Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77 della Costituzione;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
Art. 1
1. Al fine di avviare la ricostruzione nei comuni indicati dalla regione Friuli-Venezia Giulia in sede di determinazione delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, e' assegnato alla regione stessa un contributo speciale di lire 200 miliardi. , nonche' un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi.
2. Con la somma anzidetta la regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi di cui alla citata legge regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:
1) Industria, commercio, artigianato e turismo:
1) concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche singole o associate e alle cooperative di contributi per investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti e la ricostituzione delle scorte singole o associate e alle cooperative. Il contributo potra' estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento, e, nel caso di concorso di contributo in conto capitale e di contributo in conto interessi, nella determinazione della misura dei contributi si dovra' tener conto del concorso stesso.
2) Agricoltura:
a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalita' da fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;
b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalita' da stabilire con legge regionale;
c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza;
3) Opere pubbliche ed edilizia:
a) riattamento e ripristino delle abitazioni danneggiate mediante l'esecuzione dei lavori necessari a renderle abitabili;
b) concessione di contributi sulla spesa occorrente per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione. Limitatamente ad una sola unita' immobiliare abitativa, il contributo potra' essere di importo pari alla spesa occorrente per le opere necessarie;
c) ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico di acquedotti, di fognature, di ospedali e di strade nonche' di ogni altra opera di interesse degli enti locali;
d) erogazione di eventuali sovvenzioni straordinarie agli istituti autonomi per le case popolari ed alle cooperative edilizie;
e) acquisto eventuale di aule mobili o ad elementi componibili da destinare ai comuni ed alle province per le zone in cui, per le devastazioni causate dal sisma, non sia possibile provvedere ad assicurare il servizio scolastico dal 1 ottobre 1976.
f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi Componibili;
3. La ricostruzione dovra' avvenire nelle aree di insediamento degli abitati gia' esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito.
4. I lavori di ricostruzione e le riparazioni strutturali degli edifici dovranno essere eseguiti con il rispetto delle prescrizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, anche nei comuni non classificati ai sensi dell'art. 3, lettera a), della legge medesima.
5. Con legge regionale saranno determinate le modalita' degli interventi nonche' le procedure relative, anche in deroga alle norme vigenti. Per le riparazioni non e' richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.
6. I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla regione Friuli-Venezia Giulia.
7. I provvedimenti adottati dalla regione in attuazione del presente articolo nonche' quelli adottati ai sensi della legge regionale sopra citata sono sottoposti soltanto al controllo successivo della Corte dei conti, in deroga all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
8. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla regione.
Art. 1-bis
1. Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, societa' e privati dallo Stato e dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione e affissione agli albi dei comuni interessati.
2. E' fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi.
Art. 2
1. L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, e' elevato da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di lire 48 miliardi in ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 36 miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.
2. Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia e' costituita una gestione speciale, con contabilita' separata, alla quale affluira' una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma.
3. Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalita' di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198.
4. La gestione speciale ha lo scopo di finanziare le iniziative economiche , ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone.
5. Alla gestione speciale si applicano tutte le norme, anche fiscali, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonche' il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.
7. Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone.
8. Il tasso di interesse e ogni altra condizione e modalita' relative ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.
Art. 2-bis
1. Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai terremoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto e' certificata dal sindaco del comune ovvero dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
3. La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.
4. In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.
5. Le imprese artigiane possono altresi' ottenere crediti per la reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti, danneggiati o distrutti dagli eventi sismici.
6. Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.
7. Con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:
a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di risconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;
b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;
c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.
8. Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, e' fissato al 30 giugno 1977, e puo' essere prorogato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia.5678910
9. Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane e' aumentato di lire 1.000 milioni.
10. Detto importo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1977.
Art. 3
1. Ai lavoratori dipendenti da imprese di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto in conseguenza degli eventi sismici, e' corrisposto il trattamento di integrazione salariale di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, nonche' il trattamento per assegni familiari.
2. Il trattamento di integrazione spetta anche agli apprendisti, nonche' agli impiegati e ai dirigenti nella misura stabilita per gli impiegati dall'art. 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
3. Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si e' verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresi', ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennita' corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
4. Il trattamento di integrazione salariale e' corrisposto durante l'intero periodo di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per la durata massima di un anno, prorogabile per periodi semestrali con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato.
5. Ai lavoratori in regime di integrazione salariale che vengono avviati da enti locali territoriali a lavori relativi ad opere e servizi di pubblica utilita' spetta una integrazione a carico degli enti stessi fino a raggiungere l'intera retribuzione.
6. Le sedi provinciali dell'I.N.P.S. provvedono a corrispondere il trattamento di integrazione salariale su domanda presentata dal datore di lavoro, imputandone la spesa ad una contabilita' speciale.
7. Il trattamento di integrazione di cui al primo comma e' esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo e' esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi.
9. I periodi per i quali e' concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
Art. 4
1. Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruivano delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennita' speciale nella misura di L. 5.000 giornaliere, nonche' il trattamento per assegni familiari.
2. Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresi', ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attivita' nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonche' ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.
3. Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo e' riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidita', vecchiaia, superstiti e di anzianita' e per la determinazione della misura di queste, nonche' per il diritto alla assistenza sanitaria.
4. Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli.
Art. 4-bis
1. I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che siano state gravemente danneggiate nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici.
Art. 5
1. I trattamenti di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis non sono cumulabili con altri trattamenti di attivita', di integrazione salariale e di disoccupazione.
2. Sono fatti salvi i trattamenti piu' favorevoli.
3. I trattamenti di cui al primo comma, se piu' favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennita' a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie.
Art. 6
1. Nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 la regione puo' istituire speciali cantieri di lavoro, finalizzati al ripristino di opere e servizi di pubblica utilita' danneggiati dal sisma, affidandone la gestione alle amministrazioni comunali e ad altri enti pubblici.
2. I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418.
3. Gli oneri contributivi sono posti a carico della regione.
Art. 7
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 maggio 1976 e fino a tutto il periodo di paga scaduto entro la data del 31 dicembre 1976 e' concesso lo sgravio nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende di tutti i settori produttivi per il personale occupato.
a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;
b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attivita' lavorativa per effetto degli eventi sismici;
2. Lo sgravio si applica nella stessa misura anche ai contributi a carico dei lavoratori.
3. Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 e' concessa la sospensione del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle aziende di tutti i settori produttivi, dovuti per i periodi di paga scaduti entro il 31 dicembre 1976.
4. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalita' della rateizzazione dei contributi sospesi da effettuarsi senza corresponsione di interessi nel termine massimo di un triennio.3
Art. 8
1. Ai titolari di pensione a carico dell'I.N.P.S., residenti nei comuni indicati ai sensi dell'art. 20, i quali fruiscono di un trattamento che da solo o cumulato con altri trattamenti pensionistici non superi la somma di lire centomila mensili, nonche' ai titolari di pensione sociale e di rendita da infortunio sul lavoro o malattia professionale di importo non superiore alla somma medesima, e' corrisposta una sovvenzione speciale di L. 200.000 una tantum.
2. La stessa sovvenzione spetta, altresi', ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta.
3. La prestazione di cui al precedente comma e' anticipata dall'I.N.P.S. e non e' cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.2
4. La sovvenzione speciale di cui al primo comma e' corrisposta, a carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonche', a carico del Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.
5. La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri e modalita' ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico di organismi assicurativi esteri.