Proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva dell'Ente per le ville venete, e successive modificazioni
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 marzo 1978.
Art. 2
1. E' concesso all'Ente per le ville venete un contributo di L. 100.000.000 in ragione di anno, per il periodo di cui all'articolo 1, a carico del bilancio del Ministero per i beni culturali e ambientali.
2. All'onere derivante dalla concessione del contributo di cui al comma precedente, si fa fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 2104 dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali fino all'importo di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1977 e di lire 25 milioni per il successivo.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - PEDINI - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO