Aumento della misura degli assegni familiari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi' modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali
Per il coniuge .................." 2.280 "
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili
Per il coniuge .................." 9.880 "1
Art. 2
1. Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.
Art. 3
1. A decorrere dal 1 luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevata a L. 95.000 annue.
Art. 4
1. Il secondo comma dell'articolo 14-bis del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
"Il concorso dello Stato di cui all'articolo 2 della stessa legge 30 giugno 1971, n. 509, e' fissato in lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 1974 e 1975; in lire 70 miliardi, per l'anno 1976 e in lire 80 miliardi annui a partire dall'anno 1977".
Art. 5
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1975
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE