Regolamento (UE) 2023/1670 della Commissione del 16 giugno 2023 che stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia1, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
A norma della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali nell'Unione, hanno un impatto ambientale significativo e possiedono significative potenzialità di miglioramento con riguardo all'impatto ambientale senza costi eccessivi attraverso la progettazione.
La Commissione ha condotto uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei telefoni cellulari, dei telefoni cordless e dei tablet. Lo studio è stato realizzato in cooperazione con i portatori di interessi e le parti interessate dell'Unione e dei paesi terzi e i suoi risultati sono stati resi pubblici.
Il forte aumento della domanda di smartphone e tablet, unito alla loro maggiore funzionalità, ha comportato un aumento della domanda di energia e di materiali necessari per la loro fabbricazione sul mercato dell'UE, accompagnato da un aumento dell'impatto ambientale associato. Spesso inoltre gli utenti sostituiscono i dispositivi prematuramente e, al termine della loro vita utile, questi non sono sufficientemente riutilizzati o riciclati, con conseguente spreco di risorse. In tale contesto, lo studio preparatorio ha individuato gli aspetti ambientali da affrontare nel presente regolamento. Questi aspetti riguardano principalmente l'efficienza delle risorse e comprendono la prevenzione dell'obsolescenza precoce, la riparabilità, l'affidabilità dei prodotti e dei loro componenti chiave, come batterie e display, la riutilizzabilità e la riciclabilità.
È opportuno che le specifiche per la progettazione ecocompatibile armonizzino i requisiti relativi all'efficienza delle risorse per i telefoni cellulari, i telefoni cordless e i tablet in tutta l'Unione affinché il mercato interno funzioni meglio e siano migliorate le prestazioni ambientali di tali prodotti. Alla luce di tale obiettivo e degli aspetti ambientali da affrontare, dallo studio preparatorio è emerso che le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero riguardare la progettazione per l'affidabilità, compresa la resistenza alle cadute accidentali, la resistenza ai graffi, la protezione da polvere e acqua e la longevità della batteria, la possibilità di smontare e riparare il prodotto in questione, la disponibilità di aggiornamenti della versione del sistema operativo, la cancellazione dei dati e il trasferimento delle funzionalità dopo l'uso, la fornitura di informazioni appropriate per gli utenti, i riparatori e i riciclatori, nonché la durata della batteria.
Al fine di garantire che i dispositivi possano essere riparati efficacemente, una serie di pezzi di ricambio dovrebbe essere a messa disposizione dei riparatori professionisti o degli utenti finali. Tali pezzi di ricambio, a prescindere dal fatto che siano nuovi o usati, dovrebbero consentire di migliorare o ripristinare la funzionalità del dispositivo in cui sono installati.
Al fine di garantire che i dispositivi possano essere riparati efficacemente, il prezzo dei pezzi di ricambio dovrebbe essere ragionevole e non dovrebbe scoraggiare la riparazione. Al fine di garantire la trasparenza e incentivare la fissazione di prezzi ragionevoli, il prezzo indicativo ante imposte per i pezzi di ricambio previsto a norma del presente regolamento dovrebbe essere disponibile su un sito web ad accesso libero.
Attualmente non è possibile, o è estremamente difficile, per i proprietari di telefoni cellulari, compresi gli smartphone, e di tablet modificare il sistema operativo del loro dispositivo, che è scelto e mantenuto aggiornato dal fabbricante mediante aggiornamenti periodici. Tali aggiornamenti portano generalmente alla definizione di una serie di versioni principali e minori. Gli aggiornamenti possono essere utilizzati per garantire il mantenimento della sicurezza di un dispositivo, per correggere errori nel sistema operativo o per offrire nuove funzionalità agli utenti. Gli aggiornamenti possono essere offerti su base volontaria o in seguito a un obbligo previsto dal diritto dell'Unione. Al fine di migliorare l'affidabilità dei dispositivi, occorre pertanto garantire che gli utenti continuino a ricevere tali aggiornamenti senza costi e per un periodo di tempo minimo, anche successivo alla cessazione della vendita da parte del fabbricante del modello del prodotto in questione. Tali aggiornamenti dovrebbero essere offerti o come aggiornamenti dell'ultima versione disponibile del sistema operativo che deve poter essere installabile sul dispositivo, oppure come aggiornamenti della versione del sistema operativo installata sul modello del prodotto al momento della fine dell'immissione sul mercato o delle versioni successive.
Il requisito relativo alla funzionalità di cancellazione sicura della chiave crittografica potrebbe essere implementato da soluzioni tecniche quali, tra l'altro, una funzionalità implementata nel firmware, in genere nel bootloader, in un software incluso in un ambiente di avvio autonomo, o in un software installabile nei sistemi operativi supportati forniti con il prodotto.
Il consumo totale di energia primaria della base installata nell'UE-27 di telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet nel 2020 nel corso del loro ciclo di vita è stato di 39,5 TWh (di cui 28,5 TWh per gli smartphone, 1,6 TWh per i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, 1,8 TWh per i telefoni cordless e 7,6 TWh per i tablet), che include una quota importante di consumo di energia primaria nella produzione al di fuori dell'UE-27. Di questi 39,5 TWh, la quota attribuita al consumo di energia elettrica (sia per la produzione che per l'utilizzo) è di 26,6 TWh (19,2 TWh, 0,9 TWh, 1,1 TWh e 5,4 TWh, rispettivamente per smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet). In assenza di misure normative, tali valori dovrebbero diminuire leggermente, arrivando a 39,3 TWh (29,3 TWh, 1,5 TWh, 1,4 TWh e 7,3 TWh, rispettivamente, per smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet) di energia primaria nel 2030. L'effetto combinato del presente regolamento e del regolamento delegato (UE) 2023/1669 della Commissione2 dovrebbe limitare il valore del 2030 a 25,4 TWh (18,2 TWh, 1,0 TWh, 1,1 TWh e 5,2 TWh, rispettivamente, per gli smartphone, i telefoni cellulari diversi dagli smartphone, i telefoni cordless e i tablet), con un risparmio pari a circa il 33 % sul consumo di energia primaria di smartphone, telefoni cellulari diversi dagli smartphone, telefoni cordless e tablet rispetto a quanto accadrebbe in assenza di misure.
I parametri pertinenti dei prodotti dovrebbero essere misurati avvalendosi di metodi affidabili, accurati e riproducibili. Tali metodi dovrebbero tener conto dei metodi di misurazione più avanzati riconosciuti, comprese, ove disponibili, le norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normazione, di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio3.
Conformemente all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento dovrebbe specificare le procedure di valutazione della conformità applicabili.
Per agevolare i controlli di conformità i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dovrebbero fornire nella documentazione tecnica le informazioni di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, nella misura in cui sono pertinenti ai requisiti definiti nel presente regolamento.
Ai fini della sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori e i mandatari dovrebbero poter fare riferimento alla banca dati dei prodotti se la documentazione tecnica di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1669 contiene le stesse informazioni.
Al fine di proteggere i consumatori ed evitare che le norme stabilite dal presente regolamento siano aggirate, dovrebbero essere vietati i prodotti che alterano automaticamente le loro prestazioni in condizioni di prova allo scopo di migliorare i parametri dichiarati.
Oltre ai requisiti giuridicamente vincolanti di cui al presente regolamento, è opportuno individuare parametri di riferimento indicativi per le migliori tecnologie disponibili per far sì che le informazioni sulla prestazione ambientale durante il ciclo di vita dei prodotti disciplinati dal presente regolamento siano ampiamente disponibili e facilmente accessibili, conformemente all'allegato I, parte 3, punto 2, della direttiva 2009/125/CE.
Un riesame del presente regolamento dovrebbe valutare l'adeguatezza e l'efficacia delle sue disposizioni ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. I tempi del riesame dovrebbero tenere conto, tra l'altro, dell'attuazione, o meno, di tutte le disposizioni e del loro eventuale effetto sul mercato.
Il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione4 dovrebbe essere modificato al fine di escludere i telefoni cordless dal suo ambito di applicazione per evitare sovrapposizioni con gli stessi prodotti oggetto del presente regolamento.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero iniziare a essere applicate 21 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di dare ai fabbricanti il tempo sufficiente per riprogettare i loro prodotti soggetti al presente regolamento.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l'immissione sul mercato di smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet.
2. Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti:
a) telefoni cellulari e tablet dotati di display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
b) smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza.
c) smartphone, altri telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva e disciplinati dalla direttiva 2014/34/UE.
Art. 2 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;
b) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;
c) non è progettato per essere indossato al polso;
2) «smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall'uso mobile dei servizi internet, da un sistema operativo ottimizzato per l'uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;
b) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);
c) se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;
3) «smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è accreditato o altrimenti approvato dall'autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;
b) è destinato esclusivamente agli utenti professionali;
c) è in grado di rilevare intrusioni fisiche all'hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un'unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;
4) «utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l'uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;
5) «telefono cordless»: un dispositivo elettronico portatile senza filo che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni fissa;
b) è collegato a una stazione base attraverso un'interfaccia radio;
c) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno serve principalmente per la ricarica della batteria;
6) «stazione base»: un dispositivo che funge da ponte tra la connessione di rete (telefonica o internet) e uno o più ricevitori di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di router per altri dispositivi. Una stazione base di solito include anche una base di ricarica integrata per ricaricare il ricevitore;
7) «base di ricarica»: un dispositivo che funge da unità di ricarica per un singolo ricevitore di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di connessione alla rete;
8) «tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:
a) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);
b) nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;
c) dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;
d) è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria;
e) è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;
9) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello del prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario;
10) «banca dati dei prodotti»: una raccolta di dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1369;
11) «modello equivalente»: un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello con identificativo di modello diverso.
2. Ai fini degli allegati da II a V si applicano anche le definizioni di cui all'allegato I.
Art. 3 Specifiche per la progettazione ecocompatibile
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile stabilite nell'allegato II si applicano a decorrere dalle date ivi indicate.
Art. 4 Valutazione della conformità
1. La procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 8 della direttiva 2009/125/CE è il sistema di controllo interno della progettazione stabilito nell'allegato IV della stessa direttiva o il sistema di gestione stabilito nell'allegato V della stessa direttiva.
2. Ai fini della valutazione della conformità a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, la documentazione tecnica contiene una copia delle informazioni di prodotto fornite in conformità all'allegato II del presente regolamento, nonché i dettagli e i risultati dei calcoli di cui all'allegato III del presente regolamento.
3.
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
a) da un modello avente le medesime caratteristiche tecniche pertinenti per le informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante, oppure
b) dai calcoli effettuati in base al progetto o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi,
la documentazione tecnica comprende i dettagli di tali calcoli, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l'accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell'identità tra i modelli di costruttori diversi.
La documentazione tecnica contiene un elenco di tutti i modelli equivalenti, compresi gli identificativi dei modelli.
4. La documentazione tecnica comprende inoltre le informazioni indicate nell'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2023/1669 nell'ordine ivi previsto. A fini di sorveglianza del mercato i fabbricanti, gli importatori o i mandatari possono fare riferimento, fatto salvo l'allegato IV, punto 2, lettera g), della direttiva 2009/125/CE, alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti, che contiene le stesse informazioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1669.
Art. 5 Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche a fini di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all'allegato IV del presente regolamento.
Art. 6 Elusione
Art. 7 Parametri di riferimento indicativi
I parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie più efficienti disponibili sul mercato al 20 settembre 2023 sono stabiliti all'allegato V.
Art. 8 Riesame
Entro il 20 settembre 2027 la Commissione procede al riesame del presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e ne presenta il risultato, incluso, se del caso, un progetto di revisione della proposta, al forum consultivo istituito a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio5.
Il riesame valuta in particolare:
a) la necessità di rivedere l'ambito di applicazione del presente regolamento per riflettere l'evoluzione del mercato;
b) l'opportunità di includere i dispositivi indossabili intelligenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento e di definire per essi requisiti generici e specifici;
c) l'opportunità di stabilire particolari specifiche per la progettazione ecocompatibile relative alla resistenza dei tablet alle cadute accidentali;
d) l'opportunità di aumentare la severità del requisito sulla durata della batteria in cicli;
e) l'opportunità di definire una batteria standardizzata che possa essere utilizzata in modo intercambiabile su una gamma di telefoni cellulari e tablet;
f) la necessità di definire requisiti volti a consentire o migliorare la riparazione o il potenziamento con pezzi di ricambio usati o di terzi;
g) la necessità di rivedere o ampliare l'elenco dei pezzi di ricambio, della disponibilità dei pezzi di ricambio per gruppo destinatario, comprendente riparatori professionisti e utenti finali, e delle informazioni sulla riparazione per le quali sono previsti requisiti;
h) l'inclusione di ulteriori elementi chimici negli obblighi di informazione di cui all'allegato II;
i) la necessità di includere i requisiti di affidabilità relativi ai dispositivi pieghevoli;
j) l'opportunità di imporre requisiti sul contenuto riciclato dei materiali;
k) l'opportunità di imporre ulteriori obblighi di informazione sui prezzi dei pezzi di ricambio;
l) la possibilità per i fabbricanti di rendere pubblicamente disponibili su un sito web ad accesso libero i dati per la stampa 3D di componenti in plastica (ad esempio il coperchio del vano batteria, pulsanti, ecc.), in aggiunta all'obbligo di mettere tali pezzi di ricambio a disposizione dei riparatori professionisti o degli utenti finali o come mezzo per adempiere a tale obbligo;
m) l'opportunità di vietare la serializzazione delle parti;
n) l'adeguatezza dei requisiti relativi agli aggiornamenti delle funzionalità del sistema operativo;
o) l'adeguatezza delle esclusioni per i dispositivi pieghevoli;
p) l'opportunità di definire specifiche per la progettazione ecocompatibile di telefoni cellulari dotati di display principale flessibile che l'utente può srotolare e arrotolare completamente o in parte;
q) l'opportunità di prorogare i periodi di disponibilità degli aggiornamenti del sistema operativo;
r) l'opportunità di prorogare il periodi di disponibilità dei pezzi di ricambio.
Art. 9 Modifica del regolamento (UE) 2023/826
Il regolamento (UE) 2023/826 è così modificato:
all'allegato II, punto 3, la dicitura «altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali» è sostituita dalla seguente: altre apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione, ad esclusione dei display elettronici disciplinati dal regolamento (UE) 2019/2021, dei telefoni cordless disciplinati dal regolamento (UE) 2023/1670 e dei proiettori con meccanismi di scambio di lenti con diverse lunghezze focali.
Art. 10 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 giugno 2025. L'articolo 6 si applica a decorrere dal 20 settembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen