Aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di aumentare la misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il giorno 11 luglio 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 luglio 1980, le misure degli assegni familiari indicate nell'art. 1 della legge 26 maggio 1975, n. 161, sono cosi' modificate:
2. Tabella A:
1) per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.420 settimanali
3. Tabelle B e C:
1) per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 14.820 mensili
4. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 ottobre 1980, le misure di cui al comma precedente sono cosi' modificate:
5. Tabella A:
1) per ciascun figlio . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali per il coniuge . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.560 settimanali
6. Tabelle B e C:
1) per ciascun figlio. . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
per il coniuge. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 19.760 mensili
Art. 2
1. L'importo mensile degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevato:
1) a L. 11.875 mensili, a decorrere dal 1 luglio 1980;
2) a L. 15.832 mensili, a decorrere dal 1 ottobre 1980.
Art. 2-bis
1. L'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e' sostituito dal seguente:
"Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio o persona equiparata a carico di eta' inferiore ai 18 anni compiuti.
Gli assegni familiari sono corrisposti fino al 21° anno di eta', qualora il figlio o la persona equiparata a carico frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'universita' od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado. Per i figli e le persone equiparate che si trovino per grave infermita' fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilita' di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di eta'.
Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al 21° anno di eta', per i figli a carico che siano occupati come apprendisti".
Art. 3
1. Le misure mensili delle quote di aggiunta di famiglia per il coniuge e per ciascun figlio a carico spettanti al personale statale in attivita' di servizio, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ai titolari di pensione e di assegni vitalizi ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono elevate a L. 14.820 e a L. 19.760 con effetto, rispettivamente, dal 1 luglio 1980 e dal 1 ottobre 1980.
2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici, anche non territoriali, aventi titolo alle quote di aggiunta di famiglia secondo la stessa disciplina prevista per il personale statale. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei rispettivi enti e gestioni previdenziali.
Art. 4
1. Le maggiorazioni comunque denominate per carichi familiari delle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive o integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero nonche' dalle gestioni pensionistiche dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani, degli esercenti attivita' commerciali e delle gestioni pensionistiche obbligatorie dei liberi professionisti, liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1980 sono determinate nella stessa misura prevista per i pensionati del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Art. 5
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1980 in complessive lire 954 miliardi, si provvede quanto a lire 620 miliardi mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' della Cassa unica per gli assegni familiari amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenuto anche conto dei maggiori gettiti contributivi derivanti all'istituto medesimo dalla lievitazione del monte retributivo e, quanto a lire 334 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Art. 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 luglio 1980
PERTINI
COSSIGA - FOSCHI - LA MALFA - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1980
Atti di Governo, registro n. 29, foglio n. 5