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Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare in via transitoria le funzioni di assistenza sanitaria delle unita' sanitarie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ove l'effettivo funzionamento delle unita' sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanita', su richiesta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attivita' sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.

3. Ai commi sesto e settimo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, cosi' come, sostituiti nell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla"

4. La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potra' essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.

5. La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma e' prorogata al 31 dicembre 1980.2

Art. 2

1. Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppresse sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unita' sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati.

2. Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'art. 1 con i fondi che saranno somministrati dalle unita' sanitarie locali di cui al precedente comma a carico del fondo sanitario nazionale.

3. Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori di cui al primo comma del precedente articolo 1, alle spese relative ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle di manutenzione, provvedono direttamente le unita' sanitarie locali.

4. I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari.

5. La sostituzione di cui al comma precedente e' obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo sanitario nazionale.

Art. 3

1. Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977, sono unificate, a tutti gli effetti, nelle gestioni liquidatorie delle predette casse mutue provinciali.

2. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano i collegi sindacali delle anzidette casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti.

Art. 4

1. Le gestioni di liquidazione non chiuse entro il 31 dicembre 1980 riguardanti le casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attivita' commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cura delle rispettive Federazioni nazionali.

Art. 5

1. Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unita' sanitarie locali.

2. In attesa dell'attuazione dei processi di mobilita' previsti dall'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le amministrazioni presso le quali il personale e' assegnato possono autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti destinati alle unita' sanitarie locali e alle amministrazioni stesse, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

3. Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unita' sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Per il restante personale, compreso quello di cui all'articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sara' trasferito dovra' avere decorrenza unica dal 1 gennaio 1981.

5. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge.

Art. 6

1. Per il finanziamento delle attivita' di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 8° luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compreso l'onere per il personale ..., i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilita' di cassa derivanti dalla gestione dei residui attivi riferiti agli anni 1978 e precedenti.

2. Qualora le disponibilita' di cassa di cui al precedente comma non risultassero sufficienti a far fronte agli oneri indifferibili delle gestioni di liquidazione, il Ministero del tesoro provvedera' ai necessari finanziamenti a carico di un conto corrente di tesoreria alimentato mediante trasferimento dal conto corrente di cui al fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Art. 8

1. Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto:

  1. a) delle spese erogate dagli organi centrali sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

  2. b) delle spese sanitarie giustificate ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della citata legge n. 833;

  3. c) delle spese erogate a carico dei fondi non provenienti dal fondo sanitario nazionale;

  4. d) delle entrate contributive e degli altri proventi riscossi negli esercizi medesimi e versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della stessa legge n. 833.

2. Danno, inoltre, la esposizione:

  1. a) dei residui attivi e passivi esistenti all'inizio dei predetti esercizi, delle variazioni intervenute nel corso della gestione e della situazione al termine di ciascun esercizio;

  2. b) del complessivo movimento finanziario in entrata ed in uscita;

  3. c) della situazione patrimoniale al termine di ciascuna gestione, con evidenziazione delle variazioni intervenute nel corso delle stesse.

3. Tali documenti saranno corredati della relazione illustrativa del commissario liquidatore nonche' di quella del collegio sindacale.

Art. 9

1. I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, fino all'attuazione del disposto di cui all'art. 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilita' separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 nonche' dei fondi integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni, assicurando la continuita' delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonche' il pagamento delle indennita' di fine rapporto e dell'indennita' integrativa speciale.

2. Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilira' i criteri e le modalita' per dare completa attuazione al disposto dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.

Art. 10

1. Al primo comma dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: "unita' sanitarie locali" vengono aggiunte le parole "ove operanti".

2. Dopo il primo comma dello stesso articolo 23-ter e' aggiunto il seguente:
"La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, e' dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonche' a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi "
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