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Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione del 15 aprile 2020 che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE1, in particolare l’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 28, paragrafo 3, l’articolo 30, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, l’articolo 38, paragrafo 3, l’articolo 41, paragrafo 4, l’articolo 42, paragrafo 5, l’articolo 44, paragrafo 5 e l’articolo 45, paragrafo 7,

A fini di chiarezza, prevedibilità e semplificazione, i documenti utilizzati per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, dovrebbero essere standardizzati in base alla prassi, per ridurre l’onere gravante sui costruttori di veicoli.

Per aumentare la trasparenza e fare in modo che le necessarie informazioni sull’omologazione siano presentate in modo coerente, è opportuno stabilire modelli per i certificati di omologazione.

Ai fini dell’armonizzazione del documento rilasciato dai costruttori per certificare che un veicolo prodotto è conforme al tipo omologato, è opportuno stabilire modelli per i certificati di conformità. A fini di chiarezza, è opportuno aggiungere al certificato di conformità la data di produzione del veicolo.

Per individuare chiaramente gli atti giuridici che si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche indipendenti è opportuno stabilire un sistema armonizzato di numerazione dei certificati di omologazione.

Nei verbali di prova, dovrebbero inoltre essere armonizzate le modalità di presentazione delle informazioni più pertinenti. È pertanto necessario stabilire una serie minima di prescrizioni per il formato dei verbali di prova.

Per un miglior rilevamento dei risultati delle prove effettuate sul tipo di veicolo omologato, dovrebbe essere stabilita una scheda dei risultati delle prove contenente una serie minima di informazioni.

Al fine di consentire ai costruttori di ottenere omologazione per veicoli nuovi o di immettere sul mercato veicoli nuovi, a norma dell’articolo 91, terzo comma, del regolamento (UE) 2018/858 il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dal 5 luglio 2020.

Le competenze conferite dall’articolo 24, paragrafo 4, dall’articolo 28, paragrafo 3, dall’articolo 30, paragrafo 3, dall’articolo 36, paragrafo 4, dall’articolo 38, paragrafo 3, dall’articolo 41, paragrafo 4, dall’articolo 42, paragrafo 5, dall’articolo 44, paragrafo 5 e dall’articolo 45, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/858 riguardano l’introduzione di modelli e formati armonizzati necessari per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche destinati a tali veicoli, e per la loro immissione sul mercato. Giacché strettamente collegate dal punto di vista tematico, tali competenze dovrebbero essere integrate nel presente regolamento.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore (CTVM) di cui all’articolo 83 del regolamento (UE) 2018/858,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Modelli di scheda informativa

1. Il modello riportato nell’allegato I del presente regolamento è utilizzato per la scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 per le seguenti omologazioni UE:

  1. a) omologazione globale in un’unica tappa;

  2. b) omologazione globale mista;

  3. c) omologazione globale in più fasi;

  4. d) omologazione di sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti.

2. Il modello riportato nell’allegato II del presente regolamento è utilizzato per la scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858 per l’omologazione globale UE a tappe.

Art. 2 Modelli di certificati di omologazione UE, fra cui i modelli di certificati di omologazione UE per i veicoli prodotti in piccole serie e per le omologazioni individuali

1. Il modello A dell’allegato III del presente regolamento è utilizzato per il certificato di omologazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, laddove tale certificato riguardi l’omologazione globale UE di un tipo di veicolo, e per il certificato di omologazione di cui all’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/858.

2. Il modello B dell’allegato III del presente regolamento è utilizzato per il certificato di omologazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, laddove tale certificato riguardi l’omologazione UE di un sistema.

3. Il modello C dell’allegato III del presente regolamento è utilizzato per il certificato di omologazione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, laddove tale certificato riguardi l’omologazione UE di un componente o di un’entità tecnica indipendente.

4. Il modello D dell’allegato III del presente regolamento è utilizzato per il certificato di omologazione individuale UE di cui all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 3 Modelli di certificati di omologazione nazionale per i veicoli prodotti in piccole serie e per i certificati di omologazione individuale nazionale

1. Il modello A dell’allegato III del presente regolamento è utilizzato per il certificato di omologazione di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/858.

2. Il modello E dell’allegato III del presente regolamento è utilizzato per il certificato di omologazione individuale nazionale di cui all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 5 Modello per il marchio di omologazione UE di componenti ed entità tecniche indipendenti

Il modello riportato nell’allegato V del presente regolamento è utilizzato per il marchio di omologazione UE di componenti ed entità tecniche indipendenti, di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 7 Formato dei verbali di prova

I verbali di prova, di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/858, sono stilati nel rispetto delle prescrizioni relative al loro formato, di cui all’allegato VII del presente regolamento.

Art. 8 Modelli ed altre prescrizioni per i certificati di conformità

I modelli e le prescrizioni di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono utilizzati per il formato cartaceo del certificato di conformità, di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858.

Art. 9 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 5 luglio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2020 Per la Commissione La president Ursula von der Leyen