Regolamento di esecuzione (UE) 2025/457 della Commissione del 10 marzo 2025 che rinnova l’approvazione del dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera a),
Il dinotefuran è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/416 della Commissione2, fatte salve le condizioni di cui all’allegato di tale regolamento («approvazione»).
L’11 novembre 2020 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 («domanda»), in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata valutata dall’autorità competente del Belgio («autorità di valutazione competente»).
Il 1o settembre 2023 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una raccomandazione sul rinnovo dell’approvazione del dinotefuran.
In conformità all’articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell’Agenzia in merito alle domande di rinnovo dell’approvazione dei principi attivi. Il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia il 28 maggio 20243, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.
L’Agenzia ha concluso in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti dinotefuran possono continuare a essere considerati conformi ai criteri di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso. Le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 continuano pertanto a ritenersi soddisfatte.
È quindi opportuno rinnovare l’approvazione del dinotefuran ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, purché siano rispettate determinate condizioni.
Nel suo parere l’Agenzia conclude inoltre che il dinotefuran soddisfa i criteri per essere considerato una sostanza molto persistente e tossica conformemente all’allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Il dinotefuran soddisfa quindi la condizione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe pertanto, ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento, essere considerato un principio attivo candidato alla sostituzione. Pertanto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, di tale regolamento, la durata del rinnovo non dovrebbe essere superiore a sette anni.
Conformemente all’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a effettuare una valutazione comparativa nell’ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione o di rinnovo di un’autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione.
Al fine di garantire un uso in sicurezza degli articoli trattati che sono stati trattati con biocidi contenenti dinotefuran o che li contengono e di permettere agli utilizzatori di compiere scelte informate, la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato che è stato trattato con dinotefuran o che lo contiene dovrebbe assicurare che l’etichetta di tale articolo trattato rechi le informazioni elencate all’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. È opportuno prevedere un periodo di transizione per tale requisito al fine di consentire agli operatori economici di disporre di tempo sufficiente per adeguarsi. Inoltre, al momento di autorizzare un prodotto, le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione, devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida contenente dinotefuran le pertinenti istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati a norma dell’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
L’approvazione del dinotefuran come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18 è rinnovata, fatte salve le condizioni di cui all’allegato.
Art. 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2025 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen