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Regolamento (UE) 2021/888 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma «corpo europeo di solidarietà» e abroga i regolamenti (UE) 2018/1475 e (UE) n. 375/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 214, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

L’Unione si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Tale valore universale e comune guida le azioni dell’Unione e conferisce l’unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) pone in luce la solidarietà come uno dei princìpi fondamentali dell’Unione. L’articolo 21, paragrafo 1, TUE fa altresì riferimento a al principio di solidarietà quale uno dei pilastri dell’azione esterna dell’Unione.

Considerando il significativo aumento delle esigenze umanitarie globali, e al fine di rafforzare la promozione della solidarietà e la visibilità dell’aiuto umanitario tra i cittadini dell’Unione, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall’uomo o da calamità naturali.

Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria basata sulle esigenze ed essere guidate dal consenso europeo sull’aiuto umanitario esposto nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull’aiuto umanitario»4. Occorre promuovere il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani.

Se del caso, è opportuno tener conto del ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie.

Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria adeguata che rafforzi la prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell’Unione, e promuova risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero tener conto delle esigenze e delle capacità delle persone che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, comprese le donne e i minori, e delle persone più a rischio.

Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero cercare di contribuire a una maggiore efficacia ed efficienza degli aiuti umanitari dell’Unione, in linea con i principi del «buon donatore umanitario».

Il discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l’istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l’Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro abilità, rendendo loro possibile ottenere non solo un’esperienza lavorativa ma anche umana senza pari.

Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2016 «Un corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali nei loro sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, nella quale sono state attivate risorse da diversi programmi dell’Unione per offrire ai giovani dell’Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.

Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità individuale e collettiva per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete.

Contribuire all’assistenza di persone e comunità al di fuori dell’Unione che necessitano di aiuti umanitari, sulla base dei princìpi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, è un’importante espressione di solidarietà.

È necessario sviluppare ulteriormente la solidarietà nei confronti delle vittime di crisi e catastrofi nei paesi terzi e accrescere tra i cittadini dell’Unione il livello di sensibilizzazione e la visibilità dell’aiuto umanitario e del volontariato in generale, quale attività da svolgere lungo tutto l’arco della vita.

L’Unione e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, sia internamente che mediante le loro azioni esterne.

Nelle sue conclusioni del 19 maggio 2017 dal titolo «Rendere operativa la connessione tra azione umanitaria e sviluppo», il Consiglio ha riconosciuto la necessità di rafforzare la resilienza attraverso un migliore collegamento tra assistenza umanitaria e cooperazione allo sviluppo e di rafforzare ulteriormente i nessi operativi tra gli approcci complementari dell’assistenza umanitaria, della cooperazione allo sviluppo e della prevenzione dei conflitti.

Ai giovani dovrebbero essere fornite occasioni facilmente accessibili e inclusive di impegnarsi in attività di solidarietà, che possano consentire loro di esprimere il proprio impegno a vantaggio delle comunità e acquisire al contempo esperienza, conoscenze, abilità e competenze utili per lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale, migliorando in questo modo la loro occupabilità. Inoltre tali attività di solidarietà dovrebbero sostenere la mobilità dei giovani volontari come pure la consapevolezza interculturale il dialogo interculturale.

Le attività di solidarietà rivolte ai giovani dovrebbero consentire contributi concreti e validi dei giovani. Le attività di solidarietà dovrebbero rispondere a esigenze sociali insoddisfatte e contribuire a rafforzare le comunità e la partecipazione civica. Le attività di solidarietà dovrebbero offrire ai giovani la possibilità di acquisire conoscenze, abilità e competenze preziose. Le attività di solidarietà dovrebbero essere finanziariamente accessibili ai giovani ed essere attuate in condizioni salubri e sicure.

Il programma del corpo europeo di solidarietà («programma») costituisce un punto di accesso unico per le attività di solidarietà all’interno e al di fuori dell’Unione. Al fine di massimizzare l’efficacia dei finanziamenti dell’Unione e l’impatto del programma, la Commissione dovrebbe cercare di creare sinergie tra tutti i programmi pertinenti in modo coerente, ma senza che tali sinergie portino a utilizzare i fondi per perseguire obiettivi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento. Dovrebbero essere garantite la coerenza e la complementarità con le altre politiche pertinenti dell’Unione, come la strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-20275, e con gli altri programmi pertinenti dell’Unione, in particolare il programma Erasmus+ istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio6. Il programma è basato sui punti di forza e sulle sinergie dei programmi precedenti e attuali, in particolare il Servizio di volontariato europeo istituito dal regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio7, e l’iniziativa dei Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario, istituita dal regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8. È garantita anche la complementarità con le reti esistenti a livello dell’Unione pertinenti alle attività del programma, come la rete Eurodesk. Dovrebbe altresì essere garantita la complementarità tra i sistemi connessi esistenti, in particolare i sistemi nazionali di solidarietà, come il volontariato, il servizio civile e sistemi di mobilità per i giovani, e il programma, al fine di arricchire e rafforzare reciprocamente l’impatto e le qualità di tali sistemi e, se del caso, basarsi su buone pratiche. Il programma non dovrebbe sostituire sistemi nazionali analoghi. Dovrebbe essere garantito a tutti i giovani un accesso equo alle attività di solidarietà nazionali.

È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 (QFP 2021-2027) di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio9.

Per quanto riguarda l’interpretazione della normativa pertinente a livello di Unione, è opportuno che sia il volontariato transfrontaliero sia il volontariato che continua a essere sostenuto a norma del regolamento (UE) n. 1288/2013 siano considerati equivalenti al volontariato svolto nell’ambito del Servizio di volontariato europeo.

Il programma è concepito per offrire ai giovani nuove occasioni per svolgere attività di volontariato in settori connessi alla solidarietà e per elaborare e sviluppare progetti di solidarietà di propria iniziativa. Tali opportunità contribuiscono a migliorare lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei giovani. Il programma dovrebbe sostenere inoltre attività di rete per i partecipanti e le organizzazioni partecipanti, nonché misure atte a garantire la qualità delle attività sostenute e migliorare la convalida dei risultati dell’apprendimento dei partecipanti. Il programma punta così a contribuire anche alla cooperazione europea pertinente per i giovani e a sensibilizzare in merito ai suoi effetti positivi. È opportuno che le attività di solidarietà offerte seguano una procedura chiara e dettagliata destinata ai partecipanti e alle organizzazioni partecipanti, che stabilisca le tappe di tutte le fasi delle attività di solidarietà.

Le attività di solidarietà dovrebbero offrire un potenziale valore aggiunto europeo e andare a beneficio delle comunità, promuovendo lo sviluppo personale, formativo, sociale, civico e professionale dei partecipanti. Le attività di solidarietà dovrebbero essere sviluppate in relazione a diversi settori, quali l’istruzione e la formazione, l’animazione socioeducativa, l’occupazione, la parità di genere, l’imprenditorialità, e in particolare l’imprenditorialità sociale, la cittadinanza e la partecipazione democratica, dialogo interculturale e la consapevolezza interculturale, l’inclusione sociale, l’inclusione delle persone con disabilità, l’ambiente e la protezione della natura, l’azione per il clima, la prevenzione delle calamità, la preparazione a esse e la ricostruzione, l’agricoltura e lo sviluppo rurale, la fornitura di generi alimentari e non alimentari, la salute e il benessere, la cultura, compreso il patrimonio culturale, la creatività, l’educazione fisica e lo sport, l’assistenza e la previdenza sociali, l’accoglienza e l’integrazione dei cittadini di paesi terzi, pur tenendo conto delle sfide che devono affrontare le persone provenienti da un contesto migratorio, la cooperazione e la coesione territoriali e la cooperazione transfrontaliera. Le attività di solidarietà dovrebbero comprendere una solida dimensione di apprendimento e formazione mediante attività pertinenti offerte ai partecipanti prima, durante e dopo le attività di solidarietà.

Il volontariato (all’interno e al di fuori dell’Unione) costituisce una ricca esperienza in un contesto di apprendimento non formale e informale, e potenzia lo sviluppo personale, socioeducativo e professionale, la cittadinanza attiva, la partecipazione civica e l’occupabilità dei giovani. Il volontariato non dovrebbe incidere negativamente sulle occupazioni retribuite, potenziali o esistenti, né dovrebbe essere considerato come un loro sostituto. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare in materia di politiche di volontariato relative ai giovani mediante il metodo di coordinamento aperto.

Lo spirito d’iniziativa dei giovani è una risorsa importante per la società e per il mercato del lavoro. Il programma contribuisce a promuovere lo spirito di iniziativa offrendo ai giovani l’opportunità di elaborare e attuare i propri progetti di solidarietà volti ad affrontare sfide specifiche a beneficio delle rispettive comunità locali. I progetti di solidarietà costituiscono un’occasione per sperimentare idee e soluzioni innovative alle sfide comuni attraverso un approccio dal basso verso l’alto e sostengono i giovani a essere promotori di iniziative di solidarietà. I progetti di solidarietà fungono anche da trampolino di lancio per un ulteriore impegno in attività di solidarietà e costituiscono un primo passo per incoraggiare i partecipanti a intraprendere un lavoro autonomo e continuare a essere cittadini attivi come volontari, tirocinanti o lavoratori in associazioni, organizzazioni non governative o altri organismi attivi nei settori della solidarietà, del non profit e dei giovani.

I partecipanti al volontariato («volontari») possono contribuire a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire un aiuto umanitario basato sulle esigenze e fondato sui princìpi nonché a migliorare l’efficacia del settore umanitario a condizione che siano adeguatamente selezionati, formati e preparati alla mobilitazione, in modo da garantire che possiedano le necessarie abilità e competenze per aiutare nel modo più efficace le persone in stato di necessità, e a condizione che possano contare su un sostegno e una supervisione adeguati nel luogo di intervento. Pertanto formatori, mentori ed esperti competenti e altamente qualificati e formati svolgono un ruolo importante nel contribuire all’efficacia della risposta umanitaria sul terreno e al sostegno dei volontari nell’ambito del volontariato. Tali formatori, mentori ed esperti possono essere coinvolte nel volontariato per guidare e accompagnare i volontari e aiutare a sostenere le componenti del volontariato relative allo sviluppo e alla creazione di capacità, rafforzando le reti e le comunità locali. È opportuno prestare particolare attenzione alla capacità delle organizzazioni di accoglienza nei paesi terzi e alla necessità di inserire il volontariato nel contesto locale e di facilitare l’interazione di questi ultimi con gli attori umanitari locali, la comunità di accoglienza e la società civile.

È importante che i partecipanti e le organizzazioni partecipanti si sentano parte di una comunità di persone e soggetti impegnati a promuovere la solidarietà in Europa. Allo stesso tempo le organizzazioni partecipanti hanno bisogno di sostegno per rafforzare la loro capacità di offrire attività di solidarietà di buona qualità a un numero crescente di partecipanti. Il programma dovrebbe sostenere le attività di rete mirate a rafforzare l’impegno dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti in tale comunità, a promuovere uno spirito del programma e a incoraggiare lo scambio di pratiche ed esperienze utili. Le attività di rete dovrebbero contribuire anche a sensibilizzare gli attori pubblici e privati in merito al programma e a facilitare la raccolta di riscontri da parte dei partecipanti e delle organizzazioni partecipanti sull’attuazione del programma.

È opportuno prestare particolare attenzione affinché sia garantita la qualità delle attività di solidarietà e delle opportunità offerte nell’ambito del programma, in particolare offrendo ai partecipanti formazione online od offline, sostegno linguistico e amministrativo prima, durante e dopo l’attività solidale in questione, come pure un’assicurazione, comprensiva della copertura infortuni, malattia e responsabilità civile. Si dovrebbe assicurare la convalida delle conoscenze, abilità e competenze acquisite dai partecipanti grazie all’esperienza nel programma. La sicurezza e l’incolumità dei partecipanti, delle organizzazioni partecipanti e dei beneficiari previsti restano di fondamentale importanza. Tale sicurezza e l’incolumità dovrebbe includere adeguati requisiti in materia di nulla osta per i partecipanti che lavorano con gruppi vulnerabili in conformità del diritto nazionale applicabile. Tutte le attività di solidarietà dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» e dovrebbero essere attuate tenendo in debita considerazione gli effetti di circostanze impreviste quali crisi ambientali, conflitti o pandemie. I volontari non dovrebbero essere impiegati in operazioni condotte in zone di conflitti armati internazionali e non internazionali, o in strutture che contravvengono alle norme internazionali in materia di diritti umani.

Il programma dovrebbe rispettare i principi stabiliti negli orientamenti dell’UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino del 2017 e nell’articolo 9 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

Per garantire l’incidenza delle attività del programma sullo sviluppo personale, formativo, sociale, culturale, civico e professionale dei partecipanti, le conoscenze, le abilità e le competenze che costituiscono i risultati dell’apprendimento in questione dovrebbero essere adeguatamente individuate e documentate. A tal fine, ove opportuno dovrebbe essere incoraggiato l’utilizzo di strumenti efficaci a livello di Unione e nazionale per il riconoscimento dell’apprendimento non formale e informale, quali Youthpass ed Europass, in conformità delle circostanze e delle specificità nazionali, come indicato nella raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 201210.

La Commissione e le agenzie nazionali dovrebbero altresì incoraggiare gli ex partecipanti a condividere le loro esperienze attraverso reti giovanili, seminari e istituti di istruzione, nel ruolo di ambasciatori o di membri di una rete. Gli ex partecipanti potrebbero anche contribuire alla formazione dei partecipanti.

Un marchio di qualità dovrebbe garantire la conformità delle organizzazioni partecipanti ai princìpi e agli obblighi del programma per quanto riguarda i loro diritti e doveri in tutte le fasi dell’esperienza di solidarietà.

I soggetti che desiderano partecipare al programma dovrebbero ottenere un marchio di qualità a condizione di soddisfare le relative condizioni. Gli organismi di attuazione del programma dovrebbero condurre il processo che porta all’attribuzione di un marchio di qualità in maniera continuativa. Gli organismi di attuazione del programma dovrebbero rivalutare periodicamente se i soggetti continuano a soddisfare le condizioni che hanno portato all’attribuzione dei marchi di qualità. Il marchio di qualità dovrebbe essere revocato qualora nel contesto dei controlli svolti dagli organismi di attuazione si riscontri che il soggetto in questione non soddisfa più tali condizioni. Il procedimento amministrativo per l’attribuzione del marchio di qualità dovrebbe essere ridotto al minimo per evitare di scoraggiare le organizzazioni più piccole.

Un soggetto che desideri chiedere un finanziamento per offrire attività di solidarietà nell’ambito del programma dovrebbe prima ottenere un marchio di qualità. Tale prerequisito non dovrebbe applicarsi alle persone fisiche che richiedono un sostegno finanziario a nome di un gruppo informale di partecipanti per i loro progetti di solidarietà. L’ottenimento di un marchio di qualità, tuttavia, non dovrebbe comportare automaticamente finanziamenti nell’ambito del programma.

Di norma, le domande di sovvenzione dovrebbero essere presentate all’agenzia nazionale del paese in cui ha sede l’organizzazione partecipante. Le domande di sovvenzione per attività a livello dell’Unione o internazionale, comprese le attività di solidarietà di gruppi di volontariato in settori prioritari individuati a livello dell’Unione, e le attività di solidarietà a sostegno di operazioni di aiuto umanitario in paesi terzi possono essere gestite a livello centrale ove opportuno.

Le organizzazioni partecipanti possono svolgere più funzioni nel quadro del programma. In qualità di soggetto ospitante le organizzazioni partecipanti dovrebbero svolgere attività connesse all’accoglienza dei partecipanti, tra cui organizzare attività e fornire orientamento e sostegno ai partecipanti durante le attività di solidarietà, a seconda dei casi. In qualità di sostegno dovrebbero svolgere attività relative all’invio dei partecipanti e alla preparazione dei partecipanti prima, e al loro orientamento durante e dopo l’attività di solidarietà, comprese attività di formazione dei partecipanti e il loro orientamento verso organizzazioni locali al termine dell’attività di solidarietà, al fine di incrementare le opportunità di ulteriori esperienze di solidarietà. Il marchio di qualità dovrebbe riflettere il fatto che i requisiti specifici variano a seconda del tipo di attività di solidarietà fornita e certificare che l’organizzazione è in grado di garantire la qualità delle attività di solidarietà in tutte le fasi dell’esperienza di solidarietà, conformemente ai princìpi e agli obiettivi del programma. Il soggetto che modifichi in maniera sostanziale le proprie attività dovrebbe informarne il competente organismo di attuazione del programma che può rivalutare se il soggetto continua a soddisfare le condizioni che hanno portato all’attribuzione del marchio di qualità.

Al fine di sostenere le attività di solidarietà tra i giovani, le organizzazioni partecipanti dovrebbero essere soggetti pubblici o privati od organizzazioni internazionali, con o senza scopo di lucro, e potrebbero includere organizzazioni giovanili, enti religiosi e associazioni di beneficenza, organizzazioni umanistiche laiche, organizzazioni non governative o altri attori della società civile.

Dovrebbe essere agevolata l’espansione dei progetti del programma. Dovrebbero essere poste in essere misure specifiche per aiutare i promotori di progetti del programma a presentare domanda di sovvenzione o sviluppare sinergie tramite il sostegno dei fondi strutturali e d’investimento europei e dei programmi dell’Unione relativi a migrazione, sicurezza, giustizia e cittadinanza, salute e cultura.

Gli organismi di attuazione del programma, le organizzazioni partecipanti e i partecipanti dovrebbero essere aiutati dai centri risorse del programma a incrementare la qualità dell’attuazione delle attività del programma e a migliorare l’individuazione e la convalida delle competenze acquisite grazie a tali attività, anche tramite lo Youthpass.

Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere costantemente aggiornato al fine di garantire un accesso agevole al programma in conformità delle norme di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio11 e di fornire alle persone fisiche e alle organizzazioni interessate uno sportello unico per quanto riguarda, tra l’altro, la registrazione, l’individuazione e l’abbinamento dei profili e delle opportunità, le attività di rete e gli scambi virtuali, la formazione online, il sostegno linguistico e post-attività, così come altre funzioni utili che potrebbero emergere in futuro.

Il portale del corpo europeo di solidarietà dovrebbe essere ulteriormente sviluppato tenendo conto del quadro europeo di interoperabilità di cui alla comunicazione della Commissione del 23 marzo 2017 dal titolo «Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione», che fornisce orientamenti specifici sulle modalità per istituire servizi pubblici digitali interoperabili ed è attuato negli Stati membri e negli altri membri dello Spazio economico europeo mediante quadri nazionali di interoperabilità. Il quadro europeo di interoperabilità fornisce alle pubbliche amministrazioni 47 raccomandazioni concrete su come migliorare la governance delle loro attività di interoperabilità, stabilire relazioni tra le varie organizzazioni, razionalizzare i processi volti a sostenere i servizi digitali da punto a punto e assicurare che la normativa in vigore e futura non pregiudichino gli sforzi di interoperabilità.

Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio12 («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all’assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio13 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9514, (Euratom, CE) n. 2185/9615 e (UE) 2017/193916 del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio17. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

Il programma è rivolto ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni. Per la partecipazione alle attività offerte dal programma, a tali giovani dovrebbe essere richiesta la previa registrazione nel portale del corpo europeo di solidarietà.

In considerazione delle sfide specifiche dell’azione umanitaria, i partecipanti alle attività di volontariato a sostegno di operazioni di aiuto umanitario dovrebbero avere almeno 18 anni e non più di 35 anni.

Particolare attenzione dovrebbe essere prestata affinché le attività di solidarietà siano accessibili a tutti i giovani, e in particolare ai giovani con minori opportunità. Dovrebbero essere poste in essere misure speciali per promuovere l’inclusione sociale e, in particolare, la partecipazione dei giovani svantaggiati, comprese la fornitura di soluzioni ragionevoli che consentano l’effettiva partecipazione delle persone con disabilità su base di parità con gli altri, in conformità dell’articolo 27 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della direttiva 2000/78/CE del Consiglio18. Tali misure speciali dovrebbero tenere conto dei vincoli imposti dalla lontananza di una serie di aree rurali, delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e dei paesi e territori d’oltremare, nonché dalla povertà di alcune zone periurbane. Analogamente, gli Stati membri, i paesi e territori d’oltremare e i paesi terzi associati al programma dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure adeguate atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Tali misure dovrebbero risolvere, ove possibile e fatti salvi l’acquis di Schengen e la normativa dell’Unione in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi, le questioni amministrative che generano difficoltà in relazione all’ottenimento di visti e permessi di soggiorno e, nel caso delle attività transfrontaliere all’interno dell’Unione, all’ottenimento di una tessera europea di assicurazione sanitaria.

Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi adottato ai sensi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà all’integrazione dell’azione per il clima nelle politiche dell’Unione e al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % delle spese di bilancio dell’Unione al sostegno degli obiettivi climatici. In linea con il Green Deal europeo quale piano per la crescita sostenibile, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero rispettare il principio del «non nuocere» senza modificare il carattere fondamentale del programma. Durante l’attuazione del programma, le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate e poste in essere e riesaminate nel contesto dei relativi processi di valutazione e riesame. È inoltre opportuno misurare le azioni pertinenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici, comprese quelle intese a ridurre l’impatto ambientale del programma.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie19.

Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Nell’eseguire tale scelta rispetto delle sovvenzioni, si dovrebbe prendere in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari.

I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell’Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell’accordo sullo Spazio economico europeo20, che prevede l’attuazione dei programmi sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica che imponga ai paesi terzi di concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno l’ordinatore responsabile, l’OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. La piena partecipazione dei paesi terzi al programma dovrebbe essere soggetta alle condizioni stabilite in accordi specifici riguardante la partecipazione del paese terzo in questione al programma. La piena partecipazione comporta inoltre l’obbligo di istituire un’agenzia nazionale e la gestione di alcune delle azioni del programma in regime di gestione indiretta. I soggetti di paesi terzi non associati al programma dovrebbero poter partecipare ad alcune delle azioni del programma, come definito nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione. Nell’attuazione del programma si potrebbero prevedere modalità specifiche per quanto riguarda la partecipazione di soggetti giuridici di Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino e Santa Sede.

Per massimizzare l’incidenza del programma, dovrebbero essere elaborate disposizioni per consentire agli Stati membri e ai paesi terzi associati al programma e ad altri programmi dell’Unione di rendere disponibili finanziamenti aggiuntivi conformemente alle norme del programma.

A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio21 le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d’oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso

In considerazione dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europeo (TFUE) e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», il programma dovrebbe tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche di cui a tale articolo. Dovrebbero essere adottate misure per incrementare la partecipazione delle regioni ultraperiferiche a tutte le azioni, anche attraverso un sostegno finanziario, se del caso, per le azioni di mobilità. Dovrebbero essere promossi gli scambi e la cooperazione tra persone e organizzazioni di tali regioni e i paesi terzi, in particolare i loro vicini. Tali misure dovrebbero essere monitorate e valutate regolarmente.

In conformità del regolamento finanziario, la Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro e informarne il Parlamento europeo e il Consiglio. I programmi di lavoro dovrebbero definire le misure necessarie per la loro attuazione, in linea con gli obiettivi generali e specifici del programma, i criteri di selezione e attribuzione delle sovvenzioni e tutti gli altri elementi necessari. I programmi di lavoro e le loro eventuali modifiche dovrebbero essere adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d’esame.

In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201622, è opportuno che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in conformità di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. E opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.

A livello locale, nazionale e europeo dovrebbero essere garantite una divulgazione, una pubblicità e una diffusione appropriate delle opportunità e dei risultati delle azioni sostenute dal programma. È opportuno prestare particolare attenzione alle imprese sociali, incoraggiandole a sostenere le attività del programma. Le attività di divulgazione, pubblicità e diffusione dovrebbero fare affidamento su tutti gli organismi di attuazione del programma e dovrebbero avere anche, se del caso, il sostegno di altri portatori di interessi chiave. Inoltre, la Commissione dovrebbe collaborare regolarmente con un’ampia gamma di portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, durante tutto il ciclo di vita del programma, al fine di facilitare la condivisione di buone pratiche e dei risultati dei progetti, nonché raccogliere riscontri sul programma. Le agenzie nazionali dovrebbero essere invitate a partecipare al processo.

Al fine di conseguire meglio gli obiettivi del programma, la Commissione, le autorità nazionali e le agenzie nazionali dovrebbero di preferenza collaborare strettamente e, se del caso, in partenariato con le organizzazioni non governative, le imprese sociali, le organizzazioni giovanili, le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e i portatori di interessi locali con esperienza nelle azioni di solidarietà.

Per garantire una maggiore efficienza nelle comunicazioni al vasto pubblico e più forti sinergie tra le attività di comunicazione intraprese su iniziativa della Commissione, le risorse finanziarie assegnate alla comunicazione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero contribuire anche a coprire la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell’Unione, nella misura in cui tali priorità si riferiscono all’obiettivo generale del programma.

Al fine di garantire un’attuazione efficace ed efficiente del presente regolamento, il programma dovrebbe sfruttare al massimo i meccanismi di gestione già in vigore. L’attuazione generale del programma dovrebbe pertanto essere affidata a strutture esistenti, vale a dire la Commissione e le agenzie nazionali designate per la gestione delle azioni di cui al capo III sulla gioventù del regolamento (EU) 2021/817. Le azioni di cui alla sezione «Partecipazione dei giovani ad attività di solidarietà connesse agli aiuti umanitari», tuttavia, dovrebbero essere primariamente a gestione diretta. La Commissione dovrebbe consultare regolarmente i principali portatori di interessi, comprese le organizzazioni partecipanti, in merito all’attuazione del programma.

Al fine di garantire la sana gestione finanziaria e la certezza del diritto negli Stati membri e nei paesi terzi associati al programma, ogni autorità nazionale dovrebbe designare un organismo di audit indipendente. Ove possibile e al fine di massimizzare l’efficienza, gli organismi di audit indipendente dovrebbero essere gli stessi designati per le azioni di cui al capo III sulla gioventù del regolamento (EU) 2021/817.

Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per adottare tutte le misure atte a eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi al corretto funzionamento del programma. Ciò comprende la risoluzione, ove possibile e fatta salva la normativa dell’Unione in materia di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi, delle questioni che generano difficoltà in relazione all’ottenimento di visti e permessi di soggiorno.

Il sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbe garantire una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e la valutazione del programma, al livello appropriato di dettaglio. Tali dati dovrebbero essere comunicati alla Commissione in modo conforme alle pertinenti norme in materia di protezione dei dati.

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio23.

Al fine di semplificare i requisiti richiesti ai beneficiari, si dovrebbe ricorrere nella massima misura possibile a sovvenzioni semplificate sotto forma di somme forfettarie, costi unitari e finanziamenti a tasso fisso. Le sovvenzioni semplificate a sostegno delle azioni di mobilità nell’ambito del programma, quali definite dalla Commissione, dovrebbero tenere conto del costo della vita e delle spese di sostentamento nel paese ospitante. In conformità del diritto nazionale, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere incoraggiati a esentare tali sovvenzioni da imposte e oneri sociali; le sovvenzioni concesse a persone da soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE onde modificare l’allegato con riguardo agli indicatori di performance del programma. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei princìpi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i princìpi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Nello specifico, il presente regolamento si propone di garantire il pieno rispetto del diritto alla parità tra uomini e donne e del diritto alla non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età, l’orientamento sessuale o il contesto socioeconomico, e di promuovere l’applicazione degli articoli 21 e 23 della Carta.

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la partecipazione dei giovani e delle organizzazioni ad attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A norma del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere, per un periodo di tempo limitato all’inizio del QFP 2021-2027 e solo in casi debitamente giustificati, l’ammissibilità delle attività e dei costi a partire dall’inizio dell’esercizio 2021, anche se le attività sono state realizzate e i costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

Le azioni o iniziative che non sono sostenute a norma del presente regolamento non possono essere incluse nei programmi di lavoro.

Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie in particolare tra il programma e altri programmi dell’Unione, compresi i fondi attuati in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo di un’azione del programma e di un altro programma dell’Unione, purché tale finanziamento cumulativo non superi i costi ammissibili totali dell’azione. A tal fine il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese proporzionalmente al programma e a un altro programma dell’Unione.

Il regolamento (UE) 2018/1475 del Parlamento europeo e del Consiglio24 dovrebbe essere abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’avvio dell’attuazione del programma a decorrere dall’inizio del QFP 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021 Per il Parlamento europeo Il presidente D.M. SASSOLI Per il Consiglio La presidente A.P. ZACARIAS