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Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/20131, in particolare l’articolo 117 e l’articolo 150, paragrafo 3,

A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono stabilire i piani strategici della PAC in conformità di tale regolamento per l’attuazione del sostegno dell’Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR. È opportuno stabilire norme per la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC, basate in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli da 107 a 115 di tale regolamento.

Al fine di consentire una valutazione coerente e completa da parte della Commissione del contenuto dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere allegati aggiuntivi non richiesti come previsto dall’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115 e non soggetti ad approvazione in conformità degli articoli 118 e 119 del regolamento.

L’articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisca un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. È necessario prevedere norme per il funzionamento di tale sistema, e in particolare in merito alla ripartizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri al riguardo. Tali norme dovrebbero applicarsi alle informazioni da presentare in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 oppure degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma di tale regolamento.

Poiché gli Stati membri necessitano di norme sulla presentazione degli elementi dei piani strategici della PAC e sulla trasmissione di tali piani quando li presentano alla Commissione per approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1 Contenuto dei piani strategici della PAC

Gli Stati membri presentano il contenuto dei piani strategici della PAC di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 in conformità dell’allegato I del presente regolamento.

Art. 2 Allegati aggiuntivi al piano strategico della PAC

Gli Stati membri possono presentare informazioni supplementari come allegati separati dei rispettivi piani strategici della PAC, in aggiunta a quelli previsti nell’articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115.

L’approvazione del piano strategico della PAC a norma dell’articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e l’approvazione di una modifica del piano strategico della PAC in conformità dell’articolo 119, paragrafo 10, del medesimo regolamento non si applicherà a tali allegati aggiuntivi.

Art. 3 Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni

Gli Stati membri eseguono scambi di informazioni da effettuarsi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 o in conformità degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del medesimo regolamento mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono determinate nell’allegato II di tale regolamento.

In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che devono essere inviate dagli Stati membri in conformità dell’atto di esecuzione da adottare sulla base dell’articolo 143, paragrafo 4, del medesimo regolamento saranno trasmesse in conformità delle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione1 e mediante il sistema basato sulla tecnologia dell’informazione che la Commissione mette a disposizione ai sensi di detto regolamento di esecuzione.

Art. 4 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen