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Regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti1,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,

L'Unione si fonda sui valori di cui all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), tra cui la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Tali valori fanno parte dei criteri di adesione stabiliti al Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993 («criteri di Copenaghen»), ai quali è subordinata l'adesione all'Unione.

Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati, su condizioni eque e rigorose e sul principio meritocratico. Rimane essenziale un deciso impegno a favore dell'approccio «priorità alle questioni fondamentali», che richiede di prestare particolare attenzione allo Stato di diritto, ai diritti fondamentali, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione, nonché ai criteri economici. I progressi dipendono dall'attuazione, da parte di ciascun beneficiario, delle riforme necessarie per allinearsi all'acquis dell'Unione. La cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato restano componenti essenziali del processo di allargamento.

La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha ulteriormente dimostrato che l'allargamento è un investimento geostrategico nella pace, nella sicurezza e nella stabilità. Alla luce del pieno e inequivocabile impegno dell'Unione a favore della prospettiva di adesione dei Balcani occidentali, l'orientamento e l'impegno dei partner dei Balcani occidentali nei confronti dell'Unione sono una chiara espressione della loro scelta strategica e della loro collocazione in una comunità di valori. Il percorso dei partner dei Balcani occidentali verso l'UE deve essere saldamente ancorato a progressi tangibili e concreti in materia di riforme.

È nell'interesse comune dell'Unione e dei suoi partner dei Balcani occidentali, segnatamente Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo3, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia («beneficiari»), portare avanti gli sforzi di riforma dei sistemi politici, giuridici ed economici di tali paesi in vista della loro futura adesione all'Unione e sostenere il loro processo di adesione. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

È necessario anticipare alcuni dei vantaggi dell'adesione all'Unione prima dell'adesione effettiva. La convergenza economica è al centro di tali benefici. Attualmente la convergenza dei Balcani occidentali in termini di prodotto interno lordo pro capite espresso in standard di potere d'acquisto rimane bassa, attestandosi tra il 30 % e il 50 % della media dell'Unione, e non sta progredendo in maniera sufficientemente rapida.

Al fine di ridurre tale disparità, nella sua comunicazione dell'8 novembre 2023, dal titolo «Un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali», la Commissione ha definito un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali basato su quattro pilastri: a) una maggiore integrazione con il mercato unico dell'UE; b) la promozione dell'integrazione economica regionale sulla base delle norme e degli standard dell'UE, attuando pienamente il piano di azione esistente per il mercato comune regionale; c) l'approfondimento delle riforme volte ad accelerare la crescita nella regione, promuovere la convergenza economica e rafforzare la stabilità regionale; e d) l'istituzione di un nuovo strumento di finanziamento: lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali («Strumento»).

L'attuazione del nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali richiede maggiori finanziamenti nel contesto di un nuovo strumento di finanziamento specifico, lo strumento per assistere la regione nell'attuazione delle riforme a favore della crescita economica sostenibile, dell'integrazione regionale e del mercato comune regionale.

Per conseguire gli obiettivi del nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali, è opportuno prestare particolare attenzione, per quanto riguarda i settori di investimento, a quelli che possono fungere da moltiplicatori fondamentali per lo sviluppo sociale ed economico: connettività, compresi i trasporti sostenibili, decarbonizzazione, energia, transizioni verde e digitale, nonché istruzione e sviluppo delle capacità, con particolare attenzione ai giovani.

Le infrastrutture di trasporto sostenibili sono essenziali per migliorare la connettività tra i beneficiari e con l'Unione. Esse dovrebbero contribuire all'integrazione della regione dei Balcani occidentali nell'Unione. Nella sua proposta di revisione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), la Commissione ha incluso un nuovo corridoio che attraversa la regione dei Balcani occidentali (corridoio Balcani occidentali-Mediterraneo orientale). La rete TEN-T è il riferimento per il finanziamento di infrastrutture di trasporto sostenibili in tale regione, compresi i mezzi di trasporto rispettosi dell'ambiente, come le ferrovie.

Lo strumento dovrebbe sostenere gli investimenti e le riforme che promuovono il percorso dei beneficiari verso la trasformazione digitale dell'economia e della società, in linea con la visione dell'Unione per il 2030 presentata nella comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021, dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale», che promuove un'economia digitale inclusiva a vantaggio di tutti i cittadini. Lo strumento dovrebbe adoperarsi per agevolare il conseguimento, da parte dei beneficiari, degli obiettivi generali e dei traguardi digitali per quanto riguarda l'Unione. Come indicato dalla Commissione nella sua comunicazione del 15 giugno 2023, dal titolo «Attuazione del pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G», il pacchetto di strumenti per la cibersicurezza del 5G dovrebbe costituire il riferimento per i finanziamenti dell'Unione volti a garantire la sicurezza, la resilienza e la protezione dell'integrità dei progetti di infrastrutture digitali nella regione.

Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con condizioni di pagamento chiare. Tali obiettivi generali e specifici dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico. Lo strumento dovrebbe sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento con i valori, le leggi, le norme, gli standard, le politiche e le prassi dell'Unione («acquis») in vista dell'adesione alla stessa, nonché accelerare l'integrazione economica regionale e la progressiva integrazione dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione, come pure la loro convergenza socioeconomica con l'Unione. Lo strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione regionale, le relazioni di buon vicinato, nonché la riconciliazione e la risoluzione delle controversie.

Oltre a promuovere la convergenza socioeconomica, lo strumento dovrebbe contribuire ad accelerare le riforme relative agli elementi fondamentali del processo di allargamento, come lo Stato di diritto, i diritti fondamentali, tra cui i diritti delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI). Dovrebbe inoltre migliorare il funzionamento delle istituzioni democratiche e delle pubbliche amministrazioni; gli appalti pubblici, il controllo degli aiuti di Stato e la gestione delle finanze pubbliche; la lotta a tutte le forme di corruzione e criminalità organizzata; l'offerta educativa e formativa, nonché le politiche in materia di occupazione; la transizione verde e gli obiettivi climatici e ambientali della regione.

Il sostegno dell'Unione per mezzo dello strumento dovrebbe integrare il sostegno bilaterale e regionale fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio4, che rimane il principale strumento per la preparazione dei beneficiari all'adesione all'Unione, utilizzando nel contempo, ove possibile, i meccanismi e le strutture già esistenti e massimizzando le sinergie. L'approccio dovrebbe basarsi sulla metodologia di allargamento esistente, in particolare sulla metodologia riveduta del 2020 presentata dalla Commissione nella sua comunicazione del 5 febbraio 2020, dal titolo «Rafforzare il processo di adesione — Una prospettiva europea credibile per i Balcani occidentali», e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali adottato dalla Commissione il 6 ottobre 2020.

Lo strumento dovrebbe integrare il dialogo economico e finanziario esistente senza comprometterne l'ambito di applicazione, migliorando in tal modo l'integrazione economica e la preparazione alla sorveglianza multilaterale delle politiche economiche da parte dell'Unione.

Lo strumento dovrebbe promuovere i principi di efficacia dello sviluppo, rispettando l'addizionalità e la complementarità al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e cercando di evitare duplicazioni e garantendo sinergie tra l'assistenza a norma del presente regolamento e altre forme di assistenza, compresi i pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti sia alle esportazioni che allo sviluppo, fornite dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi e da organizzazioni ed entità multilaterali e regionali.

In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione dovrebbe adoperarsi affinché i pertinenti portatori di interessi dei beneficiari, tra cui i parlamenti, le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per consentire loro di svolgere un ruolo significativo durante la progettazione e l'attuazione dei programmi e dei relativi processi di monitoraggio.

È opportuno continuare a fornire assistenza tecnica personalizzata e mirata, nonché assistenza alla cooperazione transfrontaliera, a sostegno degli obiettivi del presente strumento, nonché al fine di rafforzare le pertinenti capacità dei beneficiari di attuare i programmi di riforma.

Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e il sostegno agli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 TUE, compreso il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dovrebbe in particolare garantire la protezione e la promozione dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Lo strumento dovrebbe promuovere l'innovazione, la ricerca e la cooperazione tra le istituzioni accademiche e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese e alle start-up locali.

I beneficiari dovrebbero dare prova di un impegno credibile a favore dei valori europei, anche allineandosi alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, comprese le misure restrittive adottate dall'Unione.

Nell'attuare lo strumento è opportuno tenere conto dell'autonomia strategica dell'Unione, nonché degli interessi strategici dell'Unione e dei suoi Stati membri e dei valori su cui si fonda l'Unione.

Le attività nel quadro dello strumento dovrebbero sostenere i progressi verso il rispetto delle norme sociali, climatiche e ambientali dell'Unione, degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, e non dovrebbero contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere in linea con i piani per l'energia e il clima dei beneficiari, con il loro contributo determinato a livello nazionale e con l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Lo strumento dovrebbe contribuire all'attenuazione dei cambiamenti climatici e alla capacità di adattamento ai loro effetti negativi, nonché a promuovere la resilienza climatica. In particolare, i finanziamenti a titolo dello strumento dovrebbero promuovere la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare.

L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe promuovere e far progredire la parità e l'integrazione di genere, garantire una partecipazione significativa delle donne nei processi decisionali e l'emancipazione di donne e ragazze nonché tutelare e promuovere i diritti delle donne e delle ragazze, come anche prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, tenendo conto dei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e delle conclusioni del Consiglio e delle convenzioni internazionali pertinenti. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto del pilastro europeo dei diritti sociali, anche per quanto riguarda la protezione dei minori e i diritti dei lavoratori. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità5 e il relativo protocollo e garantire l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica, in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio6.

Il presente regolamento dovrebbe promuovere l'agenda verde per i Balcani occidentali, inclusa nella comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2020, dal titolo «Un piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali», rafforzando la tutela e il ripristino dell'ambiente, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici e potenziando la resilienza agli stessi nonché accelerando la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio.

Rispecchiando il Green Deal europeo quale strategia di crescita sostenibile dell'Europa e l'importanza di affrontare gli obiettivi in materia di clima e biodiversità in linea con gli impegni dell'accordo interistituzionale, lo strumento dovrebbe contribuire al conseguimento di un obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi climatici e il 7,5 % nel 2024 e il 10 % nel 2026 e 2027 agli obiettivi in materia di biodiversità. Almeno il 37 % del sostegno finanziario non rimborsabile erogato attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali dovrebbe essere destinato ad obiettivi climatici. Tale importo dovrebbe essere calcolato utilizzando i marcatori di Rio, conformemente all'obbligo di comunicare all'OCSE i finanziamenti internazionali dell'UE per il clima, nonché ad altri accordi o quadri internazionali. Già nel giugno 2025 i coefficienti climatici dell'UE, applicabili a tutti i programmi nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e stabiliti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Climate Mainstreaming Architecture in the 2021-2027 Multiannual Financial Framework» (Architettura dell'integrazione delle questioni in materia di clima nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027) (SWD(2022) 225), saranno applicati anche alla spesa per il clima nell'ambito della rubrica 6 del QFP («Vicinato e resto del mondo»). Lo strumento si allineerà all'approccio di altri strumenti della rubrica 6, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA III), al fine di garantire una rendicontazione coerente in materia di clima nella regione. Lo strumento dovrebbe sostenere attività che rispettino pienamente le norme e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e il principio «non arrecare un danno significativo» ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio7.

