Ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del consorzio "Ente per le ville venete"
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di prorogare ulteriormente l'efficacia della legge istitutiva del consorzio fra lo Stato e gli enti locali per il restauro e la valorizzazione delle ville venete, gia' prorogata, con legge 25 ottobre 1977, n. 802, al 31 marzo 1978;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;
Decreta:
Art. 1
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 ottobre 1977, n. 802, la efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 dicembre 1978.
2. Nessun contributo e' dovuto dallo Stato per effetto della proroga di cui al precedente comma.
3. L'articolo 24 della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' soppresso.
4. Con decorrenza 1° gennaio 1979 il patrimonio di proprieta' dell'Ente e' devoluto alla regione Veneto la quale provvedera' al recupero delle quote di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
5. La regione Veneto d'intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia destinera' il patrimonio dell'Ente agli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1958, n. 243.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 marzo 1978
LEONE
ANDREOTTI - ANTONIOZZI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 17, foglio n. 1