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Norme interpretative e modificative della legge 20 dicembre 1974, n. 684, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' sostituito dal seguente:
"Per le linee destinate al trasporto delle merci, previsto dall'articolo 1, lettera b), il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato a corrispondere, mediante apposite convenzioni da stipulare di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per le partecipazioni statali, quando specifiche esigenze dell'economia nazionale rendano indispensabile l'avviamento di nuovi servizi ovvero il mantenimento di determinate linee per i quali venga riconosciuta la momentanea impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione:
a) per i nuovi servizi, un contributo annuo di avviamento pari alla quota di ammortamento ed interessi dell'investimento per un periodo massimo di cinque anni. Nel caso in cui per l'avviamento dei nuovi servizi venga autorizzato il temporaneo noleggio a scafo nudo di navi in attesa dell'immissione in linea di nuove unita', il contributo di avviamento, fermo restando il limite massimo di cinque anni, e' pari al compenso di noleggio ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile, detratte le spese di manutenzione e assicurazione eventualmente a carico del noleggiatore. Per le navi delle quali sia stato autorizzato il noleggio entro il 31 dicembre 1976, non si tiene conto, ai fini della determinazione del periodo di cinque anni di corresponsione del contributo di avviamento, della durata del noleggio, entro il limite di tre anni;
b) per le linee da mantenere, una sovvenzione annualmente determinata sulla base degli introiti netti, dell'ammortamento degli investimenti, delle spese di esercizio, dei costi di organizzazione e degli oneri finanziari".

Art. 4

1. L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che dispone la determinazione in via definitiva della sovvenzione per le quattro societa' di navigazione di preminente interesse nazionale, relativamente all'esercizio 1974, si riferisce a tutte le linee passeggeri nazionali e internazionali esercitate dalle societa' "Italia", "Lloyd Triestino", "Adriatica" e "Tirrenia" ai sensi della legge 2 giugno 1962, n. 600, e relative convenzioni, con navi riconosciute idonee a tale impiego ai sensi della legge 26 maggio 1966, n. 538.

Art. 5

1. L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' sostituito dal seguente:
"Entro il 30 giugno di ciascun anno si fa luogo alla revisione della sovvenzione corrisposta per l'anno precedente al fine di conseguire l'equilibrio economico della gestione del relativo esercizio".

Art. 6

1. L'articolo 11 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e' sostituito dal seguente:
"Per la riqualificazione del personale interessato dai provvedimenti di radiazione di cui al precedente articolo 6 saranno effettuati appositi corsi professionali.
La durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma precedente saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile ai sensi delle norme vigenti in materia.
Il personale partecipante ai corsi sara' imbarcato in soprannumero ed i relativi oneri saranno regolati con le convenzioni previste dal successivo articolo 17".

Art. 8

1. All'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 7 - il cui limite massimo resta fissato in 18 miliardi di lire - si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1977 in dipendenza dell'anticipata radiazione del naviglio attualmente impiegato nei servizi internazionali passeggeri previsti alla lettera f) dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - MORLINO - STAMMATI - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO