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Regolamento delegato (UE) 2019/887 della Commissione del 13 marzo 2019 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/20121, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

Con il regolamento delegato (UE) n. 110/20142 la Commissione ha adottato il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 209 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. È pertanto necessario adottare un regolamento finanziario tipo per gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP»).

Al fine di adottare regole che garantiscano la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione e consentire agli organismi di PPP di adottare le proprie regole finanziarie, è necessario adottare un regolamento finanziario tipo per tali organismi. Le regole finanziarie degli organismi di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione.

Il regolamento finanziario tipo degli organismi di PPP dovrebbe essere coerente con le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dovrebbe consentire ulteriori semplificazioni e chiarimenti per tenere conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione di tali disposizioni.

In seguito all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio4, il regolamento delegato (UE) 2015/2461 della Commissione5 ha modificato il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 della Commissione, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato, al fine di allineare le norme in materia di discarico, relazioni e audit esterno a quelle applicabili agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le norme applicabili agli organismi di PPP in materia di governance, audit interno e rendicontabilità dovrebbero essere rese coerenti con le corrispondenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione6 applicabili agli organismi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Poiché il regolamento delegato (UE) n. 1268/20127 è stato abrogato, dovrebbe essere eliminato anche l'obbligo per gli organismi di PPP di adottare le proprie disposizioni di esecuzione.

Gli organismi di PPP dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità e della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione e della sana gestione finanziaria, che richiede trasparenza e un controllo interno efficace ed efficiente.

Per garantire la continuità operativa e consentire l'impegno delle spese correnti di natura amministrativa alla fine dell'esercizio finanziario, gli organismi di PPP dovrebbero essere in grado, a determinate condizioni, di impegnare tali spese in anticipo a fronte degli stanziamenti previsti per l'esercizio finanziario seguente.

Tenendo conto delle loro specificità, gli organismi di PPP non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da parte di imprese.

È opportuno chiarire il concetto di performance in relazione al bilancio. La performance dovrebbe essere collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno definire il principio della sana gestione finanziaria. Dovrebbe essere stabilito un collegamento tra gli obiettivi fissati e gli indicatori di performance, da un lato, e i risultati e l'economia, l'efficienza e l'efficacia nell'utilizzo degli stanziamenti, dall'altro.

Per garantire l'esecuzione globale dei compiti e delle attività dell'organismo di PPP, a quest'ultimo dovrebbe essere consentito di iscrivere gli stanziamenti non utilizzati di un esercizio nello stato di previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi finanziari successivi.

È necessario specificare i poteri e le competenze del contabile e dell'ordinatore tenendo conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP. La responsabilità degli ordinatori dovrebbe essere totale per quanto riguarda tutte le operazioni di entrata e di spesa eseguite sotto la loro autorità, operazioni di cui dovrebbero rispondere anche, se del caso, nell'ambito di una procedura disciplinare. Al fine di evitare errori e irregolarità, gli ordinatori dovrebbero elaborare una strategia di controllo pluriennale fondata su considerazioni relative ai rischi e al rapporto costi-benefici.

Per garantire che ciascun organismo di PPP risponda dell'esecuzione del proprio bilancio e persegua le finalità che gli sono state attribuite al momento dell'istituzione, è opportuno consentire agli organismi di PPP di ricorrere, ove necessario, a organismi esterni di diritto privato per l'espletamento delle funzioni loro affidate, purché tali funzioni non comportino attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.

Al fine di agevolare l'esecuzione dei rispettivi stanziamenti e nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di concludere accordi sul livello dei servizi, in conformità all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare con le istituzioni dell'Unione e con altri organismi dell'Unione. Dovrebbe essere garantita un'adeguata informazione in merito a tali accordi sul livello dei servizi.

Per migliorare l'efficienza in termini di costi, gli organismi di PPP dovrebbero avere la possibilità di condividere i servizi o di trasferirli a un altro organismo o alla Commissione, permettendo in particolare che il contabile della Commissione venga incaricato della totalità o di una parte dei compiti del contabile dell'organismo di PPP.

Per individuare e gestire adeguatamente il rischio di conflitto di interessi reale o percepito, gli organismi di PPP dovrebbero essere tenuti ad adottare regole in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi. Tali regole dovrebbero tenere conto degli orientamenti forniti dalla Commissione.

È opportuno stabilire i principi da seguire per le operazioni di entrata e di spesa di ciascun organismo di PPP.

In linea con la natura specifica degli organismi di PPP, i loro membri dovrebbero sostenere i costi derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza esserne membri non dovrebbero contribuire a tali costi in alcun modo, direttamente o indirettamente, né dovrebbero essere invitati o sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando partecipano a progetti cofinanziati da tale organismo.

Gli organismi di PPP adottano il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale dovrebbe contenere una descrizione delle attività da finanziare e un'indicazione degli importi assegnati a ciascuna attività, informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP nonché la strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. Il programma di lavoro annuale dovrebbe inoltre contenere una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa una strategia antifrode e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali.

In aggiunta alle forme già consolidate di contributo dell'Unione (rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, costi unitari, somme forfettarie e finanziamenti a tasso fisso), è opportuno consentire agli organismi di PPP di fornire sostegno mediante finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti. Questa forma supplementare di finanziamento dovrebbe basarsi sul rispetto di determinate condizioni ex ante oppure sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance.

Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, agli organismi di PPP dovrebbero applicarsi le regole relative al sistema unico di individuazione precoce e di esclusione istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini.

Tenuto conto del profilo pubblico-privato degli organismi di PPP e in particolare del contributo del settore privato al bilancio di tali organismi, è opportuno prevedere procedure flessibili per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Tali procedure devono rispettare i principi di trasparenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione e possono discostarsi dalle pertinenti disposizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La cooperazione rafforzata tra i membri degli organismi di PPP dovrebbe contribuire a migliorare e rendere meno onerosa la fornitura di beni e servizi nonché ad evitare costi eccessivi di gestione delle procedure di appalto. Gli organismi di PPP dovrebbero pertanto avere la possibilità di concludere contratti con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.

È opportuno che gli organismi di PPP possano ricorrere a esperti esterni per la valutazione delle domande di sovvenzione, dei progetti e degli appalti, nonché per la formulazione di pareri e la consulenza in casi specifici. È opportuno che tali esperti siano selezionati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e assenza di conflitto di interessi.

Per garantire un'attuazione coerente con le azioni gestite direttamente dalla Commissione, è opportuno che, per quanto concerne l'attribuzione di sovvenzioni e premi, si applichino le disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le disposizioni specifiche dell'atto costitutivo dell'organismo di PPP o dell'atto di base del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP.

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, gli organismi di PPP trasmettono senza indugio all'Ufficio europeo per la lotta antifrode qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio9 gli organismi di PPP comunicano senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza in forza di detto regolamento. Al fine di rafforzare la propria governance, gli organismi di PPP dovrebbero anche comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode, le irregolarità finanziarie e le indagini. La Commissione e gli organismi di PPP dovrebbero predisporre procedure che proteggano adeguatamente i dati personali e garantiscano il rispetto del principio della necessità di conoscere in ogni trasmissione di informazioni concernenti presunte frodi e altre irregolarità nonché le indagini in corso o completate.

È opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) n. 110/2014 I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere intesi come fatti al presente regolamento.

Al fine di consentire l'adozione tempestiva dei regolamenti finanziari rivisti da parte degli organismi di PPP a decorrere dal 1o settembre 2019 e di permettere agli organismi di PPP di beneficiare della semplificazione e dell'allineamento con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i principi fondamentali in base ai quali gli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (di seguito «organismi di PPP) adottano le proprie regole finanziarie. Le regole finanziarie dell'organismo di PPP possono discostarsi dal presente regolamento soltanto qualora lo impongano esigenze specifiche e previo accordo della Commissione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 71, quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'organismo di PPP pubblica sul proprio sito web le sue regole finanziarie.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «consiglio di amministrazione», l'organo interno principale dell'organismo di PPP, responsabile delle decisioni per le materie finanziarie e di bilancio, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;

  2. 2) «direttore», la persona incaricata di eseguire le decisioni del consiglio di amministrazione e il bilancio dell'organismo di PPP in qualità di ordinatore, indipendentemente dalla sua denominazione nell'atto costitutivo dell'organismo di PPP;

  3. 3) «membro», un membro dell'organismo di PPP conformemente all'atto costitutivo;

  4. 4) «atto costitutivo», l'atto di diritto dell'Unione che disciplina gli aspetti essenziali relativi alla creazione e al funzionamento dell'organismo di PPP.

Si applica mutatis mutandis l'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Art. 3 Ambito di applicazione del bilancio

Il bilancio dell'organismo di PPP prevede e autorizza, per ciascun esercizio finanziario, tutte le entrate e le spese ritenute necessarie per l'organismo di PPP. Il bilancio dell'organismo di PPP presenta:

  1. a) le entrate dell'organismo di PPP, che comprendono:

    1. i) il contributo finanziario dei membri ai costi amministrativi;

    2. ii) il contributo finanziario dei membri ai costi operativi;

    3. iii) le entrate con destinazione specifica destinate a finanziare spese determinate;

    4. iv) le eventuali entrate generate dall'organismo di PPP;

  2. b) le spese dell'organismo di PPP, comprese le spese amministrative.

Capo 2. Principi di bilancio

Art. 4 Rispetto dei principi di bilancio

La formazione e l'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP rispettano i principi dell'unità, della verità del bilancio, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, dell'universalità, della specializzazione, della sana gestione finanziaria e della trasparenza di cui al presente regolamento.

Art. 5 Principi dell'unità e della verità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo di PPP.

2. Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo di PPP.

3. Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria.

4. Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo di PPP non sono dovuti a quest'ultimo.

Art. 6 Principio dell'annualità

1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'organismo di PPP sono autorizzati per la durata di un esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Gli stanziamenti di impegno coprono il costo totale degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio.

3. Gli stanziamenti di pagamento coprono i pagamenti derivanti dall'adempimento degli impegni giuridici assunti durante l'esercizio o durante gli esercizi precedenti.

4. Per quanto riguarda gli stanziamenti amministrativi, le spese non superano le entrate previste per l'esercizio indicate all'articolo 3, lettera a), punto i).

5. Considerato il fabbisogno dell'organismo di PPP, gli stanziamenti inutilizzati possono essere iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per i tre esercizi successivi al massimo. Tali stanziamenti devono essere utilizzati per primi.

6. I paragrafi da 1 a 5 non ostano a che gli impegni di bilancio per le azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi siano ripartiti su più esercizi in frazioni annue quando ciò è previsto dall'atto di base o se si tratta di spese amministrative.

Art. 7 Impegno di stanziamenti

1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, una volta che il bilancio dell'organismo di PPP è stato definitivamente adottato.

2. A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che tali spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo di PPP regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto del totale degli stanziamenti corrispondenti decisi dal consiglio di amministrazione per l'esercizio in corso.

Art. 8 Principio del pareggio

1. Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio.

2. Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell'Unione quale definito nell'accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall'Unione, delle eventuali altre entrate di cui all'articolo 3 e dell'importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

3. L'organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio.

4.

Se il risultato dell'esercizio è positivo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra le entrate.

Se il risultato dell'esercizio è negativo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra gli stanziamenti di pagamento.

Art. 9 Principio dell'unità di conto

Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, è eseguito ed è oggetto di rendiconto in euro. Per le esigenze di tesoreria il contabile è tuttavia autorizzato a effettuare operazioni in altre monete, alle condizioni precisate nelle regole finanziarie dell'organismo di PPP.

Art. 10 Principio dell'universalità

1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle regole finanziarie dell'organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell'importo netto.

2. Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate a finanziare spese determinate.

3.

Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo di PPP, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati.

L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare un onere finanziario significativo è soggetta all'autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non si pronuncia entro tale termine, la liberalità si considera accettata.

L'importo oltre il quale l'onere finanziario è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di amministrazione.