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Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Contributo speciale alla regione Lombardia

Art. 1

1. Al fine di fronteggiare le prime necessita' d'intervento nella zona colpita dall'inquinamento di sostanze tossiche verificatosi il 10 luglio 1976 lo Stato assegna alla regione Lombardia un contributo speciale di lire 40 miliardi.

2. Con la somma anzidetta la regione provvedera' nell'ambito dei comuni indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 3 agosto 1976, n. 537, anche a mezzo di delega o di contributo agli enti locali, agli interventi urgenti rientranti nelle materie di propria competenza o ad essa delegate dallo Stato anche a norma del presente decreto, ovvero in quelle materie di competenza degli enti locali nelle quali e' indispensabile un'azione coordinata, a favore della popolazione e del territorio colpiti, e in particolare:

  1. a) agli accertamenti ed ai controlli sull'inquinamento del terreno, delle acque e della vegetazione;

  2. b) agli interventi di decontaminazione e di bonifica del terreno, degli stabili e ad ogni altro intervento di ripristino e di protezione dell'ambiente anche in relazione alle direttive che potranno essere impartite dal Ministero della sanita';

  3. c) agli accertamenti e controlli sanitari e all'assistenza sanitaria e in genere necessarie a tutela della salute pubblica nella zona colpita;

  4. d) all'assistenza, anche scolastica;

  5. e) agli accertamenti e controlli ed agli interventi nel campo della profilassi medico-veterinaria e della assistenza zooiatrica;

  6. f) all'esecuzione dei lavori pubblici di competenza della regione e degli enti locali, necessari per il ripristino delle strutture civili ed economiche delle zone colpite e per prevenire la diffusione dell'inquinamento;

  7. g) alla concessione di contributi straordinari a favore delle imprese agricole, singole e associate, artigiane, turistiche e alberghiere che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo;

  8. h) alla concessione di contributi straordinari in conto capitale, esclusa ogni forma di intervento in conto interesse, per delega dello Stato a favore delle imprese industriali e commerciali che abbiano subito danni in conseguenza dell'evento di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare la misura di tali contributi, che dovranno essere determinati sulla base degli ultimi redditi documentati dall'impresa, sara' tenuta presente anche l'esigenza della sollecita ripresa della attivita'.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo la regione potra' avvalersi delle prestazioni di esperti estranei alla pubblica amministrazione.

4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Lombardia, in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato e con gli enti locali, provvedera' al primo accertamento dei danni causati dall'evento, di cui al primo comma, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini di ulteriori contributi speciali da assegnare alla regione.

Art. 2

1. Il contributo speciale di cui all'art. 1 unitamente alle somme destinate dalla regione o ad essa devolute da altri enti o soggetti per il medesimo scopo affluisce ad un apposito fondo gestito dalla regione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio regionale.

2. Le modalita' e i criteri degli interventi della regione e degli enti locali, nonche' le relative procedure amministrative e di spesa saranno determinati con leggi regionali anche in deroga alle norme vigenti, da emanarsi entro il termine di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

3. Fino a quando non siano entrate in vigore le leggi regionali di cui al precedente comma del presente articolo, alle spese per gli interventi improrogabili previsti dall'art. 1, esclusi quelli di cui alla lettera h), provvede il presidente della giunta regionale con proprie determinazioni, sentito sui criteri generali d'intervento, il parere di una commissione dallo stesso costituita e presieduta dallo stesso presidente.

4. Della commissione faranno in ogni caso parte un membro designato dal commissario del Governo, un membro designato dal Ministero del tesoro, il presidente dell'amministrazione provinciale o un suo delegato, i sindaci dei comuni interessati, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato e gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari regionali competenti.

5. Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente della giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.

6. Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso al consiglio regionale e al commissario del Governo.

7. Il presidente della giunta provinciale e i sindaci formano ogni mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo trasmettono al presidente della giunta regionale.

8. I provvedimenti di cui al presente articolo di competenza del presidente della giunta regionale possono essere delegati a membri della giunta stessa.

9. Gli interventi di competenza dei comuni e della provincia rivolti ai fini previsti dall'art. 1 sono coordinati dal presidente della giunta regionale sulla base di criteri formulati dalla commissione di cui al precedente terzo comma.

10. Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare, anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.

11. Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi contratti anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto-legge, il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al precedente comma.

12. Per la definizione e il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1 nonche' al fine di favorire il coordinamento tra gli interventi della regione, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche, il presidente della giunta regionale, oltreche' delle competenti commissioni consiliari regionali, puo' avvalersi di speciali commissioni consultive da lui costituite e formate anche da esperti estranei alla pubblica amministrazione, assumendo le relative spese a carico del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto.

13. I provvedimenti adottati dalla regione e dagli enti locali in attuazione del presente decreto e delle leggi regionali di cui al precedente secondo comma non sono sottoposti a controllo preventivo.

14. Di tali provvedimenti e delle spese relative e' formulato, al termine di ogni esercizio finanziario un analitico rendiconto, approvato dal consiglio regionale, o, rispettivamente, dall'organo deliberante dell'ente locale, con deliberazione soggetta a controllo ; tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative all'esercizio di funzioni delegate, e' altresi' trasmesso per il controllo alla Corte dei conti.

