diritto.io

Aumento della misura degli assegni familiari

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 febbraio 1975, le misure degli assegni familiari indicate nel primo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono cosi' modificate:
Tabella A:
Per ciascun figlio ..............L. 2.280 settimanali
Per il coniuge .................." 2.280 "
Tabelle B e C:
Per ciascun figlio ..............L. 9.880 mensili
Per il coniuge .................." 9.880 "1

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dagli aumenti della misura degli assegni familiari di cui al precedente articolo sono posti a carico della gestione tenuta all'erogazione degli assegni stessi.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 luglio 1975 la misura degli assegni familiari in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per ciascun figlio o persona equiparata a carico e' elevata a L. 95.000 annue.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 maggio 1975
LEONE
MORO - TOROS - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE