Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione del 30 gennaio 2020 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, e l’articolo 239, paragrafo 2,
La legislazione dell’Unione in materia di sanità animale è stata recentemente aggiornata con l’adozione della «normativa in materia di sanità animale». Tale regolamento, entrato in vigore il 20 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha abrogato e sostituito circa 40 atti di base. Esso richiede inoltre l’adozione di numerosi regolamenti delegati e di esecuzione della Commissione intesi ad abrogare e a sostituire circa 400 atti della Commissione che vigevano nel settore della sanità animale prima del nuovo quadro giuridico istituito dalla «normativa in materia di sanità animale».
Le condizioni degli scambi commerciali si sono evolute dall’adozione delle prime norme in materia di sanità animale a livello dell’Unione, con un sensibile aumento del volume degli scambi di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale sia all’interno dell’Unione che con i paesi terzi. Nello stesso periodo, in conseguenza di politiche e norme dell’Unione in materia di sanità animale, alcune malattie sono state eradicate nell’Unione e altre sono state oggetto di prevenzione e controllo in molti Stati membri. In diverse occasioni, tuttavia, malattie emergenti hanno posto nuove sfide per lo stato sanitario dell’Unione come pure per gli scambi e l’economia locale delle zone interessate.
Le norme elaborate nel presente atto integrano quelle già stabilite dalla «normativa in materia di sanità animale». Esse dovrebbero fornire le necessarie garanzie per assicurare che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che entrano nell’Unione non presentino rischi per la sanità degli animali detenuti o selvatici in grado di compromettere lo stato sanitario dell’Unione per quanto riguarda le malattie animali e di avere un impatto economico negativo sui settori interessati.
L’articolo 234 della «normativa in materia di sanità animale» dispone che in attesa dell’adozione di atti delegati che stabiliscano prescrizioni in materia di sanità animale per una specie e categoria particolare di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, gli Stati membri possano, a seguito di una valutazione dei rischi implicati, applicare norme nazionali purché tali norme rispettino determinate prescrizioni stabilite in tale regolamento. L’ingresso nell’Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale non contemplati dal presente regolamento può pertanto essere soggetto a tali norme nazionali applicate dagli Stati membri.
Le norme vigenti in materia di sanità animale, stabilite in precedenti atti della Commissione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, si sono dimostrate efficaci; è pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme nel presente regolamento, aggiornandoli tuttavia per tener conto delle norme per una migliore regolamentazione, del nuovo quadro per la sanità animale disposto dalla «normativa in materia di sanità animale» e delle nuove conoscenze scientifiche disponibili, delle norme internazionali e dell’esperienza acquisita nell’applicazione di precedenti atti dell’Unione.
Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dovrebbero garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in atti preesistenti dell’Unione.
La «normativa in materia di sanità animale» stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. In particolare la parte V, capo 1, di tale regolamento, che stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, prevede che la Commissione adotti atti delegati per integrare le prescrizioni in materia di sanità animale già stabilite in tale capo.
L’articolo 229, paragrafo 1, della «normativa in materia di sanità animale» stabilisce le prescrizioni in base alle quali gli Stati membri consentono l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Le prescrizioni riguardano le condizioni relative al paese terzo o territorio di origine, lo stabilimento di origine, le prescrizioni in materia di sanità animale che tali partite sono tenute a rispettare, nonché il certificato sanitario, le dichiarazioni o altri documenti che dovrebbero accompagnare tali partite.
L’articolo 234, paragrafo 1, della «normativa in materia di sanità animale» stabilisce inoltre che le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone devono essere almeno altrettanto rigorose di quelle stabilite in tale regolamento e negli atti delegati adottati in applicazione dello stesso per i movimenti delle specie e categorie di prodotti in questione all’interno dell’Unione. Se tali prescrizioni non sono altrettanto rigorose di quelle del regolamento, esse devono offrire garanzie equivalenti alle prescrizioni in materia di sanità animale previste nella parte IV di tale regolamento.
L’articolo 234, paragrafo 2, della «normativa in materia di sanità animale» dispone che siano adottati atti delegati per integrare le norme stabilite da tale regolamento per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori e i movimenti all’interno dell’Unione e la manipolazione, dopo il loro ingresso nell’Unione, di tali prodotti, ove ciò sia necessario ai fini della riduzione del relativo rischio.
L’articolo 237, paragrafo 1, della «normativa in materia di sanità animale» dispone che gli Stati membri autorizzino l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se tali partite sono accompagnate dai certificati sanitari e dalle dichiarazioni o altri documenti prescritti in base a tale regolamento. L’articolo 237, paragrafo 2, di tale regolamento dispone che il certificato sanitario debba essere stato verificato e firmato da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine. In tale contesto, l’articolo 237, paragrafo 4, della «normativa in materia di sanità animale» prevede che la Commissione adotti atti delegati riguardo alle deroghe alle prescrizioni in materia di certificati sanitari di cui all’articolo 237, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento e per stabilire norme che prescrivano per tali partite di essere accompagnate da dichiarazioni o altri documenti.
L’articolo 239, paragrafo 2, della «normativa in materia di sanità animale» prevede che la Commissione adotti atti delegati riguardo a norme speciali e a prescrizioni supplementari per taluni specifici tipi di ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, e prevede deroghe alle prescrizioni generali in materia di sanità animale di cui all’articolo 229, paragrafo 1, e all’articolo 237, paragrafo 1, di tale regolamento e alle norme integrative stabilite negli atti delegati adottati in conformità all’articolo 234, paragrafo 2, e all’articolo 237, paragrafo 4.
Le norme integrative da stabilire nel presente regolamento in conformità all’articolo 234, paragrafo 2, e all’articolo 239, paragrafo 2, della «normativa in materia di sanità animale» sono correlate tra loro. L’articolo 234, paragrafo 2, prevede che la Commissione stabilisca le prescrizioni generali per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, mentre l’articolo 239, paragrafo 2, prevede che la Commissione stabilisca le norme speciali e le prescrizioni supplementari relative alle deroghe a tali prescrizioni generali.
Le prescrizioni in materia di certificati sanitari di cui all’articolo 237 della «normativa in materia di sanità animale» rientrano nel quadro delle norme relative all’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. In tale quadro generale di norme l’articolo 237, paragrafo 4, di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di concedere deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale.
La «normativa in materia di sanità animale» fornisce già una serie di definizioni. In aggiunta ad esse, il presente regolamento dovrebbe tenere conto delle definizioni stabilite in altri atti dell’Unione nei settori correlati dell’igiene degli alimenti e dei controlli ufficiali, quali le definizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio2. Tuttavia, al fine di stabilire le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, è opportuno includere definizioni specifiche, comprese definizioni per determinate categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Tali definizioni sono necessarie per chiarire quali categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale rappresentino un rischio per la sanità animale e siano pertanto soggette alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione.
Nell’interesse della coerenza della legislazione dell’Unione e sulla base dei rischi per la sanità animale che le carni fresche rappresentano, la definizione di «carni fresche» ai fini del presente regolamento dovrebbe incorporare le definizioni di «carni fresche», «carni macinate» e «preparazioni di carni» di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.
Inoltre, la definizione di «prodotti a base di carne» ai fini del presente regolamento dovrebbe incorporare le definizioni di «prodotti a base di carne», «stomachi trattati», «vesciche», «intestini», «grasso animale fuso» ed «estratti di carne» di cui al regolamento (CE) n. 853/2004. Dal punto di vista della sanità animale, tutti i prodotti in questione pongono infatti lo stesso rischio per la sanità animale e dovrebbero essere sottoposti alle stesse misure di riduzione dei rischi.
La definizione di «carcassa» di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 dovrebbe essere adattata in «carcassa di ungulato» al fine di differenziarla dalle «frattaglie». Questi due prodotti presentano infatti rischi diversi per la sanità animale, e le «frattaglie» rappresentano un rischio più elevato.
Il presente regolamento dovrebbe prevedere una definizione di «budelli» e tale definizione dovrebbe tenere conto di quella contenuta nel glossario del codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE). La definizione dovrebbe chiarire quali prodotti di origine animale debbano essere considerati budelli ed essere di conseguenza sottoposti ai trattamenti specifici di riduzione dei rischi previsti dal presente regolamento.
L’articolo 229, paragrafo 1, della «normativa in materia di sanità animale» prevede che le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale possano essere autorizzate a entrare nell’Unione solo se provengono da paesi terzi o da territori che figurano negli elenchi per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale, conformemente ai criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, e se le partite soddisfano le prescrizioni in materia di sanità animale definite all’articolo 234 e negli atti delegati successivi. Il presente regolamento dovrebbe conferire all’autorità competente la responsabilità di verificare che tali partite in entrata nell’Unione siano conformi a tali prescrizioni.
L’articolo 237, paragrafo 1, della «normativa in materia di sanità animale» dispone che l’ingresso nell’Unione di partite di specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori sia autorizzato solo se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente del paese terzo o territorio o da dichiarazioni o altri documenti, o da tutti i suddetti documenti. Il presente regolamento dovrebbe pertanto chiarire quali documenti siano prescritti in ciascun caso e dovrebbe conferire all’autorità competente la responsabilità di verificare che tali partite in entrata nell’Unione siano conformi a tale prescrizione generale.
Le informazioni che devono figurare nei certificati sanitari, nelle dichiarazioni e negli altri documenti che accompagnano le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono indicare con precisione se tali partite siano conformi o meno alle prescrizioni generali previste nella «normativa in materia di sanità animale» e alle prescrizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire gli obblighi per gli operatori responsabili dell’ingresso nell’Unione di tali partite e per le autorità competenti dello Stato membro di ingresso nell’Unione, per quanto riguarda la validità dei documenti di accompagnamento delle partite e l’ammissibilità di tali partite per l’ingresso nell’Unione.
Tenuto conto dei rischi per la sanità animale, quali i periodi di incubazione delle malattie, e al fine di evitare l’uso improprio dei certificati sanitari, è necessario stabilire un termine per la validità di tali certificati solo nel caso degli animali e delle uova da cova. Questi comportano infatti un rischio più elevato per la sanità animale rispetto ai prodotti di origine animale, che possono essere stati sottoposti a misure di riduzione dei rischi, e del materiale germinale, che viene trasportato congelato in contenitori chiusi e sigillati. Tuttavia, poiché il trasporto via mare di animali vivi e uova da cova può richiedere molto tempo, il periodo di validità del certificato in questo caso dovrebbe essere prorogato, purché siano state adottate determinate misure di riduzione dei rischi.
Le prescrizioni in materia di sanità animale che devono essere rispettate e le garanzie che i paesi terzi e i territori devono fornire per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale dipendono dalle malattie elencate all’articolo 5 e all’allegato II della «normativa in materia di sanità animale» e dalla categorizzazione delle stesse di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento e all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione3. Tale regolamento stabilisce le definizioni per le malattie di categoria A, B, C, D ed E e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano essere applicate alle specie elencate e ai gruppi di specie elencate figuranti nel suo allegato.
La parte II, capo 1, della «normativa in materia di sanità animale» stabilisce le norme in materia di notifica e comunicazione della malattia per garantire l’individuazione precoce e un controllo ufficiale delle malattie nell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe specificare i dettagli dei sistemi di notifica e di comunicazione da predisporre nei paesi terzi o territori per garantire sistemi equivalenti a quelli attuati nell’Unione, comprese le malattie che dovrebbero essere soggette a notifica e a comunicazione. In tal senso, mentre gli animali vivi possono trasmettere le malattie per le quali sono una specie elencata nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, non tutti i prodotti di origine animale e il materiale germinale ottenuti da tali animali possono trasmettere tutte queste malattie. Il presente regolamento dovrebbe chiarire quali sono le malattie animali che suscitano preoccupazione e che sono pertanto soggette a notifica e a comunicazione per ciascuna specie e categoria specifica di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione.
Le prescrizioni in materia di sanità animale stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere basate su diversi livelli di protezione dai rischi per la sanità animale. Le diverse prescrizioni variano a seconda che si riferiscano a un paese terzo di origine, a un territorio di origine, a una zona all’interno di tale paese terzo o territorio, a un compartimento all’interno di tale paese terzo o territorio nel caso degli animali d’acquacoltura, allo stabilimento di origine degli animali o dei prodotti di origine animale, o allo stabilimento o centro per la raccolta di materiale germinale.
La sorveglianza delle malattie e la tracciabilità negli stabilimenti sono elementi chiave della politica di controllo delle malattie nell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe includere alcune prescrizioni di base in materia di tracciabilità e di visite di sanità animale negli stabilimenti di origine degli animali destinati all’ingresso nell’Unione e negli stabilimenti di origine degli animali da cui sono stati ottenuti il materiale germinale e i prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione. Tali prescrizioni dovrebbero essere equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 e negli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tale regolamento.
Inoltre, qualora un determinato tipo di stabilimento che detiene animali o materiale germinale in un paese terzo o territorio costituisca un rischio specifico per la sanità animale, esso dovrebbe ottenere un riconoscimento specifico dall’autorità competente nel paese terzo o territorio al fine di esportare nell’Unione, che fornisca garanzie equivalenti a quelle di cui agli articoli da 92 a 100 del regolamento (UE) 2016/429 per determinati stabilimenti nell’Unione.
Le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinate all’ingresso nell’Unione non dovrebbero essere considerate costituire un rischio per la sanità animale nel loro paese o territorio di origine e non dovrebbero essere soggette a programmi di eradicazione nazionali o ad altre restrizioni nazionali basate su preoccupazioni in materia di sanità animale.
Le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono garantire una protezione efficace contro l’introduzione e la diffusione delle malattie animali trasmissibili nell’Unione. Non dovrebbe essere consentito l’ingresso nell’Unione di tali partite da paesi terzi o territori o loro zone o, nel caso di animali d’acquacoltura, da loro compartimenti, infetti da determinate malattie elencate per le quali l’Unione ha lo status di indenne da malattia e che presentano pertanto un grave rischio per la salute degli animali nell’Unione.
Spetta all’Unione valutare se un paese terzo, un territorio o una zona o, nel caso di animali d’acquacoltura, un compartimento di origine siano indenni da una specifica malattia. La valutazione dell’Unione dovrebbe basarsi su informazioni relative alla sorveglianza delle malattie fornite dall’autorità competente del paese terzo o territorio e tenere conto delle norme in materia di sanità animale dell’Unione di cui alla parte II della «normativa in materia di sanità animale» e al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione4. Per determinate malattie e circostanze possono essere necessarie condizioni specifiche quali misure supplementari di riduzione dei rischi.
L’indennità da una specifica malattia di un paese terzo o territorio o di una loro zona deve essere basata su prove e metodi diagnostici riconosciuti a livello internazionale effettuati secondo le stesse norme e procedure applicate all’interno dell’Unione.
È necessario garantire che lo stato sanitario degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione sia conforme alle garanzie fornite dal paese terzo, dal territorio o dalla zona di origine. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere un periodo minimo di permanenza per gli animali nel paese terzo, nel territorio, nella zona o nello stabilimento di origine e un periodo minimo senza contatto con prodotti di stato sanitario inferiore prima di essere spediti nell’Unione. La durata del periodo minimo di permanenza dovrebbe tenere conto del periodo di incubazione delle malattie pertinenti e della destinazione e dell’uso previsti degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale.
Nel caso di cani, gatti e furetti, il periodo di permanenza è superfluo in quanto la vaccinazione contro la rabbia, malattia che suscita la maggiore preoccupazione per tali specie, è prescritta in tutti i casi. Anche i cavalli registrati destinati a competizioni, corse e manifestazioni culturali equestri dovrebbero essere esentati da determinate prescrizioni per quanto riguarda il periodo di permanenza se rispettano garanzie supplementari. Tale esenzione si basa sul presupposto che tali cavalli presentino un livello sanitario elevato.
Lo stato sanitario degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione può essere messo a rischio durante il trasporto dal luogo di origine al luogo di ingresso nell’Unione se essi entrano in contatto con animali o prodotti che non soddisfano le stesse prescrizioni o se transitano attraverso paesi terzi, territori o zone con uno stato sanitario inferiore rispetto a quello del paese o territorio di origine o della loro zona. È pertanto opportuno applicare determinate misure preventive al fine di preservarne lo stato sanitario.
Per garantire che siano spediti nell’Unione solo animali sani, gli animali presenti nelle partite dovrebbero essere sottoposti a un’ispezione clinica effettuata da un veterinario ufficiale prima della spedizione. I tempi necessari per l’esecuzione di tale ispezione dovrebbero essere adattati per determinate specie e per il loro rischio intrinseco.
Gli animali terrestri, le uova da cova e gli animali acquatici destinati all’ingresso nell’Unione dovrebbero essere trasportati attraverso o scaricati soltanto in paesi terzi, territori o zone anch’essi elencati per l’ingresso nell’Unione delle stesse specie e categorie di animali e uova da cova. Il fatto che tali paesi, territori o zone siano inclusi nell’elenco indica che forniscono garanzie in materia di sanità animale equivalenti a quelle del paese terzo o territorio di origine o della loro zona.
Il trasporto di animali terrestri e di uova da cova mediante aeromobili o navi potrebbe dover far fronte a eventi imprevisti quali problemi meccanici nei mezzi di trasporto, scioperi in porti e aeroporti o ritardi imprevisti. È pertanto opportuno prevedere deroghe per tali casi se possono essere fornite garanzie. Ciò consentirà il proseguimento del trasporto verso l’Unione degli animali terrestri e delle uova da cova, garantendo nel contempo lo stato sanitario di tali prodotti e prevenendo rischi supplementari per la sanità animale.
Nel caso degli equini, i trasbordi e gli scali in paesi non elencati rientrano nelle consuete operazioni di trasporto e dovrebbero pertanto essere autorizzati in presenza di determinate misure preventive.
La pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto è un’attività fondamentale per prevenire il rischio di diffusione delle malattie animali. Quando si trasportano partite di animali vivi destinate all’Unione, la pulizia e la disinfezione del mezzo di trasporto dovrebbero essere effettuate immediatamente prima del carico degli animali per la spedizione nell’Unione.
Le operazioni di raccolta degli animali in paesi terzi o territori di origine possono comportare un rischio supplementare per lo stato sanitario degli animali destinati all’ingresso nell’Unione, per effetto della compresenza e del contatto con animali di diverse origini. Il numero e la durata di tali operazioni e le specie ammesse a sottoporvisi dovrebbero pertanto essere limitati al minimo e alle specie con sistemi di tracciabilità affidabili.
Oltre alle prescrizioni generali in materia di sanità animale, è necessario prevedere prescrizioni specifiche che tengano conto dei rischi per la sanità animale connessi alle diverse specie e categorie di animali terrestri che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.
Diverse specie di ungulati, come definite nella «normativa in materia di sanità animale», sono elencate come specie sensibili a varie malattie elencate nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In tale regolamento le malattie elencate sono inoltre suddivise in diverse categorie per diverse specie di ungulati. Il presente regolamento dovrebbe pertanto stabilire chiaramente le prescrizioni e le garanzie specifiche in relazione alle malattie elencate per le diverse specie e categorie di ungulati.
Per prevenire l’insorgenza di malattie di categoria A, da cui l’Unione è considerata indenne, la prescrizione generale applicabile al paese terzo o territorio di origine o alla loro zona per quanto riguarda gli ungulati dovrebbe essere un’equivalente indennità da malattia per un periodo di tempo tale da garantire che l’ingresso di animali provenienti dal paese terzo, territorio o zona non comprometta l’indennità dell’Unione da tali malattie. Per le malattie di categoria B, per le quali l’Unione dispone di programmi di eradicazione obbligatori, il presente regolamento dovrebbe prevedere misure di riduzione dei rischi qualora il paese terzo o territorio di origine non ne sia completamente indenne.
Se le partite di ungulati sono destinate all’ingresso in Stati membri ufficialmente indenni o che dispongono di un programma di eradicazione approvato per la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva, la diarrea virale bovina o l’infezione da virus della malattia di Aujeszky, tali partite dovrebbero conformarsi a prescrizioni supplementari volte a garantire che gli animali non compromettano lo stato sanitario di tali specifici Stati membri in relazione a tali malattie.
Dovrebbero applicarsi norme speciali relative al paese terzo o territorio di origine e prescrizioni supplementari in materia di sanità animale qualora gli ungulati siano originari di uno stabilimento confinato e siano destinati all’ingresso in uno stabilimento confinato nell’Unione. Le norme speciali dovrebbero tenere conto della specificità di tali stabilimenti confinati e delle condizioni specifiche cui si conformano per essere riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine e dall’autorità competente degli Stati membri di destinazione.
Lo stabilimento confinato di origine potrebbe essere situato in un paese terzo o territorio non elencato per l’ingresso nell’Unione della specifica specie di ungulati. Occorrerà tuttavia valutare la legislazione nazionale e i servizi veterinari del paese terzo o territorio. Inoltre lo stabilimento di origine dovrebbe conformarsi a prescrizioni supplementari per quanto riguarda la sorveglianza delle malattie, la supervisione veterinaria, la conservazione della documentazione e le operazioni. Al fine di assicurare che tali garanzie possano essere fornite, il presente regolamento dovrebbe stabilire condizioni specifiche per il riconoscimento di tali stabilimenti confinati da parte dell’autorità competente nel paese terzo o territorio. Lo Stato membro di destinazione dovrebbe compilare un elenco di tali stabilimenti confinati, a seguito dell’esito favorevole di una valutazione del rischio, da parte dell’autorità competente in tale Stato membro, di tutte le informazioni pertinenti fornite dallo stabilimento in merito ai rischi per la sanità animale implicati.
È opportuno che si applichino prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di pollame e volatili in cattività per far fronte ai rischi specifici posti dalle malattie elencate pertinenti per tali animali. Tali prescrizioni dovrebbero tenere conto della categoria, della specie e dell’uso previsto del pollame e dei volatili in cattività, e garantire una protezione efficace contro la diffusione nell’Unione di malattie che suscitano preoccupazione in provenienza da paesi terzi o da territori.
Al fine di agevolare gli scambi di partite di piccole quantità di pollame, è opportuno stabilire prescrizioni e deroghe specifiche per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti.
Tenendo conto delle attività e dei rischi per la sanità animale associati ai volatili in cattività, è opportuno consentire l’ingresso nell’Unione di partite di tali animali solo se provengono da stabilimenti riconosciuti dalle autorità competenti nel paese terzo o territorio di origine dei volatili in cattività o nella loro zona. I volatili in cattività dovrebbero essere sottoposti a quarantena al loro arrivo nell’Unione per confermare l’assenza di qualsiasi malattia che suscita preoccupazione.
Inoltre, qualora le partite di volatili e uova da cova siano destinate a Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, tali partite dovrebbero conformarsi a prescrizioni supplementari per garantire di non compromettere lo stato sanitario di tali specifici Stati membri in relazione a tale malattia.
L’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare (Aethina tumida) è una delle malattie che suscitano la maggiore preoccupazione per le api. È relativamente esotica per l’Unione, ma si è diffusa a livello mondiale negli ultimi decenni, creando gravi problemi per l’industria dell’apicoltura e colpendo potenzialmente anche i bombi. L’acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) è un patogeno potenzialmente devastante per le api mellifere. Anch’esso è esotico per l’Unione. Attualmente non sono disponibili terapie efficaci e sicure contro tali malattie. Se entrassero nell’Unione attraverso l’ingresso di partite, tali malattie rappresenterebbero un rischio per la sostenibilità del settore dell’apicoltura e non solo, con potenziali ripercussioni sull’agricoltura e sull’ambiente, che beneficiano dell’opera di impollinazione delle api detenute e selvatiche.
Occasionalmente si registrano casi di peste americana nell’Unione, ma tale malattia è oggetto di controllo per quanto riguarda gli scambi di api mellifere e alcune zone dell’Unione sono state riconosciute indenni da acaro Varroa e protette da garanzie commerciali supplementari atte a salvaguardare i luoghi di destinazione nell’Unione. Le norme a livello dell’Unione sono state e restano essenziali per ridurre il rischio di ingresso nell’Unione dei suddetti agenti patogeni allorché associati alle partite di api mellifere e di bombi. È pertanto opportuno che tali norme siano stabilite nel presente regolamento.
L’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare e da acaro Tropilaelaps può essere individuata facilmente solo per le api mellifere regine senza covata e scortate da un piccolo numero di operaie accompagnatrici in gabbiette individuali; di conseguenza, l’ingresso di api mellifere nell’Unione dovrebbe essere limitato a tali partite.
Le colonie di bombi allevate e riprodotte in stabilimenti isolati dal punto di vista ambientale sono spesso commercializzate per l’orticoltura. In considerazione delle strutture, delle procedure e dei contenitori chiusi comunemente utilizzati per le colonie spedite, è opportuno che sia consentito l’ingresso nell’Unione di bombi (Bombus spp.) soltanto per le colonie allevate, riprodotte e poste in contenitori in condizioni ambientali controllate in stabilimenti e che possono essere sottoposte a controlli per garantirne l’indennità dall’infestazione da piccolo coleottero dell’alveare.
A causa dei suoi potenziali effetti sull’uomo e sugli animali, la rabbia è la malattia elencata di cani, gatti e furetti che suscita la maggiore preoccupazione nell’Unione. Gli Stati membri sono pertanto tenuti ad attuare un programma di eradicazione obbligatorio contro l’infezione da rabbia conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689. Per evitare ogni possibilità di introduzione della rabbia nell’Unione è opportuno che la vaccinazione sia prescritta per tutte le partite di cani, gatti e furetti in entrata, tenendo conto della disponibilità e dell’efficacia dei vaccini esistenti contro la malattia.
I cani destinati all’ingresso in uno Stato membro avente lo status di indenne da malattia o un programma di eradicazione approvato per l’Echinococcus multilocularis dovrebbero conformarsi a prescrizioni supplementari affinché sia garantita la protezione di tale status in questi Stati membri. A tale riguardo è opportuno applicare un trattamento preventivo a tali cani prima che entrino nell’Unione. Nel caso di cani, gatti e furetti destinati a uno stabilimento confinato nell’Unione, dovrebbero tuttavia applicarsi norme speciali relative alla rabbia e all’infestazione da Echinococcus multilocularis e prescrizioni supplementari in materia di sanità animale, tenuto conto della specificità delle attività di tali stabilimenti e delle condizioni specifiche in cui gli animali vi sono detenuti.
Il materiale germinale può comportare un rischio significativo di diffusione di malattie animali. Ciò vale in particolare per lo sperma, ma in misura minore anche per gli ovociti e gli embrioni. Poiché il materiale germinale è raccolto o prodotto da un numero limitato di donatori ma utilizzato ampiamente nella popolazione animale in generale, se non è manipolato correttamente o non è classificato con il corretto stato sanitario può costituire una fonte di malattie per molti animali. Casi del genere si sono verificati in passato e hanno determinato notevoli perdite economiche. È pertanto necessario prevedere prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti.
Le prescrizioni per l’ingresso nell’Unione del materiale germinale di ungulati dovrebbero basarsi sulle prescrizioni per l’ingresso nell’Unione degli animali vivi.
Le prescrizioni specifiche per gli stabilimenti di materiale germinale in cui è raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato il materiale germinale di ungulati ammissibile all’ingresso nell’Unione dovrebbero corrispondere a quelle stabilite per i movimenti all’interno dell’Unione. Lo stesso approccio vale per le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale applicabili al materiale germinale.
Data la necessità di spostare il materiale germinale da stabilimenti confinati situati in paesi terzi a stabilimenti confinati situati nell’Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire prescrizioni speciali in materia di tracciabilità e di sanità animale per tale ingresso.
Le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione delle uova da cova dovrebbero far fronte ai rischi relativi alle malattie elencate che le diverse categorie di uova da cova potrebbero introdurre nell’Unione. Tali prescrizioni dovrebbero pertanto corrispondere a quelle per l’ingresso nell’Unione delle rispettive specie o categorie di volatili.
Qualora le uova da cova di pollame siano destinate all’ingresso in Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione, le uova dovrebbero conformarsi a prescrizioni supplementari affinché lo status di tali specifici Stati membri non sia compromesso.
I prodotti di origine animale possono trasmettere agenti patogeni ad animali e prodotti. Il rischio per la sanità animale connesso ai prodotti freschi e crudi di origine animale è ovviamente superiore a quello connesso ai prodotti che sono stati trasformati e trattati. Le prescrizioni in materia di sanità animale per il paese terzo o territorio di origine delle carni fresche, del latte crudo, del colostro e dei prodotti ottenuti dal colostro dovrebbero pertanto essere più rigorose di quelle per i prodotti a base di carne e per i prodotti lattiero-caseari. Il trattamento applicato a tali prodotti trattati deve tuttavia essere efficace nel ridurre il rischio che comportano a seconda delle specie di origine del prodotto e del paese o territorio di origine.
I trattamenti di riduzione dei rischi applicabili ai prodotti di origine animale originari di zone soggette a restrizioni istituite in caso di conferma di malattie di categoria A nell’Unione sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione5, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e dell’esperienza acquisita nell’applicazione di normative precedenti. Gli stessi trattamenti di riduzione dei rischi dovrebbero pertanto applicarsi ai prodotti originari di paesi terzi, territori o loro zone che presentano un rischio equivalente per la sanità animale.
I rischi connessi alle carni fresche che entrano nell’Unione dovrebbero essere ridotti mediante prescrizioni sull’indennità da malattia del paese terzo o territorio di origine e mediante prescrizioni sulle malattie animali per gli animali vivi da cui sono ottenute le carni, sulla spedizione degli animali detenuti alla macellazione, sulle operazioni di macellazione e abbattimento e sulle operazioni di manipolazione e preparazione.
Le carni fresche di animali terrestri possono essere ottenute da animali detenuti, compresa la selvaggina d’allevamento quale definita nel regolamento (CE) n. 853/2004, e da animali selvatici. Nell’Unione tuttavia la carne ottenuta da animali detenuti come animali da reddito, in particolare quelli appartenenti alle specie Bos taurus, Capra hirchus, Ovis aries e Sus scrofa, deve essere ottenuta in un macello. Al fine di fornire garanzie adeguate ed equivalenti, è pertanto opportuno escludere tali specie dalla possibilità di essere classificate come selvaggina d’allevamento o animali selvatici qualora le carni fresche destinate all’ingresso nell’Unione provengano da esse.
Quando insorge un focolaio di una malattia animale pertinente in un paese terzo o territorio, la data e il luogo di macellazione degli animali detenuti o la data di abbattimento degli animali selvatici o della selvaggina d’allevamento sono fondamentali per stabilire i possibili rischi per la sanità animale connessi a tali animali e prodotti di origine animale da essi ottenuti. Occorre pertanto stabilire la data di macellazione o di abbattimento per verificare che gli animali siano stati macellati o abbattuti in un periodo privo di focolai di malattie e in cui il paese terzo o territorio figurava negli elenchi dei paesi e territori autorizzati a far entrare carni fresche nell’Unione.
Il tipo di trattamento da applicare ai prodotti di origine animale dovrebbe essere commisurato al rischio posto dal paese terzo o territorio o dalla loro zona in cui è stato fabbricato il prodotto. L’ingresso nell’Unione di prodotti trasformati di origine animale che sono stati sottoposti a trattamenti la cui efficacia nell’eliminare i rischi connessi alle malattie elencate che suscitano preoccupazione per la particolare categoria di prodotti di origine animale non è stata dimostrata dovrebbe essere autorizzato unicamente a partire da paesi terzi o territori o loro zone che offrono tutte le garanzie di indennità dalle pertinenti malattie. Per i paesi terzi o territori o loro zone che non forniscono tutte queste garanzie, l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale dovrebbe essere consentito solo se tali prodotti sono stati sottoposti a un trattamento specifico.
In alcuni casi un paese terzo, un territorio o una loro zona ottengono le carni crude per la produzione di prodotti a base di carne da un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne delle specie pertinenti a condizione di aver subito un trattamento specifico. In tali casi il prodotto a base di carne dovrebbe sempre essere sottoposto al trattamento specifico più rigoroso per ridurre tutti i possibili rischi per la sanità animale.
I prodotti a base di carne contenenti carni di pollame provenienti da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui si è registrato un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità o di infezione da virus della malattia di Newcastle dovrebbero essere sottoposti a un trattamento che sia efficace nel ridurre il rischio nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione. In tal modo si può consentire il proseguimento degli scambi prima di passare all’attuazione di misure di controllo come la regionalizzazione. L’applicazione immediata di un trattamento di riduzione dei rischi a seguito di un focolaio riduce i rischi per la sanità animale e al tempo stesso limita l’impatto sugli scambi.
Quando i prodotti a base di carne sono fabbricati a partire da carni fresche di specie diverse, il trattamento applicato dovrebbe eliminare tutti i possibili rischi per la sanità animale. Pertanto, se il trattamento viene applicato prima della miscelazione, i diversi tipi di carni fresche dovrebbero essere sottoposte al trattamento corrispondente assegnato alle specie di origine delle carni fresche. Se invece il trattamento è applicato dopo la miscelazione, il prodotto finale a base di carne dovrebbe essere sottoposto al trattamento assegnato all’ingrediente, tra le carni fresche, con il maggiore rischio per la sanità animale.
I trattamenti per ridurre i rischi specifici per la sanità animale connessi all’ingresso di budelli dovrebbero essere riesaminati e aggiornati tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni derivanti dai più recenti riscontri scientifici valutati dal gruppo di esperti scientifici sulla salute e sul benessere degli animali dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)6.
Le condizioni per l’ingresso nell’Unione di latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti ottenuti dal colostro si basano sui rischi che tali prodotti comportano per la sanità animale. Tali rischi sono connessi al paese o territorio di origine o alla loro zona e alle specie animali da cui i suddetti prodotti sono stati ottenuti. L’afta epizootica e l’infezione da virus della peste bovina sono le due malattie che suscitano preoccupazione nel caso del latte e del colostro, pertanto il latte crudo e il colostro dovrebbero entrare soltanto da paesi terzi o territori o da loro zone indenni da tali malattie. Anche i prodotti ottenuti dal colostro dovrebbero provenire esclusivamente da tali paesi terzi, territori o zone, in quanto non esistono trattamenti di riduzione dei rischi scientificamente provati per garantire la distruzione dell’agente patogeno in tale categoria di prodotti.
Per il latte ottenuto da Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius, il rischio connesso all’afta epizootica può essere attenuato con l’applicazione di specifici trattamenti noti di riduzione dei rischi. Tuttavia, poiché l’efficacia di alcuni di tali trattamenti non può essere garantita per i prodotti lattiero-caseari ottenuti da specie animali diverse da Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis e Camelus dromedarius, tali prodotti dovrebbero essere sottoposti al trattamento di riduzione dei rischi più rigoroso.
I trattamenti per i prodotti di origine animale dovrebbero essere sempre effettuati nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona elencati per l’ingresso di tali prodotti nell’Unione.
Gli animali acquatici delle specie elencate sono talvolta trasportati via mare in navi, comprese barche vivaio, che possono effettuare un ricambio di acqua durante il viaggio. In tali casi, oltre che da un certificato sanitario, gli animali dovrebbero essere accompagnati anche da una dichiarazione firmata dal comandante della nave che riporta i dati dei porti di origine e di destinazione e di tutti gli altri porti visitati durante il viaggio. Tale dichiarazione dovrebbe confermare che gli animali delle specie elencate a bordo della nave non sono stati esposti a condizioni che potrebbero averne alterato lo stato sanitario nel corso del viaggio fino alla destinazione finale.
Gli animali acquatici possono entrare nell’Unione per numerosi scopi diversi. Dato il rischio di malattia connesso ai movimenti di animali vivi, è opportuno che gli animali acquatici che entrano nell’Unione per il consumo umano siano trattati allo stesso modo di quelli che entrano nell’Unione per altri scopi, come l’agricoltura o il rilascio in natura. I prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi rappresentano un rischio inferiore rispetto agli animali acquatici, e le misure da adottare in relazione a tali prodotti che entrano nell’Unione ai fini dell’ulteriore trasformazione sono pertanto meno rigorose di quelle che si applicano agli animali vivi.
Il rilascio di animali acquatici nelle acque naturali costituisce un’attività ad alto rischio se tali animali sono infetti da una malattia elencata. Per tale motivo, in particolare per le malattie di categoria A e B, il paese terzo o territorio di origine, la loro zona o il loro compartimento dovrebbero essere indenni da tali malattie se gli animali acquatici sono destinati ad essere rilasciati nelle acque naturali dell’Unione. Inoltre gli animali acquatici introdotti nell’Unione per essere rilasciati nelle acque naturali dovrebbero in ogni caso provenire da un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento dichiarati indenni da una malattia di categoria C anche se lo Stato membro o la zona o il compartimento di destinazione non sono indenni da tale malattia.
Nel caso delle malattie acquatiche, gli Stati membri possono adottare misure nazionali a norma dell’articolo 226 della «normativa in materia di sanità animale» intese a limitare le ripercussioni di malattie diverse dalle malattie elencate, sul loro territorio. In tali casi anche le partite di specie sensibili alle malattie cui si applicano tali misure nazionali devono essere originarie di paesi terzi, territori, loro zone o compartimenti indenni da tali malattie.
L’articolo 226 della «normativa in materia di sanità animale» rispecchia lo stesso intento di cui all’articolo 43 della direttiva 2006/88/CE del Consiglio7, in quanto consente agli Stati membri di adottare misure nazionali contro malattie non elencate. È pertanto opportuno continuare a riconoscere l’elenco delle malattie e le specie pertinenti per cui tali misure sono state messe in atto. Tali informazioni dovrebbero figurare nel presente regolamento.
All’interno dell’Unione si applicano determinate norme in materia di registrazione e di riconoscimento degli stabilimenti di acquacoltura. La distinzione tra gli stabilimenti che possono essere registrati e quelli che devono essere riconosciuti si basa sul rischio che comportano di contrarre o diffondere una malattia. È pertanto importante che gli animali d’acquacoltura che entrano nell’Unione da stabilimenti di acquacoltura situati in un paese terzo o in un territorio o in una loro zona o in un loro compartimento provengano da stabilimenti di acquacoltura valutati in modo analogo. In tale contesto detti stabilimenti dovrebbero soddisfare prescrizioni di registrazione o di riconoscimento almeno altrettanto rigorose di quelle previsti per tali stabilimenti all’interno dell’Unione.
Non in tutte le situazioni è obbligatorio applicare la prescrizione che gli animali acquatici delle specie elencate e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali siano originari di un paese terzo o territorio o di una loro zona o un loro compartimento indenni da malattia. Determinate misure di riduzione dei rischi possono essere adottate per facilitare l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale da essi ottenuti che non hanno tale origine. Per gli animali acquatici delle specie elencate sono accettabili alcune misure di riduzione dei rischi, mentre per i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, dato il livello inferiore di rischio connesso a tali movimenti, sono accettabili altre misure meno rigide di riduzione dei rischi.
Tra le misure di riduzione dei rischi che si applicano agli animali acquatici vi è il loro invio, dopo l’ingresso nell’Unione, a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie, a uno stabilimento confinato o a uno stabilimento riconosciuto di quarantena. Svariate altre misure di riduzione dei rischi si applicano ai molluschi e ai crostacei delle specie elencate che entrano nell’Unione vivi e in conformità al regolamento (CE) n. 853/2004, ma che rappresentano un rischio accettabile per via delle modalità di trattamento o imballaggio cui sono stati sottoposti prima della spedizione o perché non sono destinati al magazzinaggio nell’Unione prima di essere trasformati.
È possibile derogare alle prescrizioni secondo cui determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi devono essere originari di un paese terzo o territorio, una loro zona o un loro compartimento indenni dalle pertinenti malattie elencate. Le misure di riduzione dei rischi che consentono lo svolgersi di tali scambi commerciali possono consistere nell’inviare i prodotti di origine animale a uno stabilimento di alimenti di origine acquatica autorizzato a lottare contro le malattie nell’Unione ai fini dell’ulteriore trasformazione, oppure nel garantire che i prodotti di origine animale siano costituiti da pesci che sono stati macellati ed eviscerati prima di essere spediti nell’Unione. In entrambi i casi il rischio posto dai prodotti di origine animale è considerato trascurabile.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 stabilisce un elenco di specie acquatiche e gruppi di specie acquatiche che comportano un notevole rischio di diffusione delle malattie elencate di cui all’articolo 5 e all’allegato II della «normativa in materia di sanità animale». L’elenco comprende anche un elenco di specie vettrici, riportato nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato di detto regolamento. Molte di queste specie, tuttavia, non agiscono come vettrici in tutte le circostanze. Le informazioni specifiche relative alle circostanze in cui tali specie sono considerate vettrici delle malattie elencate in caso di movimenti figurano nell’allegato XXX del presente regolamento. Non sono contemplati dalle norme stabilite dal presente regolamento gli animali acquatici delle specie elencate in circostanze in cui dette specie non soddisfano le condizioni per essere vettrici. In considerazione del livello inferiore di rischio posto dai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, le misure stabilite nel presente regolamento in relazione a tali prodotti non si applicano alle specie elencate nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.
Tutte le deroghe e le prescrizioni in materia di manipolazione previste nel presente regolamento in relazione agli animali acquatici delle specie elencate e ai prodotti di origine animale ottenuti da tali specie elencate diverse dagli animali acquatici vivi dovrebbero applicarsi anche alle specie elencate nella colonna 4 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per cui gli Stati membri hanno adottato misure nazionali a norma dell’articolo 226 della «normativa in materia di sanità animale». Analogamente, tali deroghe e prescrizioni in materia di manipolazione dovrebbero applicarsi anche a determinate specie sensibili.
È importante che gli animali acquatici delle specie elencate e le acque in cui sono trasportati siano manipolati in modo appropriato dopo l’ingresso nell’Unione per garantire che non comportino un rischio di malattia. Una manipolazione adeguata consiste anche nel garantire che gli animali siano trasportati direttamente al luogo di destinazione e non siano rilasciati o altrimenti immersi nelle acque naturali dell’Unione, dove potrebbero causare un potenziale rischio di malattia.
In alcuni casi, tuttavia, l’autorità competente nel luogo di destinazione può concedere l’autorizzazione a rilasciare tali animali nelle acque naturali. In tutti questi casi dovrebbe spettare all’autorità competente garantire che il rilascio o l’immersione non compromettano lo stato sanitario nel luogo del rilascio. Inoltre, anche se le acque riceventi non sono indenni da una determinata malattia di categoria C, gli animali da rilasciare dovrebbero essere indenni da malattia, al fine di garantire il raggiungimento del migliore stato sanitario generale per le popolazioni selvatiche nelle acque naturali dell’Unione.
In relazione ai rischi per la sanità animale implicati, tutti i movimenti di transito attraverso l’Unione dovrebbero essere considerati come movimenti per l’ingresso nell’Unione in quanto comportano lo stesso livello di rischio. I movimenti di transito dovrebbero pertanto soddisfare tutte le pertinenti prescrizioni per l’ingresso nell’Unione. Dovrebbero essere tuttavia stabilite deroghe e norme speciali per il transito nel quadro di condizioni specifiche di riduzione dei rischi connesse al luogo di origine. Tali deroghe e norme speciali sono intese a disciplinare situazioni in cui l’Unione non è la destinazione finale degli animali e dei prodotti da essi derivati e a tenere conto di vincoli geografici e fattori geopolitici.
È inoltre opportuno stabilire deroghe e norme speciali per il transito tra Stati membri di partite di animali e prodotti da essi derivati attraverso un paese terzo o territorio. Ciò permette di gestire situazioni in cui tale tipo di ingresso nell’Unione è prescritto da uno Stato membro.
In alcuni casi i prodotti originari dell’Unione sono respinti dalle autorità competenti di un paese terzo o di un territorio a seguito di controlli effettuati alle loro frontiere. È opportuno adottare norme speciali in conformità all’articolo 239 della «normativa in materia di sanità animale» per consentire il ritorno di tali prodotti sulla base del fatto che sono stati fabbricati a norma della legislazione dell’Unione in materia di sanità animale.
Sono inoltre necessarie norme speciali per il ritorno nell’Unione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea in paesi terzi per partecipare a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri.
Ai fini di un’applicazione uniforme della legislazione dell’Unione in materia di ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e onde garantirne la chiarezza e trasparenza, il presente regolamento dovrebbe abrogare il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione8, il regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione9, il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione10, il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione11, la decisione 2007/777/CE della Commissione12, il regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione13, il regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione14 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 della Commissione15.
Le norme contenute nel presente regolamento sono correlate con, e integrano, quelle della «normativa in materia di sanità animale» che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Per questo motivo e per facilitare l’applicazione del nuovo quadro giuridico in materia di sanità animale, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 21 aprile 2021,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parte I. Norme generali
Titolo 1. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1.
Il presente regolamento stabilisce norme integrative in materia di sanità animale relative all’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti. Esso stabilisce inoltre norme riguardanti i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione.
Il presente regolamento non si applica all’ingresso nell’Unione, né ai movimenti e alla manipolazione dopo l’ingresso, di partite dei seguenti prodotti di origine animale:
a) gelatina e collagene quali definiti nell’allegato I, punti 7.7 e 7.8, del regolamento (CE) n. 853/2004;
b) prodotti altamente raffinati di origine animale elencati nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004.
2. La parte I stabilisce:
a) gli obblighi per le autorità competenti degli Stati membri di autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di animali di cui alle parti da II a VI (articoli 3 e 4);
b) gli obblighi degli operatori per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (articolo 5);
c) le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, delle partite di cui alle lettere a) e b), come pure le deroghe a tali prescrizioni generali, applicabili a tutte le specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI (articoli da 6 a 10).
3.
La parte II stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda determinati animali terrestri (titolo 1).
Tale parte stabilisce inoltre le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale anch’esse applicabili a ciascuna di tali specie e categorie di animali terrestri, in particolare:
a) ungulati detenuti delle specie elencate (titolo 2);
b) pollame e volatili in cattività (titolo 3);
c) api mellifere (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) (titolo 4);
d) cani, gatti e furetti (titolo 5).
4. La parte III stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda il materiale germinale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri detenuti:
a) bovini, suini, ovini, caprini ed equini (titolo 1);
b) pollame e volatili in cattività (titolo 2);
c) animali diversi da quelli elencati alle lettere a) e b) (titolo 3).
5. La parte IV stabilisce le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda i prodotti di origine animale delle seguenti specie e categorie di animali terrestri:
a) ungulati detenuti e selvatici delle specie elencate;
b) pollame;
c) selvaggina da penna.
6. La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi che non sono destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:
a) pesci delle specie elencate appartenenti alla superclasse Agnatha e alle classi Chondrichthyes, Sarcopterygii e Actinopterygii;
b) molluschi acquatici delle specie elencate appartenenti al phylum Mollusca;
c) crostacei acquatici delle specie elencate appartenenti al subphylum Crustacea;
d) animali acquatici delle specie elencate nell’allegato XXIX del presente regolamento che sono sensibili alle malattie acquatiche per le quali alcuni Stati membri applicano misure nazionali che sono state approvate in conformità della decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione1.
7. La parte VI stabilisce le norme generali, alcune deroghe e prescrizioni supplementari per il transito nell’Unione e per il ritorno nell’Unione di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
8. La parte VII stabilisce le disposizioni transitorie e finali.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, tranne nel caso in cui tali definizioni riguardino termini che sono definiti nel secondo comma del presente articolo.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) «paese terzo, territorio o loro zona elencati»: un paese terzo, un territorio o una loro zona inclusi in un elenco di paesi terzi, territori o loro zone, o compartimenti in caso di animali di acquacoltura, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente agli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
2) «l’elenco»: l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone, o compartimenti in caso di animali di acquacoltura, da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale mediante atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 230, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429;
3) «mezzo di trasporto»: i veicoli stradali o ferroviari, le navi e gli aeromobili;
4) «contenitore»: qualsiasi cassa, box, alloggiamento o altra struttura rigida usati per il trasporto di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che non siano il mezzo di trasporto;
5) «bovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti ai generi Bison, Bos (compresi i sottogeneri Bos, Bibos, Novibos e Poephagus) e Bubalus (compreso il sottogenere Anoa) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
6) «ovino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Ovis nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
7) «caprino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti al genere Capra nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
8) «suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429 ai fini dell’ingresso nell’Unione di animali, oppure un animale della specie Sus scrofa ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale;
9) «equino»: un animale di una delle specie di solipedi appartenenti al genere Equus (compresi cavalli, asini e zebre) nonché un animale derivato dall’incrocio di tali specie;
10) «camelide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Camelidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
11) «cervide»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Cervidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
12) «equino registrato»:
a) un animale riproduttore di razza pura delle specie Equus caballus ed Equus asinus, iscritto o idoneo a essere iscritto nella sezione principale di un libro genealogico istituito da un ente selezionatore o da un organismo di allevamento riconosciuto conformemente all’articolo 4 o all’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1012;
b) un animale detenuto della specie Equus caballus, registrato presso un’associazione od organismo internazionale, direttamente o tramite la sua federazione o le sue filiali nazionali, che gestisce cavalli per competizioni o corse («cavallo registrato»);
13) «animali destinati alla macellazione»: animali terrestri detenuti che devono essere trasportati a un macello, direttamente o dopo essere stati oggetto di un’operazione di raccolta;
14) «non sono stati segnalati casi di malattia»: nessun animale o gruppo di animali di specie pertinenti detenuto nello stabilimento è stato classificato come caso confermato della malattia in questione ed è stato escluso qualsiasi caso sospetto di tale malattia;
15) «gruppo sanitario»: un gruppo di paesi terzi elencati in cui prevalgono rischi comuni in materia di sanità animale per quanto riguarda le malattie elencate per gli equini, che richiedono misure specifiche di riduzione dei rischi e garanzie sanitarie quando gli equini entrano nell’Unione;
16) «gruppo»: l’insieme del pollame o dei volatili in cattività aventi il medesimo stato sanitario, tenuti negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituiscono un’unica unità epidemiologica; per quanto riguarda il pollame allevato al chiuso, il gruppo comprende tutti i volatili che dividono lo stesso ambiente;
17) «pollame riproduttore»: il pollame di 72 ore o più, destinato alla produzione di uova da cova;
18) «pollame da reddito»: il pollame di 72 ore o più, allevato per la produzione di carne, uova per il consumo o altri prodotti o per il ripopolamento di selvaggina da penna;
19) «pulcini di un giorno»: il pollame di meno di 72 ore;
20) «ape mellifera»: un animale appartenente alla specie Apis mellifera;
21) «bombo»: un animale di una delle specie appartenenti al genere Bombus;
22) «cane»: un animale detenuto della specie Canis lupus;
23) «gatto»: un animale detenuto della specie Felis silvestris;
24) «furetto»: un animale detenuto della specie Mustela putorius furo;
25) «numero di riconoscimento unico»: un numero assegnato dall’autorità competente;
26) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da patogeni specificati», secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici;
27) «partita di sperma, ovociti o embrioni» o «partita di materiale germinale»: la quantità di sperma, ovociti, embrioni concepiti in vivo o embrioni prodotti in vitro spedita da un unico stabilimento riconosciuto di materiale germinale e accompagnata da un unico certificato sanitario;
28) «sperma»: l’eiaculato di uno o più animali, tal quale, preparato o diluito;
29) «ovociti»: le fasi aploidi dell’ootidogenesi comprendenti gli ovociti secondari e gli ovuli;
30) «embrione»: lo stadio iniziale dello sviluppo di un animale in grado di essere trasferito in una madre ricevente;
31) «stabilimento riconosciuto di materiale germinale»: un centro di raccolta dello sperma, un gruppo di raccolta di embrioni, un gruppo di produzione di embrioni, uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale o un centro di stoccaggio di materiale germinale;
32) «veterinario del centro»: il veterinario responsabile delle attività svolte presso il centro di raccolta dello sperma, lo stabilimento di trasformazione di materiale germinale o il centro di stoccaggio di materiale germinale, come stabilito dal presente regolamento;
33) «veterinario del gruppo»: il veterinario responsabile delle attività svolte da un gruppo di raccolta di embrioni o da un gruppo di produzione di embrioni, come stabilito dal presente regolamento;
34) «impianto di quarantena»: una struttura autorizzata dall’autorità competente ai fini dell’isolamento di bovini, suini, ovini o caprini per un periodo almeno pari ai 28 giorni precedenti la loro ammissione in un centro di raccolta dello sperma;
35) «centro di raccolta dello sperma»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di sperma di bovini, suini, ovini, caprini o equini destinato all’ingresso nell’Unione;
36) «gruppo di raccolta di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti o di embrioni concepiti in vivo destinati all’ingresso nell’Unione;
37) «gruppo di produzione di embrioni»: uno stabilimento di materiale germinale costituito da un gruppo di professionisti o da una struttura riconosciuti dall’autorità competente per la raccolta, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di ovociti e la produzione in vitro, se del caso con seme immagazzinato, la trasformazione, lo stoccaggio e il trasporto di embrioni, destinati entrambi all’ingresso nell’Unione;
38) «stabilimento di trasformazione di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione, compreso, se del caso, il sessaggio dello sperma, e lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione;
39) «centro di stoccaggio di materiale germinale»: uno stabilimento di materiale germinale riconosciuto dall’autorità competente per lo stoccaggio di sperma, ovociti o embrioni di una o più specie, o di qualsiasi combinazione di tali tipi di materiale germinale o di specie, destinati all’ingresso nell’Unione;
40) «carne»: tutte le parti di ungulati, pollame e selvaggina da penna idonee al consumo umano, compreso il sangue;
41) «carni fresche»: carne, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti di conservazione diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;
42) «carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:
a) dissanguamento, nel caso di animali macellati;
b) eviscerazione;
c) asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso;
d) asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;
43) «frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa di ungulato, anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;
44) «prodotti a base di carne»: prodotti trasformati, compresi stomaci, vesciche e intestini trattati, grassi animali fusi ed estratti di carne, ottenuti dalla trasformazione di carne o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo che la superficie di sezionamento permetta di constatare che il prodotto non presenta più le caratteristiche delle carni fresche;
45) «budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati;
46) «colostro»: liquido secreto dalle ghiandole mammarie di animali detenuti fino a 3-5 giorni dopo il parto, ricco di anticorpi e minerali e prodotto prima del latte crudo;
47) «prodotti ottenuti dal colostro»: prodotti trasformati ottenuti dalla trasformazione del colostro o dall’ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati;
48) «barca vivaio»: una barca vivaio come definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione1;
49) «IMSOC»: il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali di cui all’articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
50) «rifugio per animali»: uno stabilimento in cui sono detenuti animali terrestri randagi, selvatici, perduti, abbandonati o confiscati e il cui stato sanitario potrebbe talvolta non essere noto al momento del loro ingresso nello stabilimento;
51) «stabilimento protetto dai vettori»: tutte le strutture di uno stabilimento o parte delle stesse che siano protette da attacchi di Culicoides spp. o di Culicidae, a seconda dei casi, mediante adeguati mezzi fisici e di gestione, che abbiano lo status di stabilimento protetto dai vettori concesso dall’autorità competente e che soddisfino i criteri di cui all’allegato XI, punto 3.
Titolo 2. Prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale
Art. 3 Obblighi delle autorità competenti degli Stati membri
L’autorità competente autorizza l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie di cui alle parti da II a VI, che sono presentate ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 purché:
a) le partite provengano:
i) in caso di animali terrestri e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;
ii) in caso di animali acquatici, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali e prodotti di origine animale e, in caso di animali di acquacoltura, da un paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati a tal fine;
b) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine abbia certificato che le partite soddisfano:
i) le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui al presente articolo, all’articolo 4 e agli articoli da 6 a 10;
ii) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e all’uso previsto di cui alle parti da II a VI;
c) le partite siano accompagnate dai seguenti documenti, con i quali l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito le necessarie garanzie sulla conformità alle prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla lettera b):
i) un certificato sanitario ad hoc per la specie e categoria specifica di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale e per l’uso previsto, rilasciato da un veterinario ufficiale del paese terzo o territorio di origine;
ii) una dichiarazione e altri documenti, se prescritti dal presente regolamento.
In caso di partite di animali e uova da cova, il certificato sanitario di cui alla lettera c), punto i), deve essere stato rilasciato nei 10 giorni precedenti la data di arrivo della partita al posto di controllo frontaliero; in caso di trasporto via mare, tale periodo può tuttavia essere prorogato di un periodo supplementare corrispondente alla durata del viaggio via mare.
Art. 4 Data di certificazione delle partite
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento è consentito solo a condizione che tali partite siano state certificate per la spedizione nell’Unione non prima della data in cui il paese terzo o territorio di origine o la loro zona, o il loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, sono stati elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, uova da cova e prodotti di origine animale originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona, o di un loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, non è consentito a decorrere dalla data in cui tale paese terzo, territorio, zona o compartimento non soddisfano più le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali, uova da cova o prodotti di origine animale, tranne qualora l’Unione abbia assegnato condizioni specifiche, nell’elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, uova da cova o prodotti di origine animale.
Art. 5 Obblighi degli operatori
1. Gli operatori responsabili dell’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento presentano tali partite all’autorità competente dell’Unione ai fini dei controlli ufficiali di cui all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 e garantiscono che esse soddisfino le seguenti prescrizioni:
a) le prescrizioni generali in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui agli articoli 3 e 4 e agli articoli da 6 a 10;
b) le prescrizioni in materia di sanità animale applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale della partita e all’uso previsto di cui alle parti da II a VI.
2. Gli operatori responsabili dei movimenti delle partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale delle specie e categorie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento dal punto di ingresso nell’Unione al luogo di destinazione e gli operatori responsabili della manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione garantiscono che:
a) il loro ingresso nell’Unione sia consentito dall’autorità competente conformemente all’articolo 3;
b) esse soddisfino le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti e la manipolazione di tali partite dopo l’ingresso nell’Unione applicabili alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale di cui alle parti da II a VI;
c) esse non siano utilizzate per scopi diversi da quelli per cui sono state certificate dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine per l’ingresso nell’Unione.
Art. 6 Legislazione nazionale e sistemi di sanità animale del paese terzo o territorio di origine
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo o un territorio in cui:
a) qualsiasi sospetto o caso confermato di una malattia elencata di cui all’allegato I, pertinente per le specie elencate di animali presenti nella partita o per le specie elencate di animali da cui sono ottenuti il materiale germinale o i prodotti di origine animale presenti nella partita autorizzati ad entrare nell’Unione, debba essere notificato e comunicato per legge all’autorità competente;
b) siano in vigore sistemi per l’individuazione delle malattie emergenti;
c) siano in vigore sistemi per garantire che l’alimentazione con rifiuti alimentari non sia una fonte delle malattie elencate di cui all’allegato I per:
i) gli animali destinati all’ingresso nell’Unione; o
ii) gli animali da cui è ottenuto il materiale germinale destinato all’ingresso nell’Unione; o
iii) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale destinati all’ingresso nell’Unione è consentito solo se tali partite provengono da un paese terzo, un territorio o una loro zona dove possono essere legalmente immesse sul mercato e commercializzate.
Art. 7 Prescrizioni generali relative allo stato sanitario degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali è consentito solo se gli animali di tali partite:
a) non sono destinati ad essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, attuato nel paese terzo o territorio di origine;
b) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento del carico per la spedizione nell’Unione;
c) sono originari di uno stabilimento che, al momento della spedizione da tale stabilimento verso l’Unione, non era soggetto a misure nazionali di restrizione:
i) per motivi di sanità animale;
ii) in caso di animali di acquacoltura, per motivi di sanità animale o in seguito al verificarsi di casi anormali di mortalità le cui cause siano indeterminate.
2. L’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale è consentito solo se tale materiale germinale è stato ottenuto da animali che al momento della raccolta:
a) non presentavano sintomi di malattie trasmissibili;
b) erano detenuti in uno stabilimento non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, comprese restrizioni connesse alle pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e alle malattie emergenti.
3. L’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale è consentito solo se tali prodotti sono stati ottenuti da animali che:
a) in caso di animali terrestri, non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento:
i) dell’abbattimento o della macellazione, per la produzione di carni fresche e di prodotti a base di carne; o
ii) della raccolta di latte o uova;
b) in caso di animali acquatici, non presentavano sintomi di malattie trasmissibili al momento della macellazione o della raccolta per la produzione di prodotti di origine animale;
c) non sono stati abbattuti, macellati o, in caso di molluschi e crostacei vivi, rimossi dall’acqua nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie;
d) erano detenuti in uno stabilimento non soggetto a misure nazionali di restrizione per motivi di sanità animale, tra cui, se pertinenti, le malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, al momento:
i) dell’abbattimento o della macellazione di tali animali per la produzione di carni fresche e prodotti a base di carne o di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici; o
ii) della raccolta di latte e uova.
Art. 8 Prescrizioni generali relative agli stabilimenti di origine degli animali
In aggiunta alle prescrizioni specifiche di cui alle parti da II a V, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se lo stabilimento di origine degli animali detenuti, o lo stabilimento di origine degli animali detenuti da cui sono stati ottenuti il materiale germinale o i prodotti di origine animale, soddisfa le seguenti prescrizioni:
a) deve essere registrato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine e deve aver ottenuto l’assegnazione di un numero di registrazione unico;
b) deve essere riconosciuto dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, se richiesto dal presente regolamento e alle condizioni da questo previste, e deve aver ottenuto l’assegnazione di un numero di riconoscimento unico;
c) deve essere sotto il controllo dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine;
d) deve disporre di un sistema per conservare e mantenere aggiornata, per un periodo minimo di tre anni, una documentazione contenente almeno le seguenti informazioni:
i) le specie, le categorie, il numero e, se del caso, l’identificazione degli animali presenti nello stabilimento;
ii) i movimenti di animali in entrata e in uscita dallo stabilimento;
iii) la mortalità nello stabilimento;
e) deve essere oggetto di regolari visite di sanità animale effettuate da un veterinario ai fini dell’identificazione dei segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie elencate di cui all’allegato I pertinenti per le specie e le categorie specifiche di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale e le malattie emergenti, e della relativa informazione. Tali visite di sanità animale hanno luogo ad intervalli proporzionati ai rischi rappresentati dallo stabilimento interessato.
Art. 9 Campionamenti, prove di laboratorio e altre prove
L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se sono stati effettuati campionamenti, prove di laboratorio e altre prove richieste dal presente regolamento:
a) su campioni prelevati dall’autorità competente o sotto il controllo dell’autorità competente:
i) del paese terzo o territorio di origine se il campionamento e le prove devono essere effettuati prima dell’ingresso nell’Unione; o
ii) dello Stato membro di destinazione se il campionamento e le prove devono essere effettuati dopo l’ingresso nell’Unione;
b) conformemente:
i) ai metodi e alle procedure pertinenti di cui al regolamento delegato (UE) 2020/689 e al regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione17; o
ii) ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, ai metodi e alle procedure di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione18; o
iii) alle procedure descritte nel presente regolamento, laddove espressamente richiesto;
c) in un laboratorio ufficiale designato a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625.
Art. 10 Indennità da malattia del luogo di origine e condizioni specifiche
1. L’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è consentito solo se l’indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona, o dello stabilimento di origine degli animali, del materiale germinale o dei prodotti di origine animale, quale richiesta dal presente regolamento, è stata dimostrata dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine:
a) conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione; o
b) per le malattie che non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689, conformemente a norme specifiche allorché tali norme sono stabilite nel presente regolamento, e al programma di sorveglianza delle malattie attuato dal paese terzo o territorio di origine, che:
i) deve essere stato presentato alla Commissione a fini di valutazione e contenere almeno le informazioni di cui all’allegato II;
ii) fornisce, secondo la valutazione dalla Commissione, le necessarie garanzie sull’indennità da malattia in base:
alle norme in materia di sorveglianza delle malattie di cui agli articoli 24, 25, 26 e 27 del regolamento (UE) 2016/429;
alle norme integrative relative all’organizzazione della sorveglianza e alle norme per la conferma della malattia e le definizioni di caso di cui alla parte II, capo 1, sezioni 1 e 2 e articolo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/689;
iii) deve essere in vigore da un periodo di tempo sufficiente a garantirne la piena attuazione e una corretta supervisione.
2. In caso di animali di acquacoltura e di prodotti di origine animale ottenuti da animali di acquacoltura, qualora sia richiesta l’indennità da determinate malattie del compartimento di origine, l’ingresso nell’Unione di partite di tali animali e prodotti è consentito solo se l’autorità competente del paese terzo di origine ha dimostrato l’indennità da malattia conformemente al paragrafo 1, lettere a) e b).
3. Qualora il presente regolamento imponga condizioni specifiche relative all’indennità da determinate malattie del paese terzo o territorio di origine o della loro zona:
a) l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine deve avere garantito in precedenza la conformità a tali condizioni;
b) l’Unione ha espressamente assegnato tali condizioni specifiche, nell’elenco, al paese terzo, territorio, loro zona o loro compartimento elencati e alle specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.
Art. 10 bis Ulteriori condizioni specifiche
1. Oltre alle condizioni specifiche di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, l’ingresso nell’Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento e sono originari di un paese terzo, un territorio o una loro zona, o di un loro compartimento in caso di animali di acquacoltura, è consentito se tali partite soddisfano tutte le pertinenti prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione stabilite nel presente regolamento, nonché, se del caso, eventuali ulteriori condizioni specifiche o garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate che l’Unione ha assegnato, nell’elenco, al paese terzo, territorio o loro zona elencati conformemente all’articolo 231, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429.
2. Eventuali ulteriori condizioni specifiche di cui al paragrafo 1 sono determinate tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 230, paragrafo 1, lettere a), b), e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/429.