Proroga della legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I termini di validita', di cui all'art. 2 del decreto - legge 7 novembre 1954, n. 1026, convertito in legge 31 dicembre 1954, n. 1214, limitatamente alle somme gia' stanziate e non ancora erogate ai Comuni alluvionati, sono prorogati al 31 dicembre 1957.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede con le somme residue del provento previsto dal decreto-legge 7 novembre 1954, n. 1025, convertito in legge 22 dicembre 1954, n. 1213.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - ANDREOTTI - TAMBRONI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA