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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)1, in particolare l’articolo 120, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere c), d) e f),

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e per il materiale germinale e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione al riguardo.

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione2 integra il regolamento (UE) 2016/429 stabilendo norme dettagliate per quanto riguarda la tracciabilità degli animali terrestri detenuti e delle uova da cova.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme nell’Unione delle norme in materia di tracciabilità di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2019/2035, è opportuno adottare determinate norme mediante il presente regolamento.

Gli articoli 112, 113 e 115 del regolamento (UE) 2016/429 stabiliscono l’obbligo per gli operatori che detengono animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina di trasmettere le informazioni relative ai loro animali alle basi dati informatizzate istituite a norma dell’articolo 109, paragrafo 1, di tale regolamento. Al fine di garantire che tutti gli aggiornamenti siano trasmessi regolarmente a tali basi dati, è necessario specificare nel presente regolamento i termini per la trasmissione di dette informazioni.

Dopo la loro trasmissione, le informazioni trasmesse dagli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini dovrebbero inoltre essere accessibili a tali operatori per quanto riguarda i rispettivi animali e stabilimenti. È pertanto opportuno che il presente regolamento stabilisca norme per l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate istituite ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429.

Inoltre, al fine di garantire che le basi dati siano di qualità comparabile in tutta l’Unione, è opportuno che il presente regolamento stabilisca anche altri dettagli tecnici e operativi e formati delle basi dati informatizzate per i bovini, gli ovini, i caprini e i suini detenuti.

Alle condizioni di cui all’articolo 110, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 112, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429, lo scambio di dati elettronici tra Stati membri può sostituire il rilascio dei documenti di identificazione dei bovini in caso di movimento di tali animali tra Stati membri. Il protocollo BOVEX, istituito dalla Commissione, è destinato allo scambio di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri per quanto riguarda i bovini. La Commissione dovrebbe riconoscere la piena operatività di tali scambi di dati elettronici tra le basi dati informatizzate degli Stati membri a norma di tale protocollo.

Mentre i mezzi di identificazione da utilizzare per varie specie di animali terrestri, in particolare bovini, ovini, caprini, suini, camelidi, cervidi e psittacidi detenuti, sono determinati dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, le specifiche tecniche relative a tali mezzi di identificazione dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.

Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce prescrizioni per l’identificazione elettronica dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti. Tali identificatori elettronici dovrebbero essere approvati dall’autorità competente dello Stato membro in cui gli animali sono detenuti. Al fine di garantire la leggibilità di tali identificatori elettronici in caso di movimento degli animali tra Stati membri, è opportuno stabilire nel presente regolamento le norme e le condizioni alle quali l’autorità competente può approvare tali identificatori elettronici. Tali approvazioni dovrebbero inoltre tenere conto delle pertinenti norme ISO/IEC.

Al fine di garantire l’applicazione uniforme dell’identificazione e della tracciabilità in tutta l’Unione, è opportuno fissare nel presente regolamento i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione ai bovini, agli ovini, ai caprini, ai suini, ai camelidi, ai cervidi e agli psittacidi detenuti.

Fino alla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, le norme dell’Unione in materia di tracciabilità comprendono varie esenzioni dall’utilizzo del sistema di identificazione e registrazione per quanto riguarda alcune categorie di animali, come gli animali allevati in condizioni estensive. È opportuno riesaminare tali norme e applicare un approccio equilibrato e armonizzato alle esenzioni dall’utilizzo del sistema di identificazione e registrazione, tenendo conto, da un lato, dei rischi pertinenti e, dall’altro, della proporzionalità e dell’efficienza delle misure. È pertanto opportuno che nel presente regolamento siano stabilite nuove norme che rispecchino tale approccio.

È essenziale garantire in qualsiasi momento la piena tracciabilità dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti ed evitare qualsiasi operazione che possa comprometterla. Le operazioni di rimozione, modifica e sostituzione dei mezzi di identificazione potrebbero compromettere la tracciabilità. Tali operazioni devono pertanto essere effettuate solo previa concessione agli operatori di un’autorizzazione da parte dell’autorità competente. Talune disposizioni in materia di rimozione, modifica e sostituzione sono contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/2035. Disposizioni aggiuntive per tali operazioni sono necessarie per affrontare aspetti specifici, tra cui i termini per tali operazioni, e dovrebbero essere stabilite nel presente regolamento.

Al fine di garantire una transizione fluida verso il nuovo quadro giuridico, gli operatori degli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare i mezzi di identificazione approvati prima del 21 aprile 2021 conformemente al regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio3, al regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio4 e alla direttiva 2008/71/CE del Consiglio5, nonché agli atti adottati sulla base di tali regolamenti e di detta direttiva, per un periodo transitorio non superiore a due anni dalla data di applicazione del presente regolamento.

Dato che il regolamento (UE) 2016/429 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme applicabili agli Stati membri1 concernenti:

  1. 1. i termini per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni per la registrazione nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti;

  2. 2. l’accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti e le specifiche tecniche e le norme operative di tali basi dati;

  3. 3. le condizioni tecniche e le modalità per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati elettronici riguardo ai bovini detenuti e il riconoscimento della piena operatività di un sistema di scambio di dati;

  4. 4. le specifiche tecniche, i formati e la concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

  5. 5. le prescrizioni tecniche relative ai mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti;

  6. 6. i termini per l’applicazione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti nati nell’Unione o dopo l’ingresso nell’Unione di tali animali;

  7. 7. la configurazione del codice di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei camelidi e dei cervidi detenuti;

  8. 8. la rimozione, la modifica e la sostituzione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti e i termini per tali operazioni;

  9. 9. le misure transitorie relative all’approvazione dei mezzi di identificazione.

Capo 2. Basi dati informatizzate

Art. 3 Termini e procedure per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

1. Gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini trasmettono le informazioni sui movimenti, le nascite e i decessi di cui all’articolo 112, lettera d), del regolamento (UE) 2016/429 e sui movimenti di cui all’articolo 113, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento e all’articolo 56, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 ai fini della registrazione nelle basi dati informatizzate istituite per tali specie entro un termine di trasmissione da stabilire a cura degli Stati membri. Il termine massimo per la trasmissione delle informazioni non supera i sette giorni dalla data del movimento, della nascita o del decesso degli animali, a seconda dei casi.

2. Nel caso delle nascite, nel determinare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni, gli Stati membri possono utilizzare la data in cui i mezzi di identificazione sono applicati all’animale come data di inizio per il termine in questione, a condizione che non vi sia alcun rischio di confusione tra tale data e la data di nascita dell’animale.

3. In deroga al paragrafo 1, l’autorità competente può prorogare il termine massimo per la trasmissione delle informazioni sui movimenti di cui al paragrafo 1 fino a 14 giorni dopo i movimenti di bovini all’interno dello stesso Stato membro dagli stabilimenti di origine a stabilimenti di pascolo registrati situati in zone di montagna per il pascolo. L’autorità competente può decidere di accettare dagli operatori di stabilimenti di pascolo registrati elenchi dei bovini oggetto di movimenti verso tali stabilimenti. Tali elenchi contengono:

  1. a) il numero di registrazione unico dello stabilimento di pascolo registrato;

  2. b) il codice di identificazione degli animali;

  3. c) il numero di registrazione unico dello stabilimento di origine;

  4. d) la data di arrivo degli animali nello stabilimento di pascolo registrato;

  5. e) la data stimata di partenza degli animali dallo stabilimento di pascolo registrato.

Art. 4 Accesso uniforme ai dati contenuti nelle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che detengono bovini, ovini, caprini e suini abbiano accesso, a richiesta e gratuitamente, almeno unicamente per consultazione, a un minimo di informazioni relative ai loro stabilimenti contenute nelle basi dati informatizzate di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 5 Specifiche tecniche per le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri provvedono affinché le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 siano organizzate in modo tale che le informazioni in esse registrate possano essere scambiate tra le basi dati informatizzate degli Stati membri nel formato indicato nella terza colonna della tabella di cui all’allegato I del presente regolamento.

Art. 6 Norme operative delle basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti

Gli Stati membri adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che le basi dati informatizzate dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti di cui all’articolo 109, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE) 2016/429 continuino a funzionare in caso di potenziali problemi. Tali misure garantiscono altresì la sicurezza, l’integrità e l’autenticità delle informazioni registrate in tali basi dati.

Art. 7 Condizioni tecniche e modalità per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

1. Allorché gli Stati membri scambiano per via elettronica con altri Stati membri i dati del documento di identificazione dei bovini detenuti di cui all’articolo 44, lettere da a) a c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, tali dati sono scambiati nel formato XSD (XML Schema Definition) messo a disposizione dell’autorità competente dalla Commissione.

2. L’autorità competente dello Stato membro di origine dei bovini detenuti destinati a essere spostati provvede affinché i dati del documento di identificazione siano trasmessi per via elettronica allo Stato membro di destinazione prima della partenza degli animali e affinché ogni trasmissione sia provvista di una marcatura temporale.

Art. 8 Riconoscimento della piena operatività di un sistema per lo scambio per via elettronica tra le basi dati informatizzate degli Stati membri dei dati del documento di identificazione dei bovini detenuti

1. Gli Stati membri che scambiano per via elettronica dati dei documenti di identificazione tramite un sistema istituito dalla Commissione e concepito per lo scambio tra le basi dati informatizzate degli Stati membri di dati relativi ai bovini detenuti sono riconosciuti come dotati di un sistema avente piena operatività.

2. La Commissione redige e rende pubblico sul suo sito web l’elenco degli Stati membri che scambiano dati dei documenti di identificazione tramite tale sistema.

Capo 3

§. Mezzi di identificazione

Art. 9 Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti

1. L’autorità competente approva l’uso dei marchi auricolari convenzionali o delle fasce per pastorale convenzionali di cui all’allegato III, lettere a) e b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento.

2. L’autorità competente approva l’uso dei tatuaggi di cui all’allegato III, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli ovini, dei caprini, dei suini e dei cervidi detenuti, come previsto all’articolo 46, paragrafi 2 e 3, all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 73, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento delegato, solo se tali tatuaggi garantiscono una marcatura indelebile e una corretta lettura.

3. L’autorità competente approva l’uso degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi e dei cervidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, del presente regolamento. Gli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere c) e f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 devono soddisfare inoltre le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento.

4. In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente può approvare l’uso di marchi auricolari elettronici come mezzi di identificazione dei suini detenuti se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche stabilite dallo Stato membro in cui i suini sono detenuti e recano in modo visibile, leggibile e indelebile il numero di registrazione unico:

  1. a) dello stabilimento di nascita degli animali, oppure

  2. b) dell’ultimo stabilimento della filiera di approvvigionamento di cui all’articolo 53 del regolamento delegato (UE) 2019/2035, nel caso in cui tali animali siano spostati in uno stabilimento al di fuori di tale filiera di approvvigionamento.

Art. 10 Specifiche tecniche, formati e concezione dei mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti

1. Gli operatori che detengono psittacidi provvedono affinché:

  1. a) l’anello applicato alla zampa di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 soddisfi le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 1, del presente regolamento;

  2. b) il tatuaggio di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 assicuri una marcatura indelebile e una corretta lettura.

2. L’autorità competente approva l’uso dei transponder iniettabili di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 come mezzi di identificazione degli psittacidi detenuti solo se tali mezzi di identificazione soddisfano le specifiche tecniche di cui all’allegato II, parte 2, punto 2, del presente regolamento.

Art. 11 Norme operative per l’approvazione degli identificatori elettronici dei bovini, degli ovini, dei caprini, dei suini, dei camelidi, dei cervidi e degli psittacidi detenuti

1. Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui all’allegato III, lettere da c) a f), del regolamento delegato (UE) 2019/2035 per i bovini, gli ovini, i caprini, i suini, i camelidi, i cervidi e gli psittacidi detenuti, l’autorità competente si accerta che i fabbricanti degli identificatori elettronici abbiano dimostrato che le prove di conformità e di performance di cui all’allegato II, parte 2, punto 4, del presente regolamento sono state effettuate in centri di prova accreditati conformemente alla norma ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

2. Allorché rilascia l’approvazione degli identificatori elettronici di cui al paragrafo 1, l’autorità competente può esigere che i fabbricanti degli identificatori elettronici eseguano prove supplementari di robustezza e durata al fine di garantirne la funzionalità nelle specifiche condizioni geografiche o climatiche dello Stato membro interessato, conformemente alle norme stabilite da tale Stato membro.