Misure fiscali urgenti
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure fiscali urgenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Decreta:
Art. 1
1. Le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute, stabilite in L. 100, 400, 500 e 1500, per gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni, sono elevate, rispettivamente, a lire 150, 700, 1000 e 2000. L'importo massimo dell'imposta dovuta per i duplicati e le copie indicati nell'art. 13 della tariffa suddetta, e' stabilito in L. 700.
2. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, prima dell'uso, devono essere integrati, sino a concorrenza della imposta dovuta nelle misure stabilite dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo, da annullarsi nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.
Art. 2
1. L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'art. 9 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' stabilita, per ogni mille lire e frazione di lire mille, nella misura di L. 10 per le cambiali di cui alla lettera a) e di L. 7 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.
Per i vaglia cambiari contemplati dall'art. 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo e' determinata in L. 9 per ogni mille lire o frazione di lire mille.
Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a L. 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente di frazioni fino a L. 50 o superiori a L. 50.
L'importo minimo dell'imposta suddetta e' stabilito in L. 100.
2. ((Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto, dopo l'articolo 10, il seguente articolo 10-bis:
3. Articolo
della tariffa
10-bis
=====================================================================
| Imposte | |
| dovute | |
Indicazione degli |---------| |
atti soggetti a | |Pro-| Modo di pagamento | N o t e
imposta | |por-| |
|Fis-|zio-| |
|se |nali| |
=====================================================================
| | | |Come per le
| | | |cambiali di cui al
Cambiali accettate | | | |precedente articolo
da aziende ed | | | |9. Se peraltro le
istituti di credito| | | |cambiali di cui al
di cui al regio | | | |presente articolo
decreto-legge 12 | | | |sono acquistate da
marzo 1936, n. 375,| | | |banche accettanti,
e successive | | | |o da loro
modificazioni e | | | |collegate, il bollo
integrazioni emesse| | | |va integrato fino
da imprenditori di | | | |alla misura
cui all'articolo | | | |prevista
2195 del codice | | | |dall'articolo 9,
civile girabili con| | | |lettera a). Le
la clausola senza | | | |cambiali di cui al
garanzia ed aventi | | | |presente articolo
scadenza non supe- | | | |potranno essere
riore a 12 mesi. | | | |girate
Per ogni | | |Come per le |esclusivamente con
mille lire o | | |cambiali di cui al |la clausola " senza
frazione di mille | | |precedente articolo|garanzia " o
lire | |0,1 |9. |equivalenti.
---------------------------------------------------------------------
Art. 2-bis
1. Le marche per cambiali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 15 e 47 della tariffa, allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, cui bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.
Art. 3
1. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati al bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo precedente senza applicazione di penalita', entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
2. All'integrazione sara' provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi dagli uffici del registro e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.
3. Le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni bancari, come sopra regolarizzati, conservano la qualita' di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.
Art. 4
1. Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e sui documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nelle scuole ed istituti di istruzione secondari di secondo grado e nelle universita' ed istituti di istruzione universitari comprese le pagelle, gli attestati, i diplomi e documentazione similari rilasciati dalle scuole ed universita'.
Art. 5
1. Sono elevate a L. 20.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie, nonche' quella di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo
2. All'art. 2 della tariffa allegato A, parte 11, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dal terzo comma dell'art. 31 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000" sono sostituite con le parole: "scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 20.000".
3. Le disposizioni dei commi precedenti e quelle dei successivi articoli 6 e 7 del presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonche' alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.
4. Fermo restando il diritto alla registrazione gratuita degli atti soggetti ad imposta sostitutiva degli atti connessi al processo del lavoro di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e di quelli previsti da accordi internazionali e da leggi relative a enti o organismi internazionali, sono assoggettati all'obbligo della registrazione con il pagamento dell'imposta fissa gli atti per i quali disposizioni di leggi speciali consentono la registrazione gratuita. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, e dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500.
5. A decorrere dal 1 ottobre 1978 le aliquote dello 0,75 per cento e dello 0,25 per cento previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono elevate, la prima, all'1,50 per cento e, la seconda, allo 0,50 per cento.
6. L'imposta stabilita alle singole voci dell'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, modificato dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, nonche' a quelle dell'articolo 1 della tabella allegata a quest'ultima legge e' aumentata di L. 15.000.
7. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreche' non siano adatti al trasporto di cose - l'imposta di cui al comma precedente e' ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata nella lettera D) delle disposizioni richiamate dal citato comma precedente, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.
Art. 6
1. Per le formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotamento eseguite nei pubblici registri immobiliari e soggette a imposta proporzionale, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e' sostituita dalla seguente, limitatamente agli articoli sottoindicati:
2. TARIFFA
3. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Art. 7
1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione delle volture catastali e' soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.
Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma e' dovuta nella misura fissa di lire ventimila".
Art. 8
1. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni e modificazioni, sono aumentate del 30%. L'aumento non si applica agli atti di cui alle lettere a), b) e c) del n. 125 della predetta tariffa.
2. Le frazioni dei nuovi importi di tassa inferiori a lire 500 o superiori a L. 500 ed inferiori a L. 1.000 sono rispettivamente arrotondate alle L. 500 o 1.000 superiori.
3. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento va effettuato in modo ordinario.
4. Gli aumenti stabiliti dal presente articolo si applicano alle tasse sulle concessioni governative che sono dovute a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
5. Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, le tasse sulle concessioni governative per le licenze di porto d'armi anche per uso di caccia disciplinate dall'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, sono aumentate nella misura del 30% a decorre dal 1 gennaio 1979.
Art. 9
1. Le disposizioni dell'art. 9, primo comma, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, per la parte concernente le riduzioni della tassa erariale di circolazione, sono abrogate.
2. La disposizione del comma precedente si applica alle tasse di circolazione corrisposte dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. Le misure della tassa di circolazione sui motocicli con cilindrata superiore al 125 cc sono aumentate del 30 per cento
4. L'ammontare degli importi complessivamente dovuti per tasse di circolazione, addizionale, sopratassa diesel e abbonamento dell'autoradiotelevisione e' arrotondato alle cento lire superiori. L'importo dell'arrotondamento va imputato a tassa di circolazione; nel caso in cui il pagamento riguardi esclusivamente l'abbonamento all'autoradiotelevisione va imputato a tassa di concessione governativa.
Art. 10
1. A partire dal 1 luglio 1978 l'aliquota dell'imposta proporzionale sui premi delle assicurazioni stabilita dall'articolo 36 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e' elevata a lire 7 per ogni cento lire del premio e degli accessori.