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Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

Requisiti prudenziali solidi sono parte integrante delle condizioni regolamentari in base alle quali gli enti finanziari forniscono servizi nell’Unione. Le imprese di investimento, insieme agli enti creditizi, sono soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio4 e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio5 per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento e del Consiglio6.

I vigenti regimi prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono basati in larga misura sulle successive versioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività di un gran numero di imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri di tali imprese di investimento dovrebbero pertanto essere appositamente affrontati tramite meccanismi prudenziali adeguati e proporzionati a livello dell’Unione.

I rischi ai quali le imprese di investimento sono esposte e ai quali a loro volta esse espongono i loro clienti e — più in generale — i mercati in cui operano dipendono dal tipo e dal volume delle attività svolte, come pure dal fatto che le imprese di investimento agiscano in qualità di agenti per i loro clienti e non siano parti coinvolte nelle risultanti operazioni o agiscano a proprio nome nelle negoziazioni.

Requisiti prudenziali solidi dovrebbero assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e nel migliore interesse dei clienti. Essi dovrebbero tener conto della possibilità che le imprese di investimento e i loro clienti si espongano a rischi eccessivi e dei diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. Allo stesso modo, i requisiti prudenziali dovrebbero mirare a evitare di imporre indebiti oneri amministrativi alle imprese di investimento.

Molti dei requisiti prudenziali che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati concepiti per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati per preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti nell’eventualità di fallimenti, e non sono concepiti per rispondere a tutti i vari profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere un impatto negativo sulla stabilità finanziaria globale è inferiore che nel caso degli enti creditizi. I rischi ai quali sono esposte la maggior parte delle imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli assunti e posti dagli enti creditizi e tali differenze dovrebbero trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell’Unione.

I requisiti prudenziali previsti dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE cui sono soggette le imprese di investimento sono basati su quelli degli enti creditizi. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell’autorizzazione è limitato a specifici servizi di investimento che non sono interessati dall’attuale quadro prudenziale sono soggette a numerose esenzioni da tali requisiti. Tali esenzioni riconoscono che i rischi cui sono esposte tali imprese di investimento sono di natura diversa rispetto a quelli cui sono esposti gli enti creditizi. Le imprese di investimento che svolgono attività interessate dall’attuale quadro prudenziale e che comportano la negoziazione di strumenti finanziari su base limitata sono soggette ai corrispondenti requisiti del quadro in termini di capitale, ma possono beneficiare di esenzioni in altri ambiti, ad esempio liquidità, grandi esposizioni e leva finanziaria. Le imprese di investimento il cui ambito di applicazione dell’autorizzazione non è soggetto a tali limitazioni sono soggette agli stessi requisiti prudenziali degli enti creditizi.

La negoziazione di strumenti finanziari, sia essa a fini di gestione del rischio, copertura o gestione della liquidità o ai fini dell’adozione di posizioni direzionali sul valore degli strumenti nel tempo, è un’attività che può essere esercitata sia dagli enti creditizi che dalle imprese di investimento autorizzati a negoziare per conto proprio ed è già disciplinata dal quadro prudenziale del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE. Al fine di evitare una disparità di condizioni che potrebbe dar luogo ad arbitraggio regolamentare tra gli enti creditizi e le imprese di investimento in questo settore, i requisiti di fondi propri derivanti dalle norme che riguardano il rischio dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi anche a dette imprese di investimento. Le norme disciplinano anche le esposizioni di tali imprese di investimento verso le loro controparti di negoziazione in operazioni specifiche e i corrispondenti requisiti di fondi propri, che dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato. Infine, le norme sulle grandi esposizioni del quadro prudenziale attuale sono pertinenti anche quando le esposizioni da negoziazione di tali imprese di investimento verso determinate controparti sono particolarmente rilevanti e generano quindi per un’impresa di investimento una fonte di rischio eccessivamente concentrata derivante dal default della controparte. Tali norme dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi alle imprese di investimento in modo semplificato.

Le differenze nell’applicazione del quadro prudenziale vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all’interno dell’Unione. Queste differenze derivano dalla complessità generale dell’applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che esse forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano tale applicazione nel diritto o nella prassi nazionale. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri a determinate imprese di investimento sono state applicate grandi maggiorazioni di capitale. Al fine di assicurare l’armonizzazione della vigilanza prudenziale delle imprese di investimento in tutta l’Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi che facciano fronte a tali rischi.

Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non sono sistemiche in virtù delle loro dimensioni e interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche tuttavia dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE. Esse rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE e che non godono di esenzioni specifiche dai principali obblighi. Le imprese di investimento più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli degli enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, al pari dei grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle norme di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.

Il regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che, in virtù delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe riguardare le specifiche pratiche commerciali dei diversi tipi di imprese di investimento. Le imprese di investimento con la massima possibilità di generare rischi per i clienti, i mercati o il funzionamento ordinato delle stesse imprese di investimento dovrebbero in particolare essere soggette a requisiti prudenziali chiari ed efficaci modulati in base ai rischi specifici. Detti requisiti prudenziali dovrebbero essere calibrati in modo proporzionato al tipo di impresa di investimento, ai migliori interessi dei clienti dello specifico tipo di impresa di investimento e alla promozione del regolare e ordinato funzionamento dei mercati in cui opera tale tipo di impresa di investimento. Essi dovrebbero attenuare le aree di rischio individuate e contribuire a garantire che, in caso di fallimento di un’impresa di investimento, questa possa essere liquidata in maniera ordinata con perturbazioni minime della stabilità dei mercati finanziari.

Il regime previsto dal presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi dei market maker designati nelle sedi di negoziazione in conformità della direttiva 2014/65/UE di fornire quotazioni e di essere presenti sul mercato su base continuativa.

Il regime prudenziale per le imprese di investimento che, in virtù delle loro dimensioni e delle interconnessioni con altri attori finanziari ed economici, non sono considerate sistemiche dovrebbe applicarsi a ciascuna impresa di investimento su base individuale. Tuttavia, per facilitare l’applicazione dei requisiti prudenziali per le imprese di investimento nell’Unione facenti parte di gruppi bancari ed evitare così di perturbare taluni modelli imprenditoriali i cui rischi sono già coperti dall’applicazione delle norme prudenziali, è auspicabile consentire alle imprese di investimento di applicare i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ove opportuno, previa approvazione delle autorità competenti, purché la loro decisione non sia dettata da finalità di arbitraggio regolamentare. Inoltre, dal momento che i rischi cui sono esposte le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono in gran parte limitati, a tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di un’esenzione dai requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se fanno parte di un gruppo bancario o di un gruppo di imprese di investimento avente sede e soggetto a vigilanza consolidata a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE oppure del presente regolamento e della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio7, a seconda dei casi, nello stesso Stato membro, poiché in questi casi tali rischi dovrebbero essere adeguatamente coperti dai quadri prudenziali. Al fine di rispecchiare l’attuale trattamento dei gruppi di imprese di investimento in virtù del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, per i gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento o qualora non si applichi il consolidamento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013, all’impresa madre di tali gruppi dovrebbe essere imposto di conformarsi ai requisiti di cui al presente regolamento sulla base della situazione consolidata del gruppo. In alternativa, invece del consolidamento prudenziale, se tali gruppi di imprese di investimento rispecchiano strutture e profili di rischio più semplici, le autorità competenti possono autorizzare le imprese madri del gruppo a disporre di capitale sufficiente a sostenere il valore contabile delle loro partecipazioni nelle filiazioni. Se fanno parte di un gruppo assicurativo, tali imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero altresì potersi avvalere di un’esenzione dagli obblighi di informativa.

Al fine di consentire alle imprese di investimento di continuare a fare affidamento sui fondi propri esistenti per soddisfare i requisiti di fondi propri del quadro prudenziale specifico per le imprese di investimento, la definizione e la composizione dei fondi propri dovrebbero essere allineate al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò comprende deduzioni integrali di voci di bilancio dai fondi propri conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013, come ad esempio le attività fiscali differite e le detenzioni di strumenti di capitale di altri soggetti del settore finanziario. Tuttavia, le imprese di investimento dovrebbero poter esentare dalle deduzioni le detenzioni di strumenti di capitale non significative di soggetti del settore finanziario se tali detenzioni sono a fini di negoziazione per sostenere le attività di market-making relative a questi strumenti. Al fine di allineare la composizione dei fondi propri al regolamento (UE) n. 575/2013, i corrispondenti coefficienti dei tipi di fondi propri sono stati rispecchiati nel contesto del presente regolamento. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell’ambito del presente regolamento, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame in merito all’opportunità di continuare ad allineare la definizione e la composizione dei fondi propri al regolamento (UE) n. 575/2013.

Per fare in modo che le imprese di investimento operino sempre sulla base del livello di fondi propri necessari per la loro autorizzazione, tutte le imprese di investimento dovrebbero soddisfare, in ogni momento, un requisito patrimoniale minimo permanente pari al capitale iniziale necessario per essere autorizzate a prestare i pertinenti servizi di investimento stabilito in conformità della direttiva (UE) 2019/2034.

Affinché l’applicazione del requisito di fondi propri minimi da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse sia semplice, tali imprese dovrebbero disporre di fondi propri pari al requisito patrimoniale minimo permanente o a un quarto delle loro spese fisse generali calcolate sulla base dell’attività dell’anno precedente, a seconda di quale importo sia più elevato. Alle imprese di investimento piccole e non interconnesse che preferiscono esercitare un’ulteriore prudenza ed evitare variazioni repentine e significative («cliff effects») in caso di riclassificazione non dovrebbe essere impedito di detenere fondi propri in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Per tener conto dei rischi maggiori che corrono le imprese di investimento che non sono piccole imprese non interconnesse, il loro requisito di fondi propri minimi dovrebbe corrispondere al valore più elevato tra il requisito patrimoniale minimo permanente, un quarto delle loro spese fisse generali dell’anno precedente e la somma del requisito applicabile in virtù dell’insieme di fattori di rischio adattati alle imprese di investimento («fattori K») che stabilisce il capitale in relazione ai rischi in specifiche aree di business delle imprese di investimento.

Le imprese di investimento dovrebbero essere considerate piccole e non interconnesse ai fini dei requisiti prudenziali specifici per le imprese di investimento se non forniscono servizi di investimento che comportano un rischio elevato per i clienti, per i mercati o per se stesse e se, per effetto delle loro dimensioni, hanno meno probabilità di causare effetti negativi di ampia portata per i clienti e i mercati se i rischi inerenti alla loro attività si concretizzano o in caso di fallimento. Di conseguenza, le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero essere definite come imprese che non negoziano per conto proprio o non si espongono a rischi derivanti dalla negoziazione degli strumenti finanziari, non detengono attività o denaro dei clienti, dispongono di attività inferiori a 1,2 miliardi di EUR sia nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell’ambito di accordi non discrezionali (consulenza), gestiscono ogni giorno ordini dei clienti per meno di 100 milioni di EUR per le operazioni a pronti o ordini dei clienti per meno di 1 miliardo di EUR per gli strumenti derivati, e hanno uno stato patrimoniale inferiore a 100 milioni di EUR, compresi gli elementi fuori bilancio, e ricavi totali lordi annuali derivanti dai loro servizi di investimento inferiori a 30 milioni di EUR.

Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare e ridurre gli incentivi per le imprese di investimento a strutturare le loro operazioni per evitare di superare le soglie al di sopra delle quali non si qualificano come imprese di investimento piccole e non interconnesse, le soglie per le attività gestite, gli ordini dei clienti trattati, l’entità dello stato patrimoniale e i ricavi totali lordi annuali dovrebbero essere applicate in modo combinato per tutte le imprese di investimento che fanno parte dello stesso gruppo. Le altre condizioni, ossia se l’impresa di investimento detiene denaro dei clienti, amministra o salvaguarda le attività dei clienti o negozia strumenti finanziari ed è esposta a rischi di mercato o di controparte, sono binari e non lasciano spazio a una tale ristrutturazione; essi dovrebbero pertanto essere valutati su base individuale. Al fine di tener conto dell’evoluzione dei modelli imprenditoriali e di quantificare i rischi che rappresentano su base continuativa, tali condizioni e soglie dovrebbero essere valutate alla fine di ogni giornata tranne nel caso della detenzione di denaro dei clienti, che dovrebbero essere valutati su base infragiornaliera, e nel caso dell’entità dello stato patrimoniale e dei ricavi totali lordi annuali, che dovrebbero essere valutati in base allo stato dell’impresa di investimento al termine dell’ultimo esercizio finanziario.

Le imprese di investimento che superano le soglie regolamentari o non soddisfano le altre condizioni non dovrebbero essere considerate piccole e non interconnesse e dovrebbero essere soggette ai requisiti per le altre imprese di investimento, fatte salve le specifiche disposizioni transitorie previste dal presente regolamento. Ciò dovrebbe incoraggiare le imprese di investimento a pianificare le loro attività in modo tale da qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse. Per le imprese di investimento che non soddisfano i requisiti per essere considerate piccole e non interconnesse e beneficiare quindi di tale trattamento dovrebbe essere prevista una fase di monitoraggio in cui verificare che l’impresa di investimento soddisfi le condizioni e resti al di sotto delle soglie pertinenti per almeno sei mesi consecutivi.

Tutte le imprese di investimento dovrebbero calcolare il loro requisito di fondi propri con riferimento a una serie di fattori K che riflettono il rischio per il cliente (Risk-To-Client, «RtC»), il rischio per il mercato (Risk-to-Market, «RtM») e il rischio per l’impresa (Risk-to-Firm, «RtF»). I fattori K RtC riflettono le attività gestite dei clienti e la consulenza continuativa (K-AUM), il denaro dei clienti detenuto (K-CMH), le attività salvaguardate e gestite (K-ASA) e gli ordini dei clienti trattati (K-COH).

Il fattore K RtM riflette il rischio di posizione netta (K-NPR) conformemente alle disposizioni sul rischio di mercato del regolamento (UE) n. 575/2013 o, ove autorizzato dall’autorità competente per determinati tipi di imprese di investimento che negoziano per conto proprio tramite partecipanti diretti, sulla base dei margini totali richiesti da un partecipante diretto di un’impresa di investimento (K-CMG). Le imprese di investimento dovrebbero avere la possibilità di applicare contemporaneamente il K-NPR e il K-CMG in base al portafoglio.

I fattori K RtF riflettono l’esposizione di un’impresa di investimento al default delle controparti della negoziazione (K-TCD) conformemente alle disposizioni semplificate per il rischio di controparte basate sul regolamento (UE) n. 575/2013, il rischio di concentrazione connesso alle grandi esposizioni di un’impresa di investimento verso determinate controparti in base alle disposizioni di tale regolamento che si applicano alle grandi esposizioni nel portafoglio di negoziazione (K-CON) e i rischi operativi derivanti dal flusso di negoziazione giornaliero di un’impresa di investimento (K-DTF).

Il requisito di fondi propri complessivi in virtù dei fattori K corrisponde alla somma dei requisiti dei fattori K RtC, RtM e RtF. K-AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH e K-DTF si riferiscono al volume di attività di ciascun fattore K. I volumi per K-CMH, K-ASA e K-DTF sono calcolati sulla base di una media mobile dei nove mesi precedenti. Il volume per K-COH è calcolato sulla base di una media mobile dei sei mesi precedenti, mentre per K-AUM è calcolato sulla base dei 15 mesi precedenti. Per determinare il requisito di fondi propri, i volumi sono moltiplicati per i corrispondenti coefficienti fissati nel presente regolamento. I requisiti di fondi propri per K-NPR derivano dal regolamento (UE) n. 575/2013, mentre i requisiti patrimoniali per K-CON e K-TCD utilizzano un’applicazione semplificata dei requisiti corrispondenti di cui a tale regolamento rispettivamente per il trattamento delle grandi esposizioni del portafoglio di negoziazione e per il trattamento del rischio di controparte. L’importo di un fattore K è pari a zero se l’impresa di investimento non svolge l’attività pertinente.

I fattori K RtC sono approssimazioni che coprono le aree di business delle imprese di investimento che potrebbero arrecare danni ai clienti in caso di problemi. K-AUM riflette il rischio di danno ai clienti derivante da un’errata gestione discrezionale dei portafogli dei clienti o dalla cattiva esecuzione e fornisce garanzie e vantaggi per i clienti in termini di continuità del servizio, continuità della gestione dei portafogli e consulenza in materia di investimenti. K-ASA riflette il rischio di salvaguardia e amministrazione delle attività dei clienti e garantisce che le imprese di investimento detengano capitale in misura proporzionale ai saldi corrispondenti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nel loro stato patrimoniale o su conti di terzi. K-CMH riflette il rischio di danno potenziale quando un’impresa di investimento detiene denaro dei propri clienti, tenendo conto del fatto che sia detenuto sul suo stato patrimoniale o su conti di terzi e che disposizioni del diritto nazionale applicabile prevedano che il denaro dei clienti sia salvaguardato in caso di fallimento, insolvenza, avvio della procedura di risoluzione o amministrazione controllata dell’impresa di investimento. K-CMH esclude il denaro dei clienti depositato su un conto bancario (depositario) a nome del cliente stesso, se l’impresa di investimento ha accesso al denaro dei clienti mediante un mandato a terzi. K-COH riflette il rischio potenziale per i clienti di un’impresa di investimento che esegue gli ordini (a nome del cliente e non dell’impresa di investimento stessa), ad esempio nell’ambito di servizi di sola esecuzione forniti ai clienti o se un’impresa di investimento fa parte di una catena per gli ordini dei clienti.

Il fattore K RtM per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio è basato sulle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013. Ciò consente alle imprese di investimento di scegliere di applicare il metodo standardizzato, il metodo standardizzato alternativo di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o l’opzione di utilizzare modelli interni, una volta che questi ultimi due metodi diventino applicabili agli enti creditizi non solo a fini di segnalazione ma anche ai fini dei requisiti di fondi propri. Nel frattempo, e almeno nei cinque anni successivi alla data di applicazione del presente regolamento, ai fini del calcolo del loro K-NPR le imprese di investimento dovrebbero applicare il quadro dei rischi di mercato (metodo standardizzato o, se del caso, modelli interni) del regolamento (UE) n. 575/2013. Se le disposizioni di cui alla parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio8 non diventano applicabili agli enti creditizi ai fini dei requisiti di fondi propri, le imprese di investimento dovrebbero continuare ad applicare i requisiti di cui alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013 ai fini del calcolo del K-NPR. In alternativa, il requisito dei fondi propri delle imprese di investimento che negoziano strumenti finanziari con posizioni soggette a compensazione può, previa approvazione dell’autorità competente e subordinatamente a determinate condizioni, corrispondere all’importo dei margini totali richiesti dal loro partecipante diretto, moltiplicato per un moltiplicatore fisso. L’uso del K-CMG dovrebbe fondarsi principalmente sull’attività di negoziazione di un’impresa di investimento che rientra interamente o nella sostanza nell’ambito di tale metodo. Tuttavia, l’autorità competente dell’impresa di investimento può anche autorizzare l’impresa di investimento a ricorrere parzialmente al metodo K-CMG, purché tale metodo sia utilizzato per tutte le posizioni che sono soggette a compensazione o a marginazione e sia applicato uno dei tre metodi alternativi per il K-NPR per portafogli che non sono soggetti a compensazione. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell’ambito del presente regolamento, qualsiasi riesame che abbia luogo successivamente in merito all’applicazione dei metodi di calcolo dei fattori K dovrebbe soffermarsi anche sull’opportunità di continuare ad allineare il calcolo del KNPR alle norme per il rischio di mercato relativo alle posizioni del portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari, in valuta estera e in merci conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

Per le imprese di investimento che negoziano per conto proprio, i fattori K per K-TCD e K-CON RtF costituiscono un’applicazione semplificata delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 concernenti, rispettivamente, il rischio di controparte e il rischio di grandi esposizioni. K-TCD riflette il rischio per l’impresa di investimento posto dalle controparti in derivati negoziati fuori borsa (derivati OTC), operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione e di assunzione di titoli o di merci in prestito, operazioni con regolamento a lungo termine, finanziamenti con margini, qualsiasi altra operazione di finanziamento tramite titoli, così come dai beneficiari di prestiti concessi da un’impresa di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un servizio di investimento che non rispettino i loro obblighi, moltiplicando il valore delle esposizioni, basato sul costo di sostituzione e una maggiorazione per l’esposizione potenziale futura, per fattori di rischio basati sul regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto degli effetti di attenuazione derivanti dalla compensazione effettiva e dallo scambio di garanzie reali. Al fine di allineare ulteriormente il trattamento del rischio di controparte al regolamento (UE) n. 575/2013, dovrebbe essere aggiunto anche un moltiplicatore fisso di 1,2 e un moltiplicatore per l’aggiustamento della valutazione del credito allo scopo di rispecchiare il valore di mercato corrente del rischio di controparte nei confronti dell’impresa di investimento in operazioni specifiche. K-CON riflette il rischio di concentrazione rispetto a controparti singole o strettamente connesse del settore privato verso le quali le imprese hanno esposizioni che superano il 25 % dei loro fondi propri, o altre soglie specifiche in relazione agli enti creditizi o ad altre imprese di investimento, mediante l’imposizione di una maggiorazione del capitale in linea con il regolamento (UE) n. 575/2013 per esposizioni eccedenti tali limiti. Infine, K-DTF riflette i rischi operativi per un’impresa di investimento sui grandi volumi di negoziazioni concluse per proprio conto o per conto dei clienti a nome proprio in un giorno che potrebbero derivare dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, risorse umane e sistemi interni oppure da eventi esterni, sulla base del valore nozionale delle negoziazioni giornaliere, corretto per la vita residua dei derivati su tassi di interesse, al fine di limitare gli aumenti dei requisiti di fondi propri, in particolare per i contratti a breve termine in cui i rischi operativi percepiti sono inferiori.

Tutte le imprese di investimento dovrebbero monitorare e controllare il loro rischio di concentrazione, anche nei confronti dei clienti. Tuttavia, solo le imprese di investimento soggette a un requisito minimo di fondi propri in virtù dei fattori K dovrebbero riferire alle autorità competenti in merito al proprio rischio di concentrazione. Per le imprese di investimento specializzate in derivati su merci, quote di emissioni o derivati su quote di emissioni con grandi esposizioni concentrate verso le controparti non finanziarie ai quali appartengono, i limiti per il rischio di concentrazione possono essere superati senza capitale aggiuntivo a titolo del K-CON purché le esposizioni servano a fini commerciali, di tesoreria o di gestione del rischio.

Tutte le imprese di investimento dovrebbero prevedere procedure interne per il monitoraggio e la gestione dei rispettivi requisiti di liquidità. Tali procedure sono intese a contribuire a un funzionamento ordinato nel tempo delle imprese di investimento, senza la necessità di mettere da parte liquidità appositamente per i periodi di stress. A tal fine, tutte le imprese di investimento dovrebbero detenere in qualsiasi momento almeno un terzo delle spese fisse generali in attività liquide. Tuttavia, le autorità competenti dovrebbero poter esentare da tale requisito le imprese di investimento piccole e non interconnesse. Tali attività liquide dovrebbero essere di elevata qualità e allineate a quelle elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione9, come pure ai coefficienti di scarto (haircut) che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato. Per tenere conto della differenza dei profili di liquidità delle imprese di investimento rispetto a quelli degli enti creditizi, l’elenco delle attività liquide appropriate dovrebbe essere integrato dal contante e dai depositi a breve termine non vincolati dell’impresa di investimento (che non dovrebbero includere il denaro dei clienti o gli strumenti finanziari appartenenti ai clienti) e da determinati strumenti finanziari per cui esiste un mercato liquido. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse e le imprese di investimento che non sono autorizzate a svolgere attività di negoziazione o di assunzione a fermo, se non sono esenti dai requisiti di liquidità, potrebbero comprendere anche elementi relativi a crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni come attività liquide, purché tali elementi non siano superiori a un terzo del requisito minimo di liquidità, non se ne tenga conto ai fini dei requisiti aggiuntivi di liquidità imposti dall’autorità competente e siano soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %. In situazioni eccezionali le imprese di investimento dovrebbero essere autorizzate a scendere al di sotto della soglia prevista monetizzando le attività liquide per coprire i requisiti di liquidità, purché lo notifichino immediatamente all’autorità competente. Tutte le garanzie finanziarie fornite ai clienti che, se attivate, possono dar luogo a un aumento del fabbisogno di liquidità dovrebbero ridurre l’importo delle attività liquide disponibili almeno dell’1,6 % del valore totale di tali garanzie. Per garantire che i requisiti siano proporzionati alla natura, portata e complessità delle attività delle imprese di investimento e che siano facilmente accessibili per le imprese di investimento nell’ambito del presente regolamento, si dovrebbe successivamente procedere a un riesame in merito all’adeguatezza delle attività liquide che sono ammissibili ai fini della conformità al requisito minimo di liquidità, compreso il continuo allineamento alle attività liquide elencate nel regolamento delegato (UE) 2015/61, come pure ai coefficienti di scarto che si applicano a tali attività a norma del suddetto regolamento delegato.

Insieme al nuovo regime prudenziale dovrebbe essere sviluppato un corrispondente quadro normativo proporzionato per le segnalazioni, che dovrebbe essere opportunamente adattato all’attività svolta dalle imprese di investimento e ai requisiti del quadro prudenziale. Gli obblighi di segnalazione per le imprese di investimento dovrebbero riguardare il livello e la composizione dei fondi propri, i requisiti di fondi propri, la base per il calcolo dei requisiti di fondi propri, il profilo di attività e le dimensioni in relazione ai parametri utilizzati per valutare se le imprese di investimento sono piccole e non interconnesse, i requisiti di liquidità e il rispetto delle disposizioni in materia di rischio di concentrazione da parte delle stesse imprese. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse dovrebbero essere esenti dall’obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione e dovrebbero essere tenute a riferire in merito ai requisiti di liquidità solo quando questi sono ad esse applicabili. L’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio10 (ABE) dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per specificare ulteriormente i dettagli dei modelli e delle modalità per le segnalazioni regolamentari e per specificare i modelli per la divulgazione dei fondi propri. Tali norme tecniche dovrebbero essere proporzionate alle dimensioni e alla complessità delle diverse imprese di investimento e dovrebbero tenere conto, in particolare, del fatto che le imprese di investimento siano considerate o meno piccole e non interconnesse.

Al fine di garantire la trasparenza nei confronti degli investitori e —più in generale — dei mercati, le imprese di investimento che non sono considerate piccole e non interconnesse dovrebbero rendere pubblici i loro livelli di fondi propri, requisiti di fondi propri, sistemi di governance e politiche e prassi di remunerazione. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non dovrebbero essere soggette a obblighi di informativa al pubblico, salvo nei casi in cui emettono strumenti aggiuntivi di classe 1 al fine di garantire la trasparenza per chi investe in questi strumenti.

Le imprese di investimento dovrebbero applicare politiche di remunerazione neutrali rispetto al genere, conformemente al principio di cui all’articolo 157 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È opportuno chiarire alcuni aspetti delle informative in materia di remunerazione. Gli obblighi di informativa relativi alla remunerazione stabiliti nel presente regolamento dovrebbero essere compatibili con gli obiettivi delle norme in materia di remunerazione, ovvero istituire e mantenere, per le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio delle imprese di investimento, politiche e prassi di remunerazione che siano coerenti con una gestione efficace del rischio. Inoltre le imprese di investimento che beneficiano di una deroga a determinate norme in materia di remunerazione dovrebbero essere tenute a comunicare le informazioni relative a tale deroga.

Al fine di facilitare una transizione agevole per le imprese di investimento dai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE ai requisiti previsti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) 2019/2034, è opportuno prevedere opportune misure transitorie. In particolare, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali i requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento risulterebbero più che raddoppiati rispetto ai loro requisiti di fondi propri ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter attenuare gli effetti dei potenziali aumenti limitando il requisito di fondi propri al doppio del requisito di fondi propri pertinente stabilito a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.

Al fine di non svantaggiare le nuove imprese di investimento con profili analoghi a quelli delle imprese di investimento esistenti, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento le imprese di investimento mai sottoposte a requisiti di fondi propri a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare i loro requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento al doppio del requisito risultante dalle loro spese fisse generali.

