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Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

La direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio3 impone agli Stati membri di accettare l’adempimento in formato elettronico degli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo o in partenza da porti dell’Unione e di garantirne la trasmissione attraverso un’interfaccia unica, per agevolare e rendere più efficienti i trasporti marittimi.

I trasporti marittimi costituiscono la colonna portante del commercio e delle comunicazioni sia all’interno del mercato unico che al di fuori di esso. Per agevolare i trasporti marittimi, oltre che per ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle compagnie di navigazione, è opportuno armonizzare e semplificare ulteriormente le procedure di informazione per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione imposti alle compagnie di navigazione dagli atti giuridici dell’Unione, e dagli atti giuridici internazionali e dal diritto nazionale degli Stati membri; è inoltre opportuno che dette procedure siano tecnologicamente neutre e promuovano soluzioni di dichiarazione adeguate alle esigenze future.

Sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno spesso invocato maggiore interoperabilità nonché una comunicazione e flussi di informazione più completi e di facile utilizzo per migliorare il funzionamento del mercato interno e rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese.

L’obiettivo principale del presente regolamento è stabilire norme armonizzate per fornire le informazioni richieste per gli scali nei porti, in particolare garantendo che le stesse serie di dati possano essere comunicate a ciascuna interfaccia unica marittima nazionale nello stesso modo. Il presente regolamento mira inoltre ad agevolare la trasmissione delle informazioni tra i dichiaranti, le autorità competenti, i prestatori di servizi portuali del porto di scalo e gli altri Stati membri. L’applicazione del presente regolamento non dovrebbe modificare i tempi o la sostanza degli obblighi di dichiarazione, né dovrebbe incidere sull’archiviazione e sul trattamento successivi delle informazioni a livello nazionale o dell’Unione.

L’interfaccia unica marittima nazionale esistente in ciascuno Stato membro dovrebbe essere conservata come base per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile. L’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbe rappresentare un punto d’accesso generale per le dichiarazioni degli operatori dei trasporti marittimi e svolgere sia le funzioni di raccolta dei dati presso i dichiaranti, sia quelle di distribuzione dei dati a tutte le autorità competenti e ai prestatori di servizi portuali.

Al fine di rafforzare l’efficienza delle interfacce uniche marittime nazionali e di prepararsi ai futuri sviluppi, negli Stati membri dovrebbe essere possibile mantenere le modalità attuali o introdurne di nuove per utilizzare l’interfaccia unica marittima nazionale ai fini della comunicazione di informazioni analoghe per altri modi di trasporto.

I front-end delle suddette interfacce uniche marittime nazionali, dal lato dei dichiaranti, dovrebbero essere armonizzati a livello dell’Unione, così da agevolare le dichiarazioni e ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi. Tale armonizzazione dovrebbe essere ottenuta con l’uso, in ogni interfaccia unica marittima nazionale, di un software di interfaccia comune per lo scambio di informazioni da sistema a sistema, sviluppato a livello dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero assumersi la responsabilità di integrare e gestire il modulo di interfaccia e di aggiornare periodicamente e in modo tempestivo il software, quando la Commissione ne fornisca nuove versioni. La Commissione dovrebbe sviluppare tale modulo e fornire aggiornamenti in caso di necessità, dal momento che lo sviluppo delle tecnologie digitali procede a ritmo sostenuto e qualsiasi soluzione tecnologica potrebbe rapidamente rivelarsi superata alla luce di nuovi sviluppi.

Altri canali di dichiarazione messi a disposizione dagli Stati membri e dai prestatori di servizi, come i sistemi per gli operatori portuali, potrebbero essere mantenuti quali punti di accesso facoltativi per le dichiarazioni e dovrebbero poter fungere da fornitori di servizi di dati.

Al fine di non imporre oneri amministrativi sproporzionati agli Stati membri senza sbocco sul mare privi di porti marittimi, tali Stati membri dovrebbero essere esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale. Ciò significa che, fintanto che si avvarranno di tale esenzione, detti Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi legati allo sviluppo, all’istituzione, al funzionamento e alla messa a disposizione di un’interfaccia unica marittima nazionale.

Le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero contenere un’interfaccia grafica utente di facile utilizzo dotata di funzionalità comuni per le dichiarazioni manuali da parte dei dichiaranti. Gli Stati membri dovrebbero offrire l’interfaccia grafica utente per l’inserimento manuale di dati da parte dei dichiaranti anche come modo per caricare i fogli elettronici digitali armonizzati. Oltre a garantire le funzionalità comuni, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero coordinare gli sforzi per far sì che l’esperienza utente delle interfacce grafiche utente sia il più possibile simile.

Le nuove tecnologie digitali emergenti offrono crescenti opportunità per migliorare l’efficienza del settore dei trasporti marittimi e ridurre gli oneri amministrativi. Per concretizzare il prima possibile i vantaggi di queste nuove tecnologie, è opportuno conferire alla Commissione il potere di modificare le specifiche tecniche, le norme e le procedure del sistema armonizzato di dichiarazione mediante atti di esecuzione. Ciò dovrebbe lasciare agli attori del mercato la flessibilità necessaria per sviluppare nuove tecnologie digitali; inoltre si dovrebbe tener conto delle nuove tecnologie nella revisione del presente regolamento.

È opportuno fornire ai dichiaranti sostegno e informazioni di livello adeguato sui processi e i requisiti tecnici relativi all’utilizzo dell’interfaccia unica marittima nazionale, tramite siti web nazionali di agevole accesso e utilizzo con standard di grafica «look and feel» comuni.

La convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale («convenzione FAL»)4 stabilisce che le autorità pubbliche devono in tutti i casi richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali, mantenendo al minimo il numero delle voci. È tuttavia possibile che le condizioni locali richiedano informazioni specifiche per garantire la sicurezza della navigazione.

Per garantire il funzionamento dell’EMSWe è necessario costituire una serie di dati EMSWe generale comprendente tutti gli elementi di informazione che potrebbero essere richiesti dalle autorità nazionali o dagli operatori portuali a fini amministrativi od operativi, allorché una nave fa scalo in un porto. Al momento di stabilire la serie di dati EMSWe, la Commissione dovrebbe tenere conto dei lavori pertinenti condotti a livello internazionale. Dal momento che l’ampiezza degli obblighi di dichiarazione varia da uno Stato membro all’altro, l’interfaccia unica marittima nazionale di un determinato Stato membro dovrebbe essere progettata in modo da accettare la serie di dati EMSWe senza alcuna modifica, ignorando le eventuali informazioni non pertinenti per quello Stato membro.

In circostanze eccezionali, uno Stato membro dovrebbe essere in grado di chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari. Tali circostanze eccezionali possono presentarsi, ad esempio, qualora via sia un’urgente necessità di proteggere l’ordine e la sicurezza interni o far fronte a una minaccia grave per la salute umana o animale o per l’ambiente. È opportuno interpretare la nozione di «circostanze eccezionali» in maniera rigorosa.

Gli obblighi di dichiarazione pertinenti contenuti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali dovrebbero essere elencati nell’allegato del presente regolamento. Tali obblighi di dichiarazione dovrebbero formare la base per la costituzione della serie di dati EMSWe generale. L’allegato dovrebbe inoltre fare riferimento alle pertinenti categorie di obblighi di dichiarazione a livello nazionale; gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di chiedere alla Commissione di modificare la serie di dati EMSWe in base agli obblighi di dichiarazione previsti dalla normativa e dai requisiti nazionali. Gli atti giuridici dell’Unione che modificano la serie di dati EMSWe sulla base di un obbligo di dichiarazione previsto dalla normativa e dai requisiti nazionali dovrebbe contenere un esplicito riferimento a tale normativa e tali requisiti nazionali.

Ogniqualvolta le informazioni contenute nell’interfaccia unica marittima nazionale sono distribuite alle autorità competenti, la loro trasmissione dovrebbe rispettare codici, formati e requisiti comuni in materia di dati per le formalità e gli obblighi di dichiarazione previsti dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato; inoltre, tale trasmissione dovrebbe essere effettuata attraverso i sistemi informatici ivi indicati, come i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio5.

L’attuazione del presente regolamento dovrebbe tener conto dei sistemi SafeSeaNet istituiti a livello nazionale e dell’Unione, che dovrebbero continuare ad agevolare lo scambio e la distribuzione tra gli Stati membri delle informazioni ricevute tramite l’interfaccia unica marittima nazionale, ai sensi della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6.

I porti non sono la destinazione finale delle merci. L’efficienza degli scali delle navi nei porti incide sull’intera catena logistica relativa al trasporto di merci e passeggeri da e verso i porti. Per garantire l’interoperabilità, la multimodalità e un’agevole integrazione dei trasporti marittimi nell’intera catena logistica e per facilitare altri modi di trasporto, le interfacce uniche marittime nazionali dovrebbero permettere lo scambio di informazioni pertinenti, come gli orari di arrivo e di partenza, con quadri analoghi elaborati per altri modi di trasporto.

Per migliorare l’efficienza dei trasporti marittimi e limitare la duplicazione delle informazioni da fornire a fini operativi quando una nave fa scalo in un porto, le informazioni comunicate dai dichiaranti all’interfaccia unica marittima nazionale dovrebbero essere condivise anche con determinati altri soggetti, come gli operatori portuali o dei terminali, se ciò è consentito dal dichiarante e tenendo conto della necessità di rispettare la riservatezza, gli elementi commerciali sensibili e i vincoli giuridici. Il presente regolamento intende migliorare il trattamento dei dati sulla scorta del principio una tantum nell’adempimento degli obblighi di dichiarazione.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione devono essere munite di una dichiarazione sommaria di entrata, da presentare alle autorità doganali per via elettronica. Considerata l’importanza delle informazioni contenute nella dichiarazione sommaria di entrata per la gestione dei rischi finanziari e per la sicurezza, è in via di elaborazione un sistema elettronico specifico per la presentazione e la gestione delle dichiarazioni sommarie di entrata nel territorio doganale dell’Unione. Non sarà quindi possibile presentare una dichiarazione sommaria di entrata attraverso il modulo di interfaccia armonizzata delle dichiarazioni. Tuttavia, dal momento che alcuni elementi di dati presentati con la dichiarazione sommaria di entrata sono richiesti anche per l’adempimento di altri obblighi di dichiarazioni doganali e marittime quando una nave fa scalo in un porto dell’Unione, l’EMSWe dovrebbe essere in grado di trattare gli elementi di dati contenuti nella dichiarazione sommaria di entrata. Si dovrebbe prevedere anche la possibilità che l’interfaccia unica marittima nazionale reperisca informazioni pertinenti che sono state già presentate attraverso la dichiarazione sommaria di entrata.

Nell’ottica di armonizzare completamente i requisiti di dichiarazione, è opportuno garantire la cooperazione tra le autorità doganali, le autorità marittime e le altre autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione. I coordinatori nazionali con responsabilità specifiche dovrebbero agevolare l’efficacia di tale cooperazione e il corretto funzionamento delle interfacce uniche marittime nazionali.

È necessario predisporre banche dati comuni per consentire il riutilizzo delle informazioni fornite tramite le interfacce uniche marittime nazionali e agevolare la presentazione delle informazioni da parte dei dichiaranti. Una banca dati EMSWe per le navi dovrebbe includere un elenco di riferimento dei dettagli delle navi e delle loro esenzioni in materia di dichiarazioni, così come sono segnalate nella rispettiv a interfaccia unica marittima nazionale. Per facilitare la presentazione di informazioni da parte dei dichiaranti, dovrebbe essere istituita una banca dati comune dei siti che contenga un elenco di riferimento dei codici dei siti comprendente il codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE), i codici specifici SafeSeaNet, e i codici degli impianti portuali registrati nel sistema mondiale integrato di informazione sul traffico marittimo (GISIS) dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO). Inoltre, dovrebbe essere istituita una banca dati Hazmat comune che contenga un elenco delle merci pericolose e inquinanti che devono essere notificate all’interfaccia unica marittim a nazionale ai sensi della direttiva 2002/59/CE nonché del FAL n. 7 dell’IMO, prendendo in considerazione gli elementi di dati pertinenti reperibili nei codici e nelle convenzioni IMO.

Il trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento da parte delle autorità competenti dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio7. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento dovrebbe conformarsi al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio8.

L’EMSWe e le interfacce uniche marittime nazionali non dovrebbero introdurre alcun nuovo motivo per il trattamento dei dati personali oltre a quelli richiesti per il proprio funzionamento, e non dovrebbero essere utilizzate per concedere nuovi diritti di accesso a dati personali.

È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardo all’integrazione del presente regolamento istituendo e modificando la serie di dati EMSWe e determinando le definizioni, le categorie e le specifiche dei dati per gli elementi di dati, e con riguardo alla modifica dell’allegato per inserirvi obblighi di dichiarazione vigenti a livello nazionale, oltre che per tenere conto di eventuali nuovi obblighi di dichiarazione adottati mediante atti giuridici dell’Unione. La Commissione dovrebbe garantire il rispetto dei codici, dei formati e dei requisiti comuni in materia di dati stabiliti negli atti giuridici dell’Unione e internazionali ed elencati nell’allegato. È di particolare importanza che durante l’attività preparatoria la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20169. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al momento della preparazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire che gli esperti degli Stati membri e la comunità imprenditoriale siano consultati in modo trasparente e con largo anticipo.

Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, si dovrebbero attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

In particolare, è opportuno attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire specifiche funzionali e tecniche, meccanismi di controllo della qualità e procedure per la messa in atto, la manutenzione e l’utilizzo del modulo armonizzato di interfaccia e dei relativi elementi armonizzati delle interfacce uniche marittime nazionali. È opportuno inoltre attribuire alla Commissione le competenze di esecuzione per stabilire specifiche tecniche, norme e procedure per i servizi comuni dell’EMSWe.

È opportuno che il presente regolamento si basi sul regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio11, che fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro. Il regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce le condizioni che consentono agli utenti di utilizzare i propri mezzi di identificazione e autenticazione elettronica per accedere ai servizi pubblici online in contesti transfrontalieri.

È opportuno che la Commissione svolga una valutazione del presente regolamento. Si dovrebbero raccogliere informazioni per corroborare tale valutazione e consentire di verificare l’efficacia del presente regolamento rispetto ai suoi obiettivi. La Commissione dovrebbe altresì valutare, tra le altre opzioni, il valore aggiunto dell’introduzione di un sistema di dichiarazione europeo centralizzato e armonizzato, come un’interfaccia centrale delle dichiarazioni.

È quindi opportuno abrogare la direttiva 2010/65/UE, con effetto dalla data di applicazione del presente regolamento.

Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio12,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il quadro per un sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe») tecnologicamente neutro e interoperabile dotato di interfacce armonizzate per agevolare la trasmissione elettronica delle informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per le navi in arrivo, in sosta o in partenza da un porto dell’Unione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «sistema di interfaccia unica marittima europea» (European Maritime Single Window environment - «EMSWe»): il quadro giuridico e tecnico per la trasmissione elettronica di informazioni in relazione agli obblighi di dichiarazione per gli scali nei porti dell’Unione; il sistema consiste di una rete di interfacce uniche marittime nazionali dotate di interfacce armonizzate delle dichiarazioni e comprende gli scambi di dati attraverso SafeSeaNet e altri sistemi pertinenti nonché i servizi comuni per la gestione del registro degli utenti e dell’accesso, l’indirizzamento, l’identificazione delle navi, i codici dei siti e le informazioni sulle merci pericolose e inquinanti e sulla salute;

  2. 2) «nave»: qualsiasi nave o unità marittima operante nell’ambiente marino e soggetta a un obbligo di dichiarazione specifico elencato nell’allegato;

  3. 3) «interfaccia unica marittima nazionale»: una piattaforma tecnica di ricezione, scambio e trasmissione elettronici delle informazioni per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, istituita e fatta funzionare a livello nazionale, comprendente una gestione dei diritti di accesso definita congiuntamente, un modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e un’interfaccia grafica utente per la comunicazione con i dichiaranti, nonché collegamenti con i sistemi e le banche dati delle autorità competenti a livello nazionale e dell’Unione che consente la comunicazione ai dichiaranti di messaggi o conferme riguardanti la più ampia gamma di decisioni prese da tutte le autorità competenti partecipanti, e che potrebbe consentire anche, ove applicabile, la connessione con altri mezzi di dichiarazione;

  4. 4) «modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni»: una componente middleware dell’interfaccia unica marittima nazionale attraverso cui il sistema d’informazione utilizzato dal dichiarante e la pertinente interfaccia unica marittima nazionale possono scambiare informazioni;

  5. 5) «obbligo di dichiarazione»: le informazioni richieste dagli atti giuridici dell’Unione e internazionali elencati nell’allegato, nonché dalle normative e dai requisiti nazionali ivi citati, che devono essere comunicati in relazione allo scalo in un porto;

  6. 6) «scalo in un porto»: l’arrivo, la sosta e la partenza di una nave in o da un porto marittimo di uno Stato membro;

  7. 7) «elemento di dati»: l’unità di informazione minima avente una definizione unica e caratteristiche tecniche precise, come formato, lunghezza e tipo di carattere;

  8. 8) «serie di dati EMSWe»: l’elenco completo di elementi di dati derivanti dagli obblighi di dichiarazione;

  9. 9) «interfaccia grafica utente»: un’interfaccia web per la trasmissione di dati bidirezionale utente/sistema basata sul web a un’interfaccia unica marittima nazionale, che consente ai dichiaranti di inserire i dati manualmente, tra l’altro mediante fogli elettronici digitali armonizzati e funzioni che permettono di estrarre gli elementi di dati delle dichiarazioni da tali fogli elettronici, e include funzionalità e caratteristiche comuni che assicurano un flusso di navigazione comune e un’esperienza comune di caricamento dei dati per i dichiaranti;

  10. 10) «servizio comune di indirizzamento»: un servizio supplementare volontario a disposizione dei dichiaranti per l’avvio di connessioni dati dirette da sistema a sistema tra il sistema di un dichiarante e il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni della rispettiva interfaccia unica marittima nazionale;

  11. 11) «dichiarante»: qualsiasi persona fisica o giuridica soggetta agli obblighi di dichiarazione o qualsiasi persona fisica o giuridica debitamente autorizzata che agisce per suo conto entro i limiti dei pertinenti obblighi di dichiarazione;

  12. 12) «autorità doganali»: le autorità di cui all’articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;

  13. 13) «fornitore di servizi di dati»: una persona fisica o giuridica che presta servizi in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione a un dichiarante in relazione agli obblighi di dichiarazione;

  14. 14) «trasmissione elettronica delle informazioni»: il processo di trasmissione di informazioni codificate digitalmente mediante un formato strutturato modificabile che può essere utilizzato direttamente per l’archiviazione e il trattamento dei dati tramite computer;

  15. 15) «prestatore di servizi portuali»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca una o più categorie dei servizi portuali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio13.

Capo II. SERIE DI DATI EMSWe

Art. 3 Costituzione della serie di dati EMSWe

1. La Commissione stabilisce e modifica la serie di dati EMSWe ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Entro il 15 febbraio 2020, gli Stati membri notificano alla Commissione gli obblighi di dichiarazione derivanti dalla normativa e dai requisiti nazionali, nonché gli elementi di dati da inserire nella serie di dati EMSWe. Gli Stati membri indicano tali elementi di dati con precisione.

3.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità della procedura di cui all’articolo 23, così da modificare l’allegato del presente regolamento al fine di introdurre, sopprimere o adeguare riferimenti alla normativa o ai requisiti nazionali, agli atti giuridici dell’Unione, internazionale o nazionale, e al fine di stabilire e modificare la serie di dati EMSWe.

Il primo di tali atti delegati è adottato entro il 15 agosto 2021.

Come stabilito all’articolo 4, Uno Stato membro può chiedere alla Commissione di introdurre o modificare elementi di dati nella serie di dati EMSWe conformemente agli obblighi di dichiarazione contenuti nella normativa e nei requisiti nazionali. Nel valutare se inserire gli elementi di dati nella serie di dati EMSW la Commissione tiene conto di preoccupazioni in materia di sicurezza nonché dei principi della convenzione FAL, segnatamente il principio di richiedere nelle dichiarazioni solo le informazioni essenziali mantenendo al minimo il numero delle voci.

La Commissione decide, entro tre mesi dalla richiesta, se introdurre o meno gli elementi di dati nella serie di dati EMSW. La Commissione motiva la sua decisione.

Un atto delegato che inserisce o modifica un elemento di dati nella serie di dati EMSW contiene un preciso riferimento alla normativa e ai requisiti nazionali di cui al terzo comma.

Qualora decida di non introdurre l’elemento di dati richiesto, la Commissione fornisce solide motivazioni per il suo rifiuto, con riferimento alla sicurezza della navigazione e ai principi della convenzione FAL.

Art. 4 Modifiche della serie di dati EMSWe

1. Qualora uno Stato membro intenda modificare, ai sensi della normativa e dei requisiti nazionali, un obbligo di dichiarazione che comporterebbe la comunicazione di informazioni diverse da quelle comprese nella serie di dati EMSWe, tale Stato membro ne dà immediata notifica alla Commissione. In tale notifica lo Stato membro indica con precisione le informazioni non comprese nella serie di dati EMSWe e il periodo previsto durante il quale si applica l’obbligo di dichiarazione in questione.

2. Uno Stato membro non introduce nuovi obblighi di dichiarazione a meno che tale introduzione non sia stata approvata dalla Commissione mediante la procedura di cui all’articolo 3 e la corrispondente informazione non sia stata inserita nella serie di dati EMSWe e applicata nelle interfacce armonizzate delle dichiarazioni.

3. La Commissione valuta la necessità di modificare la serie di dati EMSWe in conformità dell’articolo 3, paragrafo 3. Le modifiche alla serie di dati EMSWe sono introdotte solamente una volta all’anno, tranne in casi debitamente giustificati.

4.

In circostanze eccezionali, uno Stato membro può chiedere ai dichiaranti elementi di dati supplementari senza l’approvazione della Commissione, per un periodo di durata inferiore a tre mesi. Gli Stati membri notificano detti elementi di dati alla Commissione senza ritardo. La Commissione consente agli Stati membri di prorogare la richiesta di elementi di dati supplementari per ulteriori due periodi di tre mesi, se persistono le circostanze eccezionali.

Non oltre un mese prima della fine dell’ultimo periodo di tre mesi di cui al primo comma, lo Stato membro può chiedere alla Commissione che gli elementi di dati supplementari siano integrati nella serie di dati EMSWe, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3. Lo Stato membro può continuare a chiedere ai dichiaranti di fornire gli elementi di dati supplementari fino all’adozione di una decisione da parte della Commissione e, in caso di decisione positiva, fino all’attuazione della serie di dati EMSWe modificata.

Capo III. Comunicazione di informazioni

Art. 5 Interfaccia unica marittima nazionale

1.

Ciascuno Stato membro istituisce un’interfaccia unica marittima nazionale ove, in conformità del presente regolamento e fatti salvi gli articoli 7 e 11, sono comunicate una sola volta tutte le informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, per mezzo della serie di dati EMSWe e nel rispetto della stessa, avvalendosi del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e dell’interfaccia grafica utente di cui all’articolo 6, e ove applicabile, di altri mezzi di dichiarazione di cui all’articolo 7, al fine di mettere tali informazioni a disposizione delle competenti autorità degli Stati membri nella misura necessaria a consentire a tali autorità di svolgere le loro rispettive funzioni.

Gli Stati membri sono responsabili del funzionamento della propria interfaccia unica marittima nazionale.

Gli Stati membri possono istituire congiuntamente un’interfaccia unica marittima con uno o più altri Stati membri. Detti Stati membri designano un’interfaccia unica marittima come loro interfaccia unica marittima nazionale e restano responsabili del suo funzionamento in conformità del presente regolamento.

2. Gli Stati membri privi di porti marittimi sono esentati dall’obbligo di sviluppare, istituire, far funzionare e mettere a disposizione un’interfaccia unica marittima nazionale quale definita al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri garantiscono:

  1. a) la compatibilità dell’interfaccia unica marittima nazionale con il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e la conformità dell’interfaccia grafica utente della loro interfaccia unica marittima nazionale alle funzionalità comuni a norma dell’articolo 6, paragrafo 2;

  2. b) la tempestiva integrazione delle interfacce armonizzate delle dichiarazioni, nel rispetto delle date di attuazione fissate nell’atto di esecuzione di cui all’articolo 6, e di eventuali aggiornamenti successivi, conformemente alle date concordate nel piano di attuazione pluriennale (PAP);

  3. c) una connessione con i pertinenti sistemi delle autorità competenti, per consentire il trasferimento dei dati da comunicare a quelle autorità, tramite l’interfaccia unica marittima nazionale e verso questi sistemi, conformemente alla normativa e ai requisiti nazionali e dell’Unione e nel rispetto delle specifiche tecniche di tali sistemi;

  4. d) la disponibilità di un helpdesk nei primi 12 mesi a decorrere dal 15 agosto 2025 e di un sito Internet della propria interfaccia unica marittima nazionale per il sostegno online contenente istruzioni chiare nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro e, se del caso, in una lingua utilizzata a livello internazionale;

  5. e) la prestazione di una formazione adeguata e necessaria per il personale direttamente coinvolto nel funzionamento dell’interfaccia unica marittima nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché che le informazioni richieste arrivino alle autorità responsabili dell’applicazione della normativa in questione e siano limitate a quanto necessario a ciascuna di tali autorità. In tale contesto, gli Stati membri assicurano il rispetto dei requisiti giuridici relativi alla trasmissione di informazioni, ai sensi degli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato e, se del caso, usano i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013. Gli Stati membri garantiscono inoltre l’interoperabilità con i sistemi informatici usati da dette autorità.

5. L’interfaccia unica marittima nazionale offre ai dichiaranti la possibilità tecnica di mettere a disposizione, separatamente, dei prestatori di servizi portuali del porto di destinazione un sottoinsieme predefinito di elementi di dati.

6. Qualora uno Stato membro non richieda tutti gli elementi della serie di dati EMSWe per l’adempimento degli obblighi di dichiarazione, l’interfaccia unica marittima nazionale accetta presentazioni limitate agli elementi di dati richiesti da tale Stato membro. L’interfaccia unica marittima nazionale accetta inoltre presentazioni effettuate dal dichiarante e comprendenti elementi supplementari della serie di dati EMSWe; tuttavia, non ha l’obbligo di trattare né archiviare tali elementi supplementari.

7. Gli Stati membri archiviano le informazioni presentate alla propria interfaccia unica marittima nazionale soltanto per il periodo di tempo necessario a garantire l’adempimento dei requisiti indicati nel presente regolamento nonché la conformità agli atti giuridici dell’Unione, internazionali e nazionali elencati nell’allegato. Gli Stati membri cancellano tali informazioni immediatamente dopo.

8. Gli Stati membri possono rendere pubblicamente disponibili gli orari di arrivo e di partenza delle navi, stimati e reali, in un formato elettronico armonizzato a livello dell’Unione, sulla base dei dati inseriti dai dichiaranti nell’interfaccia unica marittima nazionale. Tale obbligo non si applica alle navi che trasportano carichi sensibili quando la pubblicazione di tali informazioni potrebbe rappresentare una minaccia per la sicurezza.

9. Le interfacce uniche marittime nazionali hanno un indirizzo Internet uniforme.

10.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono una struttura armonizzata del sito Internet di sostegno di cui alla lettera d) del paragrafo 3, le specifiche tecniche per rendere disponibili gli orari di arrivo e di partenza di cui al paragrafo 8, e un formato uniforme per gli indirizzi Internet di cui al paragrafo 9. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

Art. 6 Interfacce armonizzate delle dichiarazioni

1.

La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche relative al modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali. Le specifiche funzionali e tecniche mirano ad agevolare l’interoperabilità con le diverse tecnologie e i diversi sistemi di dichiarazione degli utenti.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2022.

2. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, sviluppa, entro il 15 agosto 2022, e immediatamente dopo aggiorna il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni per le interfacce uniche marittime nazionali conformemente alle specifiche di cui ai paragrafi 1 e 5 del presente articolo.

3. La Commissione fornisce agli Stati membri il modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni e tutte le informazioni pertinenti affinché siano integrati nella rispettiva interfaccia unica marittima nazionale.

4.

La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente nonché i modelli dei fogli elettronici digitali armonizzati di cui all’articolo 2, punto 9).

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che modificano le specifiche tecniche, le norme e le procedure per garantire che le interfacce armonizzate delle dichiarazioni siano aperte alle tecnologie future.

6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Art. 7 Altri mezzi di dichiarazione

1. Gli Stati membri consentono ai dichiaranti di comunicare, su base volontaria, informazioni all’interfaccia unica marittima nazionale mediante fornitori di servizi di dati che rispettano i requisiti del modulo armonizzato di interfaccia delle dichiarazioni.

2. Gli Stati membri possono consentire ai dichiaranti di comunicare le informazioni mediante altri canali di dichiarazione, a condizione che tali canali siano volontari per i dichiaranti. In tali casi, gli Stati membri garantiscono che questi altri canali mettano le informazioni pertinenti a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale.

3. Gli Stati membri possono avvalersi di mezzi alternativi per la comunicazione di informazioni in caso di guasto temporaneo a uno qualsiasi dei sistemi elettronici di cui agli articoli 5 e 6 e agli articoli da 12 a 17.

Art. 8 Principio una tantum

1. Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 1, se non diversamente stabilito dal diritto dell’Unione, gli Stati membri garantiscono che ai dichiaranti sia richiesto di fornire le informazioni di cui al presente regolamento solo una volta per ogni scalo in un porto e che i pertinenti elementi di dati della serie di dati EMSWe siano messi a disposizione e riutilizzati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

2. La Commissione garantisce che le informazioni di identificazione, i dettagli e le esenzioni di una nave comunicati tramite l’interfaccia unica marittima nazionale siano registrati nella banca dati EMSWe per le navi di cui all’articolo 14 e siano messi a disposizione per eventuali scali successivi nei porti dell’Unione.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli elementi di dati della serie di dati EMSWe comunicati alla partenza da un porto nell’Unione siano messi a disposizione del dichiarante allo scopo di adempiere agli obblighi di dichiarazione all’arrivo nel porto successivo all’interno dell’Unione, a condizione che la nave non abbia fatto scalo in un porto esterno all’Unione nel corso del viaggio. Questo paragrafo non si applica alle informazioni ricevute ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013, a meno che la possibilità di rendere tali informazioni disponibili per tale fine sia prevista da detto regolamento.

4. Eventuali elementi di dati pertinenti della serie di dati EMSWe ricevuti ai sensi del presente regolamento sono messi a disposizione di altre interfacce uniche marittime nazionali attraverso il sistema SafeSeaNet.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Art. 9 Responsabilità delle informazioni comunicate

Il dichiarante è responsabile della presentazione degli elementi di dati, in conformità dei requisiti giuridici e tecnici applicabili. Il dichiarante rimane responsabile dei dati e dell’aggiornamento di qualsiasi informazione che abbia subito variazioni dopo l’invio all’interfaccia unica marittima nazionale.

Art. 10 Protezione dei dati e riservatezza

1. Il trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti nel quadro del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679.

2. Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione nel quadro del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2018/1725.

3. Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie, in conformità del diritto nazionale o dell’Unione applicabile, per garantire la riservatezza delle informazioni commerciali e di altre informazioni sensibili scambiate ai sensi del presente regolamento.

Art. 11 Disposizioni aggiuntive in materia di dogane

1. Il presente regolamento non vieta gli scambi di informazioni tra le autorità doganali degli Stati membri o tra le autorità doganali e gli operatori economici che utilizzano i procedimenti informatici di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013.

2. Le informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013, compatibilmente con il diritto doganale dell’Unione, sono messe a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale a scopo di riferimento e, se del caso, riutilizzate per altri obblighi di dichiarazione elencati nell’allegato.

3.

La Commissione adotta esecuzione che stabiliscono l’elenco delle informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

Il primo di tali atti di esecuzione è adottato entro il 15 agosto 2021.