Regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione del 16 giugno 2023 che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli smartphone e dei tablet (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE1, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,
Il regolamento (UE) 2017/1369 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda l’etichettatura o il riscalaggio dell’etichettatura di gruppi di prodotti che presentano un notevole potenziale di risparmio energetico e, se del caso, di altre risorse.
La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici di telefoni cellulari, smartphone e tablet. Lo studio è stato realizzato in stretta collaborazione con le parti interessate e i portatori di interessi dell’Unione europea e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
Lo studio preparatorio ha concluso che il margine di riduzione del consumo energetico degli smartphone e dei tablet è notevole. Inoltre ha concluso che è possibile migliorare in modo significativo la durata di vita della batteria e, di conseguenza, la durata di vita di prodotti come smartphone e tablet grazie a un sistema di etichettatura energetica. I requisiti di etichettatura energetica dovrebbero quindi riguardare anche gli smartphone e i tablet. Attualmente tuttavia un’etichetta energetica non è ritenuta appropriata per i telefoni cordless e i feature phone, data la scarsa disomogeneità in termini di efficienza energetica dei prodotti disponibili sul mercato.
Nel 2020 gli smartphone e i tablet hanno consumato complessivamente 36,1 TWh di energia primaria, tenendo conto di tutte le fasi del ciclo di vita. Dallo studio preparatorio è emerso che, in assenza di provvedimenti normativi, tali valori sono destinati ad aumentare fino a 36,5 TWh di energia primaria nel 2030. L’effetto combinato del presente regolamento e del regolamento (UE) 2023/16702 dovrebbe limitare a 23,3 TWh il consumo energetico di smartphone e tablet nel 2030, il che equivale a un risparmio del 35 % del consumo di energia primaria rispetto ai valori che si registrerebbero in assenza di misure.
Gli smartphone e i tablet esposti alle fiere dovrebbero recare l’etichetta energetica se la prima unità del modello è già stata immessa sul mercato o è immessa sul mercato alla fiera.
I parametri del prodotto dovrebbero essere misurati o calcolati utilizzando metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dei metodi di misurazione più avanzati riconosciuti, e, ove disponibili, delle norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
L’indice di efficienza energetica di uno smartphone o di un tablet dovrebbe essere calcolato con la versione del sistema operativo installata sul modello di prodotto alla data di immissione sul mercato. Fino alla data di fine immissione sul mercato, se sullo stesso modello di prodotto è installata una versione aggiornata del sistema operativo, l’indice di efficienza energetica dovrebbe essere ricalcolato e, ove applicabile, il valore di qualsiasi altro parametro dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto dovrebbe essere rivalutato. Qualsiasi modifica dell’indice di efficienza energetica o, se del caso, di qualsiasi altra parte del valore dei parametri dell’etichetta e della scheda informativa del prodotto dovrebbe essere considerata pertinente in relazione all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369, in particolare quando tale modifica va a scapito degli utenti finali.
Per facilitare i controlli di conformità, il contenuto della documentazione tecnica di cui all’allegato VI dovrebbe essere sufficiente a consentire alle autorità di vigilanza del mercato di verificare i valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto. Conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, i valori dei parametri misurati e calcolati del modello dovrebbero essere inseriti nella banca dati dei prodotti.
In considerazione dell’aumento delle vendite dei prodotti connessi all’energia attraverso i fornitori di piattaforme online, quali definiti dal regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio4 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, anziché direttamente tramite i siti web dei fornitori, è opportuno chiarire che tali fornitori di piattaforme online dovrebbero consentire agli operatori commerciali di fornire informazioni sull’etichettatura del prodotto in questione, in conformità all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2065. Nel contesto del presente regolamento le «informazioni relative all’etichettatura e alla marcatura» di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero essere intese come relative sia all’etichetta energetica che alla scheda informativa del prodotto. In linea con l’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, i fornitori di piattaforme online non sono responsabili dei prodotti venduti attraverso le loro interfacce, a condizione che non siano effettivamente a conoscenza dell’illegalità di tali prodotti e che, una volta venuti a conoscenza dell’illegalità dei prodotti, agiscano immediatamente per rimuoverli dalle loro interfacce. Il fornitore che vende direttamente agli utenti finali via il suo sito web è soggetto agli obblighi che incombono ai distributori nelle vendite a distanza, di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369.
