Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (codificazione)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria1,
Il regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio2 ha subito varie e sostanziali modificazioni3. A fini di chiarezza e razionalizzazione è opportuno procedere alla sua codificazione.
Poiché il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce, ai sensi dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, uno dei valori comuni agli Stati membri, la Comunità europea ha deciso nel 1995 di fare dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali un elemento essenziale delle sue relazioni con i paesi terzi. Si è deciso pertanto di inserire una clausola in tal senso in tutti i nuovi accordi di commercio, di cooperazione e di associazione a carattere generale conclusi con i paesi terzi.
L'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, l'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contengono un'incondizionata proibizione generale della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Altri testi, in particolare la Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla protezione di ogni essere umano dalla tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti4 e la Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti impongono agli Stati di impedire la tortura.
L'articolo 2, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta) prevede che nessuno possa essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti UE in materia di pena di morte» decidendo che l'Unione si sarebbe adoperata in vista dell'abolizione universale della pena di morte.
L'articolo 4 della Carta stipula che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Il 20 marzo 2012 il Consiglio ha approvato gli «Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (versione aggiornata degli Orientamenti)». In base a tali orientamenti i paesi terzi dovrebbero essere invitati a impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e a prevenire l'abuso di qualsiasi altro strumento a tali fini. Inoltre il divieto di pene crudeli, inumane o degradanti dovrebbe imporre chiari limiti all'uso della pena di morte. Pertanto, la pena di morte non è da considerarsi legittima in alcuna circostanza.
Occorre pertanto stabilire norme dell'Unione sul commercio con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte e di quelle che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, in modo da promuovere il rispetto della vita umana e dei diritti fondamentali dell'uomo tutelando, di conseguenza, la morale pubblica. Queste norme impedirebbero agli operatori economici dell'Unione di trarre vantaggio dagli scambi che promuovono o comunque agevolano l'attuazione di politiche in materia di pena di morte, tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti incompatibili con gli orientamenti pertinenti dell'UE, con la Carta e con le convenzioni e i trattati internazionali.
Ai fini del presente regolamento, si ritiene opportuno applicare la definizione di tortura contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti e nella risoluzione 3452 (XXX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Tale definizione dovrebbe essere interpretata in funzione della giurisprudenza sull'interpretazione dei termini corrispondenti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nei testi pertinenti adottati dall'Unione o dai suoi Stati membri. La definizione di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti», che non figura in tale convenzione, dovrebbe essere in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Il significato del termine «sanzioni legali» utilizzato nella definizione di «tortura» e in quella di «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti» dovrebbe tener conto della politica dell'Unione sulla pena di morte.
Occorre vietare le esportazioni e le importazioni di merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nonché la fornitura di assistenza tecnica relativa a tali merci.
Qualora tali merci si trovino in paesi terzi, è necessario vietare agli intermediari dell'Unione la fornitura di servizi di intermediazione riguardanti tali merci.
Per contribuire all'abolizione della pena di morte nei paesi terzi e alla prevenzione della tortura e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, occorre vietare la fornitura ai paesi terzi di assistenza tecnica connessa a merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
È inoltre opportuno vietare agli intermediari e ai fornitori di assistenza tecnica di fornire formazioni sull'uso di tali merci ai paesi terzi, nonché vietare tanto la promozione di tali merci in fiere commerciali o mostre nell'Unione quanto la vendita o l'acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet e di tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione a tali merci.
Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate a essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato II del presente regolamento.
Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri applicare misure che limitano la fornitura di determinati servizi in relazione alle merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, conformemente alle norme dell'Unione applicabili.
Il presente regolamento stabilisce un regime di autorizzazioni all'esportazione concepito per impedire l'uso di talune merci per la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, ma che hanno anche usi legittimi. I controlli in questione dovrebbero riguardare merci utilizzate principalmente per finalità coercitive e, a meno che tali controlli si rivelino sproporzionati, tutte le attrezzature o tutti i prodotti che potrebbero essere usati impropriamente per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche.
Per quanto riguarda le attrezzature utilizzate a fini repressivi, occorre notare che l'articolo 3 del codice di condotta per i funzionari incaricati di applicare la legge5 limita il ricorso alla forza ai casi di assoluta necessità, nella misura richiesta dallo svolgimento delle loro funzioni. Conformemente ai principi di base sull'uso della forza e delle armi da fuoco da parte dei funzionari incaricati di applicare la legge, adottati nel 1990 dall'ottavo Congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e il trattamento del reo, nello svolgimento delle loro funzioni i funzionari incaricati di applicare la legge devono utilizzare per quanto possibile mezzi non violenti prima di ricorrere all'uso della forza e delle armi da fuoco.
I principi di base suddetti caldeggiano pertanto la produzione di armi paralizzanti non letali da usare in circostanze appropriate e comunque sotto una rigorosa sorveglianza. In quest'ottica, determinate attrezzature utilizzate tradizionalmente dalla polizia come strumenti antisommossa o di autodifesa sono state modificate affinché le si possa usare per somministrare scosse elettriche o rilasciare sostanze chimiche paralizzanti. In molti paesi, tuttavia, risulta che queste armi siano utilizzate impropriamente per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
I principi di base sottolineano che i funzionari incaricati di applicare la legge dovrebbero essere muniti di un'attrezzatura di autodifesa. Il presente regolamento, pertanto, non dovrebbe applicarsi al commercio delle attrezzature tradizionali di autodifesa, come gli scudi.
Il presente regolamento dovrebbe applicarsi al commercio di alcune specifiche sostanze chimiche paralizzanti.
Per quanto riguarda ceppi, catene e manette va osservato che l'articolo 33 delle Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti6 dispone che gli strumenti di contenzione non siano mai usati a scopo punitivo e, inoltre, che catene e ceppi non vadano usati come strumenti di contenzione. Va altresì notato che le Regole delle Nazioni Unite sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti vietano l'uso di altri strumenti di contenzione, salvo a scopo precauzionale per impedire l'evasione durante un trasferimento, per motivi medici sotto la guida di un operatore sanitario oppure, qualora gli altri metodi di controllo si rivelino inefficaci, per impedire a un prigioniero di provocare lesioni a se stesso o ad altre persone oppure danni alla proprietà.
Per mettere il personale ed altri al riparo dagli sputi, si obbligano talvolta i detenuti a indossare la cosiddetta «maschera antisputo». Coprendo la bocca e spesso anche il naso, tale maschera comporta un rischio intrinseco di asfissia. Se combinata con congegni di contenzione, quali le manette, presenta altresì il rischio di provocare lesioni al collo. È pertanto opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di maschere antisputo.
Oltre alle armi portatili, l'ambito di applicazione delle autorizzazioni all'esportazione dovrebbe comprendere le armi a scarica elettrica fisse o montabili capaci di coprire un'area estesa e di colpire più persone. Spesso tali armi sono presentate come non letali, ma comportano perlomeno lo stesso rischio di provocare dolori o sofferenze forti delle armi a scarica elettrica portatili.
Dato che sono in commercio dispositivi fissi di diffusione di sostanze chimiche irritanti destinati all'uso all'interno degli edifici e che l'impiego di tali sostanze in ambiente chiuso comporta il rischio di provocare dolori o sofferenze forti che non si presenta nel tradizionale uso all'aperto, è opportuno sottoporre ad autorizzazione le esportazioni di tali dispositivi.
Si dovrebbero sottoporre ad autorizzazione anche le esportazioni di materiale fisso o montabile di diffusione di sostanze chimiche inabilitanti o irritanti capace di coprire un'area estesa, laddove tale materiale non vi sia già sottoposto in virtù della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio7. Spesso tale materiale è presentato come tecnologia non letale, ma presenta perlomeno lo stesso rischio delle armi e dei dispositivi portatili di provocare dolori o sofferenze forti. Sebbene l'acqua non sia un agente chimico inabilitante o irritante, i cannoni ad acqua possono essere impiegati per diffondere agenti di quel tipo in forma liquida; le loro esportazioni dovrebbero quindi essere sottoposte ad autorizzazione.
È opportuno integrare l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per l'oleoresina di capsicum (OC) e per il vanillilamide dell'acido pelargonico (PAVA) con l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per talune miscele contenenti tali sostanze somministrabili allo stato come agenti inabilitanti o irritanti o utilizzabili per la fabbricazione di tali agenti. Se del caso, i riferimenti agli agenti chimici inabilitanti o irritanti dovrebbero essere intesi come comprensivi dell'oleoresina di capsicum e delle miscele d'interesse che la contengono.
È opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l'operatività delle forze di polizia degli Stati membri e lo svolgimento di operazioni di mantenimento della pace o di gestione delle crisi.
Tenuto conto del fatto che alcuni Stati membri hanno già vietato le esportazioni e importazioni di tali merci, è opportuno concedere agli Stati membri la facoltà di vietare le esportazioni e importazioni di ceppi, catene e dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche diversi dalle cinture a scariche elettriche. Gli Stati membri dovrebbero anche essere autorizzati, se lo desiderano, a esercitare controlli sulle esportazioni di manette di dimensione totale massima in posizione allacciata,catene incluse, superiore a 240 mm.
Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare agli esportatori un'autorizzazione generale per l'esportazione delle merci elencate all'allegato III del presente regolamento in modo da impedire che siano utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Si sono verificati alcuni casi di prodotti medicinali esportati in paesi terzi che sono stati utilizzati per esecuzioni capitali, in particolare somministrando un'overdose letale mediante iniezione. L'Unione è contraria alla pena di morte indipendentemente dalle circostanze e si adopera perché sia abolita in tutto il mondo. Gli esportatori hanno disapprovato la loro associazione involontaria con questo uso di prodotti da essi sviluppati per uso medico.
Occorre pertanto istituire controlli sulle esportazioni di determinate merci che potrebbero essere usate per la pena di morte per impedire l'uso di certi prodotti medicinali a tale scopo e garantire che a tutti gli esportatori di prodotti medicinali dell'Unione siano applicate condizioni uniformi al riguardo. I prodotti medicinali in questione sono stati sviluppati, tra l'altro, come anestetici e sedativi.
Il regime di autorizzazioni all'esportazione dovrebbe essere proporzionato e non dovrebbe quindi impedire l'esportazione di prodotti medicinali utilizzati a fini terapeutici legittimi.
È opportuno che l'elenco delle merci per la cui esportazione è necessaria un'autorizzazione per impedire che tali merci siano utilizzate per la pena di morte includa solo le merci che sono state utilizzate per la pena di morte in un paese terzo che non ha abolito la pena di morte e le merci il cui uso per la pena di morte è stato approvato da un paese terzo, anche se tale paese non le ha utilizzate a tal fine. È opportuno che siano escluse le merci non letali che non sono essenziali per giustiziare una persona condannata, quali mobili di base che possono trovarsi anche in una stanza di esecuzione.
Date le differenze tra la pena di morte, da un lato, e la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, dall'altro, è opportuno istituire un sistema di autorizzazioni all'esportazione specifico per prevenire l'uso di alcune merci per la pena di morte. Un tale sistema dovrebbe tener presente che diversi paesi hanno abolito la pena di morte, indipendentemente dal tipo di reato, e hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso. Per ovviare al rischio di riesportazioni verso paesi che non hanno abolito la pena di morte, è opportuno stabilire determinati requisiti e condizioni al momento di autorizzare le esportazioni verso paesi che hanno abolito la pena di morte. Per le esportazioni verso i paesi che hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e hanno confermato tale abolizione mediante un impegno internazionale è quindi opportuno rilasciare un'autorizzazione generale di esportazione.
Per i paesi che non hanno abolito la pena di morte per qualsiasi tipo di reato e non hanno sottoscritto un impegno internazionale in tal senso, è opportuno che, nell'esaminare una domanda di autorizzazione di esportazione, le autorità competenti verifichino se sussiste il rischio che l'utente finale nel paese di destinazione utilizzi le merci esportate per eseguire la pena capitale. È opportuno porre condizioni e requisiti adeguati per controllare la vendita o il trasferimento a terzi da parte dell'utente finale. In caso di spedizioni multiple tra uno stesso esportatore e un utente finale, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di riesaminare periodicamente lo status dell'utente finale, per esempio ogni sei mesi, invece che ogni volta che rilasciano un'autorizzazione all'esportazione per una spedizione, fermo restando il diritto delle autorità competenti di annullare, sospendere, modificare o revocare le autorizzazioni già concesse.
Per limitare l'onere amministrativo che grava sugli esportatori, è opportuno che le autorità competenti abbiano facoltà di rilasciare un'autorizzazione generale per tutte le spedizioni di prodotti medicinali da parte di un esportatore verso un determinato utente finale per un arco di tempo stabilito, specificando, se del caso, un quantitativo corrispondente all'uso normale di tali prodotti da parte dell'utente. Una tale autorizzazione dovrebbe essere valida da uno a tre anni, con possibilità di proroga al massimo per altri due anni.
Il rilascio di un'autorizzazione generale è inoltre opportuno nei casi in cui un produttore intenda esportare prodotti medicinali che rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento verso un distributore in un paese che non ha abolito la pena di morte, a condizione che l'esportatore e il distributore abbiano concluso un accordo giuridicamente vincolante in forza del quale il distributore è tenuto a applicare una serie di misure adeguate atte a garantire che i prodotti medicinali non siano utilizzati per la pena di morte.
I prodotti medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento possono essere controllati in conformità delle convenzioni internazionali sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, come la convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope. Scopo di questi controlli è prevenire il traffico di stupefacenti e non già evitare che i prodotti medicinali esportati siano utilizzati per la pena di morte ed è quindi opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento si applichino in aggiunta a tali controlli internazionali. Gli Stati membri dovrebbero essere tuttavia incoraggiati ad avvalersi di un'unica procedura per entrambi i sistemi di controllo.
È opportuno che i controlli all'esportazione di cui al presente regolamento non si applichino alle merci la cui esportazione è controllata in forza della posizione comune 2008/944/PESC, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio8 e del regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio9.
È opportuno che la fornitura di servizi di intermediazione e di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento sia soggetta a un'autorizzazione preventiva per evitare che i servizi di intermediazione o l'assistenza tecnica contribuiscano all'utilizzo delle merci cui si riferiscono per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
I servizi di intermediazione e l'assistenza tecnica che a norma del presente regolamento sono soggetti ad autorizzazione preventiva dovrebbero essere quelli forniti dall'interno dell'Unione, vale a dire quelli forniti dall'interno dei territori che rientrano nell'ambito d'applicazione territoriale dei trattati, compreso lo spazio aereo e tutti gli aeromobili o i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
In sede di autorizzazione della fornitura di assistenza tecnica relativa alle merci elencate all'allegato III del presente regolamento, è opportuno che le autorità competenti si adoperino per garantire che l'assistenza tecnica ed eventuali formazioni sull'uso delle merci che sarebbero fornite o offerte insieme all'assistenza tecnica per cui si richiede l'autorizzazione siano fornite in modo da promuovere norme di applicazione della legge che rispettano i diritti umani e contribuire ad evitare la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
Al fine di impedire agli operatori economici di trarre vantaggio dal trasporto di merci che sono destinate ad essere usate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e che attraversano il territorio doganale dell'Unione per raggiungere un paese terzo, è necessario vietare all'interno dell'Unione il trasporto di tali merci se sono elencate all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, purché l'operatore economico sia a conoscenza dell'uso previsto.
Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le relazioni periodiche dei capi missione nei paesi terzi devono comprendere un'analisi della frequenza con cui si ricorre, nello Stato presso il quale sono accreditati, alla tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e delle misure adottate per ovviare a questa situazione. Nel decidere se concedere o meno un'autorizzazione, è opportuno che le autorità competenti tengano conto di tali relazioni e di relazioni analoghe elaborate dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile competenti. Nelle relazioni suddette dovrebbe figurare anche una descrizione delle attrezzature utilizzate nei paesi terzi per la pena di morte o per la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Se da un lato le autorità doganali dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità doganali mediante il sistema di gestione dei rischi doganali, conformemente alla normativa doganale dell'Unione, dall'altro le autorità competenti di cui al presente regolamento dovrebbero scambiarsi determinate informazioni con altre autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti siano tenute a utilizzare un sistema sicuro e criptato per lo scambio di informazioni sui dinieghi. A tal fine è opportuno che la Commissione renda disponibile una nuova funzione nel sistema esistente istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 428/2009.
Il trattamento e lo scambio di informazioni, nella misura in cui riguardano i dati personali, dovrebbero rispettare la normativa applicabile sul trattamento e lo scambio di dati personali conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio11.
Al fine di adottare le disposizioni necessarie all'applicazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201612. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione nella preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando sono sviluppate nuove merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, e quando vi è un rischio chiaro ed immediato che tali merci saranno usate per scopi che comportano tali violazioni dei diritti umani, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati II o III del presente regolamento, sussistono motivi imperativi d'urgenza per tale modifica. Al fine di consentire all'Unione di rispondere rapidamente quando uno o più paesi terzi autorizzano l'uso di determinate merci per la pena di morte, oppure accettano o violano un impegno internazionale di abolire la pena di morte per tutti i reati, è opportuno prevedere l'applicazione immediata del pertinente atto della Commissione quando, in caso di modifica degli allegati IV o V del presente regolamento, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza. Quando si ricorre alla procedura d'urgenza, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.
È opportuno istituire un gruppo di coordinamento. Tale gruppo dovrebbe consentire agli esperti degli Stati membri e alla Commissione di scambiare informazioni sulle pratiche amministrative e di discutere di questioni di interpretazione del presente regolamento, di questioni tecniche legate alle merci elencate, delle evoluzioni legate al presente regolamento e di tutte le altre questioni pertinenti. Il gruppo dovrebbe, in particolare, poter discutere delle questioni legate alla natura delle merci, all'utilizzo al quale sono destinate, alla disponibilità delle merci nei paesi terzi e del fatto che le merci siano o non siano specificatamente concepite o modificate per essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Se la Commissione decide di consultare il gruppo in sede di preparazione degli atti delegati, è opportuno che tale consultazione sia condotta conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
La Commissione non svolge funzioni collegate al mantenimento dell'ordine pubblico, all'azione repressiva o all'esecuzione delle sentenze penali e non si rifornisce quindi di attrezzature che servono ad assolvere a queste funzioni. È quindi opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di ricevere informazioni su attrezzature e prodotti commercializzati nell'Unione e utilizzati a fini repressivi che non sono inclusi negli elenchi di merci il cui commercio è vietato o controllato onde garantire l'aggiornamento degli elenchi alla luce di nuovi sviluppi. Quando uno Stato membro presenta alla Commissione una richiesta di aggiungere merci all'allegato II, all'allegato III o all'allegato IV del presente regolamento, è opportuno che la trasmetta agli altri Stati membri.
Le misure di cui al presente regolamento, volte a combattere il ricorso alla pena di morte, alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti nei paesi terzi, comprendono restrizioni agli scambi con paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Si ritiene superfluo instaurare controlli di questo tipo sulle operazioni all'interno dell'Unione, poiché la pena di morte non esiste negli Stati membri e questi ultimi avranno adottato opportune misure per dichiarare illegale e impedire l'uso della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
Conformemente agli Orientamenti per una politica dell'UE nei confronti dei paesi terzi in materia di tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, per combattere efficacemente il ricorso alla tortura e agli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti occorre adottare misure per impedire l'uso, la produzione e il commercio di attrezzature destinate ad essere utilizzate come strumenti di tortura o per infliggere altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. È compito degli Stati membri imporre ed applicare le necessarie restrizioni all'uso e alla produzione di tali attrezzature.
La Commissione e gli Stati membri dovrebbero informarsi reciprocamente sulle misure adottate a norma del presente regolamento e comunicarsi tutte le altre informazioni pertinenti di cui dispongono.
Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l'applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo I. Oggetto e definizioni
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme dell'Unione che disciplinano gli scambi con i paesi terzi di merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti e le norme che disciplinano la fornitura di servizi di intermediazione, di assistenza tecnica, di formazione e di pubblicità riguardanti tali merci.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «tortura»: qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, per fini quali l'ottenimento da essa o da una terza persona di informazioni o confessioni, la punizione per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, intimorire o far pressione su di essa o su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;
b) «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti»: qualsiasi atto mediante il quale sono inflitti ad una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, che raggiungano un livello minimo di gravità, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da ogni altra persona che eserciti pubbliche funzioni, su sua istigazione o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non include tuttavia il dolore o le sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legali, inerenti a tali sanzioni o a esse connessi. In nessuna circostanza la pena di morte è ritenuta una sanzione legale;
c) «autorità incaricata dell'applicazione della legge»: qualsiasi autorità incaricata della prevenzione, dell'individuazione, delle indagini, della lotta e della repressione in ambito penale, tra cui, ma non esclusivamente, la polizia, i pubblici ministeri, le autorità giudiziarie, le autorità penitenziarie pubbliche o private nonché, se del caso, le forze di sicurezza dello Stato e le autorità militari;
d) «esportazione»: l'uscita di merci dal territorio doganale dell'Unione, tra cui l'uscita di merci oggetto di una dichiarazione in dogana e l'uscita di merci dopo il loro deposito in una zona franca ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13;
e) «importazione»: l'ingresso di merci nel territorio doganale dell'Unione, compresi la custodia temporanea, la collocazione in zona franca, il vincolo ad un regime speciale e l'immissione in libera pratica ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013;
f) «assistenza tecnica»: qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, sviluppo, fabbricazione, prova, manutenzione, assemblaggio o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere tra l'altro le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o di competenze o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza e l'assistenza prestata con mezzi elettronici;
g) «museo»: un'istituzione permanente senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che ricerca, acquisisce, conserva, comunica e espone a fini di studio, educazione e diletto le testimonianze materiali dell'umanità e del suo ambiente;
h) «autorità competente»: un'autorità di uno degli Stati membri, che figura nell'elenco dell'allegato I, abilitata, a norma dell'articolo 20, ad assumere decisioni sulle richieste di autorizzazioni o a vietare a un esportatore di ricorrere all'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione;
i) «richiedente»: 1) l'esportatore, per le esportazioni di cui agli articoli 3, 11 o 16; 2) la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione, per il transito di cui all'articolo 5; 3) il fornitore di assistenza tecnica, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 3; 4) il museo che esporrà la merce, per le importazioni e le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 4; 5) il fornitore di assistenza tecnica o l'intermediario, per le forniture di assistenza tecnica di cui all'articolo 15 o i servizi di intermediazione di cui all'articolo 18;
j) «territorio doganale dell'Unione»: il territorio quale stabilito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
k) «servizi di intermediazione»: 1) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura delle merci interessate da un paese terzo verso qualunque altro paese terzo, oppure 2) la vendita o l'acquisto delle merci interessate ubicate in un paese terzo per il loro trasferimento verso un altro paese terzo. Ai fini del presente regolamento, la sola fornitura di servizi ausiliari è esclusa dalla presente definizione. Per servizi ausiliari si intendono il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione;
l) «intermediario»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca i servizi definiti alla lettera k) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tali servizi dall'interno dell'Unione;
m) «fornitore di assistenza tecnica»: qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, residente o stabilito in uno Stato membro che fornisca assistenza tecnica come definita alla lettera f) dall'interno dell'Unione; qualunque persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro, indipendentemente dalla residenza, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione; qualunque persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro, ovunque abbia sede, che fornisca tale assistenza dall'interno dell'Unione;
n) «esportatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio per conto del quale è resa una dichiarazione di esportazione, vale a dire la persona, l'entità o l'organismo che sia titolare di un contratto concluso con il destinatario nel paese terzo interessato e abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Qualora non sia stato concluso un siffatto contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, l'esportatore è la persona, l'entità o l'organismo che ha la facoltà di decidere l'invio delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Qualora ai sensi di tale contratto risulti essere titolare del diritto di disporre delle merci una persona, un'entità o un organismo non residente o stabilito nell'Unione, la qualità di esportatore è assunta dal contraente residente o stabilito nell'Unione;
o) «autorizzazione generale di esportazione dell'Unione»: autorizzazione per le esportazioni di cui alla lettera d) verso determinati paesi, concessa a tutti gli esportatori che ne rispettano le condizioni e i requisiti d'uso elencati all'allegato V;
p) «autorizzazione specifica»: un'autorizzazione rilasciata a: 1) uno specifico esportatore per le esportazioni quali definite alla lettera d) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; 2) uno specifico intermediario per la fornitura di servizi di intermediazione quali definiti alla lettera k) verso un utente finale o un destinatario di un paese terzo e riguardante una o più merci; o 3) una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo che trasporta le merci nel territorio doganale dell'Unione per il transito quale definito alla lettera s);
q) «autorizzazione globale»: autorizzazione rilasciata a uno specifico esportatore o intermediario per un tipo di merci elencate all'allegato III o all'allegato IV, che può essere valida per: 1) le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici; 2) le esportazioni quali definite alla lettera d) verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'esportatore sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1; 3) la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più utenti finali specifici in uno o più paesi terzi specifici; 4) la fornitura di servizi di intermediazione relativi al trasferimento di merci ubicate in un paese terzo verso uno o più distributori specifici in uno o più paesi terzi specifici nel caso in cui l'intermediario sia un produttore di merci di cui all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, o all'allegato IV, sezione 1;
r) «distributore»: un operatore economico che svolge attività all'ingrosso riguardanti le merci elencate all'allegato III, punto 3.2 o 3.3, ovvero all'allegato IV, sezione 1, quali l'acquisto presso i produttori oppure lo stoccaggio, la fornitura o l'esportazione di tali merci; le attività all'ingrosso di tali merci non comprendono l'acquisto di tali merci da parte di un ospedale, un farmacista o un professionista del settore medico esclusivamente finalizzato alla distribuzione al pubblico;
s) «transito»: il trasporto nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali che attraversano il territorio doganale dell'Unione con una destinazione esterna a tale territorio.
Capo II. Merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Art. 3 Divieto di esportazione
1.
Sono vietate tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
L'allegato II include merci praticamente utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica di fornire, anche gratuitamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di assistenza tecnica riguardanti le merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare un'esportazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura dell'assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che il paese nel quale le merci saranno esportate le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Art. 4 Divieto di importazione
1.
Sono vietate tutte le importazioni delle merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
È fatto divieto a qualunque persona, entità o organismo nell'Unione di accettare da qualunque persona, entità o organismo di un paese terzo assistenza tecnica, anche gratuita, connessa alle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'importazione di merci elencate nell'allegato II, nonché la fornitura di assistenza tecnica connessa, purché si dimostri che lo Stato membro di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Art. 5 Divieto di transito
1. È vietato il transito delle merci elencate all'allegato II.
2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare il transito delle merci elencate all'allegato II, purché si dimostri che il paese di destinazione le utilizzerà esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo in considerazione del loro valore storico.
Art. 6 Divieto di servizi di intermediazione
È fatto divieto a un intermediario di fornire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo servizi di intermediazione riguardanti le merci elencate all'allegato II, indipendentemente dalla loro origine.
Art. 7 Divieto di formazioni
È fatto divieto a un fornitore di assistenza tecnica o a un intermediario di fornire ovvero offrire a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo formazioni sull'uso delle merci elencate all'allegato II.
Art. 8 Fiere commerciali
È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, a prescindere dal fatto che essi risiedano o siano stabiliti in uno Stato membro o meno, di esporre o mettere in vendita le merci elencate all'allegato II in occasione di una mostra o fiera che ha luogo nell'Unione, a meno che non sia dimostrato che, in considerazione della natura della mostra o della fiera, una siffatta esposizione o la messa in vendita non promuova né sia determinante per la vendita ovvero la fornitura delle merci in questione ad alcuna persona, entità o organismo in un paese terzo.
Art. 9 Pubblicità
È fatto divieto a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo, incluso un consorzio, che sia residente o stabilito in uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, a qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro e venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati o costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro che venda o acquisti spazi o tempi pubblicitari all'interno dell'Unione, di vendere a qualsiasi persona, entità o organismo in un paese terzo, o di acquistare da questi ultimi, spazi pubblicitari sulla stampa o su Internet ovvero tempi pubblicitari in televisione o radio in relazione alle merci elencate all'allegato II.
Art. 10 Misure nazionali
1. Fatte salve le norme dell'Unione applicabili, compreso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, gli Stati membri possono adottare o mantenere misure nazionali che limitano il trasporto, i servizi finanziari, l'assicurazione o riassicurazione, o la pubblicità generica o promozione in relazione alle merci elencate all'allegato II.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 1, e le relative modifiche o abrogazioni anteriormente alla loro data di entrata in vigore.
Capo III. Merci che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
Art. 11 Obbligo di autorizzazione di esportazione
1.
Tutte le esportazioni di merci elencate all'allegato III sono soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro origine. Tuttavia non è soggetta ad autorizzazione la merce solo in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione, vale a dire quella cui non è attribuita una destinazione doganale diversa dal regime di transito esterno previsto dall'articolo 226 del regolamento (UE) n. 952/2013, tra cui il deposito di merci non unionali in una zona franca.
L'allegato III contiene esclusivamente le merci seguenti che potrebbero essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti:
a) merci utilizzate principalmente per finalità coercitive;
b) merci che, tenendo conto del modello e delle caratteristiche tecniche, sono esposte concretamente al rischio di essere utilizzate per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.
L'allegato III non comprende:
a) le armi da fuoco soggette a controlli in forza del regolamento (UE) n. 258/2012;
b) i prodotti a duplice uso soggetti a controlli in forza del regolamento (CE) n. 428/2009;
c) le merci soggette a controlli conformemente alla posizione comune 2008/944/PESC.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei territori degli Stati membri che sono al contempo elencati nell'allegato VI ed esterni al territorio doganale dell'Unione, purché le merci siano utilizzate da un'autorità incaricata dell'applicazione della legge sia nel paese o territorio di destinazione sia nella parte metropolitana dello Stato membro cui il territorio in questione appartiene. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta e, in attesa di tale accertamento, possono decidere di sospendere l'esportazione.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle esportazioni nei paesi terzi, purché le merci siano utilizzate da personale militare o civile di uno Stato membro nell'ambito di un'operazione UE o ONU di mantenimento della pace o di gestione delle crisi nel paese terzo in questione oppure nell'ambito di un'operazione basata su accordi tra gli Stati membri e paesi terzi nel campo della difesa. Le autorità doganali e altre autorità competenti hanno il diritto di accertare che questa condizione sia soddisfatta. In attesa di tale accertamento l'esportazione è sospesa.