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Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale

Testo vigente

Art. 11

1. Il 3 per cento dei contributi riscossi per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni in ciascun esercizio, al netto delle somme trasferite ai Fondo sociale ai sensi dell'articolo 3, lettera d), e' destinato alla costituzione di una speciale riserva.

2. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, la percentuale suddetta puo' essere ridotta quando la riserva, abbia raggiunto un ammontare pari al doppio dell'importo complessivo delle quote annue di pensione a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni, al netto dell'importo complessivo delle quote di pensione sociale. A tal fine, si fa riferimento alle pensioni in pagamento alla fine di ciascun esercizio.

3. I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo, possono essere investiti nelle forme, nei limiti e con le modalita' previste dall'articolo 35 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dall'articolo 1 della legge 24 aprile 1950, n. 260.

Capo III. Pensione privilegiata e pensione di anzianita'

Capo IV. Tabelle delle classi di retribuzione per la determinazione dei contributi base

Art. 14

1. A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quella in corso alla fine del terzo mese successivo a quello nel quale viene pubblicata la presente legge, le tabelle A) e B) n. 1 dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie, allegate alla legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono sostituite dalle tabelle A) e B) n. 1, allegate alla presente legge.

Titolo II. Miglioramento dei trattamenti di pensione

Capo I

Art. 16

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' sostituito dal seguente:
"L'importo mensile delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' ed ai superstiti, adeguato ai sensi dell'articolo 1, non puo' essere inferiore ai seguenti minimi:
a) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari di eta' inferiore ai 65 anni, lire 15.600;
b) pensioni di invalidita', di vecchiaia ed in favore dei superstiti per i titolari che abbiano compiuto i 65 anni di eta', lire 19.500".22a

Art. 17

1. Il coefficiente di moltiplicazione delle pensioni base a carico delle Gestioni speciali per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri e per gli artigiani, e' elevato a 86,4 volte.

2. Il contributo dovuto dagli artigiani per l'adeguamento delle pensioni, a norma dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e' elevato a lire 1.200 mensili a decorrere dal 1 gennaio 1965.

Art. 18

1. Il trattamento minimo spettante al coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed agli artigiani e' elevato, per tutte le categorie di pensioni, a lire 12.000 mensili.

Capo II. Maggiorazioni della pensione

Art. 21

1. Per ogni figlio di eta' non superiore ai 18 anni o, se di eta' superiore, purche' a carico del pensionato e inabile al lavoro ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, la pensioni adeguate e quelle integrate ai trattamenti minimi delle assicurazioni obbligatorie, di cui al precedente articolo 1, sono aumentate come segue:

  1. a) di lire 2.500 mensili se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli 9 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni, 4 della legge 12 agosto 1962, numero 1338, e 7 ed 8 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e' di importo inferiore a lire 25.000 mensili;

  2. b) di un decimo del loro ammontare se il trattamento di pensione, comprensivo degli eventuali supplementi di cui agli articoli indicati nella precedente lettera a), e' di importo pari o superiore a lire 25.000 mensili ovvero, qualunque ne sia l'importo se trattasi di pensione supplementare di cui all'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per i figli a carico del pensionato e che non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di 18 anni di cui al comma precedente, e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.9a
L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purche' essi non abbiano proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 21.000 mensili o a lire 30.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione.2384
L'ultimo comma, dell'articolo 12, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"La pensione, calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, e' aumentata della quota di lire 100 annue, di cui all'articolo 59, lettera a) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827".

In caso di coniugi entrambi pensionati e' concessa una sola quota di maggiorazione della pensione, da liquidare al coniuge che riveste la qualifica di capo famiglia, per ciascuna delle persone indicate nei precedenti commi. Le quote di maggiorazione delle pensioni escludono il diritto agli assegni familiari ovvero alle integrazioni, comunque denominate, della retribuzione previsti per il titolare della pensione o per altro familiare, relativamente agli stessi beneficiari.

Capo III. Prestazioni ai superstiti

Art. 22

1. L'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreche' per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'eta' di 18 anni e ai figli di qualunque eta' riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi.
Tale pensione e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato a norma dell'articolo 12:
a) il 60 per cento al coniuge;
b) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 40 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di eta' di cui al primo comma e' elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequentino l'Universita'.
La pensione ai superstiti non puo', in ogni caso, essere complessivamente ne' inferiore al 60 per cento, ne' superiore all'intero ammontare della pensione calcolata a norma dell'articolo 12.
Se superstite e' il marito, la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10.
Qualora non vi siano ne' coniuge ne' figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, questa spetta ai genitori superstiti di eta' superiore ai 65 anni che non siano titolari di pensione e alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. In mancanza anche dei genitori la pensione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti che non siano titolari di pensione, sempreche' al momento della morte del dante causa risultino permanentemente inabili al lavoro e a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in eta' superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonche' i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.
Il figlio riconosciuto inabile al lavoro a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1957, n. 818, nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e il compimento del 180 anno di eta', conserva il diritto alla pensione di riversibilita' anche dopo il compimento della predetta eta'.
La pensione spettante a norma del presente articolo ai genitori ed ai fratelli e sorelle e' dovuta nella misura del 15 per cento per ciascuno.
Nel caso di concorso di piu' fratelli e sorelle la pensione non puo' essere complessivamente superiore all'intero importo della pensione calcolata a norma dell'articolo 12".10

Art. 25

1. Il coniuge superstite dell'assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1939 o del pensionato deceduto anteriormente al 1 luglio 1962, gia' escluso dal pensionamento per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a), b) e e), dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, ha diritto alla pensione secondo le norme dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nel testo modificato dal precedente articolo 24 a condizione che:

  1. a) tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato e la decorrenza della pensione stabilita dal comma successivo, non si sia verificato, nei suoi confronti, alcuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere a) e b), del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione;

  2. b) presenti domanda entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La pensione spettante per effetto delle disposizioni che precedono decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III. Disposizioni varie

Art. 26

1. Le disposizioni della presente legge riguardanti l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, si estendono, in quanto applicabili, alle pensioni liquidate o da liquidare dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

2. La gestione previdenziale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo corrispondera' al Fondo sociale:

  1. a) una somma annua proporzionale al contributo versato dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi della lettera d) del precedente articolo 3, calcolata tenendo conto dell'ammontare delle prestazioni corrisposte dal Fondo sociale ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed ai pensionati della gestione previdenza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

  2. b) i proventi delle sanzioni pecuniarie, conseguenti alle inadempienze nel versamento dei contributi alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

3. Non si applica all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo il disposto della lettera h) del precedente articolo 3.

4. La misura del contributo dovuto dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo al Fondo sociale a norma della precedente lettera a) e' determinata annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base delle risultanze di gestione.

5. Le somme dovute dal Fondo per l'adeguamento delle pensioni all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo per il periodo antecedente al primo gennaio 1965, in applicazione dell'articolo 34 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno rideterminate in dipendenza della devoluzione al Fondo sociale del credito del predetto Fondo per l'adeguamento delle pensioni verso lo Stato, di cui alla lettera b) del precedente articolo 3, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla base del rapporto proporzionale tra l'ammontare degli stanziamenti per concorso dello Stato in applicazione della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni e l'ammontare delle prestazioni erogate a tutto il 31 dicembre 1960, rispettivamente, dalle predette due gestioni.

Art. 28

1. Sono apportate le seguenti modificazioni agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con le leggi 30 luglio 1957, n. 652, 25 gennaio 1959, n. 26, 12 agosto 1962, n. 1338 e 5 marzo 1965, n. 154:

  1. 1) la lettera a) dell'articolo 6 e' sostituita dalla seguente:
    "a) il marito nei confronti della moglie purche' essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili. Non sono considerati ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";

  2. 2) la lettera b) dell'articolo 7 e' sostituita dalla seguente:
    "b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 17.000 mensili nel caso di un solo genitore, e a lire 26.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette";

  3. 3) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
    "I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 24.500 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 43.000 mensili per i due genitori".

2. Con effetto dal 1 gennaio 1965, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni ed estensioni, non si considerano i redditi costituiti da pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti nei casi in cui le pensioni stesse non superino i limiti stabiliti dall'articolo 16 della presente legge.1

Art. 30

1. L'articolo 96 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, e' modificato come segue:
"Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, se il pensionato ha moglie o figli minorenni, il pagamento della pensione, dopo che la condanna sia divenuta definitiva e per Il rimanente periodo della pena, e' fatto a loro favore; in mancanza di moglie o figli minorenni la pensione e' pagata alle persone viventi a carico del titolare e da lui designate. In mancanza anche di tali persone il pagamento 6 fatto al titolare della pensione".

Art. 31

1. Quando il diritto a pensione nelle assicurazioni obbligatorie regolate rispettivamente dalle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047 e 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni, sarebbe stato raggiunto anche senza il computo, ai fini del conseguimento dei requisiti minimi di assicurazione e di contribuzione, dei periodi di assicurazione facoltativa in esse utilizzabili, il trattamento di pensione non puo' essere inferiore a quello rappresentato dalla somma del trattamento minimo stabilito per gli iscritti alle rispettive gestioni speciali e della pensione o quota di pensione liquidata o liquidabile per gli anzidetti periodi nell'assicurazione facoltativa.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato l'articolo 8, comma ottavo, della legge 4 luglio 1959, n. 463.

3. I pensionati a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni possono ottenere, a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e con il rispetto del termine di prescrizione di cui all'articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, il trattamento di pensione previsto dal primo comma, qualora risulti che alla data di decorrenza originaria della pensione sussistevano le condizioni di diritto indicate dal primo comma medesimo.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, i primi due commi dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, sono sostituiti dai seguenti "Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-24 quali mezzadri o coloni in virtu' del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa con servano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'articolo 29 della legge aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.
All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 1 luglio 1920 o del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato".

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultima parte del quarto comma dell'articolo 19 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e' sostituita dalla seguente:
"L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sara' conservata nell'assicurazione facoltativa e dara' luogo, unitamente ai contributi che risultino versati nell'assicurazione stessa prima del compimento dell'eta' di 14 anni dell'interessato ovvero prima del 10 luglio 1920 o dopo il 25 novembre 1957, a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione".