Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763 della Commissione del 23 aprile 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la segnalazione a fini di vigilanza e l’informativa al pubblico in materia di requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/20121, in particolare l’articolo 430, paragrafo 7, quinto comma, e l’articolo 434 bis, quinto comma,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio2, in particolare l’articolo 45 decies, paragrafi 5 e 6,
Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio3 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 ha introdotto nella legislazione dell’Unione il livello minimo armonizzato per la capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) previsto dallo standard «TLAC» per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) («requisito della TLAC»). Modifiche mirate della direttiva 2014/59/UE introdotte dalla direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio4 hanno stabilito la maggiorazione specifica per ente per i G-SII e il requisito specifico per ente per gli enti non G-SII denominato requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL). Gli obblighi di segnalazione e informativa sia per lo standard «TLAC» sia per il MREL sono ora inclusi rispettivamente nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2014/59/UE.
Dato che lo standard «TLAC» e il MREL perseguono il medesimo obiettivo di garantire che gli enti e i soggetti stabiliti nell’Unione dispongano di una sufficiente capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione, i due requisiti dovrebbero essere elementi di un quadro comune. È pertanto opportuno stabilire un insieme di modelli per la segnalazione e l’informativa al pubblico in merito alle informazioni armonizzate sul requisito di fondi propri e passività ammissibili per i G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE (TLAC) e sul MREL specifico per ente applicabile a tutti gli enti.
A norma dell’articolo 434 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 i progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE) per stabilire modelli per l’informativa mirano a mantenere la coerenza di questi ultimi con le norme internazionali in materia di informativa al fine di agevolare la comparabilità delle informazioni. Nel dicembre 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) ha pubblicato obblighi di informativa del terzo pilastro aggiornati, compresi quelli relativi alla TLAC. È pertanto opportuno che i modelli di informativa e le relative istruzioni di cui al presente regolamento siano coerenti con tali obblighi di informativa aggiornati del CBVB.
Per garantire che i costi di conformità per gli enti non aumentino in modo irragionevole e che sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere quanto più possibile allineati nella loro sostanza, anche in termini di frequenza. Inoltre, l’articolo 45 decies, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 45 decies, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE prevedono esplicitamente un allineamento delle norme tecniche di attuazione agli obblighi di segnalazione e informativa sulla TLAC e sul MREL. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento norme applicabili alla segnalazione e all’informativa sia sulla TLAC che sul MREL. Nel contempo, il grado di dettaglio e la frequenza della segnalazione e dell’informativa dovrebbero essere opportunamente adeguati, tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nella direttiva 2014/59/UE, e della necessità di garantire che gli enti soddisfino sempre tali requisiti.
La direttiva 2014/59/UE prevede che le informazioni sul MREL siano segnalate sia alle autorità competenti che alle autorità di risoluzione. Il regolamento (UE) n. 575/2013 prevede che le informazioni sulla TLAC siano segnalate solo alle autorità competenti. Tuttavia, a norma dell’articolo 45 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, il MREL di un’entità soggetta a risoluzione che è un G-SII o fa parte di un G-SII consiste nel requisito della TLAC e in qualsiasi maggiorazione aggiuntiva. È pertanto opportuno garantire che le autorità di risoluzione ottengano informazioni sulla TLAC dai G-SII nell’ambito delle segnalazioni sul MREL. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli accordi conclusi dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per ridurre al minimo i flussi di dati.
Per motivi di comparabilità e certezza del diritto, l’articolo 45 decies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE prevede che i progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ABE stabiliscano una modalità standardizzata per fornire le informazioni sul rango dei fondi propri e delle passività sottoponibili al bail-in applicabile nelle procedure di insolvenza nazionali in ciascuno Stato membro. È pertanto opportuno che le rispettive autorità di risoluzione mettano a disposizione degli enti soggetti alla loro giurisdizione informazioni standardizzate sulle gerarchie relative alle procedure di insolvenza in ciascuno Stato membro e sugli aggiornamenti tempestivi delle stesse. Tali informazioni dovrebbero seguire una presentazione standardizzata di tali gerarchie.
Per quanto riguarda le passività sottoponibili al bail-in disciplinate dalle leggi di un paese terzo, l’articolo 45 decies, paragrafo 5, della direttiva 2014/59/UE prevede inoltre che i progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ABE stabiliscano una modalità standardizzata per fornire le informazioni che indichino il paese terzo le cui leggi disciplinano tali passività e, per ogni paese terzo individuato, se tali passività contengano clausole contrattuali che ne riconoscono l’assoggettabilità ai poteri di svalutazione o di conversione ai sensi di tale direttiva. Data la necessità di valutare il grado di dettaglio per la segnalazione di tali elementi, l’ABE elaborerà e presenterà alla Commissione relative istruzioni e modelli separatamente e a tempo debito, così da consentire alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione di accedere con regolarità a tali informazioni. L’assenza di tali limitati elementi aggiuntivi non influenzerà né ritarderà l’applicazione degli obblighi di segnalazione di cui al presente regolamento.
Nel valutare se le informazioni sono rilevanti, esclusive o riservate ai sensi dell’articolo 432 del regolamento (UE) n. 575/2013, è opportuno che i soggetti che le pubblicano tengano conto degli orientamenti pertinenti emanati dall’ABE.
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/876, dal 27 giugno 2019 si applica l’obbligo di segnalare e rendere pubbliche le informazioni sulla TLAC di cui all’articolo 430, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 437 bis e all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. Di conseguenza, una volta entrato in vigore il presente regolamento, i G-SII e le filiazioni significative di G-SII non UE dovrebbero rendere immediatamente pubbliche le informazioni sulla TLAC utilizzando i modelli e seguendo le istruzioni di cui al presente regolamento. Per contro, al fine di fornire agli enti e alle autorità competenti il tempo sufficiente per attuare i requisiti pertinenti, la segnalazione del requisito della TLAC a norma del presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi solo a partire dal 28 giugno 2021.
Per quanto riguarda il MREL, gli obblighi di segnalazione di cui alla direttiva 2014/59/UE si applicano al più tardi dal 28 dicembre 2020. Tuttavia, per le stesse ragioni valide per la TLAC, tutti gli enti dovrebbero segnalare le informazioni sul MREL utilizzando i modelli e seguendo le istruzioni di cui al presente regolamento a partire dal 28 giugno 2021. Per contro, la data di applicazione degli obblighi di informativa sul MREL dovrebbe coincidere con la fine del periodo di transizione stabilito dall’articolo 45 quaterdecies, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, ossia al più presto il 1o gennaio 2024.
Data la necessità per gli enti, le autorità competenti e le autorità di risoluzione di adeguare i propri sistemi elettronici e di segnalazione ai requisiti stabiliti dal presente regolamento, la data d’invio per la segnalazione trimestrale dei dati relativi alla data di riferimento del 30 giugno 2021 dovrebbe essere al più tardi il 30 settembre 2021.
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’ABE ha presentato alla Commissione.
L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Segnalazioni a fini di vigilanza
Art. 1 Date di riferimento per le segnalazioni
I soggetti per cui sono previsti gli obblighi di segnalazione sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC) e sul requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) su base individuale o su base consolidata («soggetti segnalanti») trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni al loro stato nelle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a) per le segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
b) per le segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
c) per le segnalazioni annuali: 31 dicembre.
Art. 2 Date d’invio per le segnalazioni
1. I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione entro l’orario di chiusura delle attività delle seguenti date d’invio:
a) per le segnalazioni trimestrali: il 19 maggio, il 18 agosto, il 18 novembre e il 18 febbraio, ad eccezione dei dati relativi alla data di riferimento del 30 giugno 2021, per i quali la data d’invio è al più tardi il 30 settembre 2021;
b) per le segnalazioni semestrali: 18 agosto e 18 febbraio;
c) per le segnalazioni annuali: 18 febbraio.
2. Qualora la data d’invio coincida con un sabato, con una domenica o con una festività nazionale dello Stato membro dell’autorità competente o dell’autorità di risoluzione destinataria delle informazioni di cui al paragrafo 1, tali informazioni sono trasmesse entro l’orario di chiusura delle attività del giorno lavorativo successivo.
3. I soggetti segnalanti possono trasmettere dati che non hanno ricevuto il parere di un revisore esterno («dati non sottoposti a revisione contabile»). Qualora i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo («dati sottoposti a revisione contabile») si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile trasmessi, i soggetti segnalanti trasmettono senza indebito ritardo i dati rivisti sottoposti a revisione contabile.
4. I soggetti segnalanti trasmettono senza indebito ritardo ogni altra rettifica alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione.
Art. 3 Formato e frequenza delle segnalazioni delle entità soggette a risoluzione su base individuale
1. Le entità soggette a risoluzione senza filiazioni soggette ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a) le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0010 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;
b) le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento;
c) le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;
d) le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.
2. Le entità soggette a risoluzione trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sulla ripartizione dei fondi propri e delle passività in base al rango in caso di insolvenza specificate nel modello 6 dell’allegato I su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.2.
3. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 bis, di tale regolamento trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a) le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0020 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;
b) le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nelle colonne 0020 e 0030 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento.
Art. 4 Formato e frequenza delle segnalazioni delle entità soggette a risoluzione su base consolidata
1. Le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base consolidata conformemente all’articolo 45 sexies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a) le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0010 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;
b) le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento;
c) le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;
d) le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, le entità soggette a risoluzione soggette ai requisiti di cui all’articolo 92 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 bis, di tale regolamento trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a) le informazioni sulle metriche principali specificate nella colonna 0020 del modello 1 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 1, del presente regolamento;
b) le informazioni sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nelle colonne 0020 e 0030 del modello 2 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.1, del presente regolamento.
Art. 5 Formato e frequenza delle segnalazioni su base individuale di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE
1. I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base individuale conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base individuale alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a) le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento;
b) le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;
c) le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.
2. I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sulla ripartizione dei fondi propri e delle passività in base al rango in caso di insolvenza specificate nel modello 5 dell’allegato I su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 3.1.
3. Oltre alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, i soggetti che sono filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) non UE e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale conformemente all’articolo 6, paragrafo 1 bis, di tale regolamento trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0020 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento su base individuale con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento.
Art. 6 Formato e frequenza delle segnalazioni su base consolidata di soggetti che non sono entità soggette a risoluzione e di filiazioni significative di enti a rilevanza sistemica a livello globale non UE
1. I soggetti che non sono entità soggette a risoluzione per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 45 della direttiva 2014/59/UE su base consolidata conformemente all’articolo 45 septies di tale direttiva trasmettono le informazioni su base consolidata alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione come segue:
a) le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0010 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento;
b) le informazioni sulla struttura di finanziamento delle passività ammissibili specificate nel modello 4 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.3, del presente regolamento;
c) le informazioni sugli strumenti disciplinati dal diritto di un paese terzo specificate nel modello 7 dell’allegato I del presente regolamento sono segnalate con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 4, del presente regolamento.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, i soggetti che sono filiazioni significative di G-SII non UE e per i quali sono previsti i requisiti di cui all’articolo 92 ter del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata conformemente all’articolo 11, paragrafo 3 bis, di tale regolamento trasmettono alle autorità competenti e alle autorità di risoluzione le informazioni sull’importo e sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili specificate nella colonna 0020 del modello 3 dell’allegato I del presente regolamento su base consolidata con frequenza trimestrale conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II, parte II, punto 2.2, del presente regolamento.
Art. 7 Formati per lo scambio di dati e informazioni associate alle trasmissioni
1. I soggetti segnalanti trasmettono le informazioni conformemente al presente regolamento con i formati e la configurazione specificati dalle autorità competenti e dalle autorità di risoluzione per lo scambio di dati, e conformemente alla definizione dei punti di dati inclusa nell’apposito modello e alle formule di convalida di cui all’allegato III del presente regolamento.
2. Nel trasmettere le informazioni conformemente al presente regolamento, i soggetti segnalanti osservano quanto segue:
a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b) i dati numerici sono comunicati come segue:
i) i punti di dati del tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
ii) i punti di dati del tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
iii) i punti di dati del tipo di dati «numero intero» sono comunicati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;
c) gli enti sono identificati esclusivamente dall’identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dagli enti sono identificati dal LEI se disponibile.
3. Le informazioni trasmesse dai soggetti segnalanti conformemente al presente regolamento sono corredate delle seguenti informazioni:
a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
c) principio contabile;
d) LEI dell’ente segnalante;
e) ambito del consolidamento.
Art. 8 Presentazione standardizzata del rango degli elementi in caso di insolvenza
1. Le autorità di risoluzione raccolgono informazioni sul rango degli elementi nelle procedure nazionali di insolvenza nel formato standardizzato specificato nell’allegato IV. Senza indebito ritardo, esse aggiornano tali informazioni in caso di modifiche.
2. Le autorità di risoluzione pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 per metterle a disposizione degli enti soggetti alla loro vigilanza.
Titolo II. Informativa al pubblico da parte degli enti
Art. 9 Frequenza e date dell’informativa
1. L’informativa di cui all’articolo 10, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’articolo 10, paragrafo 2, è fornita su base semestrale.
2. L’informativa di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e all’articolo 14, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 14, paragrafo 2, è fornita su base annuale.
3. L’informativa di cui all’articolo 12, paragrafo 1, è fornita su base trimestrale. L’informativa di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è fornita su base semestrale.
4. L’informativa di cui all’articolo 13, paragrafo 1, è fornita su base semestrale. L’informativa di cui all’articolo 13, paragrafo 2, è fornita su base annuale.
5. L’informativa di cui all’articolo 15 è fornita come segue:
a) su base semestrale se il soggetto che pubblica l’informativa è un grande ente;
b) su base annuale se il soggetto che pubblica l’informativa non è né un grande ente né un ente piccolo e non complesso.
6. Ai fini dell’informativa al pubblico, i soggetti che pubblicano l’informativa osservano quanto segue:
a) le informative annuali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica il bilancio, o il prima possibile dopo tale data;
b) le informative semestrali e trimestrali sono pubblicate alla stessa data in cui l’ente pubblica la relazione finanziaria per il periodo corrispondente, se del caso, o il prima possibile dopo tale data;
c) il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione delle informative richieste ai sensi del presente titolo e dei pertinenti bilanci è ragionevole e, comunque, non supera i termini fissati dalle autorità competenti a norma dell’articolo 106 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio6.
Art. 10 Informativa di entità soggette a risoluzione sulle metriche principali relative ai fondi propri e alle passività ammissibili e sui requisiti di fondi propri e passività ammissibili
1. I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa di cui all’articolo 447, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 e all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU KM2 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettere a) e c), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU KM2 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
Art. 11 Informativa di entità soggette a risoluzione sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili
1. I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che sono G-SII o fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa di cui all’articolo 437 bis, lettere a), c) e d), del regolamento (UE) n. 575/2013 e l’informativa sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC1 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.
2. I soggetti identificati come entità soggette a risoluzione che non sono né G-SII né fanno parte di G-SII pubblicano l’informativa sulla composizione dei fondi propri e delle passività ammissibili di cui all’articolo 45 decies, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/59/UE conformemente al modello EU TLAC1 di cui all’allegato V del presente regolamento e alle istruzioni pertinenti di cui all’allegato VI del presente regolamento.