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Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell’UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Categorie di materiali costituenti (CMC)

Un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere composto esclusivamente di materiali costituenti che rispettino le prescrizioni di una o più delle CMC elencate nel presente allegato. I materiali costituenti e le materie prime utilizzate per fabbricarli non devono contenere alcuna delle sostanze per le quali, nell’allegato I, sono indicati valori limite massimi in quantità tali da compromettere la conformità del prodotto fertilizzante dell’UE alle prescrizioni applicabili di detto allegato.

PARTE I DESIGNAZIONE DELLE CMC

CMC 1: Sostanze e miscele a base di materiale grezzo CMC 2: Piante, parti di piante o estratti di piante CMC 3: Compost CMC 4: Digestato di colture fresche CMC 5: Digestato diverso da quello di colture fresche CMC 6: Sottoprodotti dell’industria alimentare CMC 7: Microrganismi CMC 8: Polimeri nutrienti CMC 9: Polimeri diversi dai polimeri nutrienti CMC 10: Prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 CMC 11: Sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE CMC 12: Precipitati di sali di fosfato e loro derivati CMC 13: Materiali di ossidazione termica e loro derivati CMC 14: Materiali di pirolisi e gassificazione CMC 15: Materiali di elevata purezza recuperati

PARTE II PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE CMC

La presente parte definisce i materiali costituenti di cui i prodotti fertilizzanti dell’UE devono essere esclusivamente composti.

CMC 1: SOSTANZE E MISCELE A BASE DI MATERIALE GREZZO

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere sostanze e miscele, eccetto7:

    1. a) i rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

    2. b) le sostanze o miscele che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;

    3. c) le sostanze formate da precursori che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, o miscele che contengono tali sostanze;

    4. d) sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

    5. e) dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    6. f) polimeri diversi dai:

      polimeri derivati da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione con il quale sono stati estratti e che non sono stati modificati chimicamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

      polimeri biodegradabili; o

      polimeri con un grado di idrosolubilità superiore a 2 g/l alle condizioni seguenti:

      temperatura 20 °C

      pH 7

      caricati a: 10 g/1000 ml

      durata della prova: 24 h;

    7. g) dal compost;

    8. h) dal digestato.

    9. i) i precipitati di sali di fosfato o i loro derivati che sono recuperati dai rifiuti o costituiscono sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

    10. j) i materiali di ossidazione termica o i loro derivati che sono recuperati dai rifiuti o costituiscono sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

    11. k) i materiali di pirolisi e gassificazione che sono recuperati dai rifiuti o costituiscono sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE ; o

    12. l) sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio che sono recuperati dai rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

  2. 2. Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell’UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, ad eccezione dei polimeri, devono essere state registrate a norma del regolamento (CE) n. 1907/20067, in un fascicolo contenente:

    1. a) le informazioni di cui agli allegati VI, VII e VIII del regolamento (CE) n. 1907/2006; e

    2. b) una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1907/2006, che contempli l’impiego della sostanza come prodotto fertilizzante;

    a meno che tale sostanza non rientri espressamente in una delle esenzioni dall’obbligo di registrazione di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 o all’allegato V, punto 6, 7, 8, 9 o 10 (solo per la magnesia), del medesimo.

  3. 3. Qualora la sostanza o una delle sostanze nella miscela sia destinata a potenziare la disponibilità a lungo termine di microelementi per le piante nel prodotto fertilizzante dell’UE, tale sostanza deve essere un agente chelante o un agente complessante, e si applicano le norme di seguito indicate.

    1. a) L’agente chelante è una sostanza organica che consiste in una molecola che

      1. i) possiede due o più siti che cedono coppie di elettroni a un catione di metallo di transizione in posizione centrale [zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), magnesio (Mg), calcio (Ca) o cobalto (Co)]; e

      2. ii) è sufficientemente grande da formare una struttura a ciclo penta-atomica o esa-atomica.

      Il prodotto fertilizzante dell’UE deve rimanere stabile per almeno tre giorni in una soluzione con pH compreso nell’intervallo che secondo la dichiarazione garantisce una stabilità accettabile.

    2. b) L’agente complessante è una sostanza organica che forma una struttura piana o sterica con un catione di metallo di transizione bi- o trivalente [zinco (Zn), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn) o cobalto (Co)]. Il prodotto fertilizzante dell’UE deve rimanere stabile in una soluzione acquosa con pH 6 e 7 per almeno 1 giorno.

  4. 4. Qualora la sostanza o una delle sostanze nella miscela sia destinata a migliorare le modalità di rilascio dei nutrienti del prodotto fertilizzante dell’UE ritardando o bloccando l’attività di gruppi specifici di microrganismi o enzimi, tale sostanza deve essere un composto inibitore della nitrificazione, della denitrificazione o dell’ureasi e si applicano le norme di seguito indicate.

    1. a) Il composto inibitore della nitrificazione inibisce l’ossidazione biologica dell’azoto ammoniacale (NH3-N) contenuto nel prodotto fertilizzante dell’UE in azoto nitroso (NO2-), rallentando in tal modo la formazione di azoto nitrico (NO3-). Il tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale (NH3-N) è misurato in base:

      1. i) alla scomparsa dell’azoto ammoniacale (NH3-N); o

      2. ii) alla produzione complessiva di azoto nitroso (NO2-) e di azoto nitrico (NO3-) rispetto al tempo.

      In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore della nitrificazione, un campione di terreno contenente il composto inibitore della nitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di ossidazione dell’azoto ammoniacale (NH3-N) sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 %. Il composto inibitore della nitrificazione deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione. Almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante dell’UE deve essere costituito da azoto (N) sotto forma ammoniacale (NH4 +) e ureica (CH4N2O).

    2. b) Il composto inibitore della denitrificazione inibisce la formazione del protossido di azoto (N2O) contenuto nel prodotto fertilizzante dell’UE rallentando o bloccando la conversione di nitrato (NO3-) in diazoto (N2) senza influenzare il processo di nitrificazione come indicato nella categoria PFC 5(A). In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore della denitrificazione, una prova in vitro contenente il composto inibitore della denitrificazione deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di rilascio di protossido di azoto (N2O) sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 %. Il composto inibitore della denitrificazione deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione.

    3. c) Il composto inibitore dell’ureasi inibisce l’azione idrolitica sull’urea (CH4N2O) contenuta nel prodotto fertilizzante dell’UE dell’enzima dell’ureasi, destinato principalmente a ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca. In confronto a un campione di controllo in cui non è stato aggiunto il composto inibitore dell’ureasi, una prova in vitro contenente il composto inibitore dell’ureasi deve evidenziare una riduzione del 20 % del tasso di idrolisi dell’urea (CH4N2O) sulla base di un’analisi effettuata 14 giorni dopo l’applicazione con un livello di confidenza del 95 %. Il composto inibitore dell’ureasi deve essere presente nel prodotto fertilizzante dell’UE in una concentrazione che rientra nell’intervallo di concentrazioni che garantisce il raggiungimento di tale riduzione. Almeno il 50 % del tenore totale di azoto (N) del prodotto fertilizzante dell’UE deve essere costituito da azoto (N) sotto forma ureica (CH4N2O).

CMC 2: PIANTE, PARTI DI PIANTE O ESTRATTI DI PIANTE

Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere piante, parti di piante o estratti di piante che non hanno subito procedimenti di lavorazione diversi dal taglio, dalla macinazione, dalla molinatura, dalla setacciatura, dalla vagliatura, dalla centrifugazione, dalla spremitura, dall’essiccazione, dal trattamento di congelamento, dalla liofilizzazione, dall’estrazione con acqua, dall’estrazione di CO2 supercritica o dalla sfibratura a una temperatura non superiore a 100 °C e senza additivi ad eccezione dell’acqua. Ai fini del presente punto, le piante includono i funghi e le alghe, ma escludono le alghe azzurre (cyanobacteria).

CMC 3: COMPOST

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere compost ottenuto attraverso compostaggio aerobico esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

    1. a) i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

    2. b)

    3. c) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione:

      1. i) dei materiali derivanti dai rifiuti urbani misti;

      2. ii) dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio; e

      3. iii) dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    4. d) gli additivi per compostaggio necessari per migliorare l’efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di compostaggio, purché:

      1. i) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

      2. ii) la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure

    5. e) qualsiasi materiale di cui alle lettere a) o c) o al punto 1 bis che:

      1. i) sia stato già sottoposto a compostaggio o digestione; e

      2. ii) non contenga più di 6 mg/kg di materia secca di IPA1610.

  2. 1 bis. In deroga al punto 1, un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere compost ottenuto attraverso compostaggio aerobico di materiali di categoria 2 o 3 o relativi prodotti derivati, conformemente alle condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, e dalle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, da soli o miscelati coi materiali in entrata di cui al punto 1, purché:

    1. a) il punto finale nella catena di fabbricazione sia stato stabilito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

    2. b) siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2 e 3.

  3. 2. Il compostaggio deve essere effettuato in un impianto

    1. a) in cui le linee di produzione per la trasformazione dei materiali in entrata di cui ai punti 1 e 1 bis siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata diversi da quelli di cui ai punti 1 e 1 bis; e

    2. b) che permetta di evitare i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

  4. 3. Il compostaggio aerobico consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni aerobiche e consente lo sviluppo di temperature propizie ai batteri termofili grazie al calore prodotto biologicamente. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e accuratamente mosse e girate oppure sottoposte a ventilazione forzata al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di compostaggio, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

    70 °C o più per almeno 3 giorni,

    65 °C o più per almeno 5 giorni,

    60 °C o più per almeno 7 giorni, o

    55 °C o più per almeno 14 giorni.

  5. 4. Il compost non deve contenere

    1. a) più di 6 mg/kg di materia secca di IPA1611;

    2. b) più di 3 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche di dimensioni superiori a 2 mm in qualsiasi delle forme seguenti: vetro, metallo o plastica; né

    3. c) più di 5 g/kg di materia secca della somma delle impurità macroscopiche di cui alla lettera b).

    Dal 16 luglio 2026 la presenza di plastica di dimensioni superiori ai 2 mm, compresa nel valore limite massimo di cui alla lettera b), non deve eccedere i 2,5 g/kg di materia secca. Entro il 16 luglio 2029 il valore limite di 2,5 g/kg di materia secca per quanto riguarda la plastica di dimensioni superiori a 2 mm deve essere sottoposto a nuova valutazione per tenere conto dei progressi realizzati nella raccolta differenziata di rifiuti organici.

  6. 5. Il compost deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:

    1. a) tasso di assorbimento dell’ossigeno:

      definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20 % di particelle di dimensioni > 10 mm;

      criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

    2. b) fattore di autoriscaldamento:

      definizione: temperatura massima raggiunta da un compost in condizioni normalizzate, che costituisce un indicatore dello stato della sua attività biologica aerobica;

      criterio: minimo Rottegrad III.

  7. 6. Nei casi in cui il rispetto della prescrizione di cui al punto 4, lettera a), derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del compost o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

CMC 4: DIGESTATO DI COLTURE FRESCHE

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

    1. a) piante o parti di piante coltivate per la produzione di biogas. Ai fini del presente punto, le piante includono le alghe, ma escludono le alghe azzurre (cyanobacteria);

    2. b) gli additivi per la digestione necessari a migliorare l’efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché:

      1. i) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

      2. ii) la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure

    3. c) qualsiasi sostanza di cui alla lettera a) già sottoposta a digestione.

  2. 2. La digestione anaerobica deve essere effettuata in un impianto

    1. a) in cui le linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata di cui al punto 1 siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata diversi da quelli di cui al punto 1; e

    2. b) che permetta di evitare i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

  3. 3. La digestione anaerobica consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni anaerobiche e a temperature propizie allo sviluppo di batteri mesofili o termofili. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e accuratamente mosse e girate al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di digestione, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

    1. a) digestione anaerobica termofila a 55 °C per almeno 24 ore seguita da un tempo di ritenzione idraulica di almeno 20 giorni;

    2. b) digestione anaerobica termofila a 55 °C con un processo di trattamento comprendente una pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, allegato V, capo I, sezione 1, punto 113;

    3. c) digestione anaerobica termofila a 55 °C seguita da compostaggio a:

      70 °C o più per almeno 3 giorni,

      65 °C o più per almeno 5 giorni,

      60 °C o più per almeno 7 giorni, o

      55 °C o più per almeno 14 giorni;

    4. d) digestione anaerobica mesofila a 37-40 °C con un processo di trattamento comprendente una pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1; oppure

    5. e) digestione anaerobica mesofila a 37-40 °C seguita da compostaggio a:

      70°C o più per almeno 3 giorni,

      65°C o più per almeno 5 giorni,

      60°C o più per almeno 7 giorni, o

      55°C o più per almeno 14 giorni.

  4. 3bis. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere una frazione solida o liquida ottenuta mediante la separazione meccanica di un digestato conforme ai punti da 1 a 3.

  5. 3ter. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3, o una frazione conforme al punto 3 bis, da cui l’ammonio solubile e/o il fosfato sono stati rimossi interamente o in parte per recuperare azoto e/o fosforo, senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

  6. 3quater. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3 o al punto 3 ter, nonché una frazione conforme al punto 3 bis, che sono stati sottoposti unicamente a un trattamento fisico per la rimozione dell’acqua senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

  7. 3quinquies. Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché:

    1. a) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

    2. b) la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.

  8. 4. Il digestato o una frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:

    1. a) tasso di assorbimento dell’ossigeno:

      definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20 % di particelle di dimensioni > 10 mm;

      criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

    2. b) potenziale di produzione di biogas residuo:

      definizione: indicatore del gas rilasciato da un digestato in un periodo di 28 giorni e misurato in base ai solidi volatili contenuti nel campione. La prova è ripetuta tre volte; si utilizza il risultato medio per dimostrare il rispetto del criterio. I solidi volatili sono i solidi contenuti in un campione di materiale che si ottengono per combustione dei solidi secchi a 550 °C;

      criterio: un massimo di 0,25 l di biogas / g di solidi volatili.

CMC 5: DIGESTATO DIVERSO DA QUELLO DI COLTURE FRESCHE

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

    1. a) i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

    2. b)

    3. c) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione:

      1. i) dei materiali derivanti dai rifiuti urbani misti;

      2. ii) dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio; e

      3. iii) dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    4. d) gli additivi per la digestione necessari a migliorare l’efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di digestione, purché:

      1. i) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

      2. ii) la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 5 % del peso totale del materiale in entrata; oppure

    5. e) qualsiasi materiale di cui alle lettere a) o c) o al punto 1 bis che:

      1. i) sia stato già sottoposto a compostaggio o digestione; e

      2. ii) non contenga più di 6 mg/kg di materia secca di IPA1615;

  2. 1 bis. In deroga al punto 1, un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere digestato ottenuto attraverso digestione anaerobica di materiali di categoria 2 o 3 o relativi prodotti derivati, conformemente alle condizioni stabilite dall’articolo 32, paragrafi 1 e 2, e dalle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, da soli o miscelati con i materiali in entrata di cui al punto 1, purché:

    1. a) il punto finale nella catena di fabbricazione sia stato stabilito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009; e

    2. b) siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2 e 3.

  3. 2. La digestione anaerobica deve essere effettuata in un impianto:

    1. a) in cui le linee di produzione per la trasformazione dei materiali in entrata di cui ai punti 1 e 1 bis siano chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata diversi da quelli di cui ai punti 1 e 1 bis; e

    2. b) che permetta di evitare i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

  4. 3. La digestione anaerobica consiste nella decomposizione controllata di materiali biodegradabili, che avviene prevalentemente in condizioni anaerobiche e a temperature propizie allo sviluppo di batteri mesofili o termofili. Tutte le parti di ciascun lotto devono essere regolarmente e accuratamente mosse e girate al fine di garantire la corretta igienizzazione e la giusta omogeneità del materiale. Durante il processo di digestione, tutte le parti di ciascun lotto devono presentare una variazione di temperatura in funzione del tempo corrispondente a uno dei seguenti profili:

    1. a) digestione anaerobica termofila a 55 °C per almeno 24 ore seguita da un tempo di ritenzione idraulica di almeno 20 giorni;

    2. b) digestione anaerobica termofila a 55 °C con un processo di trattamento comprendente una pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1;

    3. c) digestione anaerobica termofila a 55 °C seguita da compostaggio a:

      70°C o più per almeno 3 giorni,

      65°C o più per almeno 5 giorni,

      60°C o più per almeno 7 giorni, o

      55°C o più per almeno 14 giorni;

    4. d) digestione anaerobica mesofila a 37-40 °C con un processo di trattamento comprendente una pastorizzazione quale definita nel regolamento (UE) n. 142/2011, allegato V, capo I, sezione 1, punto 1; oppure

    5. e) digestione anaerobica mesofila a 37-40 °C seguita da compostaggio a:

      70°C o più per almeno 3 giorni,

      65°C o più per almeno 5 giorni,

      60°C o più per almeno 7 giorni, o

      55°C o più per almeno 14 giorni.

  5. 3bis. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere una frazione solida o liquida ottenuta mediante la separazione meccanica di un digestato conforme ai punti da 1 a 3.

  6. 3ter. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3, o una frazione conforme al punto 3 bis, da cui l’ammonio solubile e/o il fosfato sono stati rimossi interamente o in parte per recuperare azoto e/o fosforo, senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

  7. 3quater. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un digestato conforme ai punti da 1 a 3 o al punto 3 ter, nonché una frazione conforme al punto 3 bis, che sono stati sottoposti unicamente a un trattamento fisico per la rimozione dell’acqua senza l’intenzione di modificare altrimenti il digestato o la frazione.

  8. 3quinquies. Gli additivi necessari nel post-trattamento di un digestato o di una frazione conformemente ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati purché:

    1. a) gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2, e

    2. b) la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso del digestato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo.

  9. 4. Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater non deve contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA1612.

  10. 5. Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater contiene:

    1. a) più di 3 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche di dimensioni superiori a 2 mm in qualsiasi delle forme seguenti: vetro, metallo o plastica; e

    2. b) più di 5 g/kg di materia secca della somma delle impurità macroscopiche di cui alla lettera a).

    Dal 16 luglio 2026 la presenza di plastica di dimensioni superiori ai 2 mm, compresa entro il valore limite massimo di cui alla lettera a), non deve eccedere i 2,5 g/kg di materia secca. Entro il 16 luglio 2029 il valore limite di 2,5 g/kg di materia secca per quanto riguarda la plastica di dimensioni superiori a 2 mm deve essere sottoposto a nuova valutazione per tenere conto dei progressi realizzati nella raccolta differenziata di rifiuti organici.

  11. 6. Il digestato o la frazione di cui ai punti 3 bis, 3 ter e 3 quater deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri di stabilità:

    1. a) tasso di assorbimento dell’ossigeno:

      definizione: indicatore del grado di decomposizione della materia organica biodegradabile durante un periodo di tempo determinato. Il metodo non è adatto per materiale contenente oltre il 20 % di particelle di dimensioni > 10 mm;

      criterio: un massimo di 25 mmol O2/kg di materia organica/h; oppure

    2. b) potenziale di produzione di biogas residuo:

      definizione: indicatore del gas rilasciato da un digestato in un periodo di 28 giorni e misurato in base ai solidi volatili contenuti nel campione. La prova è ripetuta tre volte; si utilizza il risultato medio per dimostrare il rispetto del criterio. I solidi volatili sono i solidi contenuti in un campione di materiale che si ottengono per combustione dei solidi secchi a 550°C;

      criterio: un massimo di 0,25 l di biogas/g di solidi volatili.

  12. 7. Nei casi in cui il rispetto della prescrizione di cui al punto 4 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del digestato o di una sua frazione, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

CMC 6: SOTTOPRODOTTI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un materiale costituente composto da una delle seguenti sostanze:

    1. a) calce dell’industria alimentare, ossia un materiale dell’industria di trasformazione alimentare ottenuto per carbonatazione di materia organica, utilizzando esclusivamente calce viva proveniente da fonti naturali;

    2. b) melasse, ossia un sottoprodotto viscoso della raffinazione in zucchero della canna o delle barbabietole da zucchero;

    3. c) borlanda, ossia un sottoprodotto viscoso del processo di fermentazione delle melasse in etanolo, acido ascorbico o altri prodotti;

    4. d) borlande di distilleria, ossia sottoprodotti risultanti dalla produzione di bevande alcoliche;

    5. e) piante, parti di piante o estratti di piante che hanno subito solo un trattamento termico o un trattamento termico in aggiunta ai metodi di trasformazione di cui alla CMC 2; o

    6. f) calce derivante dalla produzione di acqua potabile, ossia il residuo rilasciato dalla produzione di acqua potabile da acque sotterranee o da acque superficiali e consistente principalmente in carbonato di calcio.

  2. 2. Tutte le sostanze incorporate nel prodotto fertilizzante dell’UE, in quanto tali o in quanto componenti di una miscela, devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.

CMC 7: MICRORGANISMI

Un prodotto fertilizzante dell’UE che appartiene alla categoria PFC 6(A) può contenere microrganismi, ivi compresi microrganismi morti o costituiti da cellule vuote, ed elementi residui innocui dei mezzi in cui si sono sviluppati, che

non abbiano subito trattamenti diversi dall’essiccazione o dalla liofilizzazione e

siano riportati nella tabella seguente:

Azotobacter spp.
Funghi micorrizici
Rhizobium spp.
Azospirillum spp.

CMC 8: POLIMERI NUTRIENTI

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere polimeri costituiti esclusivamente da sostanze monomeriche conformi ai criteri di cui ai punti 1 e 2 della CMC 1, se la polimerizzazione è finalizzata a controllare il rilascio dei nutrienti da una o più sostanze monomeriche.

  2. 2. Almeno il 60 % dei polimeri deve risultare solubile in una soluzione tampone fosfato con un pH di 7,5 a 100°C.

  3. 3. I prodotti finali della degradazione devono essere solo ammoniaca (NH3), acqua e anidride carbonica (CO2).

  4. 4. I polimeri non devono contenere più di 600 ppm di formaldeide libera.

CMC 9: POLIMERI DIVERSI DAI POLIMERI NUTRIENTI

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere polimeri diversi dai polimeri nutrienti soltanto nei casi in cui il polimero sia finalizzato a:

    1. a) controllare la penetrazione di acqua nelle particelle di nutrienti e, di conseguenza, il rilascio dei nutrienti (in tal caso il polimero è comunemente denominato «agente di rivestimento»);

    2. b) aumentare la capacità di ritenzione idrica o la bagnabilità del prodotto fertilizzante dell’UE; o

    3. c) legare materiale in un prodotto fertilizzante dell’UE che appartiene alla categoria PFC 4.

  2. 1 bis. Un prodotto fertilizzante dell’UE che appartiene alla categoria PFC 3 può contenere un polimero sotto forma di telo pacciamante.

  3. 2. A decorrere dal 16 luglio 2026 i polimeri di cui al punto 1, lettere a) e b), devono essere conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dagli atti delegati di cui all’articolo 42, paragrafo 6. In mancanza di tali criteri, un prodotto fertilizzante dell’UE immesso sul mercato dopo tale data non deve contenere tali polimeri.

  4. 2 bis. Il polimero in un telo pacciamante di cui al punto 1 bis deve soddisfare i criteri di biodegradabilità di cui all’appendice 2 del presente allegato.

  5. 3. Per i polimeri di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 1 bis, né il polimero biodegradabile né i sottoprodotti della sua degradazione devono rivelare alcun effetto generale nocivo alla salute degli animali o delle piante o all’ambiente, in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili del prodotto fertilizzante dell’UE. I polimeri di cui al punto 1, lettere a) e b), e al punto 1 bis, devono superare una prova di tossicità acuta sulla crescita delle piante, una prova di tossicità acuta sui lombrichi e una prova di inibizione della nitrificazione con microrganismi del suolo, secondo le modalità di seguito descritte.

    1. a) Nella prova di tossicità acuta sulla crescita delle piante, il tasso di germinazione e la biomassa vegetale delle specie di piante sottoposte alla prova e coltivate sul suolo esposto al materiale di prova devono rappresentare oltre il 90 % del tasso di germinazione e della biomassa vegetale delle stesse specie di piante coltivate sul corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova. I risultati devono essere considerati validi soltanto se, nel corso dei controlli (cioè nel suolo bianco):

      l’emergenza delle plantule è pari ad almeno il 70 %;

      sulle plantule non sono visibili effetti fitotossici (ad esempio clorosi, necrosi, appassimento, deformazioni di foglie e stelo) e nelle piante si osservano solo variazioni normali della crescita e della morfologia per la specie esaminata;

      il tasso medio di sopravvivenza delle plantule di controllo emerse è di almeno il 90 % per la durata dello studio; e

      le condizioni ambientali per una particolare specie sono identiche e i mezzi colturali contengono la stessa quantità di matrice del suolo, di mezzo di supporto o di substrato proveniente dalla stessa fonte.

    2. b) Nella prova di tossicità acuta sui lombrichi, la mortalità osservata e la biomassa di lombrichi sopravvissuti in un suolo esposto al materiale di prova non devono differire di più del 10 % rispetto a quelle rilevate nel corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova. I risultati sono considerati validi se:

      la percentuale di mortalità constatata nel corso del controllo (cioè nel suolo bianco) è inferiore a 10 %, e

      la perdita media di biomassa (peso medio) dei lombrichi nel suolo bianco non supera il 20 %.

    3. c) Nella prova di inibizione della nitrificazione con microrganismi del suolo, la formazione di nitrito nel suolo esposto al materiale di prova deve corrispondere a più del 90 % di quella rilevata nel corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova. I risultati sono considerati validi se la variazione tra i campioni di controllo replicati (suolo bianco) e i campioni di prova è inferiore a 20 %.

  6. 4. Il polimero di cui al punto 1 bis deve superare una prova di tossicità cronica sui lombrichi come segue:

    1. a) dopo un periodo di incubazione di 28 giorni, la mortalità osservata e la biomassa di lombrichi sopravvissuti in un suolo esposto al materiale di prova non devono differire di più del 10 % rispetto a quelle rilevate nel corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova.

    2. b) dopo un periodo di incubazione di 56 giorni, la consistenza della progenie osservata in un suolo esposto al materiale di prova non deve differire di più del 10 % rispetto a quella rilevata nel corrispondente suolo bianco non esposto al materiale di prova.

    I risultati sono considerati validi soltanto se, nei campioni di controllo (cioè nel suolo bianco):

    a) dopo un periodo di incubazione di 28 giorni la mortalità adulta osservata non supera il 10 %;

    b) dopo un periodo di incubazione di 56 giorni ciascun campione replicato (contenente 10 adulti) avrà prodotto progenie di almeno 30 unità; e

    1. c) il coefficiente di variazione della riproduzione non è superiore al 30 %.

Appendice 2 Criteri di biodegradabilità dei polimeri per teli pacciamanti di cui alla sezione CMC 9, punto 1 bis

  1. 1. La biodegradabilità dei polimeri nei teli pacciamanti di cui alla sezione CMC 9, punto 1 bis, deve essere dimostrata nei due comparti ambientali seguenti:

    1. a) comparto 1: suolo;

    2. b) comparto 2: acqua dolce, di estuario o di mare o interfaccia acqua/sedimenti.

  2. 2. Il polimero deve raggiungere:

    1. a) nel comparto 1:

      1. 1) una degradazione ultima pari almeno al 90 % rispetto alla degradazione del materiale di riferimento entro 24 mesi più il periodo di funzionalità del prodotto indicato sull’etichetta; oppure

      2. 2) una mineralizzazione pari almeno al 90 %, misurata come CO2 sviluppata, in un periodo massimo di 24 mesi più il periodo di funzionalità del prodotto indicato sull’etichetta;

    2. b) nel comparto 2:

      1. 1) una degradazione ultima pari almeno al 30 % rispetto alla degradazione del materiale di riferimento in 12 mesi; oppure

      2. 2) una degradazione ultima pari almeno al 90 % rispetto alla degradazione del materiale di riferimento in 24 mesi più il periodo di funzionalità del prodotto indicato sull’etichetta;

  3. 3. I criteri di biodegradabilità di cui al punto 2, lettera a), devono essere dimostrati utilizzando uno dei metodi di prova seguenti:

    1. a) EN ISO 17556:2019: Materie plastiche – Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche nel suolo mediante misurazione della richiesta di ossigeno in un respirometro o della quantità di anidride carbonica sviluppata;

    2. b) ISO/CD 23517:2021: Plastics – Soil biodegradable materials for mulch films for use in agriculture and horticulture;

    3. c) ASTM D5988-96:2018: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation in Soil of Plastic Materials.

  4. 4. Quando non si ha una transizione di fase (transizione vetrosa o transizione di fusione) tra 25 °C e 37 °C, la temperatura durante la prova di cui al punto 3, lettera a), b) e c), può essere regolata a 37oC. In tal caso, il criterio di cui al punto 2, lettera a), si considera dimostrato se il polimero raggiunge:

    1. a) almeno il 45 % della degradazione ultima o della mineralizzazione di cui al punto 2, lettera a), in una prova separata a 25 °C nell’arco di 10 mesi, a condizione che il processo di degradazione o mineralizzazione sia ancora in corso e non sia ancora stata raggiunta la fase di plateau, a meno che la degradazione o la mineralizzazione abbia già raggiunto almeno il 90 %; e

    2. b) uno dei seguenti criteri:

      1. i) una degradazione ultima pari almeno al 90 % rispetto alla degradazione del materiale di riferimento entro 10 mesi più il periodo di funzionalità del prodotto indicato sull’etichetta; oppure

      2. ii) una mineralizzazione pari almeno al 90 %, misurata come CO2 sviluppata, in un periodo massimo di 10 mesi più il periodo di funzionalità del prodotto indicato sull’etichetta.

  5. 5. I criteri di biodegradabilità di cui al punto 2, lettera b), devono essere dimostrati utilizzando uno dei metodi di prova seguenti:

    1. a) EN ISO 14851:2019: Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche in un mezzo acquoso — Metodo per la determinazione della richiesta di ossigeno in un respirometro chiuso;

    2. b) EN ISO 14852:2021: Determinazione della biodegradabilità aerobica finale delle materie plastiche in un mezzo acquoso — Metodo di analisi dell’anidride carbonica sviluppata;

    3. c) ASTM D6691:2018: Standard Test Method for Determining Aerobic Biodegradation of Plastic Materials in the Marine Environment by a Defined Microbial Consortium or Natural Sea Water Inoculum;

    4. d) EN/ISO 19679:2020: Materie plastiche — Determinazione della biodegradazione aerobica di materiali plastici non fluttuanti nell’interfaccia acqua di mare/sedimento sabbioso — Metodo mediante analisi del diossido di carbonio sviluppato;

    5. e) EN/ISO 18830:2017: Materie plastiche — Determinazione della biodegradazione aerobica di materiali plastici non fluttuanti nell’interfaccia acqua di mare/sedimento sabbioso — Metodo mediante misurazione della domanda di ossigeno nel respirometro chiuso.

  6. 6. I polimeri possono essere sottoposti a prova in una delle forme seguenti:

    1. a) nella forma del telo immesso sul mercato;

    2. b) nella forma di polvere ricavata dalla macinazione del telo.

  7. 7. I materiali seguenti possono essere utilizzati come materiali di riferimento:

    1. a) controlli positivi: materiali biodegradabili quali polvere di cellulosa microcristallina, filtri di cellulosa privi di ceneri o poli-β-idrossibutirrato;

    2. b) controlli negativi: polimeri non biodegradabili quali polietilene o polistirene.

CMC 10: PRODOTTI DERIVATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che hanno raggiunto il punto finale nella catena di fabbricazione secondo quanto determinato a norma di tale regolamento e il cui elenco figura nella seguente tabella, come ivi specificato:

    N.Materiale costituentePrescrizioni aggiuntive
    Stallatico trasformato che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 3, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2023/16051.1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere stallatico trasformato solo se quest’ultimo è stato trattato per raggiungere un punto finale a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009 al più tardi 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità per il prodotto in questione e se il materiale è stato sottoposto a trasformazione aggiuntiva in modo da soddisfare almeno una delle condizioni seguenti: a. almeno il 90 % (massa secca) del materiale può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm; b. il materiale è stato granulato sotto pressione, pellettizzato, essiccato a temperature superiori a 100 °C o è stato sottoposto a un processo equivalente atto a garantire che il contenuto di semi di erbe infestanti e di propaguli vitali nello stallatico trasformato non sia superiore a 3 unità/l; o c. il materiale soddisfa almeno uno dei criteri di stabilità di cui alla CMC 3, punto 5. 1.2. Il materiale di cui al punto 1.1 può essere sottoposto a uno o più dei processi aggiuntivi seguenti: a. i metodi di trasformazione di cui alla CMC 2; b. un trattamento biologico che prevede nitrificazione e denitrificazione; c. la separazione meccanica delle frazioni solida e liquida; d. i processi di recupero dei nutrienti e/o del carbonio organico, senza l’intenzione di modificare altrimenti il materiale; e. un processo chimico per modificare il pH, senza l’intenzione di modificare altrimenti il materiale; f. un trattamento fisico per la rimozione dell’acqua e la trasformazione del materiale in polvere, granuli o pellet, senza l’intenzione di modificare altrimenti il materiale. 1.3 Gli additivi necessari alla trasformazione di cui ai punti 1.1 e 1.2 possono essere utilizzati a condizione che: a. gli additivi siano conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2; b. la concentrazione degli additivi necessari in ciascuno dei processi non superi il 5 % del peso dello stallatico trasformato o della frazione utilizzati in entrata nel rispettivo processo. 1.4. Lo stallatico trasformato non deve contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA16. 1.5. Lo stallatico trasformato destinato a essere utilizzato come materiale costituente in un prodotto fertilizzante dell’UE deve essere immagazzinato in modo da proteggerlo dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta.
  2. 2. Nei casi in cui il rispetto della prescrizione di cui al punto 1.4 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dalla trasformazione del materiale costituente o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

CMC 11: SOTTOPRODOTTI AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2008/98/CE

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE diversi, eccetto19:

    1. a) i sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) i polimeri diversi dai:

      polimeri derivati da un processo di polimerizzazione che ha avuto luogo in natura, indipendentemente dal processo di estrazione con il quale sono stati estratti e che non sono stati modificati chimicamente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 40, del regolamento (CE) n. 1907/2006;

      polimeri biodegradabili; o

      polimeri con un grado di idrosolubilità superiore a 2 g/l alle condizioni seguenti:

      temperatura 20 °C

      pH 7

      caricati a: 10 g/1000 ml

      durata della prova: 24 h;

    3. c) il compost;

    4. d) il digestato.

    5. e) i precipitati di sali di fosfato o i loro derivati che sono recuperati dai rifiuti o costituiscono sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE;

    6. f) i materiali di ossidazione termica o i loro derivati che sono recuperati dai rifiuti o costituiscono sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE

    7. g) i materiali di pirolisi e gassificazione che sono recuperati dai rifiuti o costituiscono sottoprodotti ai sensi della direttiva 2008/98/CE ; o

    8. h) sali di ammonio, sali di solfato, sali di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio che sono recuperati dai rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE.

  2. 2. I sottoprodotti devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.

  3. 3. A decorrere dal 16 luglio 2022 i sottoprodotti devono essere conformi ai criteri stabiliti dall’atto delegato di cui all’articolo 42, paragrafo 7. Un prodotto fertilizzante dell’UE immesso sul mercato dopo tale data non può contenere i sottoprodotti di cui al punto 1.

CMC 12: PRECIPITATI DI SALI DI FOSFATO E LORO DERIVATI

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere precipitati di sali di fosfato ottenuti per precipitazione esclusivamente da uno o più dei seguenti materiali in entrata:

    1. a) le acque reflue e i fanghi di depurazione provenienti da impianti municipali di trattamento delle acque reflue, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) le acque reflue e i fanghi derivanti dalla trasformazione di prodotti alimentari, bevande, alimenti per animali da compagnia, mangimi o prodotti lattiero-caseari, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, a meno che le fasi di trasformazione non abbiano comportato il contatto con biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio19 diversi da quelli definiti come tipo di prodotto 4 del gruppo 1 di cui all’allegato V del medesimo regolamento;

    3. c) i rifiuti organici ai sensi dell’articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    4. d) i residui della lavorazione ai sensi dell’articolo 2, lettera t), della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio20 provenienti dalla produzione di bioetanolo e biodiesel, derivanti dai materiali di cui al presente punto, lettere b), c) ed e);

    5. e) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, flottazione, estrazione con acqua, distillazione a vapore o riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione21:

      dei materiali provenienti dai rifiuti urbani misti,

      dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio,

      dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    6. f) le sostanze e miscele diverse da*:

      quelle di cui alle lettere da a) a e),

      i rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE,

      le sostanze o miscele che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE,

      le sostanze formate da precursori che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, o miscele che contengono tali sostanze,

      i polimeri non biodegradabili,

      i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

    I precipitati di sali di fosfato sono inoltre ottenuti per precipitazione da qualsiasi materiale in entrata di cui alle lettere da a) a f), o da una combinazione di tali materiali in entrata, trasformati con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per frazionamento solido-liquido utilizzando polimeri biodegradabili, dissoluzione in acqua, flottazione, estrazione con acqua, distillazione a vapore o riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, idrolisi termica, digestione anaerobica o compostaggio. La temperatura nell’ambito di tali processi non deve essere portata oltre 275 °C.

  2. 2. Il processo di precipitazione avviene in condizioni controllate in un reattore. Sono inoltre utilizzati solo materiali in entrata che non sono contaminati da altri flussi di materiali, o materiali in entrata, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono stati involontariamente contaminati da altri flussi di materiali in un incidente isolato che dia luogo solo a tracce di composti esogeni. Nell’impianto in cui avviene la precipitazione, dopo il processo di precipitazione devono essere evitati i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

  3. 3. I precipitati di sali di fosfato devono contenere:

    1. a) un tenore minimo di anidride fosforica (P2O5) pari al 16 % del tenore di materia secca;

    2. b) un tenore massimo di carbonio organico (Corg) pari al 3 % del tenore di materia secca;

    3. c) non più di 3 g/kg di materia secca di impurità macroscopiche di dimensioni superiori a 2 mm in qualsiasi delle forme seguenti: materia organica, vetro, pietre, metallo e plastica;

    4. d) non più di 5 g/kg di materia secca della somma delle impurità macroscopiche di cui alla lettera c).

  4. 4. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere derivati dei precipitati di sali di fosfato prodotti attraverso una o più fasi di fabbricazione chimica in cui i precipitati di sali di fosfato sono fatti reagire con i materiali di cui al punto 1, lettera f), che sono consumati nel processo chimico o utilizzati per tale processo. Il processo di fabbricazione dei derivati è eseguito in modo tale da modificare intenzionalmente la composizione chimica dei precipitati di sali di fosfato.

  5. 5. I precipitati di sali di fosfato utilizzati per i derivati devono essere conformi ai punti 1, 2 e 3.

  6. 6. Fatto salvo il punto 1, un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere precipitati di sali di fosfato ottenuti per precipitazione da materiali di categoria 2 o di categoria 3 o relativi prodotti derivati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento, da soli o miscelati con i materiali in entrata di cui al punto 1, purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

    1. a) il punto finale nella catena di fabbricazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2 e 3.

    Un prodotto fertilizzante dell’UE può inoltre contenere derivati di tali precipitati di sali di fosfato, ottenuti conformemente alle condizioni di cui al punto 4.

  7. 7. Nell’impianto in cui avviene la precipitazione, le linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata autorizzati per i precipitati di sali di fosfato e i loro derivati di cui ai punti 1, 4 e 6 sono chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di altri materiali in entrata.

  8. 8. Qualora per la PFC di un prodotto fertilizzante dell’UE contenente precipitati di sali di fosfato o loro derivati o entrambi, o che ne è costituito, non siano previste prescrizioni per quanto riguarda la Salmonella spp., l’Escherichia coli o gli enterococchi nell’allegato I, tali patogeni non devono superare i limiti indicati nella tabella seguente:

    Microrganismi da sottoporre a provaPiani di campionamentoLimite
    ncmM
    Salmonella spp.500Assente in 25 g o 25 ml
    Escherichia coli o enterococchi5501000 in 1 g o 1 ml

    dove:

    n= numero di campioni da sottoporre a prova,

    c= numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in UFC, è compreso tra m e M,

    m= valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

    M= valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

  9. 9. I patogeni in un prodotto fertilizzante dell’UE contenente precipitati di sali di fosfato ottenuti dai materiali di cui al punto 1, lettera a), o derivati di tali precipitati di sali di fosfato o entrambi, o che ne è costituito, non devono superare i limiti indicati nella tabella seguente:

    Microrganismi da sottoporre a provaPiani di campionamentoLimite
    ncmM
    Clostridium perfringens550100 UFC in 1 g o 1 ml
    Uova vitali di Ascaris sp.500Assente in 25 g o 25 ml

    dove:

    n= numero di campioni da sottoporre a prova,

    c= numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in UFC, è compreso tra m e M,

    m= valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

    M= valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

  10. 10. Le prescrizioni di cui ai punti 8 e 9, nonché le prescrizioni per la Salmonella spp., l’Escherichia coli o l’gli enterococchi indicate nella corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell’UE costituito unicamente da precipitati di sali di fosfato o loro derivati o da entrambi, non si applicano nel caso in cui tali precipitati di sali di fosfato o tutti i materiali biogenici in entrata utilizzati nel processo di precipitazione siano stati sottoposti a uno dei seguenti processi:

    1. a) sterilizzazione sotto pressione mediante riscaldamento fino a una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti ad una pressione assoluta di almeno 3 bar, in cui la pressione deve essere prodotta mediante l’evacuazione di tutta l’aria nella camera di sterilizzazione e la sostituzione dell’aria con vapore («vapore saturo»);

    2. b) trasformazione in un’unità di pastorizzazione o igienizzazione raggiungendo una temperatura di 70 °C per almeno un’ora.

  11. 11. I precipitati di sali di fosfato ottenuti dai materiali di cui al punto 1, lettera a), e i derivati ottenuti da tali precipitati di sali di fosfato non devono contenere più di 6 mg/kg di materia secca di IPA1622.

  12. 12. La somma di alluminio (Al) e ferro (Fe) nei precipitati di sali di fosfato o nei loro derivati non deve superare il 10 % della materia secca dei precipitati di sali di fosfato o dei loro derivati.

  13. 13. I precipitati di sali di fosfato o i loro derivati devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.

  14. 14. Ai fini dei punti 3, 11 e 12, la materia secca dei precipitati di sali di fosfato e dei loro derivati è misurata mediante essiccazione sotto vuoto a 40 °C fino a peso costante per evitare la perdita dell’acqua di cristallizzazione.

  15. 15. Nei casi in cui il rispetto di una delle prescrizioni di cui ai punti 11 e 12 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero dei precipitati di sali di fosfato o loro derivati, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

CMC 13: MATERIALI DI OSSIDAZIONE TERMICA O LORO DERIVATI

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere materiali di ossidazione termica ottenuti per conversione termochimica, in condizioni in cui l’ossigeno non è un fattore limitante, esclusivamente da uno o più dei seguenti materiali in entrata:

    1. a) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione23:

      dei materiali provenienti dai rifiuti urbani misti;

      dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio; e

      dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) i rifiuti vegetali dell’industria di trasformazione alimentare e i rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se non sono modificati chimicamente;

    3. c) la frazione di rifiuti organici derivante da successive operazioni di trattamento dei rifiuti organici raccolti separatamente ai fini del riciclaggio ai sensi della direttiva 2008/98/CE, per i quali l’incenerimento produce il miglior risultato ambientale conformemente all’articolo 4 di tale direttiva, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    4. d) i materiali prodotti da un processo controllato di conversione microbica o termochimica utilizzando esclusivamente i materiali in entrata di cui alle lettere a), b) e c);

    5. e) i fanghi di depurazione provenienti da impianti municipali di trattamento delle acque reflue, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    6. f) i materiali provenienti dal trattamento a gestione indipendente di acque reflue non contemplato dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio24 derivanti dalla trasformazione di prodotti alimentari, alimenti per animali da compagnia, mangimi, latte e bevande, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    7. g) i rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE, ad eccezione*:

      dei materiali in entrata di cui alle lettere da a) a f);

      dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 3, punto 2), della direttiva 2008/98/CE;

      dei materiali provenienti dai rifiuti urbani misti;

      dei rifiuti organici ai sensi dell’articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte; e

      dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    8. h) i combustibili ausiliari (gas naturale, gas liquefatto, condensato di gas naturale, gas di processo e relativi componenti, petrolio greggio, carbone, coke e relativi materiali derivati), se utilizzati per la trasformazione dei materiali in entrata di cui alle lettere da a) a g);

    9. i) le sostanze utilizzate nei processi di produzione dell’industria siderurgica; o

    10. j) le sostanze e miscele, ad eccezione*:

      dei materiali in entrata di cui alle lettere da a) a i);

      dei rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;

      delle sostanze o miscele che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE;

      delle sostanze formate da precursori che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, o delle miscele che contengono tali sostanze; e

      dei sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

  2. 2. Fatto salvo il punto 1, un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere materiali di ossidazione termica ottenuti per conversione termochimica, in condizioni in cui l’ossigeno non è un fattore limitante, da materiali di categoria 2 o di categoria 3 o relativi prodotti derivati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento, da soli o miscelati con i materiali in entrata di cui al punto 1, purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

    1. a) il punto finale nella catena di fabbricazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 3, 4 e 5.

  3. 3. L’ossidazione termica avviene in condizioni in cui l’ossigeno non è un fattore limitante in maniera che i gas prodotti dal processo di conversione termochimica siano portati, dopo l’ultima immissione di aria di combustione, in modo controllato e omogeneo persino nelle condizioni più sfavorevoli, a una temperatura di almeno 850 °C per almeno due secondi. Tali condizioni si applicano a tutti i materiali in entrata, ad eccezione:

    1. a) dei materiali in entrata di cui al punto 1, lettere a), b) e h), o prodotti da un processo controllato di conversione microbica o termochimica utilizzando esclusivamente tali materiali; e

    2. b) dei materiali in entrata di cui al punto 2;

    ai quali si applica una temperatura di almeno 450 °C per almeno 0,2 secondi.

  4. 4. L’ossidazione termica avviene in una camera di incenerimento o di combustione. Nella camera possono essere trasformati solo materiali in entrata che non sono contaminati da altri flussi di materiali, o materiali in entrata, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono stati involontariamente contaminati da altri flussi di materiali in un incidente isolato che dia luogo solo a tracce di composti esogeni. Nell’impianto in cui avviene l’ossidazione termica sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

    1. a) le linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata di cui ai punti 1 e 2 sono chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di altri materiali in entrata;

    2. b) il materiale in entrata è ossidato in modo tale che il tenore di carbonio organico totale (Corg) delle scorie e delle ceneri pesanti risultanti sia inferiore al 3 % della materia secca del materiale;

    3. c) dopo il processo di conversione termochimica sono evitati i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

  5. 5. I materiali di ossidazione termica sono ceneri o scorie e non devono contenere più di:

    1. a) 6 mg/kg di materia secca di IPA1625;

    2. b) 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS26 di PCDD/F27/kg di materia secca.

  6. 6. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere derivati dei materiali di ossidazione termica che sono stati prodotti dai materiali in entrata di cui ai punti 1 e 2, che soddisfano le condizioni di cui al punto 5 e che sono stati fabbricati mediante un processo di conversione termochimica conformemente ai punti 3 e 4. Il processo di fabbricazione dei derivati è eseguito in modo tale da modificare intenzionalmente la composizione chimica del materiale di ossidazione termica. Il processo di fabbricazione dei derivati è della seguente natura:

    1. a) fabbricazione chimica: i derivati sono prodotti attraverso una o più fasi di fabbricazione chimica in cui i materiali di ossidazione termica sono fatti reagire con i materiali in entrata di cui al punto 1, lettera j), che sono consumati in un processo chimico o utilizzati per tale processo, mentre i polimeri non biodegradabili non sono utilizzati;

    2. b) fabbricazione termochimica: i derivati sono prodotti attraverso una o più fasi di fabbricazione in cui i materiali di ossidazione termica sono fatti reagire termochimicamente con i reagenti di cui ai punti 1 e 2, che sono consumati in un processo chimico o utilizzati per tale processo.

    I materiali di ossidazione termica che presentano una o più caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono miscelati o fatti reagire con rifiuti, sostanze o materiali allo scopo di ridurre le sostanze pericolose a livelli inferiori ai valori limite per la caratteristica di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva. Utilizzando un approccio basato sul bilancio di massa, i fabbricanti che utilizzano materiali di ossidazione termica con caratteristiche di pericolo devono dimostrare la rimozione o la trasformazione dei contaminanti a livelli inferiori ai valori limite di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE.

  7. 7. I contaminanti presenti in un prodotto fertilizzante dell’UE contenente materiali di ossidazione termica o loro derivati, o che ne è costituito, non devono superare i seguenti valori limite:

    1. a) cromo totale (Cr): 400 mg/kg di materia secca, se i materiali di ossidazione termica o i loro derivati provengono dai materiali in entrata di cui al punto 1, lettera e), g) o i);

    2. b) tallio (Tl): 2 mg/kg di materia secca, se i materiali di ossidazione termica o i loro derivati provengono dai materiali in entrata di cui al punto 1, lettera e), g), h) o i);

    Il tenore di cloro (Cl-) non deve risultare superiore a 30 g/kg di materia secca. Tuttavia tale valore limite non deve applicarsi ai prodotti fertilizzanti dell’UE prodotti mediante un processo di fabbricazione in cui un composto contenente Cl- è stato aggiunto con l’intenzione di produrre sali di metalli alcalini o sali di metalli alcalino-terrosi qualora tale composto sia dichiarato conformemente all’allegato III. Il tenore di vanadio (V) non deve risultare superiore a 600 mg/kg di materia secca, se i materiali di ossidazione termica o i loro derivati provengono dai materiali in entrata di cui al punto 1, lettera g) o i).

  8. 8. I materiali di ossidazione termica o i loro derivati devono essere conformi alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.

  9. 9. Nei casi in cui il rispetto di una delle prescrizioni di cui ai punti 5 e 7 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero dei materiali di ossidazione termica o loro derivati, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

CMC 14: MATERIALI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE

  1. 1. Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere materiali di pirolisi o gassificazione ottenuti per conversione termochimica, in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante, esclusivamente di uno o più dei seguenti materiali in entrata:

    1. a) gli organismi viventi o morti o parti di essi, non trasformati o trasformati esclusivamente con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, o estratti dall’aria con qualsiasi mezzo, ad eccezione28:

      dei materiali provenienti dai rifiuti urbani misti,

      dei fanghi di depurazione, dei fanghi industriali o dei fanghi di dragaggio, e

      dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) i rifiuti vegetali dell’industria di trasformazione alimentare e i rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e della produzione di carta dalla pasta, se non sono modificati chimicamente;

    3. c) i residui della lavorazione ai sensi dell’articolo 2, lettera t), della direttiva 2009/28/CE provenienti dalla produzione di bioetanolo e biodiesel, derivanti dai materiali di cui alle lettere a), b) e d);

    4. d) i rifiuti organici ai sensi dell’articolo 3, punto 4), della direttiva 2008/98/CE derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; o

    5. e) gli additivi per la pirolisi o la gassificazione necessari a migliorare l’efficienza del procedimento o le prestazioni ambientali del processo di pirolisi o gassificazione, purché tali additivi siano consumati nel processo chimico o utilizzati per tale processo e che la concentrazione totale di tutti gli additivi non superi il 25 % della materia fresca del materiale in entrata totale, ad eccezione*:

      dei materiali in entrata di cui alle lettere da a) a d),

      dei rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE,

      delle sostanze o miscele che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE,

      delle sostanze formate da precursori che hanno cessato di essere rifiuti in uno o più Stati membri in virtù di misure nazionali che recepiscono l’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, o delle miscele che contengono tali sostanze,

      dei polimeri non biodegradabili, e

      dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

    Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere materiali di pirolisi o gassificazione ottenuti per conversione termochimica, in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante, di qualsiasi materiale in entrata di cui alle lettere da a) a e), o di una combinazione di tali materiali in entrata, trasformati con mezzi manuali, meccanici o gravitazionali, per frazionamento solido-liquido utilizzando polimeri biodegradabili, per dissoluzione in acqua, per flottazione, per estrazione con acqua, per distillazione a vapore o per riscaldamento all’unico scopo di eliminare l’acqua, per compostaggio o per digestione anaerobica.

  2. 2. Il processo di conversione termochimica avviene in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante in modo da raggiungere una temperatura di almeno 180 °C per almeno due secondi nel reattore. Nel reattore per la pirolisi o la gassificazione possono essere trasformati solo materiali in entrata che non sono contaminati da altri flussi di materiali, o materiali in entrata, diversi dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, che sono stati involontariamente contaminati da altri flussi di materiali in un incidente isolato che dia luogo solo a tracce di composti esogeni. Nell’impianto in cui avviene la pirolisi o la gassificazione, dopo il processo termochimico devono essere evitati i contatti fisici tra il materiale in entrata e in uscita, anche durante il magazzinaggio.

  3. 3. I materiali di pirolisi e gassificazione devono avere un rapporto molare dell’idrogeno (H) rispetto al carbonio organico (H/Corg) inferiore a 0,7 e le prove devono essere eseguite sulla frazione secca e senza ceneri per i materiali con un tenore di carbonio organico (Corg) inferiore al 50 %. Essi non devono contenere più di:

    1. a) 6 mg/kg di materia secca di IPA1629,

    2. b) 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS30 di PCDD/F31/kg di materia secca,

    3. c)

  4. 4. Fatto salvo il punto 1, un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere materiali di pirolisi o gassificazione ottenuti per conversione termochimica, in condizioni in cui l’ossigeno è un fattore limitante, di materiali di categoria 2 o di categoria 3 o relativi prodotti derivati, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 e alle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di tale regolamento, da soli o miscelati con i materiali in entrata di cui al punto 1, purché siano rispettate entrambe le seguenti condizioni:

    1. a) il punto finale nella catena di fabbricazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1069/2009;

    2. b) sono soddisfatte le condizioni di cui ai punti 2 e 3.

  5. 5. Nell’impianto in cui avviene la pirolisi o la gassificazione, le linee di produzione per la trasformazione di materiali in entrata di cui ai punti 1 e 4 sono chiaramente separate dalle linee di produzione per la trasformazione di altri materiali in entrata.

  6. 6. In un prodotto fertilizzante dell’UE contenente materiali di pirolisi e gassificazione o che ne è costituito:

    1. a) il tenore di cloro (Cl-) non deve risultare superiore a 30 g/kg di materia secca e

    2. b) il tenore di tallio (Tl) non deve risultare superiore a 2 mg/kg di materia secca qualora sia stato applicato più del 5 % di additivi per pirolisi o gassificazione rispetto al peso fresco del materiale in entrata totale.

  7. 7. Il materiale di pirolisi e gassificazione deve essere conforme alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.

  8. 8. Nei casi in cui il rispetto di una delle prescrizioni di cui ai punti 3 e 6 derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del materiale di pirolisi o gassificazione, o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

CMC 15: MATERIALI DI ELEVATA PUREZZA RECUPERATI

  1. 1) Un prodotto fertilizzante dell’UE può contenere un materiale di elevata purezza recuperato, vale a dire sale di ammonio, sale di solfato, sale di fosfato, zolfo elementare, carbonato di calcio o ossido di calcio, o miscele di tali materiali, con una purezza pari ad almeno il 95 % di materia secca del materiale.

  2. 2) Il materiale di elevata purezza è recuperato da rifiuti generati da:

    1. a) un processo di produzione che utilizza come materiali in entrata sostanze e miscele diverse dai sottoprodotti di origine animale o dai prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/200933*, o

    2. b) un processo di depurazione dei gas o di controllo delle emissioni volto a rimuovere i nutrienti dagli off-gas derivati da uno o più dei materiali in entrata e delle strutture seguenti:

      1. i) sostanze e miscele diverse dai rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE;

      2. ii) piante o parti di piante;

      3. iii) rifiuti organici ai sensi dell’articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE, derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte;

      4. iv) acque reflue urbane e domestiche ai sensi dell’articolo 2, punti 1 e 2 rispettivamente, della direttiva 91/271/CEE34*;

      5. v) fanghi ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 86/278/CEE35*, che non presentano caratteristiche pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE;

      6. vi) rifiuti ai sensi dell’articolo 3, punto 1, della direttiva 2008/98/CE e combustibili in entrata in un impianto di coincenerimento dei rifiuti quale definito nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio36* e operante alle condizioni stabilite in tale direttiva, a condizione che tali combustibili in entrata non presentino caratteristiche pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE;

      7. vii) materiali di categoria 2 o di categoria 3 o loro prodotti derivati, conformemente alle condizioni stabilite nell’articolo 32, paragrafi 1 e 2, e nelle misure di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009, a condizione che gli off-gas siano derivati da un processo di compostaggio o digestione di cui, rispettivamente, alle CMC 3 e 5 dell’allegato II del presente regolamento;

      8. viii) stallatico ai sensi dell’articolo 3, punto 20, del regolamento (CE) n. 1069/2009, o suoi prodotti derivati; o

      9. ix) strutture di stabulazione del bestiame.

    I materiali in entrata di cui ai punti da i) a vi) non devono contenere sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009.

  3. 3) Il materiale di elevata purezza deve avere un tenore di carbonio organico (Corg) non superiore allo 0,5 % di materia secca del materiale.

  4. 4) Il materiale di elevata purezza non deve contenere più di:

    1. a) 6 mg/kg di materia secca di idrocarburi policiclici aromatici (PAH16)37*;

    2. b) 20 ng di equivalenti di tossicità dell’OMS38*/kg di materia secca di dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF)39*.

  5. 5) Un prodotto fertilizzante dell’UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza non deve contenere più di:

    1. a) 400 mg/kg di materia secca di cromo totale (Cr); e

    2. b) 2 mg/kg di materia secca di tallio (Tl).

  6. 6) Nei casi in cui il rispetto di una determinata prescrizione di cui ai punti 4 e 5 (ad esempio l’assenza di un determinato contaminante) derivi in maniera certa e incontestabile dalla natura o dal processo di recupero del materiale di elevata purezza o dal processo di fabbricazione del prodotto fertilizzante dell’UE, nella procedura di valutazione della conformità tale rispetto può essere presunto senza bisogno di effettuare verifiche (ad esempio prove), sotto la responsabilità del fabbricante.

  7. 7) Se all’allegato I, per la categoria funzionale del prodotto di un prodotto fertilizzante dell’UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non sono state stabilite prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o enterococchi, nel prodotto fertilizzante dell’UE tali patogeni non devono superare i limiti stabiliti nella tabella seguente:

    Microrganismi da sottoporre a provaPiani di campionamentoLimite
    ncmM
    Salmonella spp.500Assente in 25 g o 25 ml
    enterococchi5501000 in 1 g o 1 ml

    dove:

    n= numero di campioni da sottoporre a prova,

    c= numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

    m= valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

    M= valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC.

  8. 8) La conformità di un prodotto fertilizzante dell’UE che contiene o è costituito da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), alle prescrizioni di cui al punto 7, o alle prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o enterococchi di cui all’allegato I per la corrispondente PFC del prodotto fertilizzante dell’UE deve essere verificata mediante prove, conformemente all’allegato IV, parte II, Modulo D1 — Garanzia di qualità del processo di produzione, punto 5.1.3.1. Le prescrizioni di cui al punto 7 e le prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o enterococchi di cui all’allegato I per la corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell’UE che è costituito unicamente da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non si applicano se i materiali di elevata purezza o tutti i materiali biogenici in entrata utilizzati sono stati sottoposti a uno dei processi seguenti:

    1. a) sterilizzazione sotto pressione mediante riscaldamento fino a una temperatura al centro della massa superiore a 133 °C per almeno 20 minuti a una pressione assoluta di almeno 3 bar, in cui la pressione deve essere prodotta mediante l’evacuazione di tutta l’aria nella camera di sterilizzazione e la sostituzione dell’aria con vapore («vapore saturo»);

    2. b) trasformazione in un’unità di pastorizzazione o igienizzazione raggiungendo una temperatura di 70 °C per almeno un’ora.

    Le prescrizioni di cui al punto 7 e le prescrizioni relative a Salmonella spp., Escherichia coli o enterococchi di cui all’allegato I per la corrispondente PFC di un prodotto fertilizzante dell’UE che è costituito unicamente da materiali di elevata purezza di cui al punto 2, lettera b), non si applicano se gli off-gas derivano da un processo di incenerimento quale definito nella direttiva 2010/75/UE.

  9. 9) I materiali di elevata purezza immagazzinati in maniera tale da non essere protetti dalle precipitazioni e dalla luce solare diretta possono essere aggiunti a un prodotto fertilizzante dell’UE solo se sono stati fabbricati al massimo 36 mesi prima della firma della dichiarazione UE di conformità per il rispettivo prodotto fertilizzante dell’UE.

  10. 10. Il materiale di elevata purezza deve essere conforme alla prescrizione di cui alla CMC 1, punto 2.

  11. 10)