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Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (Testo rilevante ai fini SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Banca centrale europea1,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato2,

Il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio3, ha definito la classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (in seguito denominata «NACE Rev. 1» o «NACE Rev. 1.1»).

Al fine di tener conto degli sviluppi tecnologici e dei cambiamenti strutturali nell’economia è opportuno definire una classificazione aggiornata denominata NACE Revisione 2 (in seguito denominata «NACE Rev. 2»).

Una classificazione aggiornata come la NACE Rev. 2 è indispensabile per l’attuale attività di revisione delle statistiche comunitarie da parte della Commissione. Si prevede che grazie a dati maggiormente paragonabili e pertinenti essa favorirà una migliore governanza economica a livello comunitario e nazionale.

Il funzionamento del mercato interno richiede l'applicazione di norme statistiche per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali e comunitari, al fine di rendere accessibili alle imprese, alle istituzioni finanziarie, alle amministrazioni nazionali e a tutti gli altri operatori del mercato unico dati statistici attendibili e comparabili. A tal fine è essenziale che le varie categorie di classificazione delle attività nella Comunità siano interpretate uniformemente in tutti gli Stati membri.

Statistiche affidabili e comparabili sono necessarie per consentire alle imprese di valutare la propria competitività e servono alle istituzioni comunitarie per impedire distorsioni della concorrenza.

La definizione di una classificazione statistica comune riveduta delle attività economiche non obbliga gli Stati membri a raccogliere, pubblicare o fornire dati. Tuttavia, solo se gli Stati membri utilizzano classificazioni di attività connesse alla classificazione comunitaria è possibile fornire informazioni integrate con l’affidabilità, la tempestività, la flessibilità e il grado di dettaglio necessari per la gestione del mercato interno.

È opportuno disporre che per conformarsi alle disposizioni nazionali gli Stati membri possano integrare nelle loro nomenclature nazionali categorie supplementari basate sulla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità.

Ai fini della comparabilità internazionale delle statistiche economiche occorre che gli Stati membri e le istituzioni comunitarie utilizzino classificazioni delle attività economiche direttamente connesse alla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica (CITI) Rev. 4 adottata dalla commissione statistica delle Nazioni Unite.

Nell’impiego della classificazione delle attività economiche nella Comunità è opportuno che la Commissione sia assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio4, in particolare per assicurare, per quanto riguarda l’esame dei problemi derivanti dall’applicazione della NACE Rev. 2, una transizione pienamente coordinata dalla NACE Rev. 1 alla NACE Rev. 2, così come l'elaborazione di future modifiche alla NACE Rev. 2.

Il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio5, stabilisce un quadro comune per l’istituzione a fini statistici di registri di imprese comprendente definizioni, caratteristiche, campo di applicazione e procedure di aggiornamento armonizzati.

La definizione di una classificazione statistica riveduta delle attività economiche rende necessario modificare segnatamente vari riferimenti alla NACE Rev. 1 nonché una serie di atti pertinenti. Occorre pertanto modificare i seguenti strumenti: il regolamento (CEE) n. 3037/90, il regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativo ad un'indagine comunitaria sulla produzione industriale6, il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese7, il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali8, il regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada9, il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro10, il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti11, il regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro12, il regolamento (CE) n. 48/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali sull'industria dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-200913, il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione14 e il regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese15.

Una serie di atti comunitari va modificata prima della transizione alla NACE Rev. 2 secondo le procedure specifiche ad essi applicabili, segnatamente: il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità16, il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità17 e il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero18.

Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione19.

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare o di integrare la NACE Rev. 2 per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici, ovvero per uniformarla ad altre classificazioni economiche o sociali. Tali misure, di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento o integrare il presente regolamento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Dato che l’obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che consentano l’elaborazione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere meglio realizzato a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà enunciato all’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario al conseguimento di tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Il comitato del programma statistico è stato consultato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Sezione I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea (di seguito denominata «NACE Rev. 2»). Tale classificazione assicura che le classificazioni comunitarie siano pertinenti alla realtà economica e aumenta la comparabilità tra classificazioni nazionali, comunitarie e internazionali e di conseguenza tra statistiche nazionali, comunitarie e internazionali.

2. Il presente regolamento si applica unicamente all’impiego della classificazione per fini statistici.

Art. 2 NACE Rev. 2

1. La NACE Rev. 2 si articola in:

  1. a) un primo livello, che comprende voci identificate da un codice alfabetico (sezioni);

  2. b) un secondo livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a due cifre (divisioni);

  3. c) un terzo livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a tre cifre (gruppi);

  4. d) un quarto livello, che comprende voci identificate da un codice numerico a quattro cifre (classi).

2. La NACE Rev. 2 figura nell’allegato I.

Art. 3 Impiego della NACE Rev. 2

La Commissione impiega la NACE Rev. 2 per tutte le statistiche classificate in base alle attività economiche.

Art. 4 Classificazioni nazionali delle attività economiche

1. Le statistiche degli Stati membri presentate in base alle attività economiche vanno elaborate utilizzando la NACE Rev. 2 o una classificazione nazionale ricavata da essa.

2. La classificazione nazionale può contenere nuove voci e livelli, inoltre è possibile utilizzare codici diversi. Ogni livello, ad eccezione del più alto, deve comprendere le stesse voci del corrispondente livello della NACE Rev. 2, oppure voci che ne costituiscono un’esatta ripartizione.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per approvazione prima della pubblicazione, i progetti di documenti che definiscono o modificano la classificazione nazionale. Entro due mesi la Commissione verifica la conformità di questi progetti al paragrafo 2. La Commissione trasmette agli altri Stati membri, per informazione, la classificazione nazionale approvata. Le classificazioni nazionali degli Stati membri comprendono una tabella di corrispondenza tra la classificazione nazionale e la NACE Rev. 2.

4. In caso di incompatibilità tra alcune voci della NACE Rev. 2 e la struttura economica nazionale la Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare un raggruppamento delle voci della NACE Rev. 2 per settori specifici. Per ottenere tale autorizzazione lo Stato membro interessato deve fornire alla Commissione ogni informazione necessaria per valutare la richiesta. Entro tre mesi la Commissione prende una decisione al riguardo. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 2 tale autorizzazione non può tuttavia consentire allo Stato membro interessato di scomporre le voci raggruppate in modo diverso da quello previsto dalla NACE Rev. 2.

5. La Commissione, unitamente allo Stato membro interessato, effettua un riesame periodico delle autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 4, al fine di verificare se siano ancora giustificate.

Art. 5 Compiti della Commissione

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la diffusione, il mantenimento e la promozione della NACE Rev. 2, segnatamente:

  1. a) redigendo, aggiornando e pubblicando note esplicative della NACE Rev. 2;

  2. b) elaborando e pubblicando orientamenti per la classificazione delle unità statistiche conformemente alla NACE Rev. 2;

  3. c) pubblicando tabelle di corrispondenza tra la NACE Rev. 1.1 e la NACE Rev. 2 e tra la NACE Rev. 2 e la NACE Rev. 1.1;

  4. d) impegnandosi per migliorare la coerenza con altre classificazioni sociali ed economiche.

Art. 6 Atti delegati e di esecuzione

1. I seguenti provvedimenti relativi all’applicazione della NACE Rev. 2 sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2:

  1. a) decisioni necessarie in caso di problemi derivanti dall’applicazione della NACE Rev. 2, compreso l'inserimento di attività economiche in classi specifiche; e

  2. b) provvedimenti tecnici volti ad assicurare una transizione totalmente coordinata dalla NACE Rev. 1.1 alla NACE Rev. 2, segnatamente per quanto riguarda i problemi connessi a rotture delle serie temporali, compresi doppie relazioni e calcolo retrospettivo delle serie temporali.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 6 bis, con cui modifica l’allegato I per tener conto degli sviluppi tecnologici o economici o per uniformarlo ad altre classificazioni economiche e sociali.

3. Occorre tenere conto del principio secondo il quale i vantaggi dell'aggiornamento della NACE Rev. 2 devono essere preponderanti rispetto ai costi nonché del principio secondo il quale i costi e gli oneri aggiuntivi rimangono entro limiti ragionevoli.

Art. 6 bis Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 26 luglio 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 20161.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 8 Applicazione della NACE Rev. 2

1. Le unità statistiche cui è fatto riferimento nei registri d'imprese istituiti a norma del regolamento (CEE) n. 2186/93 sono classificate secondo la NACE rev. 2.

2. Gli Stati membri elaborano le statistiche relative alle attività economiche svolte a partire dall’1 gennaio 2008 in base alla NACE Rev. 2 o a una classificazione nazionale ad essa conforme a norma dell’articolo 4.

3. In deroga al paragrafo 2, dal 1o gennaio 2009 le statistiche congiunturali, elaborate a norma del regolamento (CE) n. 1165/98, e l’indice del costo del lavoro, elaborato a norma del regolamento (CE) n. 450/2003, sono prodotti in base alla NACE Rev. 2.

4. La disposizione di cui al paragrafo 2 non si applica all’elaborazione delle seguenti statistiche:

  1. a) le statistiche sui conti nazionali a norma del regolamento (CE) n. 2223/96;

  2. b) i conti economici dell'agricoltura a norma del regolamento (CE) n. 138/2004;

  3. c) le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero a norma del regolamento (CE) n. 184/2005.

Sezione II. Modifiche ad atti correlati

Art. 10 Modifiche al regolamento (CEE) n. 3924/91

Il regolamento (CEE) n. 3924/91 è così modificato:

  1. 1) i termini «NACE Rev. 1» sono sostituiti da «NACE Rev. 2» in tutto il testo;

  2. 2) all'articolo 2 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il campo dell'indagine di cui all'articolo 1 è quello delle attività delle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 2).».