Allo stesso modo, per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, le imprese di investimento per le quali il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE prevedono soltanto un requisito di capitale iniziale e per le quali i requisiti di fondi propri previsti dal presente regolamento risulterebbero più che doppi rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE dovrebbero poter limitare il loro requisito di fondi propri previsto dal presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE, ad eccezione delle imprese locali di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, che dovrebbero essere soggette a un requisito di fondi propri transitorio specifico che ne rifletta il maggiore livello di rischio. Ai fini della proporzionalità è opportuno prevedere requisiti di fondi propri transitori specifici per le imprese di investimento più piccole e per le imprese che erogano una gamma limitata di servizi di investimento nel caso in cui esse non beneficino delle limitazione del requisito di fondi propri ai sensi del presente regolamento al doppio del requisito di capitale iniziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630 del Parlamento europeo e del Consiglio11, e dalla direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio12, il cui requisito di fondi propri vincolante previsto dal presente regolamento, tuttavia, aumenti rispetto a quanto avverrebbe in applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630.

Dette misure transitorie dovrebbero, se del caso, essere disponibili anche per le imprese di investimento di cui all’articolo 498 del regolamento (UE) n. 575/2013, che esonera tali imprese di investimento dai requisiti di fondi propri di cui al suddetto regolamento, mentre i requisiti di capitale iniziale relativi a tali imprese di investimento dipendono dai servizi di investimento che forniscono o dalle attività di investimento che svolgono. Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, i loro requisiti di fondi propri previsti dalle disposizioni transitorie del presente regolamento dovrebbero essere calcolati in considerazione di tali livelli applicabili.

Per cinque anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento o fino alla data di applicazione delle modifiche adottate al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato a norma della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, se quest’ultima data è posteriore, le imprese di investimento soggette alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento dovrebbero continuare a calcolare il loro requisito di fondi propri per il portafoglio di negoziazione in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/630.

Le grandi imprese di investimento che forniscono importanti servizi bancari d’investimento e sul mercato all’ingrosso (negoziazione per conto proprio in strumenti finanziari, assunzione a fermo di strumenti finanziari o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile) hanno modelli di business e profili di rischio analoghi a quelli degli enti creditizi significativi. Le attività che svolgono le espongono al rischio di credito, principalmente sotto forma di rischio di controparte, come pure al rischio di mercato per le posizioni assunte per conto proprio, siano esse relative ai clienti oppure no. Esse rappresentano pertanto un rischio per la stabilità finanziaria, tenuto conto delle loro dimensioni e della loro importanza sistemica.

Le grandi imprese di investimento di cui sopra pongono difficoltà supplementari per la loro effettiva vigilanza prudenziale da parte delle autorità nazionali competenti. Anche se le imprese di investimento più grandi forniscono servizi bancari di investimento transfrontalieri su vasta scala, in quanto imprese di investimento sono soggette a vigilanza prudenziale da parte delle autorità designate a norma della direttiva 2014/65/UE, che non sono necessariamente le stesse autorità competenti designate a norma della direttiva 2013/36/UE. Ciò può comportare una disparità nell’applicazione all’interno dell’Unione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e impedisce alle autorità di vigilanza di ottenere una prospettiva prudenziale complessiva, che è essenziale per affrontare in modo efficace i rischi associati alle grandi imprese di investimento transfrontaliere. Di conseguenza, la vigilanza prudenziale può rivelarsi meno efficace e può anche falsare la concorrenza nell’Unione. Alle grandi imprese di investimento dovrebbe pertanto essere accordato lo status di enti creditizi, in modo da creare sinergie in relazione alla vigilanza sulle attività transfrontaliere del mercato all’ingrosso in un gruppo di pari, promuovendo la parità di condizioni e consentendo una vigilanza uniforme nei vari gruppi.

Dette imprese di investimento, in virtù dell’acquisizione dello status di enti creditizi, dovrebbero pertanto continuare a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE e alla vigilanza delle autorità competenti — compresa la Banca centrale europea nel quadro del meccanismo di vigilanza unico — incaricate di vigilare sugli enti creditizi. Ciò garantirebbe l’attuazione coerente ed efficace della vigilanza prudenziale e l’applicazione uniforme del codice unico europeo per i servizi finanziari a tutti gli enti creditizi in considerazione della loro importanza sistemica. Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero sforzarsi di evitare le situazioni in cui gruppi potenzialmente sistemici strutturino le proprie operazioni in modo tale da non superare le soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 ed eludere l’obbligo di richiedere l’autorizzazione in qualità di enti creditizi a norma dell’articolo 8 bis della direttiva 2013/36/UE.

Le grandi imprese di investimento convertite in enti creditizi dovrebbero essere autorizzate a raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione per tali attività in conformità della direttiva 2013/36/UE. Lo svolgimento di tutte queste attività, compresa la raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico e la concessione di crediti per proprio conto, non dovrebbe costituire un requisito necessario affinché le imprese siano considerate enti. La modifica della definizione di ente creditizio introdotta dal presente regolamento non dovrebbe pertanto pregiudicare i regimi nazionali di autorizzazione attuati dagli Stati membri conformemente alle direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/2034, comprese eventuali disposizioni che gli Stati membri possono ritenere opportune al fine di chiarire le attività che le grandi imprese di investimento che rientrano nella definizione modificata di enti creditizi possono esercitare.

Inoltre, la vigilanza degli enti creditizi su base consolidata mira a garantire, tra l’altro, la stabilità del sistema finanziario e, per essere efficace, dovrebbe essere applicata a tutti i gruppi, compresi quelli le cui imprese madri non sono enti creditizi o imprese di investimento. Pertanto tutti gli enti creditizi, compresi quelli che in precedenza avevano lo status di imprese di investimento, dovrebbero essere soggetti alle norme in materia di vigilanza individuale e consolidata dell’impresa madre da parte delle autorità competenti a norma del titolo VII, capo 3, sezione I, della direttiva 2013/36/UE.

Inoltre, è possibile che le grandi imprese di investimento che non rivestono un’importanza sistemica ma che negoziano per conto proprio o assumono a fermo strumenti finanziari o collocano strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile abbiano ancora modelli imprenditoriali e profili di rischio analoghi a quelli degli altri enti sistemici. Tenuto conto delle loro dimensioni e delle loro attività, è possibile che tali grandi imprese di investimento presentino alcuni rischi per la stabilità finanziaria e, sebbene la loro conversione in enti creditizi non sia ritenuta opportuna alla luce della loro natura e complessità, dovrebbero rimanere soggette allo stesso trattamento prudenziale di tali enti creditizi. Al fine di prevenire l’arbitraggio regolamentare e ridurre i rischi di elusione, le autorità competenti dovrebbero anche sforzarsi di evitare le situazioni in cui le imprese di investimento strutturano le loro operazioni in modo da non superare la soglia di 15 miliardi di EUR correlata al valore totale delle attività a livello individuale o di gruppo o da limitare indebitamente la discrezionalità delle autorità competenti di sottoporre le imprese di investimento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e subordinarle al rispetto dei requisiti prudenziali stabiliti nella direttiva 2013/36/UE, conformemente all’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.

Il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio13 ha introdotto un regime armonizzato dell’Unione per la concessione dell’accesso per le imprese di paesi terzi che forniscono servizi di investimento a controparti qualificate e clienti professionali stabiliti nell’Unione o svolgono per essi attività di investimento. L’accesso al mercato interno è subordinato all’adozione da parte della Commissione di una decisione di equivalenza e alla registrazione dell’impresa del paese terzo da parte dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del parlamento europeo e del Consiglio14 (ESMA). È importante che la valutazione dell’equivalenza sia effettuata sulla base della pertinente normativa dell’Unione applicabile e che siano predisposti strumenti efficaci per verificare che sussistano le condizioni alle quali è concessa l’equivalenza. Per tali motivi, le imprese registrate di paesi terzi dovrebbero essere tenute a comunicare annualmente all’ESMA le informazioni riguardanti l’ampiezza e la portata dei servizi forniti e delle attività svolte nell’Unione. Dovrebbe essere inoltre migliorata la cooperazione in materia di vigilanza per quanto riguarda il monitoraggio, l’attuazione e il rispetto delle condizioni di equivalenza.

Al fine di garantire condizioni di parità e promuovere la trasparenza del mercato dell’Unione, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 600/2014 per assoggettare le quotazioni, i miglioramenti del prezzo e i prezzi di esecuzione degli internalizzatori sistematici al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per le negoziazioni di qualsiasi dimensione. Di conseguenza, le norme tecniche di regolamentazione attualmente applicabili relative al regime in materia di dimensioni dei tick di negoziazione dovrebbero applicarsi anche all’ambito di applicazione ampliato del regolamento (UE) n. 600/2014.

Per garantire la tutela degli investitori e l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari nell’Unione, la Commissione, nell’adottare una decisione di equivalenza, dovrebbe tener conto dei rischi potenziali posti dai servizi e dalle attività che le imprese di paesi terzi potrebbero svolgere nell’Unione a seguito di tale decisione. La loro importanza sistemica dovrebbe essere considerata sulla base di criteri quali l’ampiezza e la portata probabili della fornitura dei servizi e dello svolgimento delle attività da parte delle imprese del paese terzo in questione. Allo stesso fine, la Commissione dovrebbe poter tener conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali ai sensi della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio a norma dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio15. La Commissione dovrebbe considerare equivalenti i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento specifici solo quando viene ottenuto lo stesso effetto. La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare, se del caso, decisioni di equivalenza limitate a servizi e attività specifici o categorie di servizi e attività elencate nell’allegato I, sezione A, della direttiva 2014/65/UE.

L’ABE, con la partecipazione dell’ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un’analisi approfondita, la raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il quadro prudenziale riveduto per le imprese di investimento.

Al fine di garantire l’applicazione armonizzata del presente regolamento, l’ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di regolamentazione per specificare la portata e i metodi per il consolidamento prudenziale dei gruppi di imprese di investimento, il calcolo delle spese fisse generali, la misurazione dei fattori K, specificando il concetto di conti segregati in relazione ai fondi dei clienti, adeguando i coefficienti per il K-DTF in caso di condizioni di stress del mercato, il calcolo per stabilire i requisiti di fondi propri pari al margine totale richiesto dai partecipanti diretti, i modelli per le comunicazioni al pubblico, anche per quanto riguarda le relazioni sugli investimenti delle imprese di investimento, le informazioni normative richieste a norma del presente regolamento e le informazioni da fornire alle autorità competenti in relazione alle soglie per richiedere l’autorizzazione quale ente creditizio. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE mediante atti delegati a norma dell’articolo 290 TFUE e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. La Commissione e l’ABE dovrebbero garantire che tali norme tecniche di regolamentazione possano essere applicate da tutte le imprese di investimento interessate in modo proporzionato alla natura, alle dimensioni e alla complessità di tali imprese di investimento e delle loro attività

La Commissione dovrebbe inoltre avere il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall’ABE e dall’ESMA mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 TFUE e conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Al fine di assicurare l’applicazione uniforme del presente regolamento e tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni contenute nel presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio»16 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra l’attuale quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e il presente regolamento, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE dovrebbero essere modificati al fine di escludere dal loro ambito di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le disposizioni sull’impresa madre nell’UE intermedia di cui all’articolo 21 ter della direttiva 2013/36/UE, e alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all’interno dell’Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, anche - se del caso - nel migliore interesse dei loro clienti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte. Parte uno disposizioni generali

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce requisiti prudenziali uniformi che si applicano alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza ai fini del controllo del rispetto dei requisiti prudenziali a norma della direttiva (UE) 2019/2034 in relazione a quanto segue:

  1. a) i requisiti di fondi propri relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati di rischio per l’impresa, rischio per il cliente e rischio per il mercato;

  2. b) i requisiti che limitano il rischio di concentrazione;

  3. c) i requisiti di liquidità relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati del rischio di liquidità;

  4. d) gli obblighi di segnalazione in relazione alle lettere a), b) e c);

  5. e) gli obblighi di informativa al pubblico.

2.

In deroga al paragrafo 1, un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolga una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE applica i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 se l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione e ricorre qualsiasi delle condizioni seguenti:

  1. a) il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, calcolato come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma;

  2. b) il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è inferiore a 15 miliardi di EUR e l’impresa di investimento fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 15 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, tutti calcolati come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma; o

  3. c) l’impresa di investimento è oggetto di una decisione dell’autorità competente in conformità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.

Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.

3. La deroga prevista al paragrafo 2 non si applica se l’impresa di investimento non soddisfa più nessuna delle soglie di cui a tale paragrafo, calcolata su un periodo di 12 mesi consecutivi o se l’autorità competente decide in tal senso in conformità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente di eventuali violazioni di una soglia durante tale periodo.

4. Le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 2 continuano ad essere soggette ai requisiti di cui agli articoli 55 e 59.

5.

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolge una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE ad applicare i requisiti del regolamento (UE) 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. b) l’impresa di investimento informa l’autorità competente ai sensi del presente regolamento e, se del caso, l’autorità di vigilanza su base consolidata;

  3. c) l’autorità competente ha accertato che l’applicazione dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale all’impresa di investimento e, ove opportuno, su base consolidata al gruppo, è solida sotto il profilo prudenziale, non comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento ai sensi del presente regolamento e non è attuata a fini di arbitraggio regolamentare.

Le autorità competenti informano l’impresa di investimento della decisione di consentire l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a norma del primo comma entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, e ne informano l’ABE. Qualora un’autorità competente rifiuti di autorizzare l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, fornisce spiegazioni esaurienti.

Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.

Ai fini del presente paragrafo non si applica l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Art. 2 Poteri di vigilanza

Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva (UE) 2019/2034.

Art. 3 Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento

Il presente regolamento non impedisce alle imprese di investimento di detenere fondi propri e loro componenti e attività liquide in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;

  2. 2) «società di gestione del risparmio»: una società di gestione del risparmio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. 3) «partecipante diretto»: un’impresa stabilita in uno Stato membro che rientra nella definizione di cui all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio1;

  4. 4) «cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE, tranne che, ai fini della parte quattro del presente regolamento, per «cliente» si intende qualsiasi controparte dell’impresa di investimento;

  5. 5) «negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  6. 6) «derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014;

  7. 7) «autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034;

  8. 8) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  9. 9) «negoziazione per conto proprio»: negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;

  10. 10) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014;

  11. 11) «situazione consolidata»: la situazione che risulta dall’applicazione dei requisiti del presente regolamento a norma dell’articolo 7 a un’impresa di investimento madre nell’Unione o a una holding di investimento madre nell’Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione come se detta impresa formasse, insieme a tutte le imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, un’unica impresa di investimento; ai fini della presente definizione, i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini;

  12. 12) «base consolidata»: sulla base della situazione consolidata;

  13. 13) «esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;

  14. 14) «ente finanziario»: un’impresa diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento e diversa da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio2, e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3;

  15. 15) «strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;

  16. 16) «società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  17. 17) «soggetto del settore finanziario»: un soggetto del settore finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  18. 18) «capitale iniziale»: il capitale iniziale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 18), della direttiva (UE) 2019/2034;

  19. 19) «gruppo di clienti connessi»: un gruppo di clienti connessi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  20. 20) «consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/65/UE;

  21. 21) «consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo»: la fornitura ricorrente di consulenza in materia di investimenti nonché la valutazione e il monitoraggio o il riesame continui o periodici del portafoglio di strumenti finanziari di un cliente, compresi gli investimenti effettuati dal cliente sulla base di un accordo contrattuale;

  22. 22) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;

  23. 23) «holding di investimento»: un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un’impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  24. 24) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;

  25. 25) «gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese che consiste in un’impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4, di cui almeno una è un’impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio;

  26. 26) «fattori K»: i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, per i rischi che un’impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e sé stessa;

  27. 27) «attività gestite» o «AUM» (assets under management): il valore delle attività che un’impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell’ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio e di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo;

  28. 28) «denaro dei clienti detenuto» o «CMH» (client money held): la quantità di denaro dei clienti che un’impresa di investimento detiene, tenendo conto delle disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile al denaro dei clienti detenuto dall’impresa di investimento;

  29. 29) «attività salvaguardate e gestite» o «ASA» (assets safeguarded and administered): il valore delle attività che un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nello stato patrimoniale dell’impresa di investimento o siano separate in altri conti;

  30. 30) «ordini dei clienti trattati» o «COH» (client orders handled): il valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti;

  31. 31) «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1;

  32. 32) «margine di compensazione fornito» o «CMG (clearing margin given)»: l’importo del margine totale richiesto da un partecipante diretto o da una controparte centrale qualificata, se l’esecuzione e il regolamento delle operazioni di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto o di una controparte centrale qualificata;

  33. 33) o «flusso di negoziazione giornaliero» o «DTF» (daily trading flow): il valore giornaliero delle operazioni che un’impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, che sono già presi in considerazione nell’ambito degli ordini dei clienti trattati;

  34. 34) o «rischio di posizione netta» o « NPR» (net position risk): il valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento;

  35. 35) o «default della controparte della negoziazione» o «TCD» (trading counterparty default): le esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all’articolo 25 che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione;

  36. 36) «valore di mercato corrente» o «CMV» (current market value): il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni o componenti (legs) titoli soggette a compensazione in conformità dell’articolo 31; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;

  37. 37) «operazioni con regolamento a lungo termine»: le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all’articolo 272, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013;

  38. 38) «finanziamenti con margini»: i finanziamenti con margini quali definiti all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio5;

  39. 39) «organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;

  40. 40) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6;

  41. 41) «elemento fuori bilancio»: uno qualsiasi degli elementi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013;

  42. 42) «impresa madre»: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 2, punto 9), e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

  43. 43) «partecipazione»: la partecipazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  44. 44) «profitto»: il profitto quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 121), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  45. 45) «controparte centrale qualificata» o «QCCP» (qualifying central counterparty): una controparte centrale qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  46. 46) «gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/65/UE;

  47. 47) «partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  48. 48) «operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT» (securities financing transaction): una SFT quale definita all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365;

  49. 49) «conti separati»: ai fini della tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento è depositato conformemente all’articolo 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione7 e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell’amministrazione dell’impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all’impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente;

  50. 50) «operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365;

  51. 51) «filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’articolo 2, punto 10), e ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un’impresa figlia dell’impresa madre apicale;

  52. 52) «agente collegato»: un agente collegato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE;

  53. 53) «ricavi totali lordi»: i ricavi operativi annuali di un’impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento che questa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite dell’impresa di investimento sulle attività per negoziazione, sulle attività detenute al fair value (valore equo) o sulle attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte;

  54. 54) «portafoglio di negoziazione»: l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un’impresa di investimento per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;

  55. 55) «posizioni detenute a fini di negoziazione»:

    1. a) posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;

    2. b) posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;

    3. c) posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse;

  56. 56) «impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e ha come filiazione un’impresa di investimento o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detta impresa di investimento o in detto ente finanziario, e che non è a sua volta una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in un qualsiasi Stato membro o di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;

  57. 57) «holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e non è una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un’altra holding di investimento in uno Stato membro;

  58. 58) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: un’impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 56 per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1:

  1. a) per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento;

  2. b) per tenere conto, nell’applicazione del presente regolamento, dell’evoluzione dei mercati finanziari.

Titolo II. Livello di applicazione dei requisiti

Capo 1. Applicazione dei requisiti su base individuale

Art. 5 Principio generale

Le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui alle parti da due a sette su base individuale.

Art. 6 Esenzioni

1. Le autorità competenti possono esentare un’impresa di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:

  1. a) l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

  2. b) è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

    1. i) l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

    2. ii) l’impresa di investimento è una filiazione e rientra in un gruppo di imprese di investimento soggette a vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 7;

  3. c) sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

  4. d) le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione;

  5. e) i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

    1. i) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;

    2. ii) previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;

    3. iii) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e

    4. iv) l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.

2. Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alla parte sei in presenza di tutte le condizioni seguenti:

  1. a) l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1;

  2. b) l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all’articolo 228 della direttiva 2009/138/CE;

  3. c) sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;

  4. d) le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità della direttiva 2009/138/CE concordano su detta esenzione;

  5. e) i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:

    1. i) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;

    2. ii) previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;

    3. iii) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e

    4. iv) l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.

3. Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. a) l’impresa di investimento rientra nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o rientra in un gruppo di imprese di investimento cui si applica l’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e non si applica l’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 4;

  2. b) l’impresa madre, su base consolidata, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti e imprese di investimento all’interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti e imprese di investimento;

  3. c) l’impresa madre e l’impresa di investimento hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra l’impresa madre e l’impresa di investimento per consentire loro di soddisfare le obbligazioni singole e le obbligazioni congiunte, quando giungono a scadenza;

  4. d) non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l’adempimento dei contratti di cui alla lettera c);

  5. e) le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione.

Capo 2. Consolidamento prudenziale ed esenzioni per un gruppo di imprese di investimento

Art. 7 Consolidamento prudenziale

1. Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione rispettano gli obblighi di cui alle parti due, tre, quattro, sei e sette sulla base della loro situazione consolidata. L’impresa madre e le sue filiazioni che rientrano nell’ambito d’applicazione del presente regolamento creano una struttura organizzativa adeguata e appropriati meccanismi di controllo interno, al fine di garantire che i dati necessari per il consolidamento siano debitamente elaborati e trasmessi. In particolare, l’impresa madre assicura che le filiazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento mettano in atto dispositivi, processi e meccanismi intesi a garantire un adeguato consolidamento.

2.

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nell’applicare la parte due su base consolidata, le norme di cui alla parte due, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano anche alle imprese di investimento.

A tal fine, nell’applicare le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 1 e dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano solo i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che, di conseguenza, vanno intesi come facenti riferimento ai requisiti di fondi propri di cui alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.

3. Le imprese di investimento madri nell’Unione, una le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione rispettano gli obblighi di cui alla parte cinque in base alla loro situazione consolidata.

4. In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti possono esentare l’impresa madre dal rispetto di tale paragrafo tenendo conto della natura, dell’ampiezza e della complessità del gruppo di imprese di investimento.

5.

L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli dell’ambito di applicazione e dei metodi del consolidamento prudenziale di un gruppo di imprese di investimento, in particolare ai fini del calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali, del requisito patrimoniale minimo permanente, del requisito relativo ai fattori K sulla base della situazione consolidata del gruppo di imprese di investimento, nonché il metodo e i dettagli necessari per attuare correttamente il paragrafo 2.

L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Art. 8 Verifica del capitale del gruppo

1. In deroga all’articolo 7, le autorità competenti possono autorizzare l’applicazione del presente articolo nel caso di strutture di gruppo considerate sufficientemente semplici, a condizione che non vi siano rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata. Le autorità competenti informano l’ABE quando autorizzano l’applicazione del presente articolo.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) «strumenti di fondi propri»: i fondi propri quali definiti all’articolo 9 del presente regolamento senza applicare le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all’articolo 56, lettera d), e all’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. b) i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all’articolo 4.

3. Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione e altre società che siano imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, dispongono come minimo di strumenti di fondi propri sufficienti a coprire la somma degli elementi seguenti:

  1. a) la somma dell’intero valore contabile di tutte le loro partecipazioni, crediti subordinati e strumenti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all’articolo 56, lettera d), e all’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento; e

  2. b) l’importo totale di tutte le loro passività potenziali nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

4.

Le autorità competenti possono autorizzare una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione e ogni altra impresa madre che sia un’impresa di investimento, un ente finanziario, una società strumentale o un agente collegato del gruppo di imprese di investimento, a detenere un quantitativo inferiore di fondi propri rispetto all’importo calcolato in applicazione del paragrafo 3, a condizione che tale importo non sia inferiore alla somma dei requisiti di fondi propri imposti su base individuale alle imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati che sono filiazioni, e dell’importo totale di tutte le passività potenziali nei confronti di tali soggetti.

Ai fini del presente paragrafo, i requisiti di fondi propri per le imprese che sono filiazioni di cui al primo comma che sono situate in paesi terzi sono i requisiti di fondi propri nozionali che garantiscono un livello di prudenza soddisfacente per coprire i rischi derivanti da tali imprese che sono filiazioni, quali approvati dalle pertinenti autorità competenti.

5. Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione dispongono di sistemi di verifica e controllo delle fonti di capitale e di finanziamento di tutte le imprese di investimento, le holding di investimento, le società di partecipazione finanziaria mista, gli enti finanziari, le società strumentali e gli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.

Parte. Parte due fondi propri

Art. 9 Composizione dei fondi propri

1.

Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:

  1. a)

  2. b)

  3. c)

dove:

  1. i) il capitale primario di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il capitale aggiuntivo di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il capitale di classe 2 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e

  2. ii) D è definito all’articolo 11.

2. In deroga al paragrafo 1:

  1. a) le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione degli articoli 39 e 48 di detto regolamento;

  2. b) le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’articolo 41 di detto regolamento;

  3. c) le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 56, lettera c), e all’articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione si applicano integralmente, senza l’applicazione dei meccanismi previsti agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento;

  4. d) le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’articolo 48 di detto regolamento;

  5. e) le disposizioni seguenti non si applicano alla determinazione dei fondi propri delle imprese di investimento:

    1. i) l’articolo 49 del regolamento (UE) n. 575/2013;

    2. ii) le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 56, lettera c), e all’articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le relative disposizioni agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento, nella misura in cui tali deduzioni si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione;

    3. iii) l’evento attivatore di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’evento attivatore è invece specificato dall’impresa di investimento in termini di strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1;

    4. iv) l’importo aggregato di cui all’articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’importo da svalutare o convertire è l’intero valore nominale dello strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1.

3. Nella determinazione dei requisiti di fondi propri a norma del presente regolamento, le imprese di investimento applicano le relative disposizioni di cui alla parte due, titolo I, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. Nell’applicare tali disposizioni, l’autorizzazione delle autorità di vigilanza di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 si ritiene concessa se è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 78, paragrafo 4, di tale regolamento.

4. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, lettera a), nei confronti delle imprese di investimento che non sono persone giuridiche o società per azioni o che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, le autorità competenti possono, previa consultazione dell’ABE, autorizzare a che ulteriori strumenti o fondi siano considerati fondi propri per queste imprese di investimento, a condizione che detti strumenti o fondi siano altresì ammissibili al trattamento di cui all’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio8. Sulla base delle informazioni provenienti da ciascuna autorità competente, l’ABE, insieme all’ESMA, elabora, aggiorna e pubblica un elenco di tutte le forme di strumenti o fondi in ciascuno Stato membro considerati fondi propri. L’elenco è pubblicato per la prima volta entro il 26 dicembre 2020.

5. Le detenzioni di strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario in seno a un gruppo di imprese di investimento non sono dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di un’impresa di investimento del gruppo su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

  1. a) non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;

  2. b) le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario;

  3. c) la deroga di cui all’articolo 8 non è utilizzata dalle autorità competenti.

Art. 10 Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario

1. Ai fini della presente parte, un’impresa di investimento deduce gli importi che superano i limiti specificati alle seguenti lettere a) e b) dalla determinazione degli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013:

  1. a) una partecipazione qualificata, il cui importo supera il 15 % dei fondi propri dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in un’impresa che non sia un soggetto del settore finanziario;

  2. b) l’importo totale delle partecipazioni qualificate di un’impresa di investimento in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario che supera il 60 % dei fondi propri calcolati conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k, punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Le autorità competenti possono vietare a un’impresa di investimento di detenere le partecipazioni qualificate di cui al paragrafo 1 se l’importo di tali partecipazioni è superiore alle percentuali dei fondi propri specificati nel medesimo paragrafo. Le autorità competenti rendono immediatamente pubblica la loro decisione di esercitare tale potere.

3. Le azioni o quote in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

  1. a) dette azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un’operazione di assistenza finanziaria, a norma dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013;

  2. b) la detenzione di dette azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per un massimo di cinque giorni lavorativi;

  3. c) dette azioni o quote sono detenute a nome dell’impresa di investimento e per conto altrui.

4. Le azioni o quote che non hanno carattere di immobilizzazioni finanziarie di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Parte. Parte tre requisiti patrimoniali

Titolo I. Requisiti generali

Art. 11 Requisiti di fondi propri

1. Le imprese di investimento dispongono in ogni momento di fondi propri in conformità dell’articolo 9 equivalenti almeno a D, dove D è definito come il più elevato tra gli elementi seguenti:

  1. a) il loro requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all’articolo 13;

  2. b) il loro requisito patrimoniale minimo permanente conforme all’articolo 14; oppure

  3. c) il loro requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all’articolo 15.

2. In deroga al paragrafo 1, se un’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, D è definito come l’importo più elevato tra quelli specificati al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Qualora ritengano che vi sia stato un cambiamento sostanziale nelle attività di un’impresa di investimento, le autorità competenti possono esigere che l’impresa di investimento sia soggetta a un diverso requisito di fondi propri di cui al presente articolo, conformemente al titolo IV, capo 2, sezione 4, della direttiva (UE) 2019/2034.

4. Le imprese di investimento, non appena ne vengono a conoscenza, informano l’autorità competente che non soddisfano più o non soddisferanno più i requisiti del presente articolo.