Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere della Banca centrale europea, espresso conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato1,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,
Il trattato stabilisce che la Commissione presenti relazioni al Consiglio al fine di consentire a quest'ultimo di sorvegliare l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nella Comunità, nonché la coerenza delle politiche economiche con taluni indirizzi di massima.
Conformemente al trattato, la Commissione deve presentare al Consiglio proposte per l'attuazione della politica commerciale comune e il Consiglio deve autorizzare la Commissione ad aprire i negoziati necessari.
L'applicazione e la revisione degli accordi commerciali, incluso l'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)3, e l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (ADPIC/TRIP)4 nonché i negoziati in corso e futuri relativi ad ulteriori accordi rendono necessario disporre delle informazioni statistiche pertinenti.
Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità5 («SEC 95»), contiene il quadro di riferimento per le norme, le definizioni, le classificazioni e le regole contabili comuni ai fini dell'elaborazione dei conti degli Stati membri per le esigenze statistiche della Comunità allo scopo di ottenere risultati comparabili tra gli Stati membri.
Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'UME presentato al Consiglio nel settembre 2000 e la terza, quarta e quinta relazione sull'avanzamento dei lavori, anch'esse accolte favorevolmente dal Consiglio, prevedono la presentazione entro 90 giorni di conti europei trimestrali per settore istituzionale. La presentazione tempestiva di dati trimestrali di bilancia dei pagamenti costituisce un presupposto essenziale per l'elaborazione di tali conti europei trimestrali.
Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese6, ha istituito un quadro comune per la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l'attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità e precisa le caratteristiche da rilevare in tale settore.
Il regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, sui pagamenti transfrontalieri in euro7, ha avuto un impatto diretto sulla raccolta di statistiche; un aumento della soglia prevista da detto regolamento avrebbe un notevole impatto sull'onere di comunicazione per le imprese e sulla qualità delle statistiche della bilancia dei pagamenti degli Stati membri, in particolare negli Stati membri che hanno sistemi di raccolta basati sulle liquidazioni.
Collettivamente, il manuale della bilancia dei pagamenti del Fondo monetario internazionale, l'indirizzo della Banca centrale europea (BCE), del 2 maggio 2003, sugli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche relative a bilancia dei pagamenti, posizione patrimoniale sull'estero e schema delle riserve internazionali8, il manuale delle statistiche degli scambi internazionali di servizi delle Nazioni Unite e la definizione di riferimento degli investimenti diretti all'estero dell'OCSE definiscono le norme generali per l'elaborazione delle statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
Nel campo delle statistiche inerenti alla bilancia dei pagamenti, la BCE e la Commissione coordinano, se del caso, i lavori relativi alla loro elaborazione. Il presente regolamento definisce in particolare le informazioni statistiche che la Commissione richiede agli Stati membri per produrre statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero. Ai fini della produzione e della diffusione di queste statistiche comunitarie, la Commissione e gli Stati membri si consultano reciprocamente su questioni riguardanti la qualità dei dati forniti e la loro diffusione.
Il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto9, stabilisce che le norme nazionali relative al segreto statistico non possono essere invocate contro la trasmissione all'autorità comunitaria (Eurostat) di dati statistici riservati allorquando un atto di diritto comunitario che disciplina una statistica comunitaria preveda la trasmissione di tali dati.
Il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea10, definisce un regime di riservatezza che si applica alle informazioni statistiche riservate trasmesse alla BCE.
La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie11.
Vi è una chiara esigenza di elaborare statistiche a livello comunitario relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero nel rispetto di standard di qualità statistica comuni.
Poiché lo scopo del presente regolamento, in particolare la creazione di norme di qualità statistica comuni per la produzione di statistiche comparabili relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
Al fine di garantire l'osservanza degli obblighi precisati nel presente regolamento, le istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione dei dati all'interno degli Stati membri possono avere necessità di accedere a fonti di dati amministrativi, quali i registri di imprese gestiti da altre istituzioni pubbliche, e ad altre basi di dati contenenti informazioni sulle posizioni e sulle operazioni sull'estero ogni qualvolta tali dati sono necessari per la produzione di statistiche comunitarie.
Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione12,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero.
Art. 2 Trasmissione dei dati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati relativi alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero come precisato nell'allegato I. I dati sono quelli definiti nell'allegato II.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati alla Commissione (Eurostat) nel rispetto delle scadenze indicate nell'allegato I.
3.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando, per via di cambiamenti economici o tecnici, è necessario aggiornare i livelli di disaggregazione geografica, i livelli di disaggregazione per settore istituzionale e i livelli di disaggregazione per attività economica di cui alle tavole 6, 7 e 8 dell'allegato I, a condizione che tali aggiornamenti non influiscano sull'onere di comunicazione né modifichino il quadro concettuale sottostante applicabile.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 quando è necessario eliminare o ridurre talune prescrizioni relative ai flussi di dati di cui all'allegato I, a condizione che tale eliminazione o riduzione non riduca la qualità delle statistiche prodotte ai sensi del presente regolamento.
Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.
Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio13.
Art. 3 Fonti di dati
1. Gli Stati membri raccolgono le informazioni richieste nel presente regolamento utilizzando tutte le fonti che essi ritengono pertinenti e appropriate. Esse possono comprendere fonti di dati amministrativi quali i registri di imprese.
2. Le persone fisiche e giuridiche tenute a fornire le informazioni rispettano, allorché trasmettono tali informazioni, i termini e le definizioni fissate dalle istituzioni nazionali responsabili per la rilevazione di dati all'interno degli Stati membri in conformità con il presente regolamento.
3. Nel caso in cui i dati richiesti non possano essere rilevati a un costo ragionevole è ammessa la trasmissione delle migliori stime possibili (compresi i valori zero).
Art. 4 Criteri e relazioni in tema di qualità
1. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano ai dati da trasmettere conformemente all'articolo 5 del presente regolamento.
2. Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati trasmessi («relazione sulla qualità»).
3. Nell'applicare i criteri di qualità di cui al paragrafo 1 ai dati oggetto del presente regolamento, la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi sulla base di un'adeguata analisi delle relazioni sulla qualità, con l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, ed elabora e pubblica una relazione sulla qualità delle statistiche europee oggetto del presente regolamento. Tale relazione è presentata per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione (Eurostat) ogni significativo cambiamento metodologico o di altro tipo suscettibile d'influenzare i dati trasmessi entro tre mesi dal momento in cui tali cambiamenti diventano applicabili. La Commissione notifica al Parlamento europeo e agli altri Stati membri tali comunicazioni.
Art. 5 Flussi di dati
1. Le statistiche da elaborare sono raggruppate per la trasmissione alla Commissione (Eurostat) secondo i seguenti flussi di dati:
a) statistiche mensili relative alla bilancia dei pagamenti;
b) statistiche trimestrali relative alla bilancia dei pagamenti;
c) scambi internazionali di servizi;
d) flussi di IDE;
e) posizioni di IDE.
2. La Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti partner internazionali, sviluppano la metodologia adeguata per elaborare statistiche inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale, oltre al principio della prima controparte, e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.
3. Entro il 20 luglio 2018 la Commissione (Eurostat) istituisce studi pilota, che gli Stati membri devono realizzare, in relazione alle statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e statistiche inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni. Tali studi mirano a stabilire le condizioni, compreso il quadro metodologico, per introdurre dette nuove rilevazioni di dati sulle statistiche annuali inerenti agli IDE, e a valutare i costi delle relative rilevazioni di dati, la conseguente qualità delle statistiche, nonché la comparabilità tra paesi.
4. Al fine di agevolare la realizzazione degli studi di cui al paragrafo 3, l'Unione può fornire agli Stati membri sostegno finanziario sotto forma di sovvenzioni conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio14.
5. Entro il 20 luglio 2019, la Commissione (Eurostat) elabora una relazione sui risultati degli studi di cui al paragrafo 3. Tale relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e, se del caso, individua le restanti condizioni da soddisfare per elaborare la metodologia di cui al paragrafo 2.
6.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 al fine di prorogare di 12 mesi il termine per la presentazione della relazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, qualora dalla valutazione degli studi pilota da parte della Commissione di cui a detto paragrafo emerga che è opportuno individuare le restanti condizioni.
Nell'esercizio di tali poteri, la Commissione garantisce che gli atti delegati non comportino un aggravio significativo degli oneri a carico degli Stati membri o dei rispondenti.
Inoltre, la Commissione motiva debitamente le azioni previste nell'ambito di tali atti delegati, tenendo in considerazione, se del caso, il rapporto costi-benefici, inclusi gli oneri per i rispondenti e i costi di produzione conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009.
7. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione, in particolare in funzione della sua valutazione dei risultati degli studi pilota di cui al paragrafo 3, presenta, se del caso, una proposta di modifica del presente regolamento per definire i requisiti metodologici e relativi ai dati per le statistiche annuali inerenti agli IDE che si basano sul concetto del proprietario finale e le statistiche annuali inerenti agli IDE che distinguono le operazioni di IDE greenfield dalle acquisizioni.
Art. 6 Periodo di riferimento e periodicità
Gli Stati membri elaborano i flussi di dati nel rispetto del primo periodo di riferimento e della periodicità specificati nell'allegato I.
Art. 7 Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui al presente regolamento utilizzando un formato e una procedura definiti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
Art. 8 Trasmissione e scambio di dati riservati
1. Nonostante le norme stabilite nell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1588/90, la trasmissione di dati riservati tra Eurostat e la BCE può avvenire nella misura in cui tale trasmissione è necessaria per garantire la coerenza tra i dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e quelli del territorio economico degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica.
2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che la BCE tenga debito conto dei principi definiti all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97 e rispetti le condizioni di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento.
3.
Lo scambio di dati riservati, quali definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97, è permesso tra gli Stati membri nella misura in cui tale scambio è necessario per garantire la qualità dei dati della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea.
Gli Stati membri che ricevono dati riservati da altri Stati membri trattano tali informazioni in maniera riservata.
Art. 9 Diffusione
1. La Commissione (Eurostat) provvede alla diffusione delle statistiche europee elaborate in forza del presente regolamento con una cadenza simile a quella indicata nell'allegato I. Tali statistiche sono rese disponibili sul sito della Commissione (Eurostat).
2. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 223/2009, e fatta salva la tutela del segreto statistico, gli Stati membri e la Commissione (Eurostat) provvedono alla diffusione dei dati e metadati richiesti dal presente regolamento, come pure dell'esatta metodologia usata per la loro elaborazione.
Art. 10 Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 19 luglio 2016. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201615.
5. Non appena adotta un atto delegato la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
a)
b)
Art. 11 Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.