Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione del 24 marzo 2021 che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Una di tali prescrizioni in materia di sanità animale prevede che tali partite debbano provenire da un paese terzo o territorio, o da una zona o un compartimento dello stesso, conformemente all’articolo 230, paragrafo 1, di suddetto regolamento.
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. L’articolo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nel suo ambito di applicazione sia autorizzato solo nel caso in cui queste provengano da un paese terzo, un territorio, una loro zona o un loro compartimento elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente alle prescrizioni in materia di sanità animale stabilite in tale regolamento delegato.
Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui dovrebbe essere autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.
Attualmente gli elenchi di paesi terzi e territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sono stabiliti in vari atti della Commissione. Gli elenchi sono stabiliti in primo luogo nella decisione 2007/777/CE della Commissione3, nei regolamenti (CE) n. 798/20084, (CE) n. 119/20095, (UE) n. 206/20106 e (UE) n. 605/20107 della Commissione, nei regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/20138 e (UE) 2016/7599 della Commissione, che sono tutti abrogati dal regolamento delegato (UE) 2020/692 a decorrere dal 21 aprile 2021. Inoltre altri elenchi sono stabiliti nelle decisioni 2006/168/CE10 e 2008/636/CE11 della Commissione, nel regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione12, nella decisione 2010/472/UE della Commissione13, nelle decisioni di esecuzione 2011/630/UE14 e 2012/137/UE15 della Commissione, nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e nella decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione16, che sono tutti abrogati dal presente regolamento di esecuzione.
Nel nuovo quadro per la sanità animale, istituito dal regolamento (UE) 2016/429, è opportuno riunire in un unico atto della Commissione una serie completa di elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato, sulla base di prescrizioni in materia di sanità animale, l’ingresso nell’Unione di partite degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Ciò è in linea con l’approccio adottato nel regolamento delegato (UE) 2020/692, in cui le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di tali partite sono stabilite in un unico atto della Commissione. Garantisce inoltre maggiore coerenza e trasparenza della legislazione dell’Unione.
Per tale motivo le decisioni 2006/168/CE e 2008/636/CE, il regolamento (CE) n. 1251/2008, la decisione 2010/472/UE, le decisioni di esecuzione 2011/630/UE e 2012/137/UE, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 e la decisione di esecuzione (UE) 2019/294 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021. Il presente regolamento dovrebbe pertanto istituire nuovi elenchi di paesi terzi e territori o loro zone che sostituiranno gli attuali elenchi di paesi terzi e territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Gli elenchi attuali sono redatti tendendo conto sia della sanità animale sia della sicurezza alimentare, ove pertinente. I nuovi elenchi dovrebbero tuttavia essere redatti separatamente sulla base, in particolare, delle prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento (UE) 2016/429 e delle prescrizioni in materia di sicurezza alimentare di cui al regolamento (UE) 2017/625.
In alcuni casi solo determinate zone o determinati compartimenti di un paese terzo o territorio soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692. In tali casi, l’ingresso nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale dovrebbe essere autorizzato solo se provengono da tali zone o compartimenti del paese terzo o territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto precisare chiaramente all’interno di ciascun elenco le zone o, in caso di animali di acquacoltura, i compartimenti dei paesi terzi o territori che rispettano tali prescrizioni in materia di sanità animale.
L’articolo 231, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli elenchi stabiliti dalla Commissione a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento precisino anche le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate che i paesi terzi o territori devono rispettare. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere, ove opportuno, tali condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale, prendendo in considerazione la situazione specifica della sanità animale del paese terzo o territorio di origine o della loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, del loro compartimento, e le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale interessati.
La parte VI del regolamento delegato (UE) 2020/692 contiene norme speciali per l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale per le quali l’Unione non è la destinazione finale, nonché di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno. In particolare, tale regolamento prevede la possibilità di autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite che non soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale, a condizione che siano rispettate condizioni specifiche. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca le condizioni specifiche in materia di sanità animale che tali partite dovrebbero rispettare per l’ingresso nell’Unione.
A norma dell’accordo SEE, gli Stati EFTA-SEE non sono paesi terzi nell’ambito degli scambi commerciali con gli Stati membri dell’UE nei settori disciplinati dal medesimo accordo.
Poiché le norme stabilite nel presente regolamento devono essere applicate congiuntamente a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e nel regolamento delegato (UE) 2020/692, è opportuno che anche il presente regolamento si applichi a decorrere dal 21 aprile 2021.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, loro compartimenti, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Gli elenchi e alcune norme generali riguardanti gli elenchi figurano negli allegati da I a XXII del presente regolamento.
Esso stabilisce inoltre le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di determinate partite e precisa i modelli di certificati sanitari che devono essere utilizzati dal paese terzo o territorio di origine delle partite.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/692.
Art. 3 Elenchi di paesi terzi, territori, o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
1. L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se il paese terzo o territorio di origine della partita, o la loro zona o il loro compartimento, sono elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, e la partita è accompagnata dal certificato sanitario che deve accompagnare le partite di tali specie e categorie, come indicato nella tabella figurante nella parte 1 dei seguenti allegati:
a) allegato II nel caso di ungulati diversi:
i) dagli equini;
ii) dagli ungulati destinati a stabilimenti confinati;
b) allegato III nel caso di ungulati destinati a stabilimenti confinati;
c) allegato IV nel caso di equini;
d) allegato V nel caso di pollame e materiale germinale di pollame;
e) allegato VI nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività diversi dai volatili in cattività di cui all'articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2020/692;
ii) parte 1, sezione B, nel caso di volatili in cattività e materiale germinale di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692;
f) allegato VII nel caso di api mellifere regine e bombi;
g) allegato VIII nel caso di cani, gatti e furetti;
h) allegato IX nel caso di materiale germinale di bovini;
i) allegato X nel caso di materiale germinale di ovini e caprini;
j) allegato XI nel caso di materiale germinale di suini;
k) allegato XII nel caso di materiale germinale di equini;
l) allegato XIII nel caso di carni fresche di ungulati;
m) allegato XIV nel caso di carni fresche di pollame e di selvaggina da penna;
n) allegato XV nel caso di prodotti a base di carne ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di prodotti a base di carne che sono stati sottoposti al trattamento generico di riduzione dei rischi A o al trattamento B, C o D per i prodotti a base di carne [conformemente all’allegato XXVI del regolamento delegato (UE) 2020/692];
ii) parte 1, sezione B, nel caso di prodotti di tipo biltong/jerky ottenuti da ungulati, pollame e selvaggina da penna;
o) allegato XVI nel caso di budelli;
p) allegato XVII nel caso di latte, colostro e prodotti ottenuti dal colostro, prodotti lattiero-caseari a base di latte crudo e prodotti lattiero-caseari che non devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica;
q) allegato XVIII nel caso di prodotti lattiero-caseari che devono essere sottoposti a un trattamento specifico di riduzione dei rischi contro l’afta epizootica;
r) allegato XIX nel caso di uova e ovoprodotti;
s) allegato XX nel caso di prodotti di origine animale destinati ad uso personale;
t) allegato XXI nel caso di animali acquatici delle specie elencate come segue:
i) parte 1, sezione A, nel caso di animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi, diversi dal consumo umano, nonché di determinati animali acquatici delle specie elencate e prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate destinati al consumo umano;
ii) parte 1, sezione B, nel caso di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi.
2. L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone elencati nella tabella figurante nell’allegato XXII, parte 1, solo se:
a) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 3 di tale tabella e per le quali l’Unione non è la destinazione finale; oppure
b) sono partite delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alla colonna 4 di tale tabella, sono originarie dell’Unione e vi fanno ritorno dopo il transito attraverso un paese terzo o un territorio.
Art. 4 Condizioni specifiche e garanzie in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Gli Stati membri autorizzano l’ingresso nell’Unione delle partite che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 solo se, ove applicabile, tali partite soddisfano le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale figuranti nel pertinente allegato per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per il paese terzo, il territorio o la loro zona o, in caso di animali di acquacoltura, il loro compartimento.
Art. 5 Abrogazioni
I seguenti atti sono abrogati a decorrere dal 21 aprile 2021:
decisione 2006/168/CE della Commissione,
decisione 2008/636/CE della Commissione,
decisione 2010/472/UE della Commissione,
decisione di esecuzione 2011/630/UE della Commissione,
decisione di esecuzione 2012/137/UE della Commissione,
regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 della Commissione,
decisione di esecuzione (UE) 2019/294 della Commissione,
decisione 2000/585/CE della Commissione.
Art. 6 Disposizioni transitorie
1. Fino al 15 marzo 2022 è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione conformemente ai seguenti atti della Commissione, accompagnate dall'opportuno certificato rilasciato a norma di tali atti della Commissione, a condizione che il certificato sia stato firmato dalla persona autorizzata a firmarlo conformemente a tali atti della Commissione prima del 15 gennaio 2022:
decisione 2006/168/CE,
decisione 2007/777/CE,
decisione 2008/636/CE,
decisione 2010/472/UE,
2. I riferimenti alle disposizioni degli atti abrogati contenuti nel certificato di cui al paragrafo 1 si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni sostitutive e, ove applicabile, si leggono secondo le tavole di concordanza.
Art. 7 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen