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Regolamento (UE) 2019/424 della Commissione del 15 marzo 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile di server e prodotti di archiviazione dati a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 617/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE,

Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e dotati di un significativo impatto ambientale e significative potenzialità di miglioramento, senza che tali specifiche comportino costi eccessivi.

La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei server e dei prodotti di archiviazione dati tradizionalmente utilizzati a scopo commerciale. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con le parti in causa e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.

I server e i prodotti di archiviazione dati sono generalmente immessi sul mercato per essere utilizzati nei centri di elaborazione dati e presso uffici e realtà aziendali.

Gli aspetti ambientali dei server e dei prodotti di archiviazione dati identificati come importanti ai fini del presente regolamento sono il consumo di energia durante l'utilizzo e l'efficienza delle risorse, in particolare con riferimento agli aspetti correlati alla riparabilità, riutilizzabilità, possibilità di aggiornamento (upgrading) e riciclabilità per la sicurezza dell'approvvigionamento.

È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino le prescrizioni in termini di consumo di energia ed efficienza delle risorse dei server e dei prodotti di archiviazione dati in tutta l'Unione, affinché il mercato interno funzioni meglio e siano migliorate le prestazioni ambientali di tali prodotti.

Si prevede che il consumo annuale di energia direttamente riconducibile ai server sarà pari a 48 TWh nel 2030, oppure a 75 TWh se si considera anche il consumo annuale di energia delle infrastrutture (per esempio sistemi di raffreddamento e gruppi di continuità). Per quanto riguarda i prodotti di archiviazione dati, il consumo annuale di energia dovrebbe essere pari nel 2030 a 30 TWh, o a 47 TWh se si considerano anche le infrastrutture. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura significativa il consumo di energia durante l'uso dei server e dei prodotti di archiviazione dati.

Si prevede che entro il 2030 l'applicazione delle specifiche per la progettazione ecocompatibile definite nel presente regolamento comporterà risparmi annuali di energia pari a circa 9 TWh (approssimativamente il consumo annuo di energia elettrica dell'Estonia nel 2014). In particolare, si stima che entro il 2030 l'effetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei server di cui al presente regolamento genererà un risparmio annuale diretto di energia di circa 2,4 TWh e un risparmio annuale indiretto (relativo alle infrastrutture) di 3,7 TWh, per un risparmio complessivo di 6,1 TWh, corrispondente a un totale di 2,1 Mt di tonnellate di CO2 equivalente. Si calcola inoltre che entro il 2030 l'effetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di archiviazione dati stabilite dal presente regolamento genererà un risparmio annuale diretto di energia di circa 0,8 TWh e un risparmio annuale indiretto (relativo alle infrastrutture) di 2 TWh, per un risparmio complessivo di 2,8 TWh, corrispondente a un totale di 0,9 Mt di tonnellate di CO2 equivalente.

In linea con il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare2, la Commissione dovrebbe fare in modo che, in sede di fissazione o revisione dei criteri di progettazione ecocompatibile, sia prestata particolare attenzione agli aspetti inerenti all'economia circolare, quali durabilità e riparabilità. È auspicabile quindi definire specifiche concernenti gli aspetti non energetici, tra cui l'estrazione di componenti chiave e di materie prime essenziali (CRM), la disponibilità di funzionalità per la cancellazione sicura dei dati e la fornitura della versione più recente di firmware.

La specifica relativa all'estrazione di componenti essenziali dovrebbe favorire la riparabilità e la possibilità di aggiornamento (upgrading) di server e prodotti di archiviazione dati, in particolare da parte di terzi (tra cui imprese di riparazione di ricambi e di manutenzione).

Si è accennato alla possibilità di disciplinare le materie prime essenziali nei regolamenti sulla progettazione ecocompatibile (anche per i server delle imprese) nel recente documento dei servizi della Commissione dal titolo «Report on Critical Raw Materials and the Circular Economy» (Relazione sulle materie prime essenziali e sull'economia circolare)3.

La specifica relativa a una funzionalità per la cancellazione sicura dei dati potrebbe essere applicata con soluzioni tecniche come, per esempio, una funzione integrata in un firmware, generalmente nel sistema BIOS (Basic Input/Output System), in un software incorporato in un ambiente di caricamento autonomo fornito su CD (compact disc), DVD (digital versatile disc) o dispositivo di memoria USB di avvio compreso nel prodotto, o in un software installabile nei sistemi operativi supportati forniti con il prodotto.

Si ritiene che le prescrizioni relative agli aspetti non energetici concorreranno a prolungare il ciclo di vita dei server facilitandone l'ammodernamento e il riutilizzo, mantenendo al tempo stesso la conformità ai principi del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali sanciti dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio4.

Il consumo energetico dei server e dei prodotti di archiviazione dati può essere ridotto applicando le tecnologie non proprietarie esistenti senza che aumentino i costi combinati di acquisto e funzionamento di tali prodotti.

Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero incidere sulla funzionalità o sull'accessibilità economica dei server e dei prodotti di archiviazione dati dal punto di vista dell'utilizzatore finale, né ripercuotersi negativamente sulla salute, la sicurezza o l'ambiente.

Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni della normativa dell'Unione in materia di sicurezza e salute, in particolare la direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5, che riguarda tutti i rischi per la salute e sicurezza presentati dal materiale elettrico destinato a essere adoperato a una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua.

È opportuno che l'introduzione di specifiche per la progettazione ecocompatibile lasci ai produttori un tempo sufficiente per riprogettare i propri prodotti disciplinati dal presente regolamento. È auspicabile che il calendario tenga conto delle ripercussioni sui costi dei produttori, in particolare per le piccole e medie imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del presente regolamento siano raggiunti nei tempi previsti.

I parametri di prodotto dovrebbero essere misurati e calcolati con metodi di misurazione affidabili, accurati e riproducibili, che tengano conto delle metodologie di misurazione e calcolo più avanzate e riconosciute, comprese le eventuali norme armonizzate adottate su richiesta della Commissione dagli organismi europei di normazione in applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione della conformità applicabili.

Per agevolare i controlli della conformità è opportuno che i fabbricanti forniscano le informazioni contenute nella documentazione tecnica di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite nel presente regolamento.

Oltre alle specifiche giuridicamente vincolanti stabilite nel presente regolamento, è necessario definire parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili, al fine di garantire la massima disponibilità e accessibilità delle informazioni relative alle prestazioni ambientali durante il ciclo di vita dei server e dei prodotti di archiviazione dati.

Il regolamento (UE) n. 617/2013 della Commissione7 dovrebbe essere modificato per escludere i server informatici dal suo ambito di applicazione, onde evitare sovrapposizioni con gli stessi prodotti nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Le definizioni del presente regolamento relative ai prodotti di archiviazione dati sono coerenti con la terminologia elaborata nell'ambito dell'iniziativa «Green Storage Initiative» dell'associazione Storage Networking Industry Association (SNIA) come definita nella tassonomia Emerald della SNIA.

In particolare, la definizione di prodotti di archiviazione dati di piccole dimensioni corrisponde all'apparecchiatura online 1 di cui alla tassonomia Emerald della SNIA, mentre la definizione di prodotti di archiviazione dati di grandi dimensioni corrisponde alle apparecchiature online 5 e 6 della tassonomia Emerald.

Le definizioni del presente regolamento concernenti i tipi di prodotti server, l'efficienza e le prestazioni dei server e la potenza massima sono coerenti con la terminologia adottata in EN 303 470:2018. I metodi di misurazione e calcolo per l'efficienza dei server sono coerenti con i metodi adottati in EN 303 470:2018.

Le classi di condizioni operative e le loro caratteristiche sono coerenti con la classificazione di cui alle «Thermal Guidelines for Data Processing Environments» (Linee guida sulle condizioni ambientali nei locali informatizzati) dell'American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. In particolare, le condizioni limite per ciascuna classe di condizione operativa (come temperatura e umidità) rispettano gli intervalli di parametri ambientali consentiti indicati nelle «Thermal Guidelines for Data Processing Environments», in cui i produttori testano le loro apparecchiature per verificare che funzionino entro tali limiti.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'immissione sul mercato e alla messa in funzione di server e prodotti di archiviazione dati online.

2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:

  1. a) server destinati ad applicazioni integrate (embedded);

  2. b) server classificati come server di piccole dimensioni conformemente al regolamento (UE) n. 617/2013;

  3. c) server con più di quattro socket per processori;

  4. d) server appliance;

  5. e) server di grandi dimensioni;

  6. f) server con tolleranza completa ai guasti;

  7. g) server di rete;

  8. h) prodotti di archiviazione dati di piccole dimensioni;

  9. i) prodotti di archiviazione dati di grandi dimensioni.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «server»: un apparecchio informatico che fornisce servizi e gestisce risorse in rete per dispositivi client, come ad esempio computer da tavolo (desktop), computer portatili, desktop thin client, telefoni IP, smartphone, tablet, sistemi di telecomunicazione, sistemi automatizzati o altri server. Vi si accede principalmente tramite connessioni di rete e non attraverso componenti per l'immissione diretta dei dati da parte dell'utente, quali una tastiera o un mouse. Un server presenta le seguenti caratteristiche:

    1. a) è progettato per supportare i sistemi operativi (OS) per server e/o gli hypervisor, e per l'esecuzione di applicativi aziendali installati dall'utente;

    2. b) supporta il codice autocorrettore (error-correcting code - ERR) e/o una memoria tampone [compresi i moduli di memoria DIMM (dual in-line memory modules) bufferizzati e le configurazioni con memoria BOB (buffered on board)];

    3. c) tutti i processori hanno accesso a una memoria di sistema condivisa e sono visibili in maniera indipendente da un unico OS o hypervisor;

  2. 2) «server con più di quattro socket per processori»: un server contenente più di quattro interfacce progettate per l'installazione di un processore. Per i server multinodo questo termine si riferisce ai server che presentano più di quattro socket per processori in ogni nodo server;

  3. 3) «applicazione integrata»: un'applicazione software permanentemente integrata in un dispositivo industriale o per consumatori, generalmente archiviata in una memoria non volatile come la memoria a sola lettura o la memoria flash;

  4. 4) «server appliance»: un server che non è pensato per eseguire software fornito dall'utente, che eroga servizi tramite una o più reti, è generalmente gestito attraverso un'interfaccia web o a linea di comando ed è dotato di un sistema operativo pre-installato e di un software applicativo utilizzato per svolgere una funzione specifica o una serie di funzioni strettamente collegate;

  5. 5) «server resiliente»: un server dotato di ampie funzionalità RAS (Reliability, Availability, Serviceability) e caratteristiche di scalabilità integrate nella microarchitettura del sistema, dell'unità di elaborazione centrale (central processing unit - CPU) e del chipset;

  6. 6) «server di grandi dimensioni»: un server resiliente messo in commercio come sistema preintegrato/pretestato alloggiato in uno o più rack (armadi) completi e dotato di un sottosistema I/O ad alta connettività con un minimo di 32 slot I/O dedicati;

  7. 7) «server multinodo»: un server progettato con due o più nodi server indipendenti che condividono un unico involucro e una o più unità di alimentazione. In un server multinodo l'energia elettrica è distribuita a tutti i nodi mediante le unità di alimentazione condivise. I nodi server in un server multinodo non sono progettati per essere sostituiti a caldo (hot-swappable);

  8. 8) «server con tolleranza completa ai guasti»: un server dotato di ridondanza hardware completa (per eseguire contemporaneamente e ripetutamente un unico carico di lavoro in modo da assicurare disponibilità continua in un'applicazione essenziale), in cui ciascun componente informatico è replicato tra due nodi che eseguono in parallelo carichi di lavoro identici (ossia, se un nodo smette di funzionare oppure deve essere riparato, il secondo nodo può eseguire le operazioni da solo per evitare che il server resti inattivo);

  9. 9) «server di rete»: un prodotto di rete che contiene gli stessi componenti di un server e, in aggiunta, oltre 11 porte di rete con una velocità di linea complessiva di almeno 12 Gb/s, la capacità di riconfigurare dinamicamente le porte e la velocità e un supporto per un ambiente di virtualizzazione di rete tramite una rete SDN (software defined network);

  10. 10) «prodotto di archiviazione dati»: un sistema di memorizzazione pienamente operativo che offre servizi di archiviazione dei dati a client e dispositivi connessi, direttamente o attraverso una rete. I componenti e i sottosistemi che sono parte integrante dell'architettura del prodotto di archiviazione dati (per esempio, per fornire comunicazioni interne tra controllori e dischi) sono considerati parti del prodotto di archiviazione dati. Al contrario, i componenti normalmente associati a un ambiente di archiviazione a livello di centro di elaborazione dati [per esempio dispositivi necessari per il funzionamento di una rete SAN (storage area network) esterna] non sono considerati parte del prodotto di archiviazione dati. Il prodotto può essere costituito da controller di archiviazione integrati, dispositivi di archiviazione dati, elementi di rete incorporati, software e altri dispositivi;

  11. 11) «unità disco rigido» (hard disk drive, HDD), dispositivo di archiviazione dati che legge e scrive su uno o più dischi magnetici rotanti;

  12. 12) «unità disco a stato solido» (solid state drive, SSD), dispositivo di archiviazione dati che legge e scrive su una memoria a stato solido non volatile invece che su dischi magnetici rotanti;

  13. 13) «dispositivo di archiviazione dati»: un dispositivo che consente la memorizzazione non volatile dei dati, a eccezione degli elementi di archiviazione con funzioni di aggregazione come i sottosistemi di RAID (redundant arrays of indipendent disks, insiemi ridondanti di dischi indipendenti), le librerie a nastri robotizzate, gli storage filer, i server di archivio e i dispositivi di archiviazione non direttamente accessibili da programmi applicativi per l'utente finale, ma che vengono impiegati come una cache interna;

  14. 14) «prodotto di archiviazione dati online»: un prodotto di archiviazione dati ideato per l'accesso casuale online dei dati, che consente l'accesso casuale o sequenziale, con un tempo massimo di accesso ai primi dati inferiore a 80 millisecondi;

  15. 15) «prodotto di archiviazione dati di piccole dimensioni»: un prodotto di archiviazione dati contenente al massimo tre dispositivi di archiviazione dati;

  16. 16) «prodotto di archiviazione dati di grandi dimensioni»: un prodotto di archiviazione dati mainframe o di elevata qualità che nella sua configurazione massima può supportare oltre 400 dispositivi di archiviazione dati, dotato delle seguenti caratteristiche obbligatorie: nessun SPF (single point of failure, singolo punto di vulnerabilità), facilità di manutenzione di tipo non distruttivo e controller di archiviazione integrato.

2. Ai fini degli allegati da II a V, l'allegato I reca definizioni supplementari.

Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile e calendario

1. Le specifiche per la progettazione ecocompatibile per server e prodotti di archiviazione dati online sono stabilite nell'allegato II.

2. A decorrere dal 1o marzo 2020 i server devono essere conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui ai punti 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 e 3.4 dell'allegato II.

3. A decorrere dal 1o marzo 2020 i prodotti di archiviazione dati online devono essere conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui ai punti 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 e 3.4 dell'allegato II.

  1. a) A decorrere dal 1o marzo 2021 i server e i prodotti di archiviazione dati online devono essere conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al punto 1.2.3 dell'allegato II.

  2. b) A decorrere dal 1o gennaio 2023 i server e i prodotti di archiviazione dati online devono essere conformi alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al punto 1.1.2 dell'allegato II.

  3. c) La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai metodi che figurano nell'allegato III.

Art. 4 Valutazione di conformità

1. La procedura applicabile per la valutazione di conformità di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE è il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all'allegato IV della suddetta direttiva o il sistema di gestione di cui all'allegato V della stessa.

2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all’allegato II, punto 3.4, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all’allegato III e, ove applicabile, all’allegato II, punto 2, del presente regolamento.

Art. 5 Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato

Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.

Art. 6 Elusione

Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere un livello più favorevole per qualsiasi parametro riportato nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita.

Art. 7 Parametri di riferimento indicativi

I parametri di riferimento indicativi per i server e i prodotti di archiviazione dati più efficienti disponibili sul mercato al 7 aprile 2019 sono stabiliti all'allegato V.

Art. 8 Riesame

La Commissione valuta il presente regolamento e presenta i risultati di tale valutazione, compreso, se del caso, un progetto di proposta di revisione, al forum consultivo entro marzo 2022. Tale valutazione riesamina le specifiche alla luce del progresso tecnologico e considera in particolare se sia opportuno:

  1. a) aggiornare particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'efficienza dei server allo stato attivo;

  2. b) aggiornare particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative ai server allo stato inattivo;

  3. c) aggiornare le definizioni o l'ambito di applicazione del regolamento;

  4. d) aggiornare le specifiche per l'efficienza dei materiali per i server e i prodotti di archiviazione dati, compresi gli obblighi in materia di informazione sulle materie prime essenziali supplementari (tantalio, gallio, disprosio e palladio), tenendo conto delle esigenze delle imprese di riciclaggio;

  5. e) escludere i server appliance, i server di grandi dimensioni, i server con tolleranza completa ai guasti e i server di rete dall'ambito di applicazione del regolamento,

  6. f) escludere i server resilienti, i server HPC (High Performance Computing, calcolo ad alte prestazioni) e i server con APA integrato dalle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui all'allegato II, punti 2.1 e 2.2;

  7. g) stabilire particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla funzione di gestione dell'alimentazione del processore dei server;

  8. h) stabilire particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla classe di condizione operativa;

  9. i) stabilire particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all'efficienza, alle prestazioni e al consumo energetico dei prodotti di archiviazione dati.

Art. 9 Modifica del regolamento (UE) n. 617/2013

Il regolamento (UE) n. 617/2013 è così modificato:

  1. 1. l'articolo 1 è così modificato:

    1. a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di computer.»;

    2. b) al paragrafo 2, è soppressa la lettera h);

    3. c) al paragrafo 3, le lettere da a) a d) sono soppresse.

  2. 2. L'articolo 2 è così modificato:

    1. a) il punto 2 è soppresso;

    2. b) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) «unità di alimentazione interna», un componente progettato per convertire la tensione alternata in ingresso in tensione(i) continua(e) ai fini dell'alimentazione del computer; presenta le seguenti caratteristiche: a) si trova all'interno dell'alloggiamento del computer ma è separata dalla scheda principale del computer; b) l'alimentatore si collega alla rete elettrica mediante un singolo cavo, senza circuiti intermedi fra l'alimentatore e la rete elettrica; e c) tutte le connessioni elettriche dall'alimentatore ai componenti del computer, ad eccezione di una connessione a corrente continua allo schermo di un computer da tavolo (desktop) integrato, si trovano all'interno dell'alloggiamento del computer. I convertitori interni CC-CC utilizzati per convertire una singola tensione continua da un alimentatore esterno in tensioni multiple da utilizzare nel computer non sono considerati alimentatori interni;»;

    3. c) i punti da 12 a 16 sono soppressi;

    4. d) il punto 22 è sostituito dal seguente: «22) «tipo di prodotto», desktop, desktop integrato, computer portatile, desktop thin client, stazione di lavoro, stazione di lavoro mobile, server di piccole dimensioni, console per videogiochi, docking station, alimentatore interno o alimentatore esterno.».

  3. 3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei computer sono definite nell'allegato II. La conformità dei computer alle specifiche di progettazione ecocompatibile è misurata secondo i metodi di cui all'allegato III.».

  4. 4. All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il controllo della conformità dei computer alle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili deve essere effettuato a norma della procedura di verifica di cui al punto 2 dell'allegato III del presente regolamento.».

  5. 5. L'allegato II è così modificato:

    1. a) il punto 5.2 è soppresso;

    2. b) il titolo del punto 7.3 è sostituito dal seguente: «Stazioni di lavoro, stazioni di lavoro mobili, desktop thin client e server di piccole dimensioni».

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dal 1o marzo 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude Juncker