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Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali

Testo vigente

Titolo I. Miglioramenti dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali, rivalutazione delle pensioni contributive ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di apportare miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione e per la sanita';
Decreta:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 luglio 1972 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, risultanti dall'applicazione degli aumenti stabiliti con i decreti ministeriali rispettivamente in data 3 dicembre 1970 e 20 settembre 1971, sono elevati a:

  1. 1) lire 30.000 mensili per i titolari di eta' inferiore a 65 anni;

  2. 2) lire 32.000 mensili per i titolari che abbiano compiuto 65 anni di eta'.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 luglio 1972 l'importo della pensione sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' elevato a lire 234.000 annue.

2. A decorrere dal 1 luglio 1972, il limite dei redditi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 nella misura di L. 156.000 annue, e' elevato a lire 234.000 annue.

3. A decorrere dal 1 gennaio 1973 ai titolari della pensione sociale prevista dal primo comma, si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma di detto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.

4. I redditi di cui al secondo comma sono ulteriormente elevati nella stessa misura e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni sociali disposti da futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione dell'art. 19 della legge sopracitata.

Art. 2-bis

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed i loro familiari conviventi a carico indicati all'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, hanno diritto all'assistenza di malattia, sempreche' la assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della famiglia.

2. All'assistenza di malattia in favore dei soggetti indicati nel precedente comma provvedono, con separata contabilita', l'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e la Cassa mutua di malattie di Trento e Bolzano nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

3. Per l'assistenza di cui al comma precedente si applicano le forme, i limiti e le modalita' previsti all'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni e integrazioni.

4. All'onere derivante all'Istituto ed alle Casse suddette dalla corresponsione dell'assistenza di malattia ai titolari di pensione sociale ed ai loro familiari, a norma dei commi precedenti, si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato, che sara' ripartito fra l'Istituto e le Casse medesime in relazione all'effettivo fabbisogno.

5. Il contributo dello Stato per il 1972 e' stabilito in lire 25 miliardi e per gli anni successivi in lire 60 miliardi all'anno.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 luglio 1972 le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e della gestione speciale dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 sono aumentate nelle misure seguenti:

  1. 1) pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 gennaio 1952: 50 per cento;

  2. 2) pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1952 al 1957: 40 per cento;

  3. 3) pensioni aventi decorrenza negli anni dal 1958 al 1960: 30 per cento;

  4. 4) pensioni aventi decorrenza negli anni 1961 e 1962: 25 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni 1963 e 1964: 20 per cento; pensioni aventi decorrenza negli anni 1965 e 1966: 15 per cento; pensioni aventi decorrenza nel periodo dal 1 gennaio 1967 al 30 aprile 1968: 10 per cento.

2. Agli effetti di cui al precedente comma, per le pensioni di riversibilita' e' presa a riferimento la data di decorrenza delle corrispondenti pensioni dirette.

3. Sono escluse dagli aumenti le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, gia' riliquidate o da riliquidare in forma retributiva con decorrenza anteriore al 1 luglio 1972.

4. Le percentuali di aumento di cui al primo comma si applicano sull'importo della pensione, non integrato al trattamento minimo, complessivamente spettante al 30 giugno 1972.

5. Le percentuali suddette, nella stessa misura prevista in relazione alla decorrenza originaria della pensione, si applicano, altresi', alle quote di pensione derivanti da contributi versati ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e degli articoli 50, 51 e 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che si collochino temporalmente in data anteriore al 1 luglio 1972, anche se tali quote siano attribuite con decorrenza successiva al 30 giugno 1972.

Art. 4

1. I titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

2. La riliquidazione di cui al primo comma ha effetto dal 1 luglio 1972.

3. La stessa facolta' di cui al primo comma e' concessa ai superstiti di titolare di pensione di invalidita' che avrebbe avuto diritto di avvalersi della norma di cui al comma medesimo.2

Art. 5

1. Con effetto dal 1 luglio 1972 al superstite di assicurato o di pensionato titolare di pensione indiretta o di riversibilita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dell'assicurazione medesima per i lavoratori autonomi, spettano le quote di maggiorazione della pensione suddetta nella misura, entro i limiti e alle condizioni previste dagli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per quanti sono i beneficiari, ad eccezione del coniuge superstite, per i quali sono state o sarebbero state corrisposte le quote di maggiorazione per la pensione diretta.

Art. 6

1. Per gli anni 1971 e 1972 i redditi ed i proventi indicati nel primo comma, numeri 1), 2) e 3) e primo capoverso dell'art. 43 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'art. 19 della legge sopra citata che disciplina la perequazione automatica delle pensioni.3

2. I redditi ed i proventi di cui al comma precedente sono ulteriormente elevati con la stessa decorrenza dei miglioramenti dei trattamenti minimi di pensione, disposti con il presente decreto, con futuri provvedimenti o derivanti dall'applicazione della suddetta disciplina della perequazione automatica delle pensioni, alle seguenti misure:

  1. a) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti esclusivamente da trattamento di pensione - per il coniuge o per un solo genitore, al livello del trattamento minimo di pensione di importo piu' elevato dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, maggiorato del 30 per cento;

  2. b) redditi e proventi di qualsiasi natura - ivi compresi quelli derivanti da trattamento di pensione - per i due genitori, all'importo di cui alla lettera a) maggiorato del 75 per cento.

Titolo II. Miglioramenti al trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

Art. 7

1. Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1 luglio 1971, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari la misura del trattamento di quiescenza e' determinata con le norme vigenti alla data di cessazione dal servizio per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente decreto.

Art. 8

1. Nei casi previsti dall'art. 7 per gli iscritti che, nell'ultimo quinquennio precedente la cessazione, abbiano avuto, in conformita' degli ordinamenti di servizio, variazioni di retribuzioni dovute al mutamento della durata giornaliera della prestazione, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza, si prende a base la media ponderata delle differenti retribuzioni corrispondenti ai servizi di diverse durate giornaliere, aggiornate al trattamento economico vigente alla data di cessazione per la qualifica e per gli aumenti riferiti alla, data stessa. A tal fine i servizi si considerano espressi in mesi interi, trascurando le frazioni di mese non superiori a quindici giorni. Tale media, nei casi di cessazione dal servizio anteriore al 1 gennaio 1975, e' computata sul periodo intercorrente dal 1 gennaio 1970 alla data di cessazione.

Art. 9

1. Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari alla data di cessazione dal servizio, in relazione all'elevazione della retribuzione stessa, stabilita dal successivo art. 16, e' diminuita, anziche' della somma di lire 50.000 prevista dagli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, di un importo pari all'ammontare dell'indennita' integrativa speciale, previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni, per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.