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Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024 sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento «Prüm II»)

Testo vigente

Art. 11 Consultazione automatizzata di dati dattiloscopici

1.

Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri ed Europol ad accedere ai dati indicizzati dattiloscopici delle loro banche dati nazionali create a tal fine, per procedere a consultazioni automatizzate tramite il confronto dei dati indicizzati dattiloscopici.

Le consultazioni di cui al primo comma sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra una serie di dati dattiloscopici. Qualora decida di confermare una corrispondenza fra due serie di dati dattiloscopici, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale per confermare la corrispondenza con i dati indicizzati dattiloscopici ricevuti dallo Stato membro richiesto.

Art. 12 Numeri di riferimento per i dati dattiloscopici

I numeri di riferimento per i dati dattiloscopici sono costituiti da una combinazione degli elementi seguenti:

  1. a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati ulteriori e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all’articolo 10 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all’articolo 47 oppure a Europol conformemente all’articolo 49, paragrafo 6;

  2. b) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni ai fini dell’articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento per trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794;

  3. c) un codice indicante lo Stato membro che detiene i dati dattiloscopici.

Art. 13 Principi applicati allo scambio di dati dattiloscopici

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri o a Europol. Europol adotta misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità dei dati dattiloscopici trasmessi agli altri Stati membri.

2. Ciascuno Stato membro ed Europol garantiscono che i dati dattiloscopici da essi trasmessi siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. La Commissione stabilisce tramite atti di esecuzione una norma minima di qualità per consentire il confronto dei dati dattiloscopici.

3. I dati dattiloscopici devono essere digitalizzati e trasmessi agli altri Stati membri o a Europol conformemente alle norme europee o internazionali. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le pertinenti norme europee o internazionali applicabili che gli Stati membri ed Europol devono utilizzare per lo scambio di dati dattiloscopici.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Art. 14 Capacità di consultazione per i dati dattiloscopici

1.

Ogni Stato membro provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto o da Europol, in modo da assicurare la disponibilità del sistema ed evitare di sovraccaricarlo. Allo stesso fine, Europol provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione, eu-Lisa ed Europol in merito alle loro capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici identificati e non identificati. Europol informa gli Stati membri, la Commissione, eu-Lisa in merito alle loro capacità massime di consultazione giornaliere per i dati dattiloscopici identificati e non identificati. Gli Stati membri o da Europol possono incrementare tali capacità di consultazione in modo temporaneo o permanente in qualsiasi momento, anche in caso di urgenza. Se uno Stato membro aumenta tali capacità massime di consultazione, comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol, le nuove capacità massime di consultazione. Se Europol aumenta tali capacità massime di consultazione, notifica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA le nuove capacità massime di consultazione

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero massimo di candidati accettati ai fini del confronto per ciascuna trasmissione e la distribuzione tra gli Stati membri delle capacità di consultazione inutilizzate, secondo la procedura di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Art. 15 Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati dattiloscopici

1. Una domanda di consultazione automatizzata comprende soltanto le informazioni seguenti:

  1. a) il codice dello Stato membro richiedente;

  2. b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;

  3. c) i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici.

2. Una risposta a una domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

  1. a) l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;

  2. b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;

  3. c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;

  4. d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;

  5. e) i numeri di riferimento dei dati dattiloscopici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;

  6. f) i dati dattiloscopici per i quali è stata riscontrata una corrispondenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’articolo 74. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’articolo 79.

Sezione 3. Dati di immatricolazione dei veicoli

Art. 16 Consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri ed a Europol l’accesso ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, per condurre consultazioni automatizzate nel contesto di ciascun singolo caso:

  1. a) dati relativi ai proprietari o ai possessori di veicoli;

  2. b) dati relativi ai veicoli.

2. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate soltanto con i dati seguenti:

  1. a) un numero completo di telaio;

  2. b) un numero completo di immatricolazione; o

  3. c) se autorizzate dalla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, i dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo.

3. Le ricerche di cui al paragrafo 1 effettuate sulla base dei dati relativi al proprietario o al possessore del veicolo sono effettuate solo in caso di persone indagate o condannate. Ai fini di tali ricerche sono utilizzati tutti i dati identificativi seguenti:

  1. a) se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona fisica:

    1. i) il nome o i nomi della persona fisica;

    2. ii) il cognome o i cognomi della persona fisica; e

    3. iii) la data di nascita della persona fisica;

  2. b) se il proprietario o il possessore del veicolo è una persona giuridica, il nome di tale persona giuridica.

4. Le consultazioni di cui al paragrafo 1 sono svolte solo nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

Art. 17 Principi applicati alla consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli

1. Per la consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri utilizzano il sistema europeo d’informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS).

2. Le informazioni scambiate tramite EUCARIS sono trasmesse in forma cifrata.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare i dati di immatricolazione dei veicoli che possono essere scambiati e la procedura tecnica che consente a EUCARIS di consultare le banche dati degli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Art. 18 Conservazione delle registrazioni

1.

Ciascuno Stato membro conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal personale delle proprie autorità competenti debitamente autorizzato a scambiare dati di immatricolazione dei veicoli e le registrazioni delle interrogazioni richieste da altri Stati membri. Europol conserva le registrazioni delle interrogazioni effettuate dal proprio personale debitamente autorizzato.

Ciascuno Stato membro ed Europol conservano le registrazioni di tutti i trattamenti di dati riguardanti i dati di immatricolazione dei veicoli. Tali registrazioni comprendono gli elementi seguenti:

  1. a) se sia stato uno Stato membro o Europol ad avviare la domanda di interrogazione; qualora sia stato uno Stato membro ad avviare la domanda di interrogazione, lo Stato membro in questione;

  2. b) la data e l’ora della domanda;

  3. c) la data e l’ora della risposta;

  4. d) le banche dati nazionali a cui è stata inviata la domanda di interrogazione;

  5. e) le banche dati nazionali che hanno fornito una risposta positiva.

2. Le registrazioni di cui al paragrafo 1 sono utilizzate unicamente per la raccolta di statistiche e per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, e per garantire la sicurezza e l’integrità degli stessi. Le registrazioni sono protette dall’accesso non autorizzato con misure adeguate e sono cancellate tre anni dopo la loro creazione. Qualora, tuttavia, siano necessarie per procedure di monitoraggio già avviate, sono cancellate quando le procedure di monitoraggio non necessitano più delle registrazioni.

3. Per il monitoraggio ai fini della protezione dei dati, compresa la verifica dell’ammissibilità di un’interrogazione e della liceità del trattamento dei dati, i titolari del trattamento hanno accesso alle registrazioni per la verifica interna di cui all’articolo 55.

Sezione 4. Immagini del volto

Art. 19 Dati indicizzati sulle immagini del volto

1. Gli Stati membri garantiscono che siano disponibili dati indicizzati sulle immagini del volto di sospetti, condannati e, ove consentito dalla legislazione nazionale, vittime, provenienti dalle loro banche dati nazionali istituite per la prevenzione, l'accertamento e l’indagine di reati.

2. I dati indicizzati sulle immagini del volto non contengono alcun dato aggiuntivo dal quale sia possibile identificare direttamente una persona.

3. Le immagini del volto non identificate sono riconoscibili come tali.

Art. 20 Consultazione automatizzata di immagini del volto

1.

Ai fini della prevenzione, dell’indagine e dell’accertamento di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, gli Stati membri consentono ai punti di contatto nazionali di altri Stati membri e ad Europol di accedere ai dati indicizzati delle immagini del volto conservate nelle loro banche dati nazionali per condurre consultazioni automatizzate.

Le consultazioni di cui al primo comma sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

È vietata la profilazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680.

2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro richiedente può decidere di confermare una corrispondenza tra due immagini del volto. Qualora decisa di confermare una corrispondenza tra due immagini del volto, ne informa lo Stato membro richiesto e assicura che almeno un membro del personale qualificato conduca un esame manuale dell’elenco per confermare tale corrispondenza con i dati di riferimento delle immagini del volto ricevute dallo Stato membro richiesto.

Art. 21 Numeri di riferimento per le immagini del volto

I numeri di riferimento per le immagini del volto sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:

  1. a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni dalle loro banche dati di cui all’articolo 19 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente all’articolo 47 o a Europol conformemente all’articolo 49, paragrafo 6;

  2. b) un numero di riferimento che consenta a Europol, in caso di corrispondenza, di estrarre ulteriori dati e altre informazioni per i fini di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del presente regolamento al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli altri Stati membri conformemente al regolamento (UE) 2016/794;

  3. c) un codice indicante lo Stato membro che detiene le immagini del volto.

Art. 22 Principi riguardanti lo scambio di immagini del volto

1. Gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità delle immagini del volto trasmesse agli altri Stati membri o a Europol. Europol adotta misure appropriate, compresa la cifratura, per garantire la riservatezza e l’integrità delle immagini del volto trasmesse agli Stati membri.

2. Ogni Stato membro ed Europol provvedono affinché le immagini del volto che trasmettono siano di qualità sufficiente per il confronto automatizzato. La Commissione stabilisce, tramite atti di esecuzione, una norma minima di qualità per consentire il confronto delle immagini del volto. Se la relazione di cui all’articolo 80, paragrafo 7, evidenzia un elevato rischio di false corrispondenze, la Commissione riesamina tali atti di esecuzione.

3. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le pertinenti norme europee o internazionali che devono essere utilizzate dagli Stati membri e da Europol per lo scambio di immagini del volto.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d’esame cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Art. 23 Capacità di consultazione per le immagini del volto

1.

Ogni Stato membro provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto o da Europol, in modo da assicurare la disponibilità dei sistemi ed evitare di sovraccaricarli. Al medesimo fine, Europol provvede affinché le proprie domande di consultazione non eccedano le capacità di consultazione specificate dallo Stato membro richiesto.

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri, la Commissione, eu-LISA ed Europol, sulle loro capacità massime di consultazione giornaliere di immagini del volto identificate e non identificate. Europol informa gli Stati membri, la Commissione ed eu-LISA sulle proprie capacità massime di consultazione giornaliere di immagini del volto identificate e non identificate. Gli Stati membri o Europol possono incrementare tali capacità di consultazione in modo temporaneo o permanente in qualsiasi momento, anche in caso di urgenza. Qualora uno Stato membro aumenti tali capacità massime di consultazione, comunica agli altri Stati membri, alla Commissione, a eu-LISA e a Europol le nuove capacità massime di consultazione. Qualora Europol aumenti tali capacità massime di consultazione, comunica agli Stati membri, alla Commissione e a eu-LISA le nuove capacità massime di consultazione

2. La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare il numero massimo di candidati accettati ai fini del confronto per ciascuna trasmissione nonché la distribuzione tra gli Stati membri delle capacità di consultazione inutilizzate, secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.

Art. 24 Norme sulle domande e sulle risposte concernenti le immagini del volto

1. Una domanda di consultazione automatizzata di immagini del volto comprende soltanto le informazioni seguenti:

  1. a) il codice dello Stato membro richiedente;

  2. b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;

  3. c) le immagini del volto e i dati di riferimento.

2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

  1. a) l’indicazione della presenza di una o più corrispondenze, o della mancanza di corrispondenze;

  2. b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;

  3. c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;

  4. d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;

  5. e) i numeri di riferimento delle immagini del volto dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;

  6. f) le immagini del volto per le quali è stata riscontrata una corrispondenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’articolo 74. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’articolo 79.

Sezione 5. Dati degli archivi di polizia

Art. 25 Dati degli archivi di polizia

1. Gli Stati membri possono decidere di partecipare allo scambio automatizzato di dati di archivi di polizia. Ai fini di tali scambi, gli Stati membri partecipanti garantiscono la disponibilità di indici degli archivi di polizia nazionali contenenti serie di dati anagrafici di persone sospettate e condannate desunti dalle banche dati nazionali istituite a fini di prevenzione, accertamento e indagine di reati. Tali serie di dati contengono solo i dati seguenti se del caso e nella misura in cui sono disponibili:

  1. a) nome o nomi;

  2. b) cognome o cognomi;

  3. c) alias e nome o nomi usati in precedenza;

  4. d) data di nascita;

  5. e) cittadinanza o cittadinanze;

  6. f) paese di nascita;

  7. g) genere.

2. I dati di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono pseudonimizzati.

Art. 26 Consultazione automatizzata di indici degli archivi di polizia nazionali

Ai fini della prevenzione, dell’accertamento e dell’indagine di reati punibili con una pena detentiva massima di almeno un anno ai sensi della legge dello Stato membro richiedente, gli Stati membri partecipanti allo scambio automatizzato di dati degli archivi di polizia consentono ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri partecipanti e ad Europol di accedere ai dati dei rispettivi indici dei casellari giudiziali nazionali per effettuare consultazioni automatizzate

Le consultazioni di cui al primo paragrafo sono svolte solo nel contesto di ciascun singolo caso e nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

Art. 27 Numeri di riferimento per i dati degli archivi di polizia

I numeri di riferimento per i dati degli archivi di polizia sono costituiti dalla combinazione degli elementi seguenti:

  1. a) un numero di riferimento che consenta agli Stati membri, in caso di corrispondenza, di estrarre dati anagrafici e altre informazioni dai loro indici degli archivi di polizia nazionali di cui all'articolo 25 al fine di trasmetterli a uno, ad alcuni o a tutti gli Stati membri conformemente all'articolo 44;

  2. b) un codice indicante lo Stato membro che detiene i dati degli archivi di polizia.

Art. 28 Norme sulle domande e sulle risposte concernenti i dati degli archivi di polizia

1. Una domanda di consultazione automatizzata degli indici degli archivi di polizia nazionali comprende soltanto le informazioni seguenti:

  1. a) il codice dello Stato membro richiedente;

  2. b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;

  3. c) i dati di cui all’articolo 25, se disponibili.

2. La risposta alla domanda di cui al paragrafo 1 contiene soltanto le informazioni seguenti:

  1. a) l’indicazione del numero di corrispondenze;

  2. b) la data, l’ora e il numero di riferimento della domanda;

  3. c) la data, l’ora e il numero di riferimento della risposta;

  4. d) i codici dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto;

  5. e) i numeri di riferimento dei dati degli archivi di polizia dello Stato membro richiedente e dello Stato membro richiesto.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le domande di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano coerenti con le notifiche inviate a norma dell’articolo 74. Tali notifiche figurano nel manuale pratico di cui all’articolo 79.

Sezione 6. Disposizioni comuni

Art. 29 Persone scomparse e resti umani non identificati

1. Qualora un’autorità nazionale sia stata autorizzata da misure legislative nazionali di cui al paragrafo 2, essa può effettuare consultazioni automatizzate attraverso il quadro Prüm II esclusivamente allo scopo di:

  1. a) cercare persone scomparse nell’ambito di indagini penali o per motivi umanitari;

  2. b) identificare resti umani.

2. Gli Stati membri che intendono avvalersi della possibilità di cui al paragrafo 1 designano, mediante misure legislative nazionali, le autorità nazionali competenti ai fini ivi stabiliti e stabiliscono le procedure, le condizioni e i criteri, compresi i motivi umanitari sulla base dei quali è permesso effettuare ricerche automatizzate di persone scomparse di cui al paragrafo 1, lettera a).

Art. 30 Punti di contatto nazionali

Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali ai fini di cui agli articoli 6, 11, 16, 20 e 26.

Art. 31 Misure di attuazione

La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare le modalità tecniche per gli Stati membri riguardo alle procedure di cui agli articoli 6, 11, 16, 20 e 26. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 77, paragrafo 2.