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Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione del 31 gennaio 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»)1, in particolare l'articolo 49, paragrafo 7,

Il presente regolamento specifica i ruoli, le norme e gli obblighi, nonché la struttura del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (European Common Criteria-based cybersecurity certification – EUCC) in conformità del quadro europeo di certificazione della cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2019/881. L'EUCC si fonda sull'accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) dei certificati di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione del gruppo di alti funzionari competente in materia di sicurezza dei sistemi d'informazione2 (Senior Officials Group – Information Systems Security, SOG-IS) e si basa sui criteri comuni, comprese le procedure e i documenti del gruppo.

Il sistema dovrebbe basarsi su norme internazionali consolidate. I criteri comuni (Common Criteria) sono una norma internazionale per la valutazione della sicurezza delle informazioni pubblicata, ad esempio, come ISO/IEC 15408 Information security, cybersecurity and privacy protection — Evaluation criteria for IT security. Essa si basa sulla valutazione da parte di terzi e prevede sette livelli di garanzia della valutazione (Evaluation Assurance Level – EAL). I criteri comuni sono accompagnati dalla metodologia comune di valutazione (Common Evaluation Methodology), pubblicata, ad esempio come ISO/IEC 18045 - Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT security - Methodology for IT security evaluation. Le specifiche e i documenti che applicano le disposizioni del presente regolamento possono riferirsi a una norma disponibile al pubblico che rispecchia la norma utilizzata per la certificazione nel quadro del presente regolamento, ad esempio i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione (Common Criteria for Information Technology Security Evaluation) e la metodologia comune per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione (Common Methodology for Information Technology Security Evaluation).

L'EUCC utilizza la famiglia di valutazione delle vulnerabilità dei criteri comuni (AVA_VAN), componenti da 1 a 5. I cinque componenti forniscono tutti i determinanti e tutte le dipendenze principali per l'analisi delle vulnerabilità dei prodotti TIC. Dal momento che corrispondono ai livelli di affidabilità del presente regolamento, i componenti consentono di compiere una scelta consapevole in merito all'affidabilità sulla base delle valutazioni dei requisiti di sicurezza e del rischio associato all'uso previsto del prodotto TIC che sono state effettuate. Il richiedente di un certificato EUCC dovrebbe fornire la documentazione relativa all'uso previsto del prodotto TIC e l'analisi dei livelli di rischio associati a tale uso per consentire all'organismo di valutazione della conformità di valutare l'idoneità del livello di affidabilità selezionato. Se le attività di valutazione e certificazione sono svolte dallo stesso organismo di valutazione della conformità, il richiedente dovrebbe presentare le informazioni richieste un'unica volta.

Un settore tecnico costituisce un quadro di riferimento in cui rientra un gruppo di prodotti TIC con funzionalità di sicurezza specifiche e simili in grado di attenuare gli attacchi e nell'ambito del quale le caratteristiche sono comuni a un determinato livello di affidabilità. Esso indica nei documenti sullo stato dell'arte i requisiti di sicurezza specifici, nonché i metodi, le tecniche e gli strumenti di valutazione supplementari applicabili alla certificazione dei prodotti TIC che rientrano in tale settore tecnico. Pertanto promuove anche l'armonizzazione della valutazione dei prodotti TIC contemplati. Attualmente sono ampiamente utilizzati due settori tecnici per la certificazione ai livelli AVA_VAN.4 e AVA_VAN.5. Il primo è quello relativo a «smart card e dispositivi analoghi» in cui porzioni significative della funzionalità di sicurezza richiesta dipendono da elementi hardware specifici, personalizzati e spesso separabili (ad esempio hardware per smart card, circuiti integrati, prodotti compositi per smart card, Trusted Platform Modules utilizzati nel trusted computing o carte tachigrafiche digitali). Il secondo è quello dei «dispositivi hardware con box di sicurezza» in cui porzioni significative della funzionalità di sicurezza richiesta dipendono da un involucro fisico hardware (denominato «box di sicurezza») progettato per resistere agli attacchi diretti (ad esempio terminali di pagamento, tachigrafi, contatori intelligenti, terminali di controllo degli accessi e moduli di sicurezza hardware).

Al momento della richiesta di certificazione il richiedente dovrebbe mettere in relazione le proprie motivazioni per la selezione di un livello di affidabilità con gli obiettivi stabiliti nell'articolo 51 del regolamento (UE) 2019/881 e con la selezione dei componenti dal catalogo dei requisiti funzionali di sicurezza e dei requisiti di garanzia della sicurezza contenuto nei criteri comuni. Gli organismi di certificazione dovrebbero valutare l'adeguatezza del livello di affidabilità selezionato e garantire che esso sia commisurato al livello di rischio associato all'uso previsto del prodotto TIC.

Nell'ambito dei criteri comuni la certificazione è effettuata rispetto a un traguardo di sicurezza che comprende una definizione del problema di sicurezza del prodotto TIC, nonché gli obiettivi di sicurezza che affrontano tale problema. Il problema di sicurezza fornisce dettagli sull'uso previsto del prodotto TIC e sui rischi associati a tale uso. Un insieme selezionato di requisiti di sicurezza risponde sia al problema sia agli obiettivi di sicurezza di un prodotto TIC.

I profili di protezione sono uno strumento efficace per determinare a priori i criteri comuni applicabili a una determinata categoria di prodotti TIC e pertanto costituiscono anche un elemento essenziale nel processo di certificazione dei prodotti TIC contemplati dal profilo di protezione. Il profilo di protezione è utilizzato ai fini della valutazione dei futuri traguardi di sicurezza che rientrano nella categoria di prodotti TIC a cui si rivolge. I profili di protezione semplificano e migliorano ulteriormente l'efficienza del processo di certificazione dei prodotti TIC e aiutano gli utenti a specificare in modo corretto ed efficace le funzionalità degli stessi. I profili di protezione dovrebbero quindi essere considerati parte integrante del processo TIC che porta alla certificazione dei prodotti TIC.

Affinché possano esercitare il proprio ruolo nel processo TIC a sostegno dello sviluppo e della messa a disposizione di un prodotto TIC certificato, i profili di protezione dovrebbero anch'essi poter essere certificati indipendentemente dalla certificazione del prodotto TIC specifico che vi rientra. È quindi essenziale che ai profili di protezione sia applicato almeno lo stesso livello di controllo previsto per i traguardi di sicurezza al fine di garantire un elevato livello di cibersicurezza. I profili di protezione dovrebbero essere valutati e certificati separatamente dal relativo prodotto TIC e unicamente applicando la classe di affidabilità per i profili di protezione (APE) e, ove applicabile, per le configurazioni dei profili di protezione (ACE) di cui ai criteri comuni e alla metodologia comune di valutazione. In considerazione del loro importante e delicato ruolo di riferimento nella certificazione dei prodotti TIC, tali profili dovrebbero essere certificati solo dagli enti pubblici o da un organismo di certificazione che ha ricevuto la previa approvazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza per tale profilo di protezione specifico. Dato il loro ruolo fondamentale per la certificazione al livello di affidabilità «elevato», in particolare al di fuori dei settori tecnici, i profili di protezione dovrebbero essere elaborati come documenti sullo stato dell'arte che dovrebbero essere approvati dal gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza (European Cybersecurity Certification Group, ECCG).

Le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dovrebbero includere i profili di protezione certificati nel monitoraggio della conformità e della compliance nell'ambito dell'EUCC. Se le metodologie, gli strumenti e le competenze applicati agli approcci di valutazione dei prodotti TIC sono disponibili per profili di protezione certificati specifici, i settori tecnici possono basarsi su tali profili di protezione specifici.

Al fine di garantire un elevato livello di fiducia e affidabilità dei prodotti TIC certificati, a norma del presente regolamento non dovrebbe essere consentita l'autovalutazione. Dovrebbe essere consentita solo la valutazione di conformità da parte di terzi effettuata dalle strutture di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione (Information Technology Security Evaluation Facilities – ITSEF) e dagli organismi di certificazione.

La comunità SOG-IS ha fornito interpretazioni e approcci comuni per l'applicazione dei criteri comuni e della metodologia comune di valutazione nella certificazione, in particolare per il livello di affidabilità «elevato» perseguito dai settori tecnici «smart card e dispositivi simili» e «dispositivi hardware con box di sicurezza». Il riutilizzo di tali documenti di sostegno nel sistema EUCC garantisce una transizione agevole dai sistemi SOG-IS attuati a livello nazionale al sistema EUCC armonizzato. Pertanto il presente regolamento dovrebbe includere metodologie di valutazione armonizzate di rilevanza generale per tutte le attività di certificazione. Inoltre la Commissione dovrebbe poter richiedere al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza di adottare un parere che approvi e raccomandi l'applicazione delle metodologie di valutazione specificate nei documenti sullo stato dell'arte per la certificazione del prodotto TIC o del profilo di protezione nell'ambito del sistema EUCC. Nell'allegato I del presente regolamento figurano pertanto i documenti sullo stato dell'arte per le attività di valutazione svolte dagli organismi di valutazione della conformità. Il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza dovrebbe approvare e tenere aggiornati i documenti sullo stato dell'arte. Nell'ambito della certificazione è opportuno ricorrere a tali documenti. Un organismo di valutazione della conformità può non ricorrere a tali documenti solo in casi eccezionali e debitamente giustificati e a determinate condizioni, in particolare previa approvazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza.

La certificazione dei prodotti TIC al livello AVA_VAN 4 o 5 dovrebbe essere possibile solo a determinate condizioni e qualora sia disponibile una metodologia di valutazione specifica. La metodologia di valutazione specifica può essere contenuta in documenti sullo stato dell'arte pertinenti per il settore tecnico in questione o in profili di protezione specifici adottati come documenti sullo stato dell'arte che sono pertinenti per la categoria di prodotti in questione. La certificazione a tali livelli di affidabilità dovrebbe essere possibile solo in casi eccezionali e debitamente giustificati e a determinate condizioni, in particolare previa approvazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, anche della metodologia di valutazione applicabile. Tali casi eccezionali e debitamente giustificati possono verificarsi qualora la legislazione dell'Unione o nazionale richieda la certificazione di un prodotto TIC al livello AVA_VAN 4 o 5. Analogamente, i profili di protezione possono essere certificati senza che siano applicati i documenti sullo stato dell'arte pertinenti in casi eccezionali e debitamente giustificati e a determinate condizioni, in particolare previa approvazione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, anche della metodologia di valutazione applicabile.

I marchi e le etichette utilizzati nel quadro dell'EUCC hanno lo scopo di dimostrare visibilmente agli utenti l'affidabilità del prodotto TIC certificato e a consentire loro di compiere una scelta consapevole quando acquistano prodotti TIC. L'uso di marchi ed etichette dovrebbe essere soggetto anche alle norme e alle condizioni stabilite dalla norma ISO/IEC 17065 e, ove applicabile, dalla norma ISO/IEC 17030 con i relativi orientamenti.

Gli organismi di certificazione dovrebbero decidere in merito alla durata della validità dei certificati tenendo conto del ciclo di vita del prodotto TIC in questione. Tale durata non dovrebbe superare i cinque anni. Le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dovrebbero adoperarsi per armonizzare la durata della validità nell'Unione.

Se l'ambito di applicazione di un certificato EUCC esistente è ridotto, il certificato deve essere revocato e dovrebbe essere rilasciato un nuovo certificato con il nuovo ambito di applicazione in modo da garantire che gli utenti siano chiaramente informati in merito all'attuale ambito di applicazione e al livello di affidabilità del certificato di un determinato prodotto TIC.

La certificazione dei profili di protezione si differenzia da quella dei prodotti TIC in quanto riguarda un processo TIC. Dal momento che un profilo di protezione riguarda una categoria di prodotti TIC, la sua valutazione e certificazione non possono essere effettuate sulla base di un singolo prodotto TIC. Poiché un profilo di protezione unifica i requisiti generali di sicurezza relativi a una categoria di prodotti TIC ed è indipendente dalla manifestazione del prodotto TIC da parte del suo fornitore, il periodo di validità di un certificato EUCC per un profilo di protezione dovrebbe in linea di principio essere di almeno cinque anni e dovrebbe poter essere prorogato per tutto il ciclo di vita del profilo di protezione.

Per organismo di valutazione della conformità si intende un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni. Al fine di garantire una qualità elevata dei servizi, nel presente regolamento si specifica che le attività di prova, da un lato, e le attività di certificazione e ispezione, dall'altro, dovrebbero essere svolte da soggetti che operano in modo indipendente l'uno dall'altro, ossia, rispettivamente, dalle strutture di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione (ITSEF) e dagli organismi di certificazione. Entrambi i tipi di organismi di valutazione della conformità dovrebbero essere accreditati e, in determinate situazioni, autorizzati.

Un organismo di certificazione dovrebbe essere accreditato in conformità della norma ISO/IEC 17065 dall'organismo nazionale di accreditamento per i livelli di affidabilità «sostanziale» ed «elevato». Oltre all'accreditamento conformemente al regolamento (UE) 2019/881, in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 765/2008, gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero soddisfare requisiti specifici al fine di garantire di possedere la competenza tecnica per valutare i requisiti di cibersicurezza nell'ambito del livello di affidabilità «elevato» dell'EUCC, e ciò è confermato mediante un'«autorizzazione». Al fine di sostenere il processo di autorizzazione l'ENISA, previa approvazione da parte del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, dovrebbe elaborare e pubblicare i pertinenti documenti sullo stato dell'arte.

La competenza tecnica di un'ITSEF dovrebbe essere valutata attraverso l'accreditamento del laboratorio di prova in conformità della norma ISO/IEC 17025 e integrata dalla norma ISO/IEC 23532-1 per l'intera serie di attività di valutazione pertinenti al livello di affidabilità e specificate nella norma ISO/IEC 18045 congiuntamente alla norma ISO/IEC 15408. Sia l'organismo di certificazione che l'ITSEF dovrebbero istituire e mantenere in essere un adeguato sistema di gestione delle competenze del personale basato sulla norma ISO/IEC 19896-1 per gli elementi e i livelli di competenza e per la valutazione della competenza. Per quanto riguarda il livello di conoscenza, competenze, esperienza e istruzione, i requisiti applicabili per i valutatori dovrebbero essere tratti dalla norma ISO/IEC 19896-3. È opportuno dimostrare le disposizioni e le misure equivalenti che trattano gli scostamenti da tali sistemi di gestione delle competenze in linea con gli obiettivi del sistema.

Per essere autorizzata, l'ITSEF dovrebbe dimostrare di essere in grado di determinare l'assenza di vulnerabilità note, l'attuazione corretta e coerente delle funzionalità di sicurezza avanzate per la tecnologia specifica in questione e la resistenza agli attacchi commessi da soggetti qualificati del prodotto TIC oggetto degli attacchi. Inoltre, per le autorizzazioni nel settore tecnico «smart card e dispositivi simili», l'ITSEF dovrebbe anche dimostrare di possedere le capacità tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività di valutazione e dei relativi compiti, come definito nel documento di sostegno Minimum ITSEF requirements for security evaluations of smart cards and similar devices3 nell'ambito dei criteri comuni. Per l'autorizzazione nel settore tecnico «dispositivi hardware con box di sicurezza», l'ITSEF dovrebbe altresì dimostrare di possedere i requisiti tecnici minimi necessari per lo svolgimento delle attività di valutazione e dei relativi compiti per quanto riguarda i dispositivi hardware con box di sicurezza, come raccomandato dall'ECCG. Nel contesto dei requisiti minimi l'ITSEF dovrebbe essere in grado di condurre i diversi tipi di attacchi indicati nel documento di sostegno Application of Attack Potential to Hardware Devices with Security Boxes nell'ambito dei criteri comuni. Tali capacità comprendono le conoscenze e le competenze del valutatore, nonché gli strumenti e i metodi di valutazione necessari per determinare e valutare i diversi tipi di attacchi.

L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza dovrebbe monitorare il rispetto, da parte degli organismi di certificazione, delle ITSEF e dei titolari di certificati, degli obblighi derivanti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) 2019/881. A tal fine dovrebbe utilizzare qualsiasi fonte di informazione appropriata, comprese le informazioni ricevute dai partecipanti al processo di certificazione e quelle raccolte nell'ambito delle proprie indagini.

Gli organismi di certificazione dovrebbero collaborare con le autorità di vigilanza del mercato competenti e tenere conto di tutte le informazioni sulle vulnerabilità che potrebbero essere pertinenti per i prodotti TIC per i quali hanno rilasciato i certificati. Gli organismi di certificazione dovrebbero monitorare i profili di protezione che hanno certificato per verificare se i requisiti di sicurezza stabiliti per una categoria di prodotti TIC continuino a tenere conto degli ultimi sviluppi del panorama delle minacce.

A sostegno del monitoraggio della compliance le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato competenti in conformità dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2019/881 e del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Gli operatori economici dell'Unione sono tenuti a condividere le informazioni e a collaborare con le autorità di vigilanza del mercato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1020.

Gli organismi di certificazione dovrebbero monitorare la compliance dei titolari di un certificato e la conformità di tutti i certificati rilasciati nell'ambito dell'EUCC. Il monitoraggio dovrebbe garantire che tutte le relazioni di valutazione fornite da un'ITSEF e le conclusioni in esse contenute, nonché i criteri e i metodi di valutazione, siano applicati in modo coerente e corretto in tutte le attività di certificazione.

Qualora siano rilevati potenziali problemi di non compliance che riguardano un prodotto TIC certificato, è importante garantire una risposta proporzionata. I certificati possono quindi essere sospesi. La sospensione dovrebbe comportare alcune limitazioni per quanto riguarda la promozione e l'uso del prodotto TIC in questione, ma non incidere sulla validità del certificato. La sospensione dovrebbe essere notificata agli acquirenti dei prodotti TIC in questione da parte del titolare del certificato UE, mentre le autorità di vigilanza del mercato competenti dovrebbero essere informate al riguardo dall'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza competente. Per informare il pubblico, l'ENISA dovrebbe pubblicare le informazioni sulla sospensione su un sito web apposito.

Il titolare di un certificato EUCC dovrebbe attuare le procedure di gestione delle vulnerabilità necessarie e garantire che tali procedure siano integrate all'interno della propria organizzazione. Qualora venga a conoscenza di una potenziale vulnerabilità, il titolare del certificato EUCC dovrebbe eseguire un'analisi dell'impatto della vulnerabilità. Se quest'ultima conferma che la vulnerabilità può essere sfruttata, il titolare del certificato dovrebbe inviare una relazione della valutazione all'organismo di certificazione, che a sua volta dovrebbe informare l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza. La relazione dovrebbe fornire informazioni in merito all'impatto della vulnerabilità, alle modifiche o alle soluzioni correttive necessarie, comprese le possibili implicazioni più ampie della vulnerabilità, nonché alle soluzioni correttive per altri prodotti. La norma EN ISO/IEC 29147 dovrebbe integrare, ove necessario, la procedura per la divulgazione delle vulnerabilità.

Ai fini della certificazione, gli organismi di valutazione della conformità e le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza ottengono dati riservati e sensibili e segreti aziendali, anche relativi alla proprietà intellettuale o al monitoraggio della compliance, che richiedono un'adeguata protezione. Essi dovrebbero pertanto possedere le competenze e le conoscenze tecniche necessarie e istituire sistemi per la protezione delle informazioni. I requisiti e le condizioni per la protezione delle informazioni dovrebbero essere soddisfatti sia per l'accreditamento che per l'autorizzazione.

L'ENISA dovrebbe fornire l'elenco dei profili di protezione certificati sul suo sito web relativo alla certificazione della cibersicurezza e indicarne lo stato in conformità del regolamento (UE) 2019/881.

Il presente regolamento stabilisce le condizioni per gli accordi sul reciproco riconoscimento con i paesi terzi. Tali accordi possono essere bilaterali o multilaterali e dovrebbero sostituire accordi analoghi attualmente in vigore. Al fine di facilitare un'agevole transizione verso tali accordi sul reciproco riconoscimento, per un periodo limitato gli Stati membri possono mantenere gli accordi di cooperazione esistenti con paesi terzi.

Gli organismi di certificazione che rilasciano certificati EUCC di livello di affidabilità «elevato», nonché le relative ITSEF associate, dovrebbero essere sottoposti a valutazioni inter pares. L'obiettivo delle valutazioni inter pares dovrebbe essere quello di determinare se la costituzione e le procedure di un organismo di certificazione oggetto di valutazione inter pares continuino a rispettare i requisiti del sistema EUCC. Tali valutazioni inter pares sono diverse dalle valutazioni inter pares tra le autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) 2019/881. Le valutazioni inter pares dovrebbero accertare che gli organismi di certificazione lavorino in modo armonizzato e producano la stessa qualità di certificati, nonché individuare qualsiasi potenziale punto di forza o punto debole nelle prestazioni degli organismi di certificazione, anche ai fini dello scambio delle migliori pratiche. Poiché esistono diversi tipi di organismi di certificazione, è opportuno consentire diversi tipi di valutazioni inter pares. Nei casi più complessi, come nel caso di organismi di certificazione che rilasciano certificati per livelli AVA_VAN differenti, è possibile utilizzare diversi tipi di valutazione inter pares purché siano soddisfatti tutti i requisiti.

Il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza dovrebbe svolgere un ruolo importante nel mantenimento del sistema. Ciò dovrebbe essere realizzato, tra l'altro, attraverso la cooperazione con il settore privato e la creazione di sottogruppi specializzati, nonché i lavori preparatori e l'assistenza pertinenti richiesti dalla Commissione. Il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza svolge un ruolo importante nell'approvazione dei documenti sullo stato dell'arte. Nell'approvazione e nell'adozione dei documenti sullo stato dell'arte è opportuno tenere debitamente conto degli elementi di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/881. I settori tecnici e i documenti sullo stato dell'arte dovrebbero essere pubblicati nell'allegato I del presente regolamento. I profili di protezione che sono stati adottati come documenti sullo stato dell'arte dovrebbero essere pubblicati nell'allegato II. Al fine di garantire la dinamicità di tali allegati, la Commissione può modificarli conformemente alla procedura di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/881 e tenendo conto del parere del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza. L'allegato III contiene i profili di protezione raccomandati, che al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono documenti sullo stato dell'arte. Tali profili dovrebbero essere pubblicati sul sito web dell'ENISA di cui all'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881.

Il presente regolamento dovrebbe iniziare ad applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore. I requisiti del capo IV e dell'allegato V non richiedono un periodo di transizione e dovrebbero pertanto applicarsi a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo per la certificazione della cibersicurezza istituito dall'articolo 66 del regolamento (UE) 2019/881,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC).

Il presente regolamento si applica a tutti i prodotti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), compresa la relativa documentazione, che sono presentati ai fini della certificazione nel quadro dell'EUCC, nonché a tutti i profili di protezione che sono presentati ai fini della certificazione come parte del processo TIC alla base della certificazione dei prodotti TIC.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. (1) «criteri comuni»: i criteri comuni per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quali definiti nelle norme ISO/IEC 15408-1:2022, ISO/IEC 15408-2:2022, ISO/IEC 15408-3:2022, ISO/IEC 15408-4:2022 o ISO/IEC 15408-5:2022, o quali definiti nella norma «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation», versione CC:2022, parti da 1 a 5, pubblicata dai partecipanti all’accordo «Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security»;

  2. (2) «metodologia comune di valutazione»: la metodologia comune per la valutazione della sicurezza delle tecnologie dell’informazione quale definita nella norma ISO/IEC 18045:2022, o nella norma «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», versione CEM:2022, pubblicata dai partecipanti all’accordo «Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security»;

  3. (3) «oggetto della valutazione»: un prodotto TIC o una sua parte, o un profilo di protezione come parte di un processo TIC, sottoposto a valutazione di cibersicurezza allo scopo di ricevere la certificazione EUCC;

  4. (4) «traguardo di sicurezza»: una dichiarazione dei requisiti di sicurezza dipendenti dall'implementazione per uno specifico prodotto TIC;

  5. (5) «profilo di protezione»: un processo TIC che stabilisce i requisiti di sicurezza per una categoria specifica di prodotti TIC, che affronta le esigenze di sicurezza indipendenti dall'implementazione e che può essere utilizzato per valutare i prodotti TIC rientranti in tale categoria specifica ai fini della loro certificazione;

  6. (6) «relazione tecnica di valutazione»: un documento prodotto da un'ITSEF per presentare i risultati, i verdetti e le giustificazioni ottenuti durante la valutazione di un prodotto TIC o di un profilo di protezione in conformità delle norme e degli obblighi stabiliti nel presente regolamento;

  7. (7) «ITSEF»: una struttura di valutazione della sicurezza delle tecnologie dell'informazione, che è un organismo di valutazione della conformità quale definito nell'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, che svolge attività di valutazione;

  8. (8) «livello AVA_VAN»: un livello di analisi della vulnerabilità dell'affidabilità che indica il grado delle attività di valutazione della cibersicurezza svolte per determinare il livello di resistenza rispetto alla potenziale possibilità di sfruttare i difetti o i punti deboli dell'oggetto della valutazione nel suo ambiente operativo, come stabilito nei criteri comuni;

  9. (9) «certificato EUCC»: un certificato di cibersicurezza rilasciato nell'ambito dell'EUCC per prodotti TIC o per profili di protezione che possono essere utilizzati esclusivamente nel processo TIC di certificazione dei prodotti TIC;

  10. (10) «prodotto composito»: un prodotto TIC che è valutato insieme a un altro prodotto TIC sottostante che ha già ricevuto un certificato EUCC e dalla cui funzionalità di sicurezza dipende il prodotto TIC composito;

  11. (11) «autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza»: un'autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/881;

  12. (12) «organismo di certificazione»: un organismo di valutazione della conformità quale definito nell'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, che svolge attività di certificazione;

  13. (13) «settore tecnico»: un quadro tecnico comune relativo a una particolare tecnologia per la certificazione armonizzata con una serie di requisiti di sicurezza caratteristici;

  14. (14) «documento sullo stato dell'arte»: documento in cui sono specificati i metodi, le tecniche e gli strumenti di valutazione che si applicano alla certificazione dei prodotti TIC, o ai requisiti di sicurezza di una categoria generica di prodotti TIC, o a qualsiasi altro requisito necessario per la certificazione, al fine di armonizzare la valutazione, in particolare dei settori tecnici o dei profili di protezione;

  15. (15) «autorità di vigilanza del mercato»: un'autorità quale definita nell'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020.

  16. (16) «serie di prodotti»: un insieme di prodotti TIC di un richiedente, concepiti sulla stessa base funzionale per rispondere alle stesse esigenze di sicurezza, aventi una progettazione, un hardware, un firmware o un software che può variare da un prodotto TIC a un altro;

  17. (17) «modifica minore»: qualsiasi modifica dell’oggetto della valutazione certificato o del suo ambiente che non incide negativamente sull’affidabilità espressa nel certificato EUCC;

  18. (18) «modifica maggiore»: qualsiasi modifica dell’oggetto della valutazione certificato o del suo ambiente che può incidere negativamente sull’affidabilità espressa nel certificato EUCC.

Art. 3 Norme di valutazione

1. Alle valutazioni effettuate nell’ambito del sistema EUCC si applicano le norme seguenti:

  1. a) i criteri comuni;

  2. b) la metodologia comune di valutazione.

2. Fino al 31 dicembre 2027 può essere rilasciato nell’ambito del sistema EUCC un certificato che applica una delle norme seguenti:

  1. a) ISO/IEC 15408-1:2009, ISO/IEC 15408-2:2008 o ISO/IEC 15408-3:2008;

  2. b) «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation», versione 3.1, revisione 5, pubblicata dai partecipanti all’accordo «Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security»;

  3. c) ISO/IEC 18045:2008;

  4. d) «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», revisione 5, versione 3.1, pubblicata dai partecipanti all’accordo «Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security».

3. Fino al 31 dicembre 2027 può essere rilasciato nell’ambito del sistema EUCC un certificato che applica le norme di cui al paragrafo 1 e che dichiari la conformità a un profilo di protezione che ha applicato le norme di cui al paragrafo 2.

4. Può essere rilasciato nell’ambito del sistema EUCC anche un certificato che applica le norme di cui al paragrafo 1 e che dichiari la conformità a un profilo di protezione che ha applicato una delle due norme seguenti, a condizione che l’uso di tale profilo di protezione sia richiesto a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione1, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2 o della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione3:

  1. a) «Common Criteria for Information Technology Security Evaluation», versione 3.1, revisioni da 1 a 4, pubblicata dai partecipanti all’accordo «Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security»;

  2. b) «Common Methodology for Information Technology Security Evaluation», versione 3.1, revisioni da 1 a 4, pubblicata dai partecipanti all’accordo «Arrangement on the Recognition of Common Criteria Certificates in the field of IT Security».

Art. 4 Livelli di affidabilità

1. Gli organismi di certificazione rilasciano certificati EUCC con un livello di affidabilità «sostanziale» o «elevato».

2. I certificati EUCC al livello di affidabilità «sostanziale» corrispondono ai certificati relativi al livello AVA_VAN 1 o 2.

3. I certificati EUCC al livello di affidabilità «elevato» corrispondono ai certificati relativi al livello AVA_VAN 3, 4 o 5.

4. Il livello di affidabilità confermato in un certificato EUCC distingue tra l'uso conforme e l'uso aumentato dei componenti dell'affidabilità specificati nei criteri comuni in conformità dell'allegato VIII.

5. Gli organismi di valutazione della conformità applicano le componenti dell'affidabilità da cui dipende il livello AVA_VAN selezionato in conformità delle norme di cui all'articolo 3.

Art. 5 Metodi di certificazione dei prodotti TIC

1. La certificazione di un prodotto TIC è effettuata rispetto al suo traguardo di sicurezza:

  1. (a) come definito dal richiedente; oppure

  2. (b) dichiarando la conformità a un profilo di protezione certificato come parte del processo TIC, qualora il prodotto TIC rientri nella categoria di prodotti TIC contemplata da tale profilo di protezione.

2. I profili di protezione sono certificati al solo scopo di certificare i prodotti TIC che rientrano nella categoria specifica di prodotti TIC contemplata dal profilo di protezione.

3. Un organismo di certificazione può consentire la certificazione di una serie di prodotti.

Capo II. Certificazione dei prodotti tic

Sezione I. Norme e requisiti specifici per la valutazione

Art. 7 Criteri e metodi di valutazione dei prodotti TIC

1. Un prodotto TIC presentato ai fini della certificazione è valutato almeno conformemente a quanto segue:

  1. (a) gli elementi applicabili delle norme di cui all'articolo 3;

  2. (b) le classi dei requisiti di garanzia della sicurezza per la valutazione della vulnerabilità e le prove funzionali indipendenti, come stabilito nelle norme di valutazione di cui all'articolo 3;

  3. (c) il livello di rischio associato all'uso previsto dei prodotti TIC in questione a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/881 e le loro funzioni di sicurezza a sostegno degli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 51 del medesimo regolamento;

  4. (d) i documenti sullo stato dell'arte applicabili di cui all'allegato I; e

  5. (e) i profili di protezione certificati applicabili di cui all'allegato II.

2. In casi eccezionali e debitamente giustificati, un organismo di valutazione della conformità può chiedere di non applicare il pertinente documento sullo stato dell'arte. In tali casi l'organismo di valutazione della conformità informa l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza fornendo una giustificazione debitamente motivata della propria richiesta. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza valuta se l'eccezione sia giustificata e, in caso affermativo, la approva. In attesa della decisione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'organismo di valutazione della conformità non rilascia alcun certificato. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza notifica senza indebito ritardo l'eccezione approvata al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, che può formulare un parere. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza tiene nella massima considerazione il parere del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza.

3. La certificazione dei prodotti TIC al livello AVA_VAN 4 o 5 è possibile solo negli scenari seguenti:

  1. (a) se rientra in uno dei settori tecnici di cui all'allegato I, il prodotto TIC è valutato conformemente ai documenti sullo stato dell'arte applicabili di tali settori tecnici;

  2. (b) se rientra in una categoria di prodotti TIC contemplati da un profilo di protezione certificato che comprende il livello AVA_VAN 4 o 5 e che figura nell'allegato II come profilo di protezione avanzato, il prodotto TIC è valutato conformemente alla metodologia di valutazione specificata per tale profilo di protezione;

  3. (c) se le lettere a) e b) del presente paragrafo non sono applicabili e se l'inclusione di un settore tecnico nell'allegato I o di un profilo di protezione certificato nell'allegato II è improbabile nel prossimo futuro, e solo in casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni di cui al paragrafo 4.

4. Qualora ritenga di trovarsi di fronte a un caso eccezionale e debitamente giustificato di cui al paragrafo 3, lettera c), l'organismo di valutazione della conformità notifica la certificazione prevista all'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza fornendo una giustificazione e una proposta di metodologia di valutazione. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza valuta se l'eccezione sia giustificata e, in caso affermativo, approva o modifica la metodologia di valutazione che dovrà essere applicata dall'organismo di valutazione della conformità. In attesa della decisione dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, l'organismo di valutazione della conformità non rilascia alcun certificato. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza segnala senza indebito ritardo la certificazione prevista al gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza, che può formulare un parere. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza tiene nella massima considerazione il parere del gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza.

5. Nel caso di un prodotto TIC sottoposto a una valutazione di prodotto composito conformemente ai pertinenti documenti sullo stato dell'arte, l'ITSEF che ha effettuato la valutazione del prodotto TIC sottostante condivide le informazioni pertinenti con l'ITSEF che effettua la valutazione del prodotto TIC composito.

Sezione II. Rilascio, rinnovo e revoca dei certificati EUCC

Art. 8 Informazioni necessarie per la certificazione e la valutazione

1. Il richiedente la certificazione nell’ambito dell’EUCC fornisce o mette altrimenti a disposizione dell’organismo di certificazione e dell’ITSEF tutte le informazioni necessarie per le attività di certificazione e valutazione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli elementi di prova pertinenti in conformità delle sezioni relative alle «Azioni dello sviluppatore» nel formato appropriato, come indicato nelle sezioni «Contenuto e presentazione dell'elemento di prova» dei criteri comuni e della metodologia comune di valutazione per il livello di affidabilità selezionato e i requisiti di garanzia della sicurezza associati. Gli elementi di prova includono, se necessario, dettagli sul prodotto TIC e sul suo codice sorgente in conformità del presente regolamento, fatte salve le salvaguardie contro la divulgazione non autorizzata.

3. I richiedenti la certificazione possono fornire all'organismo di certificazione e all'ITSEF risultati della valutazione adeguati provenienti da una precedente certificazione a norma:

  1. (a) del presente regolamento;

  2. (b) di un altro sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell'articolo 49 del regolamento (UE) 2019/881;

  3. (c) di un sistema nazionale di cui all'articolo 49 del presente regolamento.

4. Se i risultati della valutazione sono pertinenti ai suoi compiti, l'ITSEF può riutilizzarli, a condizione che siano conformi ai requisiti applicabili e che la loro autenticità sia confermata.

5. Se l'organismo di certificazione consente di sottoporre il prodotto a una certificazione di prodotto composito, il richiedente la certificazione mette a disposizione dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF tutti gli elementi necessari, se del caso, in conformità del documento sullo stato dell'arte.

6. I richiedenti la certificazione forniscono inoltre all'organismo di certificazione e all'ITSEF le informazioni seguenti:

  1. (a) il link al proprio sito web contenente le informazioni supplementari sulla cibersicurezza di cui all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/881;

  2. (b) una descrizione delle procedure di gestione e divulgazione delle vulnerabilità del richiedente.

7. Tutta la documentazione pertinente di cui al presente articolo è conservata dall'organismo di certificazione, dall'ITSEF e dal richiedente per un periodo di cinque anni dopo la scadenza del certificato.

Art. 9 Condizioni per il rilascio di un certificato EUCC

1. Gli organismi di certificazione rilasciano un certificato EUCC se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

  1. (a) la categoria di prodotto TIC rientra nell'ambito di applicazione dell'accreditamento, ed eventualmente dell'autorizzazione, dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF coinvolti nella certificazione;

  2. (b) il richiedente la certificazione ha firmato una dichiarazione con cui si assume tutti gli impegni di cui al paragrafo 2;

  3. (c) l'ITSEF ha concluso la valutazione senza obiezioni in conformità delle norme, dei criteri e dei metodi di valutazione di cui agli articoli 3 e 7;

  4. (d) l'organismo di certificazione ha concluso il riesame dei risultati della valutazione senza obiezioni;

  5. (e) l'organismo di certificazione ha verificato che le relazioni tecniche di valutazione fornite dall'ITSEF siano coerenti con gli elementi di prova forniti e che le norme, i criteri e i metodi di valutazione di cui agli articoli 3 e 7 siano stati applicati correttamente.

2. Il richiedente la certificazione si assume gli impegni seguenti:

  1. (a) presentazione all’organismo di certificazione e all’ITSEF di tutte le informazioni necessarie, complete e corrette, e di ulteriori informazioni necessarie se richiesto, compresa una versione in inglese del traguardo di sicurezza;

  2. (b) astensione dalla promozione del prodotto TIC come certificato nel quadro dell'EUCC prima che il certificato EUCC sia stato rilasciato;

  3. (c) promozione del prodotto TIC come certificato solo in relazione all'ambito di applicazione stabilito nel certificato EUCC;

  4. (d) cessazione immediata della promozione del prodotto TIC come certificato in caso di sospensione, revoca o scadenza del certificato EUCC;

  5. (e) garanzia che i prodotti TIC venduti facendo riferimento al certificato EUCC siano esattamente identici al prodotto TIC oggetto della certificazione;

  6. (f) rispetto delle norme di utilizzo del marchio e dell'etichetta stabilite per il certificato EUCC in conformità dell'articolo 11.

3. Nel caso di un prodotto TIC sottoposto a una certificazione di prodotto composito conformemente ai pertinenti documenti sullo stato dell'arte, l'organismo di certificazione che ha effettuato la certificazione del prodotto TIC sottostante condivide le informazioni pertinenti con l'organismo di certificazione che effettua la certificazione del prodotto TIC composito.

Art. 10 Contenuto e formato del certificato EUCC

1. Il certificato EUCC contiene almeno le informazioni di cui all'allegato VII.

2. Nel certificato EUCC o nella relazione di certificazione sono specificati in modo inequivocabile l'ambito e i limiti del prodotto TIC certificato, ed è indicato se la certificazione riguarda l'intero prodotto TIC o solo alcune sue parti.

3. L'organismo di certificazione fornisce al richiedente il certificato EUCC almeno in formato elettronico.

4. L'organismo di certificazione elabora una relazione di certificazione in conformità dell'allegato V per ciascun certificato EUCC rilasciato. La relazione di certificazione si basa sulla relazione tecnica di valutazione redatta dall'ITSEF. La relazione tecnica di valutazione e la relazione di certificazione indicano i criteri e i metodi di valutazione specifici di cui all'articolo 7 utilizzati per la valutazione.

5. L'organismo di certificazione fornisce all'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza e all'ENISA tutti i certificati EUCC e tutte le relazioni di certificazione in formato elettronico.

Art. 11 Marchio ed etichetta

1. Il titolare di un certificato può apporre un marchio e un'etichetta su un prodotto TIC certificato. Il marchio e l'etichetta dimostrano che il prodotto TIC è stato certificato in conformità del presente regolamento. Essi sono apposti in conformità del presente articolo e dell'allegato IX.

2. Il marchio e l'etichetta sono apposti in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto TIC certificato o sulla sua targhetta identificativa. Qualora ciò sia impossibile o difficilmente realizzabile a causa della natura del prodotto, essi sono apposti sull'imballaggio o sui documenti di accompagnamento. Se il prodotto TIC certificato è fornito sotto forma di software, il marchio e l'etichetta figurano in modo visibile, leggibile e indelebile sui documenti di accompagnamento, o tali documenti sono resi facilmente e direttamente accessibili agli utenti attraverso un sito web.

3. Il marchio e l'etichetta sono conformi al quanto disposto nell'allegato IX e contengono:

  1. (a) il livello di affidabilità e il livello AVA_VAN del prodotto TIC certificato;

  2. (b) l'identificatore unico del certificato, costituito dagli elementi seguenti:

    1. (1) denominazione del sistema;

    2. (2) numero di identificazione, conformemente all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3143, dell’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato;

    3. (3) anno di rilascio del certificato iniziale;

    4. (4) numero di identificazione assegnato dall'organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato.

4. Il marchio e l'etichetta sono accompagnati da un codice QR con un link a un sito web contenente almeno:

  1. (a) le informazioni sulla validità del certificato;

  2. (b) le informazioni necessarie sulla certificazione, di cui agli allegati V e VII;

  3. (c) le informazioni che il titolare del certificato deve rendere pubblicamente disponibili conformemente all'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/881; nonché

  4. (d) se del caso, le informazioni storiche relative alla certificazione o alle certificazioni specifiche del prodotto TIC per consentire la tracciabilità.