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Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafo 4, l’articolo 183 e l’articolo 188, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

Il contesto geopolitico in cui si colloca l’Unione è cambiato radicalmente nell’ultimo decennio. La situazione nelle regioni limitrofe dell’Europa è instabile e l’Unione si trova ad affrontare un quadro complesso e impegnativo, in cui l’avvento di nuove minacce, come gli attacchi ibridi e informatici, si affianca al riemergere di sfide più convenzionali. Di fronte a tale situazione, i cittadini europei e i loro leader politici concordano sul fatto che occorre fare di più, a livello collettivo, nel settore della difesa.

Il settore della difesa è caratterizzato dall’aumento dei costi del materiale di difesa nonché da elevati costi di ricerca e sviluppo (R&S) che limitano l’avvio di nuovi programmi di difesa e hanno un impatto diretto sulla competitività e sulla capacità innovativa della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB). Tenuto conto di tale incremento dei costi, lo sviluppo di una nuova generazione di grandi sistemi di difesa e di nuove tecnologie di difesa dovrebbe essere sostenuto a livello di Unione al fine di intensificare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di investimenti nei materiali di difesa.

Nella comunicazione del 30 novembre 2016 «Piano d’azione europeo in materia di difesa», la Commissione si è impegnata a integrare, potenziare e consolidare gli sforzi di collaborazione degli Stati membri al fine di sviluppare le capacità tecnologiche e industriali di difesa atte a rispondere alle sfide in materia di sicurezza e a promuovere un’industria europea della difesa competitiva, innovativa ed efficiente in tutta l’Unione e al di fuori di essa. Inoltre, la Commissione si è impegnata a sostenere la creazione di un mercato della difesa più integrato nell’Unione e a promuovere la diffusione di prodotti e tecnologie per la difesa europei nel mercato interno, aumentando in tal modo la non dipendenza da fonti esterne all’Unione. La Commissione ha proposto in particolare di creare un Fondo europeo per la difesa per sostenere gli investimenti nella ricerca congiunta e lo sviluppo congiunto di prodotti e tecnologie per la difesa, promuovendo in tal modo sinergie ed efficacia in termini di costi, nonché per favorire l’acquisizione e la manutenzione congiunte da parte degli Stati membri dei materiali di difesa. Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe integrare i finanziamenti nazionali già utilizzati a tale scopo, incentivare gli Stati membri a cooperare e investire maggiormente nel settore della difesa, e sostenere la cooperazione durante l’intero ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.

Il Fondo europeo per la difesa dovrebbe contribuire a una EDTIB solida, competitiva e innovativa e integrare le iniziative dell’Unione verso una maggiore integrazione del mercato europeo della difesa e, in particolare, le direttive 2009/43/CE3 e 2009/81/CE4 del Parlamento europeo e del Consiglio sui trasferimenti all’interno dell’Unione e sugli appalti nel settore della difesa, adottate nel 2009.

Al fine di contribuire al rafforzamento della competitività e della capacità di innovazione dell’industria della difesa dell’Unione, è opportuno istituire un Fondo europeo per la difesa («Fondo») per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP 2021-2027) di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio5 sulla base di un approccio integrato. Lo scopo del Fondo è quello di migliorare la competitività, l’innovazione, l’efficienza e l’autonomia tecnologica dell’industria della difesa dell’Unione, contribuendo in tal modo all’autonomia strategica dell’Unione mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e alla cooperazione tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università in tutta l’Unione, nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie per la difesa, nonché in quella del loro sviluppo. Al fine di conseguire soluzioni più innovative e promuovere un mercato interno aperto, il Fondo dovrebbe sostenere e agevolare l’ampliamento della cooperazione transfrontaliera delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione (mid-caps) operanti nel settore della difesa. All’interno dell’Unione le carenze in materia di capacità di difesa comuni sono individuate nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, in particolare attraverso il piano di sviluppo delle capacità (CDP), mentre l’agenda strategica di ricerca onnicomprensiva (OSRA) individua altresì gli obiettivi comuni della ricerca nel settore della difesa. Altri processi dell’Unione, quali la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD) e la cooperazione strutturata permanente (PESCO), hanno lo scopo di sostenere l’attuazione delle pertinenti priorità con l’individuazione e la promozione delle opportunità di cooperazione rafforzata, al fine di conseguire il livello di ambizione dell’Unione nel settore della sicurezza e della difesa. Se del caso, possono essere prese in considerazione anche priorità regionali e internazionali, comprese quelle nell’ambito dell’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, se sono coerenti con le priorità dell’Unione e non impediscono la partecipazione di alcuno Stato membro o paese associato, cercando di evitare inutili duplicazioni.

La fase di ricerca collegata allo sviluppo di capacità di difesa è cruciale in quanto sostiene la capacità e l’autonomia dell’industria europea in termini di sviluppo di prodotti per la difesa, nonché sull’indipendenza degli Stati membri in quanto utilizzatori finali di tali prodotti. La fase di ricerca può comportare notevoli rischi, in particolare in relazione al basso grado di maturità e alla natura innovativa delle tecnologie. La fase di sviluppo, che solitamente segue la fase di ricerca, comporta anch’essa notevoli rischi e costi che ostacolano l’ulteriore sfruttamento dei risultati della ricerca e hanno un impatto negativo sulla competitività e sull’innovazione dell’industria della difesa dell’Unione. Il Fondo dovrebbe pertanto promuovere il nesso tra le fasi di ricerca e di sviluppo.

Il Fondo non sostiene la ricerca di base, che dovrebbe invece ricevere il sostegno di altri programmi di finanziamento, ma il suo sostegno può contemplare attività di ricerca fondamentale orientate alla difesa come potenziale fondamento per la soluzione di problemi riconosciuti o attesi o per creare nuove possibilità.

Il Fondo potrebbe sostenere le azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, compresa la loro interoperabilità. Le azioni di modernizzazione di prodotti e tecnologie per la difesa esistenti dovrebbero essere ammissibili soltanto laddove le informazioni preesistenti necessarie per eseguire l’azione non siano sottoposte ad alcuna restrizione, da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato, tale da rendere impossibile l’esecuzione dell’azione. All’atto della presentazione della domanda di finanziamento dell’Unione, i soggetti giuridici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni pertinenti per dimostrare l’assenza di restrizioni. In mancanza di tali informazioni non dovrebbe esserci alcun finanziamento dell’Unione.

Il Fondo dovrebbe sostenere le azioni che siano propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa. Poiché tali tecnologie possono basarsi su concetti o idee provenienti da attori non tradizionali nel comparto della difesa, è opportuno che il Fondo preveda sufficiente flessibilità per quanto riguarda la consultazione dei portatori di interessi e l’attuazione di dette azioni.

Per garantire che nell’attuazione del presente regolamento gli obblighi internazionali dell’Unione e dei suoi Stati membri siano rispettati, le azioni relative a prodotti o tecnologie per la difesa il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale non dovrebbero essere sostenute dal Fondo. A tale riguardo, anche l’ammissibilità delle azioni riguardanti nuovi prodotti o tecnologie per la difesa dovrebbe essere soggetta agli sviluppi del diritto internazionale. Analogamente, le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani non dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.

La difficoltà riscontrabile nel concordare requisiti armonizzati in materia di capacità di difesa e specifiche o norme tecniche comuni ostacola la collaborazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra i soggetti giuridici con sede in Stati membri diversi. La mancanza di tali requisiti, specifiche e norme ha determinato una frammentazione del settore della difesa e una complessità tecnica maggiori, provocando ritardi, facendo lievitare i costi creando inutili duplicazioni, oltre a ridurre l’interoperabilità. L’accordo su specifiche tecniche comuni dovrebbe essere un presupposto per le azioni che comportano un livello più elevato di maturità tecnologica. Anche le attività finalizzate a stabilire requisiti armonizzati in materia di capacità di difesa, come pure le attività che intendono sostenere la definizione comune di specifiche o norme tecniche, dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Fondo, soprattutto se promuovono l’interoperabilità.

Dato che l’obiettivo del Fondo consiste nel sostenere la competitività, l’efficienza e l’innovazione dell’industria della difesa dell’Unione potenziando e integrando le attività collaborative di ricerca e tecnologia nel settore della difesa ed eliminando i rischi nella fase di sviluppo dei progetti di cooperazione, le azioni relative alla ricerca su un prodotto o su una tecnologia per la difesa e alle loro fasi di sviluppo dovrebbero essere ammissibili al sostegno del Fondo.

Dato che lo scopo del Fondo è, in particolare, quello di migliorare la cooperazione tra i soggetti giuridici e gli Stati membri in tutta l’Unione, un’azione dovrebbe essere ammissibile al finanziamento soltanto se dev’essere eseguita da soggetti giuridici che cooperano in un consorzio di almeno tre soggetti giuridici idonei con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Almeno tre di tali soggetti giuridici idonei con sede in almeno due diversi Stati membri o paesi associati, durante l’intero periodo di attuazione dell’azione non dovrebbero essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico e non dovrebbero controllarsi a vicenda. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Considerate le specificità delle tecnologie innovative per la difesa, come pure le specificità degli studi, le azioni potrebbero essere condotte da un solo soggetto giuridico. Al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri, dovrebbe altresì essere possibile per il Fondo sostenere gli appalti pre-commerciali congiunti.

A norma della decisione (UE) 2013/755/UE del Consiglio6 i soggetti con sede nei paesi o territori d’oltremare possono beneficiare dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese e territorio d’oltremare è connesso.

Poiché il Fondo mira a migliorare la competitività e l’efficienza dell’industria della difesa dell’Unione, in linea di principio solo i soggetti giuridici con sede nell’Unione o nei paesi associati che non sono sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati dovrebbero poter beneficiare del sostegno. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un’azione sostenuta dal Fondo dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l’intera durata di un’azione e i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell’Unione o in un paese associato. Di conseguenza, un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o un soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato, ma che è dotato di strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non dovrebbe essere idoneo a essere un destinatario o un subappaltatore coinvolto nell’azione. Al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, è opportuno che i medesimi criteri di ammissibilità si applichino anche ai finanziamenti erogati tramite appalti, in deroga all’articolo 176 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio7 («regolamento finanziario»).

In determinate circostanze dovrebbe essere possibile derogare al principio secondo cui i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione sostenuta dal Fondo non devono essere sottoposti al controllo di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. In tale contesto, i soggetti giuridici con sede nell’Unione o in un paese associato che sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato dovrebbero essere idonei quali destinatari o subappaltatori coinvolti in un’azione, purché siano soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. La partecipazione di tali soggetti giuridici non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi del Fondo. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell’azione. A tale riguardo dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell’approvvigionamento.

Nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione sulla base dell’articolo 29 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nessun fondo o risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali soggetti designati e i soggetti di loro proprietà o da essi controllati non possono pertanto essere sostenuti dal Fondo.

Il finanziamento dell’Unione dovrebbe essere concesso a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale pubblicati a norma del regolamento finanziario. Tuttavia, in talune circostanze eccezionali debitamente giustificate, dovrebbe essere possibile che il finanziamento dell’Unione sia concesso a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario. Poiché l’attribuzione di un finanziamento a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario costituisce una deroga alla regola generale secondo cui le sovvenzioni devono essere attribuite a seguito di inviti a presentare proposte su base concorrenziale, tali circostanze eccezionali dovrebbero essere interpretate in maniera rigorosa. In siffatto contesto, affinché una sovvenzione possa essere attribuita senza invito a presentare proposte, la Commissione, assistita da un comitato degli Stati membri («comitato»), dovrebbe valutare in quale misura l’azione proposta coincida con gli obiettivi del Fondo relativamente alla collaborazione e alla concorrenza industriali transfrontaliere nell’intera catena di approvvigionamento.

Se un consorzio desidera partecipare a un’azione ammissibile e l’assistenza finanziaria dell’Unione deve assumere la forma di sovvenzione, il consorzio dovrebbe nominare uno dei suoi membri come coordinatore. Il coordinatore dovrebbe fungere da principale punto di contatto ai fini delle relazioni del consorzio con la Commissione.

Qualora un’azione sostenuta dal Fondo sia gestita da un responsabile del progetto nominato dagli Stati membri o da paesi associati, la Commissione dovrebbe consultare il responsabile del progetto sui progressi compiuti per quanto riguarda l’azione prima di effettuare il pagamento ai destinatari, in modo che il responsabile del progetto possa garantire che i destinatari rispettino le scadenze. Il responsabile del progetto dovrebbe presentare alla Commissione osservazioni sui progressi compiuti per quanto riguarda l’azione, in modo che la Commissione possa stabilire se sono soddisfatte le condizioni per procedere al pagamento.

È opportuno che il Fondo sia eseguito in regime di gestione diretta in modo da massimizzarne l’efficacia e l’efficienza e garantire piena coerenza con altre iniziative dell’Unione. Per tale ragione, la Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità delle procedure di selezione e di attribuzione, anche per quanto riguarda i controlli e le valutazioni etiche. Tuttavia, in casi giustificati, la Commissione dovrebbe poter affidare compiti di esecuzione del bilancio per azioni specifiche sostenute dal Fondo agli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, per esempio, qualora un responsabile di progetto sia stato designato dagli Stati membri che cofinanziano un’azione, purché siano soddisfatti i requisiti del regolamento finanziario. Tale affidamento di compiti di esecuzione del bilancio contribuirebbe a razionalizzare la gestione delle azioni cofinanziate e garantirebbe un agevole coordinamento tra la convenzione di finanziamento e il contratto firmato tra il consorzio e il responsabile di progetto designato dagli Stati membri che cofinanziano l’azione.

Per garantire la sostenibilità finanziaria delle azioni di sviluppo finanziate è necessario che i richiedenti dimostrino che i costi dell’azione che non sono coperti da finanziamenti dell’Unione siano coperti da altri strumenti di finanziamento.

Gli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione diversi tipi di meccanismi finanziari per lo sviluppo e l’acquisizione congiunti di capacità di difesa. La Commissione potrebbe fornire diversi tipi di meccanismi cui gli Stati membri potrebbero ricorrere su base volontaria per superare le sfide di ordine finanziario poste dallo sviluppo e dall’acquisizione collaborativi. Il ricorso a tali meccanismi finanziari potrebbe inoltre favorire l’avvio di progetti collaborativi e transfrontalieri nel settore della difesa e aumentare l’efficienza della spesa nel settore, anche per i progetti sostenuti dal Fondo.

Alla luce delle specificità dell’industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L’industria non può pertanto intraprendere importanti progetti autofinanziati di R&S nel settore della difesa e gli Stati membri e i paesi associati spesso finanziano per intero tutti i costi di R&S. Al fine di conseguire gli obiettivi del Fondo, in particolare per favorire la cooperazione tra soggetti giuridici di diversi Stati membri e paesi associati, e tenendo conto delle specificità del settore della difesa, per le azioni che si svolgono prima della fase dei prototipi dovrebbe essere possibile coprire fino alla totalità dei costi ammissibili.

La fase dei prototipi è una fase cruciale in cui gli Stati membri o i paesi associati di norma decidono in merito ai loro investimenti consolidati e avviano il processo di acquisizione dei loro futuri prodotti o tecnologie per la difesa. Questo è il motivo per cui, in questa fase specifica, gli Stati membri e i paesi associati concordano gli impegni necessari, compresa la ripartizione dei costi e la proprietà del progetto. Per garantire la credibilità dei loro impegni, il sostegno del Fondo non dovrebbe di norma superare il 20 % dei costi ammissibili.

Per quanto riguarda le azioni successive alla fase dei prototipi dovrebbe essere previsto un finanziamento fino all’80 %. Tali azioni, che sono più prossime alla messa a punto dei prodotti e delle tecnologie, possono comunque comportare costi rilevanti.

I portatori di interessi del settore della difesa sostengono costi indiretti specifici, come per quanto riguarda la sicurezza. I portatori di interessi operano inoltre in un mercato specifico in cui, in assenza di domanda da parte degli acquirenti, non possono recuperare i costi di R&S allo stesso modo di quelli del settore civile. È pertanto opportuno consentire un tasso fisso del 25 % dei costi totali ammissibili diretti dell’azione, nonché la possibilità di addebitare costi ammissibili indiretti determinati in conformità delle consuete prassi contabili dei destinatari, e sono state comunicate alla Commissione dal destinatario, se esse sono accettate dalle loro autorità nazionali per attività analoghe nel settore della difesa.

Le azioni che comprendono la partecipazione delle PMI e delle «mid-caps» transfrontaliere sostengono l’apertura delle catene di approvvigionamento e contribuiscono agli obiettivi del Fondo. Tali azioni dovrebbero pertanto essere ammissibili ai fini di un incremento del tasso di finanziamento a vantaggio di tutti i soggetti giuridici partecipanti.

Al fine di garantire che le azioni finanziate contribuiscano alla competitività e all’efficienza dell’industria europea della difesa, è importante che gli Stati membri intendano acquistare congiuntamente il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, in particolare attraverso appalti congiunti transfrontalieri, nei quali gli Stati membri organizzano le proprie procedure di appalto congiuntamente, in particolare attraverso una centrale di committenza.

Per garantire che le azioni sostenute dal Fondo contribuiscano alla competitività e all’efficienza dell’industria europea della difesa, esse dovrebbero essere orientate al mercato, basate sulla domanda e sostenibili sul piano commerciale nel medio e lungo termine. I criteri di ammissibilità per le azioni di sviluppo dovrebbero pertanto prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri, anche attraverso un memorandum d’intesa o una lettera di intenti, intendano acquistare il prodotto finale, o utilizzare la tecnologia, in modo coordinato. I criteri di attribuzione per le azioni di sviluppo dovrebbero inoltre prendere in considerazione il fatto che gli Stati membri si siano impegnati, sotto il profilo politico o giuridico, a utilizzare o detenere congiuntamente il prodotto finale o la tecnologia, o ad assicurarne la manutenzione congiunta in modo coordinato.

La promozione dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico nell’industria della difesa dell’Unione dovrebbe avvenire in maniera coerente con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione. Di conseguenza, i contributi delle azioni al rispetto di tali interessi e delle priorità in materia di ricerca nel settore della difesa e di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri dovrebbero costituire uno dei criteri di attribuzione.

Le azioni ammissibili sviluppate nel contesto dei progetti PESCO nel quadro istituzionale dell’Unione dovrebbero garantire un rafforzamento della cooperazione tra i soggetti giuridici nei vari Stati membri, su base continua, e dovrebbero pertanto contribuire direttamente al raggiungimento degli obiettivi del Fondo. Qualora fossero selezionate, queste azioni dovrebbero pertanto poter beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato.

La Commissione terrà conto delle altre attività finanziate a titolo di Orizzonte Europa il programma quadro di ricerca e innovazione istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio8, al fine di evitare inutili duplicazioni e di garantire il reciproco arricchimento e le sinergie tra la ricerca civile e quella nel settore della difesa.

La cibersicurezza e la ciberdifesa rappresentano sfide sempre più importanti e la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno riconosciuto la necessità di creare sinergie tra le azioni di ciberdifesa nell’ambito di applicazione del presente regolamento e le iniziative dell’Unione nel campo della cibersicurezza, quali quelle annunciate nella comunicazione congiunta della Commissione, del 13 settembre 2017, «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una cibersicurezza forte per l’UE». In particolare, i portatori di interessi dovrebbero ricercare sinergie tra le dimensioni civile e della difesa della cibersicurezza, al fine di aumentare la ciberresilienza.

È opportuno garantire un approccio integrato associando le attività previste dall’Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), avviata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, e dal programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa (EDIDP), istituito dal regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio9, nonché armonizzando le condizioni di partecipazione. Tale approccio integrato dovrebbe creare un insieme più coerente di strumenti e accrescere l’impatto innovativo, collaborativo ed economico del Fondo, evitando inutili duplicazioni e frammentazioni. Esso dovrebbe altresì garantire che il Fondo contribuisca al miglior sfruttamento dei risultati della ricerca nel settore della difesa, colmando il divario tra le fasi di ricerca e di sviluppo alla luce delle specificità del settore della difesa e promuovendo tutte le forme di innovazione, comprese le tecnologie di difesa innovative. Inoltre, si possono prevedere ricadute positive, se del caso, nel settore civile.

Ove opportuno in vista delle specificità dell’azione, gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio nell’ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio10.

Il sostegno del Fondo dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l’Unione.

Le forme di finanziamento dell’Unione e i metodi di esecuzione del Fondo dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tale scelta dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tasso fisso e costi unitari di finanziamento, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

La Commissione dovrebbe, mediante atti di esecuzione, stabilire programmi di lavoro annuali in linea con gli obiettivi del Fondo, tenendo conto degli insegnamenti iniziali appresi con l’EDIDP e la PADR. Nell’elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato. La Commissione dovrebbe adoperarsi per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato. In tale contesto il comitato dovrebbe poter riunirsi nella formazione composta da esperti nazionali in materia di difesa e sicurezza per fornire assistenza specifica alla Commissione, fra cui consulenze per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate nell’ambito delle azioni. Spetta agli Stati membri designare i rispettivi rappresentanti in seno al comitato. Ai membri del comitato dovrebbe essere fornita tempestivamente la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

Le categorie di cui ai programmi di lavoro dovrebbero includere requisiti funzionali al fine, se del caso, di chiarire all’industria quali funzioni e quali compiti devono essere svolti tramite le capacità che devono essere sviluppate. Tali requisiti dovrebbero fornire un’indicazione chiara della prestazione attesa, ma non dovrebbero essere rivolti a soluzioni specifiche o a soggetti giuridici specifici e non dovrebbero impedire la concorrenza con riferimento agli inviti a presentare proposte.

Durante l’elaborazione dei programmi di lavoro la Commissione dovrebbe altresì garantire, mediante le opportune consultazioni del comitato, che le azioni di ricerca o sviluppo proposte non portino a inutili duplicazioni. In tale contesto, la Commissione può effettuare una valutazione preliminare dei possibili casi di duplicazioni con le esistenti capacità o progetti di sviluppo o ricerca già finanziati all’interno dell’Unione.

La Commissione dovrebbe assicurare la coerenza dei programmi di lavoro lungo l’intero ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.

I programmi di lavoro dovrebbero garantire altresì che una parte ragionevole del bilancio complessivo sia destinata ad azioni che consentono la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

È opportuno che l’Agenzia europea per la difesa, al fine di beneficiare delle sue competenze nel settore della difesa, abbia lo status di osservatore in seno al comitato. Date le specificità del settore della difesa, anche il servizio europeo per l’azione esterna dovrebbe fornire assistenza al comitato.

Al fine di garantire l’efficacia del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per modificare l’allegato del presente regolamento per quanto riguarda gli indicatori ove ritenuto necessario, nonché per integrare il presente regolamento con le disposizioni sull’istituzione di un quadro di controllo e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201611. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l’adozione di programmi di lavoro e l’attribuzione di finanziamenti alle azioni di ricerca e di sviluppo selezionate. In particolare, nell’esecuzione delle azioni di ricerca e di sviluppo, dovrebbero essere prese in considerazione le specificità del settore della difesa, segnatamente la responsabilità degli Stati membri, dei paesi associati o di entrambi in relazione al processo di pianificazione e acquisizione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio12.

La Commissione dovrebbe istituire un elenco di esperti indipendenti. Le credenziali di sicurezza di tali esperti indipendenti dovrebbero essere convalidate dai pertinenti Stati membri. Tale elenco non dovrebbe essere reso pubblico. Gli esperti indipendenti dovrebbero essere scelti sulla base delle loro competenze, esperienze e conoscenze, tenendo conto dei compiti loro assegnati. Per quanto possibile, all’atto della nomina degli esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe adottare misure appropriate per conseguire una composizione equilibrata dei gruppi di esperti indipendenti e dei comitati di valutazione in termini di varietà di competenze, esperienze, conoscenze, diversità geografica e genere, tenendo conto della situazione nell’ambito dell’azione. Andrebbe inoltre garantita un’adeguata rotazione degli esperti indipendenti e un adeguato equilibrio tra i settori pubblico e privato.

Gli esperti indipendenti non dovrebbero fornire valutazioni, consulenza o assistenza su questioni in merito alle quali si trovino in conflitti di interesse, in particolare per quanto riguarda la loro posizione al momento della valutazione. Nella fattispecie, non dovrebbero trovarsi nella situazione di poter utilizzare le informazioni ricevute a scapito del consorzio che stanno valutando.

A seguito della valutazione delle proposte con l’assistenza di esperti indipendenti, la Commissione dovrebbe selezionare le azioni che devono essere sostenute dal Fondo. È opportuno informare gli Stati membri circa i risultati della valutazione mediante la graduatoria delle azioni selezionate, nonché riguardo ai progressi delle azioni finanziate.

Nel proporre nuovi prodotti o tecnologie per la difesa o la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, è opportuno che i richiedenti si impegnino a rispettare i principi etici, per esempio quelli relativi al benessere degli esseri umani e alla tutela del genoma umano, sanciti altresì dal pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, se del caso, i relativi protocolli. La Commissione dovrebbe vagliare in modo sistematico le proposte allo scopo di individuare quelle che sollevano serie questioni etiche. Se del caso, tali proposte dovrebbero essere soggette a una valutazione etica.

Al fine di sostenere un mercato interno aperto, dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione delle PMI e delle «mid-caps» transfrontaliere in qualità di membri di consorzi, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.

La Commissione dovrebbe adoperarsi per mantenere un dialogo con gli Stati membri e con l’industria al fine di assicurare il successo del Fondo. In qualità di colegislatore e di principale portatore di interessi, anche il Parlamento europeo dovrebbe essere coinvolto a tale riguardo.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo che deve costituire, per il Parlamento europeo e per il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie13 (Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020). La Commissione dovrebbe garantire che le procedure amministrative siano mantenute quanto più semplici possibile e comportino un livello minimo di spese supplementari.

Salvo diversa indicazione, al Fondo si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio e all’assistenza finanziaria.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta degli appalti e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e (UE) 2017/193917 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea («EPPO») ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio18. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo19, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga a tali paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio», è opportuno che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione intermedia non oltre quattro anni dall’inizio del periodo di esecuzione del Fondo, anche nell’ottica di presentare le opportune proposte di modifica del presente regolamento. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione finale al termine del periodo di attuazione del Fondo, in cui siano esaminate le attività finanziarie in termini di esecuzione finanziaria e, nella misura del possibile a tale stadio, in termini di risultati di esecuzione e di impatto del Fondo. In tale contesto, la relazione di valutazione finale dovrebbe altresì contribuire a individuare i casi in cui l’Unione dipende da paesi terzi per lo sviluppo di prodotti e tecnologie per la difesa. La relazione finale dovrebbe analizzare anche la partecipazione transfrontaliera delle PMI e delle «mid-caps» ai progetti sostenuti dal Fondo, nonché la partecipazione delle PMI e delle «mid-caps» alla catena del valore globale, come pure il contributo del Fondo nell’ovviare alle carenze individuate nel CDP, e dovrebbe contenere informazioni sui paesi di origine dei destinatari, sul numero di Stati membri e paesi associati coinvolti nelle singole iniziative e sulla ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale generati (DPI). La Commissione può inoltre proporre modifiche del presente regolamento per reagire a eventuali sviluppi durante l’esecuzione del Fondo.

La Commissione dovrebbe sorvegliare l’esecuzione del Fondo su base regolare e dovrebbe presentare una relazione annuale sui progressi compiuti, compreso il modo in cui gli insegnamenti individuati e gli insegnamenti appresi dall’EDIDP e dalla PADR sono presi in considerazione nell’esecuzione del Fondo, al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione dovrebbe applicare le modalità di sorveglianza necessarie. La relazione non dovrebbe contenere informazioni sensibili.

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici20 e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il Fondo contribuisce all’integrazione delle azioni per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione a sostegno degli obiettivi climatici. Le azioni pertinenti dovranno essere individuate nel corso della preparazione e dell’attuazione del Fondo e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.

Data l’importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità, il presente regolamento contribuisce all’integrazione dell’azione a favore della biodiversità nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’ambizioso traguardo complessivo di destinare nel 2024 il 7,5 % e nel 2026 e 2027 il 10 % della spesa annuale a titolo del QFP 2021-2027 agli obiettivi relativi alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità conformemente all’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020.

Poiché il Fondo dovrebbe sostenere solo le fasi di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie per la difesa e di sviluppo degli stessi, in linea di principio l’Unione non dovrebbe essere proprietaria o titolare dei DPI relativi ai prodotti o alle tecnologie per la difesa risultanti dalle azioni finanziate, a meno che il sostegno dell’Unione non sia fornito mediante appalto pubblico. Per quanto riguarda le azioni di ricerca, gli Stati membri e i paesi associati interessati dovrebbero tuttavia essere in grado di utilizzare i risultati delle azioni finanziate per partecipare al successivo sviluppo cooperativo.

Il sostegno dell’Unione non dovrebbe incidere sul trasferimento all’interno dell’Unione di prodotti per la difesa conformemente alla direttiva 2009/43/CE, né sull’esportazione di prodotti, materiali o tecnologie. L’esportazione di attrezzature e tecnologie militari da parte degli Stati membri è disciplinata dalla posizione comune 944/2008/PESC del Consiglio21.

L’uso di informazioni generali sensibili, compresi dati, know-how o informazioni, generate prima o al di fuori dell’esecuzione del Fondo, o l’accesso da parte di persone non autorizzate a risultati generati in relazione ad azioni sostenute dal Fondo potrebbe avere ripercussioni negative sugli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento di informazioni sensibili dovrebbe pertanto essere disciplinato dal pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

Al fine di garantire la sicurezza delle informazioni classificate al livello richiesto, dovrebbero essere rispettate le norme minime sulla sicurezza industriale qualora siano siglati accordi e convenzioni di finanziamento classificati. A tal fine, in conformità della decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione22, quest’ultima deve comunicare le istruzioni di sicurezza del programma, compresa la guida alle classifiche di sicurezza, agli esperti indipendenti designati dagli Stati membri, per un parere.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono piuttosto essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La Commissione dovrebbe gestire il Fondo nel dovuto rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare quelle relative alle informazioni sensibili, comprese le informazioni classificate.

Al fine di garantire la continuità nella fornitura del sostegno nel settore interessato e di consentirne l’attuazione a partire dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi con effetto retroattivo a decorrere dal 1o gennaio 2021.

È opportuno pertanto abrogare il regolamento (UE) 2018/1092,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni comuni applicabili alla ricerca e allo sviluppo

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo europeo per la difesa («Fondo»), come previsto dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/695 per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31° dicembre° 2027. La durata del Fondo è allineata alla durata del QFP 2021-2027.

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del Fondo, il suo bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31° dicembre° 2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) «soggetto giuridico»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell’Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, ovvero un’entità che non ha la personalità giuridica di cui all’articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;

  2. 2) «richiedente»: un soggetto giuridico che presenta domanda di sostegno da parte del Fondo in seguito a un invito a presentare proposte o a norma dell’articolo 195, primo comma, lettera e), del regolamento finanziario;

  3. 3) «destinatario»: un soggetto giuridico con cui è stato firmato un accordo o una convenzione di finanziamento o a cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento;

  4. 4) «consorzio»: un raggruppamento collaborativo di richiedenti o destinatari soggetto a un accordo e costituito per svolgere un’azione a titolo del Fondo;

  5. 5) «coordinatore»: un soggetto giuridico che è membro di un consorzio ed è stato designato da tutti i membri del consorzio quale principale punto di contatto nelle relazioni del consorzio con la Commissione;

  6. 6) «controllo»: la possibilità di esercitare un’influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

  7. 7) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto giuridico, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all’amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;

  8. 8) «prototipo di sistema»: un modello di un prodotto o di una tecnologia in grado di dimostrare le prestazioni in un ambiente operativo;

  9. 9) «qualificazione»: l’intero processo volto a dimostrare che la progettazione di un prodotto, un componente materiale o immateriale o una tecnologia per la difesa è conforme ai requisiti specificati, fornendo prove obiettive che consentono di dimostrare quali particolari requisiti di una progettazione siano stati soddisfatti;

  10. 10) «certificazione»: il processo in base al quale un’autorità nazionale certifica che il prodotto, il componente materiale o immateriale o la tecnologia per la difesa è conforme alla normativa applicabile;

  11. 11) «azione di ricerca»: un’azione consistente principalmente in attività di ricerca, in particolare la ricerca applicata e, ove necessario, la ricerca fondamentale, allo scopo di acquisire nuove conoscenze e incentrata esclusivamente sulle applicazioni nel settore della difesa;

  12. 12) «azione di sviluppo»: qualsiasi azione consistente in attività orientate alla difesa principalmente nella fase di sviluppo, riguardante sia nuovi prodotti per la difesa o tecnologie per la difesa, sia la modernizzazione di prodotti o tecnologie esistenti, a eccezione della fabbricazione o dell’uso di armi;

  13. 13) «tecnologia innovativa per la difesa»: una tecnologia che provoca una tecnologia potenziata o completamente nuova in grado di dare origine a un cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete;

  14. 14) «piccole e medie imprese» o «PMI»: piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all’articolo 2 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione1;

  15. 15) «impresa a media capitalizzazione» o «mid-cap»: un’impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

  16. 16) «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme di aiuto non rimborsabile o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

  17. 17) «appalti pre-commerciali»: gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e lo sviluppo competitivo per fasi, in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;

  18. 18) «responsabile del progetto»: un’amministrazione aggiudicatrice con sede in uno Stato membro o in un paese associato, nominata da uno Stato membro o da un paese associato o da un gruppo di Stati membri o paesi associati per gestire progetti multinazionali nel settore degli armamenti, su base continuativa o ad hoc;

  19. 19) «risultati»: qualsiasi effetto tangibile o intangibile di un’azione, per esempio dati, know-how o informazioni, indipendentemente dalla loro forma o natura e che possano o no essere protetti, nonché qualsiasi diritto a essi collegato, ivi compresi i DPI;

  20. 20) «informazioni acquisite»: dati, know-how o informazioni generati durante l’esecuzione del Fondo, di qualunque forma o natura;

  21. 21) «informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell’Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o un contrassegno di classifica corrispondente, come stabilito nell’accordo tra gli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell’interesse dell’Unione europea2;

  22. 22) «informazioni sensibili»: dati e informazioni, tra cui le informazioni classificate, che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell’Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona o di un’organizzazione;

  23. 23) «relazione speciale»: un documento specifico relativo a un’azione di ricerca che ne sintetizza i risultati, fornendo ampie informazioni sui principi di base, sugli obiettivi perseguiti, sugli esiti effettivi, sulle proprietà di base, sui test effettuati, sui potenziali benefici, sulle potenziali applicazioni nel settore della difesa e il previsto percorso di sfruttamento della ricerca a fini di sviluppo, ivi comprese informazioni sulla titolarità dei DPI, ma che non richiede l’inclusione di informazioni relative a tali DPI;

  24. 24) «soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto giuridico con sede in un paese terzo non associato o, qualora abbia sede nell’Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato.

Art. 3 Obiettivi

1. L’obiettivo generale del Fondo è promuovere la competitività, l’efficienza e la capacità di innovazione della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) in tutta l’Unione, il che contribuisce all’autonomia strategica dell’Unione e alla sua libertà di azione, sostenendo azioni di collaborazione e ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici in tutta l’Unione, in particolare le PMI e le «mid.caps», nonché rafforzando e migliorando la flessibilità sia delle catene di approvvigionamento che delle catene del valore della difesa, ampliando la cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici e favorendo un migliore sfruttamento del potenziale industriale di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico in ogni fase del ciclo di vita industriale dei prodotti e delle tecnologie per la difesa.

2. Gli obiettivi specifici del Fondo sono i seguenti:

  1. a) sostenere la ricerca collaborativa che potrebbe migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future in tutta l’Unione, al fine di massimizzare l’innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie per la difesa, comprese le tecnologie innovative per la difesa, e al fine di fare un uso più efficiente della spesa per la ricerca nel settore della difesa nell’Unione;

  2. b) sostenere lo sviluppo collaborativo di prodotti e tecnologie per la difesa, contribuendo in tal modo ad aumentare l’efficienza della spesa nel settore della difesa all’interno dell’Unione, conseguendo maggiori economie di scala, riducendo il rischio di inutili duplicazioni e, di conseguenza, favorendo la diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie per la difesa europei e riducendo la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa in tutta l’Unione, che porti, in ultima analisi, a un incremento della standardizzazione dei sistemi di difesa e a una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri.