Al fine di garantire la coerenza con le norme industriali esistenti, i riferimenti contenuti nel presente regolamento relativi a elementi di fissaggio e connettori, strumenti, ambiente di lavoro e livello di competenza, nel contesto del calcolo dell’indice di riparabilità, sono coerenti con la terminologia utilizzata nella norma EN 45554, che fornisce metodi generali per la valutazione della capacità di riparare, riutilizzare e aggiornare i prodotti connessi all’energia.
I requisiti stabiliti nel presente regolamento dovrebbero applicarsi dopo 21 mesi dalla sua entrata in vigore.
Le misure di cui al presente regolamento sono state discusse dal forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369, e dagli esperti degli Stati membri in conformità all’articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1369,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti per l’etichettatura degli smartphone e dei tablet e la fornitura di informazioni supplementari sul prodotto per gli smartphone e i tablet.
Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
a) telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l’utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;
b) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria e il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;
c) non è progettato per essere indossato al polso;
2) «smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall’uso mobile dei servizi Internet, da un sistema operativo ottimizzato per l’uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;
b) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);
c) se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;
3) «smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è accreditato o altrimenti approvato dall’autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;
b) è destinato esclusivamente agli utenti professionali;
c) è in grado di rilevare intrusioni fisiche all’hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un’unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;
4) «utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l’uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;
5) «tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);
b) nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;
c) dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;
d) è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria; e
e) è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;
6) «punto vendita»: il luogo in cui le unità smartphone o tablet sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
2. Ai fini degli allegati da II a IX si applicano le definizioni di cui all’allegato I.
Art. 3 Obblighi dei fornitori
1. I fornitori provvedono affinché:
a) ogni smartphone o tablet sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;
b) i valori dei parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, siano inseriti nella parte pubblica della banca dati dei prodotti;
c) su richiesta del distributore, la scheda informativa del prodotto sia messa a disposizione in formato cartaceo;
d) il contenuto della documentazione tecnica, di cui all’allegato VI, sia inserito nella banca dati dei prodotti;
e) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti uno specifico modello di smartphone o tablet riportino la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica figuranti sull’etichetta, conformemente agli allegati VII e VIII;
f) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
g) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto nell’allegato III sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet;
h) una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V sia messa a disposizione dei distributori per ciascun modello di smartphone e tablet.
2. La classe di efficienza energetica e la classe di affidabilità in caso di caduta libera ripetuta di cui all’allegato II sono calcolate in conformità all’allegato IV.
Art. 4 Obblighi dei distributori
I distributori provvedono affinché:
a) nei punti vendita, comprese le fiere, ogni smartphone e tablet rechi l’etichetta, messa a disposizione dai fornitori in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), esposta in prossimità del prodotto o appesa ad esso o posta in modo tale da essere chiaramente visibile e univocamente associata allo specifico modello;
b) per la vendita a distanza, siano fornite l’etichetta e la scheda informativa del prodotto in conformità agli allegati VII e VIII;
c) i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di smartphone o tablet, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta conformemente all’allegato VII;
d) il materiale tecnico-promozionale che descrive i parametri tecnici specifici di un determinato modello di smartphone o tablet, compreso il materiale tecnico-promozionale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza figuranti sull’etichetta, conformemente all’allegato VII.
Art. 5 Metodi di misurazione
Le informazioni da fornire a norma degli articoli 3 e 4 sono ottenute tramite metodi di misurazione e di calcolo affidabili, accurati e riproducibili, che tengono conto dello stato dell’arte riconosciuto di cui all’allegato IV.
Art. 6 Procedura di verifica ai fini della vigilanza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della vigilanza del mercato di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1369, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato IX.
Art. 7 Riesame
Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta i risultati, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369.
Il riesame valuta in particolare l’opportunità di:
a) rivedere i metodi di prova per riflettere i cambiamenti nel comportamento tipico degli utenti finali e le nuove funzionalità;
b) aggiungere sull’etichetta le informazioni relative all’impronta ambientale;
c) rivedere le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato IX;
d) rivedere l’indice di riparabilità, compresi gli aspetti aggiuntivi e i prezzi dei pezzi di ricambio.
Art. 8 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen