Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione del 13 marzo 2024 che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio1, in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d),
L’allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139 stabilisce i requisiti essenziali per la manutenzione degli aeromobili senza equipaggio, in particolare quelli che possono essere soggetti alla certificazione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, di tale regolamento.
L’articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione2 stabilisce che i sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems - «UAS») destinati a essere impiegati nella categoria «specifica» di cui all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione3, per i quali il rischio operativo non può essere adeguatamente attenuato, devono essere certificati e soddisfare requisiti dettagliati in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità.
Tenendo conto della natura specifica degli UAS, è necessario stabilire requisiti dettagliati e specifici di mantenimento dell’aeronavigabilità per tali UAS e i loro componenti nonché per le organizzazioni e il personale coinvolti nei compiti di mantenimento dell’aeronavigabilità.
Conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1139, i requisiti dettagliati per gli UAS dovrebbero essere proporzionati al rischio della particolare operazione o del particolare tipo di operazione conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per le operazioni a rischio elevato rientranti nella categoria «specifica».
Tali requisiti dettagliati per il mantenimento dell’aeronavigabilità degli UAS dovrebbero fondarsi sui requisiti dettagliati di cui al regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione4 applicabili agli aeromobili leggeri con conducente ed essere armonizzati con gli stessi; tuttavia, tali requisiti dettagliati per gli UAS dovrebbero essere adattati e adeguati al fine di garantire che siano appropriati alla natura specifica degli UAS e siano proporzionati ai rischi posti dal loro esercizio.
Nel caso in cui non sia disponibile un certificato di aeronavigabilità valido e sia rilasciato un permesso di volo a un UAS, tali requisiti dettagliati non dovrebbero essere applicati e dovrebbero invece applicarsi i requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità stabiliti nelle condizioni di volo approvate in conformità al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione5.
È necessario prevedere una transizione agevole al nuovo quadro normativo istituito dal presente regolamento. Occorre pertanto fornire ai portatori di interessi e alle amministrazioni degli Stati membri un tempo sufficiente per adattarsi e garantire la conformità a questo nuovo quadro normativo.
I requisiti per la protezione dei sistemi informativi e di comunicazione e dei dati stabiliti per le organizzazioni che si occupano di mantenimento dell’aeronavigabilità dovrebbero essere rinviati fino a quando il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2036 diventerà applicabile.
L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea ha presentato alla Commissione il parere n. 03/20237 conformemente all’articolo 75, paragrafo 2, lettere b) e c), e all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni al fine di garantire il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio (unmanned aircraft systems - «UAS»), compresi i componenti da installarvisi, quando l’aeromobile senza equipaggio è, o sarà, immatricolato in uno Stato membro ed è destinato a essere impiegato nella categoria «specifica», quale definita all’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e quando un certificato di aeronavigabilità o un certificato ristretto di aeronavigabilità è stato o sarà rilasciato all’aeromobile senza equipaggio.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «sistema aeromobile senza equipaggio»: un aeromobile senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;
2) «unità di controllo e monitoraggio»: il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all’articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;
3) «personale autorizzato a certificare»: il personale responsabile della certificazione della manutenzione al completamento di quest’ultima;
4) «componente»: qualsiasi motore, elica o parte di un aeromobile senza equipaggio o qualsiasi elemento dell’unità di controllo e monitoraggio;
5) «mantenimento dell’aeronavigabilità»: tutte le procedure che garantiscono, in qualsiasi momento del ciclo operativo del sistema aeromobile senza equipaggio, la conformità di quest’ultimo ai requisiti di aeronavigabilità applicabili e alle condizioni per l’esercizio in sicurezza;
6) «manutenzione»: una combinazione delle attività seguenti o una sola di esse: revisione, riparazione, ispezione, sostituzione, modifica o correzione dei difetti di un sistema aeromobile senza equipaggio o di un suo componente, ad eccezione dell’ispezione pre-volo;
7) «organizzazione»: una persona fisica, una persona giuridica o una parte di una persona giuridica, stabilita in più di una sede all’interno o al di fuori del territorio degli Stati membri;
8) «ispezione pre-volo»: un’ispezione eseguita prima del volo per assicurare che l’aeromobile senza equipaggio sia idoneo al volo previsto;
9) «sede principale di attività»: la sede centrale o la sede legale dell’impresa da cui sono esercitati le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;
10) «intervento critico di manutenzione»: un intervento di manutenzione che comporta l’assemblaggio o qualsiasi modifica di un sistema o di qualsiasi componente di un sistema aeromobile senza equipaggio, di un motore o di un’elica che, in caso di errore commesso durante la sua esecuzione, potrebbe direttamente pregiudicare la sicurezza del volo;
11) «installazione dell’unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di elementi dell’unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l’unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l’esercizio di un aeromobile senza equipaggio.
Art. 3 Requisiti di mantenimento dell’aeronavigabilità
1. Il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 e dei componenti da installarvisi è assicurato in conformità all’allegato I (parte ML.UAS) del presente regolamento.
2. In deroga al paragrafo 1, il mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 per cui è stato rilasciato un permesso di volo è assicurato sulla base delle disposizioni specifiche relative al mantenimento dell’aeronavigabilità definite nelle condizioni di volo approvate di cui al permesso di volo rilasciato in conformità all’allegato I (parte 21), capitolo P, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.
Art. 4 Approvazione delle organizzazioni coinvolte al mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio
Un’organizzazione coinvolta nel mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio di cui all’articolo 1 e dei componenti da installarvisi, compresa la loro manutenzione, è conforme all’allegato II (parte CAO.UAS) e ottiene il relativo certificato di approvazione dall’autorità competente specificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2024/1109 della Commissione8.
Art. 5 Personale autorizzato a certificare
Il personale autorizzato a certificare è qualificato conformemente all’allegato II (parte CAO.UAS).
Art. 6 Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2025.
Tuttavia il punto CAO.UAS.102 dell’allegato II (parte CAO.UAS) si applica a decorrere dal 22 febbraio 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen