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Regolamento di esecuzione (UE) 2023/980 della Commissione del 16 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 per quanto riguarda un tachigrafo intelligente di transizione e il suo uso del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione di Galileo e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada1, in particolare l’articolo 11,

Il regolamento (UE) n. 165/2014 ha introdotto i tachigrafi intelligenti, che comprendono un collegamento al sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System, «GNSS»).

Le specifiche tecniche per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione2.

Il regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha introdotto nuovi requisiti per il tachigrafo intelligente, che hanno richiesto la modifica delle relative specifiche tecniche. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 della Commissione4 ha pertanto modificato il regolamento (UE) 2016/799 per introdurre una seconda versione del tachigrafo intelligente.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 ha introdotto l’uso obbligatorio del servizio aperto di autenticazione dei messaggi di navigazione (Open Service Navigation Message Authentication, «OSNMA») di Galileo da parte dei tachigrafi intelligenti, al fine di consentire l’autenticazione delle posizioni registrate dal tachigrafo mediante l’uso del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) di Galileo.

L’OSNMA è attualmente in una fase di prova pubblica e la sua dichiarazione di servizio è prevista solo dopo la data di introduzione della seconda versione del tachigrafo intelligente nei veicoli di nuova immatricolazione. Ciò provoca incertezza per quanto riguarda sia l’omologazione delle unità elettroniche di bordo, sia il comportamento dei tachigrafi intelligenti di seconda versione in seguito a una futura modifica del segnale nello spazio nell’OSNMA.

Per garantire condizioni di prova e di omologazione armonizzate, nonché comportamenti armonizzati delle unità elettroniche di bordo, è necessario garantire un funzionamento comune dei tachigrafi intelligenti di seconda versione, sia prima che dopo la dichiarazione di servizio dell’OSNMA.

I primi tachigrafi intelligenti di seconda versione dovrebbero essere omologati sulla base del segnale nello spazio e del materiale crittografico dell’OSNMA disponibili per la fase di prova pubblica del servizio. Al fine di garantire che il conducente non sia disturbato dopo la modifica del segnale operativo nello spazio, tali tachigrafi dovrebbero ignorare l’OSNMA fino a quando non potranno essere aggiornati per utilizzare appieno tale servizio. Ciò crea un periodo di transizione per i tachigrafi intelligenti di seconda versione per quanto riguarda l’uso dell’OSNMA.

Tali tachigrafi di transizione dovrebbero garantire tutte le funzionalità di cui al capo II del regolamento (UE) n. 165/2014.

Una volta effettuata la dichiarazione di servizio OSNMA, si prevede che non saranno necessarie modifiche dell’hardware per consentire ai tachigrafi di funzionare con il servizio OSNMA operativo. Dovrebbe pertanto essere possibile aggiornare il software di un tachigrafo di transizione per utilizzare appieno l’OSNMA non appena sarà disponibile.

Alla luce dei futuri sviluppi riguardanti la disponibilità e il funzionamento dell’OSNMA, la possibilità di aggiornare il tachigrafo in un’officina o eventuali tecniche di manipolazione del tachigrafo rilevate sul campo, la Commissione può riesaminare l’opportunità di rivedere le specifiche tecniche, compresa l’opportunità di imporre l’uso completo delle capacità dell’OSNMA per il tachigrafo intelligente di transizione.

È opportuno concedere all’industria tempo sufficiente per attuare le misure transitorie. La richiesta di omologazione dei tachigrafi di transizione dovrebbe pertanto essere possibile almeno fino al 31 dicembre 2023. Dovrebbe inoltre essere possibile continuare a installare tachigrafi di transizione per un periodo di tempo limitato dopo la dichiarazione di servizio OSNMA.

Le autorità di contrasto dovrebbero essere in grado di riconoscere, una volta terminato il periodo di transizione, se il tachigrafo intelligente installato è dotato di una versione software che gli consente di utilizzare l’OSNMA di Galileo.

L’attuale data di applicazione di cui all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 impedisce alle autorità di omologazione di rilasciare l’omologazione per apparecchiature a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 in conformità alle modifiche stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 prima del 21 agosto 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 165/2014, a decorrere da tale data i veicoli immatricolati per la prima volta in uno Stato membro devono essere dotati della nuova versione del tachigrafo intelligente. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 per consentire il rilascio delle omologazioni non appena il presente regolamento entra in vigore.

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 2

All’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 è inserito il comma seguente: «Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l’apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal presente regolamento.».

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 21 agosto 2023.

Tuttavia, a decorrere dal 25 maggio 2023 e su richiesta del fabbricante, le autorità nazionali non rifiutano di rilasciare l’omologazione UE per un nuovo tipo di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né di concedere una proroga per un tipo esistente di tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica, né vietano la registrazione, l’immissione sul mercato o l’entrata in servizio di un nuovo tachigrafo, componente del tachigrafo o carta tachigrafica se l’apparecchio in questione è conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 e dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen