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Proroga al 31 dicembre 1980 dell'intervento finanziario dello Stato per lo svolgimento della linea Italia/Nord America Atlantico esercitata dalla societa' di navigazione "Italia" e per la linea Italia/India/Pakistan/Bangladesh esercitata dalla societa' di navigazione "Lloyd Triestino"

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'ultimo comma dell'art. 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata con legge 23 giugno 1977, n. 373;
Considerato che con il 31 dicembre 1979 cessa di avere efficacia l'intervento sovvenzionatorio dello Stato per l'esercizio del servizio Italia/Nord America Atlantico svolto dalla societa' di navigazione "Italia" e per la linea Italia/India/Pakistan/Bangladesh svolto dalla societa' di navigazione "Lloyd Triestino";
Ritenuta, per corrispondere ancora alle specifiche esigenze dell'economia nazionale, la straordinaria ed urgente necessita' di provvedere all'ulteriore intervento finanziario dello Stato per il sostegno delle due linee sopra menzionate che non hanno raggiunto l'equilibrio economico della gestione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 1

1. La corresponsione, in scadenza il 31 dicembre 1979, del contributo di avviamento e della sovvenzione previsti dal primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, modificato dall'articolo 3 della legge 23 giugno 1977, n. 373, per l'esercizio, rispettivamente, del servizio Italia-Nord America Atlantico e della linea Italia-India-Pakistan-Bangladesh, e prorogata fino al 31 dicembre 1980.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1980.

3. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 MARZO 1980, N.40

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Ventimiglia, addi' 30 dicembre 1979
PERTINI
COSSIGA - EVANGELISTI -
PANDOLFI - LOMBARDINI
- ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 gennaio 1980
Atti di Governo, registro n. 25, foglio n. 3