Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione del 10 aprile 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’autorità competente e le procedure amministrative per la certificazione, la sorveglianza e l’applicazione delle norme in relazione al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 62, paragrafi 14 e 15, lettere a), b) e c), e l’articolo 72, paragrafo 5,
A norma dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) certificati utilizzati nella categoria «specifica» e per i quali deve essere ottenuto un certificato di aeronavigabilità, e i loro componenti, nonché per le organizzazioni e il personale coinvolti in tali compiti, sono stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione2.
Al fine di garantire l’applicazione uniforme di tali requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità, è opportuno stabilire norme e procedure che le autorità competenti dovrebbero applicare ai fini della valutazione della conformità a tali requisiti. Tali norme e procedure dovrebbero rispecchiare i requisiti per le autorità competenti responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili con equipaggio di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione3, adattati allo stesso tempo allo specifico quadro UAS.
Inoltre, al fine di gestire i rischi per la sicurezza derivanti dalle minacce alla sicurezza delle informazioni, è necessario che le autorità competenti responsabili del mantenimento dell’aeronavigabilità degli aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti applichino i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 della Commissione4. È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 al fine di includere nel suo ambito di applicazione anche tali autorità competenti.
È necessario concedere alle autorità competenti un tempo sufficiente per garantire il rispetto delle nuove norme e procedure per la valutazione della conformità degli UAS certificati in relazione ai requisiti dettagliati di mantenimento dell’aeronavigabilità, pertanto il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2025. Tuttavia i requisiti per la gestione dei rischi per la sicurezza delle informazioni con un potenziale impatto sulla sicurezza aerea dovrebbero essere differiti fino a quando diventerà applicabile il regolamento di esecuziione (UE) 2023/203.
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha assistito la Commissione a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139 e il 31 agosto 2023 ha presentato alla Commissione il relativo parere n. 03/20235.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’applicazione delle norme comuni di sicurezza nel settore dell’aviazione civile, istituito dall’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure che le autorità competenti devono applicare ai fini della valutazione della conformità rispetto ai requisiti dettagliati per il mantenimento dell’aeronavigabilità di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1107.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «sistema aeromobile senza equipaggio» (unmanned aircraft system, «UAS»): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;
b) «unità di controllo e monitoraggio» (control and monitoring unit, «CMU»): il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;
c) «componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio (unmanned aircraft, «UA») o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;
d) «mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per operare in sicurezza;
e) «manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo;
f) «organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, che può essere stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;
g) «ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto;
h) «sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento.
Art. 3 Autorità competenti
1. Uno Stato membro designa uno o più soggetti in qualità di autorità competente investita dei poteri e delle competenze necessari per l’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme conformemente al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2024/1107.
2. I sistemi di amministrazione e gestione dell’autorità competente di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 e dell’Agenzia sono conformi ai requisiti di cui all’allegato.
3. Se uno Stato membro designa più di un soggetto come autorità competente devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:
a) gli ambiti di competenza di ciascun soggetto sono chiaramente definiti, in particolare in termini di responsabilità e limiti geografici;
b) è istituito un coordinamento tra tali soggetti al fine di garantire l’esecuzione efficace dei compiti di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme nei rispettivi settori di competenza.
4. Se necessario ai fini dello dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme, all’autorità competente è conferito il potere di:
a) esaminare registri, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente ai fini dell’esecuzione dei compiti di certificazione, sorveglianza o applicazione delle norme;
b) realizzare copie, anche parziali, di detti registri, dati, procedure e altro materiale;
c) chiedere chiarimenti a voce in loco al personale di tali organizzazioni;
d) accedere ai locali, ai siti operativi o ai mezzi di trasporto pertinenti;
e) eseguire audit, indagini, valutazioni, ispezioni, anche senza preavviso, nei confronti di tali organizzazioni;
f) adottare o avviare, ove opportuno, misure atte a garantire l’applicazione delle norme.
5. I poteri di cui al paragrafo 4 sono esercitati conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili dello Stato membro in questione.
Art. 4 Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2023/203
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/203 è così modificato:
1) all’articolo 2 è inserito il seguente paragrafo 3 bis: «3 bis. Il presente regolamento si applica anche all’autorità competente designata in conformità all’allegato I (parte AR.UAS) del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione*.6
2) all’articolo 4, il paragrafo 2 è così modificato: «2. Le autorità competenti di cui all’articolo 2, paragrafi 2, 3 e 3 bis, rispettano i requisiti dell’allegato I (parte IS.AR) del presente regolamento.» .
Art. 5 Entrata in vigore e applicabilità
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.
Tuttavia, i punti AR.UAS.GEN.125, lettera c), AR.UAS.GEN.135 A, AR.UAS.GEN.200, lettera e), e AR.UAS.GEN.205, lettera c), dell’allegato si applicano a decorrere dal 22 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen