Provvedimenti in favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare provvedimenti a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni in Campania;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro e per l'interno;
Decreta:
Art. 1
1. Il Ministro per le finanze e' autorizzato a sospendere, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei tributi erariali, provinciali e comunali nei Comuni della Campania colpiti dalle alluvioni dell'ottobre 1954, da indicarsi nello stesso decreto, nel quale deve altresi' specificarsi la durata, del periodo di sospensione che non potra' essere protratta oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.
Art. 2
1. All'Amministrazione provinciale di Salerno ed ai comuni di Salerno, Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare, Tramonti, Maiori e Minori possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1956, contributi integrativi da parte dello Stato, al fine di conseguire il pareggio economico del proprio bilancio. A favore dei predetti Enti puo' essere autorizzata l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, per far fronte al disavanzo economico non coperto dal contributo statale.2
2. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale per la finanza locale, in sede di approvazione o di eventuale revisione dei bilanci per l'anno 1954 e di approvazione dei bilanci per gli anni 1955 e 1956 degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.
Art. 3
1. Sulle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, e' autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente.
2. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.
Art. 4
1. Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 2 e 3 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per gli esercizi finanziari 1954-1955, 1955-1956 e 1956-1957, rispettivamente di lire 500 milioni, di lire 800 milioni e di lire 300 milioni.
2. Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione alla copertura dell'onere di cui sopra si provvede con una corrispondente quota del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025.
Art. 5
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nello stesso giorno sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addi' 7 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA - TREMELLONI - VANONI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 9. - CARLOMAGNO