Provvidenze per i lavoratori

Art. 3

1. Ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi del precedente art. 1, sospesi dal lavoro in conseguenza dell'inquinamento, e' corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonche' il trattamento per assegni familiari.

2. Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonche' agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

3. Il trattamento di integrazione salariale e' corrisposto durante l'intero periodo di sospensione, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.

4. Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo e' esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza dell'inquinamento da sostanze tossiche per un periodo massimo di un anno.

5. La sede provinciale di Milano dell'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro e dall'interessato, se disoccupato, imputandone la spesa ad una contabilita' speciale. Avverso il provvedimento della sede dell'Istituto e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, che decide in via definitiva.

6. Il trattamento di integrazione di cui al primo comma e' esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

7. I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia e superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di trentasei mesi di cui all'art. 3 della legge 20 maggio 1975 n. 164 e dell'art. 5 della legge 6 agosto n. 427.

Art. 4

1. Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1 che, alla data del 10 luglio 1976, avevano diritto e fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, una indennita' speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonche' il trattamento per assegni familiari.

2. Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresi', ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attivita' nei comuni sopraindicati, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 10 luglio 1976.

3. Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo e' riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' per il diritto alla assistenza sanitaria.

4. La sede provinciale di Milano dell'I.N.P.S. provvede a corrispondere il trattamento di cui al presente articolo imputandone la spesa ad una contabilita' speciale.

Art. 5

1. I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 non sono cumulabili con altri trattamenti di attivita', di integrazione salariale e di disoccupazione.

2. I predetti trattamenti, se piu' favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.

3. Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli.

Art. 6

1. Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati a norma del precedente articolo 1, che abbiano dovuto abbandonare per ordine dell'autorita' la propria abitazione, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire 100.000 mensili, nonche' ai titolari di pensione sociale o di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, e' corrisposta una sovvenzione speciale di lire 200.000 una tantum.

2. La stessa sovvenzione spetta, altresi', ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.

3. La prestazione di cui ai precedenti commi e' anticipata dall'I.N.P.S. o dagli altri enti che erogano i trattamenti di pensione e le rendite e non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4.

4. La sovvenzione speciale di cui al primo comma e' corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonche' a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 7

1. I coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, gli artigiani e gli esercenti attivita' commerciali titolari di azienda e rispettivi familiari, residenti nei comuni indicati a norma del precedente art. 1, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, nonche' all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i quali abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni o per l'E.N.A.O.L.I. limitatamente alle rate aventi scadenza tra il 10 luglio 1976 ed il 30 giugno 1977.

2. Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'I.N.P.S. a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

3. L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico.

Art. 8

1. Ai titolari di aziende operanti nei comuni colpiti dall'inquinamento di sostanze tossiche, indicati a norma del precedente art. 1, iscritti nelle gestioni speciali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, istituite presso l'I.N.P.S., rispettivamente con leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463 e 22 luglio 1966, n. 613, che abbiano subito gravi danni per effetto dell'inquinamento medesimo, e' anticipata dalle suddette gestioni una sovvenzione speciale di L. 300.000 una tantum, maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unita' attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

2. In caso di azienda con piu' titolari la sovvenzione di cui al primo comma e' corrisposta previa presentazione di domanda a firma congiunta di ciascun contitolare.

3. Quando i titolari di azienda non siano iscritti nelle gestioni anzidette, la sovvenzione e' corrisposta ad un componente della famiglia che risulti assicurato, previa esibizione di delega in carta semplice rilasciata dal titolare dell'azienda, con firma autenticata. L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto dell'inquinamento di sostanze tossiche.

Art. 8-bis

1. Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei presentatori delle domande.

Art. 9

1. L'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 gravera' sul bilancio dello Stato che provvedera' a rimborsare all'I.N.P.S., all'I.N.A.I.L. e alle altre gestioni interessate - a far tempo dal 1978 e sulla base delle risultanze annuali di gestione - le somme dagli stessi anticipate e non riscosse per esoneri contributivi in attuazione dei predetti articoli, nell'ambito della rispettiva competenza.

Interventi del Ministero della sanita'

Art. 10

1. Per fronteggiare le particolari esigenze di carattere igienico-sanitario relative alle zone inquinate da sostanze tossiche nella provincia di Milano ed alla peculiarita' del problema del disinquinamento e' istituito presso la sede del commissario di Governo per la regione Lombardia un ufficio del Ministero della sanita', il quale cessera' di funzionare al ristabilimento della normale situazione igienico-sanitaria delle zone contaminate.

2. All'ufficio predetto sono affidati l'acquisizione di dati e l'effettuazione di rilievi riguardanti l'andamento del fenomeno in collaborazione con la regione.

3. La struttura dell'ufficio ed il contingente del personale allo stesso assegnato sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanita', nell'ambito degli attuali organici del Ministero stesso.

4. Al personale chiamato a prestare servizio presso il predetto ufficio non si applica, limitatamente al periodo di attivazione dell'ufficio stesso, il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.