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Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167, paragrafo 5, e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

La cultura, le arti, il patrimonio culturale e la diversità culturale hanno un grande valore per la società europea da un punto di vista culturale, educativo, democratico, ambientale, sociale, economico e dei diritti umani e dovrebbero essere promossi e sostenuti. La dichiarazione di Roma del 25 marzo 2017 e il Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2017 hanno affermato che l'istruzione e la cultura sono fondamentali per costruire società inclusive e coese per tutti e per sostenere la competitività europea.

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini. Essi sono ribaditi e ulteriormente articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»), che ai sensi dell'articolo 6 TUE ha lo stesso valore giuridico dei trattati. In particolare, la libertà di espressione e d'informazione e la libertà delle arti e delle scienze sono sancite, rispettivamente, dagli articoli 11 e 13 della Carta.

L'articolo 3 TUE specifica inoltre che l'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e che deve, tra l'altro, rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

La comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo «Una nuova agenda europea per la cultura» stabilisce obiettivi nei settori culturali e creativi. Essa mira a sfruttare appieno il potenziale della cultura e della diversità culturale a favore della coesione e del benessere sociali promuovendo la dimensione transfrontaliera dei settori culturali e creativi e sostenendo la loro capacità di crescita, a incoraggiare la creatività basata sulla cultura nel campo dell'istruzione e dell'innovazione e a favore dell'occupazione e della crescita, e a rafforzare le relazioni culturali internazionali. Il programma Europa creativa («programma»), insieme ad altri programmi e fondi dell'Unione, sosterrà la nuova agenda europea per la cultura. È opportuno preservare e promuovere il valore intrinseco della cultura e dell'espressione artistica e porre la creazione artistica al centro del programma. Ciò è in linea anche con la convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, entrata in vigore il 18 marzo 2007, di cui l'Unione e i suoi Stati membri sono parti.

Al fine di promuovere lo spazio comune di diversità culturale per i popoli europei, è importante promuovere la circolazione transnazionale di opere, collezioni e prodotti artistici e culturali, incoraggiando così il dialogo e gli scambi culturali, e la mobilità transnazionale degli artisti e dei professionisti creativi e della cultura.

La salvaguardia e lo sviluppo del patrimonio culturale facilitano la libera partecipazione alla vita culturale, in linea con la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali. Il patrimonio culturale svolge quindi un ruolo importante nella costruzione di una società pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale.

La promozione della diversità culturale europea si basa sulla libertà di espressione artistica, sulle capacità e le competenze degli artisti e degli operatori culturali, sull'esistenza di settori culturali e creativi fiorenti e resilienti e sulla capacità degli artisti e degli operatori culturali di creare, innovare e produrre le proprie opere e distribuirle a un pubblico europeo più ampio e diversificato. Ciò amplia così il potenziale commerciale dei settori culturali e creativi, aumenta l'accessibilità e la promozione dei contenuti creativi, della ricerca artistica e della creatività e contribuisce alla crescita sostenibile e alla creazione di occupazione. Inoltre, la promozione della creatività e di nuove conoscenze contribuisce a stimolare la competitività e l'innovazione nelle catene del valore industriali. La ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione è una risorsa fondamentale per il progetto europeo. Nel contempo il mercato culturale e creativo europeo è caratterizzato da specificità geografiche o linguistiche, o entrambe, che possono causare una frammentazione del mercato. Sono pertanto necessari sforzi costanti per garantire che i settori culturali e creativi beneficino appieno del mercato unico dell'Unione e, in particolare, del mercato unico digitale.

Il passaggio al digitale rappresenta un cambiamento di paradigma per i settori culturali e creativi: ha rimodellato abitudini, relazioni nonché i modelli di produzione e consumo. Ciò comporta una serie di sfide. Al tempo stesso il passaggio al digitale offre nuove opportunità ai settori culturali e creativi in termini di creazione e distribuzione delle opere europee e accesso a queste ultime, a conseguente vantaggio della società europea nel suo complesso. Il programma dovrebbe incoraggiare i settori culturali e creativi a sfruttare tali opportunità.

Il programma dovrebbe tener conto della duplice natura dei settori culturali e creativi riconoscendo, da un lato, il valore intrinseco e artistico della cultura e, dall'altro, il valore economico di tali settori, incluso il loro più ampio contributo alla crescita, alla competitività, alla creatività e all'innovazione. Il programma dovrebbe tenere conto anche dell'impatto positivo della cultura sul dialogo interculturale, sulla coesione sociale e sulla diffusione delle conoscenze. Ciò richiede che i settori culturali e creativi europei siano forti e in particolare che l'industria audiovisiva europea sia dinamica, date la sua capacità di raggiungere un pubblico diversificato e la sua importanza economica, che riguarda anche altri settori creativi. La concorrenza nei mercati audiovisivi mondiali tuttavia si è ulteriormente intensificata con l'approfondirsi del passaggio al digitale, ad esempio i cambiamenti nella produzione e fruizione dei media e la posizione sempre più importante delle piattaforme globali nella distribuzione dei contenuti. È pertanto necessario incrementare il sostegno all'industria europea.

Come esemplificato dall'azione dell'Unione «Capitali europee della cultura», istituita dalla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio4 («Capitali europee della cultura»), i settori culturali e creativi svolgono un ruolo importante nel valorizzare e rivitalizzare i territori dell'Unione. In tal modo i settori culturali e creativi costituiscono fattori chiave per promuovere il turismo basato sulla qualità e lo sviluppo regionale, locale e urbano in tutta l'Unione.

Per essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura e delle sfide specifiche dei diversi settori culturali e creativi, dei diversi gruppi di destinatari e delle loro esigenze specifiche adottando approcci su misura nel quadro di una sezione dedicata al settore audiovisivo («sezione MEDIA»), di una sezione dedicata agli altri settori creativi e culturali («sezione Cultura») e di una sezione transettoriale («sezione transettoriale»).

Il programma dovrebbe sostenere azioni e attività con un valore aggiunto europeo, che integrino programmi e politiche regionali, nazionali, internazionali e altri programmi e politiche dell'Unione e che abbiano un impatto positivo sui cittadini europei, e dovrebbe sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione e degli scambi transnazionali all'interno dei settori culturali e creativi. Attraverso tali azioni e attività il programma contribuisce al rafforzamento dell'identità e dei valori europei promuovendo nel contempo la diversità culturale e linguistica.

La musica, in tutte le sue forme ed espressioni, e in particolare la musica contemporanea e dal vivo, è una componente importante del panorama e del patrimonio culturale, artistico ed economico dell'Unione. È un elemento di coesione sociale e uno strumento essenziale per rafforzare lo sviluppo economico e culturale. Pertanto, la sezione Cultura dovrebbe dedicare attenzione al settore musicale.

La sezione Cultura dovrebbe promuovere la creazione di reti tra le comunità creative e favorire la collaborazione transfrontaliera e multidisciplinare con l'uso di diversi insiemi di competenze, quali le competenze artistiche, creative, digitali e tecnologiche.

La sezione transettoriale è intesa a sfruttare il potenziale di collaborazione tra i vari settori culturali e creativi e ad affrontare le sfide comuni con cui devono misurarsi. Un approccio trasversale comune presenta vantaggi in termini di trasferimento delle conoscenze e di efficienza amministrativa. In tale contesto, i punti di contatto del programma contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del programma e alla sua attuazione.

Nel settore audiovisivo l'intervento dell'Unione è necessario per accompagnare le politiche dell'Unione in materia di mercato unico digitale. Ciò riguarda in particolare la modernizzazione del quadro normativo sul diritto d'autore mediante le direttive (UE) 2019/7895 e (UE) 2019/7906 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio8. Le direttive (UE) 2019/789 e (UE) 2019/790 mirano a rafforzare la capacità degli operatori dell'audiovisivo di creare, finanziare, produrre e diffondere opere che siano mostrate in evidenza su diversi mezzi di comunicazione (ad esempio TV, cinema o video a richiesta) e siano disponibili e di richiamo per il pubblico in un mercato più aperto e competitivo all'interno e al di fuori dell'Europa. Tali direttive mirano inoltre a realizzare un mercato ben funzionante per i creatori e i titolari dei diritti, in particolare per le pubblicazioni di carattere giornalistico e le piattaforme online, e a garantire un'equa remunerazione degli autori e degli artisti, dimensioni che dovrebbero essere prese in considerazione in tutto il programma. Inoltre, il sostegno dovrebbe essere incrementato per affrontare i recenti sviluppi del mercato, in particolare il rafforzamento della posizione delle piattaforme di distribuzione globali rispetto alle emittenti nazionali che tradizionalmente investono nella produzione di opere europee. Poiché le condizioni di mercato e gli operatori del settore audiovisivo continuano ad evolversi, è opportuno fornire criteri specifici per definire che cosa costituisca una società di produzione indipendente nel contesto dell'attuazione del programma.

Il programma dovrebbe consentire la più ampia partecipazione possibile delle organizzazioni nei settori culturali e creativi e permettere a tali organizzazioni di accedervi nel modo più ampio possibile, indipendentemente dalla loro origine geografica. Il programma dovrebbe aiutare tali organizzazioni e i migliori talenti, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale. La sezione MEDIA dovrebbe tenere conto delle differenze tra i paesi per quanto riguarda la produzione e la distribuzione di contenuti audiovisivi e l'accesso ai contenuti audiovisivi e le tendenze in termini di consumo di contenuti audiovisivi e, in particolare, dovrebbe tenere conto delle loro specificità linguistiche e geografiche, creando così condizioni di maggiore parità, ampliando la partecipazione di Stati membri con capacità audiovisive differenti, incrementando la collaborazione tra questi e aiutando i talenti europei, ovunque si trovino, a esercitare le loro attività a livello transfrontaliero e internazionale. È opportuno tenere conto anche delle specificità delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Le azioni speciali nel quadro del programma, come l'azione dell'Unione per il marchio del patrimonio europeo, istituito con decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio9 («marchio del patrimonio europeo»), le giornate europee del patrimonio, i premi europei nei settori della musica contemporanea, rock e pop, della letteratura, del patrimonio e dell'architettura e le Capitali europee della cultura raggiungono direttamente milioni di cittadini europei, dimostrano i benefici economici e sociali delle politiche culturali europee e dovrebbero pertanto essere proseguite e, ove possibile, ampliate. La sezione Cultura dovrebbe sostenere le attività di creazione di rete dei siti del marchio del patrimonio europeo. Si dovrebbe inoltre valutare la possibilità di estendere i premi europei a nuovi ambiti e settori, in particolare il teatro.

La cultura è fondamentale per rafforzare comunità inclusive e coese. In un contesto caratterizzato dalle sfide poste dalla migrazione e dall'integrazione, la cultura svolge un ruolo fondamentale nella creazione di opportunità per il dialogo interculturale, nell'integrazione dei migranti e dei rifugiati, aiutandoli a sentirsi parte delle società ospitanti, e nello sviluppo di buone relazioni tra i migranti e le nuove comunità.

Al fine di contribuire a una società inclusiva, il programma dovrebbe promuovere e accrescere la partecipazione culturale in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda le persone con disabilità e le persone provenienti da contesti svantaggiati.

Conformemente alla dichiarazione di Davos del 22 gennaio 2018, dal titolo «Towards a high-quality Baukultur for Europe» (Verso una Baukultur di alta qualità per l'Europa), occorre adottare misure volte a promuovere un nuovo approccio integrato per plasmare uno spazio edificato di alta qualità, un approccio che sia radicato nella cultura, rafforzi la coesione sociale, garantisca la sostenibilità dell'ambiente e contribuisca alla salute e al benessere di tutta la popolazione. Tale approccio dovrebbe porre l'accento non solo sulle aree urbane, ma anche sull'interconnettività delle zone periferiche e rurali. Il concetto di Baukultur comprende tutti i fattori che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita dei cittadini e delle comunità, promuovendo così in modo molto concreto l'inclusività, la coesione e la sostenibilità.

La libertà di espressione e la libertà artistica sono al centro di settori culturali e creativi dinamici. In particolare, il settore dei mezzi di informazione necessita di un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico. In combinato disposto con la direttiva 2010/13/UE, il programma dovrebbe pertanto promuovere un ambiente mediatico libero, diversificato e pluralistico, incoraggiando le attività trasversali a sostegno del settore dei mezzi di informazione. Il programma dovrebbe fornire sostegno ai nuovi professionisti dei media e rafforzare lo sviluppo del pensiero critico tra i cittadini promuovendo l'alfabetizzazione mediatica.

Il programma dovrebbe inoltre stimolare l'interesse per le opere audiovisive europee e migliorare l'accesso a queste ultime, in particolare attraverso misure di ampliamento del pubblico, compresa l'alfabetizzazione cinematografica.

La mobilità oltrefrontiera degli artisti e degli operatori culturali nell'ambito della sezione Cultura può contribuire a collegare meglio i settori culturali e creativi nell'Unione e a renderli più forti e sostenibili poiché consente di velocizzare lo sviluppo delle competenze e la curva di apprendimento all'interno dei settori culturali e creativi, migliorare la consapevolezza interculturale e favorire la cocreazione, la coproduzione, la circolazione e la diffusione delle opere a livello transazionale.

I progetti di cooperazione, in particolare quelli su piccola scala — date le specificità dei settori culturali e creativi — dovrebbero essere al centro della sezione Cultura. Pertanto, la Commissione dovrebbe agevolare la partecipazione al programma semplificando notevolmente le procedure burocratiche, soprattutto nella fase di presentazione delle domande, e, per i progetti su piccola scala, consentendo tassi di cofinanziamento più elevati.

In linea con gli articoli 8 e 10 TFUE, in tutte le sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione genere e degli obiettivi di non discriminazione e, se del caso, dovrebbe definire opportuni criteri di equilibrio di genere. Le donne sono attivamente impegnate nei settori culturali e creativi in qualità di autrici, professioniste, insegnanti, artiste e membri del pubblico. Tuttavia, è meno probabile che le donne occupino posizioni decisionali nelle istituzioni culturali, artistiche e creative. Il programma dovrebbe quindi promuovere i talenti femminili al fine di sostenere le carriere artistiche e professionali delle donne.

Tenendo conto della comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali», approvata dalla risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2017 sul mandato per il trilogo sul progetto di bilancio 201810, e delle conclusioni del Consiglio del 24 maggio 2017 su un approccio strategico dell'UE alle relazioni culturali internazionali, gli strumenti europei di finanziamento e in particolare il programma dovrebbero riconoscere l'importanza della cultura nelle relazioni internazionali e il suo ruolo nella promozione dei valori europei mediante azioni specifiche e mirate concepite in modo che l'impatto dell'Unione sia chiaramente visibile sulla scena mondiale.

In linea con la comunicazione della Commissione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», le politiche e gli strumenti pertinenti dovrebbero garantire l'eredità dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che ha integrato in modo efficiente ed efficace la cultura in altri settori strategici, in particolare attraverso un approccio di governance partecipativa, facendo emergere il valore di sostenibilità a lungo termine del patrimonio culturale dell'Europa, sviluppando un approccio più integrato alla sua conservazione e valorizzazione e sostenendo la salvaguardia sostenibile, la rigenerazione, il riutilizzo adattativo e la promozione dei suoi valori attraverso attività di sensibilizzazione e di creazione di reti. Nel campo culturale è opportuno prendere in considerazione il sostegno agli artisti, ai creatori e alle maestranze artistiche specializzate in mestieri tradizionali legati al restauro del patrimonio culturale. Nel settore audiovisivo, in particolare, le opere appartenenti al patrimonio culturale sono una fonte fondamentale di memoria e diversità culturale e rappresentano potenziali opportunità di mercato. In tale contesto le biblioteche e gli archivi audiovisivi contribuiscono alla conservazione e al riutilizzo delle opere appartenenti al patrimonio culturale e a nuovi sviluppi del mercato per tali opere.

In linea con la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 intitolata «Una nuova strategia industriale per l'Europa», l'Unione dovrebbe fare perno sui suoi punti di forza, in particolare la sua diversità, i suoi talenti, i suoi valori, il suo modo di vivere e i suoi innovatori e creatori.

Il successo del programma si fonda sullo sviluppo di progetti innovativi ed efficaci che danno origine a buone prassi in termini di cooperazione europea transnazionale nei settori culturali e creativi. Ove possibile, si dovrebbero promuovere tali successi, incoraggiando il sostegno ai nuovi modelli imprenditoriali e alle nuove competenze, promuovendo le conoscenze tradizionali e facendo sì che soluzioni creative e interdisciplinari si traducano in valore economico e sociale.

Il programma dovrebbe essere aperto, a determinate condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato e dei partner strategici dell'Unione.

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo11, che prevede l'attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.

I paesi terzi dovrebbero mirare a partecipare pienamente al programma. Tuttavia, i paesi terzi che non soddisfano le condizioni per partecipare alle sezioni MEDIA e transettoriale, ma che partecipano alla sezione Cultura, dovrebbero poter istituire e sostenere punti di contatto volti a promuovere il programma nei rispettivi paesi e favorire la cooperazione transfrontaliera all'interno dei settori culturali e creativi.

Le deroghe dall'obbligo di soddisfare le condizioni stabilite nella direttiva 2010/13/UE dovrebbero essere soggette a controllo e concesse ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato in casi debitamente giustificati, tenendo conto della situazione specifica del mercato audiovisivo nel paese in questione e del livello di integrazione nel quadro strategico europeo in materia di audiovisivi. È opportuno monitorare regolarmente i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2010/13/UE. Inoltre la partecipazione ad azioni finanziate tramite la sezione MEDIA dovrebbe essere definita caso per caso nei pertinenti programmi di lavoro.

Il programma dovrebbe promuovere la cooperazione tra l'Unione e le organizzazioni internazionali come l'Unesco, il Consiglio d'Europa, compresi Eurimages e l'Osservatorio europeo dell'audiovisivo («Osservatorio»), l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) e l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale. Il programma dovrebbe sostenere inoltre gli impegni dell'Unione relativi agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare la dimensione culturale. Per quanto riguarda il settore audiovisivo, il programma dovrebbe garantire il contributo dell'Unione alle attività dell'Osservatorio.

Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma è inteso a contribuire all'integrazione delle azioni per il clima e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non arrecare un danno significativo». Nel corso dell'attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere senza modificare il carattere fondamentale del programma e dovrebbero essere riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame.

Ai fini della semplificazione e dell'efficienza, la Commissione dovrebbe poter ripartire gli impegni di bilancio in frazioni annue. In tal caso, la Commissione dovrebbe impegnare le frazioni annue nel corso dell'attuazione del programma, tenendo conto dell'avanzamento delle azioni che beneficiano dell'assistenza finanziaria, delle loro esigenze stimate e delle disponibilità di bilancio. La Commissione dovrebbe comunicare ai beneficiari della sovvenzione un calendario indicativo relativo all'impegno delle singole frazioni annue.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio12 («regolamento finanziario»), definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione.

LUX, il «Premio del pubblico per il cinema europeo a cura del Parlamento europeo e della European Film Academy» si è affermato come premio europeo distintivo, in quanto promuove e diffonde film europei che riflettono l'identità e i valori europei al di là delle frontiere nazionali e si fonda su collaborazioni con una comunità di noti autori del cinema e di organizzazioni e reti cinematografiche europee.

Fin dalla sua istituzione, l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea ha sviluppato una competenza straordinaria nella promozione dell'accesso alla musica, come anche del dialogo interculturale, del rispetto reciproco e della comprensione attraverso la cultura, favorendo nel contempo lo sviluppo della carriera internazionale e la formazione dei giovani musicisti. La particolarità dell'Orchestra dei giovani dell'Unione europea è data dal fatto che si tratta di un'orchestra europea, istituita da una risoluzione del Parlamento europeo, che trascende i confini culturali ed è costituita da giovani musicisti selezionati in tutta Europa secondo rigorosi criteri artistici mediante un'impegnativa e trasparente procedura di audizione annuale che ha luogo in tutti gli Stati membri. Questo contributo speciale alla diversità culturale e all'identità dell'Europa dovrebbe essere riconosciuto, ad esempio prevedendo azioni alle quali l'Orchestra dei giovani dell'Unione europea e analoghi enti culturali europei possano chiedere di partecipare. È opportuno prevedere per tali enti la possibilità di un finanziamento pluriennale al fine di garantire la stabilità del loro funzionamento.

Le organizzazioni dei settori culturali e creativi aventi un'ampia copertura geografica europea e la cui attività comporta la fornitura di servizi culturali direttamente ai cittadini europei e che, di conseguenza, possono incidere direttamente sull'identità europea dovrebbero essere ammissibili al sostegno dell'Unione.

Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario che tutte le azioni e attività svolte nell'ambito del programma presentino un valore aggiunto europeo. È altresì necessario garantire che siano complementari rispetto alle attività degli Stati membri. Occorrerebbe ricercare coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno di settori strategici con stretti legami reciproci, garantendo che i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle diverse opportunità di finanziamento, e con le politiche orizzontali, come la politica di concorrenza dell'Unione.

Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per superare fallimenti del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato e le azioni non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno.

È importante che il programma affronti le sfide strutturali dei settori culturali e creativi europei, che sono state acuite dalla pandemia di COVID-19. Il programma ingloba il ruolo fondamentale della cultura e dei media europei per il benessere dei cittadini e consentire loro di prendere decisioni informate. Insieme ad altri pertinenti programmi di finanziamento dell'Unione e a Next Generation EU, il programma dovrebbe sostenere la ripresa a breve termine dei settori culturali e creativi, rafforzarne la resilienza e la competitività a più lungo termine affinché possano affrontare al meglio eventuali gravi crisi future e accompagnarne la transizione digitale ed ecologica.

Gli obiettivi strategici del programma sono perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio negli ambiti di intervento del programma InvestEU 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio13, che, tra l'altro, continuano ad agevolare l'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese (PMI) e le organizzazioni dei settori culturali e creativi.

L'impatto, la qualità e l'efficienza nell'attuazione dei progetti nell'ambito del programma dovrebbero costituire criteri chiave di valutazione per la selezione del progetto in questione. Tenuto conto delle competenze tecniche necessarie per valutare le proposte nell'ambito di azioni specifiche del programma, i membri dei comitati incaricati di tale valutazione («comitati di valutazione») possono essere esperti esterni. Nel selezionare gli esperti esterni si dovrebbe tenere in debita considerazione la loro esperienza professionale e l'equilibrio di genere del comitato in questione.

Il programma dovrebbe comprendere un sistema realistico e gestibile di indicatori di performance qualitativi e quantitativi per accompagnare le sue azioni e monitorare i risultati su base continua. Questo monitoraggio e le azioni di informazione e di comunicazione relative al programma e alle sue azioni dovrebbero basarsi sulle tre sezioni del programma.

Considerata l'importanza e la complessità della raccolta e dell'analisi dei dati nonché della misurazione dell'impatto delle politiche culturali, la Commissione dovrebbe contribuire a raccogliere prove e dati statistici sulle tendenze e sugli sviluppi dei settori culturali e creativi avvalendosi delle sue competenze e di quelle di altri istituti di ricerca pertinenti e dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati raccolti.

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per gli anni dal 2021 al 2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio14 («QFP 2021-2027»).

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata del programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l'importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie15.

Al programma si applica il regolamento finanziario. Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, comprese quelle a terzi, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all'assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

Le forme di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi per i controlli, degli oneri amministrativi e della necessità di una semplificazione amministrativa, in particolare nella procedura di presentazione delle domande, a beneficio di tutte le parti coinvolte, nonché del previsto rischio di inosservanza. Al momento di scegliere dovrebbe essere preso in considerazione il ricorso a somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio16 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9517, (Euratom, CE) n. 2185/9618 e (UE) 2017/193919 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio20. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

Dovrebbe essere possibile assegnare, sulla base di una serie specifica di criteri, un marchio di eccellenza alle proposte di azioni di qualità che sono ammissibili nel quadro del programma ma che non possono essere finanziate a titolo dello stesso a causa di vincoli di bilancio. Il marchio di eccellenza riconosce la qualità della proposta e semplifica la ricerca di finanziamenti alternativi nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale o del Fondo sociale europeo Plus. Per le azioni che potrebbero ricevere un marchio di eccellenza dovrebbero essere fornite informazioni supplementari nei pertinenti inviti a presentare proposte.

Alla luce dell'articolo 349 TFUE, e tenendo conto della comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE», è opportuno valorizzare il contributo specifico delle regioni di cui a tale articolo alla diversità culturale dell'Unione, nonché il loro ruolo nella promozione degli scambi, anche attraverso la mobilità, e della cooperazione con le persone e le organizzazioni dei paesi terzi, in particolare dei paesi vicini. A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio21 e tenuto conto del contributo dei paesi e territori d'oltremare all'influenza culturale dell'Unione a livello internazionale, le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso. In questo modo dovrebbe essere possibile per le persone beneficiare in egual misura dei vantaggi competitivi che le industrie culturali e creative possono offrire, in particolare in termini di crescita economica e di occupazione.

Al fine di garantire un'efficace valutazione dei progressi del programma verso il raggiungimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'elaborazione di un quadro di sorveglianza e di valutazione nonché alla revisione degli indicatori del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. A norma dell'articolo 193, paragrafo 4, del regolamento finanziario, anche nel caso di sovvenzioni di funzionamento i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell'Unione e la convenzione di sovvenzione deve essere firmata entro quattro mesi dall'inizio dell'esercizio del beneficiario. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell'Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell'Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all'inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l'ammissibilità delle attività e dei costi dal 1° gennaio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l'eccesso di regolamentazione. Ê opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di programmi di lavoro al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23. In particolare, come previsto dal presente regolamento, i termini dovrebbero essere proporzionati e fornire tempestivamente ai membri del comitato la possibilità effettiva di esaminare i progetti di atti di esecuzione e di esprimere le proprie opinioni.

È necessario garantire che il programma Europa creativa 2014-2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio24 («programma 2014-2020») sia concluso correttamente, soprattutto per quanto riguarda la continuazione degli accordi pluriennali per la sua gestione, come il finanziamento dell'assistenza tecnica e amministrativa. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'assistenza tecnica e amministrativa dovrebbe garantire, ove necessario, la gestione delle azioni non ancora portate a termine nell'ambito del programma 2014-2020 entro il 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta. Nello specifico, il presente regolamento si propone di assicurare il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, sanciti dagli articoli 21 e 23 della Carta. Il presente regolamento è coerente inoltre con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del loro carattere transnazionale, dell'ampiezza del volume e della portata geografica delle attività di mobilità e di cooperazione finanziate, dei loro effetti sull'accesso alla mobilità ai fini dell'apprendimento e, più in generale, sull'integrazione dell'Unione e della loro dimensione internazionale rafforzata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 1295/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l'avvio dell'attuazione a partire dall'inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1° gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D. M. Sassoli Per il Consiglio Il presidente A. P. Zacarias