Regolamento (UE) 2023/2419 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 relativo all’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
In considerazione degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) di garantire un reddito equo agli agricoltori e di rispondere alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, la crescente domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori rappresenta un’opportunità per espandere ulteriormente il settore degli alimenti per animali da compagnia e per incrementare il reddito degli agricoltori operanti nell’ambito della produzione biologica. Riconoscere il potenziale contributo del settore degli alimenti per animali da compagnia al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo così come le nuove misure in materia di etichettatura previste dal presente regolamento e l’uso uniforme del logo di produzione biologica dell’Unione europea dovrebbe contribuire a sviluppare e promuovere il settore degli alimenti per animali da compagnia, sia attraverso la vendita di prodotti ai consumatori consapevoli del contenuto biologico di ciò che acquistano sia attraverso l’opportunità di apportare valore aggiunto ai sottoprodotti e ai coprodotti biologici. Il settore degli alimenti per animali da compagnia dovrebbe così contribuire, seppur moderatamente, a conseguire un ampliamento della superficie agricola dell’Unione destinata all’agricoltura biologica entro il 2030, come previsto nella comunicazione della Commissione del 19 aprile 2021 relativa a un piano d’azione per lo sviluppo della produzione biologica.
Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio3 stabilisce norme relative alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Tale regolamento si applica sia ai mangimi per animali destinati alla produzione di alimenti sia ai mangimi per animali da compagnia – ossia gli alimenti per animali da compagnia. A norma di detto regolamento, gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere autorizzati per tutti i tipi di mangimi biologici, ma nella denominazione di vendita non può essere utilizzato un termine riferito alla produzione biologica se non tutti gli ingredienti sono biologici, a prescindere dalla loro proporzione. Inoltre, tali mangimi non possono recare il logo di produzione biologica dell’Unione europea. Di conseguenza, i consumatori finali non sono direttamente informati della conformità del prodotto alle norme di produzione biologica.
Gli operatori sono informati in merito alla composizione e alla percentuale di ingredienti biologici, in conversione e non biologici nei mangimi composti, conformemente all’allegato III, punto 2.1.2, del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, quando i mangimi sono venduti direttamente al dettaglio a consumatori finali, allo stato attuale non esistono norme relative alla fornitura di informazioni sugli ingredienti biologici nei mangimi composti in cui non tutti gli ingredienti agricoli sono biologici. La presenza di ingredienti agricoli non biologici è particolarmente rilevante nel caso degli alimenti per gli animali da compagnia. I consumatori finali dovrebbero essere adeguatamente informati in merito alla composizione degli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti agricoli sia biologici che non biologici, inducendo così la fiducia nei consumatori e consentendo lo sviluppo di una concorrenza leale tra gli operatori del settore degli alimenti per animali da compagnia.
Anteriormente all’applicazione del regolamento (UE) 2018/848, e conformemente all’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione4, alcuni Stati membri, ispirandosi alle norme applicabili agli alimenti biologici trasformati, avevano stabilito norme nazionali o avevano riconosciuto norme private che consentivano l’uso di un termine riferito alla produzione biologica nella denominazione di vendita degli alimenti per animali da compagnia quando almeno il 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto era biologico.
Ai fini dell’informazione dei consumatori, della coerenza e della trasparenza del mercato nonché al fine di incentivare l’uso di ingredienti biologici, a determinate condizioni dovrebbe essere possibile fare riferimento alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti degli alimenti per animali da compagnia. Le norme di etichettatura per gli alimenti biologici per animali da compagnia a livello dell’Unione dovrebbero pertanto rispecchiare quelle per gli alimenti biologici, dato che entrambe le categorie di prodotti sono vendute principalmente al dettaglio a consumatori finali.
Per tale motivo è opportuno stabilire requisiti in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia che rientrino nel concetto di altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848. Dato che gli alimenti per animali da compagnia costituiscono mangimi per una specifica categoria di animali, le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 applicabili ai mangimi dovrebbero continuare ad applicarsi agli alimenti per animali da compagnia, in particolare quelle riguardanti la produzione, la certificazione, il controllo, la commercializzazione e gli scambi con i paesi terzi.
Le informazioni sul rispetto delle norme di produzione biologica dovrebbero essere fornite mediante i termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, nonché attraverso l’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea. Al fine di facilitare la consapevolezza sul rispetto delle norme di produzione biologica, il logo di produzione biologica dell’Unione europea dovrebbe essere obbligatorio per tutti gli alimenti per animali da compagnia preimballati conformi al regolamento (UE) 2018/848 e al presente regolamento e prodotti all’interno dell’Unione, come nel caso degli alimenti preimballati di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848.
Al fine di favorire l’ulteriore sviluppo del settore degli alimenti per animali da compagnia, è opportuno introdurre disposizioni specifiche sull’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, sull’uso di termini riferiti alla produzione biologica nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, nonché sull’uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea. È opportuno anche stabilire disposizioni speciali in materia di etichettatura per consentire ai consumatori finali di identificare gli ingredienti biologici utilizzati nei prodotti costituiti principalmente da un ingrediente proveniente dalla caccia o dalla pesca, a condizione che tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici.
Dopo il 1o gennaio 2022 gli operatori hanno continuato a etichettare gli alimenti per animali da compagnia conformemente alle norme nazionali o alle norme private, a causa della disponibilità limitata in forma biologica di taluni ingredienti agricoli necessari, come talune materie prime per mangimi e additivi per mangimi, al fine di migliorare l’appetibilità degli alimenti per animali da compagnia o di garantire il valore nutrizionale. È pertanto opportuno consentire l’esaurimento delle scorte di prodotti etichettati conformemente a tali norme nazionali o alle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri in conformità dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 tra il 1o gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
È opportuno stabilire una data di applicazione differita per l’applicazione dell’obbligo di utilizzare il logo di produzione biologica dell’Unione europea per l’etichettatura degli alimenti preimballati per animali da compagnia, al fine di consentire agli operatori di prepararsi pienamente all’applicazione dei nuovi requisiti in materia di etichettatura.
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adozione di norme uniformi sull’etichettatura degli alimenti biologici per animali da compagnia, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento stabilisce requisiti specifici in materia di etichettatura per gli alimenti per animali da compagnia prodotti conformemente alle norme relative alla produzione biologica di mangimi previste dal regolamento (UE) 2018/848.
Il presente regolamento rientra nel concetto di altre disposizioni specifiche del diritto dell’Unione relative all’immissione di prodotti sul mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/848.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «alimenti per animali da compagnia»: mangimi ai sensi dell’articolo 3, punto 46), del regolamento (UE) 2018/848 destinati agli animali da compagnia, quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio5;
2) «alimenti preimballati per animali da compagnia»: qualsiasi unità di vendita di alimenti per animali da compagnia destinata a essere presentata come tale al consumatore finale, costituita da alimenti per animali da compagnia e dall’imballaggio in cui sono stati confezionati prima di essere messi in vendita, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; gli «alimenti preimballati per animali da compagnia» non comprendono gli alimenti per animali da compagnia imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore finale o gli alimenti per animali da compagnia preimballati per la vendita diretta.
Art. 3 Uso di termini riferiti alla produzione biologica sull’etichetta degli alimenti per animali da compagnia
1. Per gli alimenti per animali da compagnia possono essere utilizzati i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848:
a) nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti, purché:
i) gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento; e
ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico;
b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, purché:
i) meno del 95 % in peso degli ingredienti agricoli del prodotto sia biologico e tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel regolamento (UE) 2018/848;
ii) nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; e
iii) gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
2. Per gli alimenti per animali da compagnia contenenti ingredienti derivanti dalla caccia o dalla pesca, i termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 possono essere utilizzati nella denominazione di vendita e nell’elenco degli ingredienti a condizione che:
a) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;
b) tali termini siano chiaramente riferiti, nella denominazione di vendita, a un ingrediente biologico diverso dall’ingrediente principale;
c) tutti gli altri ingredienti agricoli siano biologici;
d) nella produzione degli alimenti per animali da compagnia siano utilizzati esclusivamente additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici autorizzati a norma dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2018/848; e
e) gli alimenti per animali da compagnia siano conformi alle norme dettagliate di produzione di cui all’allegato II, parte V, punti 1.5, 2.1, 2.2 e 2.4, del regolamento (UE) 2018/848 e alle tecniche di trasformazione stabilite conformemente all’articolo 17, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
3. L’elenco degli ingredienti di cui ai paragrafi 1 e 2 indica quali ingredienti sono biologici. I riferimenti alla produzione biologica possono figurare soltanto in relazione agli ingredienti biologici.
4. L’elenco di ingredienti di cui al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2 comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.
5. I termini di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 e l’indicazione della percentuale di cui al paragrafo 4 del presente articolo compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 4 Uso del logo di produzione biologica dell’Unione europea sull’etichettatura degli alimenti per animali da compagnia
1. Il logo di produzione biologica dell’Unione europea di cui all’articolo 33 del regolamento (UE) 2018/848 può essere utilizzato unicamente nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità degli alimenti per animali da compagnia che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Nel caso di alimenti preimballati per animali da compagnia conformi alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sull’imballaggio figura il logo di produzione biologica dell’Unione europea.
Art. 5 Disposizioni transitorie
Gli alimenti biologici per animali da compagnia etichettati conformemente alle norme nazionali o, in assenza di queste, alle norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri e in conformità dell’articolo 95, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 889/2008 tra il 1o gennaio 2022 e 30 ottobre 2023 possono essere immessi sul mercato fino all’esaurimento delle scorte.
Art. 6 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia l’articolo 4, paragrafo 2, si applica a partire dal 1o magio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, il 18 ottobre 2023 Per il Parlamento europeo La presidente R. Metsola Per il Consiglio Il presidente J. M. Albares Bueno