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri e i beneficiari, dovrebbe garantire la conformità, la coerenza e la complementarità, maggiore trasparenza e responsabilizzazione nell'erogazione dell'assistenza, anche attuando adeguati sistemi di controllo interno e politiche antifrode. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato ai prerequisiti secondo cui ciascuno dei beneficiari rispetti e sostenga meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere ed eque, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente, così come lo Stato di diritto, nonché garantisca il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Un altro prerequisito dovrebbe essere che la Serbia e il Kosovo si impegnino in modo costruttivo con progressi chiaramente misurabili e risultati tangibili nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviino negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione attraverso lo strumento dovrebbe essere di 6 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, di cui fino a 2 miliardi di EUR sotto forma di sostegno non rimborsabile e 4 miliardi di EUR a titolo di prestiti agevolati di assistenza finanziaria erogati dall'Unione e coperti con 2 miliardi di EUR. Almeno la metà dell'importo totale dovrebbe essere assegnata attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compresi l'intero importo del sostegno non rimborsabile, previa deduzione dell'1,5 % per l'assistenza tecnica e amministrativa, e gli importi necessari per la copertura dei prestiti.

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello strumento, dotazione che deve costituire il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale de 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie8, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie.

In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio9, la passività finanziaria derivante dai prestiti a norma dello strumento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del presente strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/104610 («regolamento finanziario»). L'importo indicativo del finanziamento per ciascun beneficiario dovrebbe essere calcolato sulla base della formula di cui all'allegato, combinando la quota di popolazione di un beneficiario rispetto alla popolazione complessiva della regione dei Balcani occidentali e il PIL medio pro capite della regione dei Balcani occidentali rispetto al PIL pro capite del rispettivo beneficiario, applicando un fattore di ponderazione pari rispettivamente al 60 % e al 40 %. Se non sono soddisfatte le condizioni di pagamento per lo svincolo dei fondi, la Commissione dovrebbe poter ridistribuire una parte o la totalità dell'importo tra altri beneficiari.

Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole, stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, gestione indiretta, assistenza finanziaria, operazioni di finanziamento misto e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

Dovrebbero essere previste, se del caso, restrizioni in materia di ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, compresa l'agevolazione dell'integrazione dei beneficiari nelle catene del valore europee, tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento dovrebbero avere origine da Stati membri, da beneficiari, da paesi candidati e da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi che forniscono ai beneficiari un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione europea, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna nei paesi beneficiari, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi.

Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, è opportuno garantire la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento finanziario per altre politiche, anche in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.

L'attuazione dello strumento dovrebbe essere sostenuta da una serie coerente e prioritaria di riforme e priorità relative agli investimenti mirate presso ciascun beneficiario (il «programma di riforme»), che fornisca un quadro per stimolare la crescita socioeconomica sostenibile e inclusiva, chiaramente articolato e allineato con i requisiti di adesione all'Unione e con i principi fondamentali del processo di allargamento. Il programma di riforme fungerà da quadro generale per il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Il programma di riforme dovrebbe essere elaborato in stretta consultazione con i pertinenti portatori di interessi, compresi i parlamenti, le autorità e gli organismi rappresentativi regionali e locali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile dei beneficiari, e i loro contributi dovrebbero trovare riscontro nel programma di riforme.

L'erogazione del sostegno dell'Unione dovrebbe essere subordinata al rispetto delle condizioni di pagamento e a progressi misurabili nell'attuazione delle riforme stabilite negli appositi programmi valutati e formalmente approvati dalla Commissione. Lo svincolo dei fondi dovrebbe essere strutturato di conseguenza, rispecchiando gli obiettivi dello strumento.

I programmi di riforme dovrebbero includere misure di riforma e settori di investimento prioritari mirati, insieme alle condizioni di pagamento sotto forma di tappe qualitative e quantitative misurabili che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di tali misure e a un calendario indicativo per l'attuazione di tali misure. I programmi di riforma dovrebbero inoltre includere un elenco preliminare dei progetti di investimento previsti che dovrebbero essere finanziati nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Dette tappe dovrebbero essere programmate entro il 31 agosto 2027, anche se il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono dovrebbe poter estendersi oltre il 2027, ma non oltre il 31 dicembre 2028.

I programmi di riforme dovrebbero includere inoltre una spiegazione riguardo al sistema predisposto dal beneficiario per prevenire, individuare e rettificare efficacemente le irregolarità, la corruzione, compresa la grande corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'utilizzo dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità per evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori.

I programmi di riforma dovrebbero includere una spiegazione delle modalità con cui le misure dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e ambientali, nonché al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» e alla trasformazione digitale.

Le misure previste nel contesto dei programmi di riforme dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza del sistema di gestione e di controllo delle finanze pubbliche e la lotta contro il riciclaggio di denaro, l'elusione e l'evasione fiscali, la frode e la criminalità organizzata, nonché contribuire a un sistema efficace di controllo degli aiuti di Stato, al fine di garantire condizioni eque per tutte le imprese. Tali misure dovrebbero essere attuate dal beneficiario entro una data indicativa che potrebbe essere fissata, se necessario, per ciascuna misura, in una fase precoce dell'attuazione dello strumento.

I programmi di riforme dovrebbero basarsi sui risultati e comprendere indicatori per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici dello strumento di cui al presente regolamento. Tali indicatori dovrebbero basarsi su indicatori concordati a livello internazionale. Gli indicatori dovrebbero inoltre essere coerenti, per quanto possibile, con gli indicatori chiave di prestazione inclusi nel quadro dei risultati dell'IPA III, nel quadro di misurazione dei risultati dell'EFSD+ e nel quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. Gli indicatori dovrebbero essere pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi.

I fondi a titolo dello strumento non dovrebbero sostenere attività o misure che compromettono gli accordi di pace nella regione.

La Commissione dovrebbe valutare ciascun programma di riforme sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'approvazione di tali programmi di riforme. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio11. La Commissione terrà debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio12 e del ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito pertinente per il sostegno dell'Unione.

La decisione di esecuzione della Commissione di cui al presente regolamento dovrebbe costituire al tempo stesso un programma di lavoro ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda l'importo del sostegno finanziario non rimborsabile a norma del presente regolamento.

Data l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere prevista la possibilità che un beneficiario presenti alla Commissione una richiesta motivata di modifica della decisione di esecuzione, qualora il programma di riforme, comprese le condizioni di pagamento pertinenti, non possa più essere realizzato, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive. Un beneficiario dovrebbe poter presentare una richiesta motivata di modifica del programma di riforme, anche proponendo addenda, se del caso.

La Commissione dovrebbe poter modificare la decisione di esecuzione, in particolare per tenere conto di una variazione degli importi disponibili.

Qualora la ridistribuzione del sostegno nell'ambito del presente strumento comporti che beneficiario riceva un sostegno supplementare, il beneficiario interessato dovrebbe presentare un programma di riforme riveduto con misure supplementari da realizzare. La Commissione dovrebbe informare il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito alla ridistribuzione del sostegno.

È opportuno concludere un accordo sullo strumento con ciascun beneficiario al fine di stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e il beneficiario e specificare i meccanismi necessari relativi al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento, le norme in materia di imposte, dazi e oneri e le misure destinate a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi. Di conseguenza, con ciascun beneficiario dovrebbe essere concluso anche un accordo di prestito che stabilisca disposizioni specifiche per la gestione e l'attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. Sia l'accordo sullo strumento che l'accordo di prestito dovrebbero essere trasmessi, su richiesta, al Parlamento europeo e al Consiglio.

L'accordo sullo strumento dovrebbe imporre ai beneficiari di garantire, conformemente ai principi dell'Unione sulla protezione dei dati e alle norme applicabili in materia, la raccolta e l'accessibilità di dati adeguati sulle persone e le entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione dei programmi di riforme, comprese informazioni riguardanti la titolarità effettiva.

Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario ai programmi di riforme sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dei beneficiari è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento finanziario e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

È opportuno concedere prestiti ai beneficiari a condizioni estremamente agevolate con una durata massima di 40 anni e non iniziare il rimborso del capitale prima del 2034. È inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

Considerando che i rischi finanziari associati al sostegno ai beneficiari sotto forma di prestiti a norma dello strumento sono comparabili ai rischi finanziari associati alle operazioni di prestito in forza del regolamento (UE) 2021/947, la copertura della passività finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento dovrebbe essere costituita secondo un tasso del 9 %, in linea con l'articolo 211 del regolamento finanziario, e il finanziamento della copertura dovrebbe provenire dalla dotazione di 2 miliardi di EUR nell'ambito dello strumento.

Al fine di garantire che il tasso di copertura rimanga adeguato ai rischi finanziari e di illustrare i progressi compiuti nell'attuazione dello strumento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda la modifica del tasso di copertura e la definizione degli elementi dettagliati del quadro di valutazione. È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte conformemente ai principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 201613. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Al fine di massimizzare l'effetto leva del sostegno finanziario dell'Unione per attrarre investimenti supplementari e garantire il controllo dell'Unione sulla spesa, gli investimenti infrastrutturali a sostegno dei programmi di riforme dovrebbero essere attuati attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali. I singoli progetti o programmi dovrebbero essere presentati al comitato esecutivo del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali affinché formuli un suo parere soltanto dopo il completamento delle pertinenti condizioni di pagamento stabilite nei programmi di riforme. In caso di mancato rispetto delle condizioni di pagamento pertinenti per gli investimenti entro un anno, la Commissione dovrebbe poter ridistribuire il finanziamento degli investimenti nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali tra gli altri beneficiari.

Al fine di garantire che i beneficiari dispongano di finanziamenti di avviamento per l'attuazione delle prime riforme, ciascun beneficiario dovrebbe avere accesso al 7 % massimo dell'importo totale previsto nell'ambito dell'assistenza finanziaria erogata dal presente strumento sotto forma di prefinanziamento, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti e al rispetto dei prerequisiti per beneficiare del sostegno a norma dello strumento.

È importante garantire flessibilità e programmabilità nel fornire il sostegno dell'Unione ai beneficiari. A tal fine i fondi nell'ambito dello strumento dovrebbero essere svincolati secondo un calendario semestrale fisso, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, sulla base di una richiesta di svincolo dei fondi presentata dai beneficiari e previa verifica da parte della Commissione del rispetto soddisfacente tanto delle condizioni generali relative alla stabilità macrofinanziaria, alla sana gestione finanziaria pubblica, alla trasparenza e al controllo del bilancio quanto alle condizioni di pagamento pertinenti. Qualora una condizione di pagamento non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del programma di riforme, la Commissione potrebbe trattenere in tutto o in parte l'erogazione dei fondi corrispondente a tale condizione, seguendo una metodologia di pagamenti parziali. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo per lo svincolo dei fondi e fino a dodici mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni di pagamento siano state soddisfatte. Nel primo anno di attuazione tale termine dovrebbe essere prorogato a 24 mesi dalla valutazione iniziale negativa.

In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento finanziario, è opportuno fissare il termine di pagamento per i contributi ai bilanci dello Stato a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione al beneficiario ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione al beneficiario.

La Commissione dovrebbe fornire, su richiesta del Parlamento europeo nel quadro della procedura di discarico, informazioni dettagliate sull'esecuzione del bilancio dell'Unione nell'ambito dello strumento, in particolare per quanto riguarda gli audit effettuati, comprese le carenze individuate e le misure correttive intraprese, e per quanto riguarda l'aggiudicazione di contratti per investimenti nell'ambito del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, compreso, se del caso, l'importo del cofinanziamento dei beneficiari nonché altre fonti di contributo, anche provenienti da altri strumenti di finanziamento dell'Unione.

Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215 TFUE, nessun fondo né nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali entità designate, e quelle da esse detenute o controllate, non dovrebbero pertanto essere sostenute dallo strumento.

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio14 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/9515, (Euratom, CE) n. 2185/9616 e (UE) 2017/193917 del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitti di interesse, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati.

In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

In conformità del regolamento finanziario, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti e, se del caso, alla Procura europea (EPPO) i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione.

La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Considerata la lunga casistica di assistenza finanziaria erogata ai beneficiari anche in regime di gestione indiretta e tenendo conto del loro graduale allineamento alle norme e alle prassi dell'Unione in materia di controllo interno, la Commissione dovrebbe fare affidamento in larga misura sul funzionamento dei sistemi dei beneficiari di controllo interno e di prevenzione delle frodi. In particolare, la Commissione e l'OLAF e, ove del caso, l'EPPO dovrebbero essere informati senza indugio in merito a tutti i casi sospetti di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interesse che incidono sull'esecuzione dei fondi nell'ambito dello strumento.

Inoltre i beneficiari dovrebbero comunicare senza indugio alla Commissione le irregolarità, comprese le frodi, che hanno formato oggetto di un primo accertamento amministrativo o giudiziario e la dovrebbero tenere al corrente dell'andamento delle procedure amministrative o giudiziarie. Per garantire l'allineamento con le buone prassi invalse negli Stati membri, tali comunicazioni dovrebbero essere effettuate con mezzi elettronici, tramite il sistema di gestione delle irregolarità, istituiti dalla Commissione.

Ciascun beneficiario dovrebbe istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione semestrale sul rispetto delle condizioni di pagamento del suo programma di riforme che accompagna la richiesta semestrale di svincolo di fondi. I beneficiari dovrebbero raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interesse in relazione alle misure sostenute dallo strumento, nonché fornire accesso a tali dati e informazioni.

La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione indipendenti per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, esaminando anche le sinergie e le complementarità con altri programmi dell'Unione, in particolare il sostegno fornito a norma del regolamento (UE) 2021/1529, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e del finanziamento.

Nell'interesse della trasparenza e della responsabilità, i beneficiari dovrebbero pubblicare i dati relativi ai destinatari finali che ricevono importi di finanziamento superiori all'equivalente di 50000 EUR cumulativamente durante l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito dello strumento.

La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione dello strumento una volta completato.

I beneficiari dovrebbero sostenere media pluralistici liberi che rafforzino e promuovano la comprensione dei valori dell'Unione, nonché dei benefici e degli obblighi derivanti dalla potenziale adesione all'Unione, intraprendendo nel contempo azioni decisive in termini di lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri. Dovrebbero inoltre garantire una comunicazione pubblica proattiva, chiara e coerente, anche in merito al sostegno dell'Unione. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione dovrebbero rendere nota in modo attivo l'origine dei finanziamenti dell'Unione e garantirne la visibilità, in linea con il manuale di comunicazione e visibilità per le azioni esterne dell'UE.

L'attuazione dello strumento dovrebbe inoltre essere accompagnata da un rafforzamento della comunicazione strategica e della diplomazia pubblica per promuovere i valori dell'Unione e sottolineare il valore aggiunto del sostegno dell'Unione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Al fine di fornire finanziamenti ai beneficiari in tempo utile senza ulteriori ritardi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1.

Il presente regolamento istituisce lo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali («strumento»).

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento e il bilancio per il periodo dal 2024 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2. Lo strumento integra il regolamento (UE) 2021/1529 per fornire assistenza ai Balcani occidentali per la realizzazione di riforme connesse all'UE, in particolare riforme socioeconomiche inclusive e sostenibili e riforme riguardanti i fondamenti del processo di allargamento, allineate ai valori dell'Unione, nonché investimenti ai fini dell'attuazione dei rispettivi programmi di riforme, come stabilito al capo III.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

  1. 1) «beneficiario», uno dei paesi seguenti: Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord o Serbia;

  2. 2) «quadro della politica di allargamento»: il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, comprendente la metodologia di allargamento riveduta, gli accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari, i quadri negoziali che disciplinano i negoziati di adesione con i candidati, ove applicabile, nonché le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni pertinenti della Commissione, comprese, se del caso, quelle sullo Stato di diritto, e le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

  3. 3) «accordo sullo strumento»: un accordo concluso tra la Commissione e il beneficiario che stabilisce i principi per la loro cooperazione finanziaria a norma del presente regolamento; tale accordo costituisce una convenzione di finanziamento ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento finanziario per quanto riguarda la dotazione finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento;

  4. 4) «accordo di prestito»: un accordo concluso tra la Commissione e un beneficiario che stabilisce le condizioni applicabili al sostegno dello strumento;

  5. 5) «programmi di riforme»: una serie completa, coerente e prioritaria di riforme mirate e settori di investimento prioritari in ciascun beneficiario, comprese le condizioni di pagamento che indicano progressi soddisfacenti o il completamento di misure connesse, e un calendario indicativo per la loro attuazione;

  6. 6) «misure»: le riforme e gli investimenti stabiliti nei programmi di riforme di cui al capo III;

  7. 7) «condizioni di pagamento»: le condizioni per lo svincolo di fondi sotto forma di tappe qualitative o quantitative osservabili e misurabili che un beneficiario deve attuare, come stabilito nei programmi di riforme a norma del capo III;

  8. 8) «operazione di finanziamento misto»: un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti finanziari pubblici, comprese agenzie per il credito all'esportazione, o di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

  9. 9) «destinatario finale»: una persona o un'entità che riceve finanziamenti nell'ambito dello strumento; per la parte dello strumento messa a disposizione come assistenza finanziaria, il destinatario finale sarà la tesoreria del beneficiario; per la parte dello strumento messa a disposizione attraverso il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali, il destinatario finale sarà il contraente o subcontraente che esegue il progetto di investimento.

  10. 10) «non arrecare un danno significativo»: non sostenere o non svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.

Art. 3 Obiettivi dello strumento

1. Gli obiettivi generali dello strumento sono:

  1. a) sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme, alle politiche e alle prassi dell'Unione attraverso l'adozione e l'attuazione di riforme in vista della futura adesione all'Unione;

  2. b) accelerare l'integrazione economica regionale e l'integrazione progressiva nel mercato unico dell'Unione;

  3. c) accelerare la convergenza socioeconomica delle economie dei beneficiari con l'Unione;

  4. d) promuovere la cooperazione regionale, le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e la risoluzione delle controversie nei Balcani occidentali, nonché i contatti interpersonali;

2. Gli obiettivi specifici dello strumento sono:

  1. a) rafforzare ulteriormente gli elementi fondamentali del processo di allargamento, compresi lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, il funzionamento delle istituzioni democratiche, anche a livello regionale e locale e in termini di depolarizzazione, e la pubblica amministrazione, e soddisfare i criteri economici; ciò comprende: promuovere un sistema giudiziario indipendente, rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione, potenziare la lotta contro la frode e tutte le forme di corruzione, compresi la corruzione ad alto livello e il nepotismo, la criminalità organizzata, la criminalità transfrontaliera e il riciclaggio, nonché il finanziamento del terrorismo, l'evasione fiscale, la frode fiscale e l'elusione fiscale; rafforzare l'osservanza del diritto internazionale; rafforzare la libertà e l'indipendenza dei media e la libertà delle istituzioni accademiche; combattere l'incitamento all'odio; creare un contesto favorevole alla società civile, favorendo il dialogo sociale; promuovere la parità di genere, l'integrazione della dimensione di genere e l'emancipazione di donne e ragazze, la non discriminazione e la tolleranza, per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, comprese le minoranze nazionali e i rom, nonché dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali;

  2. b) progredire verso il pieno allineamento dei beneficiari alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, comprese le misure restrittive dell'Unione;

  3. c) contrastare la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri nei confronti dell'Unione e dei suoi valori;

  4. d) progredire verso l'armonizzazione delle politiche in materia di visti con l'Unione;

  5. e) consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione, sviluppare capacità locali e investire nel personale amministrativo dei beneficiari; garantire l'accesso alle informazioni, il controllo pubblico e il coinvolgimento della società civile nei processi decisionali; sostenere la trasparenza, la responsabilità, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche per quanto riguarda i poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e sull'accesso agli stessi, nonché nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale nei beneficiari;

  6. f) accelerare la transizione dei beneficiari verso economie sostenibili, climaticamente neutre e inclusive, in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, e verso un contesto di investimento stabile, e ridurre le loro dipendenze strategiche;

  7. g) promuovere l'integrazione economica regionale, in particolare attraverso progressi nella creazione del mercato comune regionale;

  8. h) promuovere l'integrazione economica dei beneficiari con il mercato unico dell'Unione, in particolare attraverso un aumento dei flussi commerciali e di investimento e catene del valore resilienti;

  9. i) sostenere l'integrazione economica regionale e una più stretta integrazione con il mercato unico dell'UE attraverso una migliore connettività nella regione in linea con le reti transeuropee per rafforzare la cooperazione regionale, le relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e i contatti interpersonali;

  10. j) accelerare la transizione verde inclusiva e sostenibile verso la neutralità climatica entro il 2050, conformemente all'accordo di Parigi e al Green Deal, in linea con l'agenda verde 2020 per i Balcani occidentali e coprire tutti i settori economici, in particolare l'energia, compresa la transizione verso un'economia decarbonizzata, climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici e circolare, assicurando nel contempo che gli investimenti rispettino il principio «non arrecare un danno significativo»;

  11. k) promuovere la trasformazione digitale e le competenze digitali quali fattori abilitanti di sviluppo sostenibile e crescita inclusiva;

  12. l) dare slancio all'innovazione, alla ricerca e alla cooperazione tra le istituzioni accademiche e l'industria a sostegno delle transizioni verde e digitale, promuovendo le industrie locali con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese locali;

  13. m) dare impulso all'istruzione, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento professionale di qualità a tutti i livelli, con particolare attenzione ai giovani, anche affrontando la disoccupazione giovanile, prevenendo la fuga di cervelli e sostenendo le comunità vulnerabili, e appoggiare le politiche per l'occupazione, compresi i diritti dei lavoratori, in linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, e contrastare la povertà.

Art. 4 Principi generali

1. La cooperazione nell'ambito dello strumento è fondata sulle esigenze e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei beneficiari, attenzione a una chiara condizionalità e a risultati tangibili, partenariati inclusivi, trasparenza e responsabilità reciproca. Tale cooperazione si fonda sull'assegnazione e sull'uso efficaci ed efficienti delle risorse. Lo strumento si impegna a garantire un adeguato equilibrio geografico dei progetti di investimento.

2. La fornitura di assistenza macrofinanziaria non rientra nell'ambito di applicazione del presente strumento.

3. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge a quello fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione e lo integra. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra il medesimo costo e che siano assicurati una supervisione e un controllo di bilancio adeguati. La Commissione garantisce complementarità e sinergie tra lo strumento e altri programmi dell'Unione, al fine di evitare la duplicazione dell'assistenza e del finanziamento. Non vi è sovrapposizione tra il sostegno fornito a norma del presente regolamento e il regolamento (UE) 2021/1529.

4. Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione e assicurare sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di assistenza, compresi pacchetti finanziari integrati composti da finanziamenti per l'esportazione e per lo sviluppo, fornita dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale. Tale coordinamento a livello locale comporta consultazioni regolari e tempestive e frequenti scambi di informazioni durante l'intera attuazione dello strumento.

5. Le attività nell'ambito dello strumento integrano e promuovono la democrazia, i diritti umani e l'uguaglianza di genere, si allineano progressivamente alle norme sociali, climatici e ambientali dell'Unione, integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, anche attraverso, se appropriato, valutazioni di impatto ambientale, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, promuovendo azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente. Tali attività evitano gli attivi non recuperabili e applicano i principi di «non arrecare un danno significativo» e di «non lasciare indietro nessuno», nonché l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo.

6. I beneficiari e la Commissione provvedono affinché la parità di genere, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere siano prese in considerazione e promosse in tutte le fasi della preparazione dei programmi di riforme e dell'attuazione dello strumento. I beneficiari e la Commissione adottano misure adeguate a prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul genere, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale. La Commissione riferisce in merito a tali misure nel contesto delle sue relazioni periodiche riguardanti i piani d'azione sulla parità di genere.

7. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con i piani per l'energia e il clima dei beneficiari, il loro contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 al più tardi o che promuovono investimenti a favore dei combustibili fossili o provocano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità.

8. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo del beneficiario del rispettivo parlamento e dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, compresi i gruppi vulnerabili, tutte le minoranze e le comunità, se del caso, in modo da consentire loro di partecipare alla progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione cerca di rappresentare il pluralismo della società del beneficiario.

9. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e i beneficiari, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno attraverso il quadro di valutazione di cui all'articolo 26. I beneficiari pubblicano dati aggiornati sui destinatari finali che ricevono fondi dell'Unione per l'attuazione delle riforme e degli investimenti nell'ambito del presente dispositivo, come descritto all'articolo 22.

Art. 5 Prerequisiti per il sostegno dell'Unione

1. La concessione del sostegno ai beneficiari nell'ambito dello strumento è subordinata ad alcuni prerequisiti:

  1. a) i beneficiari difendono e rispettano meccanismi democratici effettivi, tra cui un sistema parlamentare multipartitico, elezioni libere ed eque, media pluralistici, un sistema giudiziario indipendente e lo Stato di diritto, e garantiscono il rispetto di tutti gli obblighi in materia di diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

  2. b) per quanto riguarda la Serbia e il Kosovo, si impegnano in modo costruttivo, con progressi misurabili e risultati tangibili, nella normalizzazione delle loro relazioni al fine di attuare pienamente tutti i rispettivi obblighi derivanti dall'accordo sul percorso verso la normalizzazione e dal relativo allegato di attuazione, nonché da tutti i precedenti accordi di dialogo, e avviano negoziati per l'accordo globale sulla normalizzazione delle relazioni.

2. La Commissione monitora il rispetto dei prerequisiti di cui al paragrafo 1 prima di svincolare i fondi, compresi i prefinanziamenti, a favore dei beneficiari nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto del quadro della politica di allargamento. Nel processo di monitoraggio la Commissione tiene inoltre conto delle pertinenti raccomandazioni di organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la sua commissione di Venezia o l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

3. Per quanto riguarda il prerequisito di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, la Commissione, conformemente alla decisione 2010/427/UE, tiene debitamente conto del ruolo e del contributo del SEAE.

4. La Commissione può adottare una decisione secondo la quale alcuni dei suddetti prerequisiti non sono stati rispettati e, in particolare, può rifiutare lo svincolo dei fondi di cui all'articolo 21, a prescindere dal rispetto delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

Capo II. Finanziamento e attuazione

Art. 6 Bilancio

1. Le risorse da mettere a disposizione mediante lo strumento a norma dei paragrafi 2 e 3 non superano 6000000000 EUR per il periodo dal 2024 al 2027.

2. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento è pari a 2000000000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, con la ripartizione seguente:

  1. a) il 98,5 % sotto forma di sostegno finanziario non rimborsabile ai beneficiari per l'attuazione dei programmi di riforme;

  2. b) l'1,5 % per le spese a norma del paragrafo 6.

3. Il sostegno sotto forma di prestiti è disponibile per un importo massimo di 4000000000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2024 al 31 dicembre 2027. Tale importo non costituisce parte dell'importo della garanzia per le azioni esterne ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/947.

4. Nella corrispondente decisione di esecuzione di cui all'articolo 15, la Commissione stabilisce l'importo indicativo iniziale del finanziamento disponibile per ciascun beneficiario, secondo la metodologia di cui all'allegato, calcolato sulla base degli ultimi dati disponibili il giorno dell'entrata in vigore del presente regolamento, a norma dell'articolo 33. Gli importi indicativi possono cambiare durante l'attuazione dello strumento conformemente ai principi di cui all'articolo 21.

5. A norma dell'articolo 19 del presente regolamento, l'importo dei fondi messi a disposizione a norma del quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/1529 è almeno pari al 50 % dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale contributo include l'intero importo del sostegno finanziario non rimborsabile di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo previa deduzione dell'importo della copertura.

6. Le risorse di cui al paragrafo 2, lettera b), possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente valutazioni d'impatto, azioni preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, attività di formazione, consultazioni con le autorità dei beneficiari, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali e le organizzazioni della società civile, attività di informazione e comunicazione, comprese azioni di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono strettamente agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, e tutte le altre spese sostenute presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione per il sostegno amministrativo e di coordinamento necessario per lo strumento. Le spese possono anche riguardare i costi di attività di sostegno alla trasparenza e di altre attività, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti o dei programmi sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

Art. 7 Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato in conformità del regolamento finanziario, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento finanziario, in particolare assistenza finanziaria, sovvenzioni, appalti e operazioni di finanziamento misto.

3. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, l'entità incaricata dell'attuazione delle operazioni di finanziamento misto può essere il Gruppo Banca europea per gli investimenti, istituzioni finanziarie multilaterali europee, come la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, o istituzioni finanziarie bilaterali europee, come le banche di sviluppo o il Gruppo della Banca mondiale. Ove possibile, altre istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee. L'attuazione delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento è integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.

Art. 8 Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

1. La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:

  1. a) Stati membri, beneficiari, paesi candidati e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

  2. b) paesi che forniscono ai beneficiari un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna sul territorio dei beneficiari.

2.

L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, se un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.

La Commissione decide in merito all'accesso reciproco previa consultazione del beneficiario interessato.

3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 6.

4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 6.

5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un’entità o attuate in gestione diretta o gestione indiretta con le entità elencate all’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario si applicano altresì le norme applicabili a tali entità. Ciò non pregiudica le restrizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo, che sono debitamente rispecchiate negli accordi conclusi con tali entità.

6. Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di aggiudicazione, nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, se:

  1. a) le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione, o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività;

  2. b) l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o di uno qualsiasi dei beneficiari, compresa la sicurezza, la resilienza, la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, comprese le infrastrutture della rete 5G, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

7. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.

Art. 9 Accordo sullo strumento

1. La Commissione conclude con ciascun beneficiario un accordo sullo strumento per l'attuazione dello stesso, che stabilisce gli obblighi e le condizioni di pagamento dei beneficiari per l'erogazione dei finanziamenti dello strumento.

2. L'accordo sullo strumento è integrato da accordi di prestito a norma dell'articolo 17, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione e attuazione dei finanziamenti erogati sotto forma di prestiti. L’accordo sullo strumento, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo, previa richiesta.

3. Il finanziamento è concesso ai beneficiari dopo l'entrata in vigore dei rispettivi accordi sullo strumento e degli accordi di prestito applicabili.

4. L'accordo sullo strumento e gli accordi di prestito sottoscritti con ciascuno dei beneficiari e gli accordi conclusi con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono il soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento finanziario.

5. L'accordo sullo strumento stabilisce le disposizioni dettagliate necessarie riguardanti:

  1. a) l'impegno del beneficiario a compiere progressi sostanziali verso un quadro giuridico solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori, nonché meccanismi e misure volte a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interessi nonché intensificare la lotta contro il riciclaggio, la criminalità organizzata, l'utilizzo improprio di fondi pubblici, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;

  2. b) le norme relative allo svincolo, al rifiuto dello svincolo, alla riduzione e alla ridistribuzione dei fondi a norma dell'articolo 21;

  3. c) le attività connesse alla gestione, al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit nell'ambito dello strumento, nonché ai riesami dei sistemi, alle indagini, alle misure antifrode e alla cooperazione;

  4. d) le norme in materia di rendicontazione alla Commissione circa l'eventualità e le modalità di soddisfacimento delle condizioni di pagamento di cui all'articolo 12;

  5. e) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

  6. f) le misure destinate effettivamente a prevenire, individuare, indagare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi e l'obbligo per le persone o i soggetti che attuano i fondi dell'Unione ai sensi dello strumento, di notificare senza ritardo alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO, i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitti di interessi e altre attività illegali che incidono sui fondi forniti nell'ambito dello strumento, e il relativo seguito;

  7. g) gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte del beneficiario e per l'accesso ad esso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, se del caso, a tali dati;

  8. h) una procedura volta a garantire che le richieste di erogazione del sostegno sotto forma di prestito rientrino nell'importo di prestito disponibile, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3;

  9. i) il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi che ledano gli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte del beneficiario, o di grave violazione di un obbligo derivante dall'accordo sullo strumento;

  10. j) le norme e le modalità a disposizione dei beneficiari per la rendicontazione ai fini del monitoraggio dell'attuazione dello strumento e della valutazione del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

  11. k) l'obbligo per i beneficiari di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'articolo 22;

Art. 10 Riporti, rate annuali, stanziamenti di impegno

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

3. In aggiunta alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario sulla ricostituzione degli stanziamenti, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni effettuati a seguito dell'inesecuzione totale o parziale di un'azione a titolo dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

4. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, a norma dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

Capo III. Programmi di riforme

Art. 11 Presentazione dei programmi di riforme

1. Al fine di ricevere qualsiasi sostegno nell'ambito dello strumento, ciascun beneficiario presenta alla Commissione un programma di riforme per la durata dello strumento, basato sulla parte relativa alle riforme strutturali del programma di riforma economica più recente e sui relativi orientamenti strategici comuni concordati nel quadro del dialogo economico e finanziario del maggio 2023, sulla sua strategia di crescita, se del caso, sul quadro della politica di allargamento e sul piano economico e di investimenti per i Balcani occidentali.

2. I programmi di riforma forniscono un quadro generale per conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3, stabilendo le riforme che il beneficiario deve intraprendere, nonché i settori di investimento. I programmi di riforme comprendono misure per l'attuazione delle riforme attraverso un pacchetto globale e coerente. Nei settori degli elementi fondamentali del processo di allargamento, tra cui lo Stato di diritto, la lotta contro la corruzione, anche corruzione ad alto livello, i diritti fondamentali e la libertà di espressione, i programmi di riforme rispecchiano le valutazioni contenute nel pacchetto della politica di allargamento.

3. Il programma di riforme è coerente con il più recente quadro di politica macroeconomica e di bilancio presentato alla Commissione nel contesto del dialogo economico e finanziario con l'Unione.

4. I programmi di riforme sono coerenti con le priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione del beneficiario e con altri documenti pertinenti, quali l'accordo di stabilizzazione e di associazione, il piano per l'energia e il clima, il contributo determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi e l'ambizione di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050, e sostengono tali priorità.

5. I programmi di riforme rispettano i principi generali enunciati all'articolo 4.

6. I programmi di riforme sono elaborati in modo inclusivo e trasparente, in consultazione con le parti sociali e le organizzazioni della società civile.

7. La Commissione invita i beneficiari a presentare i rispettivi programmi di riforma entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione, non appena li riceve, trasmette i programmi di riforme dei beneficiari al Parlamento europeo e al Consiglio.

8. Nel caso in cui la ridistribuzione del sostegno nell'ambito dello strumento porti un beneficiario a ricevere un sostegno supplementare, la Commissione invita tale beneficiario a presentare entro tre mesi un programma di riforme riveduto per la restante durata dello strumento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di adottare qualsiasi decisione in merito alla ridistribuzione.