opportuno tenere conto delle sinergie fra il suddetto regolamento e il presente regolamento.

Il sistema di verifica e di accreditamento dovrebbe evitare inutili duplicazioni delle procedure e delle organizzazioni istituite a norma di altri strumenti giuridici dell'Unione, che creerebbero un maggiore onere per gli Stati membri o gli operatori economici. Risulta pertanto opportuno basarsi sulle migliori prassi derivanti dall'applicazione di norme armonizzate adottate dal Comitato europeo per la normalizzazione sulla base di una richiesta della Commissione a norma del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio8, quali la norma armonizzata relativa ai requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformità e la norma armonizzata relativa ai requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas a effetto serra ai fini dell'accreditamento o di altre forme di riconoscimento, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché il documento EA-6/03 e altri documenti tecnici elaborati dalla cooperazione europea per l'accreditamento o da altri organismi.

Nello stabilire disposizioni armonizzate per la verifica delle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e l'accreditamento dei verificatori, è necessario assicurare che l'onere imposto ai gestori che riportano minori emissioni annuali di anidride carbonica (CO2) e agli operatori aerei considerati emettitori di entità ridotta ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, nonché i vincoli che pesano sulle risorse di cui dispongono gli Stati membri, non sia sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

Per sfruttare al meglio le sinergie e data l'importanza della verifica dei dati utilizzati per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e la determinazione delle quote gratuite assegnate agli impianti, è opportuno che le norme armonizzate in materia di verifica e accreditamento dei verificatori includano norme per la verifica delle comunicazioni dei dati di riferimento e dei dati relativi ai nuovi entranti richieste a norma del regolamento delegato …/… della Commissione, del 19 dicembre 2019, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9.

L'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti di dimensioni ridotte, purché adottino misure equivalenti e siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. L'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE autorizza gli Stati membri a escludere dal sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra gli impianti con un livello di emissioni inferiore a 2500 tonnellate, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel suddetto articolo. È opportuno che il presente regolamento non si applichi direttamente agli impianti esclusi a norma dell'articolo 27 o dell'articolo 27 bis della direttiva 2003/87/CE, a meno che gli Stati membri non decidano altrimenti.

Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, il verificatore dovrebbe effettuare una visita in sito per controllare i limiti dell'impianto o dell'operatore aereo in questione, per valutare il funzionamento dei dispositivi di misurazione e dei sistemi di monitoraggio, tenere colloqui e svolgere altre attività. Il verificatore dovrebbe rinunciare alla visita in sito solo a determinate condizioni.

Conformemente ai principi esposti nell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, è opportuno che il verificatore adotti un approccio basato sul rischio allo scopo di giungere a un parere sulla verifica che fornisca una garanzia ragionevole sul fatto che le emissioni o le tonnellate-chilometro complessive non sono viziate da inesattezze rilevanti e che la comunicazione può essere giudicata soddisfacente. È opportuno che il livello di garanzia dipenda dal grado di approfondimento e di dettaglio delle attività svolte nel corso della verifica nonché dalla formulazione della dichiarazione relativa al parere sulla verifica. Qualora i risultati e le informazioni ottenuti durante il processo di verifica lo richiedessero, il verificatore dovrebbe essere tenuto ad adeguare una o più attività del processo di verifica per soddisfare le disposizioni volte a conseguire una garanzia ragionevole.

Al fine di evitare una sovrapposizione tra il ruolo dell'autorità competente e quello del verificatore, è opportuno definire chiaramente le responsabilità di quest'ultimo nello svolgimento della verifica. Il verificatore dovrebbe avere come punto di riferimento il piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente e valutare se questo e le procedure ivi descritte sono stati attuati in maniera corretta. Qualora rilevi un'inosservanza del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, la responsabilità di segnalare tale inosservanza nella dichiarazione di verifica dovrebbe incombere al verificatore.

Per effettuare un'adeguata verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è necessaria la piena comprensione delle attività da questi svolte. Il verificatore dovrebbe eseguire le attività di verifica richieste solo dopo aver accertato, in esito a una valutazione preliminare, di essere in possesso delle competenze necessarie. Per garantire un elevato livello qualitativo delle attività di verifica, occorre elaborare regole armonizzate per una valutazione preliminare finalizzata a stabilire se un verificatore disponga delle competenze, dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie a condurre le attività di verifica richieste conformemente alle disposizioni e ai principi di cui al presente regolamento.

Lo scambio di informazioni utili tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore è essenziale in tutti gli aspetti del processo di verifica, soprattutto nella fase precontrattuale, nello svolgimento dell'analisi strategica a opera del verificatore e durante la verifica. È necessario stabilire una serie di requisiti armonizzati atti a disciplinare in ogni momento tale scambio di informazioni tra il gestore o l'operatore aereo e il verificatore.

Tutte le attività relative al processo di verifica sono interconnesse e dovrebbero concludersi con la presentazione di una dichiarazione di verifica da parte del verificatore, in cui figuri un parere di verifica adeguato all'esito della valutazione. È opportuno stabilire requisiti armonizzati per le dichiarazioni di verifica e l'espletamento delle attività di verifica al fine di garantire che le relazioni e le attività di verifica negli Stati membri rispettino le stesse norme.

L'analisi della probabilità di inesattezze potenzialmente rilevanti nei dati comunicati è una parte essenziale del processo di verifica e determina il modo in cui il verificatore dovrebbe condurre le attività di verifica. Ogni elemento del processo di verifica deve pertanto essere strettamente connesso all'esito dell'analisi di tali rischi di inesattezze.

È opportuno prevedere disposizioni specifiche per la verifica delle comunicazioni trasmesse dagli operatori aerei e dai gestori di siti disciplinati dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Una comunicazione corretta ed efficace delle emissioni di gas a effetto serra da parte del gestore o dell'operatore aereo è essenziale ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE. Per assicurare l'adeguato funzionamento del processo di monitoraggio e comunicazione, è opportuno che le attività di verifica espletate dal verificatore riguardino anche il miglioramento continuo delle prestazioni del gestore o dell'operatore aereo.

Le attività di verifica e la presentazione delle dichiarazioni di verifica dovrebbero essere effettuate unicamente da verificatori e da membri del loro personale dotati delle competenze necessarie. I verificatori dovrebbero istituire e migliorare costantemente i processi interni atti ad assicurare che tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica possieda le competenze necessarie all'espletamento dei compiti assegnatigli. È opportuno che i criteri per stabilire se un verificatore dispone di tali competenze siano identici in tutti gli Stati membri e che siano verificabili, obiettivi e trasparenti.

L'organismo nazionale di accreditamento istituito a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 dovrebbe essere autorizzato ad accreditare e rilasciare un'attestazione autorevole circa la competenza di un verificatore per svolgere le attività di verifica ai sensi del presente regolamento, ad adottare misure amministrative e a effettuare la sorveglianza dei verificatori.

È opportuno mettere a disposizione dei verificatori modelli e specifici formati di file al fine di agevolare l'armonizzazione tra gli Stati membri ed evitare differenze d'impostazione. I verificatori dovrebbero usare modelli o specifici formati di file elaborati dalla Commissione. Qualora uno Stato membro abbia elaborato modelli o specifiche di formato dei file a livello nazionale, questi dovrebbero almeno avere lo stesso contenuto dei modelli della Commissione per garantire impostazioni armonizzate.

È opportuno che uno Stato membro che non considera economicamente sensato o sostenibile istituire un organismo nazionale di accreditamento o condurre attività di accreditamento ricorra all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro. È opportuno che solo gli organismi nazionali di accreditamento che hanno superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008 siano autorizzati a espletare le attività di accreditamento ai sensi del presente regolamento.

È opportuno che gli organismi nazionali di accreditamento che dimostrano di ottemperare alle disposizioni del presente regolamento, e che hanno già superato una valutazione inter pares organizzata dall'organismo riconosciuto a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 765/2008, siano considerati conformi ai requisiti procedurali obbligatori per gli organismi nazionali di accreditamento, quali i requisiti relativi alla struttura di un organismo nazionale di accreditamento, all'istituzione di un processo di garanzia delle competenze e alla definizione delle procedure e del sistema di gestione necessari, nonché le disposizioni per salvaguardare la riservatezza delle informazioni ottenute, e che siano esentati da una nuova valutazione inter pares in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento. Ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11, per garantire la trasparenza le informazioni ambientali contenute nelle comunicazioni dei gestori o degli operatori aerei e detenute dalle autorità pubbliche dovrebbero essere rese pubbliche, fatti salvi alcuni vincoli di riservatezza.

L'efficace cooperazione tra gli organismi nazionali di accreditamento, o eventualmente altre autorità nazionali, e le autorità competenti è essenziale per l'adeguato funzionamento del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e il controllo della qualità della verifica. Per motivi di trasparenza è necessario garantire che gli organismi nazionali di accreditamento o, eventualmente, altre autorità nazionali, e le autorità competenti istituiscano strumenti efficaci di scambio delle informazioni. È opportuno che gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e tra queste ultime e gli organismi nazionali di accreditamento o, eventualmente, altre autorità nazionali, siano disciplinati dalle più rigorose garanzie di riservatezza e segretezza professionale e siano gestiti in osservanza della legislazione nazionale e unionale in vigore.

Il presente regolamento contempla miglioramenti dell'accreditamento e della verifica che tengono parzialmente conto della prima edizione delle norme internazionali e pratiche raccomandate in materia di protezione dell'ambiente — sistema di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) (allegato 16, volume IV, della convenzione di Chicago), adottate il 27 giugno 2018 dal Consiglio dell'ICAO in occasione della decima riunione della sua 214a sessione. È attualmente in corso anche la modifica del regolamento concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE al fine di tener conto della prima edizione delle suddette norme internazionali e pratiche raccomandate; questi due strumenti saranno integrati da un atto delegato ai sensi dell'articolo 28 quater della direttiva 2003/87/CE.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni per la verifica delle comunicazioni trasmesse a norma della direttiva 2003/87/CE e per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori.

Il presente regolamento stabilisce altresì, fatto salvo il regolamento (CE) n. 765/2008, disposizioni per il riconoscimento reciproco dei verificatori e per la valutazione inter pares degli organismi nazionali di accreditamento ai sensi degli articoli 15 e 30 septies della direttiva 2003/87/CE.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

  1. a) alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal 1o gennaio 2019, comunicate a norma dell'articolo 14 della direttiva 2003/87/CE, nonché alla verifica dei dati pertinenti per l'aggiornamento dei parametri di riferimento ex ante e per la determinazione dell'assegnazione gratuita agli impianti, a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva;

  2. b) alla verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal 1o gennaio 2025 e comunicate dal soggetto regolamentato a norma dell'articolo 30 septies della direttiva 2003/87/CE.

  3. c) alla verifica degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 che hanno luogo dal 1o gennaio 2025 e comunicati dall’operatore aereo a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, si applicano le seguenti definizioni:

  1. (1) «rischio di non individuazione»: il rischio che il verificatore non individui un'inesattezza rilevante;

  2. (2) «accreditamento»: l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento dell'ottemperanza di un verificatore ai requisiti fissati dalle norme armonizzate, ai sensi dell'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008, e ai requisiti stabiliti nel presente regolamento per svolgere la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato a norma del presente regolamento;

  3. 3) «verificatore»: una persona giuridica che svolge attività di verifica a norma del presente regolamento ed è accreditata da un organismo nazionale di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 e del presente regolamento, oppure una persona fisica altrimenti autorizzata, fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 2, di detto regolamento, al momento dell’emissione di una dichiarazione di verifica;

  4. (4) «verifica»: le attività svolte da un verificatore per presentare una dichiarazione di verifica a norma del presente regolamento;

  5. (5) «inesattezza»: un'omissione, una falsa dichiarazione o un errore nei dati comunicati dal gestore, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato, ad esclusione dell'incertezza ammissibile ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

  6. (6) «inesattezza rilevante»: un'inesattezza che, a giudizio del verificatore, individualmente o aggregata con altre, supera la soglia di rilevanza o potrebbe incidere sul trattamento della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato da parte dell'autorità competente;

  7. (6 bis) «comunicazione annuale concernente il livello di attività»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/1842 della Commissione1;

  8. (6 ter) «comunicazione del soggetto regolamentato»: la comunicazione annuale delle emissioni presentata dal soggetto regolamentato ai sensi dell'articolo 75 septdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

  9. (6 quater) «comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2»: la comunicazione che l’operatore aereo deve presentare a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, e allegata alla comunicazione annuale delle emissioni conformemente all’articolo 68, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

  10. (7) «comunicazione del gestore o dell’operatore aereo»: la comunicazione annuale delle emissioni che il gestore o l’operatore aereo deve presentare ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione dei dati di riferimento presentata dal gestore a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione2, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, la comunicazione annuale concernente il livello di attività o la relazione sulla neutralità climatica;

  11. (8) «ambito di accreditamento»: le attività di cui all'allegato I per le quali è chiesto o è stato concesso l'accreditamento;

  12. (9) «competenza»: la capacità di applicare conoscenze e abilità per lo svolgimento di un'attività;

  13. (10) «soglia di rilevanza»: il limite quantitativo o il valore soglia al di sopra del quale le inesattezze, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, sono considerate rilevanti dal verificatore;

  14. (11) «sistema di controllo»: la valutazione dei rischi da parte del gestore, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato e il complesso delle attività di controllo, compresa la relativa gestione permanente, che il gestore, l'operatore aereo o il soggetto regolamentato definisce, documenta, applica e mantiene ai sensi dell'articolo 59 o dell'articolo 75 sexdecies del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o dell'articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi;

  15. (12) «attività di controllo»: le azioni compiute o le misure adottate dal gestore, dall'operatore aereo o dal soggetto regolamentato per attenuare i rischi intrinseci;

  16. (13) «non conformità»: una delle seguenti situazioni: a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore o di un soggetto regolamentato, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore o dal soggetto regolamentato in violazione dell'autorizzazione a emettere gas a effetto serra e degli obblighi previsti dal piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente; b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 presentata da un operatore aereo, qualsiasi atto compiuto o omesso dall’operatore aereo in violazione degli obblighi previsti nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente; c) ai fini della verifica della comunicazione dei dati di riferimento presentata da un gestore a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/331, della comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti presentata dal gestore a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale regolamento, o della comunicazione annuale concernente il livello di attività, qualsiasi atto compiuto o omesso dall’operatore in violazione degli obblighi contemplati nel piano della metodologia di monitoraggio; c bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, qualsiasi atto compiuto o omesso dal gestore in violazione di quanto specificato nel piano di neutralità climatica; d) ai fini dell'accreditamento di cui al capo IV, qualsiasi atto compiuto o omesso dal verificatore in violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;

  17. (14) «sito»: a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 di un operatore aereo, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni utili; b) ai fini della verifica della comunicazione di un soggetto regolamentato, i luoghi in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi quelli in cui sono determinati, controllati e archiviati i dati e le informazioni utili sui quantitativi di combustibile immessi in consumo dal soggetto regolamentato per le attività elencate nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE;

  18. (15) «ambiente di controllo»: il contesto in cui opera il sistema di controllo interno e il complesso delle azioni del personale dirigente del gestore, dell'operatore aereo o del soggetto regolamentato volte a far conoscere detto sistema di controllo interno;

  19. (16) «rischio intrinseco»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o nella comunicazione del soggetto regolamentato presenti delle inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o aggregate con altre, prima di prendere in considerazione l'effetto di eventuali attività di controllo correlate;

  20. (17) «rischio di controllo»: la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o nella comunicazione del soggetto regolamentato presenti delle inesattezze che potrebbero essere rilevanti, individualmente o aggregate con altre, e che non possono essere evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo;

  21. (18) «rischio di verifica»: il rischio, quale funzione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e del rischio di non individuazione, che il verificatore esprima un parere inadeguato sulla verifica allorché la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o la comunicazione del soggetto regolamentato è viziata da inesattezze rilevanti;

  22. (19) «garanzia ragionevole»: un livello di garanzia elevato ma non assoluto, espresso formalmente nel parere sulla verifica, in merito al fatto che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o la comunicazione del soggetto regolamentato oggetto della verifica non è viziata da inesattezze rilevanti;

  23. (20) «procedure di analisi»: l'analisi delle oscillazioni e degli andamenti tendenziali dei dati, compresa un'analisi delle relazioni che non sono in linea con altre informazioni pertinenti o che evidenziano uno scostamento dai quantitativi previsti;

  24. (21) «documentazione interna di verifica»: l'intera documentazione interna che un verificatore raccoglie per registrare tutte le prove documentali e le motivazioni delle attività svolte per la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato;

  25. (22) «auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS»: un auditor dell'EU ETS (il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea) incaricato di dirigere e supervisionare la squadra di verifica e responsabile della verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato e dell'elaborazione della relazione in merito;

  26. (23) «auditor dell'EU ETS»: un membro di una squadra di verifica responsabile di condurre la verifica della comunicazione del gestore o dell'operatore aereo o della comunicazione del soggetto regolamentato che non è l'auditor responsabile del gruppo di audit dell'EU ETS;

  27. (24) «esperto tecnico»: una persona che mette a disposizione conoscenze e competenze dettagliate su una materia specifica necessarie per la conduzione delle attività di verifica ai fini del capo III e per lo svolgimento delle attività di accreditamento ai fini del capo V;

  28. (25) «livello di garanzia»: il grado di garanzia fornito dal verificatore sulla dichiarazione di verifica in base all'obiettivo di ridurre il rischio di verifica in funzione delle circostanze dell'incarico di verifica;

  29. (26) «valutatore»: una persona alla quale un organismo nazionale di accreditamento ha affidato il compito di condurre, individualmente o in quanto parte di una squadra di valutazione, la valutazione di un verificatore ai sensi del presente regolamento;

  30. (27) «valutatore responsabile»: un valutatore cui è attribuita la responsabilità complessiva di valutare un verificatore ai sensi del presente regolamento;

  31. (28) «comunicazione dei dati di riferimento»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  32. (29) «comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  33. (30) «periodo di comunicazione del livello di attività»: il periodo applicabile precedente alla presentazione della comunicazione annuale concernente il livello di attività a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842.

  34. (31) «relazione sulla neutralità climatica»: una comunicazione presentata da un gestore a norma dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842;

  35. (32) «periodo di comunicazione della neutralità climatica»: a norma dell’articolo 10 bis, paragrafo 1, quinto comma, e dell’articolo 10 ter, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva 2003/87/CE, il periodo applicabile fino al 31 dicembre 2025 e successivamente ogni periodo di cinque anni che termina il 31 dicembre del quinto anno.

Art. 4 Presunzione di conformità

Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate — quali definite all'articolo 2, punto 9), del regolamento (CE) n. 765/2008 — o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 22, dell'articolo 27, paragrafo 1, degli articolo 28, 31 e 32, dell'articolo 43 ter, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 43 tervicies e 43 quatervicies del presente regolamento, un verificatore è considerato conforme alle prescrizioni di cui ai capi II, III e III bis del presente regolamento nella misura in cui le norme armonizzate applicabili coprano tali prescrizioni.

Art. 5 Quadro generale per l'accreditamento

In assenza di disposizioni specifiche del presente regolamento relative alla composizione degli organismi nazionali di accreditamento o alle attività e ai requisiti connessi all'accreditamento, si applicano le pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.

Capo II. Verifica delle comunicazioni del gestore o dell'operatore aereo

Art. 6 Affidabilità della verifica

Una comunicazione verificata delle emissioni, una comunicazione verificata degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, una comunicazione verificata dei dati di riferimento, una comunicazione verificata dei dati relativi ai nuovi entranti, una comunicazione verificata annuale concernente il livello di attività o una relazione verificata sulla neutralità climatica è affidabile per chi ne fa uso. Costituisce una fedele rappresentazione degli elementi che dichiara di rappresentare o che si può ragionevolmente ritenere che rappresenti.

Il processo di verifica della comunicazione di un gestore o di un operatore aereo è uno strumento efficace e affidabile a sostegno delle procedure di garanzia e controllo della qualità e fornisce informazioni in base alle quali il gestore o l’operatore aereo può intervenire per migliorare le proprie prestazioni nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita, o dei dati pertinenti ai fini delle relazioni sulla neutralità climatica, anche per quanto riguarda i traguardi e gli obiettivi.

Art. 7 Obblighi generali del verificatore

1. Il verificatore esegue la verifica e svolge le attività previste al presente capo allo scopo di fornire una dichiarazione di verifica che affermi con garanzia ragionevole che la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non è viziata da inesattezze rilevanti.

2. Il verificatore pianifica ed esegue la verifica con senso critico professionale, con la consapevolezza che possono sussistere circostanze che determinano la presenza di inesattezze rilevanti nelle informazioni riportate nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo.

3. Il verificatore esegue la verifica nell'interesse pubblico ed è indipendente rispetto al gestore o all'operatore aereo e alle autorità competenti responsabili dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE.

4.

In occasione della verifica, il verificatore valuta se:

  1. a) la comunicazione del gestore o dell’operatore aereo è completa e soddisfa le prescrizioni di cui all’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, all’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331, all’articolo 3, paragrafo 2, o all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 a seconda dei casi;

a bis) tutte le informazioni contenute nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo di cui all'allegato X bis del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono complete e soddisfano le prescrizioni ivi stabilite;

  1. b) il gestore o l’operatore aereo ha agito in conformità a quanto previsto nell’autorizzazione a emettere gas a effetto serra e nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore, e a quanto previsto nel piano di monitoraggio approvato dall’autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione delle emissioni di un operatore aereo o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2;

  2. c) il gestore ha agito in conformità alle disposizioni previste dal piano della metodologia di monitoraggio a norma dell’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331 approvato dall’autorità competente, ove si tratti della verifica della comunicazione dei dati di riferimento o dei dati relativi ai nuovi entranti o della comunicazione annuale concernente il livello di attività;

c bis) ove si tratti della verifica della relazione sulla neutralità climatica di un gestore, il gestore ha agito in conformità a quanto specificato nel piano di neutralità climatica a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441 della Commissione3, in particolare per quanto riguarda le misure, i traguardi, gli investimenti e gli obiettivi;

  1. d) i dati riportati nella comunicazione del gestore o dell'operatore aereo non sono viziati da inesattezze rilevanti;

  2. e) possono essere fornite informazioni a sostegno delle attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e le procedure associate del gestore o dell'operatore aereo per migliorare i risultati del rispettivo monitoraggio e comunicazione.

In deroga alla lettera b), il verificatore valuta se il gestore di un impianto per l'incenerimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE ha agito in conformità al piano di monitoraggio qualora lo Stato membro non richieda che l'impianto disponga di un'autorizzazione a emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2003/87/CE.

Ai fini della lettera d), il verificatore ottiene dal gestore o dall’operatore aereo elementi probanti evidenti e oggettivi a sostegno delle emissioni aggregate, degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita o dei dati pertinenti ai fini delle relazioni sulla neutralità climatica comunicati, tenendo conto di tutte le altre informazioni fornite nella comunicazione del gestore o dell’operatore aereo.

5. Qualora rilevi che un gestore o un operatore aereo non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o che un gestore non ottempera al regolamento delegato (UE) 2019/331 o al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il relativo piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio in questione, a seconda dei casi, è stato approvato dall’autorità competente.

5 bis. Qualora rilevi che un gestore non ottempera al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2441, il verificatore include tale non conformità nella dichiarazione di verifica anche se il piano di neutralità climatica è stato ritenuto conforme al suddetto regolamento dall’autorità competente a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331.

6.

Qualora il piano di monitoraggio non sia stato approvato dall'autorità competente a norma dell'articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, sia incompleto oppure, durante il periodo di comunicazione, vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 15, paragrafo 3 o 4, di detto regolamento senza la conseguente approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore o all'operatore aereo di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.

Qualora il piano della metodologia di monitoraggio sia soggetto all'approvazione dall'autorità competente prima della trasmissione della comunicazione concernente i dati di riferimento a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2019/331 e tale piano non sia stato approvato, sia incompleto oppure vi siano state apportate le modifiche significative di cui all'articolo 9, paragrafo 5 del medesimo regolamento senza l'approvazione dell'autorità competente, il verificatore raccomanda al gestore di ottenere la necessaria approvazione dall'autorità competente.

In seguito all'approvazione da parte dell'autorità competente, il verificatore continua, ripete o adegua di conseguenza le attività di verifica.

Qualora l'approvazione non sia stata ottenuta prima della presentazione della dichiarazione di verifica, il verificatore lo segnala in detta dichiarazione.

Art. 8 Obblighi precontrattuali

1. Prima di accettare un incarico di verifica, il verificatore raccoglie adeguate informazioni sul gestore o sull'operatore aereo e valuta se è in grado di procedere alla verifica. A tal fine il verificatore quanto meno:

  1. a) valuta i rischi insiti nell'esecuzione della verifica concernente la comunicazione del gestore o dell'operatore aereo in conformità al presente regolamento;

  2. b) esamina le informazioni fornite dal gestore o dall'operatore aereo per stabilire l'ambito della verifica;

  3. c) valuta se l'incarico rientra nel proprio ambito di accreditamento;

  4. d) valuta se possiede le competenze, il personale e le risorse necessarie per selezionare una squadra di verifica in grado di far fronte alla complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo e se è in grado di portare a termine con successo le attività di verifica nei tempi prescritti;

  5. e) valuta se è in grado di garantire che la potenziale squadra di verifica di cui dispone possieda le competenze e il personale necessari per svolgere le attività di verifica relative al gestore o all'operatore aereo interessato;

  6. f) determina, per ciascun incarico di verifica richiesto, la tempistica necessaria per condurre la verifica in maniera appropriata.

2. Il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutte le informazioni utili che lo mettono in condizione di svolgere le attività di cui al paragrafo 1.

Art. 9 Tempistica

1. Nel determinare la tempistica per un incarico di verifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera f), il verificatore tiene conto almeno dei seguenti elementi:

  1. a) la complessità dell'impianto o delle attività e della flotta dell'operatore aereo;

  2. b) il livello delle informazioni e la complessità del piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o del piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;

b bis) il livello delle informazioni e la complessità del piano di neutralità climatica, ove si tratti della verifica della relazione sulla neutralità climatica;

  1. c) la soglia di rilevanza richiesta;

  2. d) la complessità e la completezza delle attività riguardanti il flusso dei dati e del sistema di controllo del gestore o dell'operatore aereo;

  3. e) l’ubicazione delle informazioni e dei dati concernenti le emissioni di gas a effetto serra o gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, dei dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita, o dei dati pertinenti ai fini delle relazioni sulla neutralità climatica.

2. Il verificatore garantisce che il contratto di verifica preveda la possibilità di remunerare la prestazione di tempo aggiuntivo rispetto al tempo stipulato nel contratto, qualora ciò si riveli necessario ai fini dell'analisi strategica, dell'analisi dei rischi o di altre attività di verifica. Le situazioni in cui tale tempo aggiuntivo può essere necessario includono almeno le seguenti:

  1. a) quando, durante la verifica, le attività riguardanti il flusso dei dati, le attività di controllo o la logistica del gestore o dell'operatore aereo sembrano essere più complesse di quanto inizialmente previsto;

  2. b) quando, durante la verifica, il verificatore rileva inesattezze, non conformità, dati insufficienti o errati.

3. Il verificatore registra il tempo impiegato nella documentazione interna di verifica.

Art. 10 Informazioni fornite da un gestore o da un operatore aereo

1. Prima dell'analisi strategica e in altri momenti durante la verifica, il gestore o l'operatore aereo fornisce al verificatore tutti i seguenti elementi:

  1. a) l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra del gestore, se si tratta della verifica della comunicazione delle emissioni di un gestore;

  2. b) la versione più recente del piano di monitoraggio del gestore o dell'operatore aereo nonché qualsiasi altra versione utile del piano di monitoraggio approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;

  3. c) la versione più recente del piano della metodologia di monitoraggio del gestore nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano approvata dall'autorità competente, compresa la certificazione dell'approvazione;

c bis) la versione più recente del piano di neutralità climatica del gestore nonché qualsiasi altra versione utile di tale piano;

  1. d) una descrizione delle attività riguardanti il flusso di dati del gestore o dell'operatore aereo;

  2. e) la valutazione dei rischi del gestore o dell'operatore aereo di cui all'articolo 59, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331, a seconda dei casi, nonché una descrizione schematica del sistema di controllo nel suo complesso;

  3. f) se del caso, la valutazione dell'incertezza semplificata di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  4. g) le procedure menzionate nel piano di monitoraggio approvato dall'autorità competente o nel piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente, comprese quelle concernenti le attività riguardanti il flusso dei dati e le attività di controllo;

  5. h) la comunicazione annuale delle emissioni, la comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la comunicazione dei dati di riferimento, la comunicazione dei dati relativi ai nuovi entranti, la comunicazione annuale concernente il livello di attività o la relazione sulla neutralità climatica del gestore o dell’operatore aereo, a seconda dei casi;

  6. i) le comunicazioni dei dati di riferimento relative a periodi di assegnazione precedenti per fasi di assegnazione precedenti e, se del caso, le comunicazioni concernenti il livello di attività annuale degli anni precedenti trasmesse all'autorità competente ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE;

  7. j) ove applicabile, il piano di campionamento del gestore di cui all'articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 approvato dall'autorità competente;

  8. k) qualora il piano di monitoraggio abbia subito modifiche nel periodo di comunicazione, l'elenco di tutte le modifiche ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

k bis) qualora il piano della metodologia di monitoraggio abbia subito modifiche, l’elenco di tutte le modifiche ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/331;

k ter) qualora il piano di neutralità climatica sia stato aggiornato durante il periodo di comunicazione della neutralità climatica, l’elenco di tutti gli aggiornamenti ai sensi dell’articolo 22 quinquies del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  1. l) ove applicabile, le comunicazioni di cui all’articolo 69, paragrafi 1 e 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

l bis) ove applicabile, informazioni sul modo in cui il gestore ha corretto le non conformità o ha dato seguito alle raccomandazioni di miglioramenti riportate nella dichiarazione di verifica riguardante una comunicazione concernente il livello di attività annuale dell’anno precedente o una comunicazione dei dati di riferimento pertinente;

l ter) ove applicabile, le relazioni di audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/331 che contengono le raccomandazioni scaturite da tali audit o sistemi di gestione;

l quater) ove applicabile, elementi utili a dimostrare l'attuazione delle raccomandazioni scaturite da audit energetici o sistemi di gestione dell'energia certificati conformemente all'articolo 22 bis, paragrafo 1, primo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331, compresa la procedura per attuare tali raccomandazioni ai sensi dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

l quinquies) elementi utili a riprova del fatto che sussiste una delle condizioni di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  1. m) la dichiarazione di verifica dell’anno precedente, del periodo di riferimento precedente o del periodo di comunicazione della neutralità climatica precedente, a seconda dei casi, qualora il verificatore non abbia eseguito la verifica per quel determinato gestore o operatore aereo nell’anno precedente, nel periodo di riferimento precedente o nel periodo di comunicazione della neutralità climatica precedente, a seconda dei casi;

  2. n) tutta la corrispondenza pertinente con l’autorità competente, soprattutto le informazioni relative alla notifica delle modifiche apportate al piano di monitoraggio, al piano della metodologia di monitoraggio, al piano di neutralità climatica o ai traguardi e agli obiettivi e, se del caso, le informazioni relative alle correzioni dei dati comunicati;

  3. o) le informazioni sulle basi di dati e le fonti di dati utilizzate a fini di monitoraggio e comunicazione, comprese quelle provenienti da Eurocontrol o da altri organismi pertinenti, dal sistema di monitoraggio degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 (NEATS) o da uno strumento informatico di terzi a norma dell’articolo 56 bis, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

o bis) le informazioni e i dati sottostanti usati dall’operatore aereo per compilare le informazioni di volo, le informazioni sulle caratteristiche dell’aeromobile e altri tipi di informazioni monitorate, al fine di calcolare il valore di CO2 equivalente degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 per ciascun volo, qualora il sistema NEATS sia messo a disposizione dalla Commissione in un secondo momento a norma dell’articolo 56 ter, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066;

  1. p) qualora la verifica interessi la comunicazione delle emissioni di un impianto che effettua lo stoccaggio geologico di gas a effetto serra in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE, il piano di monitoraggio previsto da detta direttiva e le relazioni previste dall'articolo 14 dello stesso atto, quanto meno in relazione al periodo oggetto della comunicazione delle emissioni sottoposta a verifica;

  2. q) ove applicabile, l'approvazione dell'autorità competente in merito alla rinuncia alle visite in sito presso gli impianti, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1;

  3. r) gli elementi probatori in possesso del gestore che dimostrano la conformità alle soglie di incertezza per i livelli contemplati nel piano di monitoraggio;

  4. s) qualsiasi altra informazione utile necessaria alla pianificazione e all'esecuzione della verifica.

2. Prima che il verificatore presenti la dichiarazione di verifica, il gestore o l'operatore aereo gli fornisce la propria comunicazione definitiva autorizzata e convalidata internamente.

Art. 11 Analisi strategica

1. All'inizio della verifica, il verificatore valuta la probabile natura, entità e complessità dei compiti di verifica eseguendo un'analisi strategica di tutte le attività che riguardano l'impianto o l'operatore aereo.

2. Per comprendere le attività svolte dall'impianto o dall'operatore aereo, il verificatore raccoglie ed esamina le informazioni necessarie per accertarsi che la squadra di verifica abbia le competenze sufficienti a svolgere la verifica, per stabilire se il tempo assegnato previsto dal contratto sia stato fissato correttamente e per assicurarsi di essere in grado di condurre l'analisi dei rischi necessaria. Le informazioni comprendono come minimo:

  1. a) le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1;

  2. b) la soglia di rilevanza richiesta;

  3. c) le informazioni ottenute dalla verifica negli anni precedenti, se il verificatore sta eseguendo la verifica per il medesimo gestore o operatore aereo.

3. Nel passare in rassegna le informazioni di cui al paragrafo 2, il verificatore valuta quanto meno:

  1. a) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni del gestore, la categoria dell'impianto di cui all'articolo 19 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 e le attività condotte in tale impianto;

  2. b) ai fini della verifica della comunicazione delle emissioni dell’operatore aereo o della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, le dimensioni e la natura dell’operatore aereo, la distribuzione delle informazioni in vari luoghi nonché il numero e la tipologia dei voli;

  3. c) il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio approvato dall'autorità competente nonché le specifiche della metodologia di monitoraggio definite nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi;

c bis) ai fini della verifica della relazione sulla neutralità climatica, il piano di neutralità climatica, gli specifici traguardi e obiettivi ivi stabiliti nonché eventuali aggiornamenti del piano nel periodo di comunicazione della neutralità climatica;

  1. d) la natura, l’entità e la complessità delle fonti di emissione e dei flussi di fonti nonché le apparecchiature e i processi utilizzati per determinare le emissioni, gli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2 o i dati pertinenti ai fini dell’assegnazione gratuita, compresa l’apparecchiatura di misurazione descritta nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, a seconda dei casi, l’origine e l’applicazione dei fattori di calcolo e le altre fonti primarie di dati;

  2. e) le attività riguardanti il flusso dei dati, il sistema di controllo e l'ambiente di controllo.

  3. f) ai fini della verifica della comunicazione degli effetti del trasporto aereo non legati alle emissioni di CO2, la misura in cui gli operatori aerei usano il sistema NEATS o gli strumenti informatici di terzi approvati dalla Commissione a norma dell’articolo 56 bis, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 per fornire i dati.

4. Nell'eseguire l'analisi strategica, il verificatore controlla:

  1. a) se il piano di monitoraggio o il piano della metodologia di monitoraggio trasmessogli è la versione più recente e se è stato approvato dall'autorità competente;

a bis) se il piano di neutralità climatica trasmessogli è la versione più recente e se è stato ritenuto conforme dall’autorità competente a norma dell’articolo 22 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/331;

  1. b) se sono intervenute modifiche al piano di monitoraggio durante il periodo di comunicazione;

b bis) se sono intervenute modifiche al piano della metodologia di monitoraggio durante il periodo di riferimento o durante il periodo di comunicazione del livello di attività, a seconda dei casi;

b ter) se sono intervenute modifiche al piano di neutralità climatica durante il periodo di comunicazione della neutralità climatica e se l’autorità competente ne è stata informata;

  1. c) ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b) sono state notificate all'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, o dell'articolo 23 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 o se sono state approvate dall'autorità competente a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione;

  2. d) ove applicabile, se le modifiche di cui alla lettera b bis) sono state notificate all’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/331 o se sono state approvate dall’autorità competente a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del medesimo regolamento.