Tale collaborazione deve essere compatibile con le priorità in materia di capacità di difesa definite di comune accordo dagli Stati membri nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e, in particolare, nel contesto del CDP. A tale riguardo, qualora non escludano la possibile partecipazione di un qualsiasi Stato membro o paese associato, possono essere prese in considerazione, se del caso, anche priorità regionali e internazionali, laddove siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione definiti nell’ambito della PESC e tenuto conto dell’esigenza di evitare inutili duplicazioni.

Art. 4 Bilancio

1. In conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/695, la dotazione finanziaria per l'attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 9453000000 EUR a prezzi correnti.

2. La ripartizione indicativa dell’importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

  1. a) 3151000000 EUR per le azioni di ricerca;

  2. b) 6302000000 EUR per le azioni di sviluppo.

Per far fronte a circostanze impreviste o a nuovi sviluppi ed esigenze, la Commissione può riassegnare l’importo destinato alle azioni di ricerca o di sviluppo fino a un massimo del 20 %.

3. L’importo di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l’assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l’esecuzione del Fondo, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

4. Almeno il 4 % e fino all’8 % della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è destinato agli inviti a presentare proposte o all’attribuzione di finanziamenti a sostegno delle tecnologie innovative per la difesa.

5. Un importo pari a 1500000000 EUR a prezzi correnti a carico dell'importo di cui al paragrafo 2 è destinato agli inviti a presentare proposte o all'attribuzione di finanziamenti a sostegno di investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/7953.

Art. 5 Paesi associati

Il Fondo è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi terzi (paesi associati):

  1. a) i membri dell’Associazione europea di libero scambio che sono membri del SEE, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo sullo Spazio economico europeo;

  2. b) l’Ucraina, conformemente alle condizioni stabilite nell’accordo di associazione UE-Ucraina.

Art. 6 Sostegno alle tecnologie innovative per la difesa

1. Il Fondo sostiene azioni che sono propizie allo sviluppo di tecnologie innovative per la difesa nei settori di intervento definiti nei programmi di lavoro di cui all’articolo 24.

2. I programmi di lavoro stabiliscono le forme di finanziamento, i criteri e le procedure di selezione e di aggiudicazione e le modalità di attuazione più appropriati per le tecnologie innovative per la difesa.

Art. 7 Etica

1. Le azioni svolte a titolo del Fondo rispettano il pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tali azioni rispettano inoltre i principi etici a loro volta sanciti dal pertinente diritto dell’Unione, nazionale e internazionale.

2.

Prima della firma di un accordo di finanziamento, le proposte sono esaminate dalla Commissione, sulla base di un’autovalutazione etica elaborata dal consorzio, per individuare le azioni che sollevano serie questioni etiche, anche con riguardo alle condizioni in base alle quali devono essere effettuate le attività. Tali proposte sono soggette, se del caso, a valutazione etica.

Le procedure di esame e valutazione etiche sono effettuate dalla Commissione, con il sostegno di esperti indipendenti nominati a norma dell’articolo 26. Tali esperti indipendenti provengono da diversi contesti, in particolare con competenze riconosciute in materia di etica della difesa, e devono essere cittadini del maggior numero possibile di Stati membri.

Le condizioni alle quali deve essere subordinata l’esecuzione di attività che sollevano questioni eticamente sensibili sono specificate nell’accordo di finanziamento.

La Commissione garantisce che le procedure etiche siano quanto più possibile trasparenti e le include nella propria relazione di valutazione intermedia a norma dell’articolo 29.

3. Prima dell’avvio delle attività pertinenti, i soggetti giuridici che partecipano all’azione ottengono tutte le pertinenti approvazioni o altri documenti richiesti dai comitati etici nazionali o locali e da altri organismi, quali le autorità preposte alla protezione dei dati. Tali approvazioni e altri documenti sono conservati e forniti alla Commissione su richiesta.

4. Le proposte che sono considerate non accettabili dal punto di vista etico sono respinte.

Art. 8 Esecuzione e forme di finanziamento dell’Unione

1. Il Fondo è eseguito in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in casi comprovati possono essere eseguite azioni specifiche in regime di gestione indiretta da parte degli organismi di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Ciò non deve comprendere la procedura di selezione e di attribuzione di cui all’articolo 11 del presente regolamento.

3. Il Fondo può fornire finanziamenti a norma del regolamento finanziario attraverso sovvenzioni, premi e appalti e, se opportuno considerate le specificità dell’azione, strumenti finanziari nell’ambito delle operazioni di finanziamento misto.

4. Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/523.

5. Gli strumenti finanziari sono rigorosamente diretti soltanto ai destinatari.

Art. 8 bis Finanziamento cumulativo e trasferimento di risorse

1. Un’azione che abbia beneficiato di un contributo nell’ambito di un altro programma dell’Unione può ricevere un contributo anche dal Fondo, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Le norme del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

2. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al Fondo alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio4. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio5, o indirettamente, in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono eseguite a beneficio dello Stato membro interessato e in conformità delle norme del Fondo.

3. Le risorse trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo possono, in deroga all’articolo 13, paragrafo 2, essere utilizzate per contribuire al finanziamento di azioni ammissibili di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettere da e) a h), fino a concorrenza del 100 % dei costi ammissibili.

4. Qualora la Commissione non abbia assunto un impegno giuridico in regime di gestione diretta o indiretta per le risorse trasferite in conformità del paragrafo 2 del presente articolo e in ogni caso entro il 30 settembre 2027, le corrispondenti risorse non impegnate possono essere ritrasferite a uno o più rispettivi programmi originari, su richiesta dello Stato membro interessato, conformemente alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono fornire contributi finanziari supplementari al Fondo. Tali contributi finanziari costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) o e), o dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Art. 9 Soggetti giuridici idonei

1. I destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione hanno sede nell’Unione o in un paese associato.

2. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un’azione che sono utilizzati ai fini di un’azione sostenuta dal Fondo sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l’intera durata dell’azione, e le loro strutture di gestione esecutiva hanno sede nell’Unione o in un paese associato.

3. Ai fini delle azioni sostenute dal Fondo, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione non sono soggetti al controllo da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.

4. In deroga al paragrafo 3, un soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato e controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato è idoneo quale destinatario o subappaltatore coinvolto in un’azione solo se le garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede secondo le relative procedure nazionali sono rese disponibili alla Commissione. Tali garanzie possono fare riferimento alla struttura di gestione esecutiva del soggetto giuridico con sede nell’Unione o in un paese associato. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, tali garanzie possono anche fare riferimento a diritti governativi specifici nel controllo esercitato sul soggetto giuridico. Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento in un’azione di un tale soggetto giuridico non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell’ambito della PESC a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all’articolo 3 del presente regolamento. Le garanzie sono altresì conformi agli articoli 20 e 23 del presente regolamento. In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un’azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

  1. a) il controllo sul soggetto giuridico non sia esercitato in un modo che ostacoli o riduca la sua capacità di eseguire l’azione e conseguire risultati, che imponga restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell’azione, ovvero che pregiudichi le sue capacità e gli standard necessari all’esecuzione dell’azione;

  2. b) sia impedito l’accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili relative all’azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell’azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, ove del caso;

  3. c) la titolarità della proprietà intellettuale derivante dall’azione nonché dei risultati dell’azione stessa restino in capo al destinatario durante e dopo il completamento dell’azione, non siano soggette a controlli o restrizioni da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, non siano esportate al di fuori dell’Unione o dei paesi associati, né siano accessibili dall’esterno dell’Unione o dei paesi associati senza il consenso dello Stato membro o del paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico e conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 3.

Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale ha sede il soggetto giuridico, possono essere previste ulteriori garanzie. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 34 in merito ai soggetti giuridici considerati idonei ai sensi del presente paragrafo.

5.

Laddove non siano prontamente disponibili sostituti competitivi nell’Unione o in un paese associato, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, le proprie risorse e i propri beni situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, purché tale uso non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri, sia coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 3 e sia conforme agli articoli 20 e 23.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.

6.

Nell’eseguire un’azione ammissibile, i destinatari e i subappaltatori coinvolti in un’azione possono anche cooperare con soggetti giuridici con sede al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, o controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato, anche utilizzando beni, infrastrutture, attrezzature e risorse di tali soggetti giuridici, purché ciò non sia contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell’Unione e dei suoi Stati membri. Tale cooperazione è coerente con gli obiettivi di cui all’articolo 3 e conforme agli articoli 20 e 23.

Ai paesi terzi non associati o ad altri soggetti di paesi terzi non associati non è consentito l’accesso non autorizzato a informazioni classificate concernenti l’esecuzione dell’azione e devono essere evitati i potenziali effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento dei fattori di produzione indispensabili per l’azione.

I costi relativi a tali attività non sono ammissibili al sostegno da parte del Fondo.

7. I richiedenti forniscono tutte le informazioni pertinenti per la valutazione dei criteri di ammissibilità. Nel caso in cui, durante l’esecuzione di un’azione, si verifichi un cambiamento suscettibile di mettere in discussione il rispetto di tali criteri, il soggetto giuridico pertinente ne informa la Commissione, la quale valuta se tali criteri di ammissibilità continuano a essere soddisfatti ed esamina il possibile impatto sul finanziamento dell’azione.

8. Ai fini del presente articolo, per subappaltatori coinvolti in un’azione si intendono i subappaltatori aventi un rapporto contrattuale diretto con un destinatario, altri subappaltatori ai quali è assegnato almeno il 10 % del totale dei costi ammissibili dell’azione, nonché i subappaltatori che, ai fini dell’esecuzione dell’azione, possono aver bisogno di accedere a informazioni classificate. I subappaltatori coinvolti in un’azione non sono membri del consorzio.

Art. 10 Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all’articolo 3 sono ammissibili al finanziamento.

2. Il Fondo fornisce un sostegno ad azioni riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie per la difesa sia la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l’uso delle informazioni preesistenti necessarie per eseguire l’azione di modernizzazione non sia sottoposto ad alcuna restrizione, da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati, direttamente, o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, tale da rendere impossibile l’esecuzione dell’azione.

3. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle seguenti attività:

  1. a) attività intese a creare, sostenere e migliorare conoscenze, prodotti e tecnologie, comprese le tecnologie innovative per la difesa, che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa;

  2. b) attività intese a migliorare l’interoperabilità e la resilienza, compresi la produzione e lo scambio protetti di dati, ad acquisire la padronanza di tecnologie critiche di difesa, a rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento o a consentire lo sfruttamento efficace dei risultati in relazione ai prodotti e alle tecnologie per la difesa;

  3. c) studi, quali studi di fattibilità, intesi a valutare la fattibilità di prodotti, tecnologie, processi, servizi e soluzioni nuovi o aggiornati;

  4. d) la progettazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa, la definizione delle specifiche tecniche in base alle quali è stata elaborata tale progettazione, incluse le prove parziali di riduzione del rischio in un ambiente industriale o rappresentativo;

  5. e) il prototipo di sistema di un prodotto, un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;

  6. f) il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;

  7. g) la qualificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;

  8. h) la certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia per la difesa;

  9. i) lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l’efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa;

4. L’azione è effettuata da soggetti giuridici che cooperano nell’ambito di un consorzio di almeno tre soggetti giuridici idonei, con sede in almeno tre diversi Stati membri o paesi associati. Per l’intero periodo in cui è eseguita l’azione, almeno tre di tali soggetti giuridici idonei con sede in almeno due diversi Stati membri o paesi associati non devono essere controllati, direttamente o indirettamente, dallo stesso soggetto giuridico, né devono controllarsi a vicenda.

5. Il paragrafo 4 non si applica alle azioni relative alle tecnologie innovative per la difesa o alle attività di cui al paragrafo 3, lettera c).

6.

Le azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile non sono ammissibili al sostegno del Fondo.

Inoltre, le azioni per lo sviluppo di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare attacchi contro esseri umani non sono ammissibili al sostegno del Fondo, fatta salva la possibilità di finanziare azioni per lo sviluppo di sistemi di allarme rapido e contromisure a fini difensivi.