Modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e imposizione straordinaria sulle case di abitazione
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare alcune modifiche alla disciplina delle imposte sul reddito e di stabilire una imposizione straordinaria sulle case di abitazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;
Decreta:
Art. 1
1. Con decorrenza dal 1 gennaio 1974, e fino al 31 dicembre 1975, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 35 per cento. L'aliquota del 7,50 per cento nei confronti delle societa' ed enti finanziari e quella del 6,25 per cento nei confronti delle societa' ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale sono elevate rispettivamente al 10,50 per cento e a all'8,75 per cento.
2. I soggetti di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per i quali il termine di versamento dell'imposta e' scaduto anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono tenuti al pagamento della maggiore imposta derivante dall'aumento delle aliquote di cui al comma precedente entro il 31 ottobre 1974.
3. Nei confronti dei soggetti all'imposta sulle persone giuridiche per i quali il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, la maggiorazione delle aliquote di cui al primo comma rispetto a quelle stabilite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e' applicata sugli imponibili ragguagliati ad anno solare.
4. Per l'anno 1974 e' istituita una addizionale straordinaria dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da applicarsi alla parte di reddito imponibile che eccede la somma di lire dieci milioni, nella seguente misura:
5. 5 per cento sulla parte di reddito imponibile compresa tra i dieci milioni e i quattordici milioni di lire;
6. 10 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente i quattordici milioni di lire.
7. L'addizionale straordinaria di cui al comma precedente e' riscossa mediante ruoli sulla base della dichiarazione annuale dei redditi.
8. I soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione annuale ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1975 se nell'anno 1974 hanno conseguito un reddito complessivo lordo superiore a lire dieci milioni.
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per ciascuno dei periodi d'imposta 1974 e 1975 la determinazione dei redditi dominicali dei terreni e' effettuata moltiplicando per quarantotto i redditi iscritti in catasto, ai sensi del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976.Per i terreni concessi in affitto, la determinazione del reddito e' effettuata sulla base dei canoni fissati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni. Agli stessi fini i redditi imponibili dei fabbricati sono determinati sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1973 con decreto ministeriale 10 settembre 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 ottobre 1973, maggiorati del cinquanta per cento.
Art. 3
1. Il primo comma dell'art. 100-quinquies aggiunto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1974, n. 116, e' sostituito dal seguente:
"Gli acconti d'imposta di cui all'art. 100-bis sono iscritti in ruoli straordinari riscuotibili in due rate con scadenza al giorno 10 dei mesi di settembre e novembre dell'anno 1974 o in unica soluzione a questa ultima scadenza. La formazione dei ruoli straordinari non e' soggetta all'autorizzazione dell'intendente di finanza prevista dall'art. 11, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 2 DICEMBRE 1975, N. 576
Art. 5
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384
Art. 6
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384
Art. 7
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384
Art. 8
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384
Art. 9
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384
Art. 10
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384
Art. 11
ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N. 384