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Disposizioni urgenti in materia tributaria

Testo vigente

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 31 ottobre 1980;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
EMANA
il seguente decreto:

Art. 2

1. L'art. 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, gia' modificato dall'art. 11 della legge 12 novembre 1976, n. 751, e' sostituito dal seguente:
"Le aziende e gli istituti di credito devono versare annualmente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma n. 3-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, un importo pari ai nove decimi delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, complessivamente versate per il periodo di imposta precedente.
Il versamento deve essere eseguito in parti uguali entro il 31 luglio e il 30 novembre".
Per l'anno 1980 la maggiorazione dell'importo del versamento d'acconto disposta con il presente articolo si applica limitatamente alla parte del versamento da effettuarsi entro il 30 novembre.

Art. 3

1. Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto ad effettuare una ritenuta del sei per cento a titolo di acconto della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per la compilazione e il rilascio agli interessati delle certificazioni attestanti l'ammontare delle somme corrisposte e delle ritenute operate.

Art. 4

1. Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1980 la determinazione dei redditi dei fabbricati e' effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 317 del 21 novembre 1979.

Art. 5

1. Nel primo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico;".

2. La disposizione che precede ha effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1 gennaio 1980.

Art. 5-bis

1. Il quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito dai seguenti:
"I sostituti di imposta, anche se soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, devono presentare la dichiarazione prescritta dall'articolo 7 tra il 1° e il 30 aprile di ciascun anno per i pagamenti fatti nell'anno solare precedente, ovvero, nell'ipotesi indicata nel sesto comma dello stesso articolo, per gli utili di cui e' stata deliberata la distribuzione nell'anno solare precedente.
Su richiesta motivata dei soggetti interessati presentata entro il 31 gennaio il Ministero delle finanze puo' consentire agli enti pubblici e privati, di cui allo articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, una proroga del termine di cui al comma precedente non superiore a trenta giorni"
.

Art. 6

1. La ritenuta prevista nel primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, non si applica sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai possessori di obbligazioni e titoli similari che siano:

  1. 1) emessi da istituti di credito o da sezioni o gestioni di aziende ed istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e sottoscritti dal 1 ottobre 1980 al 30 settembre 1981;3

  2. 2) emessi da enti di gestione delle partecipazioni statali e da societa' per azioni con azioni quotate in borsa, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981;3

  3. 3) emessi da societa' le cui azioni siano ammesse alla quotazione di borsa successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei quali la sottoscrizione inizi dopo l'ammissione alla quotazione di borsa e che siano sottoscritti fino al 30 settembre 1981.3

2. Gli interessi, premi ed altri frutti dei titoli di cui al precedente comma sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti.

3. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi non si applicano a titoli con scadenza inferiore a tre anni, nonche' a titoli il cui emittente proceda, in connessione all'emissione, a rimborsi anticipati di titoli precedentemente emessi.

Art. 6-bis

1. Gli importi di cui alla lettera a) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, da lire 6 milioni a lire 10 milioni e da lire 10 milioni a lire 17 milioni.

2. La misura massima degli interessi indicata alla lettera b) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, come sostituita dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, e' aumentata di 2,5 punti.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1 ottobre 1980.

Art. 7

1. I datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, sono tenuti a riportare sulla denuncia di pertinenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale l'indicazione delle retribuzioni complessive assoggettate a ritenute alla fonte, e l'ammontare dell'imposta versata, secondo le modalita' che saranno stabilite dall'Istituto medesimo.

2. La mancata indicazione sulle denunce contributive di pertinenza dell'I.N.P.S. dei dati di cui al precedente comma comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

3. Le amministrazioni statali non sono tenute all'adempimento dell'obbligo di cui al presente articolo.