diritto.io

Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonche' dei termini di sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere, nella considerazione che il programma di ricostruzione del Friuli non e' stato ancora ultimato, alla proroga dei termini relativi ad alcune agevolazioni tributarie e contributive a suo tempo disposte in favore delle popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e di grazia e giustizia;
Decreta:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, gia' prorogato al 30 giugno 1979 dall'articolo 3-ter del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 307, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n. 500, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981 limitatamente alle cessioni di beni e servizi indicate nelle lettere a), b), c), e) ed f) del primo comma ed a quelle indicate nelle lettere b), c), e) ed f) del quinto comma del citato articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.

Art. 3

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi sospesi ai sensi del precedente articolo, del terzo comma dell'articolo 7 e del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 19 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonche' dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 300, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 465, da effettuarsi, senza corresponsione di interessi ed altri oneri, nel termine di un settennio a decorrere dal primo giorno del quinto mese successivo alla decadenza del beneficio della sospensione.

2. Per le imprese che sono state riconosciute, entro il 30 giugno 1979, disastrate o gravemente danneggiate ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 1 luglio 1976, n. 28, e 18 dicembre 1976, n. 64, il termine per la rateazione di cui al comma precedente e' elevato ad un decennio.

Art. 4

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 giugno 1979
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
SCOTTI - PANDOLFI -
MORLINO
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 giugno 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 40